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COMUNICATO STAMPA 26/3/2009

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL'ITIS FERMI DI LUCCA DONATELLA BUONRIPOSI CONDANNATA PER ATTIVITA' ANTISINDACALE:

AVEVA APPLICATO E TRASMESSO AI REVISORI DEI CONTI IL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO SENZA LA PREVIA SOTTOSCRIZIONE DEI COMPONENTI DELLA RSU ED AVEVA SURROGATO UNO DEI COMPONENTI DELLA STESSA APPROPRIANDOSI ILLEGITTIMAMENTE DELLE FUNZIONI DELLA RSU

Il giudice del lavoro Luigi Nannipieri, su ricorso ex art. 28 legge 300/70 presentato dall'Unicobas, con sentenza depositata il 16/3/09, ha accertato «il carattere antisindacale delle seguenti condotte della Dirigente Scolastica dell'ITIS Fermi di Lucca:

trasmissione ai revisori di un contratto integrativo d'istituto (ed attuazione dello stesso, con erogazione dei relativi pagamenti) senza la previa sottoscrizione dei componenti della RSU;

ricezione delle dimissioni di un componente della RSU e sua surroga».

Infatti la D.S. Prof.ssa Donatella Buonriposi aveva considerato valido un contratto d'istituto sottoscritto solamente dal rappresentante della segreteria provinciale dello SNALS, lo aveva inviato ai revisori dei conti ed aveva proceduto ad attuarlo senza la sottoscrizione della RSU d'Istituto.

Questa sentenza è importante perché sancisce il principio che il contratto d'istituto per essere valido deve essere sottoscritto dalla RSU d'istituto e non è sufficiente che sia sottoscritto dalle segreterie provinciali dei sindacati: se la RSU non firma rimane in vigore il contratto integrativo precedente.

Questo significa che i dirigenti scolastici non potranno più costringere la RSU alla firma del contratto d'istituto prolungando fino all'esasperazione le trattative e mettendo poi la stessa RSU di fronte al fatto compiuto (ore già assegnate a discrezione del dirigente, lavorate e quindi pagate). Se la RSU non firma il contratto non è valido e l'assegnazione degli incarichi ed i relativi pagamenti vanno effettuati in base al contratto precedente.

La sentenza ribadisce inoltre i dirigenti scolastici non hanno il potere di invadere il campo sindacale ed appropriarsi delle prerogative dei sindacati e della RSU: la surroga di un componente dimissionario della RSU è prerogativa della RSU stessa e non del D.S.

E' importante che questo principio venga ribadito perché nella fase attuale, da parte dal ministro Brunetta e dei dirigenti che ne seguono le orme, sta avvenendo una vera e propria invasione del campo sindacale con l'intento di togliere valore alla contrattazione e spazio e potere al sindacato.

Quindi mentre Brunetta sta tentando di togliere valore al contratto nazionale, la Buonriposi ha tentato, senza riuscirci, di togliere valore al contratto integrativo d'Istituto. La Buonriposi è stata condannata anche al pagamento di due terzi delle spese processuali di parte ricorrente.

La sentenza si trova in forma integrale sul nostro sito regionale: www.unicobaslivorno.it

Livorno 26/3/2009

Il segretario regionale Claudio Galatolo