Trattamento economico di
missione.
Rimborso scontrini fiscali
per consumazione pasti
Il Ministero del Tesoro - R.G.S. - I.G.O.P. Div.
4.11 rispondendo ad alcuni Uffici che chiedevano di conoscere «se
ai fini del rimborso delle spese dei pasti consumati durante gli incarichi
di missione possano essere presentati in sostituzione della fattura o ricevuta
fiscale gli scontrini fiscali, emessi dagli esercizi di ristoro in ottemperanza
del decreto del Ministero delle Finanze 21 dicembre 1992 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992) e successive modificazioni»
si è così espressa:
«Al riguardo si fa presente che l'art. 5 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, prevede che il rimborso delle spese dei
pasti può avvenire esclusivamente dietro presentazione di regolare
fattura o ricevuta fiscale.
Successivamente, in attuazione della delega contenuta
nell'art. 12 comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il Ministero
delle Finanze, con il citato decreto ministeriale 21 dicembre 1992, ha
disposto che i soggetti obbligati al rilascio della ricevuta fiscale hanno
la possibilità di certificare le operazioni effettuate con il rilascio
dello scontrino fiscale "a condizione che questo contenga la specificazione
degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità
delle operazioni".
In relazione alle anzidette considerazioni, si è
dell'avviso che le modalità di documentazione delle spese di vitto,
indicate nel predetto art. 5 del D.P.R. 395/88, possano considerarsi implicitamente
integrate, dalle sopravvenute disposizioni, nel senso che sia possibile
ammettere a rimborso, oltre alla fattura o ricevuta fiscale, anche lo scontrino
fiscale, purché lo stesso contenga, oltre alla denominazione o ragione
sociale della ditta fornitrice del servizio, anche la descrizione analitica
dell'operazione effettuata (natura, qualità e quantità dei
beni e dei servizi che formano oggetto dell'operazione) e sia integrato
con le generalità del dipendente fruitore del servizio. Elementi
questi necessari per controllare la veridicità della somma, di cui
il dipendente chiede il rimborso».
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