Circolare ministeriale n. 88 del 9 dicembre 2004

Trasmissione del D.M. 9 dicembre 2004

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. del 9/12/2004, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2005, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.

A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed Ata
Il predetto D.M. fissa, all'art. 1, il termine finale del 10 gennaio 2005 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto Scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, a qualsiasi titolo, al raggiungimento del 65° anno di età, per gli effetti a valere dal 1° settembre 2005.
Entro la medesima data del 10 gennaio 2005 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze.
Poiché il compito dei Centri servizi amministrativi, per quanto attiene alle istanze di qualsiasi tipo per le quali è necessario accertare l'esistenza dei presupposti richiesti, (accertamento del compiuto quarantennio, maturazione del diritto a pensione in caso di dimissioni volontarie, ecc.) è limitato alla sola comunicazione negativa circa il compiuto quarantennio o la maturazione del diritto a pensione, le scuole possono fruire della disponibilità delle funzioni immediatamente dopo il 10/1/2005.
Il suddetto termine del 10 gennaio 2005 deve essere osservato anche da coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale fissata in un precedente provvedimento di permanenza in servizio, nonché dal personale che chieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Si precisa, al riguardo, che deve ritenersi esclusa, da parte degli interessati, la possibilità di presentare separatamente una istanza di dimissioni volontarie e altra istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale e ciò sia per il fatto che le operazioni vengono effettuate in tempi diversi, sia perché diversi sono i presupposti giuridici per l'accettazione delle stesse. Mentre, infatti, l'accettazione delle istanze di dimissioni volontarie non è subordinata ad alcuna condizione, salvo la sussistenza o meno, a carico degli interessati, di un procedimento disciplinare, talché le relative cattedre e posti da essi occupati possono essere inseriti nelle operazioni di trasferimento, l'accettazione delle istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è subordinata sia al numero delle medesime che all'eventuale assenza di personale in esubero dopo il completamento delle operazioni di mobilità. In tal caso, stante l'incompatibilità delle istanze in argomento, ove esse vengano presentate separatamente, dovrà ritenersi valida esclusivamente quella di dimissioni volontarie.
Il personale docente, educativo ed Ata deve indirizzare le domande in questione, compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità), e, per conoscenza, al competente Centro servizi amministrativi. Se già presentate soltanto presso le scuole, le istanze medesime devono essere inviate anche al competente Centro servizi amministrativi nel termine sopra precisato, qualora gli stessi non ne siano già in possesso.
Dopo il 10 gennaio 2005, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, una copia delle istanze di dimissioni volontarie, nonché quelle di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, laddove non revocate entro la predetta data, dovrà essere tempestivamente rimessa, da parte delle istituzioni scolastiche, alla competente sede provinciale dell'Inpdap.
Si ritiene opportuno rammentare che, in virtù del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, per le domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio, limitate alle fattispecie previste dall'art. 509 - commi 2, 3 e 5 del D.L.vo 16/4/1994 n. 297, qualora esse non siano state revocate, come già precisato nella circolare ministeriale 30 dicembre 1998, n. 496, non occorre emettere alcun provvedimento formale; le istanze stesse si intendono accettate alla data del 10 gennaio 2005.
Parimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 11/1/2001, n. 101, non occorre emettere alcun provvedimento formale nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età.
L'emissione di un provvedimento formale è, invece, richiesta quando le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dal 10 gennaio 2005, e, cioè entro il 9 febbraio 2005, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso. Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento, emesso dal competente dirigente scolastico.
Ugualmente è necessario l'accoglimento con provvedimento formale delle richieste di trattenimento in servizio fino al 70° anno di età, ex art. 1/quater della legge n. 186 del 27 luglio 2004, trattandosi di una facoltà dell'Amministrazione che valuterà la richiesta sulla base dei criteri stabiliti dalla predetta legge. Su tale ultima fattispecie si fa riserva di diramare successive precisazioni.
Circa la possibilità per gli interessati di optare per la pensione liquidata con il sistema contributivo si rinvia alle istruzioni contenute nell'informativa dell'Inpdap n. 65 del 30/11/2001 reperibile anche sul sito internet del predetto Istituto.
L'art. 2 del decreto ministeriale in esame disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti; l'accertamento del diritto alla pensione resta, anche per il corrente anno scolastico, nella competenza dei Centri servizi amministrativi.
In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare il mancato conseguimento del diritto alla pensione entro il 1° marzo 2005 agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.
Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le informazioni sul personale docente per grado di scuola, dando la precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno per prime l'obbligo di comunicare i dati al Sistema informativo.
Si precisa, altresì, che i Centri servizi amministrativi possono provvedere all'inserimento dei dati degli interessati, da inviare all'Inpdap tramite il Sistema informatico, appena dispongano di tutti gli elementi necessari per la definizione della posizione pensionistica e previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza fissata per le operazioni di mobilità per ogni grado di scuola.
A tale acquisizione nel Simpi, compresa la revoca delle dimissioni volontarie in caso di mancata maturazione del diritto a pensione, provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun interessato.

B) Trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio sino al 1° settembre 2005
La necessità di garantire agli interessati la corresponsione della pensione senza soluzione di continuità, rispetto allo stipendio, rende opportuno il mantenimento, presso i Centri servizi amministrativi, della competenza in ordine agli adempimenti relativi al trattamento di quiescenza per le cessazioni dal servizio che si verificheranno sino al 1° settembre 2005 comprese, pertanto, anche quelle per limiti di età, per compimento del 40° anno di servizio e per dimissioni volontarie, secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 213 dell'8 settembre 2000, n. 234 del 19 ottobre 2000 e n. 175 del 21 dicembre 2001.
Con l'occasione, si precisa che, anche per i casi di liquidazione dell'indennità "una tantum" in luogo di pensione, occorre inviare il prospetto informativo, oltre alla documentazione specificata nelle precitate circolari nn. 213, 234 e 175 necessaria per tale forma di trattamento di quiescenza, inclusa la domanda di liquidazione, senza l'eventuale mod. L. 322, al cui adempimento provvederà la competente sede provinciale territoriale dell'Inpdap.
Per gli stessi motivi, i Centri servizi amministrativi provvederanno alla compilazione del "prospetto dati" nei casi di cessazione dal servizio che avverranno entro la precitata data dell'1/9/2005 per infermità non dipendente da causa di servizio, decesso, decadenza, licenziamento, destituzione, dispensa, incapacità o persistente insufficiente rendimento, superamento del periodo massimo di assenze per malattia di cui all'art. 17 del C.C.N.L. 24 luglio 2003.

C) Valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione
Si ritiene opportuno rammentare, ancora una volta, che per le domande di riscatto e/o di computo, di ricongiunzione di cui alle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990 e di sistemazione contributiva di cui all'art. 142, comma 2, del T.U. 29/12/1973 n. 1092 devono essere tenute presenti le indicazioni contenute nelle CC.MM. n. 213/2000 e n. 234/2000. Si reputa, altresì, utile rammentare che non devono essere inviati alle Ragionerie provinciali dello Stato, per il prescritto riscontro, i provvedimenti emessi sulla base delle suddette istanze presentate entro il 31/8/2000 se riferite al personale cessato o cessando nel periodo dal 2 settembre 2004 al 1° settembre 2005, mentre rimane il riscontro in questione se le domande stesse non sono connesse a cessazione dal servizio.
Le domande di valutazione relative all'applicazione degli Istituti di cui sopra, recanti una data successiva al 31/8/2000, devono essere indirizzate dagli interessati alla competente sede periferica dell'Inpdap e, per conoscenza, alla scuola di titolarità.
Le domande già presentate dal 1° settembre 2000 dovranno essere fatte pervenire, dall'ufficio che ne è in possesso, alla competente sede periferica dell'Inpdap dandone comunicazione alla scuola di titolarità, se diversa da tale ufficio.
Successivamente la sede periferica dell'Ente previdenziale procederà all'istruttoria delle medesime richieste, chiedendo le notizie occorrenti ai Centri servizi amministrativi per l'anno scolastico in corso.
Si precisa, altresì, che qualora il medesimo dipendente abbia prodotto una domanda anteriormente al 1° settembre 2000 e un'altra dopo tale data, la prima istanza va definita secondo le modalità più sopra descritte.
Infine, per quanto riguarda le informazioni richieste dalle sedi periferiche dell'Inpdap, vanno comunicati i dati retributivi come sono presenti al Sistema informativo, con riserva di fornire quelli aggiornati una volta definita la posizione economica degli interessati.

D) Indennità di buonuscita - Liquidazione e riscatto
L'art. 2, commi 1 e 2, della legge 8/8/1995 n. 335 prevede il passaggio all'Inpdap delle competenze in materia pensionistica e non anche alcuni adempimenti connessi al trattamento di fine servizio, come attività diretta alla compilazione dei modelli PL1, PL 2 e PR 1. Pertanto, i Centri servizi amministrativi vorranno curare, come per il passato, le operazioni che ineriscono alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.

E) Cessazione dirigenti scolastici dall'1/9/2005
La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 1/3/2002 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dagli artt. 28, 29, 30, 31 e 35. Al riguardo si ritiene, tuttavia, di dover dare alcune indicazioni specifiche in ordine alle seguenti cause di cessazione:

a) compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, sempre che l'interessato non chieda di usufruire dei benefici di cui all'art. 509, commi 2 e 3, oppure, in alternativa, del comma 5 dello stesso articolo, del D.L.vo n. 297/1994, con istanza da inviare entro il 10 gennaio del 2005. Entro la medesima data potrà essere presentata istanza di permanenza in servizio ex art. 1/quater della legge n. 186/2004 che potrà essere accettata dall'Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dalla legge stessa. Su tale ultima fattispecie si fa riserva di diramare successive precisazioni;
b) compimento dell'anzianità massima di servizio ai fini del pensionamento (anni 40): l'Ufficio scolastico regionale risolve il rapporto senza preavviso, sempre che l'interessato non chieda, almeno tre mesi prima del compimento del 40ennio, di permanere in servizio fino al 65° anno di età. Resta salva la possibilità di usufruire anche della proroga di un biennio oltre il suddetto limite di età, ai sensi del comma 5 del predetto art. 509;
c) dimissioni dal servizio: per tale fattispecie l'art. 35, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L'Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d'intesa con l'Inpdap - Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino

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