Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno scolastico 2006/2007
Nel quadro delle attività
propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico, le iscrizioni alla scuola
dell'infanzia e alle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado costituiscono un adempimento di fondamentale importanza, alla cui
puntuale e corretta definizione si legano la configurazione ed il regolare
assetto delle platee scolastiche, nonché l'efficace organizzazione
e funzionamento dei relativi servizi.
Tale adempimento, per la sua
complessità, coinvolge una molteplicità di soggetti, livelli
istituzionali, organi ed espressioni rappresentative di interessi diffusi,
a vario titolo competenti e responsabili.
In particolare, come si è
avuto modo più volte di precisare, le iscrizioni, oltre a impegnare
in maniera diretta e partecipata le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione
nelle sue articolazioni centrali e territoriali, chiamano in causa il ruolo
delle regioni e delle autonomie locali, titolari di importanti attribuzioni
quali, ad esempio, quelle relative all'erogazione di servizi intesi a garantire
la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, gli interventi
legati alle misure di razionalizzazione delle strutture scolastiche e alla
distribuzione dell'offerta formativa nelle rispettive realtà territoriali,
alla messa a disposizione dei locali e delle relative dotazioni.
Attribuzioni che si sono progressivamente
arricchite e ampliate nel tempo, per effetto di una sempre più accentuata
devoluzione di funzioni e dell'assunzione di nuove e qualificate incombenze,
in ossequio al principio di sussidiarietà, richiamato dalla legge
n. 15 marzo 1997, n. 59, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ottica su accennata
si collocano, altresì, gli specifici compiti assegnati alle regioni
in base all'Accordo Quadro del 19/6/2003 e ai Protocolli d'intesa stipulati
con gli Uffici scolastici regionali, finalizzati all'attivazione, attraverso
l'ampliamento dell'offerta formativa, di percorsi di istruzione e formazione
professionale; compiti richiamati dall'articolo 28 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, relativo al secondo ciclo.
Giova ribadire, inoltre, che
le iscrizioni non si concretizzano in un procedimento di carattere meramente
burocratico, ma consistono in un evento di più ampia e rilevante
portata, come prova il fatto che costituiscono per le famiglie e gli stessi
alunni un importante momento di esame, valutazione e scelta di percorsi
e opportunità educative e formative, spesso destinato a produrre
effetti oltre l'ambito scolastico e ad incidere sulle ulteriori scelte
di vita e professionali.
I nuovi modelli didattici
e organizzativi individuati dai processi di riforma in corso e la personalizzazione
dei percorsi di studio rendono ancor più attuale il momento delle
iscrizioni che diviene occasione e motivo di riflessione da parte delle
famiglie e ricerca di soluzioni che possano meglio e più efficacemente
corrispondere alle vocazioni e agli interessi dei propri figli.
In relazione a ciò,
si rivela indispensabile che le famiglie e gli alunni siano sostenuti e
guidati da una puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione
e indirizzo da parte degli Uffici scolastici, delle scuole e di quanti,
direttamente o indirettamente, sono investiti di funzioni e compiti connessi
alla delicata materia. Il complesso delle attività e delle procedure
attraverso le quali si concretizzano le iscrizioni, è, altresì,
funzionale a tutta una serie di fasi e di operazioni da cui dipende il
regolare avvio dell'anno scolastico. Si citano, a titolo di esempio, la
determinazione delle consistenze della popolazione scolastica, la previsione
e l'elaborazione delle quantità e delle tipologie delle dotazioni
di organico, la mobilità del personale, il conferimento degli incarichi.
Ciò premesso, il termine
di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole
dell'infanzia e alle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, per l'anno scolastico 2006/2007, è fissato al 25 gennaio
2006.
Con specifico riferimento
ai diversi settori scolastici interessati, si forniscono di seguito opportune
istruzioni ed indicazioni.
SCUOLA DELL'INFANZIA
Tenuto conto della crescente
rilevanza educativa e sociale della scuola dell'infanzia e che la stessa
legge 28 marzo 2003, n. 53 e il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.
59 ne hanno previsto la graduale generalizzazione, questo Ministero, anche
al fine di corrispondere alle crescenti diffuse richieste della famiglie,
già da tempo sta provvedendo a progressivi, significativi incrementi
delle dotazioni di organico, con conseguente ampliamento delle opportunità
di fruizione di tale importante servizio.
Gli anticipi di iscrizione
L'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 59/2004 prevede che le bambine e i bambini che compiono
i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento
possono essere iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia. Tale
istituto, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della legge n. 53/2003, sta
trovando nei diversi contesti attuazione graduale attraverso interventi
e soluzioni di carattere sperimentale, in relazione "alla disponibilità
dei posti ed alle risorse finanziarie dei Comuni secondo gli obblighi conferiti
dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale
dal patto di stabilità".
Come è noto, per l'anno
scolastico 2005/2006 è stato possibile dare attuazione soltanto
parziale all'istituto degli anticipi nella scuola dell'infanzia, a causa
della mancata realizzazione di alcune preliminari condizioni di fattibilità.
In dipendenza di tale situazione si è convenuto, in sede di Conferenza
unificata Stato-regioni-autonomie locali, di prorogare il termine di messa
a regime degli anticipi fissato dal citato art. 7 della legge n. 53/2003,
mediante apposito intervento legislativo, attualmente all'esame del Parlamento.
Conseguentemente, per l'anno
scolastico 2006/2007 deve intendersi prorogata la fase sperimentale che
caratterizza il periodo transitorio definito dall'art. 7, comma 4 della
legge n. 53/2003, fermo restando l'impegno di questa Amministrazione di
attivare tutte le iniziative (ivi comprese quelle di cui all'art. 43 del
C.C.N.L.) e gli interventi atti a rimuovere gli impedimenti che ancora
si frappongono alla regolare attuazione dell'istituto degli anticipi.
Pertanto, per l'anno scolastico
2006/2007 i genitori delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni
di età entro il 28 febbraio 2007 potranno avvalersi della facoltà
di presentare domanda di iscrizione anticipata, alle condizioni e nei limiti
esplicitati nelle circolari sulle iscrizioni n. 2/2004 e n. 90/2004, che,
ad ogni buon conto, si ripropongono all'attenzione delle SS.LL.:
• esaurimento delle liste di
attesa (costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello
comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e
dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente
normativa;
• disponibilità dei
posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della
dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente
fornite con lo specifico provvedimento annuale sugli organici;
• assenso del comune nel quale
è ubicata l'istituzione scolastica interessata, qualora lo stesso
sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi
strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.
E' appena il caso di far presente
che, rispetto ai posti disponibili, avranno diritto di precedenza nell'ammissione
alla frequenza le bambine e i bambini che compiranno i tre anni entro il
31 dicembre 2006.
Le richieste di ammissione
anticipata alle quali non potrà darsi esito positivo, saranno inserite
in liste di attesa, secondo i criteri fin qui adottati in ciascuna realtà
locale.
I Direttori Generali regionali,
dal canto loro, acquisiranno tutti i dati e gli elementi inerenti le richieste
eventualmente non soddisfatte, affinché questa Amministrazione,
previa attenta e programmata ricognizione, possa valutare le possibilità
e le iniziative da assumere ai fini dell'accoglimento delle stesse.
Gli orari di funzionamento
Come è noto, gli orari
annuali di funzionamento della scuola dell'infanzia, previsti dal decreto
legislativo n. 59/2004, sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo
di 1.700 ore. All'atto dell'iscrizione le famiglie esprimeranno, come per
il passato, la loro opzione per le articolazioni orarie di cui al citato
decreto legislativo, anche sulla base delle opportunità educative
e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole.
Di tali opzioni si terrà
debito conto ai fini della determinazione delle dotazioni organiche relative
all'anno 2006/2007.
SCUOLA PRIMARIA
In via preliminare è
opportuno evidenziare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f)
della legge n. 53/2003, sono soggetti al vincolo di iscrizione coloro che
compiono sei anni di età entro il 31 agosto 2006.
Ciò posto, va precisato
che le innovazioni introdotte dalla riforma della scuola primaria, aventi
diretta attinenza con le operazioni di iscrizione, si riferiscono, in particolare,
a tre fattispecie: gli anticipi di iscrizione alla prima classe, gli orari
di funzionamento, gli insegnamenti e le attività facoltativi e opzionali.
Gli anticipi di iscrizione
alla prima classe
La legge n. 53/2003 stabilisce
che, una volta a regime, le famiglie hanno la facoltà di iscrivere
alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età
entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; tale facoltà, per l'anno
scolastico in corso, è stata limitata al compimento dei sei anni
di età entro il 31 marzo.
Per l'anno scolastico 2006/2007,
tenuto conto delle risorse disponibili, il termine per il compimento dell'età
di ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria è
fissato, come da decreto ministeriale, al 30 aprile 2007 e riguarda,
pertanto, tutte le bambine e i bambini nati entro il 30 aprile 2001.
E' opportuno sottolineare
che la domanda d'iscrizione anticipata alla prima classe della scuola primaria
costituisce, una volta esercitata tale facoltà, un diritto delle
famiglie, cui consegue l'obbligo di accoglimento da parte delle scuole.
Gli orari di funzionamento
Come è noto, gli assetti
ordinamentali della riforma prevedono la seguente articolazione dell'orario
delle attività didattiche:
– una quota oraria annuale
obbligatoria delle lezioni di 891 ore (comma 1, articolo 7 del decreto
legislativo n. 59/2004), corrispondenti ad una media settimanale di 27
ore;
– un'ulteriore quota di 99
ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni (comma 2 del
medesimo articolo 7), corrispondenti ad una media settimanale di tre ore,
destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo,
da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle
prevalenti richieste delle famiglie.
A tale monte ore complessivo
va aggiunto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 7, il tempo eventualmente
riservato alla mensa e al dopo mensa (nel limite massimo di 330 ore annue,
corrispondente ad una media settimanale di massimo 10 ore), concorrente
anch'esso alla determinazione dell'organico di istituto; tempo durante
il quale è assicurata l'assistenza da parte del personale docente.
All'atto delle iscrizioni
le famiglie possono determinarsi per la scelta del solo orario obbligatorio
o dell'orario obbligatorio integrato con quello facoltativo e opzionale,
nonché del tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo mensa.
Le attività e
gli insegnamenti facoltativi e opzionali
L'articolo 7, comma 2 del
decreto legislativo n. 59/2004 prevede che, a sostegno della personalizzazione
dei piani di studio, le istituzioni scolastiche organizzano, nell'ambito
del Piano dell'offerta formativa, attività facoltative opzionali
e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, tenendo conto delle prevalenti
richieste delle famiglie, da formulare all'atto dell'iscrizione.
In coerenza con il Piano dell'offerta
formativa di istituto, secondo una logica di progressivo ampliamento e
arricchimento finalizzata alla personalizzazione dei piani di studio e
per agevolare le richieste delle famiglie, si raccomanda alle istituzioni
scolastiche interessate di presentare alle famiglie, in occasione delle
iscrizioni e secondo modalità rimesse alla propria autonoma determinazione,
il repertorio delle attività e degli insegnamenti facoltativi e
opzionali predisposti dalle stesse istituzioni per il prossimo anno scolastico,
sulla base delle risorse professionali disponibili.
Le famiglie potranno esercitare
facoltà di scelta delle attività e degli insegnamenti offerti
dalla scuola entro le 99 ore annue.
Le scuole, dal canto loro,
potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete, al fine di
ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Nella scuola secondaria di
I grado nel prossimo anno i nuovi assetti ordinamentali educativi e didattici
introdotti dalla riforma si applicheranno anche alle terze classi.
Inoltre, sempre dal prossimo
anno scolastico, per effetto dell'art. 25 del decreto legislativo n. 226/2005,
che ha previsto alcune disposizioni integrative delle norme relative al
primo ciclo di istruzione, la scuola secondaria di I grado sarà
interessata a significative modifiche del quadro orario obbligatorio delle
lezioni, fatta eccezione, per le ragioni che di seguito si preciseranno,
per l'insegnamento "potenziato" della lingua inglese.
Anche in riferimento a quanto
sopra, si richiamano all'attenzione delle SS.LL. i seguenti profili della
riforma della scuola secondaria di I grado che assumono particolare rilievo
in relazione agli adempimenti delle iscrizioni.
Gli orari di funzionamento
Rispetto all'attuale orario
obbligatorio delle lezioni, corrispondente ad una media di 27 ore settimanali,
le due ore aggiuntive risultanti dalle integrazioni apportate dal citato
art. 25 del decreto legislativo n. 226, sono destinate ad incrementare,
per l'intera durata del corso, di un'ora settimanale l'insegnamento della
lingua inglese, per un totale complessivo settimanale di tre ore, e di
un'ora l'insegnamento della tecnologia, per un totale complessivo di due
ore settimanali.
Ne deriva che dal prossimo
anno scolastico l'orario di funzionamento obbligatorio annuale sarà
di 957 ore, corrispondenti ad una media settimanale di 29 ore, cui si aggiungeranno
ulteriori 132 ore annuali, opzionali facoltative e gratuite per gli alunni,
corrispondenti ad una media settimanale di quattro ore, destinate ad attività
e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell'ambito
dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle
famiglie.
A tale monte ore di insegnamenti
e attività didattiche può essere aggiunto, come è
noto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 10, un ulteriore tempo dedicato
alla mensa e al dopo mensa, per un massimo di 231 ore annuali, corrispondenti
ad una media settimanale di 7 ore.
Le famiglie degli alunni delle
prime classi delle scuole secondarie di I grado potranno, pertanto, esprimere
le loro scelte, all'atto dell'iscrizione, tra l'orario annuale obbligatorio
delle lezioni e l'orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 132
ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa e
al dopo mensa.
Per l'anno scolastico 2006/2007,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
n. 59/2004, restano confermati, per tutte le classi, i criteri di costituzione
dell'organico fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche
e integrazioni; di conseguenza gli organici verranno determinati secondo
la citata, pregressa normativa e sulla base delle indicazioni ed istruzioni
che verranno diramate a parte.
L'insegnamento della
lingua inglese
Il comma 2 dell'art. 25 del
già citato decreto legislativo n. 226/2005, con riferimento all'insegnamento
della lingua inglese, ha previsto che le famiglie possano richiedere per
i propri figli l'utilizzazione anche del monte ore dedicato alla seconda
lingua comunitaria, per un una media complessiva di 165 ore annue (pari
a cinque ore settimanali), risultanti dall'accorpamento degli orari dei
due insegnamenti; tanto al fine di offrire agli studenti l'opportunità
di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo
a quello della lingua italiana.
La norma dispone, altresì,
che tale scelta abbia graduale attuazione a cominciare dalla prime classi
e sia vincolante per l'intera durata della scuola secondaria di primo grado
e per tutto il percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione. In
considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del decreto
legislativo n. 59/2004, la riforma degli ordinamenti per quanto riguarda
la scuola secondaria di I grado andrà compiutamente a regime al
termine dell'anno scolastico 2006/2007, e che, con riferimento al secondo
ciclo, avrà avvio graduale soltanto dall'anno scolastico 2007/2008,
il citato art. 25, 2 comma, del decreto legislativo n. 226/2005 potrà
trovare applicazione solo dall'anno scolastico 2007/2008.
Le attività e
gli insegnamenti facoltativi e opzionali
L'articolo 10, comma 2 del
decreto legislativo n. 59/2004, nel prevedere che le istituzioni scolastiche
organizzino, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, attività
e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, in relazione ai quali
le famiglie esercitano facoltà di scelta, dispone che le predette
richieste siano formulate all'atto dell'iscrizione da parte delle famiglie
stesse.
Sarà cura, pertanto,
delle istituzioni scolastiche interessate, in una logica di ampliamento
e di arricchimento dell'offerta formativa finalizzata alla personalizzazione
dei piani di studio, presentare alle famiglie, secondo modalità
assunte nella propria autonoma determinazione, il repertorio degli insegnamenti
e delle attività opzionali che le istituzioni medesime, sulla base
delle risorse professionali disponibili, avrà predisposto per il
prossimo anno scolastico. Le famiglie potranno esercitare le proprie scelte
tra le varie opportunità offerte dalla scuola, entro il limite delle
132 ore annue, esprimendo opzione tra le diverse tipologie di insegnamenti
e di attività presentate.
Le scuole, dal canto loro,
al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, potranno,
nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Specifica menzione merita
l'insegnamento dello strumento musicale per il quale, per effetto dell'articolo
23 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è assicurata
una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i corsi
ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli
studenti che frequentano tali corsi ed è aggiuntiva rispetto alle
957 ore obbligatorie previste dall'art. 10, comma 1, del predetto decreto
legislativo n. 59 del 2004, così come modificato dall'art. 25 del
citato decreto legislativo n. 226/2005; conseguentemente, l'orario annuale
rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma
2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero
di ore.
ISTITUTI COMPRENSIVI
Si conferma, come per gli
anni precedenti, che nell'ambito degli istituti comprensivi della scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, non è richiesta
la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I
grado da parte delle famiglie degli alunni che hanno frequentato nello
stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.
L'obbligo di presentare formale
domanda di iscrizione sussiste soltanto quando le famiglie intendono far
frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo,
nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria.
In tutti gli altri casi di
istituti non comprensivi le domande di iscrizione alla prima classe della
scuola secondaria di I grado, da indirizzare al dirigente scolastico della
scuola prescelta, dovranno essere presentate per il tramite di quello della
scuola primaria di provenienza, che provvederà a trasmetterle, entro
i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 25 gennaio 2006,
alla istituzione scolastica interessata.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO - PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Ai sensi del decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76, coloro che concludono nel presente anno scolastico
il percorso del primo ciclo di istruzione con il superamento dell'esame
di Stato hanno l'obbligo di iscrizione agli istituti secondari di secondo
grado o, come da art. 28 decreto legislativo n. 226/2005, ai percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale.
E' opportuno premettere che
l'iscrizione ad uno dei due percorsi preclude la possibilità di
presentare contestualmente domanda di iscrizione all'altro percorso. Nel
primo caso, gli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria
di I grado negli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti,
ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione,
indirizzeranno le domande di iscrizione alla prima classe al dirigente
scolastico dell'istituto secondario di II grado prescelto.
Le domande in questione saranno
presentate ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I grado frequentate,
i quali:
– provvederanno a trasmetterle
alle scuole di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza
del 25 gennaio 2006;
– verificheranno il reale
assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione da parte
degli interessati, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza;
– attiveranno tutti gli interventi
che dovessero rendersi necessari.
Si richiama la particolare
attenzione sull'esigenza di informare le famiglie che l'iscrizione alle
prime classi di tutti gli istituti di istruzione secondaria di II grado,
ivi compresi gli attuali istituti professionali, garantisce la prosecuzione
degli studi, secondo il vigente ordinamento, per l'intera durata del percorso
quinquennale; ciò in considerazione del fatto che la riforma del
secondo ciclo prenderà avvio con gradualità a partire dall'anno
scolastico 2007/2008 e che lo stesso decreto legislativo n. 226/2005, al
comma 6 stabilisce che "i corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi
percorsi proseguono fino al loro completamento".
Si conferma che la domanda
di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione
secondaria di secondo grado.
Nel secondo caso, va
precisato che, in attuazione del citato art. 28 del decreto legislativo
226/2005, anche per il prossimo anno scolastico è prevista la possibilità,
per gli studenti che concludono la scuola secondaria di I grado, di accedere
ai percorsi sperimentali di formazione professionale - la cui durata, come
è noto, è almeno triennale -, in attuazione dell'Accordo-Quadro
sottoscritto in data 19 giugno 2003 da questo Ministero, dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e Bolzano, dai rappresentanti delle province, dei comuni e delle
comunità montane, cui hanno fatto seguito specifici Protocolli di
intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali.
Poiché le Intese sottoscritte
con le regioni prevedono percorsi formativi differenziati nei diversi contesti
territoriali, le famiglie, per esercitare consapevolmente le proprie opzioni,
dovranno fare riferimento al quadro delle offerte emergenti dai Protocolli
sottoscritti a livello regionale.
A tale fine gli Uffici scolastici
regionali, d'intesa con i competenti Assessorati delle rispettive regioni,
definiranno i tempi e le modalità di iscrizione ai suddetti percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale e ne daranno tempestiva
e puntuale informazione ai dirigenti scolastici interessati.
Perché il diritto-dovere
all'istruzione possa trovare attuazione nella misura più ampia e
partecipata, si raccomanda vivamente di promuovere, nelle forme ritenute
più idonee, tutti gli interventi di sostegno e orientamento di cui
è menzione all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 76/2005,
nonché di porre in essere tutte le iniziative volte a realizzare
le condizioni per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo da parte di coloro che ne siano sprovvisti.
Con l'occasione si evidenzia
che i titoli e le qualifiche rilasciati dalle regioni al termine del triennio
dei corsi sperimentali sono utilmente spendibili su tutto il territorio
nazionale in quanto rispondenti agli standard minimi formativi relativi
alle competenze di base (aree tecnologica, scientifica, storico-socio-economica
e dei linguaggi), di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni
del 15 gennaio 2004, nonché alla certificazione finale e ai passaggi
tra i sistemi formativi, di cui alla Conferenza unificata del 28 ottobre
2004.
Con riferimento ai percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al più
volte citato Accordo-Quadro, i dirigenti scolastici degli istituti di istruzione
secondaria di I grado, dai quali provengono gli studenti interessati, verificheranno
l'assolvimento del diritto-dovere al fine di rilevare i casi e le ragioni
di inosservanza e di promuovere tutte le azioni che si dovessero rendere
necessarie.
Sempre con riferimento ai
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al
più volte citato Accordo-Quadro, le verifiche per l'accertamento
delle iscrizioni terranno conto dei termini e delle modalità definiti
in sede regionale, attraverso opportune intese tra gli Uffici scolastici
regionali e i competenti Assessorati regionali.
Ad ogni buon fine, in considerazione
della circostanza che i tempi di iscrizione ai corsi sperimentali di istruzione
e formazione e di quelli fissati per l'iscrizione alla scuola secondaria
di II grado seguono scansioni diverse e non si legano alle normali cadenze
dell'anno scolastico, le SS.LL., d'intesa con le strutture regionali competenti,
vorranno impartire ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I
grado, di provenienza degli alunni che abbiano optato per i percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale, le opportune istruzioni intese
a verificare l'effettivo esercizio del diritto-dovere da parte degli interessati.
Tale verifica dovrà essere effettuata anche nei confronti di coloro
che hanno presentato o presenteranno domanda per sostenere gli esami di
licenza media in qualità di privatisti, se ancora rientranti nei
limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni.
Gli Uffici scolastici regionali
stabiliranno opportuni accordi con le regioni per procedere all'implementazione
e all'adeguamento delle anagrafi dei soggetti destinatari degli interventi
di formazione fino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento
di una qualifica professionale.
Le situazioni sopra evidenziate
e la complessità della materia delle iscrizioni impongono che i
Direttori Generali regionali e i dirigenti scolastici coinvolti seguano
direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni
ed in particolare svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione
e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti,
a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.
Ai fini della verifica dell'assolvimento
del diritto-dovere sia nel sistema di istruzione che nel sistema di istruzione
e formazione professionale, saranno effettuate apposite rilevazioni, mediante
l'utilizzo di procedure informatiche, con l'uso di specifica modulistica
e con le soluzioni applicative messe a disposizione dalla Direzione Generale
per i Sistemi informatici del Miur, secondo le procedure e le modalità
già adottate negli anni decorsi. Al riguardo si fa riserva di impartire
apposite istruzioni.
ALUNNI CON CITTADINANZA
NON ITALIANA
Come è noto, la presenza,
in continuo aumento, di soggetti con cittadinanza non italiana ha assunto
da diversi anni le caratteristiche di un fenomeno strutturale, con il quale
la nostra società ormai convive con carattere di normalità
ed ordinarietà. E' opportuno ricordare che i minori, presenti in
tutto il territorio nazionale e nei diversi gradi e ordini di scuola, ai
sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di
attuazione del decreto legislativo n. 286/1998 sulla disciplina dell'immigrazione
e sulle condizioni dello straniero, hanno diritto all'istruzione, indipendentemente
dalla regolarità della loro posizione di soggiorno, nelle forme
e nei modi previsti per i cittadini italiani, e sono soggetti al diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 76/2005.
L'iscrizione dei minori stranieri
nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni
previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque
periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione
anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta,
sono iscritti con riserva alla classe di assegnazione.
I minori stranieri soggetti
al diritto-dovere all'istruzione e formazione vengono iscritti alla classe
corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti
deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi
del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una
classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente
all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze,
abilità e livelli di preparazione;
c) del corso di studi eventualmente
seguito nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente
posseduto.
Al fine di realizzare nella maniera più idonea l'integrazione dei minori stranieri e creare i presupposti per un'effettiva funzionalità ed efficacia dell'attività didattica, il collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche interessate formulerà proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza. Per un ulteriore approfondimento delle misure di accompagnamento consigliate per favorire l'integrazione dei minori stranieri, si rimanda alla lettura del citato articolo 45 del D.P.R. n. 394/2005.
ISTRUZIONE PARENTALE
I genitori o gli esercenti
la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente
all'istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere nel primo ciclo di
istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo
n. 297/1994, debbono rilasciare al dirigente scolastico della scuola viciniore
alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno.
Per quanto attiene all'esame
di idoneità degli alunni interessati all'istruzione parentale o
comunque frequentanti scuole non statali o paritarie, si rinvia alle disposizioni
in materia, diramate con la circolare ministeriale n. 85/2004 e integrate
con la successiva circolare n. 10/2005, con riserva di eventuali aggiornamenti,
qualora dovessero rendersi necessari.
CORSI PER ADULTI
Il termine per l'effettuazione
delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale,
ai corsi di scuola secondaria di I grado per adulti (150 ore), ai corsi
serali presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado, nonché
ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di progetti di sperimentazione
finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è
fissato al 31 maggio 2006.
Tale termine non è
ovviamente applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere modulare
rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni
scolastiche.
La fissazione del succitato
termine ordinario mira a consentire l'ordinato svolgimento, nei tempi previsti,
delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Tuttavia,
in relazione a specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli
interessati, è possibile, attraverso l'adozione di formale provvedimento,
accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2006 e, comunque,
non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2006/2007.
MODULISTICA E ISCRIZIONE
ON-LINE
Si forniscono in allegato,
a titolo orientativo, i modelli relativi alle iscrizioni degli alunni alla
scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, nonché
concernenti la scelta delle diverse opportunità formative
La modulistica comprende:
• Modulo
unico di domanda valido per tutte le iscrizioni
• Mod.
A per la scelta delle opportunità formative nella scuola dell'infanzia
• Mod.
B1 per la scelta delle opportunità formative nella scuola primaria
• Mod.
B2 per la scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria
di I grado
• Mod.
C per la scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria
di II grado
• Mod.
D per avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
• Mod.
E integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento
della religione cattolica.
Si conferma anche per l'anno in corso la possibilità di iscrizione on-line da parte degli alunni che si iscrivono alla prima classe di istituti di istruzione secondaria di II grado. Le istruzioni relative a tale procedura sono fornite direttamente sul sito di questo Ministero (www.istruzione.it/news/2005/iscrizioni2006.shtml).
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