E' il caso di ricordare quanto afferma  il CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PROVINCIALE di Roma del 14/7/1997:

"Art. 41 – Orario di servizio del personale docente durante i periodi di interruzione delle lezioni.

Durante tutti i periodi di interruzione delle lezioni ("vacanze estive", "vacanze pasquali", periodo 1 settembre – inizio delle lezioni; periodo di svolgimento dei "corsi di recupero" per la scuola secondaria di II grado, ecc.) il personale docente è tenuto a prestare servizio in tutte quelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi degli artt. 39 e 42 del CCNL.
Pertanto, non si è tenuti all'obbligo della firma e alla formale presenza nella scuola nei giorni in cui non si svolgono tali attività."

Il Provveditore agli Studi di Roma, in evidente accordo con tale contratto, precisò con la nota 14/01/1998, prot. 2171 che:

"in occasione di assemblee studentesche tenute durante lo svolgimento delle lezioni, gli insegnanti privi di impegni deliberati dal collegio dei docenti nell'ambito dell'attività di non insegnamento, possono non recarsi a scuola in quanto ogni attività didattica è sospesa."

Questa nota del Provveditore agli Studi di Roma riprende esattamente quanto già ribadito dal Ministero della Pubblica Istruzione con la nota n. 2851/n.12 del 20-7-1990 e la nota n. 795 del 20/3/1982:

"in occasione di assemblee studentesche tenute durante lo svolgimento delle lezioni, gli insegnanti privi di impegni deliberati dal collegio dei docenti nell'ambito dell'attività di non insegnamento possono non recarsi a scuola in quanto ogni attività didattica è sospesa.".

Nella nota Ministeriale n. 2317 del 18/7/1979 si legge testualmente:

"…. si ribadisce che è facoltativa la presenza dei docenti alle assemblee studentesche…."

La già citata nota ministeriale n. 795 del 20/3/1982 precisa inoltre che:

"…. in occasione delle assemblee studentesche tenute durante l'orario delle lezioni, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 416 /1974, la sospensione delle lezioni stesse, per esigenze di carattere organizzativo all'interno della scuola, deve essere estesa a tutte le classi e conseguentemente è sospesa ogni tipo di attività didattica."

Quanto affermato dalle note citate è la logica conseguenza di quello che afferma il D. P. R 31 Maggio 1974, n. 416 art. 43 e il T.U. n. 297 del 16/4/1994 art. 13:

"All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino".

La legge è chiara: nessuno può obbligare un insegnante a partecipare in qualsiasi forma all'assemblea di Istituto degli studenti.
Se l'assemblea è stata indetta per un numero di ore corrispondente all'intera giornata di scuola, quel giorno a scuola non c'è attività didattica; se il Collegio dei Docenti non ha deliberato alcuna attività l'insegnante può non recarsi a scuola, visto che non ha altri obblighi contrattuali e non ha alcun obbligo di formale presenza a scuola.

E' infine il caso di citare anche la nota ministeriale n. 866 dell' 11 giugno 1981:

"…Le norme su citate, che sanciscono e disciplinano il diritto di assemblea, però non stabiliscono che la partecipazione alle predette assemblee è obbligatoria. Gli studenti che non vogliono parteciparvi, pertanto non devono recarsi a scuola allorché l'assemblea mensile d'Istituto sia stata, ad esempio, convocata per l'intera durata delle ore di lezione della giornata, dal momento che l'assemblea, regolarmente convocata, interrompe in ogni caso la normale attività didattica.
Parimenti gli studenti che non vogliono prendere parte all'assemblea devono uscire in anticipo, rispetto al normale orario, allorché l'assemblea sia stata indetta nelle ore terminali delle lezioni."