Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado
PREMESSA
La valutazione degli alunni
va inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo delle scuole
del I ciclo d'istruzione e nell'ambito dei princìpi, delle norme
e degli obiettivi definiti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59 e dalle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati
(di cui agli allegati B e C, facenti parte integrante del decreto medesimo)
che, come è noto, sostituiscono i vecchi programmi della scuola
elementare e media e costituiscono il nuovo assetto pedagogico, didattico
e organizzativo della scuola del I ciclo di istruzione.
In effetti il citato decreto
legislativo con le annesse Indicazioni nazionali, in coerenza con
i motivi ispiratori della riforma, con le finalità del Profilo
educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo
ciclo d'istruzione e in particolare con l'obiettivo della personalizzazione
dei percorsi formativi dell'alunno, reca importanti innovazioni con riguardo
sia alla valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti che alla certificazione
delle competenze acquisite.
In tale ottica il menzionato
provvedimento prospetta una significativa evoluzione del quadro normativo
in materia di valutazione, abrogando talune norme, introducendone altre,
potenziando le fattispecie individuate dal Regolamento sull'autonomia scolastica
(D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, artt. 4, 8, 10 e 17).
L'avvio della riforma del
primo ciclo d'istruzione dal corrente anno scolastico coincide, pertanto,
anche con l'attivazione di nuovi profili del sistema di valutazione dell'alunno,
le cui premesse già è dato rinvenire nella normativa concernente
l'autonomia delle istituzioni scolastiche, che, com'è noto, prefigura
il passaggio dalla scuola dei programmi alla scuola dei piani di studio
personalizzati.
Con la presente nota si vogliono
offrire indicazioni, indirizzi e orientamenti sull'attuazione delle nuove
previsioni valutative, da applicare al contesto normativo riformato e,
nel contempo, proporre misure di accompagnamento e suggerimenti a sostegno
dell'impegno delle scuole nella predisposizione di aggiornati strumenti
di valutazione.
Si tratta, pertanto, di dare
un'impostazione complessiva ad un percorso lungo e articolato, da gestire
con carattere di gradualità, processualità e flessibilità,
che troverà compiuta definizione con la messa a regime della riforma
e con l'assestamento delle linee portanti dell'impianto del nuovo sistema
di valutazione.
A) EVOLUZIONE DEL QUADRO
NORMATIVO
Prima di soffermarsi sugli
aspetti e i profili più rilevanti del nuovo processo di valutazione,
si ritiene opportuno, per completezza espositiva e per comodità
di consultazione, fornire una ricostruzione del relativo quadro normativo,
indicandone le linee evolutive:
a) l'art. 144 del Testo Unico
delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297) che disciplinava la valutazione degli alunni della
scuola elementare con previsione della scheda personale di valutazione
e dell'attestato con giudizio finale, è stato abrogato dall'art.
17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche). Il menzionato art. 144 prevedeva,
altresì, la competenza del Ministero dell'Istruzione nel definire
"le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni
e le forme di comunicazione alle famiglie", nonché nel predisporre
i modelli di scheda e di attestato. Modalità e criteri che, in forza
dell'autonomia, rientrano ora nelle attribuzioni delle istituzioni scolastiche;
b) l'art. 177 del Testo Unico
summenzionato (decreto legislativo n. 297/1994) che disciplinava la valutazione
degli alunni della scuola media e prevedeva la scheda personale
di valutazione e l'attestato con giudizio finale, è stato
abrogato dall'art. 19 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
Tale abrogazione ha andamento processuale, nel senso che è divenuta
operativa a decorrere dal corrente anno scolastico per la prima classe
della scuola secondaria di I grado e sarà estesa contestualmente
all'applicazione del nuovo ordinamento alle classi successive. Come è
noto, il suddetto art. 177 poneva a carico del Ministero la predisposizione
dei modelli di scheda e di attestato;
c) l'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo all'autonomia
didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità
di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni,
prevedendo, altresì, che esse operino "nel rispetto della normativa
nazionale". Il disposto del citato art. 4 va ora considerato e integrato
alla luce della nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8 e
11 del decreto legislativo n. 59/2004;
d) l'art. 8 del medesimo D.P.R.
n. 275/1999 assegna, tra l'altro, al Ministro dell'Istruzione il compito
della definizione degli indirizzi generali sulla valutazione degli alunni,
il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi. Anche tale disposto
va riconsiderato e integrato alla luce della nuova previsione normativa
contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004;
e) l'art. 10, comma 3 del
citato D.P.R. n. 275/1999 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'Istruzione,
di nuovi modelli per le certificazioni, indicanti le conoscenze, le competenze,
le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi
quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni
e debitamente certificate. Tale disposizione va ora contestualizzata e
raccordata con la nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8
e 11 del decreto legislativo n. 59/2004;
f) gli articoli 8 e 11 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, relativi, rispettivamente,
alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, dispongono che
siano affidate alla competenza dei docenti dell'équipe pedagogica
(docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste
dai piani di studio):
• la valutazione, periodica
e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni;
• la valutazione dei periodi
biennali ai fini del passaggio al periodo successivo;
• l'eventuale non ammissione
alla classe successiva all'interno del periodo biennale;
• la certificazione delle
competenze acquisite dall'alunno;
• l'accertamento della validità
dell'anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di I grado,
in relazione al numero delle frequenze delle attività didattiche
(non inferiori ai tre quarti del monte ore annuo personalizzato).
g) le Indicazioni nazionali
per i piani di studio personalizzati per la scuola primaria e le Indicazioni
nazionali per la scuola secondaria di I grado, rispettivamente allegati
B e C al decreto legislativo n. 59/2004, di cui sono parte integrante,
prevedono l'elaborazione e realizzazione del Portfolio delle competenze
individuali recante un'apposita sezione dedicata alla valutazione dell'alunno.
In sintesi, dal quadro normativo
su esposto emerge con chiarezza un rafforzamento del ruolo e della responsabilità
delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione
degli alunni.
Tenendo a riferimento il citato
assetto normativo, l'Amministrazione è ora impegnata a sostenere
e adeguare la valutazione alla nuova previsione ordinamentale, assecondando
con gradualità e flessibilità il passaggio dal vecchio al
nuovo sistema valutativo, in un'ottica di valorizzazione e potenziamento
dell'autonomia scolastica, e fornendo indicazioni, suggerimenti, esempi
di modelli, ecc.
B) OBIETTIVI E CONTENUTI
DELLA VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
In via preliminare si ritiene
opportuno evidenziare che la valutazione degli alunni comprende anche una
fase riflessiva e di partecipata consapevolezza nell'ambito della quale
i genitori e gli allievi da una parte, e i docenti dall'altra, attraverso
il processo di valutazione, trovano opportunità e occasioni per
migliorare la relazione educativa, ovviamente nel rispetto dei distinti
ruoli.
Le aree di rilevazione delle
conoscenze e delle abilità acquisite sono quelle riferite alle discipline
e alle educazioni alla convivenza civile, entrambe previste dalle Indicazioni
nazionali per i piani di studio personalizzati, nonché quelle
relative alle attività opzionali.
Costituiscono oggetto della
valutazione periodica e annuale:
1) gli apprendimenti:
riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilità
individuate negli obiettivi formativi formulati dai docenti per le diverse
unità di apprendimento realizzate, e desunti, attraverso l'autonoma
mediazione didattica dell'équipe dei docenti, dagli Osa (Obiettivi
specifici di apprendimento) delle Indicazioni nazionali;
2) il comportamento dell'alunno:
viene considerato in ordine al grado di interesse e alle modalità
di partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola,
all'impegno e alla capacità di relazione con gli altri, ecc.
Al fine di sostenere le istituzioni
scolastiche e i docenti nel delicato compito di pervenire, nella loro autonomia,
ad un'efficace valutazione dei propri alunni, nel rispetto delle finalità
generali del nuovo sistema di istruzione, vengono individuate, a titolo
esemplificativo, alcune specie di abilità desunte dagli Obiettivi
specifici di apprendimento delle Indicazioni nazionali, che, poste
in correlazione con le conoscenze, anch'esse desunte dagli Obiettivi specifici
di apprendimento, possono costituire la base di riferimento per la rilevazione
dei livelli di apprendimento.
Per la scuola primaria tali
esempi sono riportati nell'allegato A e per la scuola secondaria di I grado
nell'allegato B.
Le conoscenze e le abilità
acquisite da ciascun alunno concorrono a promuovere le competenze personali
che formano oggetto della certificazione delle competenze, come momento
conclusivo della valutazione complessiva degli effetti e dei risultati
ottenuti.
Per i docenti delle prime
classi della scuola primaria può costituire un utile riferimento,
nella fase iniziale di valutazione, l'acquisizione di elementi di conoscenza
rilevati al termine del percorso della scuola dell'infanzia, tenendo presente
la documentazione predisposta dalle scuole dell'infanzia con la collaborazione
delle famiglie, soprattutto per la parte concernente il processo educativo,
il grado di autonomia personale, il profilo educativo delle bambine e dei
bambini.
Si fa riserva di fornire puntuali
indicazioni in merito alla certificazione delle competenze e alle relative
scansioni temporali, anche sulla base delle esperienze più significative
realizzate dalle scuole in questo primo anno di attuazione della riforma.
Si ritiene opportuno precisare
che la valutazione periodica e annuale e la certificazione delle competenze,
anche ai fini dei passaggi alle classi e ai periodi successivi, spetta
ai soli docenti responsabili degli insegnamenti compresi nell'orario annuale
delle lezioni (cfr. commi 1 e 2 degli articoli 7 e 10 del decreto legislativo
n. 59/2004). Invece gli insegnanti o gli esperti, eventualmente impiegati
nello svolgimento di attività aggiuntive, finalizzate all'ampliamento
dell'offerta formativa, contribuiscono alla valutazione secondo modalità
e criteri deliberati autonomamente dalle istituzioni scolastiche.
C) STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE
1. Scheda personale dell'alunno
Come prima accennato, per
la scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di I grado
sono stati abrogati i modelli nazionali di scheda personale dell'alunno
e di attestato finale, già in precedenza utilizzati.
Rimangono invece in vigore
transitoriamente i citati modelli per le classi seconde e terze della scuola
secondaria di I grado.
A tale riguardo, questo Ministero
rimette direttamente alle istituzioni scolastiche il compito di provvedere
alla riproduzione dei citati modelli per i rispettivi alunni.
Ad ogni buon conto, con l'intento
di facilitare il compito delle scuole nella riproduzione del precedente
modello di scheda e di attestato, se ne riporta in allegato la copia conforme
(mod. 1 per la scheda personale e mod. 2 per l'insegnamento
della Religione cattolica).
Per quanto attiene invece
alle classi della scuola primaria e a quelle del primo anno di corso della
scuola secondaria di I grado, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia,
possono, con i necessari adattamenti e con i vincoli riferiti agli apprendimenti
e al comportamento (cfr. precedente paragrafo B), predisporre una scheda
personale dell'alunno, ispirandosi al precedente modello ministeriale,
oppure elaborando modelli diversamente impostati.
Per facilitare il passaggio
al nuovo sistema valutativo e alle relative procedure, questo Ministero,
a sostegno della autonomia delle scuole, fornisce, secondo una proposta
aperta a modifiche e integrazioni da parte delle istituzioni scolastiche
medesime, oltre all'elencazione degli esempi di abilità/conoscenze
per ogni area disciplinare di cui agli allegati A e B, taluni esempi di
scheda personale dell'alunno (allegato C per la scuola primaria e allegato
D per la scuola secondaria di I grado).
Resta ferma, ovviamente, la
piena autonomia delle istituzioni scolastiche di avvalersi degli esempi
di abilità/conoscenze e dei modelli di scheda indicati.
La valutazione periodica dell'alunno
viene espressa in base alla scansione temporale adottata dal collegio dei
docenti.
Le valutazioni periodica e
annuale debbono tradursi in valutazioni globali che evidenzino, anche sulla
base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale processo formativo
dell'alunno e l'avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi individuati,
avendo a riferimento altresì il Profilo educativo, culturale
e professionale dello studente alla fine del primo ciclo d'istruzione.
Al fine di garantire sistematicità
e oggettività in questa fase di avvio della nuova procedura valutativa,
è indispensabile che le forme espressive della valutazione siano
comuni a tutte le istituzioni scolastiche. In particolare si prospetta
l'esigenza che le istituzioni medesime continuino ad adottare per la valutazione
dei livelli di apprendimento delle varie discipline le espressioni sintetiche
finora utilizzate (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente).
E' appena il caso di rilevare
che la valutazione nelle sue diverse fasi di gestione e di attuazione,
quale momento significativo del perseguimento delle finalità formative
di ogni alunno, deve scaturire dalla collegialità dei componenti
dell'équipe pedagogica, ed è pertanto affidata a tutti i
docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste
dai Piani di studio collegialmente definiti.
Quanto alla scheda personale
dell'alunno, la stessa può essere allegata al Portfolio delle competenze
oppure farne parte strutturalmente nell'apposita sezione dedicata alla
valutazione.
2. Portfolio delle competenze
individuali
Le Indicazioni nazionali
(allegati B e C al decreto n. 59/2004) prevedono che il percorso scolastico
di ciascun alunno sia accompagnato da un apposito strumento di documentazione
dei processi formativi - Portfolio delle competenze individuali
- che si articola in due sezioni, una dedicata all'orientamento e l'altra
alla valutazione dell'alunno.
In questa fase di avvio del
processo di riforma l'attenzione viene rivolta esclusivamente agli aspetti
valutativi, anziché a quelli, non meno importanti, relativi all'orientamento
che, come è noto, sono volti ad assicurare un percorso didattico
caratterizzato dalla continuità educativa.
Ferme restando le varie funzioni
del Portfolio previste dalle Indicazioni nazionali, ai fini della
valutazione degli apprendimenti e del comportamento, si ritiene utile fornire
alcuni elementi chiarificatori.
In prima applicazione è
opportuno che la strutturazione e l'utilizzo del Portfolio siano improntati
ad un'ampia gamma di soluzioni e alla massima flessibilità, in modo
da proporsi come efficace supporto all'azione educativa e agli interventi
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun alunno.
D'altra parte, l'esperienza
realizzata nel corrente anno scolastico potrà consentire di affinare
e qualificare l'impiego di tale strumento, avvalendosi dell'apporto diretto
e partecipato delle scuole.
Nella strutturazione e nell'utilizzo
del Portfolio delle competenze, ferma restando l'autonoma determinazione
delle singole istituzioni scolastiche, si raccomanda di ispirarsi a criteri
di funzionalità ed essenzialità, anche per non gravare i
docenti di adempimenti formali aggiuntivi.
La cura della sezione relativa
alla valutazione è rimessa alla diretta competenza di tutti i docenti
titolari delle attività educative e didattiche previste dai Piani
di studio personalizzati (articoli 8 e 11 dello stesso decreto).
In questa prospettiva è
opportuno ricordare che il Portfolio documenta il processo di apprendimento
di ciascun alunno, nonché gli elementi di rilievo del comportamento,
anche mediante annotazioni relative al conseguimento degli obiettivi formativi
delineati nei Piani di studio personalizzati.
Le annotazioni significative
dei processi di apprendimento, effettuate secondo scansioni temporali individuate
direttamente dagli insegnanti interessati, concorrono all'organica e formale
valutazione periodica dell'alunno, da riportare sulla scheda personale
e da comunicare alle famiglie, ovviamente nel rispetto delle regole sulla
riservatezza.
3. Attestato finale
L'esigenza di documentare
formalmente gli esiti educativi di ogni alunno, per fissare annualmente
le tappe del suo itinerario formativo, resta confermata anche nel nuovo
scenario valutativo determinato dalla riforma.
Le istituzioni scolastiche
potranno predisporre autonomamente un proprio modello di attestato finale,
riportandolo nel frontespizio della scheda personale dell'alunno. Tale
modello può essere mutuato da quello ministeriale utilizzato nel
precedente ordinamento e già incluso nella stessa scheda personale
dell'alunno.
4. Certificazione
Questo Ministero si riserva,
anche sulla base della rilevazione di esperienze significative condotte
in attuazione della riforma nel pregresso anno scolastico e nell'anno in
corso, di offrire modelli di certificazione in cui possano essere indicate
le conoscenze, le competenze, le abilità acquisite e i crediti formativi
riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività
realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente
scelte dagli alunni e debitamente certificate (art. 10, comma 3 del
D.P.R. n. 275/1999).
5. Altri documenti di
valutazione
I registri di classe e il
registro/giornale dell'insegnante, attualmente in uso, saranno opportunamente
adattati dalle istituzioni scolastiche alla luce dei nuovi elementi sopra
richiamati e secondo criteri di funzionalità e di essenzialità.
D) SCRUTINI, NON AMMISSIONE
ALLA CLASSE SUCCESSIVA, VALIDAZIONE DELL'ANNO ED ESAMI
E' sostanzialmente confermato
il precedente ordinamento per quanto riguarda gli scrutini relativi alla
valutazione periodica e finale.
In sede di scrutinio di fine
anno per il passaggio alla classe successiva, all'interno dello stesso
periodo didattico, i docenti valutano e registrano il conseguimento degli
obiettivi formativi previsti per ciascun alunno.
In presenza di particolari
situazioni di criticità, di rilevanza tale da compromettere gravemente
il processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l'impossibilità
di conseguire gli obiettivi formativi previsti, i docenti possono in via
eccezionale non ammettere l'alunno alla classe successiva (articoli
8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004). Tale decisione viene assunta
con specifica motivazione da riportare nella scheda personale dell'alunno
e negli altri atti significativi del suo percorso scolastico.
Per la scuola primaria l'eventuale
non ammissione viene decisa all'unanimità da parte dei docenti responsabili
degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti
dai Piani di studio personalizzati; conseguentemente, viene riformato il
dettato dell'articolo 145, comma 2 del Testo Unico (decreto legislativo
n. 297/1994) che, per la non ammissione alla classe successiva, richiedeva
di conformarsi al parere del consiglio di interclasse.
Per la scuola secondaria di
I grado l'eventuale non ammissione alla classe successiva, nei casi eccezionali
e motivati sopra richiamati, è adottata a maggioranza dai docenti
preposti agli insegnamenti e alle attività educative e didattiche
previsti dai Piani di studio personalizzati.
Si rammenta che l'ammissione
agli scrutini di fine anno nella scuola secondaria di I grado è
condizionata, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo n.
59/2004, alla verifica della validità dell'anno scolastico per ciascun
alunno sulla base delle assenze effettuate. I docenti possono, per singoli
casi eccezionali, validare l'anno scolastico anche in deroga al limite
di assenze.
In conformità di quanto
previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 59/2004 circa l'unità
del I ciclo d'istruzione con previsione dell'esame di Stato solamente al
termine dell'intero percorso del ciclo, l'esame di licenza elementare,
come anticipato dalla circolare ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004, già
dal corrente anno scolastico non viene più effettuato.
Nulla è innovato per
quanto riguarda la valutazione degli alunni disabili, per i quali continuano
ad applicarsi le norme previste dall'articolo 318 del Testo Unico e successive
modificazioni.
E) ESAME DI IDONEITÀ
ALLA CLASSE SUCCESSIVA
La materia degli esami di
idoneità è disciplinata dagli articoli 8 e 11 del decreto
legislativo n. 59/2004 che confermano sostanzialmente il previgente ordinamento.
Gli alunni provenienti da
scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità
per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola
primaria. La sessione di esami è unica e viene sostenuta presso
la scuola statale o paritaria nella quale l'alunno intende proseguire il
corso di studi.
In considerazione del fatto
che il passaggio dalla scuola primaria al primo anno della scuola secondaria
di I grado non avviene più per esame, gli alunni provenienti da
scuola privata o familiare possono essere ammessi a sostenere, presso una
scuola primaria, l'esame di idoneità per la frequenza del primo
anno di corso della scuola secondaria di I grado.
Le iscrizioni agli esami di
idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e
quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria
di I grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto o compiano,
entro il 31 agosto dell'anno in cui si svolgono gli esami, rispettivamente
il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
Le istituzioni scolastiche
fissano autonomamente il termine di presentazione delle domande di ammissione
agli esami di idoneità e quello dello svolgimento delle prove di
esame in unica sessione. Tali prove debbono comunque svolgersi entro il
tempo di conclusione dell'anno scolastico in corso.
Per i candidati assenti per
gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi
prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Per l'ammissione alle classi
del secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado gli alunni
provenienti da scuola privata sono ammessi a sostenere apposito esame di
idoneità. Possono chiedere di sostenere detti esami i candidati
privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo
anno di età e che abbiano conseguito il passaggio dalla scuola primaria
alla scuola secondaria di primo grado a seguito di valutazione positiva
al termine del secondo periodo didattico biennale, nonché i candidati
che abbiano conseguito detto passaggio, rispettivamente, da almeno uno
o due anni.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. per un'efficace attuazione delle indicazioni di cui trattasi.
All. A - Esempi di abilità correlate con le conoscenze, per la rilevazione degli apprendimenti nelle diverse discipline della scuola primaria:
–
A1 per le classi fino al termine del primo periodo (primo, secondo
e terzo anno)
–
A2 per le classi fino del secondo periodo (quarto e quinto anno)
All.
B - Esempi di abilità correlate con le conoscenze, per la rilevazione
degli apprendimenti nelle diverse discipline della scuola secondaria di
I grado (primo anno di corso)
All.
C - Esempio di scheda personale dell'alunno e di attestato per la scuola
primaria
All.
D - Esempio di scheda personale dell'alunno e di attestato per la scuola
secondaria di I grado
Mod.
1 - Copia conforme del modello di scheda e attestato per le classi
del secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado organizzate
secondo il precedente ordinamento
Mod.
2 - Copia conforme del modello di nota per la valutazione dell'insegnamento
della religione cattolica per le classi del secondo e terzo anno della
scuola secondaria di I grado organizzate secondo il precedente ordinamento
Home Page |
---|