Riflessioni sulla sentenza del TAR del 19 luglio 2010

 

     Il Tar del Lazio ha definito “illegittime” le tre circolari del MIUR sulle iscrizioni al I anno di scuola secondaria, sugli organici e sulla mobilità, poiché “applicative di testi normativi emanati successivamente e pertanto ancora privi di efficacia e di rilievo giuridico”.

     Non occorre essere necessariamente esperti di diritto per capire che qualunque circolare ministeriale applicativa di una legge che non abbia ancora completato il suo iter è illegittima, basta solo un po’ di buon senso.

     Tuttavia, quello che, con tutta la buona volontà, proprio non si riesce a capire è come mai manchi il passo giuridico successivo, ovvero la sospensione provvisoria di quelle circolari illegittime, come da richiesta dei ricorrenti e come logica vorrebbe.

     Bene, la sentenza del TAR articola così la sua decisione: “Ritenuta l’ammissibilità del ricorso nella considerazione che le puntuali disposizioni dettate con circolari impugnate, ancorché dirette agli uffici periferici dell’amministrazione scolastica, sono suscettibili di riverberare effetti concreti nei riguardi degli alunni, delle relative famiglie, dei docenti, del personale ATA e della comunità scolastica nel suo insieme” e “ritenuta altresì la sussistenza di un interesse qualificato dei ricorrenti all’impugnativa proposta con il ricorso e i motivi aggiunti, trattandosi di soggetti (alunni e relative famiglie, personale docente, personale ATA) che possono essere coinvolti dalle disposizioni concernenti rispettivamente le iscrizioni alle prime classi della scuola secondaria superiore emanate (c.m. n. 17/2010), gli organici del personale docente della scuola secondaria superiore (c.m. n. 37/2010) nonché, e in via direttamente consequenziale, la mobilità del personale docente e ATA”, considerato però che “ai fini della proposta misura cautelare, difetta la sussistenza del periculum nella considerazione che i ricorrenti non hanno documentato nel giudizio posizioni specifiche (nella qualità di studenti, docenti e dipendenti ATA) direttamente incise dalle circolari impugnate, donde l’omessa deduzione di un danno attuale e concreto rinveniente da dette circolari, con conseguente difetto del grave e irreparabile pregiudizio che giustifica l’emissione del provvedimento di sospensione richiesto, il TAR respinge la domanda cautelare”.

     Sembra di leggere una pagina de “I Promessi Sposi”! Manzoni, Azzeccagarbugli e il suo latinorum fanno ancora scuola, a quasi due secoli di distanza!

     Circolari illegittime, interesse qualificato dei ricorrenti, coinvolgimento di alunni, famiglie, personale docente e ATA, effetti concreti che si riverberano sulla comunità scolastica nel suo insieme non costituiscono tuttavia un pericolo, un grave e irreparabile pregiudizio che giustifichi l’emissione del provvedimento di sospensione richiesto! 

     Quale posizione specifica, di studenti, docenti o dipendenti ATA, andava documentata nel giudizio per dimostrare il danno individuale e collettivo, ”grave e irreparabile”? Non bastano le decine di migliaia di lavoratori della scuola che diventeranno sovrannumerari, saranno trasferiti o perderanno il posto di lavoro in forza di una riforma illegittima? Non bastano le decine di migliaia di studenti che, con le loro famiglie, sono stati costretti a iscriversi “al buio” in una scuola illegittimamente riformata, di cui per molte materie non si conoscono curricola e programmi, né sono pronti i libri di testo? Non basta l’evidenza dei danni prodotti dall’impossibilità per le scuole di elaborare i loro piani dell’offerta formativa, della violazione dei principi dell’autonomia scolastica e delle competenze regionali, né delle drammatiche conseguenze, a brevissimo termine, causate dalla riduzione dell’italiano, della storia, delle lingue straniere, a partire dall’inglese, nonché dalla cancellazione radicale di tutte le sperimentazioni, che permettavano la valorizzazione delle eccellenze degli studenti in tutte le scuole d’Italia?

     Di cos’altro aveva bisogno il TAR del Lazio per sospendere una procedura ministeriale da lui stesso definita illegittima, che rivela una modalità di governo della scuola arbitraria e illegale e un palese disprezzo nei confronti di un’istituzione garantita dalla Costituzione, considerata per  Tremonti un ramo secco da tagliare, per Gelmini una palestra di violazione dei principi costituzionali?

     Agli esponenti delle associazioni che hanno promosso il ricorso, io, una delle ricorrenti, devo dire che il tentativo di riordino delle scuole superiori costruito attraverso circolari illegittime e non leggi, come prevedono le norme, a oggi, purtroppo, non è fallito.

    Si andrà avanti nella richiesta, si produrrà documentazione ancor più dettagliata, si faranno nomi e cognomi.

    Ma oggi, con questa sentenza, che ratifica e legittima l’insignificanza delle regole democratiche e delle procedure legali, è lo stato di diritto che ha fallito.

 

p. l’Unicobas Scuola

Anna Angelucci