Presentato a seguito dello sciopero e della manifestazione del 18 novembre 2008 DEL PERSONALE SCOLASTICO ATA-ITP EX ENTI LOCALI:
TESTO EMENDAMENTO CONCORDATO CON IL COORDINAMENTO NAZIONALE ATA ED ITP EX ENTI LOCALI E CON L'ITALIA DEI VALORI

Foto della Manifestazione di Martedì 18 novembre 2008 COMUNICATO STAMPA DEL 18 NOVEMBRE 2008:
RIUSCITO LO SCIOPERO DELL’INTERA GIORNATA DEL PERSONALE SCOLASTICO ATA-ITP EX ENTI LOCALI.
UN MIGLIAIO DI MANIFESTANTI DAVANTI A MONTECITORIO IN RAPPRESENTANZA DI TUTTE LE REGIONI ITALIANE.
TERMINATO ALLE 18.00 L’INCONTRO CON I SINDACATI CONFEDERALI E L’ARAN

APCOM - Associated Press - 18 novembre 2008:
Scuola; Conclusa protesta a Montecitorio personale ex enti locali
Da domani lavoratori Unicobas svolgeranno solo mansioni minime

Martedì 18 Novembre 2008 Sciopero del personale proveniente dagli Enti Locali Manifestazione Nazionale in Piazza di Montecitorio - Roma -  ore 10 Su iniziativa del Coordinamento Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola ex Enti Locali:
Martedì 18 Novembre 2008 ore 10
MANIFESTAZIONE NAZIONALE in Piazza di Montecitorio - Roma -
e SCIOPERO Specifico del personale ATA e ITP proveniente dagli Enti Locali
per l'intera giornata di Martedì 18 Novembre 2008
  • Comunicato Stampa del Coordinamento Nazionale Ata e Itp ex enti locali
  • La Legge Era Uguale per Tutti


    Roma - 25/3/2008 - si è costituito a Roma il Coordinamento Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola ex Enti Locali:
    Il Coordinamento è unitario e autonomo e raccoglie le adesioni di tutti i lavoratori, iscritti o non iscritti ai vari sindacati scuola, con l'obiettivo di sviluppare la mobilitazione per ottenere l'abrogazione del comma 218 e il pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori.
    Il sindacato l'AltrascuolA Unicobas garantisce pieno appoggio alle iniziative promosse dal Coordinamento.
    Documento del Coordinamento Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola ex EE.LL.

    La Suprema Corte (Sezione Lavoro Ordinanza n. 22260 del 4 settembre 2008) ha sollevato una nuova questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 218 della legge n. 266/2005 ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
    La parità delle parti dinanzi al giudice - ha osservato la Cassazione - implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione di una determinata controversia.
    Il comma 218 della legge 266/2005 (inserito dalla relatrice Santanché) venne imposto dal Governo Berlusconi, tramite il voto di fiducia, con lo scopo di definire l'esito del contenzioso in corso in senso vantaggioso per lo Stato-Datore di lavoro (una delle parti in causa), danneggiando così gravemente e ingiustamente i lavoratori (l'altra parta in causa); atto che denota lo stesso disprezzo per la giustizia dimostrato recentemente da Berlusconi nell'imporre per sè stesso l'impunità (lodo Alfano).



    Assemblea nazionale - Martedì 25 marzo 2008 alle ore 10
    presso la sede nazionale dell'Unicobas in Via Tuscolana 9 a Roma
    Riparte la mobilitazione. Per decidere nuovi appuntamenti e nuove forme di lotta.
    Per i diritti degli ATA e ITP ex Enti Locali

    Comitato ATA e ITP ex EE.LL
    E' uscito Unicobas Notizie Numero 5 - Anno 2007:
    ATA EX ENTI LOCALI: SCANDALOSA SENTENZA POLITICA, SERVA DI MONITO A TUTTI
    La Corte Costituzionale dice che il comma 218 della Finanziaria di Berlusconi si è limitato a “recepire” l’accordo truffa sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e SNALS il 20 luglio 2000 e quindi conserva tutta la sua validità.
    Una beffa per i lavoratori, una decisione POLITICA che apparentemente assolve il governo Berlusconi che ha introdotto il comma 218, ma che in realtà assolve tutti i responsabili ossia il precedente e l'attuale governo di centro-sinistra insieme a CGIL, CISL, UIL e SNALS.
    Per rompere questa lunga catena di responsabilità, tra le quali spicca in prima linea quella di CGIL, CISL, UIL e SNALS, adesso rimane una sola possibilità: gli iscritti a questi sindacati pretendano, pena la revoca dell’iscrizione, che i loro segretari nazionali tolgano la firma dall’accordo-truffa del 20 luglio 2000 e aprano una vera trattativa su questa vertenza.
    L’Unicobas proclama da subito la mobilitazione ad oltranza del personale ATA interessato.

    IMPORTANTE SUCCESSO DELL'UNICOBAS NELLA VERTENZA ATA EX ENTI LOCALI!!!
    29 settembre 2006:
    La Corte d'Appello di Roma - Collegio V - Presidente e relatore la dott.ssa Cataldi ha rigettato l'appello proposto dall'avvocatura dello stato nei confronti di alcuni lavoratori assistiti dai legali dell'Unicobas scuola (avv. Pasqualino Reale e avv. Renato Natalini) e quindi ha confermato la sentenza di 1° grado, favorevole ai lavoratori; la sentenza, in modo molto chiaro, ha dichiarato privo di alcun valore "interpretativo" o "retroattivo" l'infame comma 218 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ultima finanziaria del governo Berlusconi), che vergognosamente il governo Prodi ancora non ha provveduto ad abrogare.
    Il testo della Sentenza Corte di Appello di Roma n. 6487 del 29 settembre 2006

    Vergogna! Il Governo deve abrogare il vergognoso comma 218 della legge finanziaria 2006 ( Legge 23 dicembre 2005, n. 266)!!!
    CHE COSA HANNO FATTO DI MALE ATA ED ITP EX ENTI LOCALI PER ESSERE CONDANNATI A PERCEPIRE A VITA UNO STIPENDIO DI CIRCA 900(NOVECENTO) EURO MENSILI?!
    Le scuole private vengono finanziate con i soldi rubati agli stipendi di questi 80000 lavoratori della scuola statale!

    Comunicato della Segreteria Nazionale Unicobas:
    Il problema della penalizzazione del personale ATA, transitato dagli enti locali allo Stato, a partire dal primo gennaio 2000, è ancora irrisolto, a danno di lavoratori che riescono a racimolare in busta paga circa 900 euro al mese!

    La spregevole manovra condotta a termine del governo Berlusconi nella finanziaria 2006:
    La Storia del Vergognoso Furto perpetrato ai danni dei lavoratori ATA e ITP trasferiti d'autorità dagli Enti locali allo Stato

    La Sentenza della Corte di Cassazione del 15 marzo 2005 e la Sentenza della Corte di Cassazione n. 3224 del 25 gennaio 2005 hanno ribadito molto chiaramente che:
    L'incredibile storia del famigerato accordo 20 luglio 2000, sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, SNALS, che ha causato notevoli danni ai lavoratori ATA provenienti dagli enti locali.

    La Finanziaria 2006 deruba i lavoratori ATA e ITP provenienti dagli Enti Locali!!!
    Le recenti sentenze della Corte di Cassazione e di numerosi Giudici del Lavoro hanno ormai dichiarato non valido l'accordo siglato da CGIL, CISL, UIL, SNALS il 20/7/2000, che aveva sottratto ai lavoratori l'anzianità giuridica ed economica. Il Governo, che sta perdendo tutte le cause con i lavoratori, inserisce ora nella finanziaria 2006 (comma 218) il testo dell'accordo 20/7/2000 (invalidato dai Giudici), con l'intento di bloccare la retribuzione dei lavoratori che non hanno ancora fatto in tempo a concludere la causa di lavoro. Alla faccia della "certezza del diritto"!!!
    VERTENZA ATA DAGLI ENTI LOCALI ALLO STATO
    Il furto ai danni dei lavoratori Ata e Itp della scuola provenienti dagli EE.LL. è stato già condannato anche in un ordine del giorno approvato all'unanimità dal Senato

    La spregevole manovra condotta a termine del governo Berlusconi nella finanziaria 2006:
    La Storia del Vergognoso Furto perpetrato ai danni dei lavoratori ATA e ITP trasferiti d'autorità dagli Enti locali allo Stato

    La Finanziaria 2006 deruba i lavoratori ATA e ITP provenienti dagli Enti Locali!!!
    Le recenti sentenze della Corte di Cassazione e di numerosi Giudici del Lavoro hanno ormai dichiarato non valido l'accordo siglato da CGIL, CISL, UIL, SNALS il 20/7/2000, che aveva sottratto ai lavoratori l'anzianità giuridica ed economica. Il Governo, che sta perdendo tutte le cause con i lavoratori, inserisce ora nella finanziaria 2006 (comma 218) il testo dell'accordo 20/7/2000 (invalidato dai Giudici), con l'intento di bloccare la retribuzione dei lavoratori che non hanno ancora fatto in tempo a concludere la causa di lavoro. Alla faccia della "certezza del diritto"!!!
    VERTENZA ATA DAGLI ENTI LOCALI ALLO STATO
    Il furto ai danni dei lavoratori Ata e Itp della scuola provenienti dagli EE.LL. è stato già condannato anche in un ordine del giorno approvato all'unanimità dal Senato

    Importante successo ottenuto dall'Unicobas nella vertenza degli ATA trasferiti dagli Enti Locali allo Stato

    Il sindacato l'AltrascuolA Unicobas, assistito dagli avvocati Pasqualino Reale e Renato Natalini, ha chiesto ed ottenuto, per un primo gruppo di 5 lavoratori, il riconoscimento integrale della qualifica e dell'anzianità giuridica ed economica maturata dai lavoratori presso l'Ente locale di provenienza:
    Sentenza Tribunale di Civitavecchia del 29 settembre 2005
    Dispositivo Sentenza Tribunale di Civitavecchia del 29 settembre 2005


    Due importanti sentenze della Corte di Cassazione:
    Sentenza della Corte di Cassazione del 15 marzo 2005
    Sentenza della Corte di Cassazione n. 3224 del 25 gennaio 2005
    hanno ribadito molto chiaramente che:
    Nell'ormai tristemente famoso accordo del 20 luglio 2000, CGIL, CISL, UIL, SNALS e ARAN stabilirono che:
    "Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31-12-1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità".

    Le conseguenze di questa grossolana affermazione, sottoscritta da CGIL, CISL, UIL, SNALS, il 20 Luglio 2000 sono note.
    Decine di migliaia di lavoratori ATA si sono visti decurtare pesantemente l'anzianità di servizio e la retribuzione in applicazione dell'accordo del 20 luglio 2000.
    CGIL, CISL, UIL, SNALS dissero ai lavoratori indignati che si trattava solo di un primo inquadramento provvisorio e che presto avrebbero sistemato la questione...; infatti... hanno completamente ignorato questo problema in tutti i successivi rinnovi contrattuali (15 marzo 2001, 24 luglio 2003, 22 settembre 2005)......!!!
    Dopo qualche tempo (audite, audite!!!) le stesse OO.SS. firmatarie CGIL, CISL, UIL, SNALS, cominciarono a presentare ricorso contro l'accordo che avevano sottoscritto.
    Iniziarono anche a dare la colpa al Governo, al Ministero ecc.
    Ma i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, SNALS, non hanno letto quello che firmavano???
    Chissà, forse erano "distratti"!?!
    L'unico guaio è che da qualche anno a questa parte si "distraggono" troppo spesso durante la contrattazione, e, purtroppo, le conseguenze le pagano docenti e ATA!!!
    E se non fosse distrazione?!?


    Ricorso per il riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica del personale ATA proveniente dagli enti locali


    Sentenza del Tribunale di Trani 16 febbraio 2004
    Sentenza della CORTE D’APPELLO DI MILANO 11 dicenbre 2003
    Sentenza della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA 2 ottobre 2003
    Sentenza del Tribunale di Alessandria 15 luglio 2003
    Sentenza del Tribunale di Tortona 7 luglio 2003
    Sentenza del Tribunale di Gela 26 giugno 2003
    Sentenza del Tribunale di Lodi 25 giugno 2003
    Sentenza del Tribunale di Treviso 15 aprile 2003
    Sentenza del Tribunale di Milano 14 aprile 2003
    Sentenza del Tribunale di Siena 31 marzo 2003
    Sentenza del Tribunale di Milano 5 marzo 2002

    che hanno riconosciuto l'anzianità giuridica ed economica al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato