Precari: corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento (legge 143/2004 – art.2 co.1, lett.c-bis e co.1-ter). Scadenza domande 22 dicembre 2005.

a  cura di Emilio Sabatino

E’ stato emanato il decreto sui corsi speciali abilitanti per rendere ancor di più sature le graduatorie permanenti,  ed “illudere” altre migliaia di precari alla ricerca di un posto fisso. Complimenti al Miur!!!

Le Università degli studi e le Accademie di belle arti istituiscono corsi speciali, di durata annuale per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, riservati alle sotto elencate categorie di docenti, che abbiano prestato, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004, almeno 360 giorni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere ad insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o classi di concorso.

Scuola dell’infanzia

Insegnanti in possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio dichiarato equivalente nel decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione(artt.278 e 279 decreto leg.vo n.297/94), purchè conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, privi della specifica abilitazione all’insegnamento, con un servizio di almeno 360 giorni nella scuola dell’infanzia statale, paritaria o autorizzata e/o nella scuola primaria statale, paritaria o parificata (cioè, per il raggiungimento dei 360 giorni è possibile cumulare i servizi prestati nella scuola dell’infanzia e primaria).

Scuola primaria

Insegnanti in possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio dichiarato equivalente nel decreto ministeriale autorizzativi della sperimentazione(artt.278 e 279 decreto leg.vo n.297/94), purchè conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, privi della specifica idoneità all’insegnamento, con un servizio di almeno 360 giorni nella scuola dell’infanzia statale, paritaria o autorizzata e/o nella scuola primaria statale, paritaria o parificata (cioè, per il raggiungimento dei 360 giorni è possibile cumulare i servizi prestati nella scuola dell’infanzia e primaria).

Scuola secondaria

Insegnanti in possesso del diploma di laurea, del diploma di Accademia di Belle Arti, del diploma di istituto superiore delle industrie artistiche, del diploma ISEF o della laurea in scienze motorie, che danno accesso all’insegnamento per il quale si chiede l’ammissione al corso abilitante, privi della specifica abilitazione e in possesso dei 360 giorni di servizio nel periodo sopra indicato.
Per il raggiungimento dei 360 giorni è possibile cumulare al servizio prestato nella scuola secondaria quello della scuola dell’infanzia e primaria.

I corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità nella scuola secondaria sono svolti per ciascuna classe di concorso e ambito disciplinare che troverete negli Allegati 1,2,3 del decreto ministeriale.

Per la classe di concorso 77/A, per cui sono stati già espletati o sono in via di espletamento i relativi corsi speciali abilitanti, ai sensi del D.M. n.100 dell’8 novembre 2004, non sono attivati nuovi corsi.

Analogamente, per le classi di concorso relative agli insegnamenti tecnico pratici non sono indetti nuovi corsi speciali, in quanto già previsti nel D.M. n.21 del 9 febbraio 2005.

Partecipazione ai corsi

E’ consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali. Coloro che hanno partecipato, stanno partecipando o hanno concluso uno dei corsi speciali, attivati ai sensi del D.M. n.100 dell’8 novembre 2004 e del D.M. n.21 del 9 febbraio 2005, non sono ammessi ai corsi.
Non possono partecipare ai suddetti corsi, i docenti che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione ai corsi stessi, sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale.

Svolgimento dei corsi

I corsi si svolgeranno nell’anno accademico 2005/06, secondo il calendario che sarà fissato dalle competenti Università e Accademie.

In linea di massima le lezioni si terranno due giorni a settimana, nelle ore pomeridiane e nell’intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dalle Università e Accademie.

La frequenza è obbligatoria, infatti è consentito un massimo di assenze non superiore al 30% delle ore complessive del corso.

Non è previsto alcun tipo di esonero dagli obblighi di servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, da concedere , previa riapertura dei termini di presentazione della domanda.

Limitatamente ai corsi speciali per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria, è prevista una prova iniziale di idoneità linguistica per accedere al modulo concernente i fondamenti e la didattica della lingua inglese.

Le discipline dei percorsi formativi e i relativi crediti, la durata dei corsi le modalità di svolgimento delle prove d’esame e i criteri di valutazione saranno definiti con un successivo provvedimento.

Gli ammessi alla partecipazione dei corsi sono iscritti con riserva nelle graduatorie permanenti, in attesa del conseguimento del titolo abilitante.

Per quanto riguarda i costi, l’esatto ammontare dei contributi e delle tasse è quantificato dalle singole Università e Accademie, sulla base del numero delle domande, al momento dell’effettiva iscrizione ai corsi.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai corsi, redatte in carta semplice, secondo il modello allegato al decreto (All.4), sono indirizzate all’Ufficio Scolastico regionale, per il tramite del Centro Servizi Amministrativi ove è ubicata la sede di servizio dei candidati.

Coloro che non sono in servizio al momento della presentazione della domanda o prestano servizio all’estero possono scegliere a quale CSA indirizzare la domanda.

Le domande devono essere presentate entro il 22 dicembre 2005.