COMUNICATO STAMPA 23/6/2009

PRIMA SENTENZA IN ASSOLUTO IN ITALIA IN MATERIA: IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SPETTA ANCHE AI TERMINALI ASSOCIATIVI DELL'UNICOBAS. IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISIS FORESI DI PORTOFERRAIO NUOVAMENTE CONDANNATO PER ATTIVITA' ANTISINDACALE

Il giudice del lavoro del tribunale di Livorno Domenico Provenzano, con sentenza depositata il 19/6/09, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione ed "al Dirigente Scolastico dell'Istituto Foresi di Portoferraio, quale organo della stessa aministrazione, la cessazione della condotta antisindacale contestata dal sindacato ricorrente e, per l'effetto, di fornire ad Unicobas Scuola, in persona del suo terminale associativo, l'informativa sugli atti di interesse sindacale …..".

Infatti il D.S. prof. Riccardo Borraccini aveva sempre negato al terminale associativo dell'Unicobas, prof. Carlo Anselmi, l'informativa sindacale di base (organici, formazione delle classi, accordi sindacali interni, contratto d'istituto, nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti col fondo d'istituto …) arrivando addirittura a negare copia del contratto d'istituto che veniva quindi secretato e tenuto nel cassetto invece che essere affisso all'albo sindacale.

Questa sentenza è importante perché è la prima in Italia sull'argomento ed è su un argomento di rilevanza nazionale (il testo integrale della sentenza è disponibile da lunedì 22 giugno sul sito www.unicobaslivorno.it) e sancisce il principio che anche i terminali associativi dell'Unicobas (l'equivalente dei rappresentanti sindacali aziendali del settore privato) hanno diritto all'informativa sindacale alla pari dei terminali dei sindacati firmatari del contratto nazionale. L'Unicobas viene riconosciuto rappresentativo dal giudice, anche se non firmatario del CCNL, in forza dello statuto dei lavoratori (legge 300/70). La sentenza mette la parola fine alla discrezionalità che spesso i dirigenti scolastici usavano nei confronti dei nostri terminali associativi negando il più delle volte qualsiasi diritto e informativa. Il D.S. Borraccini è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

La sentenza è ben motivata e ne riportiamo il passo più importante: "Il diritto ad ottenere l'informativa in questione – inerente ad aspetti essenziali dell'organizzazione scolastica e dei rapporti di lavoro dei dipendenti in servizio presso l'istituto – rappresenta uno dei diritti sindacali di base, costituenti il nucleo indefettibile delle prerogative spettanti a qualsiasi organizzazione sindacale ai fini dell'esercizio della sua attività ed, a ben vedere, necessario per la sua stessa esistenza. Non si vede, in effetti, quale funzione avrebbe il terminale associativo del Sindacato. L'omesso riconoscimento di tale diritto integra condotta antisindacale, ponendo in discussione la credibilità e l'immagine del Sindacato agli occhi dei lavoratori vanificandone le iniziative e le azioni che, in difetto della richiesta informativa, non potrebbero che essere poste in essere in mancanza di strumenti conoscitivi essenziali ai fini dell'esercizio del controllo e delle valutazioni attinenti alle concrete modalità esecutive dei rapporti di lavoro. …."

Da notare che questa è la seconda condanna per condotta antisindacale che nel giro di pochi mesi viene inflitta al D.S. Borraccini: infatti il giudice del lavoro Dr.ssa Magi con sentenza del 20/1/09 l'aveva condannato perché impediva all'Unicobas l'affissione all'albo sindacale.

Stefano d'Errico (Segretario nazionale del sindacato l'AltrascuolA Unicobas)