Circolare ministeriale n. 90 del 30 dicembre 2004 prot. n. 18613

Iscrizione nelle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2005/2006

Come si è avuto modo più volte di precisare, le iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado non consistono in un adempimento di carattere meramente burocratico, ma configurano un procedimento complesso e articolato che vede impegnati e coinvolti, in uno sforzo comune e partecipato, una molteplicità di soggetti, istituzioni, livelli operativi, espressioni rappresentative di interessi diffusi delle diverse realtà territoriali.
In particolare l'incombenza in questione oltre ad impegnare direttamente le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e territoriali, chiama in causa in maniera significativa il ruolo degli enti locali, titolari, a norma delle vigenti disposizioni, di una molteplicità di attribuzioni quali la messa a disposizione di locali e dotazioni, l'erogazione di servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, ecc. Tali attribuzioni, com'è noto, si sono nel tempo arricchite e ampliate in dipendenza di un sempre più accentuato decentramento di funzioni e di compiti e dell'assunzione di nuove e qualificate competenze, conseguenti all'attuazione del principio di sussidiarietà, regolato dalla legge n. 59/1997 e dal decreto legislativo n. 112/1998 e legate alle esigenze e alle vocazioni dei rispettivi territori. Valga, solo a titolo esemplificativo, il riferimento agli accresciuti compiti dei comuni connessi all'attuazione degli anticipi ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003.
Nell'ottica sopra accennata meritano, poi, specifica menzione i compiti delle regioni conseguenti all'Accordo del 19 giugno 2003 e ai Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali finalizzati all'attivazione, attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa, di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.
Per le famiglie e gli alunni le iscrizioni non solo costituiscono una importante occasione di incontro, di interazione e di collaborazione con il sistema scolastico, ma si traducono anche in scelte di opportunità educative e formative destinate a produrre effetti rilevanti sia in ambito scolastico che nel prosieguo degli studi e ai fini delle ulteriori scelte di vita e professionali.
L'istituto delle iscrizioni ha assunto crescente importanza nell'attuale fase di transizione dal pregresso al nuovo ordinamento scolastico e formativo, nella quale spesso concorrono e coesistono, accanto ad assetti e profili consolidati, nuovi modelli didattici ed organizzativi.
In relazione a quanto precede, si rivela indispensabile che le scelte delle famiglie e degli alunni siano sostenute e guidate da una puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento da parte degli Uffici scolastici, delle scuole e di quanti, direttamente o indirettamente, sono investiti di compiti e di responsabilità connessi alla delicata materia.
Per altro verso, il complesso delle attività e delle procedure attraverso le quali si concretizzano le iscrizioni, è propedeutico al regolare assetto e funzionamento del sistema scolastico, costituendo la premessa di tutta una serie di fasi e di operazioni volte a definire le consistenze delle platee scolastiche, l'entità delle dotazioni organiche, la mobilità e le posizioni di servizio del personale; adempimenti, questi, dai quali dipende, com'è noto, il regolare avvio dell'anno scolastico.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per il prossimo anno scolastico, è fissato al 25 gennaio 2005.
Con specifico riferimento ai diversi settori scolastici interessati, si reputa opportuno fornire le seguenti istruzioni ed indicazioni.

SCUOLA DELL'INFANZIA
Tenuto conto della notevole rilevanza educativa e sociale della scuola dell'infanzia e al fine di poter corrispondere alle crescenti richieste della famiglie, questa Amministrazione già da tempo sta operando in funzione della generalizzazione del relativo servizio, mediante graduali incrementi della dotazione di organico, volti all'eliminazione delle liste di attesa e all'attivazione degli anticipi secondo le previsioni di cui alla legge di riforma n. 53/2003 e al decreto legislativo n. 59/2004.

Anticipi
L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 prevede che le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento possono essere iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia. Tale istituto normativo, ai sensi dell'articolo 7 comma 4 della legge n. 53/2003, può trovare attuazione in maniera graduale e attraverso soluzioni di carattere sperimentale, in relazione "alla disponibilità dei posti ed alle risorse finanziarie dei comuni secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità".
Com'è noto, per l'anno scolastico 2004/2005, nonostante il rilevante numero di richieste, è stato possibile dare attuazione all'istituto degli anticipi soltanto in maniera parziale e limitata, per l'assenza di talune condizioni di fattibilità individuate dalla circolare n. 2 del 13 gennaio 2004.
Per l'anno scolastico 2005/2006, nel presupposto che possano essere superati gli impedimenti che sinora sono stati frapposti alla concreta attivazione degli anticipi, i genitori delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2006 potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata, nei limiti e alle condizioni di cui alla citata circolare n. 2/2004 e che, ad ogni buon conto, di seguito si richiamano:

• esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
• disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale;
• assenso del comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata qualora lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.

Per le bambine e i bambini nei cui confronti non potrà darsi esito positivo alla domanda di ammissione, saranno compilate liste di attesa secondo i criteri fin qui adottati in ciascun contesto locale.
Sarà comunque cura dei Direttori generali regionali acquisire tutti i dati inerenti le richieste eventualmente non soddisfatte, allo scopo di consentire a questa Amministrazione una consapevole e programmata ricognizione finalizzata al graduale accoglimento delle richieste stesse.
E' appena il caso di ribadire che, rispetto ai posti disponibili, coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2005 hanno precedenza nell'ammissione alla frequenza.

Orari di funzionamento
Per completezza di quadro espositivo si evidenzia che, ai sensi del citato decreto legislativo n. 59/2004, gli orari annuali di funzionamento sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore. All'atto dell'iscrizione le famiglie esprimeranno, come per il passato, la loro opzione per i citati orari di funzionamento, anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole.
Di tali opzioni si terrà conto per la determinazione delle consistenze di organico relative all'anno 2005/2006.

SCUOLA PRIMARIA

Anticipi
L'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 28 marzo 2003, n. 53 ha stabilito che "alla scuola primaria si iscrivono le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto" di ciascun anno. Nel contempo è stata riconosciuta alle famiglie la facoltà di iscrivere "anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno di riferimento"; tale facoltà, per l'anno scolastico in corso, è stata limitata al compimento dei sei anni di età entro il 28 febbraio.
L'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nel fissare, per l'anno scolastico 2003/2004, al 28 febbraio il termine utile per l'ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria, ha sancito, altresì, che "per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dall'articolo 6, comma 2" (30 aprile).
Per il prossimo anno scolastico, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto del principio di gradualità, il termine per il compimento dell'età di ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria è fissato, come da decreto ministeriale, al 31 marzo 2006 e riguarda, pertanto, tutte le bambine e i bambini nati entro il 31 marzo 2000.
Si sottolinea che l'istanza d'iscrizione anticipata alla prima classe della scuola primaria costituisce un diritto delle famiglie, al cui esercizio consegue l'obbligo di accoglimento da parte delle scuole.

Orari di funzionamento
Come è noto, dal corrente anno sono in vigore, per l'intero percorso della scuola primaria, gli assetti ordinamentali previsti dalla riforma, articolati su:

– una quota oraria annuale obbligatoria delle lezioni di 891 ore (comma 1, articolo 7 del decreto legislativo n. 59/2004), corrispondenti ad una media settimanale di 27 ore;
– una ulteriore quota di 99 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni (comma 2 del medesimo articolo 7), corrispondenti ad una media settimanale di tre ore e destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie.

Tale monte ore va aggiunto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 7, al tempo eventualmente riservato alla mensa (nel limite massimo di 330 ore annue, corrispondente ad una media settimanale di 10 ore), concorrente anch'esso alla determinazione dell'organico di istituto; tempo durante il quale è assicurata l'assistenza del personale docente.
Le famiglie, all'atto delle iscrizioni, possono determinarsi per la scelta del solo orario obbligatorio o dell'orario obbligatorio integrato con quello facoltativo e opzionale, nonché del tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa.

Attività facoltative e opzionali
Si rammenta che l'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004 prevede che, a sostegno della personalizzazione dei Piani di studio, le istituzioni scolastiche organizzino, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, attività facoltative opzionali e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie da formulare all'atto dell'iscrizione.
In un'ottica di coerenza con il Piano dell'offerta formativa di istituto, secondo una logica di progressivo ampliamento e di arricchimento finalizzata alla personalizzazione dei piani di studio e per agevolare le richieste delle famiglie, si raccomanda alle istituzioni scolastiche interessate di presentare alle famiglie, in occasione delle iscrizioni e secondo modalità rimesse alla propria autonoma determinazione, il repertorio degli insegnamenti e delle attività opzionali predisposte dalle stesse istituzioni per il prossimo anno scolastico, sulla base delle risorse professionali disponibili.
Le famiglie potranno esercitare facoltà di scelta delle attività e degli insegnamenti offerti dalla scuola entro il limite delle 99 ore annue.
Le scuole, dal canto loro, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La scuola secondaria di 1° grado, interessata, come è noto, in maniera graduale all'attuazione della riforma, nel prossimo anno scolastico vedrà coinvolte, oltre alle prime classi che già nel corrente anno stanno applicando i nuovi assetti educativi e didattici, anche le seconde classi; le terze classi, invece, completeranno il corso in base al previgente ordinamento.

Orari di funzionamento
Il citato decreto legislativo n. 59/2004 prevede un orario di funzionamento obbligatorio annuale di 891 ore (comma 1, articolo 10 del decreto legislativo n. 59/2004), corrispondenti ad una media settimanale di 27 ore e ad ulteriori 198 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni (comma 2 del medesimo articolo 10), corrispondenti ad una media settimanale di sei ore, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie.
A tale monte ore di insegnamenti e attività didattiche può essere aggiunto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 10, un ulteriore tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa per un massimo di 231 ore annue corrispondente ad una media settimanale di 7 ore.
Le famiglie degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di I grado, pertanto, potranno all'atto dell'iscrizione, esprimere le loro scelte tra l'orario annuale obbligatorio delle lezioni e l'orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 198 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa.
Per l'anno scolastico 2005/2006, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 59/2004, restano confermati, per tutte le classi, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni. Ne consegue che gli organici verranno determinati secondo la pregressa normativa e sulla base delle indicazioni ed istruzioni che verranno diramate a parte.

Attività facoltative e opzionali
L'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004, nel prevedere che, a sostegno della personalizzazione dei Piani di studio, le istituzioni scolastiche organizzino, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, in ordine alle quali le famiglie esercitano facoltà di scelta, dispone che le predette richieste, da parte delle famiglie stesse, siano formulate all'atto dell'iscrizione.
Sarà cura, pertanto, delle istituzioni scolastiche interessate, in una logica di ampliamento e di arricchimento dell'offerta formativa finalizzata alla personalizzazione dei Piani di studio, presentare alle famiglie, secondo modalità rimesse alla propria autonoma determinazione, il repertorio degli insegnamenti e delle attività opzionali che l'istituzione medesima, sulla base delle risorse professionali disponibili, avrà predisposto per il prossimo anno scolastico.
Le famiglie potranno esercitare facoltà di scelta tra le varie opportunità offerte dalla scuola, entro il limite delle 198 ore annue, esprimendo opzione tra le diverse tipologie di insegnamenti e di attività presentate.
Le scuole, dal canto loro, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
Specifica menzione merita l'insegnamento dello Strumento musicale per il quale si richiamano e si confermano le disposizioni contenute nelle circolari n. 29 del 5 marzo 2004 e n. 37 del 24 marzo 2004.

ISTITUTI COMPRENSIVI
Si conferma, come per gli anni precedenti, che, nell'ambito degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado da parte delle famiglie degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.
L'obbligo di presentare formale domanda di iscrizione sussiste soltanto quando le famiglie intendono far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria.
In tutti gli altri casi di istituti non comprensivi le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado dovranno essere indirizzate al dirigente scolastico della scuola prescelta e presentate per il tramite di quello della scuola primaria di provenienza che, dal canto suo, provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 25 gennaio 2005, all'istituzione scolastica interessata.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
L'istruzione secondaria di II grado non è ancora coinvolta in forma organica e ordinamentale nei processi di riforma indotti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, ed è attualmente interessata da misure e da interventi preparatori e anticipatori dell'innovazione.
Gli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado negli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, presenteranno le domande di iscrizione alla prima classe, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto secondario di 2° grado prescelto, tramite il dirigente scolastico della scuola secondaria di 1° grado frequentata, il quale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 25 gennaio 2005, provvederà a trasmetterle alle scuole di destinazione.
I dirigenti scolastici di queste ultime scuole terranno in particolare evidenza le domande di iscrizione come sopra pervenute, al fine di verificare il reale assolvimento del diritto-dovere da parte degli interessati e di attivare tutti gli interventi di sensibilizzazione che dovessero essere necessari.
Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria superiore, anche via internet, secondo le medesime procedure già adottate nell'anno decorso.
Anche per il prossimo anno scolastico è prevista la possibilità, per gli studenti che concludono la scuola secondaria di 1° grado, di accedere a corsi di formazione professionale, in attuazione dell'Accordo-Quadro, stipulato in data 19 giugno 2003 tra questo Ministero, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, al quale hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali.
In proposito è opportuno ricordare che le Intese sottoscritte con le regioni prevedono percorsi formativi di durata triennale, differenziati nei diversi contesti territoriali, sicché le famiglie, per esercitare consapevolmente le proprie opzioni, dovranno fare riferimento al quadro delle offerte emergenti dai Protocolli sottoscritti a livello regionale.
I titoli e le qualifiche rilasciati dalle regioni al termine del triennio saranno utilmente spendibili su tutto il territorio nazionale in quanto rispondenti agli standard minimi formativi, che, per quanto riguarda le competenze relative alle aree dei linguaggi, tecnologica, scientifica e storico-socio-economica, sono già stati definiti con l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 15 gennaio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004).
Si ribadisce la necessità di effettuare un'attenta ricognizione delle scelte espresse dagli studenti al termine del percorso di studi della scuola secondaria di 1° grado; ricognizione da porre in essere a cura dei dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di 1° grado, dai quali provengono gli studenti stessi, anche al fine di individuare eventuali defezioni e di promuovere tutte le iniziative idonee ad assicurare il prosieguo nell'istruzione o nella formazione professionale, o nel sistema istruzione-formazione professionale, sino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.
Pertanto, entro 15 giorni dal termine fissato per le iscrizioni, le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di 1° grado rileveranno le scelte effettuate da tutti gli studenti per il successivo anno scolastico, nonché i nominativi di coloro che non avranno effettuato alcuna scelta.
Tale incombenza dovrà essere assolta anche nei confronti di coloro che hanno presentato o presenteranno domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualità di privatisti, se ancora rientranti nei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni. La rilevazione sarà effettuata mediante procedure automatizzate con l'uso di specifica modulistica e con le soluzioni applicative messe a disposizione dalla Direzione Generale per i Sistemi informatici del Miur, secondo le procedure e le modalità già adottate negli ultimi due anni. Al riguardo si fa riserva di impartire specifiche istruzioni.
Gli Uffici scolastici regionali prenderanno opportuni accordi con le regioni per procedere all'implementazione e all'adeguamento delle anagrafi dei giovani destinatari degli interventi di formazione fino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.
Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle iscrizioni impongono che i Direttori Generali regionali e i dirigenti scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.

ISTRUZIONE PARENTALE
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/1994, debbono rilasciare al dirigente scolastico della scuola interessata apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno.
Tale dichiarazione si intende riferita anche al caso di iscrizione alle scuole pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie.
Per quanto attiene all'esame di idoneità, si richiamano le disposizioni emanate con la recente circolare ministeriale n. 85 del 3 dicembre 2004, con la quale si rimette all'autonoma determinazione di ciascuna istituzione scolastica la competenza nel fissare il termine di presentazione delle domande per sostenere tale esame, nonché quello dello svolgimento delle prove.

CORSI PER ADULTI
Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria di 1° grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31 maggio 2005. Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche.
La fissazione del succitato termine ordinario mira a consentire l'ordinato svolgimento, nei termini previsti, delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Tuttavia, in relazione a specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati, è possibile, attraverso l'adozione di formale provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2005 e, comunque, non oltre quella del 31 agosto 2005.
I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali sono invitati ad adottare ogni utile iniziativa al fine di dare la massima pubblicità ai termini come sopra indicati.
 

MODULISTICA E ISCRIZIONE ON-LINE
Si forniscono in allegato, a titolo orientativo, i modelli relativi alle iscrizioni degli alunni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, nonché concernenti la scelta delle diverse opportunità formative.
La modulistica comprende:

1) Modulo unico di domanda valido per tutte le iscrizioni;
2) Mod. A per la scelta delle opportunità formative nella scuola dell'infanzia;
3) Mod. B1 per la scelta delle opportunità formative nella scuola primaria;
4) Mod. B2 per la scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria di I grado;
5) Mod. C per la scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria di II grado;
6) Mod. D per avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
7) Mod. E integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Si conferma anche per l'anno in corso la possibilità di iscrizione on-line da parte degli alunni che si iscrivono alla prima classe di istituti di istruzione secondaria di II grado. Le istruzioni relative a tale procedura vengono fornite direttamente sul sito di questo Ministero (www.istruzione.it).

IL CAPO DIPARTIMENTO
Paquale Capo

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