Circolare ministeriale n. 83 del 26 marzo 1990

Docenti nominati in ruolo all'inizio dell'a. s. 1989/90 con provvedimento emesso dopo il 16/10/1989

Pervengono quesiti intesi a conoscere se per i docenti nominati in ruolo - ai sensi dell'art. 8/bis della L. 426/88 ovvero degli articoli 43 e 44 della legge 270/82, o quali vincitori dei concorsi per soli titoli - all'inizio del corrente anno scolastico, con provvedimento emesso il 16 ottobre 1989 - i quali, essendo già in servizio alla data della nomina in ruolo, anche in qualità di supplenti annuali, assumeranno servizio nella sede di titolarità, in relazione alle disposizioni impartite con CC.MM. n. 338 e 339 dell'11/10/1989, a decorrere dall'1/9/1990 - il servizio prestato nel corrente anno scolastico debba essere considerato servizio di ruolo per l'ordine di scuola e per la classe di concorso per cui il docente ha conseguito tardivamente la nomina.
Al riguardo si richiama quanto già affermato nella citata C.M. n. 338 secondo cui gli effetti giuridici della nomina in ruolo decorrono dall'inizio del corrente anno scolastico.
Pertanto, come già chiarito anche in passato con la C.M. n. 113 del 17/4/1986, il servizio prestato nel corrente anno scolastico deve essere considerato ai fini giuridici servizio di ruolo per l'ordine di scuola e per la classe di concorso per cui è stata conferita la nomina in ruolo intervenuta dopo il 16 ottobre 1989.
Quanto sopra comporta che ai docenti, che all'atto della nomina in ruolo prestavano servizio in qualità di supplente annuale, si debbano applicare le norme di stato giuridico del personale di ruolo.
Per quanto riguarda poi la validità del servizio prestato ai fini del superamento del periodo di prova, si ribadiscono le disposizioni contenute nella citata C.M. 113/86 secondo cui il servizio in questione è valido ai predetti fini ai sensi della Legge 391/74 qualora sia reso in insegnamenti affini secondo i criteri stabiliti nell'O.M. 14/7/1984, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, sulle utilizzazioni.
Debbono pertanto considerarsi utili, per i docenti nominati negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica, anche i servizi prestati nella scuola media e, viceversa, per i docenti nominati nelle scuole medie quelli prestati in istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.
Tali disposizioni non riguardano i servizi prestati in qualità di insegnanti tecnico pratici, che non sono utili pertanto ai fini del superamento della prova nel ruolo dei laureati, considerate le caratteristiche peculiari di tali servizi anche in relazione a quanto affermato dal Consiglio di Stato nel Parere del 27/6/1985, n. 1064/1984.
Per quanto concerne la partecipazione alle attività seminariali previste per l'anno di formazione - cui sono tenuti, come chiarito nella C.M. n. 55 del 4/3/1990, i soli docenti nominati in ruolo quali vincitori del concorso per soli titoli - si precisa che i docenti, per i quali il servizio prestato nel corrente anno scolastico è da considerare utile, in relazione a quanto precisato nei precedenti capoversi, ai fini del superamento del periodo di prova, devono essere ammessi agli incontri organizzati per la classe di concorso per cui è stata conseguita tardivamente la nomina nella provincia in cui gli interassati stanno prestando servizio. I coordinatori dei predetti incontri rilasceranno il previsto attestato di partecipazione al Comitato di valutazione della scuola di servizio degli interessati, che è competente per la discussione della relazione e la formulazione del Parere sul periodo di prova.
Per quanto concerne invece il diritto al trattamento economico corrispondente al ruolo per cui è stata conseguita la nomina, esso non può che decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio nella sede assegnata per effetto della nomina in ruolo e cioè dall'1/9/1990.


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