Lettera circolare prot. n. 6676/B/1/A del 10 luglio 2000

Esami di Stato. Pubblicazione dei risultati. Certificazione da rilasciare in esito agli Esami di Stato

In esito a ricorrenti quesiti, si precisa che la disposizione di cui all'art. 4 bis dell'O.M. n. 126 del 20/4/2000, si applica anche agli esami di Stato, nei quali, pertanto, all'albo non vanno pubblicati i punteggi negativi.
Non va, invece, ritenuta applicabile agli esami di Stato l'indicazione di cui all'art. 25 della predetta O.M. n.126, relativa alla comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli esami, attesa la maggiore età dei candidati che sostengono gli esami in questione.
Si precisa, inoltre, che rimangono confermate le indicazioni fornite nel decorso anno per la compilazione dei diplomi e dei certificati integrativi. Tali indicazioni sono contenute nelle seguenti lettere circolari: n. 8886 del 5/7/1999; n. 9058 dell'8/7/1999; n. 9181 del 9/7/1999.


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