Circolare Ministeriale n. 57 del 17 giugno 2005

Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l’a.s. 2005/06. Secondo anno di funzionamento per il triennio 2004/2006.  Presentazione domande

TITOLO I  -  COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE
 

Art. 1 (posti di insegnamento e classi di concorso - posti di personale educativo)

Ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 - in relazione ai periodi di vigenza stabiliti dal comma 5 dell’art. 5 e per effetto delle domande da presentarsi negli anni scolastici successivi al primo di cui ai commi 9,10,11 e 12 del medesimo art. 5 - le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l’a.s. 2005/2006 sono costituite, per ciascun posto di insegnamento, classe di concorso e posto di personale educativo, come segue.


GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA 

Le graduatorie di prima fascia per l’a.s. 2005/2006 risultano già definite in adempimento delle disposizioni di cui all’art. 10 del Decreto dirigenziale 31 marzo 2005, relativo all’integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per il biennio scolastico 2005/2007.

Ciascun aspirante è incluso nelle graduatorie delle scuole  richieste per l’a.s. 2005/2006 - per effetto dell’avvenuta presentazione, nei termini previsti dal citato D.D. 31 maggio 2005, del relativo mod. 3 o, nel caso di mancata presentazione di tale modello, nelle scuole in cui figurava nell’a.s. 2004/2005 - secondo l’ordine di scaglione e relativo punteggio con cui figura nelle graduatorie permanenti.

GRADUATORIE DI SECONDA FASCIA

(validità triennale  - 2° anno di vigenza)

In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell’art.5 del D.M. n. 201/2000, che prevedono l’inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l’inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 2ª fascia sono composte dagli eventuali aspiranti abilitati non inclusi in graduatoria permanente, ordinati nel modo seguente:

1° blocco:     aspiranti che permangono nella seconda fascia della scuola in cui figuravano nel precedente a.s. 2004/2005, graduati secondo il punteggio già acquisito;

2° blocco:     aspiranti già inclusi nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 2004/2005, sia nella stessa che in altra provincia, che si inseriscono nella scuola per la prima volta nell’a.s. 2005/2006, graduati secondo il punteggio già acquisito;

3° blocco:     nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella di valutazione annessa al D.M.  n. 201/2000, secondo il punteggio spettante per i titoli, dichiarati nel modulo di domanda, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

GRADUATORIE DI TERZA FASCIA

(validità triennale - 2° anno di vigenza)

In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 5 del D.M. n. 201/2000, che prevedono l’inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l’inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 3ª fascia sono composte dagli aspiranti forniti del solo titolo di studio di accesso, ordinati nel modo seguente:

1° blocco:     aspiranti che permangono nella terza fascia della scuola in cui figuravano il precedente a.s. 2004/2005, graduati secondo il punteggio già acquisito;

2° blocco:     aspiranti già inclusi nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 2004/2005, sia nella stessa che in altra provincia, che si inseriscono nella scuola per la prima volta nell’a.s. 2005/2006, graduati secondo il punteggio acquisito;

3° blocco:     nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella di valutazione annessa al D.M.  n. 201/2000, secondo il punteggio spettante per i titoli, dichiarati nel modulo di domanda, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

ART. 2  (elenchi di sostegnoe insegnamenti nelle scuole speciali)

In ciascuna scuola sono costituiti elenchi per le attività didattiche di sostegno agli allievi in situazione di handicap secondo le disposizioni di cui all’art. 12 del D.M. del 28 luglio  2004, tenendo conto, per quanto riguarda gli elenchi di sostegno tratti dalla seconda e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dei medesimi criteri di priorità illustrati nel precedente art. 1.

Secondo le specifiche disposizioni di cui al medesimo art. 12 del D.M. 28 luglio 2004 si opera per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole speciali per non vedenti e sordomuti.

TITOLO II  - Presentazione delle domande

Art. 3  (ipotesi previste)

L’assetto delle graduatorie per l’a.s. 2005/2006, così come specificato nel precedente titolo I, viene definito in due fasi:

1)    la prima, già attivata ai sensi dell’art. 10 del Decreto dirigenziale 31 marzo 2005, riguarda gli aspiranti inclusi in graduatoria permanente che hanno avuto facoltà, anche per gli insegnamenti per i quali non hanno titolo ad essere inclusi in graduatoria permanente, di esprimere “ex novo” le loro opzioni per quanto riguarda la provincia e le sedi prescelte per l’inclusione in graduatorie di circolo e di istituto.

       Tali aspiranti non possono, pertanto, richiedere le variazioni di provincia e di sedi scolastiche previste dalla presente circolare ma possono, esclusivamente, presentare eventuale domanda quali nuovi aspiranti, per  nuovi insegnamenti (ivi incluso quello di sostegno) per i quali non figuravano nell’a.s. 2004/2005.

2)    La seconda, rivolta agli altri aspiranti non inclusi in graduatoria permanente ed attivata con la presente circolare, per realizzare le ipotesi previste dal comma 10, dell’art. 5, del D.M.  n. 201/2000 e cioè:

per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia per l’a.s. 2004/2005:

a)    possibilità di integrare il numero delle scuole fino al massimoprevisto(Mod. A);

b)    possibilità di sostituire fino ad un massimo di 3 sedi scolastiche (Mod. B);

c)    possibilità di cambiare provincia con conseguente nuova indicazione delle scuole prescelte (Mod. C).

per gli aspiranti non inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 2004/2005:

d)    possibilità di presentazione di domanda d’insegnamento (Mod. D).

Rientra in quest’ultima categoria di “nuovi aspiranti” anche il personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto che intenda presentare domanda per nuovi insegnamenti.

La possibilità di presentare domanda di cui al presente punto d) può riguardare, pertanto, oltre  il personale che presenta per la prima volta domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, anche le seguenti categorie di aspiranti:

- personale incluso, anche con riserva, in graduatoria permanente per l’a.s. 2005/2006: ferme restando le sedi scolastiche già espresse  col Mod. 3 allegato al D.D. del 31 marzo 2005, può presentare domanda per l’inclusione in seconda e/o terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per nuovi insegnamenti per i quali non era presente nelle predette graduatorie relative all’a.s. 2004/2005;

- personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto di seconda e/o terza fascia per l’a.s. 2004/2005: ferme restando le sedi scolastiche in cui già figura, ovvero usufruendo di una delle possibilità di cui ai precedenti punti a), b) e c) - può presentare domanda di inclusione in seconda e/o terza fascia per nuovi insegnamenti per i quali non era presente nelle graduatorie relative all’a.s. 2004/2005;

- personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per l’a.s. 2004/2005 che, avendo conseguito i relativi titoli di idoneità o abilitazione, richieda l’inclusione nella corrispondente seconda fascia, ferme restando le precedenti sedi scolastiche in cui già figura, ovvero usufruendo di una delle possibilità di cui ai precedenti punti a, b e c.

Il cambiamento del titolo di accesso nelle graduatorie comporta che l’aspirante figuri come nuovo incluso nelle predette graduatorie e sia conseguentemente trattato secondo il sistema di priorità illustrato nel precedente art. 1.

Art. 4 (termini e modalità di presentazione delle domande.

termini per il possesso dei requisiti e dei titoli valutabili)

Per ciascuna delle ipotesi specificate ai punti a, b, c, d, del precedente art. 3 sono predisposti e allegati alla presente circolare appositi moduli di corrispondente tipologia.

Il modulo relativo alla tipologia d) “nuovi aspiranti”, quando è adottato, per nuovi insegnamenti, da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria, è opportunamente caratterizzato per limitarne la compilazione all’evidenziazione dei soli elementi relativi al nuovo insegnamento.

I moduli relativi alle tipologie a, b, e c rappresentano ipotesi tra loro alternative sicché uno stesso candidato può presentarne soltanto uno.

In tutti i casi in cui l’espressione di sedi scolastiche risulti complessivamente superiore ai limiti previsti (30 istituzioni scolastiche ovvero 10 circoli didattici) le richieste eccedenti saranno considerate nulle.

Secondo quanto già specificato al punto 1) del precedente art. 3, il personale incluso in graduatoria permanente non può presentare moduli relativi a scelte di nuove sedi scolastiche o provincia (tipologie a, b, e c).

Il modulo di domanda deve essere spedito con raccomandata A/R, ovvero consegnato a mano, all’istituzione scolastica cui è affidata la gestione della domanda stessa, secondo quanto specificato ai due commi seguenti.

Per coloro che, già compresi nelle graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 2004/2005, rimangono per l’a.s. 2005/2006 nella stessa provincia, è confermata, in ogni caso, la scuola che gestiva in precedenza la domanda. Conseguentemente tale sede non può rientrare tra quelle variabili per effetto della presentazione del modulo di cui alla tipologia b.

Per coloro che già figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 2004/2005 e per l’a.s. 2005/2006 cambiano provincia, ovvero per coloro che non figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto dell’a.s. 2004/2005, la sede scolastica di gestione della domanda, cui deve essere indirizzata la domanda stessa, deve essere prescelta dall’interessato e, nel caso di aspiranti all’insegnamento in diversi gradi scolastici, deve appartenere all’ordine scolastico di grado superiore.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 18 luglio 2005.

Analogamente, al medesimo termine del 18 luglio 2005, è richiesto, per  i nuovi inclusi, il possesso dei requisiti generali e dei titoli per l’accesso, così come il conseguimento dei titoli valutabili ai sensi delle tabelle A e B annesse al Regolamento emanato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 e di qualsiasi altra situazione influente ai fini della presente procedura.

Art. 5 (Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto)

1.Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all’inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto:

- Prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d’istituto, secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 4, del Regolamento.

- Seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all’art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341. Sono, altresì, inseriti in tale fascia, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale, ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51.

La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola materna ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia.

La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola elementare ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola elementare.

Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.

- Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.

I titoli di accesso all’insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

a)Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia (già scuola materna):

- Diploma di scuola magistrale

- Diploma di istituto magistrale

purché conseguiti entro l’a.s. 2001/2002

b)Posti di insegnamento di scuola primaria (già scuola elementare):

- Diploma di istituto magistrale, purché conseguito entro l’a.s. 2001/2002

c) Cattedre di scuola secondaria di I grado:

- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive  integrazioni e modificazioni, e lauree specialistiche equiparate, di cui al D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 10 del D.M.  28 luglio 2004

d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:

- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni modificazioni, e lauree specialistiche di cui al D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 equiparate, per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.

- La laurea in scienze delle attività motorie e sportive è titolo di accesso alle graduatorie 29/A e 30/A, per effetto dell’equiparazione, disposta dalla legge 18 giugno 2002, n. 136 con il diploma di istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.).

e) Posti di personale educativo

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a facoltà universitaria.

f) Posti di sostegno

- Si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 12 del D.M. 28 luglio 2004.

2.I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati già dichiarati  equipollenti al corrispondente titolo italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del T.U. della legge sull’istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e, ai fini dell’attribuzione del punteggio come “altri titoli”, di cui alla lett. C, comma 1 della tabella di valutazione annessa al Regolamento emanato con D.M. n. 201/2000, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

3.Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’Università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa”.

Art. 6 (valutazione del servizio militare di leva e servizi assimilati)

Si richiama l’attenzione, per i conseguenti adempimenti nei casi di aspiranti che richiedano la valutazione del servizio militare di leva ai sensi delle disposizioni di cui alla nota n. 10 in calce alla tabella dei titoli allegata al D.M. 25 maggio n. 201, sulla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1453/04 che si è espresso nel senso che il periodo svolto in servizio di leva comporta l’attribuzione di massimo 12 punti a prescindere dal fatto che detto servizio investa due anni scolastici.

Le predette disposizioni in materia di valutazione del servizio militare di leva si applicano anche alla Tab. “B” annessa al D.M. n. 201/2000, relativa alla classe di concorso di “strumento musicale nella scuola media”.

Art. 7 (Situazioni particolari di aspiranti già presenti nelle graduatorie di prima fascia)

Sia gli aspiranti che hanno presentato domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali per titoli di Trento (con eccezione di quelli aventi titolo a figurare in graduatorie permanenti di due province) sia gli aspiranti cancellati dalle graduatorie permanenti per mancata presentazione di domanda ai sensi dell’art.1, comma 2, del D.D.G. del 31 marzo 2005, non hanno più titolo a figurare nelle graduatorie permanenti per il biennio scolastico 2005/6 e 2006/7 e, conseguentemente, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art.5 del D.M. n. 201/2000, non hanno più titolo a figurare nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia, ma possono essere inclusi solo nelle medesime graduatorie di seconda e terza fascia.

I predetti aspiranti possono, comunque, relativamente agli insegnamenti per i quali figuravano in prima fascia, presentare domanda (Mod. D) in qualità di abilitati, ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, per essere collocati come nuovi inclusi nelle corrispondenti graduatorie di seconda fascia.

Per quanto riguarda la situazione di validità delle sedi scolastiche in cui figuravano per l’a.s. 2004/05, gli interessati, per l’a.s. 2005/06, mantengono le sedi tuttora collegate ad insegnamenti di 2^ e 3 fascia mentre perdono le sedi esclusivamente collegate ad insegnamenti di 1^ fascia; gli aspiranti medesimi, comunque, in relazione alla situazione di conservazione delle sedi utili che è venuta a determinarsi per effetto delle disposizioni precedenti, possono provvedere alle richieste di rideterminazione delle sedi scolastiche per l’a.s. 2005/06 secondo una delle specifiche possibilità, e  relativa modulistica, previste dal precedente art.3.

Art. 8  (disposizioni di rinvio)

Per gli aspetti generali relativi all’espletamento della presente procedura che non trovano esplicita trattazione nella presente circolare, rimangono valide le corrispondenti disposizioni impartite per l’a.s. 2004/2005, in occasione della costituzione, per il primo anno del triennio 2004/2006, delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, col D.M. 28.7.2004.

Tale provvedimento - unitamente alla presente circolare, al Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo emanato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, alla relativa tabella di valutazione dei titoli, al tabulato relativo ai titoli di studio che consentono l’accesso agli insegnamenti di scuola secondaria e al tabulato contenente l’elencazione delle scuole statali esprimibili con il relativo codice meccanografico - è accessibile tramite il sito Internet di questo Ministero “www.istruzione.it” e tramite la rete Intranet disponibile presso gli Uffici Scolastici Regionali, i Centri Servizi Amministrativi di ciascuna provincia e presso tutte le istituzioni scolastiche.

La presente circolare deve essere, comunque, affissa all’albo di ciascun Ufficio.

Il Direttore Generale: Cosentino

Modelli di domanda:
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