Alle OO.SS. in
indirizzo
Preso atto del decreto 79 e delle tante ambiguità in esso
contenute, ci soffermiamo sui commi che riguardano la dispensa,
di particolare interesse per quelli tra noi con maggiore
anzianità:
4.4. Considerato che il passaggio in altro
ruolo comporta il cambiamento di stato giuridico, il personale interessato può
chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo di cui ai commi 12 e 15 della
richiamata legge n. 111/2011, di essere dispensato dal servizio per motivi di
salute, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento
della domanda.
Art. 6
Per le parti non
incompatibili con il presente decreto, vigono le disposizioni di cui al
Ccni sottoscritto in data 25 giugno 2008.
Ci domandiamo, a
questo punto quale sia la "normativa vigente" a cui si
riferisce il decreto:
- il CCNL 2006 Art.17 c.5
Il personale
docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda
essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della
sua preparazione culturale e professionale.
- il Parere del consiglio di
Stato n. 2416/99 del 26.1.2000
(...) La dispensa, pertanto, potrà essere
concessa solo nel caso in cui un nuovo accertamento sanitario,
disposto ad hoc, accerti l'inidoneità a svolgere anche le mansioni assegnate nel
contratto di utilizzazione fuori ruolo
oppure
- il CCNI 2008
Art.2 c.3
(...) Al momento dell’eventuale
attivazione delle procedure di mobilità di cui al precedente comma 1 e a
conclusione del relativo iter, detto personale potrà rinunciare ad avvalersi di
tale procedura ed essere, quindi, dispensato dal servizio per
motivi di salute.
In parole povere per ottenere la dispensa basta
una semplice domanda all'USP, è necessaria una nuova visita collegiale, basta
che questa confermi l'inidoneità all'insegnamento oppure ci vuole
l'aggravamento ???
Ci sembra che su questo punto non ci sia certezza
nemmeno tra le diverse sigle sindacali, quindi Vi sollecitiamo a porre un
quesito al Ministero per una interpretazione autentica.
Grazie
CONBS