La nota ministeriale del 20/2/2002, "suggerita" dai dittatori Cgil, Cisl, Uil, Snals, confonde le idee con affermazioni sbagliate, false e tendenziose: | La Magistratura chiarisce: | Nostro commento.
La normativa dice che: |
"in considerazione del mutato quadro legislativo,
dichiara la
perfetta rispondenza alla legge delle clausole contrattuali che attribuiscono natura collegiale alle decisioni delle RSU e che pertanto non legittimano la possibilità di richiedere l'assemblea da parte dei singoli componenti." |
"ritenendo che anche in campi ed ambiti differenti
dall'attività posta in essere dalla RSU operi il principio dell'unitarietà,
verrebbero frustrati i diritti dei membri di minoranza della RSU che potrebbero
non ottenere mai l'avallo delle proprie iniziative
sindacali o potrebbero vedere limitate le stesse. " (Tribunale di Civitavecchia) "se le prerogative , in contrasto con la chiara interpretazione
letterale, fossero riconosciute solo alla RSU nella sua espressione maggioritaria,
si sarebbe sancita la nascita del sindacato unico con evidente contrasto
con il principio costituzionale espresso all'art. 39."
"quindi non è solamente la RSU in quanto tale
a poter indire l'assemblea, ma tale diritto è riconosciuto
anche a singole OOSS: e ciò vale di per sè ad escludere la
irrilevanza esterna delle singole componenti delle RSU;"
|
Ma che cosa sta dicendo il MIUR?! Non è mutato
nessun quadro legislativo: è l'art. 13 del CCNL 15/3/2001
che è in contrasto con il CCNQ 7/8/1998, l'Accordo interconfederale
del 1993, lo Statuto dei Lavoratori e la Costituzione della Repubblica
Italiana.
Indire un'assemblea è una prerogativa sindacale ed è un diritto dei singoli componenti RSU; non è una decisione della RSU. Gli art. 2 e 10 del CCNQ del 7/8/1998 sulle prerogative sindacali , tuttora vigente, riconoscono ai singoli componenti RSU il diritto di indire l'assemblea. L'art. 13 del CCNL 15/3/2001 del comparto scuola non può sostenere il confronto con il Contratto Quadro 7/8/1998; prevale il Contratto Quadro che è di livello superiore ed i contratti di comparto si devono adeguare. Il D.Lvo 29/1993 (art. 45 comma 4) vieta alla pubblica amministrazione di stipulare contratti di comparto in contrasto con il Contratto Quadro. |
"la predetta assimilazione delle RSU alle RSA appare discutibile" | "l’art. 4 dell’Accordo Interconfederale del 20.12
1993 prevede che "i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti della
RSA nella titolarità dei diritti, permessi, libertà
sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni
di cui al titolo III della 1. 300/70"
(Tribunale di Pinerolo) "l'art. 4 dell'accordo interconfederale stabilisce
che i
"nel sistema attuale delle RSU la rappresentanza e
l'esercizio dei diritti statuari è conferita alla componente
sindacale che (potendo presentare proprie liste ai sensi del citato accordo
interconfederale - art. 4 parte seconda -) viene infine eletta dai
lavoratori all'interno della RSU; "
|
L’art. 4 dell’Accordo Interconfederale del 20.12 1993
dice testualmente che:
"I componenti delle Rsu subentrano ai dirigenti delle Rsa nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della Legge n. 300/1970." L'Art. 6 del D. Lvo 4 novembre 1997, n. 396 che
ha sostituito l'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 dice testualmente che:
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"Le RSU vengono istituite dall'art. 42 del d. lgs.
29/93 sostitutivo dell'art. 6 del d. lgs. 396/97 che, dopo aver individuato
nelle organizzazioni sindacali rappresentative e non, soggetti legittimati
a promuoverne la costituzione, individua al comma
4 i requisiti minimi a garanzia della democraticità di tale organismo (voto segreto, metodo proporzionale, certezza del periodico rinnovo) e demanda ad appositi accordi tra l'Aran, Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali, la definizione della disciplina delle elezioni, la composizione e le modalità di funzionamento." |
"La dottrina più attenta, dal canto suo, non
ha mancato di rilevare che il tenore letterale dell'accordo interconfederale
del 1993, che ha sancito la scomparsa delle RSA di cui all'art. 19 dello
Statuto dei Lavoratori e la creazione delle RSU, depone nel senso di escludere
che queste ultime siano esclusivamente un organismo plurisoggettivo, in
cui la rilevanza esterna va riconosciuta solo all'organo collegiale."
(Tribunale di Civitavecchia) "il trasferimento dei poteri dalle
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Innanzitutto è l'Art. 6 del D. Lvo 4 novembre
1997, n. 396 che ha sostituito l'articolo 47 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 [è vero che volevate confondere le idee,
ma almeno controllate questi dettagli]; al comma 6 è scritto:
"gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali". La citazione del MIUR è un autogoal: infatti dice che il CCNL 15/3/2001 del comparto scuola non può intervenire sulle prerogative delle RSU: solo "gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo" possono farlo, non un contratto di comparto. Tale articolo legittima invece pienamente l'accordo interconfederale del 1993 e il CCNQ del 7/8/1998 sulle prerogative sindacali. |
"La regolamentazione pattizia introdotta dal CCNQ
sottoscritto il 7 agosto 1998 prevede all'art. 8
che "le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti", configurando la RSU come un organismo unitario e quindi come un collegio, con la conseguenza che non può che avere rilevanza esterna la volontà del collegio, determinata a maggioranza, distinta dalla volontà dei singoli componenti." |
"Priva di alcun pregio è la tesi che
pretende di correlare gli artt. 2 e 10 del contratto collettivo
nazionale quadro del 7 agosto 1998 con l'art. 8 comma 1 dell'accordo collettivo quadro per la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni del 7 agosto 1998, a norma del quale "le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti": l'art. 8 citato, infatti, disciplina unicamente l'attività delle R S.U., non già l'esercizio delle prerogative sindacali dei suoi componenti." (Tribunale di Civitavecchia) "se le prerogative , in contrasto con la chiara interpretazione
letterale, fossero riconosciute solo alla RSU nella sua espressione maggioritaria,
si sarebbe sancita la nascita del sindacato unico con evidente contrasto
con il principio costituzionale espresso all'art. 39."
"Non esiste pertanto alcun dato testuale che deponga
per l'unitarietà in altri campi, al di fuori della negoziazione,
della RSU e soprattutto per quanto riguarda le prerogative sindacali dei
singoli membri della RSU. "
|
L'art. 8 citato nella nota ministeriale fa parte dell'Accordo
Quadro 7/8/1998
non del CCNQ 7/8/1998 sulle prerogative sindacali. Chi ha scritto la nota ministeriale, per creare confusione,
cita l'Accordo Quadro 7/8/1998 come se fosse il CCNQ del 7/8/1998 sulle
prerogative sindacali;
E' poi evidente la grande confusione ministeriale tra
"attività delle RSU" ed "esercizio delle prerogative e dei diritti
sindacali dei singoli componenti".
|
"Diversamente opinando, si verificherebbe un effetto
distorsivo che riconoscerebbe ai rappresentanti delle organizzazioni non
rappresentative, solo perché eletti in ambito RSU, il godimento di particolari diritti sindacali, quali: partecipazione alle trattative, affissioni, indizione delle assemblee, disponibilità di locali nell'ambito delle strutture delle amministrazioni, fruizione di permessi e distacchi, che l'ordinamento, invece, riserva ai soli rappresentanti delle organizzazioni rappresentative (art. 42, d. lgs. 165/2001)." |
Quanto al diritto di indire assemblee sindacali, in
particolare, esso deve, quindi, essere riconosciuto non solo alla RSU in
quanto tale, bensì anche alle singole associazioni sindacali elette
in seno alla RSU.
(Tribunale di Civitavecchia) "in conformità alla disciplina normativa appena
delineata – e facendo salva la competenza dei contratti collettivi
di comparto o area a definire condizioni soltanto migliorative –
l’art. 2 comma 2 del CCNL Quadro del 7/8/1998 stabilisce che le assemblee
in parola "possono essere indette
"I diritti pertanto sono attribuiti ai singoli componenti
e non alla RSU nel suo complesso. "
"occorre affermare il diritto della singola componente
della RSU di indire una assemblea ai sensi dell'Art. 20 St. Lav."
"l'art. 2 del CCNQ al n.2 testualmente dispone le assemblee
che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono
essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del
giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro dia soggetti indicati
dall'art. 10, e l'art. 10 fa testualmente riferimento ai componenti delle
R. S. U."
"In particolare l' art. 2 fra le attività sindacali
prevede il tipico diritto di assemblea e al comma 2° prevede che possano
"essere indette singolarmente o congiuntamente ... dai soggetti indicati
nell'art. 10". All'art. 10 vengono indicati espressamente "i componenti
delle RSU". "
|
E' questo lo strafalcione più grosso della
nota ministeriale: il Ministero con grande enfasi presenta come assurdi
dei diritti che sono tranquillamente riconosciuti a tutti i componenti
delle RSU: è il CCNQ 7/8/1998 che riconosce senza problemi
tutti quanti i diritti elencati, che il Ministero, chissà perchè,
definisce "distorsivi".
Il Ministero fa autogoal anche con l'art. 42 del
Dlgvo 65/2001 al comma 6 sconfessa il Ministero e l'art 13 del CCNL
15/3/2001 che, essendo un contratto di comparto, non può
intervenire sulle prerogative delle RSU: solo "gli accordi o
contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo"
possono
farlo, non un contratto di comparto; inoltre viene ribadito che:
|
"L'art. 1, comma 3, del CCNQ 7 agosto 1998, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, prevede che "...ove il presente contratto o i contratti collettivi nazionali di comparto non dispongano una specifica disciplina nelle materie relative alle libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla legge 300/1970"." | "a norma del 2° comma della citata disposizione
di legge, le assemblee "sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle
rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva" e, in
materia di diritto d’assemblea, la contrattazione collettiva può
dettare soltanto condizioni di miglior favore (art. 20, comma 1.
Stat. Lav.);"
(Tribunale di Pinerolo) "il trasferimento dei poteri dalle
"la creazione delle RSU in luogo delle RSA ha comportato
il trasferimento del diritto di indire assemblee dalle OOSS costituitesi
in RSA alle OOSS elette in seno alle RSU"
|
Il Ministero insiste a darsi la zappa sui piedi: "norme
di minima" vuol dire che al di sotto di quelle non si può andare.
In materia di diritto d’assemblea, la contrattazione collettiva
può dettare soltanto condizioni di miglior favore (art. 20,
comma 1. Stat. Lav.):
|
"la disciplina del diritto di assemblea è dettata
dalle disposizioni contenute
nel CCNQ del 7/8/98, dal CCNQ del 9/8/2000 e nel CCNL del comparto scuola del 15/3/2001 che regolano l'esercizio di tale diritto in modo uniforme sul territorio nazionale e che prescrivono inequivocabilmente che le assemblee possono essere indette da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto e dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti. Tali disposizioni hanno carattere cogente" |
"l’art. 13, comma 2, del CCNL del comparto scuola
siglato il 15.02.2001, il quale è chiarissimo nel precisare che
le assemblee sindacali di cui all’art. 20 Stat. Lav. Possono essere indette
" dalla
R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti". Questa norma è tuttavia NULLA, in quanto adottata in violazione dell’imperativa disposizione contenuta nell’art. 20 Stat. Lav. e di norme contenute in contratti collettivi di livello superiore (l’Accordo Interconfederale 20/12 1993 e il CCNL Quadro 7/8/1998)" (Tribunale di Pinerolo) "a NULLA rileva il disposto dell'art. 13 del
contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola del 15 marzo
2001, sia perché porterebbe a sopprimere di fatto i diritti previsti
e disciplinati dal titolo III dello Statuto dei
"non si può disattendere questo inequivoco dato
testuale per il fatto che, il coevo Accordo Quadro sulla costituzione delle
RSU si esprime indicando che sono garantiti
|
Qui il Ministero mente sapendo di mentire: gli art.
2 e 10 del CCNQ del 7/8/1998 sulle prerogative sindacali , tuttora
vigente, riconoscono ai singoli componenti RSU il diritto di indire l'assemblea.
E' il Ministero stesso a dire che tale disposizione ha carattere "cogente". L'art. 13 del CCNL 15/3/2001 del comparto scuola non può sostenere il confronto con il Contratto Quadro 7/8/1998; prevale il Contratto Quadro che è di livello superiore ed i contratti di comparto si devono adeguare. Il D.Lvo 29/1993 (art. 45 comma 4) vieta alla pubblica amministrazione di stipulare contratti di comparto in contrasto con il Contratto Quadro. L'Unicobas consiglia ai Dirigenti di ignorare l'art.
13 del CCNL 15/3/2001; esso infatti è stato dichiarato NULLO dai
Tribunali di Pinerolo e di Civitavecchia
|
"Inoltre l'oggetto del giudizio non appare sindacabile
con
l'azionabilità dell'art. 28" |
"Posto che quod nullum est nullum producit effectum,
un atto fondato su una norma contrattuale
affetta da nullità e di per sé ingiustificato e, se contrasta con norme di legge e di contratto altrimenti applicabili, è illegittimo." (Tribunale di Pinerolo) "deve, dunque, essere dichiarata l'antisindacalità
della condotta
|
Questa il Ministero se la poteva proprio risparmiare: ci manca pure che chi è stato danneggiato in maniera illegittima non possa neanche ricorrere al Giudice del Lavoro. |
"opportunità di proporre contro decisioni analoghe a quelle del tribunale di Civitavecchia e di Pinerolo" | Dovrebbe aggiungere ai Tribunali di Civitavecchia e Pinerolo anche il Tribunale di Crema e quello di Milano e le Corti d'Appello di Roma e di Milano; tutti quanti questi magistrati hanno concordemente riconosciuto che esiste un diritto della singola componente RSU di indire assemblea stabilito dallo Statuto dei Lavoratori, dall'Accordo interconfederale del 1993 e dal CCNQ 7/8/1998. | Il Ministero si aspetta altre condanne perchè sa che la sua tesi è completamente infondata. |