Virgilio  NOTIZIE 13.9.2011

PA/ Decurtazione caso malattia, serve parere Corte Costituzionale

Giudice lavoro: norma Brunetta crea disparità rispetto a privato

I giudici della Suprema Corte dovranno così esaminare l'articolo secondo cui "per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni... nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio".

Secondo il magistrato "il dl 112 risulta in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione il quale tutela la persona e la sua dignità, e stabilisce il principio generale di eguaglianza dei cittadini di fronte all'ordinamento. L'art. 71 del citato decreto, applicabile ai soli lavoratori del settore pubblico (¿) determina un'illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato". Infatti nel settore privato non è prevista tale decurtazione dello stipendio in caso di malattia.

La riduzione dello stipendio per ogni giornata non lavorata a causa di malattie non gravi o derivanti dal servizio varia da alcuni euro per gli stipendi più bassi fino a diverse decine per quelli dirigenziali. Per il giudice Magi "il lavoratore legittimamente ammalato, si trova privato di voci retributive che normalmente gli spetterebbero in funzione del suo lavoro, subendo pertanto una riduzione dello stipendio in busta paga. Riduzione che, dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa. Di fatto la malattia diventa un 'lusso' che il lavoratore non potrà più permettersi".

Citando l'articolo 32 della Costituzione, il giudice reputa che "la norma in questione, incidendo pesantemente sulla retribuzione del lavoratore malato, crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia".

Secondo Stefano d'Errico, coordinatore nazionale Unicobas, il sindacato che anche per opporsi a questa norma ha indetto lo sciopero generale per il prossimo 7 ottobre, "questa ordinanza, unica in materia, è una prima vittoria di quei lavoratori che appena uscì questa norma liberticida, oltre a manifestare e scioperare si rivolsero al tribunale per ottenere giustizia. Siamo coscienti di aver vinto per ora una battaglia e non ancora la guerra ma siamo sulla buona strada e non ci fermeremo finché vedremo calpestati i diritti dei lavoratori e dei cittadini".

PANEACQUA 13.9.2011

Ammalarsi nella PA è un lusso": giudice contro Brunetta

***,  13 settembre 2011, 20:39

Il caso     Ammalarsi per un dipendente pubblico? In base all'articolo 71 della cosiddetta legge Brunetta, la 133 del 2008, di fatto "diventa un 'lusso' che il lavoratore non potrà più permettersi e ciò appare in contrasto" con la Costituzione. Il giudice del lavoro di Livorno, Jacqueline Monica Magi, solleva la questione di legittimità costituzionale della norma che prevede per i dipendenti della PA, per i primi 10 giorni di malattia, una decurtazione di fatto della busta paga

Ammalarsi per un dipendente pubblico? In base all'articolo 71 della cosiddetta legge Brunetta, la 133 del 2008, di fatto "diventa un 'lusso' che il lavoratore non potrà più permettersi e ciò appare in contrasto" con la Costituzione che prevede "sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa". E' uno dei passaggi principali dell'ordinanza del giudice del lavoro di Livorno, Jacqueline Monica Magi, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione, della norma che prevede per i dipendenti della PA, per i primi 10 giorni di malattia, una decurtazione di fatto della busta paga, con il taglio del trattamento accessorio dello stipendio.

Il giudice ha così accolto un'eccezione sollevata da 50 lavoratori della scuola della provincia di Livorno (docenti e personale Ata), rappresentati dall'avvocato Claudio Altini e patrocinati dall'Unicobas della Toscana, che hanno fatto ricorso: alcuni avevano avuto una riduzione della busta paga dopo periodi di malattia. L'ordinanza è del 5 agosto scorso ed è stata resa nota oggi dal sindacato: per il segretario toscano Claudio Galatolo "è la prima pronuncia in Italia", per la segretaria provinciale Patrizia Nesti la causa "per la sua portata si configura come una class action di fatto perché la ricaduta è ampia e riguarda l'intero pubblico impiego".

In particolare il magistrato, con riferimento al principio di uguaglianza (articolo 3 della Carta) parla di "un'illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro" tra dipendenti pubblici e privati. Con riferimento al diritto alla salute (articolo 32), invece, '"crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al Paese".
Riguardo all'articolo 36, con la decurtazione del guadagno, "dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa".
"Privare durante la malattia un lavoratore di parte dello stipendio e della retribuzione globale di fatto - scrive infine il giudice riferendosi all'articolo 38 - integra esattamente quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro".

Sulla vicenda interviene il dipartimento della Funzione pubblica, che, "senza voler entrare nel merito della questione", precisa che l'articolo 71 "non prevede alcuna riduzione dello stipendio in caso di malattia fino a 10 giorni ma solo la decurtazione del trattamento accessorio, cioè di quello legato alla effettiva prestazione o alla produttività dei dipendenti pubblici" e che "tale disposizione èprevista, per una durata diversa, anche all'interno di alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro".

(ansa)


Roma, 13 set. (TMNews) - Sarà esaminato dalla Corte Costituzionale il decreto, già convertito in legge, attraverso cui il ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, ha introdotto le decurtazioni stipendiali in caso di malattia per oltre un milione di lavoratori della scuola ed altri due milioni di pubblici dipendenti: a deciderlo è stato il giudice del lavoro Jacqueline Magi, che esaminando il ricorso promosso dai legali dell'Unicobas ha espresso, nell'ordinanza di trasmissione depositata ad agosto ed oggi resa nota, "la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 71" del dl 112/2008, convertito nella legge 133/2008, "in relazione agli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione".


ADN KRONOS 13.9.2011
Accolta l'eccezione sollevata da 50 tra docenti e personale Ata della provincia

P.A., Tribunale lavoro di Livorno solleva incostituzionalità della legge Brunetta

ultimo aggiornamento: 13 settembre, ore 16:49
Livorno - (Adnkronos) - In particolare, nell'ordinanza del giudice si rileva "un'illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato". La legge prevede per i dipendenti pubblici una decurtazione dello stipendio per i primi dieci giorni di malattia

 Livorno, 13 set. (Adnkronos) - Il giudice del Tribunale del lavoro di Livorno Jacqueline Monica Magi ha sollevato l'incostituzionalità della legge Brunetta che prevede per i dipendenti pubblici una decurtazione dello stipendio per i primi dieci giorni di malattia. Il giudice Magi ha firmato un'ordinanza che rimette quindi la norma al giudizio della Corte Costituzionale, accogliendo così l'eccezione sollevata da 50 tra docenti e personale Ata della provincia di Livorno, che si erano rivolti al Tribunale.  
L'ordinanza, secondo quanto riporta il sito web del quotidiano 'Il Tirreno', è del 5 agosto scorso, ma è stata resa nota da Unicobas della Toscana, che tramite l'avvocato Claudio Altini assiste i ricorrenti. In particolare, per il giudice Magi la norma presenta profili di incostituzionalità con riferimento agli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione.In particolare, riguardo all'articolo 3, nell'ordinanza si rileva "un'illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato".Sul diritto alla salute di cui all'articolo 32, la norma voluta dal ministro Brunetta "crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore - scrive ancora il giudice del Tribunale del lavoro di Livorno - che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al Paese".Con riferimento all'articolo 36 in sostanza con la decurtazione dello stipendio, "dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico, il guadagno diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa", infine, con riferimento all'articolo 38, "privare durante la malattia un lavoratore di parte dello stipendio e della retribuzione globale di fatto - scrive il giudice Magi - integra esattamente quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro".

WALL STREET ITALIA 13.9.2011

Pa: assenze malattia, norma Brunetta rimessa alla Consulta

Sollevata questione incostituzionalita'

di
Pubblicato il 13 settembre 2011 | Ora 16:16

(ANSA) - LIVORNO, 13 SET - Il tribunale del lavoro di Livorno ha sollevato questione di incostituzionalita' della norma della cosiddetta legge Brunetta che prevede per i dipendenti pubblici una decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia. A firmare l'ordinanza che rimette la norma alla Consulta e' stato il giudice Jacqueline Monica Magi che ha accolto l'eccezione sollevata dai legali di 50 lavoratori della scuola della provincia di Livorno, promotori di un ricorso attraverso Unicobas della Toscana. E' stato lo stesso sindacato a rendere nota l'ordinanza. Sotto esame e' finito l'articolo 71 della legge 133 del 2008: il giudice ha ritenuto ''rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale'' della norma con riferimento agli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione. L'articolo 71 prevede che ''per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio''.

LA REPUBBLICA 13.9.2011

Legge Brunetta alla Consulta
"Trasforma la malattia in un lusso"

Giudice del lavoro di Livorno solleva la questione di legittimità della norma quando prevede la decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia dei dipendenti pubblici

"Di fatto la malattia diventa un 'lusso' che il lavoratore non potrà più permettersi e ciò appare in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa". Il giudice del lavoro di Livorno Jacqueline Monica Magi ha sollevato con un'ordinanza la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71 della legge 133/2008, la legge cosiddetta Brunetta, che prevede per i dipendenti pubblici una decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia.

L'ordinanza è del 5 agosto ma è stata resa nota oggi da Unicobas della Toscana che tramite l'avvocato Claudio Altini assiste 50 tra docenti e lavoratori Ata della provincia di Livorno, alcuni dei quali avevano avuto una riduzione della busta paga dopo periodi di malattia, che hanno fatto ricorso al tribunale, sollevando eccezione di costituzionalità poi accolta. Secondo il segretario toscano di Unicobas Claudio Galatolo, "è la prima pronuncia in Italia. E' la dimostrazione che lottare per i propri diritti alla fine paga".

Per il giudice la norma presenta profili di incostituzionalità con riferimento agli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione. In particolare, riguardo all'articolo 3, nell'ordinanza si rileva "un'illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato". Sul "diritto alla salute"

di cui all'articolo 32 la norma "crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al Paese". Con riferimento all'articolo 36 in sostanza con la decurtazione il guadagno, "dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa". "Privare durante la malattia un lavoratore di parte dello stipendio e della retribuzione globale di fatto - scrive infine il giudice con riferimento all'articolo 38 - integra esattamente quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro".

(13 settembre 2011)

IL GAZZETTINO 13.9.2011

Giudice del lavoro contesta legge Brunetta
su malattie: disparità tra pubblico e privato


Renato Brunetta

ROMA - Dubbi di costituzionalità sulla legge Brunetta che regola le malattie dei dipendenti pubblici perché ci sarebbe disparità con i lavoratori privati. Il giudice del Tribunale del lavoro di Livorno Jacqueline Monica Magi ha sollevato l’incostituzionalità della legge Brunetta che prevede per i dipendenti pubblici una decurtazione dello stipendio per i primi dieci giorni di malattia. Il giudice Magi ha firmato un’ordinanza che rimette quindi la norma al giudizio della Corte Costituzionale, accogliendo così l’eccezione sollevata da 50 tra docenti e personale Ata della provincia di Livorno, che si erano rivolti al Tribunale.

L’ordinanza è del 5 agosto scorso, ma è stata resa nota da Unicobas della Toscana, che tramite l’avvocato Claudio Altini assiste i ricorrenti. Per il giudice Magi la norma presenta profili di incostituzionalità con riferimento agli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione. In particolare, riguardo all’articolo 3, nell’ordinanza di rileva «un’illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato».

Sul diritto alla salute di cui all’articolo 32, la norma voluta dal ministro Brunetta «crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore -scrive ancora il giudice del Tribunale del lavoro di Livorno- che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al Paese».

Con riferimento all’articolo 36 in sostanza con la decurtazione dello stipendio, «dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico, il guadagno diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa» infine, con riferimento all’articolo 38, «privare durante la malattia un lavoratore di parte dello stipendio e della retribuzione globale di fatto -scrive il giudice Magi- integra esattamente quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro».

Il ministero replica: norma prevista anche in altri contratti. «Con riferimento alla notizia sull’ordinanza del Tribunale di Livorno che rimette al giudizio della Corte Costituzionale la normativa Brunetta sulle assenze per malattia, senza voler entrare nel merito della questione si precisa che l’articolo 71 della legge 133 del 2008 non prevede alcuna riduzione dello stipendio in caso di malattia fino a 10 giorni ma solo la decurtazione del trattamento accessorio, cioè di quello legato alla effettiva prestazione o alla produttività dei dipendenti pubblici». Lo afferma una nota del dipartimento della Funzione pubblica, sottolineando che «tale disposizione è prevista, per una durata diversa, anche all’interno di alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro».

Martedì 13 Settembre 2011 - 19:31