Precari : spiegazioni delle modifiche apportate dal Senato in conversione al decreto-legge 7 Aprile 2004 n.97.
 A cura di Emilio Sabatino “Segretario regionale lombardo precari Unicobas”
 

Continuano senza sosta le “innumerevoli” modifiche apportate in Senato.

Il testo del decreto comunque non è definitivo,  dato che dovrà essere esaminato alla Camera.

Di seguito le novità :

 Dall’anno 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti avverrà su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria
·        A decorrerre dall’anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle          graduatorie permanenti, saranno effettuati con cadenza biennale.

 
Nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purchè in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l’anno scolastico 2003/2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.
·        Nell’anno accademico 2003/2004 le università istituiscono, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in concorsi pubblici indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1 settembre 1999 alla data in vigore della legge di conversione del decreto.

·        In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1 settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l’inserimento nelle graduatorie permanenti.

·        Il Ministro dell’istruzione, al fine di evitare differenti interpretazioni, impartirà alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l’individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell’attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale.

 ·        Ai corsi abilitanti, possono accedere anche i docenti tecnico-pratici e gli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell’istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, purchè abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1 settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

·        Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20% dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.

·        Per l’abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio accesso alla graduatoria, sono attribuiti ulteriori punti 24.

·        Il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna e in quelle di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna e nelle isole minori , nonché negli istituti penitenziari , è valutato in misura doppia.

·        E’ abolita la valutazione del servizio militare.

·        Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso sono attribuiti punti 3.

·        Sono ammessi con riserva nelle graduatorie permanenti coloro che stanno per conseguire l’abilitazione nei corsi Ssis (sessione estiva) e nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria ed anche i docenti che stanno per conseguire il titolo di specializzazione polivalente per il sostegno (nel periodo estivo)  purchè in possesso dell’abilitazione.

·        Attraverso i corsi di didattica della musica, i docenti potranno ottenere l’abilitazione per la disciplina di educazione musicale, oltre che di strumento.

·        I docenti che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie,utili per l’assunzione a tempo determinato, dopo l’esaurimento delle vigenti graduatorie.

·        Costituisce titolo di accesso  ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, il diploma accademico di II livello di cui alla legge n. 508 del 1999, purchè ad indirizzo didattico.



Nuova tabella dei punteggi con le modifiche* approvate dal Senato
 
Diploma Ssis :  30 punti
Diploma didattica della musica :  30 punti

Titoli professionali di altri paesi UE :  8 punti

Abilitazioni o idoneità per concorso e sessione riservata :  6 punti

Altre abilitazioni o idoneità : *    3 punti    (prec.  1 punti)

Abilitazioni valutabili :  solo dello stesso ordine

Abilitazione o idoneità con riserva :  0 punti
Abilitazione laurea scienze della formazione primaria :   *  24 punti   (nessun precedente).
Abilitazioni o idoneità straniere riconosciute : 1 punti
Titolo di studio aggiuntivo :  3 punti

Dottorato di ricerca :  12 punti

Docenti elementari laureati in lingue straniere o scienze della formazione primaria :  6 punti

Master, corsi di perfezionamento, specializzazioni :  3 punti

Scuole statali e paritarie :  12 punti per anno scolastico

Scuole private non paritarie :  6 punti per anno scolastico

Servizio militare : *   soppresso                 (prec.   0,5 punti per mese)

Servizio contemporaneo alla Ssis :  0 punti

Servizio su più classi di concorso : valutato per una sola graduatoria

Scuole militari ed estere :  12 punti per anno scolastico

Scuole elementari di montagna;scuole  di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna,  nelle isole minori; istituti penitenziari :  *  24 punti per anno scolastico  ( prec.  scuole elementari di montagna e piccole isole di ogni ordine e grado).

 
Milano, 24 maggio 2004