CONTRATTO  COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

COMPARTO SCUOLA ANNI 1998-2001

RAPPORTO DI LAVORO
ART. 1 FINALITÀ DEL CONTRATTO INTEGRATIVO
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 3 DECORRENZE E DURATA PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SITUAZIONE
ART. 4 SCUOLE SITUATE NELLE ZONE A RISCHIO
ART. 5 SCUOLE COLLOCATE IN AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO. FORMAZIONE
ART. 6 LA CONTRATTAZIONE
ART. 7 LA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
ART. 8 LIVELLI DI ATTIVITÀ
ART. 9 OSSERVATORIO DI ORIENTAMENTO E DI MONITORAGGIO
ART. 10 CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
ART. 11 STANDARD ORGANIZZATIVI E DI COSTO
ART. 12 IL DIRITTO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
ART. 13 IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ART. 14 I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
ART. 15 FORMAZIONE IN INGRESSO
ART. 16 FORMAZIONE FINALIZZATA A SPECIFICI ISTITUTI CONTRATTUALI
ART. 17 FORMAZIONE PER LE FUNZIONI-OBIETTIVO
ART. 18 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN AREE A RISCHIO
ART. 19 FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE COLLOCATE NELLE AREE  A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO O FREQUENTATE DA NOMADI
ART. 20 FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN SETTORI PARTICOLARI
ART. 21 FORMAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE, RICONVERSIONE E MOBILITÀ PROFESSIONALE
ART. 22 IL SISTEMA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
ART. 23 IL SISTEMA DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
ART. 24 CONTRATTO INTEGRATIVO ANNUALE PER L’ANNO FINANZIARIO 1999.
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
ART. 25 COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO
ART. 26 IL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA.
ART. 27 RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER GLI ANNI 1999-2000
ART. 28 PARAMETRI FINANZIARI PER IL CALCOLO DEL FONDO A LIVELLO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ART. 29 MAGGIORAZIONE  DEL FONDO A FAVORE DI SCUOLE UBICATE IN AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
ART. 30 ATTIVITÀ DA RETRIBUIRE CON IL FONDO A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
ART. 31 CRITERI DI RETRIBUZIONE A CARICO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DELLA FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
ART. 32 ATTIVITÀ COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA
ART. 33 INDENNITÀ DI DIREZIONE
ART. 34 INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE. PROGETTI SPECIALI
ART. 35 SNELLIMENTO BUROCRATICO LIBRETTO PERSONALE INFORMATIZZATO
ART. 36 MONITORAGGIO E RECUPERO DEGLI ARRETRATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO.
NORME DI AREA
DOCENTI
ART. 37 FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ART. 38 TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO  ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
ART. 39 PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO ALLA MENSA GRATUITA
CAPI D'ISTITUTO
ART. 40 CONFERIMENTO DI INCARICHI AI CAPI D'ISTITUTO
ART. 41 VALUTAZIONE DEI CAPI D'ISTITUTO
ART. 42 MOBILITÀ DEI CAPI D’ISTITUTO
ART. 43 SVILUPPO PROFESSIONALE
PERSONALE  AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
ART. 44 SISTEMA DELLA FORMAZIONE
ART. 45 AGGIORNAMENTO
ART. 46 FORMAZIONE SPECIALISTICA
ART. 47 FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE ALL’INTERNO DELL’AREA
ART. 48 FORMAZIONE FINALIZZATA AL PASSAGGIO AD AREE SUPERIORI
ART. 49 CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ART. 50 FUNZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE ATA
ART. 51 SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ART. 52 ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA
ART. 53 RIDEFINIZIONE DOTAZIONI ORGANICHE DI PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO  MOBILITÀ
ART. 54 MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE  DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA
ART. 55 UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE  DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA
ART. 56 MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE VOLONTARIA
TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO
ART. 57 FINALITÀ
ART. 58 DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
ART. 59 DEGLI ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI
ART. 60 OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA
ART. 61 NORME DI RINVIO
ALLEGATO N. 1 INTESA
ALLEGATO N. 2 PROVINCE E AREE METROPOLITANE
ALLEGATO N. 3 AREE DI INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ALLEGATO 4 TEMATICHE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA
ALLEGATO 5  CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ALLEGATO 6  PROFILI DELLE FUNZIONI AGGIUNTIVE DI CUI ALL’ART.50
ALLEGATO 7 GRADUATORIE D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A CUI ATTRIBUIRE LE FUNZIONI AGGIUNTIVE
TABELLA "A" MISURE DEL COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1999
TABELLA "A/1 MISURE DEL COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1999
TABELLA "B" MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ’ DI DIREZIONE
TABELLA "C" MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ’ DI AMMINISTRAZIONE
TABELLA "D" MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE DOCENTE
TABELLA "D1" MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE ATA
TABELLA "D2" MISURE LORDE TABELLARI DELL’INDENNITÀ DI LAVORO NOTTURNO E/O FESTIVO AL PERSONALE EDUCATIVO ED ATA
TABELLA "E" MISURA ANNUA LORDA TABELLARE DELL’INDENNITÀ DI BILINGUISMO E TRILINGUISMO
TABELLA "F" RISORSE PER LA FORMAZIONE
TABELLA "G"  RISORSE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

 RAPPORTO DI LAVORO
ART. 1
FINALITÀ DEL CONTRATTO INTEGRATIVO

1.  Il contratto collettivo integrativo, come stabilisce il CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999 attua gli istituti contrattuali rinviati, definisce i criteri di distribuzione delle risorse disponibili e quelli per la verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti. Esso, inoltre, contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico con le esigenze organizzative, con la valorizzazione anche retributiva dell'impegno professionale del personale e con l'interesse degli alunni e delle famiglie, è finalizzato a sostenere i processi innovativi in atto della scuola attraverso la disciplina delle materie previste dall'art.4 del C.C.N.L. medesimo.
2.  Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del  26 maggio 1999 è riportato come C.C.N.L. .

ART. 2
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. A norma dell'art.1, comma 1, del citato C.C.N.L.  il presente contratto integrativo nazionale si applica a tutto il personale del comparto scuola, destinatario dei diversi istituti contrattuali secondo l’appartenenza alle diverse aree professionali.

ART. 3
DECORRENZE E DURATA

1.  Gli effetti giuridici ed economici, nel rispetto delle scadenze definite nel C.C.N.L.  e salvo diversa precisazione, decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento della relativa procedura.
2.  Il presente contratto integrativo è corredato da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale.
3.  Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dall’art. 4 del C.C.N.L. , qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo integrativo.
4.  Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato a norma di legge. In ogni caso la procedura di controllo su indicata deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Ministro sottoscrive definitivamente il contratto collettivo integrativo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative per adeguare - nel rispetto delle norme contenute nell'art.52 del decreto legislativo 29/1993 - la quantificazione dei costi contrattuali a seguito dei controlli di legge.
 

 PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SITUAZIONE

ART. 4
SCUOLE SITUATE NELLE ZONE A RISCHIO

1.  Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate nell’Intesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..
2.  Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.
3.  Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale , dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione Europea.
4.  I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 settembre 1999 per l'a.s.1999-2000 ed entro il 31 dicembre per l’anno scolastico successivo.
5.  Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.
6.  Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall’art.3 della citata Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire, secondo le modalità fissate nell’art.2 dell’Intesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei.  Ciò consentirà di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno posti in essere accordi di programma per l'assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.
7.  I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la previsione di attività d'insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell'orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale arricchimento dell'offerta formativa e l’individuazione di specifiche strategie. L'orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l'arricchimento delle attività destinate agli alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto.  Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed A.T.A. chiamate a svolgere - ai vari livelli di responsabilità e funzione - le attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell'istituzione può essere coinvolto nel progetto.
8.  I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall'art.18 del presente accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al primo anno di trasferimento.
9.  Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui all’art.3 dell’Intesa.
10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia e da scuole della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell'intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio.
11.  Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni.  In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e nell'ambito della diffusione dell'organico funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.
12.  Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal Capo d'istituto con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art.37 del presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi, le unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.
13.  La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.
14.  Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
15.  Il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al personale coinvolto nel progetto, purché esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di riferimento.  Il compenso è pari a:
· £. 5.000.000  per i capi d’istituto;
· £. 4.500.000  per i docenti impegnati nel progetto per l’intero orario settimanale di insegnamento;
· £. 2.500.000  per il responsabile amministrativo
· £. 1.200.000  per il restante personale.
Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purché in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.
1.  In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultante emerse nel corso della sua applicazione.

ART. 5
SCUOLE COLLOCATE IN AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

1.  Al fine di sostenere l’opera del personale della scuola, impegnato a favorire la piena accoglienza e l’integrazione degli alunni e degli adulti provenienti da altri Paesi,  e/o nomadi, iscritti alle sezioni, alle classi ai corsi delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nelle aree a forte processo immigratorio e in particolare dei docenti impegnati nell’insegnamento della lingua italiana, il fondo di istituto delle predette scuole è incrementato da specifiche risorse assegnate secondo le modalità disciplinate dal successivo art.29 del presente contratto.
2.  Considerata la necessità di accogliere le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza e di favorire e promuovere iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della cultura e della lingua di origine, le parti entro il 30 gennaio 2000 avvieranno una sede di confronto per l’attuazione dell’art.36 della legge 6 marzo 1998, n.40.
 

 FORMAZIONE

ART. 6
LA CONTRATTAZIONE

1.  Con il contratto integrativo nazionale di durata quadriennale si definiscono gli obiettivi, i criteri generali di ripartizione delle risorse e gli orientamenti per l’organizzazione della formazione del personale della scuola, compreso il personale delle Accademie, Conservatori di Musica e delle Istituzioni educative.
2.  In sede di contrattazione integrativa nazionale si definiscono, con cadenza annuale, i criteri di utilizzazione delle risorse disponibili per la formazione in ciascun esercizio finanziario e si individuano le modalità di verifica dei risultati conseguiti in termini di miglioramento dell’attività formativa. Per l’anno 1999 il contratto integrativo annuale in materia di formazione è contenuto nel successivo art.24.
3.  Sulla base del contratto integrativo quadriennale e del contratto integrativo annuale, il Ministro emana, comunque non oltre il 31 ottobre dell’anno antecedente, la Direttiva annuale per la formazione del personale.
4.  Nell’ambito della contrattazione decentrata provinciale, da definire entro 30 giorni dall’emanazione della Direttiva, le parti definiscono le priorità e i criteri per le iniziative territoriali di formazione tenendo conto delle tipologie del personale e di campi particolari di intervento, includendo misure di sostegno alla progettualità delle scuole.
5.  Per accrescere l’efficacia del sistema di relazioni sindacali nel settore della formazione alla sede unica di contrattazione corrisponde un’unica unità/struttura dell’amministrazione per il livello periferico e per il livello centrale.

ART. 7
LA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

1. L’amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, ha l’obbligo di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione è una risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un diritto degli insegnanti, del personale educativo e ATA e dei capi di istituto.
2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita professionale del personale, in relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto, la riconversione e riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché all’ampliamento delle opportunità professionali offerte al personale. La formazione degli insegnanti tiene conto della loro formazione iniziale, del profilo professionale così come individuato nel C.C.N.L. e comprende la formazione in ingresso e la formazione in servizio. Per il personale ATA la formazione è funzionale all’attuazione dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi di informatizzazione. La formazione dei dirigenti scolastici ha lo scopo di arricchire le competenze necessarie per la gestione della scuola dell’autonomia.
3. Nel quadro dei processi di innovazione, la formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale sono orientate, in particolare, all’attuazione dell’autonomia scolastica, all’innovazione metodologico - didattica, all’espansione dell’istruzione (obbligo scolastico, obbligo formativo, post-secondario), allo sviluppo del sistema integrato di formazione e lavoro, all’educazione degli adulti e alla formazione continua. Al personale della scuola viene data la possibilità di definire percorsi di crescita professionale, anche con opportunità di carattere individuale.
4. La formazione per i docenti di Accademie e Conservatori di Musica è rivolta ad una ulteriore qualificazione nell’ambito dell’aggiornamento disciplinare, nonché ad offrire momenti per l’attività di ricerca e di ricerca-azione.
Le attività di formazione possono essere svolte sia all’interno delle istituzioni anche come interscambio di esperienze, oppure in collaborazione con le Università o altri soggetti nazionali e internazionali che abbiano attinenza con il mondo artistico e musicale.
5.  I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi del processo di formazione e possono quindi assumere incarichi in qualità di formatori.

ART. 8
LIVELLI DI ATTIVITÀ

1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al P.O.F, individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul territorio.
2. L’amministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.
3. All’amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curricolari, per l’anno di formazione, per i processi di  mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione di specifici istituti contrattuali nonché il coordinamento complessivo degli interventi.

ART. 9
OSSERVATORIO DI ORIENTAMENTO E DI MONITORAGGIO

1.  L’Osservatorio è una struttura di orientamento e di monitoraggio della formazione in relazione all’arricchimento professionale legato alle trasformazioni di sistema, alla riconversione, alla riqualificazione e alla mobilità professionale.
2.  L’Osservatorio, che non ha compiti di gestione diretta, è sede di iniziativa e decisione bilaterale; è un organismo paritetico composto da un rappresentante per ciascuna delle OOSS del comparto firmatarie del C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione. In sede di primo incontro i membri definiscono le modalità di organizzazione e di funzionamento.
3.  L’Osservatorio può avvalersi del contributo di esperti.
4.  I compiti dell’Osservatorio sono definiti dall’art.12 comma 4 del C.C.N.L..
5.  L’Osservatorio viene costituito, con apposito decreto del Ministro, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo nazionale. Successivamente l’Osservatorio sarà funzionalmente decentrato a livello regionale. Il Ministero assicura, riservando specifiche risorse a tale scopo, le condizioni di lavoro per l’Osservatorio.

ART. 10
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del Ministero pubblica istruzione sono assegnate:
· per almeno il 50% alle scuole in base al numero degli addetti;
· dal 10% al 15% all’amministrazione periferica;
· per non più del 35% all’amministrazione centrale.
2.  Data la particolarità organizzativa del settore le risorse per la formazione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori di musica, previste nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono assegnate per il 70% alle predette istituzioni, per il 30% all’amministrazione centrale.

ART. 11
STANDARD ORGANIZZATIVI E DI COSTO

1. Le parti concordano i seguenti standard organizzativi e di costo, considerati come caratteri ottimali di riferimento in primo luogo per le azioni di interesse generale.
2. Per quanto si riferisce all’organizzazione, gli standard sono:
· distinzione tra ruoli di committenza e ruoli di gestione diretta;
· impostazione degli interventi per progetti;
· organizzazione modulare dei progetti e loro integrazione in percorsi finalizzati;
· individuazione dei formatori sulla base del loro curriculum professionale;
· certificazione delle competenze raggiunte;
· valutazione di impatto, socializzazione degli esiti e disseminazione dei risultati.
3.  Dal punto di vista dei costi le parti ritengono necessario assicurare prioritariamente la qualità dell’offerta nell’ambito di un uso ottimale delle risorse esistenti. Concordano, a questo fine, i seguenti standard di costo:
· finanziamento di tutte le voci di spesa delle varie fasi dei progetti di formazione (inclusa la valutazione di impatto e la disponibilità di tecnologie nella formazione a distanza);
· adozione di criteri di economicità con confronto comparativo dei costi tra diverse soluzioni organizzative;
· sinergia con le azioni già in corso o progettate anche da altri soggetti;
· previsione di costo per tipologia di corsi (corsi in rete, partecipazione a corsi esterni, percorsi individualizzati) e per singoli profili professionali.
· controllo di gestione dei progetti di formazione.
4.  Le parti firmatarie si impegnano a definire in termini operativi gli standard indicati entro il 15 ottobre 1999 e il Ministero li adotta attraverso le direttive annuali sulla formazione.

ART. 12
IL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
DEL PERSONALE DOCENTE E LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Per raggiungere gli obiettivi definiti è indispensabile garantire pari condizioni di fruizione a tutto il personale.
2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione, con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
3. Il Capo di istituto assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio scolastico, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione, anche in aggiunta a  quanto stabilito dal precedente comma 2.
4.   Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole dell’infanzia ed elementari hanno un carattere di priorità.
5.  La formazione dei docenti della scuola secondaria si realizza anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
6.  Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane per favorire l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
7.  I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ivi compreso quanto previsto dai commi 4, 5 e 8, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici provinciali.
8.  All’interno delle singole scuole per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il capo di istituto, nei termini compatibili con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
9.  Il personale che partecipa a iniziative di formazione che rientrano nei programmi di azione dall’amministrazione, o ad iniziative organizzate dalle istituzioni scolastiche di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
10.  Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza e all’apprendimento in rete con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica di competenze.
11.  Nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione della professionalità la partecipazione alla formazione finalizzata agli specifici istituti contrattuali dà luogo alla verifica degli esiti e alla certificazione.
12.  Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione l’amministrazione scolastica si impegna a sperimentare nell’anno 1999-2000 e a diffondere nel 2000-2001 un sistema di informazione sui corsi di formazione del personale della scuola ricorrendo anche alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
13.  A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce un’informazione preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento ai soggetti sindacali di cui all’art.9, comma 1, punto III del C.C.N.L..

ART. 13
IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. In ogni istituzione scolastica il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell’attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:
· promosse prioritariamente dall’amministrazione;
· progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRRSAE, con l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati;
· proposte da soggetti esterni e riconosciute dall’amministrazione.

ART. 14
I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE

1. Le parti convengono sulla necessità di superare il sistema dell’autorizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, di introdurre il principio dell’accreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione del personale della scuola e del riconoscimento da parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti pubblici di ricerca. Tenendo conto che le associazioni del personale sono ambienti professionali che favoriscono la ricerca, la riflessione e l’elaborazione, il Ministero può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali e associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, sulla base dell’attività formativa svolta, del livello di diffusione e dell’effettiva consistenza, della padronanza di approcci innovativi, delle attività di ricerca e di comunicazione professionale compiute e della disponibilità al monitoraggio, alla valutazione, all’ispezione.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:
· la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;
· l’attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
· l’esperienza accumulata nel campo della formazione;
· le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
· l’attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico;
· il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
· la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;
· il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
· la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola;
· la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;
· la disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.
4.   I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall’amministrazione.
5.  Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata provinciale individua i criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.
7. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti qualificati e accreditati sono automaticamente riconosciute dall’amministrazione. Possono essere riconosciute, inoltre, dall’amministrazione centrale e periferica - ad esclusione di convegni, congressi e simposi - iniziative di formazione organizzate da soggetti, diversi da quelli previsti ai precedenti commi 2 e 3, che rientrino negli obiettivi generali definiti nella Direttiva annuale e siano coerenti con le priorità definite a livello provinciale Tenendo anche conto degli standard organizzativi il Ministero definisce le procedure per il riconoscimento dei corsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
8. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo, di cui all’art.12, comma 12, l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.

ART. 15
FORMAZIONE IN INGRESSO

1.  Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno di formazione viene impostato secondo gli standard organizzativi e di costo definiti e trova realizzazione, attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.
2.  L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutors appositamente formati - e l’approfondimento teorico.
3.  Nel corso dell’anno di formazione vengono create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.

ART. 16
FORMAZIONE FINALIZZATA A SPECIFICI ISTITUTI CONTRATTUALI

Nell’ambito della formazione in servizio il C.C.N.L. prevede, per la realizzazione di specifici istituti contrattuali, interventi formativi finalizzati che hanno carattere di priorità nella ripartizione delle risorse dei capitoli di bilancio del Ministero destinate alla formazione.

ART. 17
FORMAZIONE PER LE FUNZIONI-OBIETTIVO

1.  Per la preparazione del personale che dovrà svolgere le funzioni-obiettivo previste dall’art.28, comma 1 del C.C.N.L., l’Osservatorio individua i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi e professionali e contribuisce alla progettazione dei relativi corsi, individuando gli elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione. L’amministrazione predispone un piano di azione con le seguenti caratteristiche:
· in riferimento alle aree previste dal C.C.N.L. si organizzano i corsi di formazione, di  almeno 30 ore, con un’impostazione modulare e, ove possibile, in parte a distanza;
· l’amministrazione periferica assicura, con un’adeguata programmazione, che siano garantite l’offerta e la fruizione dei corsi, coordinando gli interventi;
· i corsi saranno realizzati dall’amministrazione periferica, da reti di scuole, dalle Accademie e Conservatori di musica o da soggetti qualificati e/o accreditati.
2.  In prima applicazione nell’anno scolastico 1999-2000 parteciperanno ai corsi i docenti che svolgono funzioni-obiettivo nelle scuole. Negli anni successivi, sulla base di un programmazione pluriennale delle risorse, i corsi saranno disponibili per i docenti interessati.

ART. 18
FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN AREE A RISCHIO

1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio l’amministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti, il personale ATA e i capi di istituto. I corsi che terranno conto delle indicazioni dell’Osservatorio, sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.

ART. 19
FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE COLLOCATE NELLE AREE
A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO O FREQUENTATE DA NOMADI

1.  Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti attività formative:
- pronto intervento linguistico,
- corsi specifici sull’insegnamento della lingua italiana ad alunni ed  adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano,
- approfondimento delle tematiche dell’educazione interculturale,
- produzione e diffusione di materiali didattici.
2.  A seguito di specifiche intese i corsi per l’insegnamento della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano, possono anche essere offerti dall’Università come corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
3.  Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività le scuole e l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato riconosciute.
4.  Al fine di potenziare le iniziative di formazione l’amministrazione realizzerà le opportune intese per aver accesso alle risorse previste dalla legge n.40 del 6 marzo 1998 per le politiche dell’immigrazione.

ART. 20
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN SETTORI PARTICOLARI

1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l’acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente. Il Ministero, in collaborazione con l’Osservatorio, garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra l’istruzione e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedale e negli istituti penitenziali delle scuole carcerarie il Ministero realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la programmazione, l’organizzazione e la finalizzazione delle attività.

ART. 21
FORMAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE, RICONVERSIONE E MOBILITÀ PROFESSIONALE

1. Le attività formative rivolte alla riqualificazione e alla riconversione del personale anche in relazione alle esigenze di mobilità professionale, verranno definite in sede di contrattazione integrativa annuale in coerenza con gli esiti della contrattazione decentrata sulla mobilità. Le iniziative sono rivolte a favorire le opportunità di mobilità professionale del personale della scuola, oltre che a superare o prevenire le situazioni di esubero reale o potenziale.
2. Per assicurare la massima efficacia e rispondenza ai bisogni l’offerta di formazione sarà diversificata includendo corsi brevi e percorsi strutturati con l’eventuale ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione e anche in collaborazione con le Università.
3. Tutte le iniziative avranno come riferimento le analisi sui fabbisogni formativi realizzati nel contesto dell’azione dell’Osservatorio nazionale.

ART. 22
IL SISTEMA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

La formazione del personale A.T.A costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo professionale del personale correlato alle innovazioni in corso e alla ottimale utilizzazione delle risorse umane ai sensi dell’art.10, comma 2 e art.12 del C.C.N.L. Il quadro di sistema della formazione del personale A.T.A. disegnato dal C.C.N.L. è definito dall’art.44 e seguenti del presente contratto collettivo integrativo.

ART. 23
IL SISTEMA DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

La formazione dei dirigenti scolastici, da realizzare a decorrere dal 1^ settembre del 2000, è materia della sequenza contrattuale di cui al comma 1 art.19 del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.

Art. 24

CONTRATTO INTEGRATIVO ANNUALE PER L’ANNO FINANZIARIO 1999

1.  Per il 1999, il contratto integrativo annuale di cui al comma 2 del precedente art.1 è costituito dal presente articolo, integrato dall’allegata tabella F.
2. Per l’anno finanziario 1999, l’utilizzazione delle risorse disponibili, i cui criteri di ripartizione sono fissati per l’intero periodo quadriennale di valenza del presente contratto dal precedente art.6, rispetterà le seguenti priorità:
· arricchimento professionale richiesto dalle modifiche di ordinamento e in relazione a specifiche tematiche disciplinari e trasversali ;
· riconversione e riqualificazione professionale;
· promozione di percorsi formativi mirati alla cultura delle pari opportunità;
· progettazione e avvio della formazione del personale docente in relazione agli specifici istituti contrattuali;
· progettazione e avvio del nuovo sistema di formazione del personale ATA;
· realizzazione della formazione dei capi di istituto;
3.  La realizzazione delle priorità indicate nel comma 2 avverrà con il ricorso alle risorse disponibili nei capitoli di bilancio per la formazione relativi all’esercizio finanziario 1999 e con l’utilizzo delle risorse della legge 440/97 in coerenza con le finalità della stessa legge e con le procedure di ripartizione specificamente previste e in corso di completamento.
4.  Per il medesimo anno 1999 per la verifica dei risultati conseguiti in termini di miglioramento dell’attività formativa e di impatto sulla qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento, si seguiranno i seguenti criteri:
· previsione, nella Direttiva annuale, di un piano di monitoraggio, a livello nazionale e a livello regionale da progettare in collaborazione con l’Osservatorio e da realizzare anche con il coinvolgimento del servizio ispettivo tecnico;
· inserimento di specifiche attività di monitoraggio e di valutazione nei progetti di interesse generale.
 Sulla base del contenuto del presente articolo, il Ministro della pubblica istruzione si impegna ad emanare, entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, la Direttiva per l’anno 1999.

 DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

ART. 25
COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO

1.  A norma dell’art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a)  dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b)  dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico;
c)  dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2.  Limitatamente all’anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ATA con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
3.   Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all’interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4.   Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5.   Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6.   Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall’art.49 del C.C.N.L..
7.   Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8.   Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed ATA con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
9.   Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
10.   Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell’anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
11.   Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell’art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell’istituzione scolastica.

ART. 26
IL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA.

1. A decorrere dal 1° settembre 1999 è costituito nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese le scuole speciali statali, i convitti nazionali, gli educandati femminili, i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche il "fondo dell’istituzione scolastica". Esso è finalizzato a retribuire le prestazioni di cui ai successivi artt.27, 28, 29, 30 e 31, rese dal personale docente, educativo ed ATA per  sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.
2.  Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono fissate nelle tabelle D, D1, D2 e E allegate al presente contratto.

Art. 27

RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER GLI ANNI 1999-2000

1.  Il fondo è alimentato dalle risorse iscritte agli specifici capitoli dei centri di responsabilità dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per ciascun anno finanziario, individuate nell’allegata tabella G;
2.  Il fondo è inoltre alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall’istituzione scolastica finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici  o soggetti privati;
3.  Il fondo è infine alimentato, secondo quanto previsto dall’art.42, comma 5, del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, dalle risorse previste dall’art.41 dello stesso C.C.N.L., non utilizzate per compensare gli istituti indicati nei commi 2, 3 e 4 dello stesso art.42 e da ogni altro ulteriore risparmio derivante da disposizioni legislative e dalle risorse previste dal medesimo art. 42 - comma 4 - 2° linea -  non utilizzate in sede ARAN per la sequenza contrattuale di cui al medesimo art.44. Dette ultime risorse sono riservate per il finanziamento dei compensi da corrispondere al personale docente a fronte della flessibilità didattica.
4.  Da dette risorse vanno decurtate, per ciascun anno di applicazione del presente contratto:
a) la quota già utilizzata per finanziare le indennità di direzione e di amministrazione;
b) la quota degli interventi didattici educativi integrativi (IDEI), finalizzata al finanziamento, in aggiunta alle anzidette risorse, del fondo delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado;
5.  Per l’anno finanziario 1999 lo stanziamento di bilancio è pari a 4/12 per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e a 2/12 per i conservatori di musica e le accademie, in quanto, con precedente contrattazione decentrata nazionale, rispettivamente gli 8/12 e i 10/12 dell’anzidetto stanziamento di bilancio di cui al precedente comma 1 sono stati attribuiti per finanziare il fondo di cui all’art.71 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, ora disapplicato.
6.  Le seguenti quote degli stanziamenti di cui al precedente comma 1 sono riservate:
A)  per £. 3.300.000.000, a livello provinciale, per l’erogazione di una maggiorazione forfetaria  del fondo, in base ai criteri contenuti nel successivo art.28, alle scuole ospedaliere, a quelle carcerarie, alle scuole sedi di centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e alle scuole in cui siano attivati corsi serali curriculari;
 B)  per £. 65.599.368.000, a livello di Ministero pubblica istruzione:
a)  per l’assegnazione diretta al CEDE, alla BDP e agli IRRSAE di una quota di 1 miliardo, al fine di compensare le attività aggiuntive prestate dal personale del comparto scuola in servizio presso tali enti;
b)  per le esigenze di cui ai successivi art.33, comma 5 e art. 34, comma 3;
c)  per una quota, pari a 500 milioni per l’erogazione al personale docente ed educativo dell’indennità di bilinguismo e trilinguismo, nei casi in cui essa non sia già prevista a carico di soggetti diversi dall’Amministrazione della pubblica istruzione dalla normativa vigente;
d)  per una quota pari a 2 miliardi per l’erogazione del compenso per l’effettuazione di turni notturni, festivi e notturno-festivi al personale educativo ed ATA dei convitti nazionali, degli educandati femminili statali e delle scuole speciali statali;
e)  per una quota di 10 miliardi per sostenere  il maggior impegno del personale operante nelle istituzioni scolastiche con consistente presenza di alunni di recente immigrazione e/o nomadi. La misura e i criteri di erogazione delle risorse sono disciplinati dal successivo art.29 .
7.  Le somme di cui al precedente comma 6 rimaste disponibili a livello centrale e provinciale alla fine di ciascun esercizio finanziario confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.
8.  Le somme eventualmente non utilizzate dalle istituzioni scolastiche alla fine di ciascun anno finanziario sono impiegate per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
9.  Allo scopo di garantire la tempestiva ed efficace attribuzione delle risorse e il loro conseguente utilizzo, la ripartizione degli stanziamenti previsti dal precedente comma 1 è effettuata sia livello di Ministero della pubblica istruzione che a livello provinciale in base al numero dei posti previsti nell’organico di diritto per il personale docente, quale indicatore semplice ricomprendente il funzionamento complessivo della scuola.

ART. 28
PARAMETRI FINANZIARI
PER IL CALCOLO DEL FONDO A LIVELLO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Alle istituzioni scolastiche vengono assegnate, per il tramite del provveditore agli studi, le risorse annue da destinare al fondo dell’istituzione scolastica, secondo i seguenti parametri determinati al lordo dipendente:
a) £. 693.000 per ciascun posto previsto nell’organico di diritto per il personale docente ed educativo delle istituzioni di ogni ordine e grado, compresi i posti in organico di diritto di personale docente delle accademie e conservatori;
b) £. 693.000 per ciascun posto di personale docente previsto nell’organico di fatto degli istituti superiori per le industrie artistiche;
c) £. 900.000 per ciascun posto previsto nell’organico di diritto per  il personale docente per la scuola secondaria superiore, in aggiunta al parametro di cui alla precedente lett. a). Tale quota aggiuntiva è comprensiva del finanziamento per le attività correlate agli interventi didattici educativi ed integrativi.
2.  Alle istituzioni scolastiche presso le quali sussistano le seguenti tipologie indicative di complessità organizzativo-didattica sono assegnati gli ulteriori finanziamenti forfetari annui nelle misure indicate a fianco di ciascuna tipologia:
a) £. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso istituti di detenzione e pena;
b) £. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri;
c) £. 2.000.000, per l’istituzione scolastica individuata come sede di riferimento didattico e organizzativo per l’attività dei centri territoriali permanenti per l’educazione per gli adulti;
d) £. 2.000.000, per le istituzioni scolastiche presso cui funzionino corsi serali curriculari;
3. I parametri finanziari di cui al comma 1, potranno essere rideterminati a seguito del passaggio dagli enti locali allo Stato del personale ATA (art.8 L.124/99) nonché per la distribuzione di ulteriori eventuali risorse di cui al precedente art.27. A tal fine le parti concordano di incontrarsi entro il 30 giugno 2000.
4. La ripartizione delle maggiorazioni del fondo di cui al comma 6 lett. A) del precedente art.26 è effettuata dal provveditore agli studi in relazione all’effettiva esistenza delle fattispecie ivi previste presso le singole istituzioni scolastiche; la ripartizione delle risorse di cui al comma 6 lett. B) del precedente art.26 è effettuata dal Ministero della pubblica istruzione in base alle richieste pervenute dai provveditorati agli studi.

ART. 29
MAGGIORAZIONE  DEL FONDO
A FAVORE DI SCUOLE UBICATE IN AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

1.  Per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole di cui all’art.47 del C.C.N.L. è destinata al fondo dell’istituzione scolastica una somma pari a £.10 miliardi.
2.  Ai fini dell’erogazione di detta somma si individuerà un numero di scuole tale da consentire l’erogazione di una significativa maggiorazione del fondo volta a sostenere la progettazione e le strategie necessarie all’accoglienza e all’integrazione di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi.
3.  In prima applicazione, l’Amministrazione, acquisite le informazioni necessarie entro il 30 ottobre 1999,  procederà, d’intesa con le OO.SS firmatarie del C.C.N.L. , a definire  i criteri e le misure di erogazione di detta somma.
4.  Per gli anni successivi, la ripartizione del finanziamento in parola avverrà entro il 1° marzo di ciascun anno.

ART. 30
ATTIVITÀ DA RETRIBUIRE CON IL FONDO A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

1.  L’istituzione scolastica, nell’impiego delle risorse del fondo, dovrà tenere conto delle diverse professionalità e dei vari ordini e gradi di scuola che eventualmente la compongano.
2.  Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti .
3.  Con il fondo vengono retribuite:
a) la flessibilità organizzativa e didattica di cui al successivo art.31;
b) le attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, e di quelle previste dal successivo art. 32;
c) le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, le quali consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.42, comma 3 - lettera a) del CCNL–Scuola del 4 agosto 95 eccedenti le 40 ore annue;
d) le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia;
e) attività aggiuntive effettivamente prestate dai docenti con funzioni di collaborazione con il capo d’istituto, di cui all’art.19, comma 4 del C.C.N.L., da retribuire secondo le misure del compenso orario lordo, non di insegnamento, di cui alla allegata tabella D. Detta retribuzione non è cumulabile con il compenso di cui al successivo art.37.
f) ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF.

ART. 31
CRITERI DI RETRIBUZIONE
A CARICO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DELLA FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

1.  La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione e all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia scolastica e nei decreti ministeriali che ne prevedono la. sperimentazione.
2.  Per il personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica può essere prevista la corresponsione di un compenso da determinare in misura forfetaria compreso nella fascia tra £.300.000 e £.600.000 annue lorde tabellari, da finanziare utilizzando parte del fondo dell’istituzione scolastica nonché lo specifico stanziamento di cui al precedente art.27, comma 3.

ART. 32
ATTIVITÀ COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA

1.  Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un massimo di 6 settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2.  Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995 ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica, impegnati nel progetto, in servizio nell’istituzione scolastica.
3.  Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale di cui al precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti, con la maggiorazione prevista dal presente articolo.

ART. 33
INDENNITÀ DI DIREZIONE

1.   Il C.C.N.L. , all’art.21, prevede che ai capi d’istituto, ivi compresi gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli istituti di educazione nonché ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità accessoria di direzione.
2.   Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche.
3.   L’indennità compete, nella misura del 50% al personale educativo incaricato della funzione di vice rettore o di vice direttrice di convitto nazionale e di educandato femminile dello Stato.
4.   Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art.21 del C.C.N.L., nel caso di assenza o impedimento del capo d’istituto titolare o reggente l’indennità in parola viene corrisposta dall’istituzione scolastica interessata al sostituto, nella misura, rispettivamente di quella spettante al capo d’istituto ovvero nella misura intera per il docente vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente.
5.   L’indennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori ed è costituita, secondo i sottoelencati parametri, il cui valore economico è individuato nella tabella B, allegata al presente contratto:
a)  da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il compenso individuale accessorio;
b)  dai parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche;
c)  limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero di posti.
6.  L’indennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell’anno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio l’indennità stessa è ridotta nella medesima misura.
7.  Alla liquidazione dell’indennità in parola provvedono le direzioni provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli interessati per l’importo di cui alla lettera a) del precedente comma 5 e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche, per i parametri di cui alle precedenti lettere b) e c) del medesimo comma 5.
8.  Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dall’art.50 del C.C.N.L.  l’indennità di direzione viene liquidata, determinando i relativi parametri economici, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di titolarità ovvero, per il personale senza sede di titolarità, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di ultima titolarità:
 I - relativamente all’importo base determinato in misura fissa (lettera a) del precedente comma 5) dalla direzione provinciale del Tesoro competente alla liquidazione degli emolumenti fissi e continuativi;
 II - relativamente ai parametri connessi alle particolari tipologie e alla complessità organizzativa e di cui  alle lettere b) e c) del precedente comma 5, ove spettanti, dall’istituzione scolastica della sede di titolarità ovvero dall’ultima scuola di titolarità.
9. L’indennità in questione compete, relativamente all’importo in misura fissa di cui alla lettera a) del precedente comma 5, anche ai capi d’istituto in servizio nelle scuole italiane all’estero.
10.  Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità in questione al personale che sostituisce il capo d’istituto nei casi di sua assenza o impedimento viene mantenuta, a livello di Amministrazione centrale, una quota dello stanziamento destinato all’indennità di direzione pari al 6,5%, da distribuire alle scuole da parte dei provveditorati agli studi su richiesta delle scuole stesse.
11.  Per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1999 continuano ad applicarsi i criteri di determinazione dell’indennità di direzione stabiliti dal contratto decentrato nazionale sottoscritto il 19 ottobre 1998.
12.  Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno al presente istituto contrattuale e a quello relativo all’indennità di amministrazione, ammontanti a lire 80 miliardi, al lordo degli oneri riflessi, sono previste dal 3° alinea del comma 4 dell’art.42 del C.C.N.L., a decorrere dal 1° settembre 1999. A tale finanziamento va aggiunta la quota utilizzata nel decorso esercizio finanziario 1998 per il pagamento dell’indennità di direzione e di amministrazione, gravante sui capitoli di spesa attribuiti ai diversi centri di responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione e una ulteriore quota da trarre a carico dei capitoli di spesa attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero della pubblica istruzione che amministrano gli ordini scolastici di istruzione classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale e artistica, relativi al finanziamento degli interventi didattici ed educativi integrativi.
13.  Gli oneri relativi all’indennità aggiuntiva di direzione di cui all’art.21 - comma 3 - del C.C.N.L. , pari a lire 15 miliardi per l’anno scolastico 2000-2001, vengono tratti dallo stanziamento previsto dall’art.42 - comma 4 - secondo alinea - del C.C.N.L. destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti contrattuali preesistenti al C.C.N.L. . L’importo lordo tabellare dell’indennità aggiuntiva di direzione è di £.6.000.000 annui. I criteri per l’erogazione di detto emolumento verranno stabiliti successivamente, in sede di contrattazione integrativa.
14.  Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.

ART. 34
INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE

1.  Il C.C.N.L., all’art.35, prevede che ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie e ai responsabili amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative spetta, una indennità accessoria di amministrazione.
2.  Nei Conservatori e nelle Accademie, in cui siano presenti due direttori amministrativi, a quello senza responsabilità di firma l’indennità di amministrazione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo con responsabilità di firma. Al responsabile amministrativo dei Conservatori e delle Accademie l’indennità in questione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo senza responsabilità di firma.
3.  Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione, l’indennità di amministrazione viene corrisposta, per lo stesso periodo, anche al personale  ATA che lo sostituisca ai sensi della normativa vigente, detratto l’importo del compenso individuale accessorio spettante al sostituto nella sua qualità di personale non docente.
4.  L’indennità di cui al presente articolo viene erogata, con i medesimi criteri e modalità già previste per l’indennità di direzione a favore dei capi d’istituto dal precedente art.33, nelle misure individuate nella tabella C allegata al presente contratto.
5.  Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno, a decorrere dal 1° settembre 1999, al presente istituto contrattuale sono quota parte di quelle individuate nel comma 12 del precedente art.33.
6.  Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.
 

 PROGETTI SPECIALI

ART. 35
SNELLIMENTO BUROCRATICO
LIBRETTO PERSONALE INFORMATIZZATO

1.  In attuazione dell’art.17 del C.C.N.L. 26.5.1999 le parti concordano i criteri per l’attivazione di un progetto nazionale volto alla istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile.
2.  L’istituzione del libretto consente di acquisire un quadro compiuto delle competenze professionali, dei titoli di studio e di aggiornamento, dei percorsi professionali e di disporre degli elementi necessari per una tempestiva emissione dei provvedimenti di stato giuridico ed economico, al fine di eliminare l’arretrato esistente.
Il libretto conterrà di ogni persona:
· i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza, il domicilio, il recapito telefonico, il tipo di contratto di assunzione;
· i titoli di studio e professionali;
· i servizi militari o equiparati, con indicazione della data iniziale e finale della prestazione;
· i servizi di ruolo e non di ruolo presso istituzioni scolastiche, con indicazione della data iniziale e finale della prestazione;
· i servizi prestati presso altre Amministrazioni statali, Enti di diritto pubblico, Azienda autonome, Libere Università, con l’indicazione della data iniziale e finale della prestazione;
· i periodi e servizi resi in qualità di lavoratore autonomo, libero professionista o alle dipendenze di privati, con l'indicazione della data iniziale e finale della prestazione;
· l’anzianità ai fini giuridici ed economici e soltanto ai fini economici posseduta alla data di istituzione del libretto.
Il libretto informatizzato può essere utilizzato come dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n.15, come modificato dall’art.3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127.
Dall’inizio dell’anno 2000 tutte le procedure relative al personale faranno esclusivo riferimento ai dati contenuti nel libretto
Per il personale di nuova assunzione, il libretto viene compilato e consegnato al momento della stipula del contratto individuale.
3.  L’individuazione delle unità di personale è effettuata sulla base dei seguenti elementi:
· qualifica;
· professionalità;
· esperienza;
· capacità di proposta di soluzione.
4. L’avvio della procedura è prevista con l’inizio dell’anno 2000, compatibilmente con la disponibilità di risorse specifiche. In relazione alla natura, alla complessità e alla quantità degli adempimenti richiesti, il progetto può articolarsi in più fasi con scadenze temporanee precise che saranno monitorate e valutate dall’amministrazione dandone informazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.
Le procedure informatizzate, che terranno conto di una modellistica da definire entro il 30 novembre e sulla quale si attiverà il confronto con le OO.SS. firmatarie, saranno predisposte dal CED.
5. La valutazione della produttività e dei risultati si basa sull’entità, frequenza e qualità della prestazione attraverso la fissazione di un metro di misura di ampiezza variabile a seconda della complessità dell’attività al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato nei tempi stabiliti.

ART. 36
MONITORAGGIO E RECUPERO DEGLI ARRETRATI
RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO

1.  Dall’inizio dell’anno scolastico 1999/2000 da parte dell’Amministrazione Centrale sarà avviata un’attività di rilevazione delle pratiche di stato giuridico ed economico da definire, attraverso una scheda che prevederà una serie di dati di dettaglio. L’attività di rilevazione dovrà concludersi entro il primo trimestre dell’anno 2000. Conclusa la fase della rilevazione il Ministero e le OO.SS. concordano i criteri e le modalità di attuazione del progetto.
2.  Nelle istituzioni scolastiche individuate opereranno nuclei operativi costituiti con priorità da personale in soprannumero, tenendo conto anche degli elementi specificati nel punto 3 del precedente art.35. Per la complessità della natura dei provvedimenti da produrre, saranno organizzati specifici corsi di formazione.
3.  Con riguardo all’effettiva consistenza dell’arretrato e delle unità di personale disponibili verranno pianificate le attività di produzione dei provvedimenti, emessi, con le procedure automatizzate in esercizio.

NORME DI AREA
DOCENTI

ART. 37
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

1.  Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell'autonomia e per valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli insegnanti a ciascuna istituzione scolastica dimensionata secondo i parametri contenuti nel D.P.R.18 giugno 1998 n.233, sono assegnate risorse finanziarie per il conferimento di quattro funzioni obiettivo, da scegliere nelle aree previste dall'art.28, comma 1, del C.C.N.L. e da retribuire con una somma di £.3.000.000 annui lordi ciascuna, da corrispondere in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzato allo svolgimento della libera professione non possono essere assegnate funzioni-obiettivo.
Il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire, ivi incluse le istituzioni scolastiche italiane all’estero, viene predisposto dal Ministero della pubblica istruzione  d’intesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
2.  Il numero complessivo di funzioni da assegnare risulterà dalla suddivisione delle risorse specifiche previste dal contratto nazionale per la retribuzione annua su indicata. Nel numero delle funzioni-obiettivo assegnate ad ogni istituzione scolastica, a norma del comma 1, è compresa la funzione di collaboratore vicario del capo di istituto, la cui scelta e modalità di svolgimento delle competenze avvengono secondo le disposizioni vigenti.
Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate all'atto della applicazione del presente contratto vengono assegnate tre sole funzioni obiettivo.
Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate risorse per il conferimento di 2 o 3 funzioni-obiettivo se il numero degli insegnanti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato raggiunge le 50 unità o più di 50.
Alle scuole con annesso Convitto e ai Convitti Nazionali ed Educandati sono assegnate risorse per 1 o 2 funzioni obiettivo da destinare al personale educativo, a seconda che il numero delle persone in servizio sia fino a 20 o superiore a 20. Per l'assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti delle scuole annesse ai Convitti ed Educandati predetti le scuole medesime sono considerate come un'unica istituzione. Alle predette istituzioni sono assegnate complessivamente 3 o 4 funzioni obiettivo, se le scuole annesse appartengono ai settori materna, elementare e media o includano anche scuole secondarie di secondo grado. A ciascuna istituzione scolastica italiana all’estero sono assegnate funzioni-obiettivo secondo modalità da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero degli affari esteri, dopo la ripartizione di cui all’ultimo periodo del presente comma.
Le disponibilità residue sono utilizzate per rafforzare, con ulteriori unità per scuola e secondo l'ordine di seguito espresso, le funzioni strumentali delle scuole ed istituti secondari in cui siano in servizio più di 80 insegnanti e dei circoli didattici con più di 800 alunni, delle istituzioni scolastiche verticalizzate e degli istituti aggregati, delle scuole dove sono in funzione corsi di educazione degli adulti o corsi di formazione integrata, corsi serali o corsi presso gli ospedali e le carceri.
3.  Il collegio dei docenti, nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni, identifica nell'ambito del P.O.F. le funzioni-obiettivo riferite alle aree previste dall’art.28 del C.C.N.L., definendo, altresì, contestualmente, le competenze e i requisiti professionali necessari per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime. Il collegio dei docenti, ferma restando la propria autonomia organizzativa, può avvalersi di una commissione nominata al suo interno. Successivamente i docenti che ne hanno interesse presentano la domanda.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono adottate dal collegio dei docenti unitario; nei circoli didattici con sezioni di scuola materna statale le decisioni sono adottate dai collegi in seduta congiunta.; nelle istituzioni scolastiche poste a coordinamento dell’attività dei centri territoriali le decisioni sono prese congiuntamente con l’insieme dei docenti EDA in servizio nel centro.
Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono entro la fine del mese di novembre.
4.  Nell'allegato n.3 al presente contratto si indicano, per ciascuna delle aree di cui al comma precedente, a titolo esemplificativo e salva ogni autonoma decisione del collegio dei docenti, alcune funzioni-obiettivo da conferire per incarico, salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
5.  Il collegio dei docenti, entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni, con motivata deliberazione designa i docenti cui assegnare  le funzioni obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto domanda ed abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio di cui all’art.17 del presente contratto.  La dichiarata disponibilità a permanere nella stessa scuola per l’intera durata dell’incarico costituisce titolo preferenziale. Per l'a.s.1999-2000 i termini su indicati sono prorogati di 30 giorni.
Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e valutando, in particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi risultati, le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività professionale, i titoli e le competenze coerenti con l'incarico da attribuire.
A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle competenze per l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di formazione, attivati dall'amministrazione scolastica ai sensi dell’art.28 del C.C.N.L.. La partecipazione ai corsi costituisce uno specifico credito. La predetta attività di formazione sarà anche oggetto di particolare verifica e valutazione da parte dell'Osservatorio di cui all’art.14 del C.C.N.L..
Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non devono in nessun caso concludersi con l'assegnazione di punteggi né con la formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi, su adeguata motivazione.
6.  A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle attività del P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il collegio dei docenti, sulla base di una relazione redatta da ciascun insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni circa il regolare svolgimento dell'incarico fornite dal capo di istituto, esprime una valutazione ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni scolastici successivi.

ART. 38
TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE

1. Le norme contenute nel presente articolo, in attuazione dell'art.29 del C.C.N.L. e al fine di introdurre nello stato giuridico ed economico dei docenti, in aggiunta alla progressione ordinaria di carriera prevista dall'art.16 del C.C.N.L., l'opportunità di una  dinamica professionale e retributiva, che sia in grado di valorizzare la professionalità acquisita in particolare con l'attività di insegnamento, stabiliscono:
· i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art.42, comma 3, del citato C.C.N.L., tra le varie province e in rapporto ai docenti con contratto a tempo indeterminato appartenenti ai vari gradi di scuola in esse funzionanti e ai vari posti o raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari omogenee;
· i criteri per lo svolgimento della procedura di selezione:
· i criteri per lo svolgimento di attività di formazione;
· le modalità delle valutazioni periodiche finalizzate alla conservazione della maggiorazione retributiva.
Il presente articolo disciplina la prima applicazione dell'art.29 citato ed è finalizzato alla prospettiva di offrire la maggiorazione retributiva potenzialmente - sulla base di una verifica selettiva - a tutto il personale docente di ruolo in possesso dei prescritti requisiti.
Le procedure di selezione che si svolgeranno dopo la prima applicazione del presente accordo, sulla base delle disposizioni contenute nel capitolo sulla formazione, potranno prevedere, a norma del citato art.29, comma 2, lett.c, specifici momenti formativi a favore dei candidati che si affiancano ai corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti finalizzati in via ordinaria al rafforzamento delle competenze professionali e della capacità di relazione.
2. Le risorse stanziate dal C.C.N.L. consentono nella fase di prima applicazione del nuovo istituto retributivo di assegnare un trattamento economico accessorio corrispondente ad una maggiorazione pari a £.6.000.000 annui lordi ad almeno 150.000 docenti con contratto a tempo indeterminato con 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione di cui ai successivi commi 5 e 6.
3. Sulla base della distribuzione degli insegnanti con i prescritti requisiti sul territorio nazionale e della loro appartenenza ad aree disciplinari della scuola secondaria e ai posti di scuola materna ed elementare, la ripartizione delle risorse disponibili sarà effettuata dal Ministero a favore dei provveditori agli studi suddividendo tra di essi le almeno 150.000 quote in proporzione al 20% complessivo degli insegnanti con contratto di lavoro a t. i. in servizio in ciascuna provincia al 31 dicembre 1999.
4.  Una volta ottenuta la dotazione di competenza il provveditore agli studi, sentite le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., ripartisce le quote rispettivamente tra i settori della scuola materna, della scuola elementare, della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado, rispettando la percentuale del 20% dei docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole dei predetti settori. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la dotazione è ulteriormente e proporzionalmente divisa tra le due seguenti aree omogenee:
1)  linguistico storico filosofico artistico-espressiva
2)  scientifico-tecnica.
Gli insegnanti in servizio nelle scuole italiane all’estero partecipano alla selezione nel contingente assegnato al settore scolastico di appartenenza.
5. La maggiorazione retributiva è assegnata ai docenti che, nel limite delle risorse attribuite e ripartite con i criteri illustrati nel presente articolo, abbiano superato una procedura concorsuale selettiva che sarà indetta entro il 15 novembre 1999 con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione e che si svolgerà per gruppi di scuole tra di loro accorpate. Detta procedura, alla quale saranno ammessi a partecipare su domanda presentata presso la scuola di titolarità gli insegnanti delle scuole statali di ogni ordine e grado, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno dieci anni dalla nomina in ruolo, si svolgerà secondo le modalità di cui ai commi successivi.
Il sistema di selezione sarà fondato sulla trasparenza delle varie fasi e detterà la disciplina per la trattazione dell'eventuale contenzioso.
Il beneficio economico sarà corrisposto mensilmente dalla data indicata dell'1.1.2001.
6. La procedura di selezione si articola in tre fasi. La prima fase riguarda il curricolo professionale, che la commissione valuta a seguito della illustrazione e discussione da parte del candidato. La seconda fase consiste nello svolgimento di una prova strutturata nazionale, predisposta dal Ministro che si avvale delle necessarie competenze tecnico-scientifiche nel campo della valutazione. Essa è volta all’accertamento delle competenze metodologico-pedagogico-didattiche, anche in connessione ai processi di innovazione, e dell’aggiornamento professionale relativo alle discipline di insegnamento. La terza fase si svolge mediante una verifica in situazione alla presenza in aula degli alunni e della commissione giudicatrice. Su richiesta del candidato e in alternativa alla verifica in situazione la commissione assegna al candidato stesso la trattazione di una unità didattica destinata agli alunni. I contenuti della prova della seconda fase saranno definiti dal Ministro della pubblica istruzione sentito il CNPI, entro il 15 ottobre 1999.
7. Il curricolo professionale e culturale del candidato deve mettere in evidenza gli aspetti fondamentali delle competenze professionali previste dall'art.23 del C.C.N.L., con particolare riguardo alle esperienze maturate e al percorso formativo e culturale seguito e deve consentire una valutazione dell'area relazionale. Esso è redatto in modo omogeneo sulla base di una griglia strutturata predisposta dal Ministro della p.i. nella quale, per costruire gli elementi di giudizio cennati, sarà fatta rilevare l'efficacia dell'azione educativa e didattica del candidato, l'attività di aggiornamento alla quale egli abbia partecipato, il ruolo svolto nelle iniziative di sperimentazione, la collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, i rapporti con le famiglie degli alunni, le attività speciali svolte nell'ambito scolastico. Il curricolo è validato dal comitato di valutazione del servizio degli insegnanti  di cui all'art.11 del T.U. approvato col decreto legislativo 297/1994.
8. Il curricolo professionale, la prova strutturata predisposta dal Ministro e le risultanze della verifica in situazione o della trattazione alternativa dell’unità didattica destinata agli alunni concorrono rispettivamente per il 25%, per il 25% e per il 50%alla formulazione del giudizio e all'assegnazione del punteggio complessivo da parte della commissione ai singoli candidati, a ciascuno dei quali alla fine della terza fase della selezione devono essere comunicati i punteggi parziali e finale ottenuti sulla base delle attività previste dalla procedura di selezione medesima.
9. Alla conclusione della procedura di selezione ciascuna commissione sulla base dei punteggi assegnati redige l'elenco alfabetico dei docenti cui assegnare le maggiorazioni di retribuzione accessoria, in numero corrispondente a quello assegnato al territorio di competenza della commissione. Detto elenco è pubblicato all'albo della sede scolastica o ufficio indicato dal provveditore agli studi.
10. Le commissioni giudicatrici in ogni provincia sono costituite secondo criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI, entro il 31 ottobre 1999. A ciascuna commissione è assegnato uno dei gruppi di scuole formati per lo svolgimento della selezione, come stabilito nel precedente comma 5, e il relativo contingente di maggiorazioni retributive.
Saranno previste forme di coordinamento delle commissioni per assicurare unità di indirizzo e di applicazione dei criteri di valutazione.
I componenti delle commissioni, prima di assumere le funzioni, devono frequentare un corso organizzato dal Ministero della pubblica istruzione, finalizzato a far loro prendere cognizione dell'istituto contrattuale della maggiorazione retributiva accessoria, disciplinato dall'art.29 del C.C.N.L. e dal presente contratto integrativo, e a dare omogeneità al lavoro loro assegnato.
11. Al personale docente delle Accademie e dei Conservatori di musica, agli educatori dei Convitti e degli Educandati, in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 saranno attribuite le maggiorazioni retributive accessorie previste dal presente articolo, secondo modalità di ripartizione analoghe a quelle disciplinate dal comma 3. Saranno stabiliti particolari contenuti del curricolo del personale stesso, che terranno conto della specificità del profilo professionale di detto personale.
12. Le modalità di valutazione periodiche necessarie per conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive saranno stabilite con apposito accordo tra le parti firmatarie del presente contratto entro la scadenza del primo anno di applicazione dell'istituto.
13. Le spese per lo svolgimento delle procedure di selezione e per l’erogazione di compensi destinati ai componenti delle commissioni costituite a norma del precedente comma 10 sono a carico delle disponibilità finanziarie destinate nell’anno 1999 dal C.C.N.L. all’istituto previsto dall’art.29 del C.C.N.L. medesimo, salvo quanto necessario per il pagamento della maggiorazione di retribuzione accessoria di cui al comma 2.

ART. 39
PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO ALLA MENSA GRATUITA

1. Tenuto conto di quanto disposto dall'art.46 del C.C.N.L.  l'amministrazione si impegna ad effettuare un monitoraggio dell'entità della fruizione della mensa gratuita da parte del personale avente titolo, portando a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.  i risultati della rilevazione.
2. Qualora risultino economie di spesa rispetto allo stanziamento di bilancio previsto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1998, n. 4, viene valutata d'intesa con le OO.SS. firmatarie, l'opportunità di rideterminare le categorie di personale docente a cui riconoscere la gratuità della mensa scolastica.
3.Con apposita circolare il Ministero della pubblica istruzione comunicherà agli Enti erogatori del servizio le modalità ed i tempi di attribuzione agli stessi delle relative provvidenze economiche di spettanza.
 

 CAPI D'ISTITUTO

ART. 40
CONFERIMENTO DI INCARICHI AI CAPI D'ISTITUTO

1.  L’Amministrazione scolastica può conferire ai capi di istituto secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza i seguenti incarichi temporanei e/o a termine:
1) coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e regionale, collaborazione in studi e ricerche;
2) reggenza di altra scuola in caso di assenza o impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie;
3) tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico;
4) coordinamento di progetti relativi a più scuole tra loro associate ove sia preposto a scuole "polo";
5) progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e di riqualificazione del personale.
Nel conferire tali incarichi l’Amministrazione tiene conto:
a) dell’esito positivo della valutazione di cui agli artt.20 C.C.N.L. e 41 del presente contratto integrativo.
b) della competenza professionale, valutata sulla base dei titoli professionali, scientifici e di cultura posseduti;
c) della congruità di tale competenza rispetto all’incarico da affidare;
d) della compatibilità dell’incarico con il pieno assolvimento da parte del capo d'istituto dei compiti di istituto e degli obblighi di servizio;
e) della disponibilità degli interessati.
2.  L'amministrazione, con atto motivato, individua il capo d'istituto affidatario dell’incarico in applicazione dei criteri di cui al precedente comma.
3.  L'incarico affidato deve indicare la specificazione dell’oggetto, del luogo di svolgimento, della sua prevedibile durata e del compenso, che è a carico dell’Amministrazione che conferisce l’incarico.
4.  I criteri e gli orientamenti a cui si atterrà l’Amministrazione nel conferire  gli incarichi saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..
5.  Presso l’amministrazione scolastica periferica nelle sue articolazioni territoriali è tenuto un elenco, aggiornato fino al mese precedente, di tutti gli incarichi affidati dall’amministrazione scolastica.  L'organo dell'amministrazione scolastica che affidi incarichi di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro quindici giorni dall'affidamento stesso all’amministrazione scolastica regionale nel cui ambito è la sede di servizio del capo d'istituto interessato. Dell’elenco possono prendere visione in ogni momento tutti i capi d'istituto con vincolo di riservatezza, fatti salvi i poteri e le facoltà previsti dalla L.7 agosto 1990. n.241 ed in ogni caso nel rispetto della L. 31 dicembre 1996,  n.675 e del D.Lgs.11 maggio 1999, n.135.
6.  Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione gli incarichi conferiti ai capi d’istituto da soggetti diversi dall’amministrazione scolastica, il cui conferimento è disciplinato in riferimento al regime autorizzatorio dall’art.58 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 41
VALUTAZIONE DEI CAPI D'ISTITUTO

1. E’ istituito presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale un nucleo di valutazione delle attività dei capi di istituto, presieduto dal Sovrintendente scolastico o da un dirigente da lui delegato. Il nucleo è composto da un ispettore tecnico e da un esperto, anche esterno, in tecniche di valutazione e controllo di gestione, con esperienza maturata preferibilmente nel settore scolastico o pubblico.
Tutti i componenti del nucleo sono designati dal Sovrintendente scolastico.
Qualora il numero dei capi di istituto da valutare sia superiore alle 80 unità il Sovrintendente scolastico designa, seguendo le medesime modalità di scelta, altri tre componenti per ogni gruppo di 80.
In tal caso il Sovrintendente scolastico assicura il coordinamento di tutti i nuclei costituiti e viene sostituito nel nucleo originario da altro dirigente.
Per i componenti interni all'amministrazione scolastica la partecipazione all'attività del nucleo costituisce attività istituzionale rientrante nei doveri d'ufficio.
2.  Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, stabilisce, sentite le OO.SS. firmatarie, i criteri da adottare per la valutazione e i relativi punteggi. Criteri e punteggi saranno resi noti e pubblicizzati.
Nell’ambito delle direttive generali saranno indicati altresì le forme e le modalità per l’attivazione di iniziative di formazione dei componenti i nuclei di valutazione.
3.  Nel valutare l'attività dei capi di istituto, i nuclei dovranno tenere conto del contesto socio-economico in cui opera il capo d’istituto e dei risultati dei processi attivati per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla scuola nell’ambito del piano dell’offerta formativa. I nuclei dovranno considerare i processi promossi dal Capo d’istituto in ordine a:
- direzione e organizzazione dell’istituzione scolastica;
- relazioni interne ed esterne;
- innovazione e sviluppo;
- valorizzazione delle risorse umane e gestione delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione.
Con riferimento ai capi di istituto che svolgono attività lavorativa nell’Amministrazione della pubblica istruzione, i nuclei valutano i risultati ottenuti in relazione ai compiti affidati, e ai contesti organizzativi in cui operano, tenendo conto della qualità dei progetti e dei processi attivati in relazione al miglioramento del sistema scolastico e all’attuazione dell’autonomia.
4.  Ai fini di cui al precedente comma 3 i nuclei stessi potranno richiedere al capo d’istituto ogni utile informazione oralmente o per iscritto ed effettuare anche verifiche dirette nelle istituzioni interessate.
5. In prima applicazione la valutazione di cui al precedente primo comma, che di norma ha cadenza annuale, é effettuata entro l'anno scolastico 1999-2000.
6.  Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva, i nuclei di cui al primo comma acquisiscono in contraddittorio le deduzioni del dirigente scolastico interessato, il quale potrà essere assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia.
7.  Sulla base dei criteri di cui al comma 3, i nuclei individuano tra coloro che sono stati valutati positivamente, i capi di istituto ai quali potrà essere attribuita una retribuzione aggiuntiva, secondo le risorse assegnate a livello regionale. I sovrintendenti scolastici attribuiranno la stessa indennità nella misura di £.6.000.000 annui a 2.000 capi di istituto in servizio presso istituzioni scolastiche con contratto a tempo indeterminato. L’indennità è attribuita in una unica soluzione al termine dell’anno scolastico di riferimento.
8.  Nel caso di esito negativo della valutazione, l'eventuale azione giurisdizionale del capo d’istituto è condizionata al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.69 del D.Lgs.n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
9.  A partire dall'anno scolastico 1999-2000, sono aboliti i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali.

ART. 42
MOBILITÀ DEI CAPI D’ISTITUTO

1.  Nella fase transitoria in cui non si sono ancora conclusi i procedimenti per  l’inquadramento nella dirigenza scolastica dei Capi d'istituto ai sensi dell'art.21 della legge n. 59/97, si prevede la  mobilità territoriale nell'ambito della scuola elementare e secondaria di primo grado e istituti comprensivi e nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado.  In tale fase si darà la precedenza al personale già titolare in istituzione scolastica corrispondente a quella richiesta. Sulle sedi rimaste eventualmente da assegnare dopo l’applicazione dei criteri precedentemente indicati, si procede ai passaggi dall'una all’altra fascia riconoscendo come requisito di precedenza l’abilitazione per uno degli insegnamenti dell’istruzione secondaria superiore. In mancanza di personale abilitato, aspirante al passaggio, sarà considerata sufficiente una laurea che dà accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti secondari superiori. Il possesso della laurea è titolo sufficiente per il passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado alla scuola elementare o secondaria di primo grado.
2.  La contrattazione decentrata nazionale annuale sarà improntata ai seguenti principi e criteri generali :
a) semplificazione e snellimento delle procedure;
b) adeguamento del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge o contrattuali e riassestamento sulla base delle verifica del funzionamento del sistema stesso;
c) ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilità annuale e dell’assegnazione provvisoria alla luce della verifica della loro efficacia;
d) disciplina dell’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle condizioni e delle modalità per l’esercizio delle precedenze nonché determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla mobilità o al reclutamento.
3.  Nella prima contrattazione decentrata nazionale annuale verranno definiti gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione dei corsi di formazione per l’attribuzione della qualifica dirigenziale, ai fini della mobilità.
4.  Il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o utilizzazione dei capi di istituti interessati anche in altra provincia in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e utilizzazione per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale su richiesta delle competenti autorità.
5.  Per quanto non diversamente previsto nel presente articolo sono confermate le disposizioni relative alla mobilità d’ufficio del contratto collettivo decentrato nazionale del 20.1.1999.

ART. 43
SVILUPPO PROFESSIONALE

1.  Nella sequenza contrattuale da concludere entro il 30 marzo 2000 sono determinati gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione dei corsi di formazione per l’attribuzione della qualifica dirigenziale, ai fini dello sviluppo professionale.
 

 PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

ART. 44
SISTEMA DELLA FORMAZIONE

1.  Il sistema della formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è articolato su quattro tipologie di percorsi formativi:
a) aggiornamento;
b) formazione specialistica;
c) formazione finalizzata alla mobilità all’interno dell’area;
d) formazione finalizzata al passaggio ad area superiore.
2.  Il quadro sopra definito si delinea quale sistema flessibile ed integrato di formazione che prevede l’acquisizione di crediti formativi da parte del personale. A tal fine i corsi si concludono con una valutazione individuale dei risultati e il rilascio di un attestato che può essere speso come credito formativo e professionale valutabile negli ulteriori percorsi formativi (rivolti al personale delle aree A B e C) ovvero, per il personale della area D, per particolari incarichi aggiuntivi. La partecipazione ai corsi è prevista a domanda degli interessati. Annualmente saranno definiti le tipologie, il numero dei corsi attivati a livello provinciale ed il numero di persone, suddiviso per aree e profili, ammesso a partecipare.
3.  L’Amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, organizza in via prioritaria:
a) nell’a.s.1999/2000 i corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi;
b) a partire dal 1° gennaio 2000 sono organizzati corsi di formazione per il conferimento di funzioni aggiuntive, pertanto il personale incaricato delle funzioni ai sensi del successivo art.50 sarà suddiviso in due scaglioni, rispettivamente nell’anno 2000 e nell’anno 2001, secondo l’ordine delle graduatoria previste dall’allegato 7 all’art.50. Inoltre a partire sempre dal 1° gennaio 2000 sono organizzati i corsi finalizzati alla mobilità professionale all’interno della stessa area per il riassorbimento dell’eventuale soprannumero
c) a partire dall’a.s.2000/2001, in relazione ai posti disponibili, i percorsi formativi selettivi finalizzati al passaggio alle aree superiori;
d) a partire dall’a.s.1999/2000 corsi di aggiornamento.
4.  Ai sensi dell’art.13, comma 4, del C.C.N.L.  il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Le attività di formazione saranno realizzate secondo criteri di flessibilità organizzativa per garantire l’assolvimento della frequenza dei corsi..
5.  I corsi di formazione sono organizzati normalmente su base provinciale. L’organizzazione è affidata all’Amministrazione centrale della Pubblica Istruzione che a tal fine si avvale degli Uffici scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche; relativamente alle Accademie e ai Conservatori di musica le funzioni e i compiti dell’Amministrazione Centrale e degli Uffici periferici sono interamente esercitati dall’Ispettorato per l’Istruzione Artistica.
6.  I corsi sono strutturati per moduli che possono essere a loro volta articolati in sottomoduli al fine di rendere il sistema didattico flessibile e correlato a momenti di autoformazione, formazione in situazione e formazione a distanza, quest’ultima attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete e video conferenze.
Per la realizzazione dei corsi si terrà anche presente quanto previsto in materia  di formazione dal presente contratto.

ART. 45
AGGIORNAMENTO

1. L’aggiornamento è finalizzato a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le esigenze connesse al regime dell’autonomia della scuola così come delineata dalla normativa vigente. L’Osservatorio di cui all’art.12 del C.C.N.L.   individua, eventuali ulteriori attività di aggiornamento oltre a quelle concernenti le tematiche di cui all’allegato 4 al presente articolo. I corsi di aggiornamento hanno una durata tra le 20 e le 40 ore in relazione ai diversi profili professionali.

ART. 46
FORMAZIONE SPECIALISTICA

1. Per l’attribuzione di funzioni aggiuntive di cui al successivo art.50 sono attivati adeguati percorsi di formazione.
2. I corsi  si concludono con una valutazione finale individuale volta a verificare  la professionalità acquisita per l’assunzione di specifiche responsabilità .
3. I corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nell’allegato 6 in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui all’allegato 7.

ART. 47
FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE ALL’INTERNO DELL’AREA

1. Ai fini della formazione connessa ai passaggi all’interno della medesima area ai sensi dell’art.32 lett. B del C.C.N.L., sono attivate iniziative finalizzate ad una riqualificazione del personale mirata a far fronte alle esigenze di specifiche competenze o di nuovi profili professionali emergenti dall’attuazione dall’autonomia scolastica. Analoghe iniziative sono rivolte alla riconversione professionale del personale appartenente a profili con esubero di addetti finalizzate alla acquisizione delle specifiche competenze del profilo cui saranno trasferiti. I corsi hanno una durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili ed alle aree previste dalla tab. C allegata al C.C.N.L..
2. I corsi sono attivati a livello provinciale, prioritariamente con la finalità di riassorbire il soprannumero. A questa tipologia di corsi il personale che non appartiene a profili con situazione di esubero è ammesso in subordine a coloro che si ritrovino in un profilo professionale con soprannumero.

ART. 48
FORMAZIONE FINALIZZATA AL PASSAGGIO AD AREE SUPERIORI

1.  Nel quadro normativo definito dal decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dalla legge n.124 del 3 maggio 1999 e dal C.C.N.L.  .sono attivati percorsi formativi con procedure selettive per il passaggio dal profilo di un’area a un profilo di area superiore.
2.  Il personale che consegue l’idoneità per il passaggio dall’area A) all’area B) e dall’area B) all’area C) viene periodicamente integrato nelle graduatorie di cui all’art.6, comma 10 della legge n.124 del 3 maggio 1999. Una quota  del 40% - per il passaggio dall’area A) all’area B) - e del 30% - per il passaggio dall’area B) all’area C) - dei posti disponibili annualmente nelle singole dotazioni è conferita tramite lo scorrimento delle citate graduatorie permanenti di cui all’art.6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n.124/99.
3.  I percorsi formativi sono attivati, di norma, con periodicità quadriennale per un numero di posti doppio rispetto a quelli annualmente disponibili, dagli Uffici dell’amministrazione scolastica periferica in conformità di disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione sulla base della contrattazione integrativa annuale e della conseguente direttiva ministeriale, previa informazione alle OO.SS.
4. Può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione e il personale in possesso del titolo di studio stabilito dalla tabella B) del C.C.N.L.  per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque in possesso del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo e dell’anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area di appartenenza.
5.  L’accesso a tutti i  percorsi formativi previsti da presente articolo avviene previo superamento di prova selettiva , da somministrare tramite test, integrata dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali posseduti.
6.  I percorsi formativi per il passaggio dall’area A e l’area B (distinte per profili di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L.) hanno la durata di almeno 60 ore.
I percorsi formativi per il passaggio dall'area B) all’area C) (distinte per profili) hanno la durata di almeno 80 ore.
 La procedura selettiva finale  di entrambi i percorsi formativi consiste nel superamento di una prova scritta, strutturata in una serie di test, e di un colloquio integrati dalla valutazione del punteggio riportato nella prova selettiva d’accesso e dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali già considerati ai fini della preselezione.
7.  L’accesso all’area D, è riservato per il del 30% dei posti disponibili. Ha titolo di accesso ai percorsi formativi il personale di ruolo dell’area C) e del profilo di assistente amministrativo, solo verso il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, in possesso dei rispettivi titoli richiesti al comma 4 del presente articolo. La procedura selettiva finale consiste nel superamento di una prova scritta strutturata in serie di test e da un colloquio integrati dalla valutazione del punteggio riportato nella prova selettiva d’accesso e dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali già considerati ai fini della preselezione
8.  I percorsi formativi con procedure selettive finalizzati al passaggio all’area D) avranno la durata di almeno 120 ore. Le suddette procedure di formazione saranno attivate su base territoriale provinciale o regionale.
9.  Ai sensi dell’art.37, comma 2 del C.C.N.L.  sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali indette per la copertura di posti vacanti in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni per l’a.s.1999/2000
10.  Fino a quando non sono effettuati i percorsi formativi previsti dal presente articolo i posti disponibili annualmente dell’area B e dell’area C di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L. , è conferita tramite lo scorrimento della graduatoria dei concorsi riservati trasformata in permanente di cui all’art.6, comma 9, punto 1 della legge n. 124/99.

ART. 49
CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO
DEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

1.  Il presente articolo disciplina i corsi di formazione, di cui all’art.34, commi 2 e 3 del C.C.N.L. .
2.  I corsi di formazione hanno l’obiettivo di favorire l’acquisizione ed il consolidamento delle competenze e delle professionalità necessarie per garantire l’esercizio di attività lavorative di notevole complessità ed aventi rilevanza esterna previste dal profilo del direttore dei servizi generali ed amministrativi.
3.  I corsi organizzati per moduli, comprendono attività d’aula e attività in situazione con modalità di autoformazione assistita e formazione a distanza, quest’ultima attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete e di video conferenze.
4.  Ciascun corso ha una durata complessiva di 100 ore e i relativi contenuti sono indicati nell’allegato 5 al presente contratto.
5.  Il personale che ha svolto effettivo servizio almeno decennale negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative già dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativo-contabile, in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, può usufruire di un credito formativo. Usufruisce inoltre di crediti formativi il personale in possesso di titoli culturali e professionali. I criteri per l’individuazione degli anzidetti crediti sono definiti dal comitato tecnico nazionale di cui al comma 14 del presente articolo.
6.  Ogni corso di formazione prevede momenti di verifica in itinere attraverso la somministrazione di test . Al termine  viene effettuata una valutazione finale realizzata attraverso un colloquio individuale con i corsisti.
7.  I corsi di formazione si svolgono nell’a.s.1999/2000 e vi partecipano i responsabili amministrativi in servizio, tranne quelli che sono in quiescenza dal 1° settembre 2000.
8.  Partecipa ai corsi il personale proveniente dal comparto enti locali - purché trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai sensi dell’art.8 della legge n. 124/99 - con funzioni corrispondenti a quelle del responsabile amministrativo statale, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 25 maggio 1999 termine di entrata in vigore della citata legge.
9.  I responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni indicate dall’art.25-ter, comma 5, del decreto legislativo n.29/1993 partecipano al corso di formazione secondo le modalità definite nell’allegato 5 del presente contratto.
10.  I corsi di formazione sono organizzati normalmente nella provincia nel cui ambito è situata l’istituzione scolastica di servizio dei responsabili amministrativi. Al fine di consentire una più efficace organizzazione dell’attività corsuale il personale in argomento presenta all’Ufficio scolastico provinciale competente apposita domanda nei termini stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con successivo provvedimento.
11.  L’effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al corso di formazione è attestata dal direttore del corso sulla base delle presenze rilevate. Il numero delle assenze non può superare 1/5 della attività formativa prevista in aula.
12.  Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate dai partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al limite sopra previsto, gli interessati possono, per una sola ulteriore volta, partecipare a un corso di formazione che, secondo le necessità potrà essere organizzato a livello provinciale, regionale o interregionale.
13.  L’organizzazione dei corsi è affidata all’Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione tenuto anche conto di quanto previsto in materia di formazione  dal presente contratto. Per l’attuazione e la gestione finanziaria dei corsi l’Amministrazione centrale del Ministero può avvalersi delle strutture degli Uffici Scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche.
14.  E’ istituita, entro il settembre 1999, una commissione nazionale paritetica Ministero pubblica istruzione-OO.SS. firmatarie del presente contratto, insediata a termine, con la presenza di esperti, per la progettazione e il monitoraggio dei corsi in argomento.

ART. 50
 FUNZIONI PER
LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE ATA

1 - Il presente articolo attua l’art.36, comma 4, del C.C.N.L.. Le funzioni aggiuntive dei diversi profili professionali sono descritte nell’allegato 6 al presente contratto.
2 - Il Capo d’istituto assegna le funzioni a tempo determinato  secondo l’ordine delle graduatorie d’istituto costituite per profili e funzioni in base alle domande presentate dagli interessati e  alle tabelle di valutazione dei titoli di cui all’allegato 7 del presente contratto.
3 - Entro il 15 settembre Il Ministero della pubblica istruzione, sentite le OO.SS. determina in numero delle funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni provincia proporzionalmente alle rispettive dotazioni organiche. In sede di contrattazione provinciale è stabilito il numero delle funzioni aggiuntive attribuibili alle singole istituzioni scolastiche ed educative. Ad ogni scuola sarà, comunque, garantita almeno una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale di:
- assistente amministrativo;
- assistente tecnico;
- collaboratore scolastico;
- cuoco.
La contrattazione provinciale si conclude entro il 15 ottobre.
4.  Nelle Accademie e nei Conservatori di musica sono  assegnate funzioni aggiuntive ad un assistente amministrativo e  a due collaboratori scolastici.
5. - La misura della retribuzione accessoria annua per l’esercizio delle funzioni per singoli profili al lordo delle ritenute al dipendente è così definita:
a) assistente amministrativo: £. 2.000.000;
b) assistente tecnico: £. 2.000.000;
c) cuoco: £. 2.000.000;
d) collaboratore scolastico: £. 1.200.000.
6.  Alla liquidazione dei compensi di cui al presente articolo si provvede entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.

ART. 51
SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

1.  A partire dal 1° settembre del 2000 il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza  annuale o di durata superiore ai 20 giorni , dall’assistente amministrativo a cui è stato assegnato l’incarico di cui all’art.50. e che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze
2.  Il capo d’istituto attribuisce l’incarico di vicario del responsabile amministrativo e/o del direttore dei servizi generali ed amministrativi all’assistente amministrativo risultato primo in base alla graduatoria di istituto per coordinatore di area o di progetto per gli assistenti amministrativi.
3.  Nei casi in cui non vi siano nell’istituzione scolastica assistenti amministrativi aspiranti all’esercizio delle suddette funzioni, la sostituzione sarà data a personale di altre scuole che ha presentato apposita domanda secondo l’ordine di una graduatoria formata in base al punteggio che ogni aspirante ha nella graduatoria del proprio Istituto. In mancanza di aspiranti l’incarico verrà assegnato per reggenza dal Provveditore agli Studi ad un direttore dei servizi generali ed amministrativi di scuola viciniore.
4.  In caso di assenza fino a 20 gg. il direttore dei servizi amministrativi e generali nei casi di mancanza di aspiranti nella graduatoria di istituto di cui all’art.50,  è sostituito da uno degli assistenti amministrativi che abbia dichiarato la propria disponibilità o dall’assistente amministrativo con maggiore anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza.

Art. 52

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA

1 - Orario di lavoro
1.1 - Ai sensi dell’art.33 del C.C.N.L.  l’orario di lavoro del personale  ATA è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, nonché delle Accademie e dei Conservatori.
1.2 - L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive di cui all’art.54 del C.C.N.L.  del comparto Scuola del 1995. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario dell’obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell’Istituzione scolastica.
1.3- Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
1.4 - Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro
1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui al citato art.33 del C.C.N.L.  possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro che  possono coesistere tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
a)  orario di lavoro flessibile;
b)  orario plurisettimanale;
c)  turnazioni.
2 - Orario di lavoro flessibile.
2.1 - L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna Istituzione scolastica (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
2.2 - I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77 e n.104/92, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’Istituzione scolastica.
2.3 - Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91 -  che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
3 - Orario plurisettimanale
3.1  - La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di servizio di determinati settori dell’istituzione scolastica con particolare riferimento a quelle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.
3.2 - Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
b)al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico.
3.3 - Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
4 - Turnazioni
4.1 - La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni  per specifiche e definitive tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
4.2 - I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c)l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
d) l’istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
e) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’Istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
f) l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4.3  - Le indennità di turno sono determinate secondo gli importi definiti nella tabella d/2 allegata al presente contratto.
4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma 2 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.
5 - Ritardi
5.1 - Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
5.2 In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
6 - Recupero e riposi compensativi.
6.1 - In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.
6.2 - Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.
6.3 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi sempre avuto riguardo primariamente alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.
6.4 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
7 - Orario di lavoro degli assistenti tecnici.
7.1 - L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui è addetto, nonché per la preparazione del materiale per le esercitazioni.
7.2  - Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.

8.- Riduzione dell’orario di lavoro - 35 ore settimanali.
8.1- A partire dall’a.s.1999/2000, in prima applicazione, destinatario della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, è il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità delle seguenti Istituzioni scolastiche:
a) Istituzioni scolastiche educative;
b) Istituti con annessi aziende agrarie;
c) Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
8.2 - Sarà definito a livello di singola Istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri individuati al punto 8.1del presente comma.
9 - Relazioni sindacali
9.1- Gli istituti relativi all’orario di lavoro, di cui ai precedenti commi sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica sono improntate ai principi previsti dall’art.6 del C.C.N.L.  del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
10 - Disposizioni comuni
10.1-  All’inizio dell’anno scolastico il responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano dell’attività inerente la materia del presente articolo.
 Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art.6 del C.C.N.L. adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi.
10.2-  Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS..
10.3-  - L’istituzione scolastica fornirà a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del profilo orario dell’interessato contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.

ART. 53
RIDEFINIZIONE DOTAZIONI ORGANICHE DI PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

1. La consistenza degli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è determinata con la procedura stabilita dall’art.31 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.
La dotazione organica provinciale è ripartita tra:
a)  dotazioni di base d’istituto in relazione ai carichi di lavoro, (ad esempio: numero degli alunni, grado, ordine e tipo di ciascuna istituzione, numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole coordinate, durata del tempo - scuola, attività di educazione permanente e corsi di istruzione degli adulti);
b)  dotazioni integrative alle istituzioni di riferimento di reti o consorzi di scuole per lo svolgimento di servizi amministrativi e tecnici a favore delle scuole collegate o consorziate;
c)  assegnazioni di ulteriori posti alle singole istituzioni scolastiche con particolare riguardo specifici progetti di istituto, particolari situazioni logistiche e strutturali, scuole collocate in aree a rischio, laboratori anche non previsti in ordinamento, attività integrative extracurricolari,  scuole con elevata frequenza di immigrati, iniziative promosse ed organizzate in favore degli studenti di cui al D.P.R. 567/1996.
Sulla materia saranno attivate le procedure previste dall’art.5, comma 4, lett.a) del C.C.N.L. che si concluderanno entro il 30 novembre 1999, al fine di raggiungere l’accordo sulla distribuzione, comma 4, lett.a) delle dotazioni di personale.
 

 MOBILITÀ

ART. 54
MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA
Principi generali

1. La contrattazione decentrata nazionale annuale di cui all’art.15, comma 2, del C.C.N.L. è improntata ai seguenti principi e criteri generali:
a) Semplificazione e snellimento delle procedure attraverso la revisione delle operazioni all’interno delle fasi,  anche mediante il riassestamento del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge o contrattuali, e la ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilità annuale e dell’assegnazione provvisoria, alla luce della verifica della loro efficacia.
b) La mobilità territoriale e professionale mira a realizzare l’equilibrio tra le esigenze del personale docente, educativo ed ATA e la necessità di conferire stabilità al servizio e continuità all’offerta formativa distribuendo le risorse umane in modo da corrispondere al funzionamento del servizio scolastico e alle innovazioni introdotte nel sistema dell’istruzione. A conclusione del processo di dimensionamento delle scuole e della attuazione degli organici funzionali pluriennali delle istituzioni scolastiche, previsti dal D.P.R.233/98, e comunque a partire dall’anno scolastico 2001/2002, tale quadro di stabilità troverà una più compiuta realizzazione con riguardo sia alla mobilità volontaria sia alla mobilità d’ufficio.
Nella direzione indicata, i meccanismi immediati più idonei ad assicurare il conferimento della mobilità e una stabilità delle titolarità sono:
· mantenimento della titolarità , per 1 anno, a richiesta dell’interessato, per i perdenti posto da trasferire d’ufficio, che verranno utilizzati anche  in altro insegnamento o profilo coerente con il titolo di studio posseduto – ove non sia possibile nella stessa scuola di appartenenza – in scuole facenti parte dello stesso distretto territoriale;
· limitazione per un biennio della possibilità di presentare domanda di mobilità per coloro che siano stati soddisfatti relativamente alla prima preferenza del modulo domanda ( ad eccezione della richiesta, come prima preferenza del codice sintetico di un’intera provincia o di un distretto comprendente più comuni);
· promozione della stabilità del servizio e della continuità dell’offerta formativa, attraverso la garanzia di significative maggiorazioni di punteggio al personale che volontariamente assicuri la permanenza nell’istituto per un adeguato numero di anni.
c) Equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, dopo aver assicurato la mobilità professionale per gli appartenenti a ruoli, classi di concorso e profili in esubero, individuando soluzioni che salvaguardino una distribuzione equilibrata delle opportunità tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
d) Attivazione della programmazione delle iniziative di formazione, riconversione e riqualificazione di cui all’art.15, commi. 4 e 5 del C.C.N.L., sulla base dell’anagrafe professionale da istituire e aggiornare periodicamente e dell’individuazione del presumibile fabbisogno di risorse.  Come stabilito dal successivo comma 6 del medesimo art.15, il personale che ha acquisito il titolo professionale mediante i suddetti percorsi formativi di riqualificazione e di riconversione, deve essere assegnato, anche d’ufficio, nell’insegnamento o al profilo coerente con il corso frequentato.
e) Riconoscimento, per i passaggi di cattedra e di ruolo di tutti i titoli professionali in possesso dei docenti, ivi comprese le abilitazioni all’insegnamento relative alle classi di concorso confluite in  ambiti disciplinari.
f) Attuazione dell’art.1, comma 3, della L.124/99,  che esclude la possibilità, per i docenti neo assunti, di chiedere il trasferimento in altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici.
g) Disciplina dell’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle condizioni e delle modalità per l’esercizio delle precedenze nonché determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla mobilità o al reclutamento.
h) Disciplina della restituzione al ruolo di provenienza del personale transitato in altro ruolo, ovvero collocato fuori ruolo.
2.  La contrattazione decentrata relativa alla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola per l’anno scolastico 2000/2001 viene avviata non oltre l’ultima decade del prossimo mese di settembre1999.Per dar corso agli accordi decentrati annuali l’Amministrazione fornisce alle parti sindacali tutti i dati e le informazioni e utili alla verifica degli effetti degli istituti relativi alla mobilità.
3.  Con riguardo al personale delle Accademie e Conservatori, la Contrattazione decentrata nazionale si impronta agli stessi principi e criteri generali del presente Contratto integrativo. La contrattazione specifica tiene conto delle peculiarità degli insegnamenti e dei titoli artistici e professionali richiesti; per la valutazione dei suddetti titoli sarà nominata dal Ministro, sulla base di procedure elettive,  un’apposita commissione articolata a seconda delle materie di insegnamento. La stessa contrattazione stabilisce modalità, procedure e termini per la composizione e la durata delle commissioni e ridefinisce i criteri per dar corso alla mobilità professionale.
4.  Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre il trasferimento o l’utilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto.
 

ART. 55
UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA
Principi generali

1. La contrattazione decentrata nazionale, in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed  ATA sarà rapportata ai principi e criteri che seguono:
a) in relazione al piano delle disponibilità, qualificato impiego del personale, in funzione delle professionalità possedute e del contenimento delle situazioni di esubero;
b) tutela del personale che ha perduto posto per il rientro nella sede di precedente titolarità ovvero in sedi ad essa viciniori;
c) priorità delle utilizzazioni a domanda, rispetto a quelle d’ufficio, nonché delle utilizzazioni in ambito provinciale rispetto a quelle, soltanto a domanda, da fuori provincia;
d) garanzia di attribuzione del miglior trattamento economico eventualmente spettante al personale utilizzato in diverso ruolo, classe di concorso , profilo;
e) individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione del piano delle disponibilità;
f) criteri per l’assegnazione  del personale nell’ambito dell’organico funzionale di istituto
g) coerenza dei criteri e degli obiettivi fissati dalla contrattazione decentrata nazionale da parte degli accordi territoriali;
h) ridefinizione dei criteri di utilizzazione del personale inidoneo, per motivi di salute, ai compiti di istituto.

Art. 56

MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE VOLONTARIA

1.  Nel quadro delle misure specifiche atte a consentire forme di mobilità intercompartimentale, previste nell’intesa Governo-OO.SS. del 1997, e ai sensi dell’art.33 del D.Lgs.29/93 e successive modifiche e integrazioni, con il presente articolo vengono stabiliti i criteri e le modalità per dar luogo alla mobilità intercompartimentale del personale scolastico, come previsto dall’art.15 comma 9 del C.C.N.L..
2.  Al fine di offrire al personale scolastico le più vaste opportunità di valorizzazione del proprio ruolo sociale e professionale, la mobilità intercompartimentale è diretta a tutto il personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale utilizzato in altri compiti ed in altre Amministrazioni e/o enti pubblici.
3.  Priorità assoluta in tutte le procedure di mobilità intercompartimentale è garantita al personale scolastico appartenente a classi di concorso, ruoli o profili in esubero.
4.  Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art.33 comma 2 del D.Lgs.n.29/93 e successive modifiche e integrazioni e in applicazione delle disposizioni di cui all’art.15 comma 9 del C.C.N.L., stipula accordi con le Amministrazioni o Enti Pubblici che segnalino vacanze di posti in profili o qualifiche corrispondenti a quelle esistenti nella scuola, per il personale docente, educativo ed ATA., allo scopo di favorire le più ampie occasioni di mobilità intercompartimentale del personale scolastico,
5.  Gli accordi di cui al punto 3, riguarderanno:
- la determinazione numerica dei posti da ricoprire e le sedi di servizio;
- le funzioni e le mansioni da svolgere;
- i titoli di studio richiesti ovvero la posizione ricoperta con riguardo alla corrispondenza delle qualifiche o profili su cui transitare;
- l’inquadramento giuridico ed economico del personale all’atto del trasferimento, nonché, ove previste, le indennità di prima sistemazione e il rimborso delle spese di trasferimento sostenute;
- eventuali specifiche professionalità e/o esperienze particolari acquisite.
6.  A seguito degli accordi, l’Amministrazione scolastica adotta il necessario provvedimento che attiva le procedure di mobilità del personale che verrà graduato in base ai titoli di servizio, di studio ed alle esigenze di famiglia, con i punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione relative ai trasferimenti a domanda, allegate al contratto integrativo sulla mobilità interna, in vigore.
7.  A tale provvedimento, previa informazione alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.., verrà data ampia pubblicizzazione.
8.  Il trasferimento del personale scolastico ha luogo solo al termine dell’anno scolastico, non è consentita mobilità verso altra Amministrazione e/o Ente Pubblico in corso d’anno scolastico.
9.  E’ consentito il rientro nella Amministrazione di precedente appartenenza, a condizione che risulti la disponibilità del posto e comunque in misura non superiore al 10% dei posti disponibili dopo le operazioni di mobilità interna, solo in casi di esigenze particolari, debitamente documentate.

 TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO

ART. 57
FINALITÀ

1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro previste dal D.Lgs.626/94, modificato dal D.Lgs.242/96, le parti in applicazione di quanto sancito dall’articolo 4 punto e) del C.C.N.L., convengono sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente titolo in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 7 maggio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.

ART. 58
DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1.  In tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98, vengono eletti o designati nell’ambito delle  rappresentanze sindacali unitarie i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con più di 200 dipendenti fino a 1000. In attesa della costituzione delle  Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA); in mancanza di tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono essere eletti alla carica di RLS secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) del 7 maggio 1996.
2.  Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.Lgs.626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al capo di istituto le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.Lgs.626/94 prevede l’obbligo da parte del capo di istituto di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il capo di istituto consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questi conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale; inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del D.Lgs.626/94;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il capo di istituto su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del D.Lgs.n.626 citato; la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.Lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del D.Lgs.626/94 il predetto monte-ore e l’attività sono  considerati tempo di lavoro.

ART. 59
DEGLI ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI

1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico provinciale, in attesa di una specifica contrattazione di comparto in materia di igiene e sicurezza, integrativa di quanto stabilito dall’accordo collettivo nazionale quadro e da avviare entro il 31 dicembre 1999, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui all'art.20 del D.Lgs.626/94.
2.  Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei prestatori d’opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.

ART. 60
OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA

1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza le parti si impegnano ad attivare un Osservatorio Nazionale Paritetico con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza. Le parti si impegnano ad attivare, entro il 31 dicembre 1999, un Osservatorio Nazionale Paritetico.

ART. 61
NORME DI RINVIO

1.  Per quanto non previsto dal presente titolo si fa esplicito riferimento al D.Lgs.626/94, al D.Lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98 al C.C. N.Q. del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
 

ALLEGATO N. 1 INTESA
ALLEGATO N. 2 PROVINCE E AREE METROPOLITANE
ALLEGATO N. 3 AREE DI INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ALLEGATO 4 TEMATICHE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA
ALLEGATO 5  CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ALLEGATO 6  PROFILI DELLE FUNZIONI AGGIUNTIVE DI CUI ALL’ART.50
ALLEGATO 7 GRADUATORIE D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A CUI ATTRIBUIRE LE FUNZIONI AGGIUNTIVE
TABELLA "A" MISURE DEL COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1999
TABELLA "A/1 MISURE DEL COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1999
TABELLA "B" MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ’ DI DIREZIONE
TABELLA "C" MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ’ DI AMMINISTRAZIONE
TABELLA "D" MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE DOCENTE
TABELLA "D1" MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE ATA
TABELLA "D2" MISURE LORDE TABELLARI DELL’INDENNITÀ DI LAVORO NOTTURNO E/O FESTIVO AL PERSONALE EDUCATIVO ED ATA
TABELLA "E" MISURA ANNUA LORDA TABELLARE DELL’INDENNITÀ DI BILINGUISMO E TRILINGUISMO
TABELLA "F" RISORSE PER LA FORMAZIONE
TABELLA "G"  RISORSE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999