CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO DEL LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" DI CIVITAVECCHIA CONCERNENTE  MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI, I CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 146/1990 E LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'anno 2001 il giorno 4 del mese di Giugno alle ore 11,30 nell'uffico di Presidenza del LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" DI CIVITAVECCHIA  si riuniscono le parti ai sensi dell'art.
9 del CCNL - Comparto scuola 26/5/1999 per la stipula del presente Contratto Collettivo
Integrativo di Istituto relativa al personale docente ed A.T.A. dell'Istituto LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" di  CIVITAVECCHIA,   via dell'Immacolata.

E' presente per la parte pubblica il Dirigente Scolastico Prof. Alberto Majori;

per la parte sindacale sono presenti i componenti della  R.S.U. prof. Camillo Di Gregorio (UNICOBAS), prof.ssa  Emilia Iacoponi (COBAS), prof.ssa Petronilla Di Chiara (CGIL).

ed (eventualmente)  i rappresentanti sindacali delle OO. SS.:___________________________ .

________________________________________________________________________

Verbalizza __________________________________________________.

PARTE PRIMA

RELAZIONI SINDACALI

ART. 1  MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE

Le parti con esplicito riferimento a quanto previsto dagli art. 3, 4 , 6 del CCNL 26/5/1999 ed
all'art.3 del Contratto per il rinnovo del biennio economico stipulato in data 15/2/2001 individuano
le seguenti materie che costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello d'istituto:

a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa (P.O.F.);

b) utilizzazione dei servizi sociali;

c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti

dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;

d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate
e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle

prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;

f) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA,

nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per

l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.

g) criteri generali per l'impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 del CCNL

26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola

eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;

h) la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di

cui all'art. 31, comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999,

per le attività complementari di educazione fisica di cui all'art. 32 dello stesso CCNI, nonché per

quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999 ed all'art. 3, comma 2 del CCNL 15/3/2001;

i)  la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del CCNL

26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali.
 

ART. 2  DIVIETO DI DEROGA PEGGIORATIVA

SI PREMETTE che i contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 del Codice Civile) e che gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF  ( a parte le  modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa che sono, invece, oggetto di contrattazione)  o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei docenti non possono essere oggetto di trattativa.

ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA - sia con contratto di
lavoro a tempo indeterminato che determinato - in servizio presso l’istituzione scolastica.

ART. 4  RELAZIONI SINDACALI

Le parti si accordano sulle seguenti modalità di relazioni sindacali:

a) l'informazione preventiva e successiva verrà attuata attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione, nonchè tramite la diffusione di tutto il materiale relativo alla scuola in apposite cartelline (una per ogni membro RSU);

b) partecipazione: attraverso accordi e/o intese;

c) contrattazione integrativa d’istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all’art. 6 del CCNL 1998/2001, così come integrato e modificato dall’art. 3 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001;

d) conciliazione: attraverso clausole di raffredamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie, esame congiunto/concertazione.

ART. 5  COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

- per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico (il Dirigente Scolastico non può essere sostituito da un insegnante o da altro personale privo di qualifica dirigenziale).

- per la parte sindacale: i componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all’interno dell’istituzione scolastica, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL (regolarmente accreditati  presso l'Amministrazione entro 10 giorni dalla proclamazioni degli eletti RSU ai sensi dell'art. 10 comma 2 del CCNQ 7/8/1998) e di quelle di appartenenza dei componenti della RSU;

Le diverse delegazioni - in occasione di incontri formali - possono farsi assistere da esperti - che non hanno titolo a intervenire nella discussione. La loro presenza va preventivamente concordata.

ART. 6  INFORMAZIONE PREVENTIVA

Il Dirigente, entro 5 giorni dalla richiesta, fornisce l'informazione, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie, alla RSU nel suo insieme o a ciascuno dei suoi membri che ne faccia richiesta, e ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali  regolarmente accreditati  presso l'Amministrazione entro 10 giorni dalla proclamazioni degli eletti RSU ai sensi dell'art. 10 comma 2 del CCNQ 7/8/1998:

a) disposizioni successive all'individuazione contrattuale di scuola dei criteri e proposte per la formazione delle classi e la determinazione degli organici dell’istituto;

b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;

c) utilizzazione dei servizi sociali;

d) disposizioni successive all'individuazione contrattuale di scuola dei criteri e proposte di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990;

e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da
convenzioni ed accordi interni ed esterni alla scuola;

g) disposizioni successive all'individuazione contrattuale di scuola dei criteri e proposte di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;

h) disposizioni successive all'individuazione contrattuale di scuola dei criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate ed ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;

i) modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del
personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla
contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale
ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto, stabilite
in coerenza dei citeri adottati in sede di contratto di istituto;

L'informazione è fornita in appositi incontri, entro 10 giorni dalla richiesta scritta, e concerne anche singole situazioni di fatto riferibili ai punti sopra elencati.

Nel primo mese dell'anno scolastico il Dirigente concorda con le RSU un calendario di incontri in
cui fornire l’informazione. La documentazione scritta sarà consegnata almeno cinque giorni
prima di ogni incontro.

Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta di una sola delle componenti delle RSU.

Ogni convocazione deve essere notificata per iscritto alle singole parti almeno  6  giorni prima della data dell'incontro.

In caso di richiesta di incontro da parte di una delle componenti delle RSU, il Dirigente deve convocare le parti per iscritto entro 10 giorni, concordando la data e l'ora dell'incontro con le RSU.

Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un'intesa oppure con un  disaccordo.

In caso di disaccordo, nel verbale devono essere riportate le diverse posizioni, e l'esame proseguirà il suo iter presso l'U.S.P.

Il Dirigente fornirà informazione circa l'organigramma dell'Istituzione scolastica in materia di responsabilità e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze.

Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell’istituzione scolastica il
Dirigente metterà inoltre a disposizione delle RSU il piano dell’offerta formativa e la delibera del consiglio di istituto relativa all’orario di apertura della scuola ed il relativo calendario scolastico.

Copia dei prospetti analitici relativi alla distribuzione del fondo dell’istituzione
scolastica, indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi importi deve
essere affissa all’albo ai sensi della CM 243/1999 e consegnata alle RSU precedentemente,
sempre nell'ambito del diritto all'informazione.

ART. 7   ESAME CONGIUNTO - CONCERTAZIONE

Ciascuno dei soggetti di parte sindacale, titolari del diritto di informazione preventiva e successiva, ricevuta l’informazione preventiva può chiedere - entro 5 giorni  - un esame congiunto su eventuali materie oggetto di controversia, anche in relazione a singole situazioni di fatto causate da provvedimenti non ritenuti coerenti con la normativa vigente.

II Dirigente informa gli altri soggetti e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro.

In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto
che deve concludersi entro 5  giorni.

Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali ed ogni disposizione od ordine
di servizio relativo al contenzioso perde valenza e viene congelato. Gli incontri possono
concludersi con un’intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale
in cui risultino le diverse posizioni e continuato l'iter contrattualmente stabilito presso l'U.S.P.
Permanendo il disaccordo, permane il congelamento di ogni disposizione od ordine di servizio relativo al contenzioso fatta salva la necessità per l'Amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU.

ART. 8   INFORMAZIONE  SUCCESSIVA

Il Dirigente, sulle seguenti materie, fornisce l'informazione successiva, con gli stessi tempi e modalità dell'informazione preventiva:

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

c) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse;

d) La RSU, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, ha titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro in nome e per conto dei diretti interessati, ha altresì diritto all'accesso agli atti, con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e dalla Legge 675/96.

ART. 9  CONTRATTAZIONE

La contrattazione si svolge sulle materie già individuate  nella prima parte del presente contratto.

Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la
contrattazione deve concludersi preferibilmente entro il 30 settembre.

ART. 10  PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE

Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di scuola sono concordati fra il Dirigente ed i componenti della RSU.

La data, l'orario, l'ordine del giorno degli incontri devono essere concordati tra le parti almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza le convocazioni possono essere fatte in tempi più stretti, sempre comunque secondo accordi preventivi tra le parti.

Il dirigente provvede alla convocazione con atto scritto che deve indicare data, ora di inizio e fine della riunione, ordine del giorno; deve inoltre essere allegato tutto il materiale che consenta un'ampia informazione preliminare.

Per quanto attiene agli incontri, sarà comunque garantito ai componenti delle RSU l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine, senza che ciò comporti limitazioni nella fruizione dei diritti e delle prerogative delle rappresentanze sindacali stesse o una riduzione del monte ore dei permessi sindacali delle RSU.

All'avvio di ciascuna contrattazione le parti si comunicano la composizione delle proprie delegazioni trattanti. Negli incontri successivi - relativi anche ad altre materie - la comunicazione delle rispettive delegazioni è obbligatoria solo se siano intervenute variazioni di composizione.

La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.

I contratti sottoscritti saranno affissi all’albo della RSU ed a quello sindacale.

Il Dirigente ne curerà altresì l'affissione all'albo d’istituto.

ART. 11  REFERENDUM

Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. La scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo. La richiesta di referendum, motivata, sarà indirizzata al Dirigente scolastico, che la recepirà con apposita circolare. Il Dirigente scolastico farà firmare tutto il personale per presa visione e farà affiggere la circolare all'albo sindacale e scolastico. Nella circolare saranno contenute tutte le istruzioni per lo svolgimento del referendum.

ART. 12   VALIDITA' DELLE DECISIONI

Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte dal Dirigente scolastico e dalla maggioranza dei componenti della RSU eletta.

ART. 13   TEMPI DELLA TRATTATIVA

Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto che si intende rinnovare o della data fissata per l’apertura del confronto.

La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale.

E' diritto di ciascun membro della RSU e del Dirigente scolastico prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione, contemperando tale diritto con le scadenze della vita scolastica.

Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.

Prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto i componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, se lo ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi di accordo.

Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di senso comune di particolare urgenza, previa informazione alle RSU.

Di ogni seduta deve essere redatto e sottoscritto apposito verbale, riletto al termine almeno in bozza; copia controfirmata dalle parti viene subito fornita ad ogni partecipante alla trattativa.

Sono ogni volta stabiliti consensualmente data, ora, durata e ordine del giorno degli incontri.

ART. 14  CALENDARIO DI MASSIMA DEGLI INCONTRI

Tra il Dirigente scolastico e le RSU viene concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie oggetto di contrattazione e/o di informazione:

nel mese di giugno-settembre
- Modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;
- Organizzazione del lavoro del personale docente ed  A.T.A. ;
- Adeguamento degli organici del personale;
- Assegnazione dei docenti alle classi e piano delle attività programmate;

 nel mese di ottobre

- Piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo di istituto;
- Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi;
- Criteri per la fruizione dei permessi sull’aggiornamento-formazione e diritto allo studio;
- Utilizzazione dei servizi sociali;
- Sicurezza nei luoghi di lavoro.

nel mese di gennaio
- Verifica dell’organizzazione del lavoro del personale A.T.A..

nel mese di febbraio
- Proposte di formazione classi e determinazione organici di diritto.

nel mese di giugno
- organizzazione del servizio del personale durante la pausa delle attività didattiche.

ART. 15  INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'istituto le parti che li
hanno sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, s’incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto ha efficacia retroattiva.

Sarà cura del Dirigente affiggere all'albo d’istituto l'accordo di interpretazione autentica.

ART. 16  CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO

Entro i primi 10 giorni dall’inizio della contrattazione, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

ART.  17   TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

In caso di controversie tra la parte pubblica e le RSU si conviene di non promuovere
iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione.

Tale procedura di raffreddamento si deve di necessità concludere entro 5 giorni
dall’insorgere della controversia.

ART. 18  DIRITTO DI INFORMAZIONE

Dovrà essere consegnata alle RSU copia di tutti gli atti della scuola.

Il Dirigente, tramite l'Ufficio di Segreteria, assicurerà altresì la tempestiva trasmissione di tutto il materiale sindacale inviato per posta, fax o e-mail alle RSU o agli albi.

ART. 19  ALBO SINDACALE RSU

Le RSU e le Organizzazioni Sindacali hanno diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell’istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.

La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e
di normale transito da parte di tutto il personale in servizio nella scuola.

Alla cura dell’albo provvederanno le RSU e le Organizzazioni Sindacali, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente.

Anche i singoli componenti della RSU hanno diritto di affiggere materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.

Il materiale inviato per l'affissione dalle Organizzazioni sindacli, tramite posta, fax o via telematica sarà affisso e  consegnato al rappresentante interno.  Anche in mancanza di questo, sarà affisso all'albo sindacale a cura dell'amministrazione.

Il Dirigente si impegna a trasmettere tempestivamente alle RSU tutto il materiale di interesse sindacale pervenuto alla scuola per posta e/o via fax.
 

ART. 20   USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

L’ amministrazione, ove la RSU ne faccia richiesta, pone a  disposizione, nell’ambito della struttura, un locale idoneo per le riunioni da tenersi in orario di servizio e/o al di fuori di questo; tale diritto è vincolato all’esistenza di spazi utilizzabili. Viene comunque concessa l'utilizzazione di attrezzature idonee, un armadio chiusi, l'uso del telefono e di un computer e stampante, di cui uno dei rappresentanti RSU viene individuato come responsabile.

In istituti comprendenti più plessi/sezioni staccate, si predisporrà. un locale in ognuno di questi, ove possibile.

Ai singoli componenti RSU è consentito:

- di comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio;

- l'uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice, nonché l'uso del
personal computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche;

- l’utilizzo di un apposito locale attrezzato per le riunioni e del relativo impianto di amplificazione.

ART.  21  PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU (almeno 30 minuti da moltiplicare per il numero dei dipendenti) è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito.

I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti
complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ del 7
agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999.

I componenti delle RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale o per la propria insindacabile attività sindacale.

I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed. orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati e scambiati o trasferiti consensualmente fra membri della RSU eletta.

I permessi sindacali non possono superare bimestralrnente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico.

La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta unicamente all'O.S. di appartenenza.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:

a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di
propria competenza;

b) direttamente dai membri della RSU, per la quota di loro spettanza.

La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell’utilizzo del permesso, salvo casi particolari improrogabili.

La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla
compatibilità con le esigenze di servizio.

ART. 22  PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

I membri delle RSU possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l’anno.

Per garantire la funzionalità dell’attività  lavorativa, il componente RSU ne dà comunicazione scritta al dirigente scolastico di regola 48 ore  prima, salvo casi particolari improrogabili.

La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta unicamente all’O.S. di appartenenza.

ART. 23  ACCESSO AGLI ATTI

I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della scuola su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva; il rilascio di tali atti avviene, di norma, al momento della richiesta o comunque al massimo entro 5 giorni da essa.

ART. 24   ULTERIORI PREROGATIVE DELLE RSU

A richiesta, comunicazioni della RSU verranno distribuite in visione a tutto il personale.

I componenti della RSU hanno diritto, senza per questo impedire lo svolgimento delle attività scolastiche, all'uso di telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso Internet e di quant'altro sia necessario all'espletamento del loro mandato.

Le RSU possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie relative l'attività sindacale d'istituto.

La richiesta va rivolta al Dirigente, che vi da seguito la porta a conoscenza delle altre OO.SS.

Il Dirigente assicura l’informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.
 
 

PARTE SECONDA

NORME IN CASO DI SCIOPERO. CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 146/1990
 

ART. 25  DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLO SCIOPERO

La comunicazione dell'indizione di uno sciopero da parte del Dirigente Scolastico, prevista dall’articolo 2, comma 3 dell’accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90, deve essere resa nota a tutti i lavoratori della scuola  entro 48 ore dalla emanazione e ricezione della comunicazione da parte del provveditore.

A fronte della segnalazione di parte sindacale ( sindacato proponente lo sciopero), il Dirigente Scolastico, qualora non abbia ancora ricevuto avviso dall'U.S.P., contatterà l'U.S.P. stesso in giornata ed entro tale termine farà inviare l'avviso relativo.

La comunicazione del Dirigente Scolastico avverrà in forma scritta e sarà fatta circolare all'interno dell'istituto tramite il personale ausiliario, per consentire una ponderata valutazione della decisione da parte del personale.

Ai sensi dell'art.3 dell'accordo già citato, il Dirigente Scolastico dispone anche il preavviso di sciopero alle famiglie.

Il Dirigente Scolastico farà inoltre affiggere all'esterno della scuola una comunicazione scritta relativa ai tempi e alle modalità di svolgimento dello sciopero.

Ai sensi degli art. 3 e 4 dell'accordo sull'attuazione della L146/'90 allegato al CCNL'98 il Dirigente Scolastico inviterà  in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.

Si precisa che la eventuale comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è obbligatoria, e che il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo sciopero anche senza preavviso.

Il contingentamento di personale in caso di sciopero riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato ad assicurare le prestazioni indispensabili previste dall’art. 2 comma 1 dell’accordo sull’attuazione della legge 146/90.

Nessuna forma di contingentamento è prevista per il personale docente.

I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.

I1 soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione.

Il dirigente scolastico deve comunicare a tutti i lavoratori della scuola l'indizione dello sciopero entro 48 ore dalla emanazione e ricezione della comunicazione da parte del provveditore.

La comunicazione del DS avverrà in forma scritta e sarà fatta circolare all'interno dell'istituto tramite il personale ausiliario.

Ai sensi degli art. 3 e 4 dell'accordo sull'attuazione della L146/'90 allegato al CCNL'98 il Dirigente Scolastico invita in forma scritta il personale della scuola a dare eventuale comunicazione volontaria di adesione allo sciopero entro 10 giorni dalla sua proclamazione o entro 5 giorni,in caso di sciopero proclamato per più comparti. Nessun obbligo di risposta è fatto al personale.

Ai sensi dell'art.3 dell'accordo già citato, il Dirigente Scolastico dispone il preavviso di sciopero alle famiglie almeno 5 giorni prima dell'effettuazione,tramite apposita circolare, trascritta sui diari degli alunni o fornita in fotocopia (per la scuola dell'infanzia e le prime elementari) per la firma dei genitori o di chi eserciti la patria potestà. Le firme verranno controllate dai docenti in servizio nei due giorni successivi: nessun onere è fatto ai docenti nel caso in cui i genitori non ottemperino all'obbligo di firma.

Il Dirigente Scolastico fa affiggere all'esterno della scuola una comunicazione scritta relativa ai tempi e alle modalità di svolgimento dello sciopero.

Le comunicazioni alle famiglie saranno così redatte:

"Il giorno ............. dalle ore ........ alle ore ......, causa sciopero, non si garantisce il servizio".

La comunicazione viene data comunque, indipendentemente dalle adesioni allo sciopero.
 

Ai sensi degli art.2 e 4 del succitato accordo in caso di adesione massiccia o totale anche del personale ATA della scuola,il Dirigente Scolastico individua un contingente destinato alla sorveglianza così costituito:
n°1 assistente amministrativo al centralino della segreteria;
n°1 collaboratore scolastico all'ingresso di ciascun plesso.

Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono allo sciopero e, in caso di adesione totale attraverso una turnazione equa specificata nel contratto di Istituto relativo al personale ATA.

Nel caso in cui tutti i docenti aderiscano allo sciopero, dandone comunicazione preventiva, non sorgendo la necessità di garantire il servizio scuola, l'istituto viene chiuso, senza alcun contingentamento del personale ATA, in tal caso i minori accompagnati da un maggiorenne vanno respinti dal personale ausiliario in servizio alla porta; i minori non accompagnati vanno accolti ma non possono essere coinvolti in attività didattiche e devono essere sorvegliati dal personale a disposizione. Gli alunni maggiorenni vanno comunque respinti.

In caso di assenza del dirigente gli obblighi di cui ai precedenti commi saranno espletati in ordine: dal vicario, da un collaboratore, dal docente più anziano in servizio nella scuola.

ART. 26  RILEVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI SCIOPERI

Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di conclusione di un’azione di sciopero, il
Dirigente fornisce alle RSU i dati relativi alla partecipazione; contemporaneamente ne dispone l’affissione all’albo d’istituto e li invia all'U.S.P.

ART. 27  SCRUTINI E VALUTAZIONI FINALI

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): a) assistente amministrativo (uno); b) collaboratore scolastico (uno).

ART. 28  ESAMI FINALI

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative
e gestionali degli esami finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure
professionali (il numero delle unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): a)
assistente amministrativo (uno); b) assistente tecnico (uno); c) collaboratore scolastico
(uno).

ART. 29  INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE CONTINGENTATO

Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non  aderiscono allo sciopero e, in caso di adesione totale attraverso una turnazione equa specificata  nel contratto di Istituto relativo al personale ATA.

In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano
essere in servizio.

ART. 30 SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE ASSENTE

In caso di assenza del dirigente gli obblighi relativi alle modalità di svolgimento dello sciopero, di cui ai precedenti articoli, saranno espletati in ordine: dal vicario; da un collaboratore; dal docente più anziano in servizio nella scuola.

PARTE TERZA

ASSEMBLEE SINDACALI

ART. 31  ASSEMBLEE SINDACALI

I singoli componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l’orario di lavoro e fuori orario di lavoro di norma di due ore ciascuna che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità. previste. dall’art. 13 del CCNL -Scuola 1995.

Le assemblee possono essere indette:
- da ciascuno dei componenti della RSU;
- dalle strutture provinciali delle Organizzazioni Sindacali di categoria aventi diritto ai sensi delle
   disposizioni vigenti.

La convocazione, la durata, la. sede (concordata con il capo d’istituto o esterna), l’ordine del giorno (che deve riguardare materie d’interesse sindacale e del lavoro) e l’eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramrna o fax, almeno 5 giorni prima, al capo d’istituto. Per le assemblee fuori orario di servizio il preavviso è ridotto a 3 giorni.

In casi di urgenza, previo accordo con il dirigente scolastico, la convocazione può essere fatta in tempi più ristretti, sia per le assemblee in orario di servizio sia per quelle fuori orario di servizio.

La comunicazione relativa all’indizione dell’assemblea deve essere affissa all’albo dell'istituzione scolastica e dei vari plessi, succursali e sedi staccate e/o coordinate e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in servizio presso queste istituzioni di esprimere la propria adesione.

Contestualmente all'affissione all’albo della comunicazione dell’assemblea, il capo d’istituto provvederà, ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna (che deve essere firmata per presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione.

Al personale non interpellato, o che non è stato informato (per esempio perché in servizio su più sedi) non può essere impedito di partecipare all’assemblea.

La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale.

I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indetermtnato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee. sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il D.S. consentirà, per ogni dipendente che partecipa all’assemblea, in relazione all’orario di servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede dell'assemblea, il tempo necessario per la partecipazione all’assemblea stessa.

Il D. S. sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali ingressi o uscite anticipate degli alunni. Queste si rendono necessarie qualora tutto il personale docente impegnato sulle prime o sulle ultime ore di lezione relative all'assemblea aderisca alla stessa.

Quando siano convocate le assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il Dirigente Scolastico e le R.S.U. stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l’assemblea.
Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non  aderiscono all'assemblea e,  in caso di adesione totale, attraverso una turnazione equa specificata  nel contratto di Istituto relativo al personale ATA.

Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA ed educativo possono svolgersi anche in orario intermedio.

Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

ART. 32  DIRITTO DEI DIPENDENTI DI PARTECIPARE AD ASSEMBLEE SINDACALI IN ORARIO DI SERVIZIO

Anche nel caso che, per eventuali restrizioni normative indipendenti dalla volontà dei soggetti sottoscrittori di questo contratto integrativo di istituto, non sia possibile accordare al dipendente il permesso (10 ore annue pro-capite) previsto dall'art. 2 del CCNQ  7/8/1998 e dall'art. 20 della legge 300 del 20/5/1970 per la partecipazione ad assemblee sindacali in orario di servizio, il Dirigente consentirà comunque al dipendente di partecipare all'assemblea sindacale, concedendo, a richiesta del lavoratore, il permesso orario di cui all'art. 22 del CCNL  4/8/1995.

ART. 33  SERVIZI MINIMI IN CASO DI ASSEMBLEA

Nel caso di adesione totale ad un'assemblea sindacale da parte dei collaboratori
scolastici in servizio il Dirigente stabilirà, d'intesa con le RSU, la quota e i nominativi del
personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi
della scuola e il servizio di centralino. Verrà sempre rispettata la norma della turnazione.

PARTE QUARTA

DIRITTI INDIVIDUALI E GARANZIE DEL PERSONALE

ART. 34  CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Fatti salvi i criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e le competenze proprie del Dirigente Scolastico cui spetta tale compito, si consiglia di utilizzare nell'ordine i seguenti criteri:

- continuità didattica e di presenza nel corso;

- graduatoria interna;

- competenze e desiderata dell'insegnante.

ART. 35 UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI IN RAPPORTO  AL  POF

Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curricolo sia di quella della scuola, salvo diversa disponibilità degli interessati

Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività tenendo conto delle diverse professionalità e delle disponibilità espresse dai singoli docenti.

ART. 36 ATTIVITA' FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

Ai sensi dell'art. 42 del CCNL 1995 rientrano nelle attività funzionali all'insegnamento tutte le attività di programmazione e verifica collegiale (POF, formazione classi, riunioni per materia, libri di testo, etc.) svolte all'inizio (settembre), nel corso e alla fine dell'anno.

Le ore programmate per i Collegi dei Docenti saranno massimo 32 ore annue, lasciando 8 ore di riserva per Collegi straordinari da indire eventualmente anche su richiesta di gruppi di docenti (è richiesta la firma di almeno 1/3 del corpo docente).

ART. 37   ORARIO GIORNALIERO

Non possono essere previste piu di quattro ore consecutive di insegnamento, salvo diversa disponibilità del docente.

Non si possono in ogni caso superare le nove ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività.

ART. 38   ORE ECCEDENTI

Ogni docente può eventualmente, se è disponibile, mettere a disposizione due ore settimanali per l’effettuazione di ore eccedenti (da retribuire ai sensi delle disposizioni vigenti) l’orario d’obbligo in sostituzione dei colleghi assenti.

La disponibilita va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all’inizio o alla fine dell’orario d’obbligo giornaliero, o negli eventuali intervalli dell'orario d'obbligo.

Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio.

ART. 39   SNELLIMENTO BUROCRATICO

Il Dirigente organizzerà lo svolgimento del lavoro (scrutini, adempimenti amministrativi, etc.) in modo tale da ridurre al minimo la permanenza a scuola per meri adempimenti burocratici. Il Collegio Docenti o i singoli Consigli di classe possono adottare, con il supporto organizzativo ed economico della scuola, opportuni accorgimenti per ridurre le fiscalità burocratiche connesse agli scrutini.

ART. 40  SCELTA DEI COLLABORATORI

Allo scopo di garantire la massima efficienza ed efficacia del servizio, così come raccomandato dall'art. 19 comma 4 del CCNL 1999, il Dirigente procederà alla scelta dei collaboratori  tra coloro che si siano eventualmente candidati e sui quali il Collegio dei Docenti si esprime a scrutinio segreto, fatte salve eventuali future modifiche normative.

ART. 41  PATROCINIO  E   PATRONATO

I componenti  della RSU, le  OO.SS. e i rappresentanti sindacali (questi ultimi su delega degli interessati da acquisire agli atti), hanno diritto d'accesso agli atti in ogni fase del procedimento che le riguarda a livello di scuola.

Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dal Sindacato di appartenenza o dall'istituto di Patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

I sindacati e gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attività, nei luoghi di lavoro per tutte le materie previste dalla normativa vigente, e di acquisire elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal D.L.vo 626/94.

Le OO.SS. possono presenziare a tutte le operazioni di stipula di contratto e di assegnazione di posto riguardante il personale della scuola. Hanno diritto altresì di visionare preventivamente la documentazione al riguardo.

A tal fine il Dirigente darà comunicazione tempestiva e preventiva dello svolgimento delle operazioni.

ART. 42  ACCESSO AGLI UFFICI

Il lavoratore ha diritto ad accedere agli uffici di segreteria dell'Istituzione Scolastica negli orari stabiliti.

Il Dirigente Scolastico si impegna a facilitare l'accesso agli Uffici e a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli orari.

ART. 43  RICEVUTE

La segreteria dell'istituzione scolastica rilascerà sempre  ricevuta o protocollo per i documenti consegnati.

ART. 44  VISIONE DEGLI ATTI

Il lavoratore ha diritto alla visione di tutti gli atti dell'istituzione scolastica che non siano soggetti a protocollo riservato e che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse.

La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente.

ART. 45  ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE DURANTE I PERIODI DI INTERRUZIONE DELLE LEZIONI.

Durante tutti i periodi di interruzione dell'attività didattica (vacanze estive,  vacanze pasquali, vacanze natalizie, periodo 1 settembre – inizio delle lezioni; periodo successivo al termine dell'attività didattica, periodo di svolgimento di eventuali "corsi di recupero", assemblee degli studenti, ecc.) il personale docente è tenuto a prestare servizio solo nelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi degli artt. 39 e 42 del CCNL 1995.

Pertanto, i docenti non sono tenuti all'obbligo della firma e alla formale presenza nella scuola nei giorni in cui non si svolgono tali attività.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 46  VERIFICA DELL'ACCORDO

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere – non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione - la verifica dello suo stato di attuazione.

E' comunque prevista l'integrazione per istituti non trattati. Le integrazioni possono venire richieste da uno qualsiasi dei componenti della RSU eletta o dal Dirigente scolastico. La richiesta di integrazione da luogo a nuova trattativa.

Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.

ART. 47  INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In caso di controversie circa l’interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s’incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto (ha quindi valore retroattivo).

La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

ART. 48  DURATA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente Contratto si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica ed in particolare al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Scuola del 26/5/1999 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31/08/1999, nonchè del CCNL 15/2/2001.

Il presente Contratto rimane in vigore fino alla stipula di un nuovo accordo. Il contratto può venire integrato o modificato, previa nuova contrattazione, su richiesta di una delle parti. Il contratto entra in vigore immediatamente.

Letto, approvato e sottoscritto.