Alcune indicazioni sulle trattative d'Istituto per il personale  ATA

All'inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Istituto definisce sia gli indirizzi e criteri generali per il funzionamento della scuola sia le scelte generali di gestione ed amministrazione (vedi DPR 416/1974 ed art. 3 DPR 275/1999 - Regolamento dell'autonomia scolastica).

Prima dell'inizio delle lezioni il Collegio dei Docenti, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte organizzative deliberate dal Consiglio di Istituto predispone il P.O.F,  la  progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa e le attività aggiuntive;
il Collegio dei Docenti cura gli aspetti pedagogici e didattici e l'articolazione alle esigenze degli alunni con riferimento al contesto socio-economico (vedi art. 3 DPR 275/1999 - Regolamento dell'autonomia scolastica ed art. 23 comma 1 del CCNL 1999).

La contrattazione integrativa di Istituto per il personale ATA va effettuata all'inizio dell’anno scolastico, ma, in caso di necessità, può avvenire anche durante l'anno scolastico, modificando l'organizzazione del lavoro del personale ATA per adeguarla a nuove esigenze sopravvenute  nel corso dell'anno scolastico.

All'inizio dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico, in relazione agli aspetti di carattere generale ed organizzativo deliberati dal Consiglio di Istituto o inerenti all'attuazione del P.O.F. consulta  il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ed informa il personale ATA, di solito convocando un'assemblea del personale ATA.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi predispone il Piano delle Attività relativo all'organizzazione, all'orario di lavoro del personale ATA, alle attività aggiuntive e formula una proposta relativa alle funzioni aggiuntive.

Il Dirigente Scolastico verifica la compatibilità di tali proposte con il POF,  espleta le procedure previste per le relazioni sindacali ed adotta il Piano delle Attività, la cui attuazione è affidata al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Le RSU hanno diritto all'informazione preventiva con relativa documentazione.

E' consigliabile che le RSU, prima dell'inizio delle trattative relative al personale ATA, richiedano e si facciano consegnare in tempo utile i seguenti documenti:

-  delibera del Consiglio di Istituto sull’orario di apertura e chiusura della Scuola;

-  delibera del Consiglio di Istituto sui criteri di utilizzazione delle strutture e dei laboratori
   della Scuola;

- copia POF;

- copia della determinazione dell’ammontare del Fondo dell’Istituzione Scolastica, degli Interventi
  Didattici, Educativi ed Integrativi e POF;

- copia dell’organico di fatto del personale ATA;

- copia della determinazione del Fondo dell’Istituzione Scolastica, I.D.E.I. e   POF con
   indicazione  della quota riservata al personale ATA;

- delibera del Collegio dei Docenti sul funzionamento didattico della Scuola e dei laboratori ;

- delibera della Giunta Esecutiva per la determinazione dell’organico degli  Assistenti Tecnici;

- verbali dell’assemblea ATA;

- proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi su orario, organizzazione del lavoro,
  attività aggiuntive,  ore aggiuntive.

E' opportuno che le RSU indicano un'assemblea sindacale del personale ATA, prima dell'inizio della trattativa, per acquisire pareri, proposte e disponibilità in merito a:

a) criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro del   personale;
b) articolazione dell’orario di lavoro;
c) disponibilità del personale alla turnazione;
d) disponibilità ad effettuare ore aggiuntive oltre l’orario ordinario di lavoro;
e) disponibilità del personale ad effettuare prestazioni aggiuntive all’interno dell’orario ordinario di
    lavoro ai sensi dell’art. 54 del CCNL/95 (maggiore impegno professionale e sostituzione dei
    colleghi assenti per malattia, permessi, ferie, recuperi);
f) criteri per l’individuazione dell’unità di personale collaboratore scolastico in servizio in caso di
   partecipazione totale ad assemblee oppure a scioperi;.
g) chiusure prefestive dell’Istituto nei periodi di interruzione delle attività didattiche.

Dopo questa fase di consultazione del personale le RSU possono definire una piattaforma e chiedere l'apertura formale della contrattazione ed avviare la procedura per la contrattazione al fine di stipulare il Contratto di Istituto relativo al personale ATA.

Allo stesso modo, prima della firma, è opportuno che il contratto sia approvato dell’assemblea del personale ATA.

Il Contratto integrativo di Istituto relativo al personale ATA deve regolare:

a) Divisione del lavoro ed incarichi.
Il Contratto di Istituto, dopo aver stabilito la divisione del lavoro in parti eque, può anche definire i criteri di assegnazione del personale ai vari incarichi e può anche prevedere eventuali criteri e tempi di rotazione nelle varie mansioni. La rotazione potrebbe eventualmente essere opportuna per esigenze di servizio o per garantire pari opportunità di formazione e sviluppo professionale o per evitare che alcuni siano sempre assegnati a compiti più gravosi ed altri a compiti più graditi.

b) Orario di lavoro.
Il Contratto di Istituto deve definire criteri e modalità di utilizzo del personale con riferimento a quanto previsto dall'art. 52 del CCNI 1999 (ordinario, flessibile per esigenze personali e di scuola, plurisettimanale, durata della pausa sopra le 7 ore e 12 minuti, turni, volontarietà, rotazione periodica ecc.).

c) Attività aggiuntive.
Il Contratto di Istituto deve definire i criteri di individuazione del personale in rapporto alla disponibilità ed alle competenze, i compensi orari o forfettari oppure le modalità di recupero, i compensi dovuti per l'intensificazione delle prestazioni.

d) Funzioni aggiuntive.
Non sono oggetto di trattativa, ma si potrebbero regolare nell'Istituto i criteri di distribuzione su più sedi e controllare le modalità di formazione delle graduatorie.

e) Criteri generali per l’impiego delle risorse.
Il Contratto di Istituto deve definire i criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa  istituzione scolastica ed alle tipologie di attività.

f) Attività di cui all art. 43 del CCNL 26.5.1999
La misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui all art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;

e) Relazioni sindacali.
Il Contratto di Istituto deve regolare le modalità per l'informazione preventiva e successiva inerente le problematiche del personale ATA, il piano delle ferie, esigenze imprevedibili intervenute nel corso dell'anno scolastico, i contingenti ATA in caso di sciopero o assemblea del personale in orario di servizio.

Riferimenti normativi:
art. 19 del CCNL 1999
art. 52 del CCNI 1999
C. M. 243 del 14/10/1999 sul Fondo di Istituto
art. 6 del CCNL 1999

Alcune indicazioni per le RSU Unicobas:

1) richiedere sempre la riduzione a 35 ore settimanali dell’orario di lavoro per tutto il personale
    A.T.A.; per esempio l’ora settimanale lavorata in eccedenza può essere cumulata e recuperata
    con giornate di riposo durante l’anno scolastico, nei periodi di interruzione delle attività
    didattiche o legate alle ferie estive; la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali è oggetto
    di contrattazione sindacale a livello di Istituzione Scolastica (art. 52 comma 9.1 del CCNI 1999);

2) richiedere sempre per tutto il personale ATA un congruo numero di ore annue retribuite per le
    attività aggiuntive (per i compensi vedi punto 3) e 4) ) da svolgere all’interno dell’orario ordinario
   di lavoro (sostituzione dei colleghi assenti, periodi di  maggiore impegno professionale, ecc.);

3) per le ore aggiuntive chiedere un compenso orario di  L. 20.000 (L. 23000 in caso di lavoro
   notturno o festivo) per i collaboratori scolastici e di lire  23.000 (L. 26000 in caso di lavoro
   notturno o festivo)  per gli  assistenti  amministrativi (vedi tabella D1 del CCNI 1999);

4) se le risorse sono insufficienti chiedere  il recupero di giornate durante i periodi di
    interruzione delle attività didattiche;

5) le funzioni aggiuntive non sono oggetto di contrattazione ma si assegnano per graduatoria ai sensi
   dell’allegato 7 del CCNI/99;

6) il personale individuato quale funzione aggiuntiva può accedere anche al Fondo dell’Istituzione
   Scolastica, ma per incarichi diversi da quelli relativi alla funzione aggiuntiva svolta;

7) è consigliabile che il personale individuato quale funzione aggiuntiva non acceda al
     Fondo dell’Istituzione Scolastica nella stessa misura del restante personale;

8) dare al restante personale la possibilità di ottenere retribuzione analoga a quella delle funzioni
    aggiuntive;

9) tutti devono avere la possibilità di ottenere un compenso accessorio equo ed adeguato alle
    mansioni svolte;

10) il personale che effettua l’orario giornaliero superiore alle 6 ore e fino a 7 ore e 12 minuti ha
    diritto, su richiesta, ad una pausa di 30 minuti;

11) il personale che effettua l’orario giornaliero oltre le 7 ore e 12 ha diritto ad una pausa di 30
      minuti.

ALLEGATI

CCNL 26/5/1999:
Art. 33 - ORARIO DI LAVORO
 1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali di norma suddivise in sei ore continuative antimeridiane.
 2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di  flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
 - l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza;
 - ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
 - miglioramento della qualità delle prestazioni;
 - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
 - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
 - programmazione su base plurisettimanale dell'orario.
 3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.
 4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa nazionale.
 5. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento.

CCNI  3/8/1999
Art. 52    ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA

1 - Orario di lavoro
1.1 - Ai sensi dell’art.33 del C.C.N.L.  l’orario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio delleistituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, nonché delle Accademie e dei Conservatori.
1.2 - L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive di cui all’art.54 del C.C.N.L.  del comparto Scuola del 1995. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento
dell’orario dell’obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell’Istituzione scolastica.
1.3- Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
1.4 - Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro
1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui al citato art.33 del C.C.N.L.  possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro che  possono coesistere tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
a)  orario di lavoro flessibile;
b)  orario plurisettimanale;
c)  turnazioni.
2 - Orario di lavoro flessibile.
2.1 - L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo
anche in cinque giornate lavorative secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna Istituzione scolastica (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
2.2 - I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77 e n.104/92, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’Istituzione
scolastica.
2.3 - Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91 -  che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
3 - Orario plurisettimanale
3.1  - La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di servizio di determinati settori dell’istituzione scolastica con particolare riferimento a quelle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.
3.2 - Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
b)al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico.
3.3 - Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
4 - Turnazioni
4.1 - La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni  per specifiche e definitive tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano
sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
4.2 - I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c)l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
d) l’istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
e) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’Istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
f) l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4.3  - Le indennità di turno sono determinate secondo gli importi definiti nella tabella d/2 allegata al presente contratto.
4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma 2 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.
5 - Ritardi
5.1 - Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
5.2 In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
6 - Recupero e riposi compensativi.
6.1 - In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.
6.2 - Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.
6.3 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi sempre avuto riguardo primariamente alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.
6.4 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
7 - Orario di lavoro degli assistenti tecnici.
7.1 - L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui è addetto, nonché per la preparazione del materiale per le esercitazioni.
7.2  - Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.

8.- Riduzione dell’orario di lavoro - 35 ore settimanali.
8.1- A partire dall’a.s.1999/2000, in prima applicazione, destinatario della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, è il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario
ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità delle seguenti Istituzioni scolastiche:
a) Istituzioni scolastiche educative;
b) Istituti con annessi aziende agrarie;
c) Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
8.2 - Sarà definito a livello di singola Istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri individuati al punto 8.1del presente comma.
9 - Relazioni sindacali
9.1- Gli istituti relativi all’orario di lavoro, di cui ai precedenti commi sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica sono improntate ai principi previsti dall’art.6 del C.C.N.L.  del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
10 - Disposizioni comuni
10.1-  All’inizio dell’anno scolastico il responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano dell’attività inerente la materia del presente articolo.
 Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art.6 del C.C.N.L. adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi.
10.2-  Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS..
10.3-  - L’istituzione scolastica fornirà a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del profilo orario dell’interessato contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.