Applicazione della Riforma Moratti: strategie di sopravvivenza dei poveri Dirigenti Scolastici,tra l'incudine del MIUR ed il martello del Collegio dei Docenti.
Forzare l'introduzione della legge 53 nelle scuole senza che il suo gancio contrattuale fondamentale (l'art.43 del CCNL che riguarda il tutor) sia stato definito, ha gettato nella confusione e nel caos le scuole elementari e medie .
Sin dall'inizio dell'anno i presidi hanno cominciato a ricevere pressioni da parte del Miur che li invitava a realizzare ogni aspetto
della Riforma Moratti anche ignorando le opinioni e le prese di posizioni delle assemblee degli insegnanti .
Se l'applicazione di alcuni punti della riforma non ha creato ,tutto sommato grossi problemi ( l'anticipo a cinque anni e mezzo, l'Inglese e l'Informatica sin dalla prima, le ore opzionali dei laboratori) ,l'attivazione di una figura atipica per la scuola elementare ,come quella del tutor morattiano, sta registrando resistenze fortissime da parte dei docenti .
I Dirigenti stanno dimostrando doti di creatività ed improvvisazione
notevoli allo scopo di salvare la "capra" dell'applicazione della legge ed i "cavoli" dei buoni rapporti con il corpo docente, ognuno di loro ha adottato una sua tattica,ecco le più comuni :
Soluzione A: il DS non ha paura di eventuali denunce sindacali e ,nonostante l'art.43 sia tuttora in contrattazione all'Aran,invia lettere di nomina a tutor ad un insegnante per classe.
Soluzione B: il DS non se la sente di ufficializzare la nomina di tutor ed aggira l'ostacolo imponendo l'orario frontale minimo di 18 ore,orario che permette a questo che viene chiamato "maestro prevalente" di svolgere di fatto funzioni da tutor morattiano.
Soluzione C: il DS in questione ignora il contratto (art. 25) e consente al tutor (o maestro prevalente) di insegnare 18 ore nella stessa classe e destinare le restanti 4 ore di insegnamento alla compilazione del portfolio.
Soluzione D: il DS nomina tutti gli insegnanti tutores e fa svolgere loro le funzioni previste dalla Riforma nell' art 6 (portfolio, piani personalizzati, orientamento ecc) e magari attinge dal Fondo d'istituto per retribuire le ore funzionali che occorrono per smaltire la mole di lavoro.
Soluzione E: il DS ,evidentemente sicuro di sé, ignora le modifiche orarie imposte al tutor (vincolo delle 18 minime frontali nella stessa classe nei primi tre anni della scuola elementare) e mantiene per i docenti gli orari degli anni precedenti.
Soluzione F : il DS applica la Riforma alla lettera e,per attivare i laboratori,ha eliminato o quasi le compresenze che permettevano le sostituzioni dei colleghi assenti. Ora deve chiamare supplenti anche per un'ora.
Applicazione della Riforma Moratti: strategie di sopravvivenza dei poveri insegnanti ,tra l'incudine del Dirigente Scolastico ed il martello della dignità professionale.
Ad un Collegio dei docenti che:ha deliberato una presa di posizione contro l'impianto della Legge 53,non ha fornito criteri per l'individuazione dei Tutores,ha adottato,in autonomia decisionale,i vecchi libri di testo,ha rifiutato di effettuare le prove Invalsi , come si può imporre l'applicazione della Riforma?
La filastrocca "ormai la Riforma è legge e si deve applicare a tutti i costi" va a cozzare contro alcune verità:
-La formulazione dell'orario e l'assegnazione dei docenti alle classi è prerogativa del DS che però deve aver prima sentito il parere del Collegio (ancora sovrano in merito di didattica),del Consiglio d'Istituto e della RSU che contratta le lettere d),e), i) dell'art 6 del CCNL.
-I sindacati firmatari hanno diffidato i Dirigenti dal nominare i tutores ,dato che non vogliono sentirsi scavalcati mentre stanno ancora trattando l'art 43.
-Stravolgere l'orario classico della Scuola Elementare affidando ad un insegnante prevalente le 18 ore frontali minime nella singola classe (nei primi tre anni della scuola Elementare), vuol dire per un Preside imporre un orario che condiziona fortemente la didattica,al solo scopo di "sentirsi in regola col Miur".
-Il decreto applicativo della legge 53/03 ,nell'art. 4 , parla di " un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" da attribuire al "docente in possesso di specifica formazione" che attualmente non esiste. Quando un insegnante dovrà firmare la lettera di incarico potrebbe anche rifiutarsi di essere stato individuato,attraverso un orario prevalente,tutor della classe ,in quanto non "in possesso di specifica formazione". -Quando si parla di assunzione collettiva del tutoraggio ,attenzione! Di quali funzioni di tutoraggio stiamo parlando? La stesura del portfolio,i piani di studio personalizzati,l'orientamento scolastico come espressi dalla Riforma ,implicano centinaia di ore di impegno extra (rispetto all'attuale assetto )che ,anche se spartite tra componenti del team, risultano pesantissime da smaltire.
Il portfolio: è obbligatoria la sua compilazione?
Del portfolio delle competenze individuali non c'è traccia né nella legge 53/03, né nel D.lgs 59/04.
Soltanto nelle Indicazioni Nazionali ,che sono transitorie e quindi non prescrittive,si parla del contenuto di questo documento che dovrebbe contenere valutazione,certificazione,orientamento e documentazione dei percorsi didattici dell'alunno.
La inderogabilità,secondo la CM 29/04,ce l'hanno solo gli obiettivi specifici di apprendimento.
L'adozione da parte delle Scuole di questo complicato documento non è
quindi obbligatoria,non esiste un Portfolio unico impostato dal Miur e stampato a sue spese:esistono proposte delle varie case editrici che hanno intravisto la possibilità di guadagno nella diffusione di ulteriore materiale didattico.
I modelli proposti costano dai 2 ai 5 euro e sono accattivanti da un punto di vista grafico ed estremamente articolati per non dire cervellotici.
I costi andranno a gravare sulle spese di cancelleria dei singoli Istituti e l'archiviazione di queste quintalate di cartaceo costituiranno un "carico di incendio" (per usare un linguaggio da legge 626) da tenere sotto controllo in locali adatti e da individuare scuola per scuola.
Il portfolio sostituisce la scheda di valutazione?
Per la Scuola primaria,la scheda di valutazione è stata formalmente abolita con l'art 17 del DPR 275/99 (regolamento sull'autonomia) ,ma è rimasta in vigore in via transitoria (vedi nota min. 12735 del 20.10.2000).
Sempre secondo il DPR 275 (art. 10),è compito del MIUR adottare nuovi modelli di certificazione ma questo non è stato ancora fatto.
I dirigenti scolastici sono stati di recente informati che non sono state ancora stampate le schede di valutazione.
Un documento amministrativo di valutazione e certificazione a livello nazionale è imprescindibile e non può essere sostituito da schede formulate dalle singole scuole o dai portfolio.
Come si attesta il superamento delle varie classi in caso di trasferimento ad altra scuola o addirittura in un paese straniero?
Siamo alla fine di Ottobre e su questo punto il Ministero tace.