Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Circolare 21 ottobre 1997, n. 8

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario generale
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
A tutti i Ministeri
Gabinetto Direzione generale affari generali e personale
Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato
A tutti gli enti pubblici non economici
A tutte le regioni
A tutte le province
A tutti i comuni
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
All'A.R.A.N.
e per conoscenza:
Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale
Ai commissari di Governo presso le regioni e province autonome
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.

Oggetto: Regime orario del part-time

Alcune amministrazioni hanno segnalato che l'automatica trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro può arrecare disfunzioni gravi alla funzionalità di alcuni servizi. Ciò, soprattutto nel caso di modalità orarie non confacenti con le esigenze dell'amministrazione.
La necessità di contemperare il diritto alla trasformazione del rapporto con la funzionalità del servizio rende opportuna un'approfondita valutazione della proposta del dipendente. Qualora, infatti, la situazione concreta dovesse comportare disfunzioni al servizio, non risolvibili durante la fase del differimento (che può essere disposto in caso di grave pregiudizio al servizio), si ritiene che l'amministrazione possa immediatamente respingere la proposta di articolazione dell'orario avanzata dal dipendente.
Nei casi suindicati, sarà opportuno far presenti le particolari esigenze che si frappongono all'accettazione, sic et simpliciter, del regime orario proposto dal dipendente, e che permangono anche dopo la fase del differimento, avente lo scopo di apprestare adeguati accorgimenti organizzativi.
In attesa che questo aspetto sia regolato dalla contrattazione collettiva, sarà comunque cura delle amministrazioni adottare comportamenti tali da non vanificare il diritto del dipendente con controproposte che rendano non più utile e rispondente alle necessità personali il ricorso al part-time.
In altri termini, andrà favorita l'individuazione consensuale dell'articolazione della prestazione lavorativa, secondo criteri che contemperino l'effettivo esercizio del diritto con la salvaguardia delle esigenze funzionali dell'amministrazione.
Naturalmente, qualsiasi adattamento delle modalità proposte dal dipendente dovrà rispondere a espresse e motivate valutazioni di ordine generale, che rispettino anche principi di assoluta imparzialità. Sarà opportuno, in questa prospettiva, comunicare preventivamente la casistica che può dar luogo all'adattamento del regime orario, fermo restando che la quantità della prestazione, cioè la scelta della percentuale di riduzione della stessa rispetto all'orario ordinario proviene dal dipendente (fermo restando l'unico limite, previsto dai contratti collettivi, riguardante la quantità minima della prestazione, che non può scendere sotto al 30% del tempo pieno) essendo un elemento essenziale dell'opzione, da cui derivano precise conseguenze, quale quella di poter svolgere una seconda attività lavorativa. Ciò anche al fine di mettere il dipendente in condizione di esercitare eventualmente i mezzi di tutela che l'ordinamento mette a sua disposizione.

Il Ministro: Bassanini


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