INTERPELLANZA URGENTE

Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca

Per sapere - premesso che:

- già da alcuni anni i Direttori scolastici di molte scuole italiane continuano, nonostante siano intervenute innumerevoli sentenze sanzionatorie, a porre in essere comportamenti antisindacali e discriminatori nei confronti del sindacato UNICOBAS SCUOLA negandogli il diritto, previsto dall'art. 20 della l. 300/70, di indire assemblee durante l'orario scolastico e nei luoghi di lavoro sulla scorta di note inviate loro dagli Uffici Scolastici Regionali;

- la situazione attuale è che l'Amministrazione dello Stato vieta ai lavoratori iscritti al sindacato UNICOBAS di riunirsi sul luogo di lavoro e non concede loro i permessi retribuiti per partecipare alle assemblee, che eventualmente si tengano in luoghi diversi, nonostante siano indette dalla maggioranza delle RSU;

- il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dimentico delle disposizioni di cui alla legge 300/1970, sostiene che, in base all'art. 8 del CCNL del 2007 del comparto scuola, solo le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale possano indire assemblee;

- a prescindere dall'opinabile interpretazione dell'art. 8, va ricordato che la contrattazione collettiva, in quanto espressione di autonomia negoziale, non può operare deroghe in peius a diritti attribuiti da norme di rango legislativo; non può, dunque, sopprimere i diritti previsti e disciplinati dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori;

- seguendo l'opinamento dell'Ufficio Regionale del suddetto Ministero si arriverebbe all'inaccettabile conseguenza di attribuire alla pubblica amministrazione il potere, attraverso la scelta di sottoscrivere il contratto solo con alcuni sindacati, di scegliere anche le organizzazioni che possono beneficiare delle prerogative sindacali normativamente attribuite;

- il legislatore del 1970, con le disposizioni di cui all'art. 19, con cui aveva previsto la creazioni delle RSA, e all'art. 20 della legge n. 300, ha inteso riconoscere il diritto di ogni associazione sindacale, costituita in RSA, ad indire assemblee, singolarmente o congiuntamente. Anche a seguito dell'avvicendamento delle RSU alle RSA non è intervenuta alcuna norma di legge che abbia escluso il passaggio alle RSU di tutte le prerogative previste dallo statuto in favore delle RSA. Conseguentemente il diritto di indire assemblee deve essere riconosciuto, non solo alle RSU nel loro complesso, ma anche al singolo membro eletto in seno alle RSU.;

- in linea con le disposizioni normative il contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi del 7 agosto 1998 ha previsto all'art. 2, II° comma, che le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 10 che, a sua volta, prevede che "i dirigenti sindacali, che hanno diritto ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, sono i componenti delle RSU";

- se si dovesse ritenere che per l'esercizio dei diritti sindacali le RSU debbano agire all'unanimità, verrebbero frustrati i diritti delle minoranze in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione -

se il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ritenga legittimo che una disposizione contrattuale possa sopprimere dei diritti democratici previsti da una norma di legge, e quali siano le ragioni sottese alle direttive impartite ai vari Direttori scolastici.

Onn. Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Zazzera