Decreto Ministeriale

Bando Concorso Scuola Elementare
 

Sommario

Premessa

Art. 1 - Bando di concorso
Art. 2 - Requisiti di ammissione al concorso
Art. 3 - Domanda di ammissione e titoli
Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione e dei titoli
Art. 5 - Inammissibilità della domanda, esclusioni, decadenza, regolarizzazioni
Art. 6 - Norme generali sui documenti
Art. 7 - Commissioni giudicatrici - Adempimenti
Art. 8 - Prove di esame
Art. 9 - Prova scritta - Vigilanza
Art. 10 - Revisione della prova scritta
Art. 11 - Prova orale - Prova facoltativa di lingua straniera
Art. 12 - Valutazione dei titoli - Elenco finale degli idonei
Art. 13 - Graduatoria generale di merito - Approvazione e pubblicazione
Art. 14 - Assunzione in servizio
Art. 15 - Documenti di rito
Art. 16 - Accesso ai documenti amministrativi
Art. 17 - Ricorsi
Art. 18 - Disposizioni particolari per le province di Trieste e di Gorizia
Art. 19 - Trattamento dei dati personali
Art. 20 - Norme di rinvio

Fine documento


DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE ELEMENTARE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 48 del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della C.E.E. ed il regolamento approvato con D.P.R. 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

VISTA la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso al pubblico impiego;

VISTA la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, e successive integrazioni e modifiche, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina della modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, concernente razionalizzazione dell'organizzazione e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367, concernente il Regolamento per la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche, recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, in particolare l'art. 1, comma 70 e seguenti;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure di stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art.40;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, ed in particolare l'art. 29;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403, relativo al Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia si semplificazione delle certificazioni amministrative;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1994, n.413, con il quale è stato approvato il programma di esame della prova facoltativa di lingua straniera e la tabella di valutazione dei titoli specifici relativi alla prova stessa ed è stato stabilito il punteggio minimo per il superamento della prova e la ripartizione del punteggio tra la prova ed i titoli;

VISTO il decreto ministeriale 10 ottobre 1994 con il quale sono stati stabiliti i requisiti richiesti per la nomina in qualità di membri esperti di lingue straniere nelle commissioni esaminatrici del concorso magistrale e sono state fissate le modalità di composizione delle commissioni stesse;

VISTA l'ordinanza ministeriale 5 novembre 1994, n. 307 ed il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n.275, concernenti la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto scuola;

VISTO il decreto ministeriale 24 settembre 1998, con il quale, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica istruzione, sono stati stabiliti i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli ed è stata definita la relativa tabella;

VISTO il decreto ministeriale 18 gennaio 1999, n.8, con il quale, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, è stato approvato il nuovo programma della prova scritta e della prova orale del concorso magistrale;

ACCERTATO che, sulla base delle previsioni elaborate dal Sistema Informativo della Pubblica Istruzione, in tutte le regioni sussistono le condizioni di cui all'art. 399, comma 2, del D.L.vo n. 297/1994, per l'espletamento del concorso per titoli ed esami di scuola elementare, in quanto è prevista in tutte le regioni l'effettiva disponibilità di posti vacanti nel triennio scolastico 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002;

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di indire la relativa procedura concorsuale;

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art.399, comma 3, ultimo periodo, del D.L.vo n.297/94, per le esigenze indicate dalla stessa disposizione;

FORNITA la prescritta informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto scuola;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1999, con la quale si autorizza, ai sensi dell'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, l'avvio delle procedure concorsuali riservate al personale docente della scuola;

D E C R E T A

Art. 1 - Bando di concorso

1. Ai sensi dell’art.399, comma 3, del D.L.vo n.297/94, in ciascuna regione del territorio nazionale è indetto un concorso per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari, per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno dei tre anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002.

2. Il concorso è bandito per tutte le regioni; la competenza a curare l’espletamento dei concorsi regionali è del Provveditore agli studi della provincia capoluogo di regione, ad eccezione della regione Veneto, nella quale il concorso è svolto dal Provveditore agli studi di Treviso; ferma restando la competenza in questione, le procedure concorsuali saranno svolte in forma decentrata, in tutte le province di ogni singola regione, a cura dei competenti Provveditori agli studi. Per le province autonome di Trento e di Bolzano e per la Regione della Valle d’Aosta la competenza a bandire i concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è demandata ai rispettivi Sovrintendenti ed Intendenti Scolastici. Per quanto riguarda le province di Trieste e Gorizia, limitatamente alle scuole con l’insegnamento in lingua slovena, si applica l’art. 18 del presente bando.

3. Ai sensi dell’art. 399 e seguenti del D.L.vo 16/4/94, n.297, i concorsi sono indetti per la copertura del 50% dei posti, ivi compresi i posti di sostegno, destinati alle procedure concorsuali, che risultino vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno degli anni scolastici di cui al precedente comma 1.

4. Il numero e la tipologia dei posti vacanti e disponibili saranno precisati, a norma delle vigenti disposizioni, dai Provveditori agli Studi, con decreti da pubblicare all’albo degli Uffici Scolastici provinciali all’inizio di ciascuno degli anni scolastici indicati nel precedente comma 1, tenute anche presenti le disposizioni dettate in materia dal D.L.vo n.297/94 e dalla legge 23.12.1998, n.448. I decreti dovranno specificare il tipo di scuola, distinguendo i posti di scuola comune, i posti di scuole aventi particolari finalità e i posti di sostegno per alunni portatori di handicap, nonché i posti di scuola ad indirizzo didattico differenziato.

5. Nel caso in cui la graduatoria del concorso per titoli ed esami si esaurisca prima della scadenza del triennio scolastico sopraindicato e residuino posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi al contingente di posti assegnati alle graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui all’art.401 del D.L.vo n.297/94; detti posti devono essere reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

Art. 2 - Requisiti di ammissione al concorso

1. Alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) - cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

2) - età non inferiore ai 18 anni (maggiore età), alla scadenza dei sopracitati termini di presentazione delle domande oppure entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito (v.art.3, legge n.580/1965), e non superiore ai 65 anni (età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio).

3) - godimento dei diritti politici, tenuto anche conto delle disposizioni della legge 18/1/92, n. 16, concernente norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti Locali;

4) - idoneità fisica all’esercizio delle funzioni di insegnante elementare, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/92, che l’amministrazione ha facoltà di accertare, mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;

5) - possesso di diploma di maturità magistrale, ovvero di titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente, a seguito dell'attuazione di progetti di sperimentazione, autorizzati ai sensi dell'art.278 del D.L.vo n.297/94, ovvero ancora, per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, possesso di un titolo professionale, riconosciuto abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, ai sensi del D.L.vo 2.5.1994, n.319;

6) - posizione regolare, per i cittadini italiani, nei confronti degli obblighi di leva.

Ai sensi dell'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre possedere, ai fini dell'assunzione ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti :
  1. - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  2. - essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, ad eccezione della titolarità della cittadinanza italiana;
  3. - avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; l'accertamento del possesso di tale requisito è demandato alle Commissioni Esaminatrici, di cui al successivo art.7, mediante le prove concorsuali previste.
2. Non possono partecipare ai concorsi: a) - coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;

b) - coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una amministrazione pubblica per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10-1-1957, n.3, o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso, previste dal vigente C.C.N.L. del comparto scuola, o che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n.16;

c) - coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell'inabilitazione o interdizione;

d) - coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;

e) - i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

f) - gli insegnanti non di ruolo che sianono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'insegnamento, definitiva o temporanea, per tutta la sua durata.

3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.

Art. 3 - Domanda di ammissione e titoli

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato (v. Allegato V), datata e sottoscritta dal candidato, deve essere indirizzata al Provveditore agli Studi di una delle province comprese nell'ambito regionale prescelto dal candidato e nella quale il candidato medesimo chiede di sostenere la prova scritta, la prova orale e l'eventuale prova facoltativa di lingua straniera. Nelle province elencate nell’allegato "B" del presente bando le domande devono essere spedite o recapitate a mano presso le sedi degli istituti scolastici appositamente designati dai competenti Provveditori agli studi per ricevere le domande di partecipazione al concorso, quali parimenti indicati nell’allegato "B" medesimo. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (legge 15.5.97, n.127, art.3, comma 5).

2. Il modulo di domanda deve essere compilato dal candidato negli spazi appositamente riservati. Tale modulo va inviato in duplice copia: una da valere come originale e l’altra per gli adempimenti dell’amministrazione. I moduli, ove non disponibili o non reperibili, potranno essere riprodotti in fotocopia o copia, purchè non dissimile da quello tipo.

3. I candidati residenti ovvero in servizio all’estero devono far pervenire la domanda al Provveditore agli studi della provincia prescelta, tramite la competente autorità diplomatica o consolare, inviando per conoscenza copia della domanda al Ministero Affari Esteri, Direzione Generale Relazioni Culturali - Uff. X.

4. La domanda può essere presentata per una sola regione e deve essere prodotta in una sola provincia della regione, a pena di esclusione dal concorso.

5. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione, fatte salve le prescrizioni di cui al successivo art. 5:

a) - il cognome e il nome (le donne coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);

b) - la data e il luogo di nascita;

c) - il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

d) - il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) - le eventuali condanne penali riportate o carichi penali pendenti;

f) - il possesso del diploma d'Istituto Magistrale;

g) - gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inidoneità fisica all’impiego;

h) - gli eventuali provvedimenti disciplinari di esclusione dall’insegnamento, definitiva o temporanea, subiti;

i) - la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini.

l) - adeguata conoscenza della lingua italiana, nel caso di cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

6. I candidati devono, inoltre, dichiarare di non aver prodotto analoga domanda in altre regioni o in altre province della regione prescelta. Nel modulo domanda i candidati devono altresì dichiarare il proprio codice fiscale.

7. I candidati possono chiedere, ai sensi dell’art.400, comma 3, del D.L.vo n.297/94, di essere ammessi a sostenere, subordinatamente al superamento della prova scritta e di quella orale, anche una o più prove facoltative per l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere di cui al citato D.M. 28.6.91

8. A tale fine i candidati devono fare espressa richiesta di sostenere le prove facoltative di lingua straniera nella domanda di partecipazione al concorso oppure con separata domanda, da prodursi entro il termine di scadenza previsto dal successivo art.4.

9. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di lingua straniera solo i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale con un punteggio non inferiore a 28/40 in ciascuna prova. Le prove facoltative di lingua straniera si svolgono con le modalità previste dal successivo art.11.

10. Non sono ammessi a sostenere le prove facoltative di lingua straniera i candidati che non ne abbiano fatta espressa richiesta entro il prescritto termine di scadenza di presentazione delle domande oppure che abbiano formulato la richiesta in modo errato o incompleto, tale da non consentire l'accertamento della effettiva volontà del candidato di sostenere la prova stessa e/o della lingua o lingue straniere prescelte.

11. Nel caso di docenti ammessi a sostenere più prove facoltative di lingua straniera, sarà attribuito al candidato il punteggio risultante dalla media dei punteggi conseguiti nelle prove facoltative superate. Il punteggio ottenuto a seguito del superamento della prova facoltativa di lingua straniera si somma a quello ottenuto a seguito del superamento della prova scritta e di quella orale.

12. I candidati in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento nelle scuole, classi speciali o su posti istituiti per il sostegno degli alunni handicappati, o per l’insegnamento nelle scuole ad indirizzo didattico differenziato, che intendano concorrere anche per i sopracitati posti, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione al concorso oppure con separata istanza da prodursi entro il termine di scadenza di cui al successivo art.4. Analogamente i candidati dovranno dichiarare ed elencare anche i titoli che danno diritto alla riserva di posti e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.

13. Il candidato ha l'onere di indicare l'esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata direttamente al Provveditore agli studi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di sostenere le prove concorsuali. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

14. Alla domanda non dovranno essere allegati i documenti ed i titoli valutabili, che saranno prodotti successivamente, solo dai candidati che abbiano superato la prova orale ed entro il termine e secondo le modalità indicate nel successivo art. 4. Nella domanda di ammissione devono invece essere dichiarati ed elencati tutti i documenti ed i titoli valutabili, ivi compresi i titoli specifici attestanti la conoscenza delle lingue straniere, che il candidato si riserva di presentare in caso di superamento delle prove concorsuali.

15. Qualora, infine, le certificazioni debbano essere rilasciate dal medesimo Provveditore agli studi al quale è stata prodotta la domanda di partecipazione, l'interessato può, in luogo della presentazione delle certificazioni, chiedere nella domanda di partecipazione al concorso l’applicazione, per tali certificati e titoli, della disposizione di cui all’art. 10 della legge 4/1/1968, n. 15 relativa agli accertamenti d’ufficio. In tal caso il candidato dovrà indicare con precisione la data di conseguimento e ogni altro estremo per individuare il titolo.

16. Non saranno presi in considerazione titoli valutabili conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli che, pur conseguiti nel termine di scadenza di presentazione della domanda, non siano stati dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione.

17. Non saranno presi in considerazione, altresì, titoli e certificazioni contenenti correzioni o abrasioni non convalidate.

18. Ai fini di quanto previsto dall'art.20 della legge n.104/92, circa la possibilità di svolgere le prove di esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.


Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione e dei titoli

1. La domanda di ammissione deve essere presentata, con le modalità indicate nel precedente art.3, al Provveditore agli Studi della provincia prescelta per sostenere le prove concorsuali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Secondo quanto già stabilito nel precedente art.3,comma 14, i candidati, ivi compresi quelli residenti all'estero, sono tenuti a presentare i titoli valutabili ed i documenti solo dopo il superamento della prova orale; i titoli ed i documenti devono essere spediti o consegnati a mano entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata superata la prova orale e con le stesse modalità stabilite dal presente articolo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli interessati sono peraltro esonerati dalla presentazione dei titoli e documenti per i quali sia stato chiesto l'accertamento d'ufficio, a norma dell'art.10 della legge n.15/1968.

2. La domanda di partecipazione deve essere spedita per plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure recapitata a mano presso la sede del Provveditorato agli studi ovvero presso la sede dell’istituto scolastico designato (v. Allegato "B"); nel caso di consegna a mano, l’interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione. Analoghe modalità devono essere osservate da parte dei candidati, per la presentazione, dopo il superamento della prova orale, dei certificati e dei titoli valutabili.

3. Le domande, i documenti ed i titoli valutabili spediti a mezzo plico raccomandato si considerano prodotti in tempo utile se presentati all’ufficio postale entro i termini di scadenza sopraindicati: a tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante (art. 2 , comma 3, D.P.R. 28/12/70 n. 1077). In ogni caso, sul retro del plico dovranno essere riportati i dati identificativi del candidato, quali indicati nelle apposite avvertenze in calce al modello di domanda allegato al presente bando (v. Allegato V).

4. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell’ufficio ricevente; a tale fine i Provveditori agli Studi, con apposito avviso, avranno cura di indicare il giorno stabilito e l’ora di scadenza entro cui devono essere recapitate le domande.

5. Ai fini dell’attribuzione dei punti previsti dall’allegata tabella per il titolo di studio, i candidati devono presentare il certificato rilasciato dal preside dell’istituto magistrale attestante la votazione conseguita negli esami di abilitazione magistrale ovvero il diploma di abilitazione magistrale, dal quale risulti la votazione conseguita. Nel caso di omessa presentazione, entro i termini prescritti dal presente articolo, dei certificati o dei diplomi suddetti, ovvero di presentazione di titoli privi dell'indicazione della votazione, sarà attribuito il punteggio minimo previsto.

6. I documenti attestanti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla riserva dei posti o alla preferenza nella graduatoria in caso di parità di punteggio ed i documenti attestanti titoli di specializzazione che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla nomina sui posti di tipologia speciale di cui al successivo art. 12 (posti di insegnamento in scuole, classi speciali e posti istituiti per il sostegno di alunni portatori di handicap o scuole con metodo didattico differenziato), dovranno essere prodotti entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di superamento della prova orale. Detti titoli sono presi in considerazione solo se risultano essere stati conseguiti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

7. Il diritto alla riserva dei posti, di cui alla legge n. 482/1968 e successive integrazioni e modifiche, e il diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio, di cui al D.P.R. n.487/94 e successive integrazioni e modifiche, dovranno essere documentati a cura degli interessati secondo le prescrizioni contenute nelle citate disposizioni; per quanto riguarda in particolare le categorie previste dall’art. 1 della legge n. 482/68, il diritto a riserva dovrà essere documentato da attestazione di iscrizione negli elenchi istituiti presso gli Uffici provinciali del lavoro, ai sensi dell’art. 19 della stessa legge; il requisito della disoccupazione deve sussistere sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia all’atto della assunzione in servizio. In materia di riserve di posti nei pubblici concorsi, si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 12 della legge 13/8/1980, n. 466.

8. I titoli che non siano stati conseguiti e presentati entro i termini stabiliti dal presente articolo non sono presi in considerazione.

9. Le certificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali dei candidati possono essere sostituite da dichiarazioni personali, rese dagli interessati, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n.15/68, della legge n.127/97 e del D.P.R. n.403 del 20.10.98.

Art. 5 - Inammissibilità della domanda, esclusioni, decadenza, regolarizzazioni

1. Non è ammessa:

a) - la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente art. 4;

b) - la domanda priva della firma del candidato.

Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Non è disposta l’esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di partecipazione al concorso abbiano omesso una o più delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati sotto la propria responsabilità dai candidati stessi nelle domande di partecipazione.

3. E’ ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni previste dal precedente art. 3 siano state eventualmente rese in maniera parziale o del tutto omesse; in tale caso il competente Provveditore agli studi concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione. In mancanza dell’adempimento richiesto si procederà all’esclusione dell’aspirante dal concorso.

4. E’ ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei titoli e documenti prodotti in copia non autenticata ovvero contenenti mere irregolarità formali; in tal caso il competente Provveditore agli studi assegna al candidato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione. In mancanza dell’adempimento richiesto i titoli ed i documenti non regolarizzati non saranno presi in considerazione. Non è ammessa in alcun caso la sostituzione dei titoli e documenti già prodotti.

5. Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti:

a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all‘art. 2;

b) i candidati che non abbiano regolarizzato nel termine di dieci giorni fissato dall’autorità scolastica cui è indirizzata la domanda di partecipazione al concorso le dichiarazioni di cui all’art. 3, omesse o parzialmente rese;

c) coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento con preavviso o senza preavviso previste dal vigente C.C.N.L. del comparto scuola, ovvero che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n.16;

d) coloro che siano stati temporaneamente interdetti o inabilitati, durante il periodo di durata dell’interdizione o inabilitazione ;

e) i dipendenti statali o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

f) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione dall’insegnamento, definitiva o temporanea, per tutta la sua durata ;

g) coloro che abbiano presentato domanda in più di una regione ovvero in più province della medesima regione;

h) coloro che non si trovino in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

6. L’amministrazione può disporre in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dal Provveditore agli studi. L'esclusione è disposta dal Provveditore agli Studi con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il decreto dovrà recare l’indicazione che avverso di esso è ammesso, nei termini prescritti, ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione, per il tramite del provveditore agli studi, ai sensi degli articoli 1, 2 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale in prima istanza al T.A.R. ai sensi della legge 6/12/1971, n. 1034.

7. Qualora i motivi che determinano l’esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l’espletamento del concorso, il Provveditore agli studi che ha curato l’intera procedura concorsuale regionale dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, con decreto motivato, secondo le modalità di cui al precedente comma 6.

8. Parimenti sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all’art.3. Del provvedimento di decadenza sarà data integrale comunicazione all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6 - Norme generali sui documenti

1. Le domande ed i documenti richiesti per la partecipazione al concorso di cui al presente bando non sono soggetti all’imposta di bollo (art. 1 legge n. 370/88 e art.19, legge 18.2.99 n.28).

2. I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale e in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici, di cui alla tabella B annessa al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, (G.U. n. 209 del 20/8/1962) autenticate ai sensi dell’art.14, comma 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, ai sensi della legge 15.5.97 n.127 e del D.P.R. 20.10.98 n.403. I titoli contenenti correzioni o abrasioni non convalidate non saranno presi in considerazione.

3. Sono soggetti alla legalizzazione, secondo le modalità indicate nel precedente comma 2, le firme sugli atti e sui documenti di cui agli artt. 16 e 17 della legge n.15/68.

4. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

5. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli Affari Esteri.

6. Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

7. In materia di certificazioni anagrafiche, di stato civile, o comunque riguardanti stati, fatti e qualità personali, si applicano le disposizioni sulle dichiarazioni sostitutive, di cui al D.P.R. 20.10.98, n.403.

8. Il Provveditore agli studi ha sempre facoltà di accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti, certificati e titoli prodotti dai concorrenti; è inoltre tenuto, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. n.408/98, a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati.

Art. 7 - Commissioni giudicatrici - Adempimenti

1. Il Provveditore agli studi che, ai sensi dell’art.1, comma 2, del presente bando, ha l’incarico dello svolgimento della procedura concorsuale regionale, procede, in un’apposita seduta pubblica, alla nomina delle commissioni del concorso regionale, mediante il sorteggio dei componenti le commissioni da insediare in ciascuna provincia. Il sorteggio avviene secondo le modalità stabilite dall’O.M. 5.11.94 n.307 e dal D.M. 16.6.98 n.275, sulla base degli appositi elenchi nazionali, per il personale docente universitario, ispettivo e direttivo, e provinciali, per il personale docente, degli aspiranti alla nomina nelle commissioni esaminatrici del concorso magistrale, relativi all’ambito regionale di appartenenza. La seduta pubblica di sorteggio delle commissioni è organizzata d’intesa e con la partecipazione dei rappresentanti dei Provveditori agli studi di tutte le province della regione, ai quali spetta il compito di far pervenire tempestivamente al Provveditore che cura lo svolgimento del concorso regionale gli elenchi provinciali di propria competenza. Il personale docente universitario ed il personale direttivo ed ispettivo, iscritto negli elenchi nazionali, viene sorteggiato in relazione alle preferenze provinciali espresse; il personale docente viene sorteggiato in corrispondenza degli elenchi provinciali d’iscrizione; il sorteggio è effettuato in maniera da assicurare un numero di aspiranti sorteggiati, sufficienti per formare, in ciascuna provincia della regione, la commissione principale e le eventuali sottocommissioni necessarie, in relazione ai candidati presenti alla prova scritta.

2. Le commissioni esaminatrici del concorso, nominate in ciascuna provincia della regione, sono formate da:

a) - un professore universitario o un ispettore tecnico o un direttore didattico, con funzioni di presidente;

b) - due insegnanti di ruolo della scuola elementare con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 13/3/90.

3. Il presidente è scelto per sorteggio tra coloro che sono compresi negli appositi elenchi compilati dal Consiglio Universitario Nazionale, per i professori universitari, e dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per il personale ispettivo e direttivo, in base alle disposizioni vigenti e secondo le specifiche istruzioni contenute nella ordinanza ministeriale n. 307 del 5.11.94 e nel D.M. n.275 del 16.6.98, emanati in applicazione dell’art. 404 del D.L.vo n. 297/94.

4. I componenti la commissione sono scelti :

a) un componente è scelto, per sorteggio, tra gli insegnanti forniti dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettera b, che ne abbiano fatto domanda e che siano iscritti negli appositi elenchi compilati dai rispettivi consigli scolastici provinciali, in base alle norme vigenti e secondo le specifiche istruzioni contenute nella succitata ordinanza ministeriale n. 307/1994.

b) un componente è scelto, ove possibile mediante sorteggio, tra i docenti forniti dei requisiti di cui al precedente punto a), integrati con i requisiti specifici prescritti dal decreto ministeriale 19 ottobre 1994, allegato al presente bando (Allegato "A"), che ne abbiano fatta domanda e che siano iscritti negli appositi elenchi di esperti di lingue straniere, compilati, in ciascuna provincia, ai sensi del medesimo decreto ministeriale 19 ottobre 1994.

5. Completata la nomina delle commissioni principali, da insediare in ciascuna provincia, il Provveditore agli studi che cura l’espletamento del concorso regionale, procederà successivamente alla nomina, per ciascuna provincia, delle eventuali sottocommissioni, in relazione al numero di candidati presenti alle prove scritte. Anche per la formazione delle sottocommissioni devono essere osservate le procedure e le modalità previste dalle norme vigenti e dalle specifiche istruzioni contenute nella O.M. n. 307/94 e nel D.M. n.275/98. Qualora il numero dei concorrenti, presenti alle prove scritte, sia superiore alle 500 unità, la commissione principale è integrata, con le medesime modalità, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, di cui uno, scelto tra i direttori didattici, svolge le funzioni di presidente. In tal caso la commissione si articola in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente della commissione originaria possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite. Al fine di realizzare una efficace e tempestiva azione di coordinamento dei lavori delle commissioni operanti in tutte le province della regione, viene istituito dal Provveditore agli studi che gestisce il concorso regionale un comitato ristretto, formato dai presidenti coordinatori delle commissioni operanti nelle varie province, che, mediante appositi incontri periodici, porrà in essere le opportune iniziative, verifiche ed interventi, per una efficace ed omogenea conduzione dei lavori delle commissioni. A tale fine, i Provveditori agli studi, cui compete la vigilanza sull’andamento delle operazioni concorsuali, presteranno ogni possibile collaborazione e supporto per favorire gli incontri in parola.

6. Qualora venga a mancare uno dei membri, la sostituzione avverrà, con le medesime modalità, con un altro membro appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di concorso fino ad allora espletate.

7. Ai fini dello svolgimento delle prove facoltative di lingua straniera, successivamente alla conclusione della prova scritta le commissioni, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse con l'esame dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e l'eventuale prova facoltativa, sono integrate, ove necessario, secondo le modalità previste dal citato decreto ministeriale 19 ottobre 1994, con la nomina di membri aggregati esperti di lingue straniere, scelti tra il personale docente e direttivo iscritto negli appositi elenchi.

8. Ai sensi dell’art. 404, comma 4, del D.L.vo n. 297/94 e dell’art. 5, comma 2, della O.M. n. 307/1994, viene data precedenza nelle operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni al personale iscritto negli elenchi di coloro che sono collocati a riposo ovvero di coloro che hanno rinunciato all’esonero dal servizio, rispetto al personale iscritto negli elenchi di coloro che non hanno rinunciato all’esonero dal servizio, avendo cura di formare le commissioni in modo omogeneo. Ai sensi dell’art. 404, comma 2, del D.L.vo n. 297/94, almeno un terzo dei componenti le commissioni deve essere nominato tra il personale di sesso femminile, salva motivata impossibilità. A tal fine sarà effettuato, nella medesima seduta, un unico sorteggio fra tutti gli aspiranti per stabilire la precedenza nella nomina, per effettuare la quale si attingerà nell’elenco rispettando l’ordine di sorteggio e in modo da assicurare la presenza del previsto contingente di personale femminile (art. 6, comma 4, O.M. 307/1994).

9. Deve, inoltre, essere osservato il criterio, previsto dalla lettera d) dell’art. 8 del D.L.vo n. 29/93, come modificato dal D.L.vo n. 546/93, di non includere nelle commissioni stesse coloro che siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

10. Non possono essere nominati componenti di commissione coloro che, collocati a riposo, abbiano superato il settantesimo anno di età al momento dell’inizio del concorso nonché coloro che siano cessati dal servizio per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata (art. 6, ultimo comma, O.M. 307/1994). Non possono far parte della commissione coloro che siano legati da matrimonio o da parentela o affinità entro il quarto grado civile con alcuno dei concorrenti o dei membri della commissione stessa. E’ prevista, altresì, l’incompatibilità per coloro che abbiano svolto attività o corsi di preparazione ai concorsi. Il Provveditore agli studi invita i componenti la commissione ed il segretario, prima che essi inizino i lavori del concorso, a dichiarare per iscritto di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità sopra elencate.

11. Le funzioni di segretario sono svolte, per la commissione e per le eventuali sottocommissioni, da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla quarta, scelto dal Provveditore agli studi tra il personale amministrativo appartenente ai ruoli dell’amministrazione scolastica centrale e periferica nonché ai ruoli del personale scolastico (art. 1, comma 2, O.M. 307/1994).

12. Per il periodo di svolgimento del concorso il Presidente ed i componenti le commissioni possono essere esonerati, a domanda, dagli obblighi di servizio. Il segretario può essere esonerato dagli obblighi di servizio solo in coincidenza con le riunioni delle commissioni.

13. Al presidente ed ai membri di commissione spettano, subordinatamente alla rinuncia all’esonero dagli obblighi di servizio, i compensi previsti dal D.L.vo n. 297/94, art. 404, commi 15 e 16, con le modalità ed alle condizioni ivi previste.

14. I lavori della commissione sono svolti in maniera continuativa e la collegialità della commissione deve realizzarsi in ogni momento del procedimento concorsuale; non è consentito pertanto l’esame contemporaneo di più concorrenti o il frazionamento della commissione.

15. I processi verbali delle operazioni concorsuali devono essere contestualmente ed analiticamente redatti in duplica copia e devono essere firmati da tutti i componenti la commissione. Dai verbali deve risultare l’osservanza delle procedure e delle formalità prescritte dal presente bando, i criteri seguiti, i punti attribuiti a ciascun concorrente nelle singole prove di esame, per ciascuno dei titoli e complessivamente per ciascuna categoria di titoli, nonché l’elenco finale degli idonei. Ogni commissario ha diritto che nei verbali vengano riferite le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti ai singoli concorrenti. Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sull’andamento del concorso corredata da eventuali osservazioni.

Art. 8 - Prove di esame

1. Il concorso consta di una prova scritta, di una prova orale e di una prova facoltativa di lingua straniera, riservata, quest'ultima, solo ai candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta e che abbiano superato la prova scritta e quella orale. Il programma d’esame della prova scritta e di quella orale è riportato nell’allegato I del presente bando; il programma di esame della prova facoltativa di lingua straniera è riportato nell'Allegato III del presente bando.

2. La Commissione esaminatrice dispone di cento punti di cui quaranta per la prova scritta, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. La commissione dispone inoltre di dieci punti per la prova facoltativa, dei quali otto punti per la prova e due punti per i titoli specifici relativi alla conoscenza delle lingue straniere (v. Allegato IV).

3. Il voto, espresso in quarantesimi per ciascuna delle due prove scritta ed orale ed espresso in ottavi per la prova facoltativa di lingua straniera, è quello risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro di commissione. Non è consentito ai membri della commissione di astenersi dall’esprimere una valutazione.

4. Superano la prova scritta e la prova orale i candidati che conseguono una votazione non inferiore a ventotto su quaranta in ciascuna delle due prove. Superano la prova facoltativa di lingua straniera i candidati che conseguono una votazione non inferiore a punti 4,80 su 8,00.

5. I titoli sono valutabili secondo le tabelle annesse al presente bando (allegati II e IV).

6. Nel caso che al concorso partecipino candidati portatori di handicap, si applicano le disposizioni dell'art. 20 della legge n.104/92, che consentono alla persona handicappata di sostenere le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

Art. 9 - Prova scritta - Vigilanza

1. La prova scritta avrà luogo contemporaneamente in tutte le province in una data che sarà successivamente fissata e resa nota con apposito avviso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV serie speciale, del giorno 12 ottobre 1999. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

2. Almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della prova scritta i Provveditori agli studi faranno affiggere all’albo dell’ufficio scolastico e delle direzioni didattiche gli elenchi degli edifici sede di esame, con l’indirizzo dei medesimi e con la precisa indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico tra le varie sedi.

3. I candidati si presenteranno nella rispettiva sede di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione avranno inizio alle ore 8,00, onde consentire di iniziare la prova scritta con la necessaria tempestività. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenti nel giorno, luogo ed ora stabiliti.

4. I concorrenti devono presentarsi, sia alla prova scritta che a quella orale, muniti di un documento di riconoscimento valido.

5. La vigilanza durante la prova scritta è affidata dal Provveditore agli studi agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal Provveditore medesimo. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti dal precedente art.7: pertanto deve essere richiesta anche a questi ultimi la dichiarazione di cui al decimo comma del medesimo articolo. Qualora la prova scritta abbia luogo in più edifici, il Provveditore agli studi istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nella ordinanza ministeriale n. 312 del 9/11/1994 emanata in applicazione dell’art. 2 della legge 11/2/92, n. 151.

6. Il tema della prova scritta, unico per tutte le regioni, è inviato dal Ministero al Provveditore agli studi che gestisce il concorso regionale, il quale ne curerà la trasmissione in tempo utile alle altre sedi provinciali di svolgimento della prova scritta.

7. Per lo svolgimento della prova sono assegnate ai concorrenti sei ore: si applicano, per lo svolgimento della prova, le disposizioni dettate al riguardo dagli artt. 5 e seguenti del D.P.R. n. 686/57 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 - Revisione della prova scritta

1. Per le operazioni relative alla revisione degli elaborati scritti ed ai successivi adempimenti, si osservano le disposizioni dettate in materia dagli artt.7 e seguenti del D.P.R. 686/57, come modificato dal D.P.R. 10/3/89, n. 116, richiamato dall’art. 400 (comma 11) del decreto legislativo n. 297/1994.

2. Il calendario dei lavori delle commissioni giudicatrici, con l’indicazione dell’orario giornaliero dei lavori concordato tra i componenti la commissione, sarà inviato ai competenti provveditori agli studi dai presidenti delle singole commissioni, per l’approvazione.

Art. 11 - Prova orale - Prova facoltativa di lingua straniera

1. I candidati che superano la prova scritta con almeno ventotto punti su quaranta sono ammessi alla prova orale.

2. La commissione giudicatrice del concorso stabilisce, con sorteggio, nel corso della prova scritta, l’ordine con il quale i candidati saranno chiamati a sostenere la prova orale.

3. I candidati ammessi alla prova orale saranno singolarmente convocati per il giorno e l’ora fissati dalla commissione giudicatrice, con lettera raccomandata, almeno 20 giorni prima della prova orale. Nella lettera di convocazione è data anche comunicazione del voto riportato nella prova scritta. Di regola, sono convocati giornalmente non meno di sei candidati per ciascuna commissione o sottocommissioni, se costituite.

4. Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno; nel caso in cui i candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato medico, sarà esaminata la possibilità di autorizzare, solo una volta, il rinvio della prova orale. La domanda di rinvio, redatta su carta semplice, deve essere indirizzata al provveditore agli studi che cura lo svolgimento delle prove di esame. La domanda si intende proposta a rischio esclusivo del candidato ed è da considerare respinta in caso di mancata comunicazione di accoglimento.

5. L’assegnazione a ciascuna delle eventuali sottocommissioni dei candidati presenti avverrà mediante sorteggio da effettuarsi all’inizio dei lavori di ciascun giorno di convocazione.

6. Qualora una o più delle sottocommissioni costituite non possa, in una determinata giornata, validamente funzionare per l’assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno dei propri membri, il sorteggio sarà effettuato tra tutti i candidati convocati per quella determinata giornata e presenti, sino al raggiungimento del numero di candidati che le sottocommissioni validamente funzionanti dovranno esaminare secondo quanto precisato nel terzo comma del presente articolo.

7. L’assenza, anche se dovuta a grave impedimento, del presidente coordinatore non consente in alcun caso il funzionamento di nessuna delle sottocommissioni.

8. Le sedute dedicate allo svolgimento delle prove orali sono pubbliche; peraltro il presidente della commissione ovvero il presidente coordinatore, su richiesta dei componenti di una sottocommissione, ha facoltà di fare allontanare quelle persone del pubblico che con il proprio comportamento arrecano disturbo o intralcio all’ordinato e corretto svolgimento delle prove.

9. Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno punti ventotto su quaranta.

10. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nei termini stabiliti e che abbiano superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere, unitamente alla prova orale ed a condizione di superare anche tale prova, una o più prove facoltative di accertamento della conoscenza di una o più delle lingue straniere previste dal D.M. 28.6.1991 (francese, inglese, spagnolo e tedesco).

11. A tali fini i candidati in parola sono preventivamente accorpati in appositi elenchi, distinti per ambiti linguistici, e sono avviati, ove possibile mediante sorteggio, alle relative commissioni esaminatrici, in cui siano presenti membri esperti della lingua straniera prescelta dal candidato. L'assegnazione di tali candidati alle varie commissioni operanti avviene secondo un piano generale di distribuzione che preveda un numero giornaliero di candidati per ciascuna commissione tale da assicurare una razionale distribuzione dei candidati stessi ed un omogeneo impegno di lavoro giornaliero per ciascuna commissione.

12. Le commissioni, nel giorno fissato, procedono, per ciascun candidato, all'accertamento relativo alla prova orale e, se questa è superata, procedono, solo per candidati che lo hanno richiesto nei termini prescritti, all'accertamento relativo alla prova facoltativa di lingua straniera. La prova di lingua straniera si intende superata con una votazione non inferiore a punti 4,80 su 8,00.

13. Ogni giorno, al termine di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la commissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati, distintamente nella prova orale e nell'eventuale prova facoltativa di lingua straniera. L'elenco, sottoscritto dal presidente della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale sede di esame.

14. I candidati che hanno chiesto di sostenere più prove facoltative di lingua straniera sostengono la prima prova facoltativa secondo le modalità sopra esposte e sono poi convocati nei giorni immediatamente successivi ed assegnati alle commissioni abilitate all'accertamento della conoscenza dell'altra o delle altre lingue straniere prescelte, al solo fine di sostenere l'ulteriore o le ulteriori prove facoltative. In tali casi sarà assegnato ai candidati il punteggio risultante dalla media dei punteggi riportati nelle sole prove facoltative superate.

15. Nei confronti dei candidati immessi in ruolo per effetto del concorso, il superamento anche delle prove facoltative di lingua straniera costituisce l'attestazione del possesso della competenza linguistica richiesta dal citato D.M. 28.6.91, ai fini della utilizzazione nelle attività d'insegnamento della lingua o lingue straniere oggetto delle prove superate.

Art. 12 - Valutazione dei titoli - Elenco finale degli idonei

1. La commissione giudicatrice procede, soltanto per i candidati che hanno superato la prova scritta e la prova orale, alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nella annessa tabella (v. Allegato II ). Alle abilitazioni all'insegnamento rilasciate senza indicazione del punteggio, a seguito di riconoscimento di titoli attestanti la formazione professionale conseguita in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in attuazione del D.L.vo n.319/94, è attribuito il punteggio minimo previsto dalla tabella di valutazione.

2. Nei confronti dei candidati che hanno superato anche le prove facoltative di lingua straniera, la commissione procede anche alla valutazione dei titoli specifici attestanti la conoscenza delle lingue straniere oggetto delle prove stesse, quali elencati nella tabella apposita annessa al presente bando (Allegato IV), e già valutati ai sensi della tabella generale di valutazione dei titoli (Allegato II). Ai titoli specifici relativi alle lingue straniere non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 2,00.

3. Esauriti tali adempimenti, la commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi riportati nella prova scritta, nella prova orale, nell'eventuale prova facoltativa di lingua straniera e nella valutazione dei titoli, compila l'elenco finale dei candidati che hanno superato le prove di esame.

4. Nell'elenco finale degli idonei devono essere indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alla prova scritta, il voto assegnato alla prova orale, il voto assegnato all'eventuale prova facoltativa di lingua straniera ed i punti attribuiti per i titoli, con indicazione separata di quelli relativi agli eventuali titoli specifici riguardanti la conoscenza delle lingue straniere ed il punteggio complessivo finale ottenuto da ciascun candidato.

5. Ai fini dell'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 9/5/94, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, per la riserva dei posti a favore di particolari categorie e la preferenza in caso di parità di punteggio complessivo, dovranno essere riportate nell'elenco finale, per ciascun candidato, le relative annotazioni. Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal medesimo art.5 del citato D.P.R. n. 487/94, come modificato per effetto dell'art.3, comma 7, della legge n.127/97, come a sua volta modificato dall'art.2, comma 9 della legge 16.6.1998, n.191 : pertanto, nei casi di parità di merito e di titoli (art.5, comma 5, D.P.R. n.487/94), la preferenza è determinata:

a - dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b - dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c - dalla più giovane età del candidato (v. art.3, comma 7, legge n.127/1997 e art.2, comma 9, legge n. 191/1998)

6. Nell'elenco finale, a fianco di ciascun candidato che ne abbia fatto espressa richiesta e che ne abbia documentato il possesso, dovranno altresì essere indicati i titoli di specializzazione prescritti per la assunzione sui posti di tipologia speciale, come appresso specificati: a) posti di sostegno per minorati psicofisici, minorati della vista e minorati dell'udito: titolo di specializzazione conseguito ai sensi dell'art. 325 del D.L.vo n. 297/94.

b) posti con metodo didattico differenziato: titolo di specializzazione conseguito al termine dei corsi istituiti ai sensi degli artt. 46 e segg. del R.D. 5/2/1928 n. 577.

Nell'elenco finale deve essere riportata, per i candidati che hanno superato anche le prove facoltative di lingua straniera, anche l'annotazione relativa alla lingua o lingue straniere oggetto delle prove stesse.

7. L'elenco finale degli idonei è depositato per dieci giorni nella sede del Provveditorato agli studi; del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e può, entro il termine anzidetto, presentare reclamo scritto al Provveditore agli studi avverso eventuali errori ed omissioni. Per l’accesso ai documenti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all’art. 16 del presente decreto.

8. Il Provveditore, esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, l'elenco degli idonei. Delle decisioni assunte è data comunicazione agli interessati e ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'ufficio scolastico.

9. Quindi il Provveditore agli studi approva con proprio decreto l'elenco finale degli idonei e lo pubblica all'albo dell'ufficio scolastico.

10. Gli elenchi finali, compilati in ciascuna provincia, sono immediatamente trasmessi al Provveditore agli studi che cura la procedura concorsuale regionale, il quale, tenendo conto di tutti gli elenchi provinciali, provvede alla formazione della graduatoria generale di merito del concorso regionale.

11. All'inizio di ciascuno degli anni scolastici di validità delle graduatorie regionali i Provveditori agli studi trasmettono al Provveditore competente a gestire il concorso regionale i dati numerici relativi ai posti disponibili per le immissioni in ruolo, distinti per tipologia, con l'espressa indicazione del numero di posti da assegnare ai candidati aventi diritto alla riserva di posti nei concorsi pubblici, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 13 - Graduatoria generale di merito - Approvazione e pubblicazione

1. Il Provveditore agli studi competente a gestire il concorso regionale, sulla base degli elenchi provinciali degli idonei relativi a tutte le province della regione di appartenenza, approva con proprio decreto la graduatoria di merito del concorso regionale, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei concorrenti iscritti in graduatoria dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli provinciali del personale insegnante della scuola elementare. La graduatoria di merito è pubblicata subito dopo all'albo del Provveditorato agli studi mediante affissione e vi resta depositata fino al termine di validità di cui al precedente art.1. Copia della graduatoria è trasmessa contemporaneamente agli altri Provveditori agli studi della regione di appartenenza, per la pubblicazione agli albi dei rispettivi uffici scolastici.

2. Il provvedimento ha carattere definitivo. Dalla data di affissione all’albo dei Provveditorati agli studi della provincia in cui gli interessati hanno sostenuto le prove del concorso decorre il termine per eventuali impugnative.

3. La graduatoria è utilizzata per le immissioni in ruolo relative ai tre anni scolastici previsti dall’art.1, comma 1, del presente bando.

Art. 14 - Assunzione in servizio

1. Sulla base delle risultanze della graduatoria definitiva di merito, di cui al precedente art. 13, il Provveditore agli studi che cura l’espletamento del concorso regionale, per ciascuno dei tre anni di validità del concorso, in relazione al numero e alla tipologia dei posti complessivamente vacanti e disponibili nella regione, quali accertati e comunicati dai competenti Provveditori agli studi, ivi compresi i posti da assegnare ai candidati aventi diritti alla riserva di posti, individua con proprio decreto i candidati che hanno diritto di ricevere la proposta di assunzione in servizio, con contratto a tempo indeterminato, formulando appositi distinti elenchi a seconda che i candidati siano da assumere su posti comuni oppure sui vari posti di tipologia speciale. Gli elenchi sono resi pubblici, annualmente, mediante affissione all'albo dell'ufficio scolastico e sono aggiornati con l'annotazione delle eventuali rinunce o decadenze.

2. A ciascun concorrente avente diritto a ricevere la proposta di assunzione in servizio, viene comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il punteggio conseguito e la posizione di graduatoria in ragione della quale ha titolo ad essere assunto e l'elenco numerico e la tipologia dei posti vacanti per ciascun ambito provinciale, con invito a presentarsi presso l’Ufficio scolastico oppure a far pervenire, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, l'elenco, in ordine preferenziale, delle province e la tipologia di posto prescelti dal candidato per l'immissione in ruolo. In caso di mancata presentazione dell'elenco preferenziale o insufficiente indicazione delle province o della tipologia di posto da parte del candidato, l'assegnazione dei vincitori alle singole province sarà effettuata d'ufficio, prioritariamente per posto di tipo comune, secondo un criterio di distanza geografica, ad iniziare dalla provincia in cui il candidato medesimo ha sostenuto le prove di esame.

3. Il Provveditore che cura l’espletamento del concorso regionale, esaminate le preferenze espresse dai candidati, procede quindi alla formazione degli elenchi dei candidati da immettere in ruolo in ciascuna provincia della regione di appartenenza e li trasmette con tempestività, per gli adempimenti di competenza, ai Provveditori interessati.

4. Ai fini della formulazione degli elenchi dei candidati da immettere in ruolo deve essere tenuto conto, per ciascuna provincia, delle disposizioni sulle riserve di posti previste dalla legge 2/4/1968, n. 482 e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla stessa legge 482/68 e dall’art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il numero dei posti da riservare alle particolari categorie di candidati risulti superiore, complessivamente, alla metà dei posti conferibili, esso sarà ridotto a tale metà ed il numero parziale dei posti delle varie categorie di riservatari sarà ridotto proporzionalmente.

5. Ricevuti gli elenchi, i Provveditori agli studi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitano gli interessati a presentarsi nel giorno, luogo ed ora fissati per la convocazione ai fini del perfezionamento del contratto a tempo indeterminato e della scelta delle sedi oppure a far pervenire, entro tale termine, l’accettazione scritta della proposta di contratto e l'indicazione, in ordine preferenziale, delle sedi cui intendono essere assegnati; a tale fine ciascun Provveditore agli studi pubblicherà, in tempo utile, l’elenco delle sedi vacanti e disponibili, mediante affissione all'albo dell'ufficio scolastico.

6. Ai vincitori del concorso le sedi vengono assegnate secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto delle indicazioni preferenziali espresse dagli interessati ovvero, in mancanza, d’ufficio. Nell'assegnazione di sede saranno tenute presenti le vigenti disposizioni in materia di precedenza.

7. Le assunzioni su posti di scuola speciale o di sostegno per minorati psicofisici, della vista e dell'udito e sui posti di metodo didattico differenziato comportano l'obbligo di permanenza per almeno cinque anni nel corrispondente tipo di scuola o di posto.

8. Gli insegnanti sono assunti in prova e sono ammessi ad un anno di formazione, durante il quale sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali. L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorre l'assunzione e termina con la fine dell'attività didattica; per la sua validità è richiesto un servizio effettivo di almeno 180 giorni. L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

9. Gli effetti giuridici dell'assunzione in servizio decorrono dall'inizio dell'anno scolastico; gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio

10. Il contratto di assunzione a tempo indeterminato deve essere sottoscritto dall'interessato e deve contenere l'indicazione del giorno stabilito per l'assunzione in servizio e della sede assegnata. La mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito, salvo legittimo impedimento, comporta la risoluzione del contratto. Per quanto riguarda i contenuti, le modalità ed ogni altro elemento attinente alla stipula del contratto, si applicano le disposizioni previste al riguardo dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola vigente all’atto dell’immissione in ruolo.

Art. 15 - Documenti di rito

1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per l’assunzione in servizio con contratto a tempo indeterminato, ovvero a presentare, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali previsti dal D.P.R. n.403/98, le dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dai medesimi interessati, sotto la propria responsabilità.

2. I documenti di rito ovvero le dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'assunzione in servizio, dovranno essere prodotti con le modalità ed entro i termini prescritti dal vigente C.C.N.L. del comparto "Scuola".

3. Per effetto dell’art. 22 della legge 5/2/1992, n. 104 non è più richiesta, ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico, la certificazione di sana e robusta costituzione fisica. Pertanto è sufficiente che la certificazione sanitaria prodotta dai vincitori, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, rechi l'esplicita attestazione del possesso da parte dell'interessato dell'idoneità fisica per l'assolvimento della funzione di insegnante di scuola elementare. I1 Provveditore agli studi ha in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori alla visita di una commissione medica e, in base all'esito di detta visita, è tenuto a disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso nei confronti dei candidati che risultino fisicamente non idonei all'ufficio di insegnante di scuola elementare.

4. Nel caso in cui la documentazione di rito sia incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato è invitato, con lettera raccomandata, a regolarizzarla, a pena di risoluzione del contratto, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui è recapitato l'invito.

5. I1 possesso del requisito dell'assenza di precedenti penali è accertato d'ufficio dal Provveditore agli studi sulla base di documenti rilasciati dall'autorità giudiziaria.

6. I concorrenti che siano già insegnanti di ruolo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di rito. Del proprio stato di insegnanti di ruolo i candidati debbono fare espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, ovvero in distinta comunicazione che deve, comunque, pervenire al Provveditore agli studi entro il termine fissato per la presentazione dei documenti di rito. Entro tale termine gli insegnanti di ruolo sono tenuti a presentare lo stato di servizio rilasciato dal Provveditore agli studi della provincia in cui prestano ovvero a chiederne l'accertamento d'ufficio, ai sensi dell'art.3, comma 15 del presente bando.

7. Sono confermate le eccezioni e le deroghe a favore di particolari categorie, previste dalle disposizioni vigenti, in materia di presentazione dei documenti di rito.

Art. 16 - Accesso ai documenti amministrativi

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/90 ed al D.P.R. n. 352/92 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli uffici scolastici adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto di quanto previsto nel regolamento adottato con decreto ministeriale 10/1/1996, n. 60, concernente il regolamento recante norme per l'esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art.24, comma 4, della legge 7.8.90, n.241, e dell'art.8, del D.P.R. 27.6.92 n.352.

2. Gli adempimenti sono affidati al segretario della commissione ovvero ad altro impiegato, designato dall'ufficio scolastico e saranno svolti nella sede, nella quale sono depositati gli atti del concorso, indicata dal competente Provveditore agli studi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate, altresì, le disposizioni di cui alle circolari ministeriali 25.5.93 n. 163 e 16.3.94, n. 94.

Art. 17 - Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dal concorso stesso, adottati dal Provveditore agli studi che cura l’espletamento della procedura concorsuale regionale, sulla base dell’istruttoria curata dal Provveditore agli studi della provincia in cui il candidato interessato ha chiesto di sostenere le prove concorsuali, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della P.I., per il tramite del competente Provveditore agli studi, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6/12/1971, n. 1034.

2. Il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della P.I. - Direzione Generale dell'Istruzione Elementare - Div.V, dal Provveditore agli studi che ha adottato l’atto impugnato con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione, nonché con la prova dell’avvenuta notificazione ai controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto, il Provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.1199/71, cura la comunicazione del ricorso nelle forme di rito e per conto del Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente, al T.A.R oppure al Presidente della Repubblica.

4. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l’esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria di merito.

5. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto per il ricorrente di ricevere la proposta di contratto a tempo indeterminato; pertanto, salvo diversa determinazione derivante da provvedimenti cautelari emessi dalla competente autorità giurisdizionale, la proposta di contratto a tempo indeterminato sarà offerta ai candidati iscritti nella graduatoria stessa a pieno titolo, con espressa indicazione che il contratto è soggetto a risoluzione in caso di esito positivo dei ricorsi dei candidati che precedono in graduatoria, iscritti con riserva.

6. Avverso la graduatoria di merito, approvata con decreto del Provveditore agli studi competente, trattandosi di atto definitivo (art. 15, comma IV, del D.P.R. n. 417/74), è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

Art. 18 - Disposizioni particolari per le province di Trieste e di Gorizia

1. Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/94, i Provveditori agli studi delle province di Trieste e Gorizia bandiscono direttamente il concorso per posti d'insegnamento nella scuola elementare con lingua di insegnamento slovena.

2. I bandi di concorso sono emanati tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli art. 425 e seguenti del succitato decreto legislativo n. 297/94.

3. I contratti individuali di lavoro con gli aventi diritto sono stipulati dai competenti Provveditori agli studi di Trieste e Gorizia.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione a quanto previsto dalla legge 31.12.1996, n.675 e successive integrazioni e modifiche, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali, l’amministrazione scolastica si impegna ad utilizzare i dati personali comunicati dai candidati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale.

Art. 20 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.

2. Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante.

3. Il presente decreto è soggetto ai prescritti controlli di legge.

Roma, 2 aprile 1999

IL DIRETTORE GENERALE
Carmelo Maniaci


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