All'inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Istituto definisce sia gli indirizzi e criteri generali per il funzionamento della scuola sia le scelte generali di gestione ed amministrazione (vedi DPR 416/1974 ed art. 3 DPR 275/1999 - Regolamento dell'autonomia scolastica).
Prima dell'inizio delle lezioni il Collegio dei Docenti, sulla base
degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte
organizzative deliberate dal Consiglio di Istituto predispone il P.O.F,
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa
e le attività aggiuntive;
il Collegio dei Docenti cura gli aspetti pedagogici e didattici e l'articolazione
alle esigenze degli alunni con riferimento al contesto socio-economico
(vedi art. 3 DPR 275/1999 - Regolamento dell'autonomia scolastica ed art.
23 comma 1 del CCNL 1999).
La contrattazione integrativa di Istituto per il personale ATA va effettuata all'inizio dell’anno scolastico, ma, in caso di necessità, può avvenire anche durante l'anno scolastico, modificando l'organizzazione del lavoro del personale ATA per adeguarla a nuove esigenze sopravvenute nel corso dell'anno scolastico.
All'inizio dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico, in relazione agli aspetti di carattere generale ed organizzativo deliberati dal Consiglio di Istituto o inerenti all'attuazione del P.O.F. consulta il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ed informa il personale ATA, di solito convocando un'assemblea del personale ATA.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi predispone il Piano delle Attività relativo all'organizzazione, all'orario di lavoro del personale ATA, alle attività aggiuntive e formula una proposta relativa alle funzioni aggiuntive.
Il Dirigente Scolastico verifica la compatibilità di tali proposte con il POF, espleta le procedure previste per le relazioni sindacali ed adotta il Piano delle Attività, la cui attuazione è affidata al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Le RSU hanno diritto all'informazione preventiva con relativa documentazione.
E' consigliabile che le RSU, prima dell'inizio delle trattative relative al personale ATA, richiedano e si facciano consegnare in tempo utile i seguenti documenti:
- delibera del Consiglio di Istituto sull’orario di apertura e chiusura della Scuola;
- delibera del Consiglio di Istituto sui criteri di utilizzazione
delle strutture e dei laboratori
della Scuola;
- copia POF;
- copia della determinazione dell’ammontare del Fondo dell’Istituzione
Scolastica, degli Interventi
Didattici, Educativi ed Integrativi e POF;
- copia dell’organico di fatto del personale ATA;
- copia della determinazione del Fondo dell’Istituzione Scolastica,
I.D.E.I. e POF con
indicazione della quota riservata al personale ATA;
- delibera del Collegio dei Docenti sul funzionamento didattico della Scuola e dei laboratori ;
- delibera della Giunta Esecutiva per la determinazione dell’organico degli Assistenti Tecnici;
- verbali dell’assemblea ATA;
- proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi su orario,
organizzazione del lavoro,
attività aggiuntive, ore aggiuntive.
E' opportuno che le RSU indicano un'assemblea sindacale del personale ATA, prima dell'inizio della trattativa, per acquisire pareri, proposte e disponibilità in merito a:
a) criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro
del personale;
b) articolazione dell’orario di lavoro;
c) disponibilità del personale alla turnazione;
d) disponibilità ad effettuare ore aggiuntive oltre l’orario
ordinario di lavoro;
e) disponibilità del personale ad effettuare prestazioni aggiuntive
all’interno dell’orario ordinario di
lavoro ai sensi dell’art. 54 del CCNL/95 (maggiore
impegno professionale e sostituzione dei
colleghi assenti per malattia, permessi, ferie,
recuperi);
f) criteri per l’individuazione dell’unità di personale collaboratore
scolastico in servizio in caso di
partecipazione totale ad assemblee oppure a scioperi;.
g) chiusure prefestive dell’Istituto nei periodi di interruzione delle
attività didattiche.
Dopo questa fase di consultazione del personale le RSU possono definire una piattaforma e chiedere l'apertura formale della contrattazione ed avviare la procedura per la contrattazione al fine di stipulare il Contratto di Istituto relativo al personale ATA.
Allo stesso modo, prima della firma, è opportuno che il contratto sia approvato dell’assemblea del personale ATA.
Il Contratto integrativo di Istituto relativo al personale ATA deve regolare:
a) Divisione del lavoro ed incarichi.
Il Contratto di Istituto, dopo aver stabilito la divisione del lavoro
in parti eque, può anche definire i criteri di assegnazione del
personale ai vari incarichi e può anche prevedere eventuali criteri
e tempi di rotazione nelle varie mansioni. La rotazione potrebbe eventualmente
essere opportuna per esigenze di servizio o per garantire pari opportunità
di formazione e sviluppo professionale o per evitare che alcuni siano sempre
assegnati a compiti più gravosi ed altri a compiti più graditi.
b) Orario di lavoro.
Il Contratto di Istituto deve definire criteri e modalità di
utilizzo del personale con riferimento a quanto previsto dall'art. 52 del
CCNI 1999 (ordinario, flessibile per esigenze personali e di scuola, plurisettimanale,
durata della pausa sopra le 7 ore e 12 minuti, turni, volontarietà,
rotazione periodica ecc.).
c) Attività aggiuntive.
Il Contratto di Istituto deve definire i criteri di individuazione
del personale in rapporto alla disponibilità ed alle competenze,
i compensi orari o forfettari oppure le modalità di recupero, i
compensi dovuti per l'intensificazione delle prestazioni.
d) Funzioni aggiuntive.
Non sono oggetto di trattativa, ma si potrebbero regolare nell'Istituto
i criteri di distribuzione su più sedi e controllare le modalità
di formazione delle graduatorie.
e) Criteri generali per l’impiego delle risorse.
Il Contratto di Istituto deve definire i criteri generali per l’impiego
delle risorse, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999
del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini
e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione
scolastica ed alle tipologie di attività.
f) Attività di cui all art. 43 del CCNL 26.5.1999
La misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui
all art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti
da convenzioni e intese con gli Enti locali;
e) Relazioni sindacali.
Il Contratto di Istituto deve regolare le modalità per l'informazione
preventiva e successiva inerente le problematiche del personale ATA, il
piano delle ferie, esigenze imprevedibili intervenute nel corso dell'anno
scolastico, i contingenti ATA in caso di sciopero o assemblea del personale
in orario di servizio.
Riferimenti normativi:
art. 19 del CCNL 1999
art. 52 del CCNI 1999
C. M. 243 del 14/10/1999 sul Fondo di Istituto
art. 6 del CCNL 1999
Alcune indicazioni per le RSU Unicobas:
1) richiedere sempre la riduzione a 35 ore settimanali dell’orario di
lavoro per tutto il personale
A.T.A.; per esempio l’ora settimanale lavorata in
eccedenza può essere cumulata e recuperata
con giornate di riposo durante l’anno scolastico,
nei periodi di interruzione delle attività
didattiche o legate alle ferie estive; la riduzione
dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali è oggetto
di contrattazione sindacale a livello di Istituzione
Scolastica (art. 52 comma 9.1 del CCNI 1999);
2) richiedere sempre per tutto il personale ATA un congruo numero di
ore annue retribuite per le
attività aggiuntive (per i compensi vedi
punto 3) e 4) ) da svolgere all’interno dell’orario ordinario
di lavoro (sostituzione dei colleghi assenti, periodi
di maggiore impegno professionale, ecc.);
3) per le ore aggiuntive chiedere un compenso orario di L. 20.000
(L. 23000 in caso di lavoro
notturno o festivo) per i collaboratori scolastici e di
lire 23.000 (L. 26000 in caso di lavoro
notturno o festivo) per gli assistenti
amministrativi (vedi tabella D1 del CCNI 1999);
4) se le risorse sono insufficienti chiedere il recupero di giornate
durante i periodi di
interruzione delle attività didattiche;
5) le funzioni aggiuntive non sono oggetto di contrattazione ma si assegnano
per graduatoria ai sensi
dell’allegato 7 del CCNI/99;
6) il personale individuato quale funzione aggiuntiva può accedere
anche al Fondo dell’Istituzione
Scolastica, ma per incarichi diversi da quelli relativi
alla funzione aggiuntiva svolta;
7) è consigliabile che il personale individuato quale funzione
aggiuntiva non acceda al
Fondo dell’Istituzione Scolastica nella stessa
misura del restante personale;
8) dare al restante personale la possibilità di ottenere retribuzione
analoga a quella delle funzioni
aggiuntive;
9) tutti devono avere la possibilità di ottenere un compenso
accessorio equo ed adeguato alle
mansioni svolte;
10) il personale che effettua l’orario giornaliero superiore alle 6
ore e fino a 7 ore e 12 minuti ha
diritto, su richiesta, ad una pausa di 30 minuti;
11) il personale che effettua l’orario giornaliero oltre le 7 ore e
12 ha diritto ad una pausa di 30
minuti.
ALLEGATI
CCNL 26/5/1999:
Art. 33 - ORARIO DI LAVORO
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali
di norma suddivise in sei ore continuative antimeridiane.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno disciplinate
le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità
dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi
e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio
e di apertura all'utenza;
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre
amministrazioni.
- programmazione su base plurisettimanale dell'orario.
3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore.
La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti
d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite
con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione
integrativa nazionale.
5. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più
turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni
degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza
e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione
d'orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla
condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei
servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni
di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi
che portano all'autofinanziamento.
CCNI 3/8/1999
Art. 52 ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA
1 - Orario di lavoro
1.1 - Ai sensi dell’art.33 del C.C.N.L. l’orario di lavoro del
personale ATA è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario
di servizio delleistituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, nonché delle Accademie e dei Conservatori.
1.2 - L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative
antimeridiane per sei giorni. L’orario di lavoro massimo giornaliero è
di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive di cui all’art.54
del C.C.N.L. del comparto Scuola del 1995. Le ore di servizio pomeridiano
prestate a completamento
dell’orario dell’obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno
tre ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell’Istituzione
scolastica.
1.3- Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative
il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al
fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione
del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo
di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
1.4 - Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio
sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della
sede di servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede
al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a
tutti gli effetti orario di lavoro
1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui al citato art.33 del C.C.N.L.
possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro
che possono coesistere tra di loro in funzione delle finalità
e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
a) orario di lavoro flessibile;
b) orario plurisettimanale;
c) turnazioni.
2 - Orario di lavoro flessibile.
2.1 - L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio
e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione
scolastica è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero
che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale
distribuendolo
anche in cinque giornate lavorative secondo le necessità connesse
alle finalità e agli obiettivi di ciascuna Istituzione scolastica
(piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza,
ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
2.2 - I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste
dalle leggi n.1204/71, n.903/77 e n.104/92, e che ne facciano richiesta,
vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con
le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga
adottato dall’Istituzione
scolastica.
2.3 - Successivamente potranno anche essere prese in considerazione
le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di
tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età
scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91
- che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze
del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante
personale.
3 - Orario plurisettimanale
3.1 - La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro
ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali
si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività
o particolari esigenze di servizio di determinati settori dell’istituzione
scolastica con particolare riferimento a quelle istituzioni con annesse
aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal
personale coinvolto.
3.2 - Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale
devono essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di
36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di
42 ore per non più di 3 settimane continuative;
b)al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali,
i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere
individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente,
non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico.
3.3 - Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono
essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario
oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
4 - Turnazioni
4.1 - La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario
di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque
o sei giorni per specifiche e definitive tipologie di funzioni e
di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie
di orario ordinario non siano
sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
4.2 - I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario
di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire
a rotazione l’intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire
sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c)l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra
il personale subentrante e quello del turno precedente;
d) l’istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà
essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse
alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
e) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili
nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere
superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da
ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo
dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano
presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate
esigenze dell’Istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità
del personale;
f) l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.
Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso
tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle
ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4.3 - Le indennità di turno sono determinate secondo gli
importi definiti nella tabella d/2 allegata al presente contratto.
4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma 2 può,
a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Hanno
diritto a non essere utilizzate le donne dall’inizio dello stato di gravidanza
e nel periodo di allattamento fino a un anno.
5 - Ritardi
5.1 - Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo
del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui
si è verificato il ritardo.
5.2 In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente,
si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le
frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla
mezza ora.
6 - Recupero e riposi compensativi.
6.1 - In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio
sono retribuite.
6.2 - Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa disposizioni
impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero
può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali
ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo
compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.
6.3 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere
cumulate e usufruite nei periodi estivi sempre avuto riguardo primariamente
alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.
6.4 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere
cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite
entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si
sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità
dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore,
per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente,
le stesse devono comunque essere retribuite.
7 - Orario di lavoro degli assistenti tecnici.
7.1 - L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato
nel seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore
in compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature
tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui è addetto,
nonché per la preparazione del materiale per le esercitazioni.
7.2 - Nei periodi di sospensione dell’attività didattica
gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione
del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine,
reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
8.- Riduzione dell’orario di lavoro - 35 ore settimanali.
8.1- A partire dall’a.s.1999/2000, in prima applicazione, destinatario
della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, è il
personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto
in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari
individuali, rispetto all’orario
ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti
particolari gravosità delle seguenti Istituzioni scolastiche:
a) Istituzioni scolastiche educative;
b) Istituti con annessi aziende agrarie;
c) Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore
alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
8.2 - Sarà definito a livello di singola Istituzione scolastica
il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale
che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri
individuati al punto 8.1del presente comma.
9 - Relazioni sindacali
9.1- Gli istituti relativi all’orario di lavoro, di cui ai precedenti
commi sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione
scolastica sono improntate ai principi previsti dall’art.6 del C.C.N.L.
del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
10 - Disposizioni comuni
10.1- All’inizio dell’anno scolastico il responsabile amministrativo/direttore
dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano dell’attività
inerente la materia del presente articolo.
Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF
ed espletate le procedure di cui all’art.6 del C.C.N.L. adotta il piano
delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata
al responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi.
10.2- Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro
questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze
dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS..
10.3- - L’istituzione scolastica fornirà a ciascun dipendente
un quadro riepilogativo del profilo orario dell’interessato contenente
gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.