Circolare Ministeriale 14 maggio 2001, n. 87 Prot. n. 2720

Oggetto: Parità scolastica. Istanze per il riconoscimento della parità a decorrere dall'a.s. 2001/2002 da parte delle istituzioni scolastiche "riconosciute". Disposizioni operative

In ragione dell'autonomia statutaria delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e delle Province di Trento e Bolzano, la presente circolare non si applica alle istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori.

1.1 Categorie di scuole non statali da intendersi come "riconosciute".

Ai fini dell'individuazione delle scuole "riconosciute" si fa rinvio al paragrafo 2.1 della C.M. n.163 del 15 giugno 2000.

1.2 Requisiti e relativa documentazione per il riconoscimento della parità.

Restano invariate le disposizioni riportate ai paragrafi 2.2 e 2.3 della suddetta circolare laddove non modificate dalla presente circolare.

Occorre, tuttavia, precisare che per la verifica del requisito relativo all' "organica costituzione di corsi completi" si terrà conto della situazione in atto nell'a.s. 2000/2001.

A seguito del riordinamento dell'Amministrazione scolastica, i titolari della gestione di scuole materne autorizzate, di scuole elementari parificate e di scuole d'istruzione secondaria legalmente riconosciute e pareggiate dovranno inoltrare le relative istanze agli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio unitamente alle dichiarazioni previste dai punti 2.2 e 2.3 della menzionata C.M. n.163/2000.

Alle predette istanze dovranno essere contestualmente allegati il progetto educativo ed il POF rispettivamente in armonia con i principi della Costituzione ed in adesione ai contenuti dell'art. 3 del Regolamento sull'autonomia. Nel Piano dell'offerta formativa delle scuole elementari parificate dovrà essere dichiarata, per l'anno scolastico 2001/2002, l'assunzione del curricolo della scuola di base per le prime due classi.

In linea con il citato riordinamento, le istanze nel frattempo inoltrate a questo Ministero saranno restituite dalla scrivente Direzione Generale agli Uffici Scolastici Regionali competenti.

Nel caso in cui nelle scuole materne autorizzate e nelle scuole d'istruzione secondaria legalmente riconosciute e pareggiate, prestino servizio docenti privi del titolo di abilitazione, ma comunque forniti del prescritto titolo di studio, il gestore dovrà espressamente dichiarare che per i medesimi, in servizio nella scuola all'atto dell'entrata in vigore della legge n.62/2000, sussistono i requisiti previsti dall'art.51, comma 10, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". Al contempo, il gestore dovrà fornire un dettagliato elenco nominativo dei docenti in parola.

Per la disamina di dette istanze e la conseguente emissione dei relativi provvedimenti di riconoscimento della parità, gli Uffici Scolastici Regionali si avvarranno della documentazione comprovante lo "status" di scuola materna autorizzata, di scuola elementare parificata e di scuola d'istruzione secondaria legalmente riconosciuta e pareggiata esistente, rispettivamente, agli atti delle Direzioni didattiche e dei Provveditorati agli Studi competenti per territorio.

Gli Uffici Scolastici Regionali, verificata la compiutezza delle dichiarazioni rese dai gestori delle scuole in argomento, si avvarranno, inoltre, per l'esame del progetto educativo e del POF di un Comitato Tecnico che valuterà la conformità di detti documenti ai principi stabiliti dalla normativa.. Eventuali supplementi istruttori riguardanti le dichiarazioni e/o i progetti potranno essere richiesti direttamente agli Enti interessati.

Ovviamente l'Amministrazione scolastica - Uffici Scolastici Regionali - si riserva la facoltà di accertare il possesso originario e la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge alle scuole paritarie, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese e degli impegni assunti, disponendo anche, se ritenuto opportuno, apposita verifica ispettiva.

A seguito dell'emissione dei provvedimenti di parità scolastica, verrà trasmesso a questa Direzione Generale, da parte degli Uffici suddetti, l'elenco delle scuole riconosciute paritarie.

1.3 Mantenimento delle convenzioni per le scuole elementari parificate.

Parimenti a quanto precisato con la citata C.M. n.163/2000, le scuole elementari parificate che intendano accedere al regime di parità mantengono, fino all'applicazione dell'art. 1, comma 7 della L. n.62/2000, la convenzione in atto alle condizioni previste dall'O.M. n. 215/92.

1.4 Termini per la presentazione delle istanze e decorrenza del riconoscimento della parità.

Il termine di presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica ai competenti Uffici Scolastici Regionali è prorogato al 15 giugno 2001. Il riconoscimento della parità avrà effetto dall'inizio dell'a.s. 2001/2002 ed i relativi provvedimenti, nell'attuale fase di transizione relativa all'attuazione dei cicli scolastici, non potranno che riferirsi alla tipologia di scuola funzionante all'atto di presentazione dell'istanza.

- Per la diffusione, in via immediata, anche alle gestioni interessate, la presente circolare viene trasmessa via INTRANET/INTERNET e via E - MAIL -


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