IL MONDO SOMMERSO DEL PRECARIATO ATA

La crescente "autonomia" riconosciuta alle Istituzioni Scolastiche ha prodotto una serie di conseguenze negative, che hanno portato ad una totale "deregulation" delle procedure per l'individuazione del personale supplente A.T.A.

La normativa prevede che qualora si chiami un supplente temporaneo per coprire un posto di assistente amministrativo o tecnico, è necessario attingere alle graduatorie di 3° fascia A.T.A.

Tali graduatorie, stilate nel 2005, sono state realizzate in base alle "autocertificazioni" effettuate dagli aspiranti supplenti: è per questo che il D.M. n.55/2005 che regola la materia, ha previsto che la 1° scuola che conferisce la supplenza deve effettuare delle verifiche.

E' stato accertato che nella maggioranza delle scuole non viene effettuato alcun controllo con la conseguenza che la supplenza può non venire assegnata a chi ne ha effettivamente diritto.

Ricordiamo ai Dirigenti Scolastici che il D.M. n. 55 del 2005 cita testualmente: "…6.5 Durante il primo rapporto di lavoro, i predetti controlli sono effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante….
6.6 In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni…..ai fini della rideterminazione dei puntegg.... dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche indicate nel modello di domanda.

6.7 In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ….. viene dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

6.8 In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro rilascia all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro, durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione."

Pertanto il Dirigente Scolastico risponde personalmente della veridicità della convalida del punteggio del candidato.

Si ricorda altresì che le Scuole che ricevono un decreto di rettifica del punteggio effettuato da un Dirigente Scolastico, devono automaticamente provvedere alla modifica prevista.

Per rendere i controlli più capillari, si invitano gli aspiranti supplenti della 3° fascia A.T.A. a richiedere, ai sensi della Legge. 241/90, la visione dei titoli di accesso di coloro che li precedono in graduatoria e stanno espletando supplenze temporanee.

PER QUANTO RIGUARDA I COLLABORATORI SCOLASTICI, SI RICORDA CHE LA CIRC. MIN. PROT. 2024 DELL'8/10/2007 PREVEDE CHE DEBBANO ESSERE CHIAMATI ESCLUSIVAMENTE ATTINGENDO ALLE LISTE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO.

Risulta purtroppo che spesso i Dirigenti Scolastici comunicano solo in parte i posti vacanti disponibili, e coprono i restanti con chiamate effettuate in maniera arbitraria e personalistica.

Si invitano le RSU (in qualità di rappresentanti sindacali, ed in base al diritto all'informazione,non