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COMUNICATO STAMPA 7/7/05
 
INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE: VINTO IL RICORSO

PRESENTATI  IN DATA ODIERNA 531 TENTATIVI DI CONCILIAZIONE PER LA CORRESPONSIONE DI RPD E CIA IN TREDICESIMA

 Il giudice del lavoro di Livorno Dott. Domenica Maria Tiziana Latella con la sentenza 504 del 29/6/2005 ha dato ragione in pieno a  83 ricorrenti che avevano aderito nel 2003 al ricorso promosso dall Unicobas scuola per il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale (il contratto era scaduto a dicembre 2001 e non era ancora stato rinnovato). Infatti il CCNL scaduto prevedeva all’art. 1 la corresponsione di tale indennità  a partire dal 1/4/2002.

 CGIL,CISL,UIL e SNALS che pure avevano sottoscritto il CCNL non si sono mai curati di far applicare l’art. 1, anzi in più di una occasione hanno ostacolato il ricorso tentando di screditare il nostro operato.

Il ricorso è stato curato dall’avv. Claudio Altini.

Il Giudice, “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione”, ha condannato il MIUR al pagamento a favore dei ricorrenti della indennità di vacanza contrattuale dal 1/4/2002 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza nonché dal 1/7/2002 nella misura del 50% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi vigenti, oltre interessi legali sulle somme non corrisposte dalle singole scadenze fino al saldo.

Questa è la prima sentenza  sull’argomento nel pubblico impiego in Italia ed apre la strada all’ottenimento dell’indennità di vacanza contrattuale anche per gli anni 2004 e 2005 ( il biennio economico è scaduto il 31/12/2003 e siamo arrivati ormai al 19° mese di mancato rinnovo contrattuale).

A settembre con la riapertura delle scuole daremo istruzioni ai ricorrenti riguardo alla quota spettante e su come ottenerne il pagamento.

Diamo inoltre notizia che in data odierna presso la direzione provinciale del lavoro di Livorno sono stati depositati 531 tentativi di concilazione  propedeutici al ricorso per la corresponsione della retribuzione professionale docenti (RPD) e del compenso individuale accessorio del personale ATA ( CIA) nella tredicesima mensilità.
Infatti tali indennità, che ormai sono divenute quote fisse in busta paga, non vengono corrisposte in tredicesima, contravvenendo alla legislazione in materia di busta paga.

Livorno 7/7/2005
                                                Per la segretaria provinciale Claudio Galatolo