CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER LA SCUOLA MEDIA STATALE VIA A. SEVERO, 208 - ROMA

Il giorno 5 Giugno 2001 presso la sede della SMS Via A. Severo 208 - Roma

TRA

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

le RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE:
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• Visto il decreto legislativo 3.2.1993, nr. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

• VISTO il CCNL 1998/2001 del personale del comparto scuola, in particolare gli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9 e 19;

• VISTO il CCNL relativo al biennio economico 2000/200 1, in particolare gli artt. 3,4, e 13;

• VISTO il CCNQ del 7.8.1998 e successive integrazioni e modificazioni;

• VISTO l'accordo integrativo nazionale del 10.10.1999 concernente criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero;

viene sottoscritto il seguente contratto, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del CCNIL del 26.5.1999.

PREMESSA

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e delle RSU e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce pertanto l'impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.

CAPO I

DIRITTI SINDACALI

- ASSEMBLEE SINDACALI

La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in fòrma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio e secondo la normativa vigente, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere altri ulteriori adempimenti. Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il DS e le RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità; in caso contrario si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.

- PERMESSI SINDACALI

Per lo svolgimento di assemblee anche in altre istituzioni scolastiche, per la partecipazione alle riunioni e per i rapporti da intrattenere con le 00.SS. di riferimento, possono essere usufruiti dalle RSU permessi sindacali nei limiti complessivi ed individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente.

- BACHECA RSU

In ogni plesso dell'Istituzione Scolastica viene collocata una bacheca sindacale a disposizione delle RSU, dove esse hanno il diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. Stampati e documenti possono essere inviati nella scuola, per l'affissione, direttamente dalle OO. SS. di riferimento delle RSU.

Il DS s'impegna a trasmettere tempestivamente alle RSU il materiale sindacale inviato per posta e/o per fax.

- AGIBILITA' SINDACALE

Le RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria Istituzione Scolastica per motivi di interesse sindacale.

Per gli stessi motivi, le RSU possono usufruire dei seguenti servizi della Scuola: fax, fotocopiatrice, telefono, posta elettronica, reti telematiche.

CAPO Il

RELAZIONI SINDACALI

Fermo restando le materie oggetto di informazione preventiva e successiva, tra il Dirigente Scolastico

e le RSU si concorda che le seguenti materie costituiscono annualmente oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 6 CCNL 26.5.1999 e art. 3 del CCNL del 15.2.2001:

1. Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF;

2. Utilizzazione dei servizi sociali;

3. Sicurezza nei luoghi di lavoro;

4. Assegnazione del personale alle sezioni staccate;

5. Organizzazione del lavoro e dell'articolazione dell'orario del personale ATA, nonché criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto;

6. Criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al fondo d'Istituto, e del personale per progetti, convenzioni ed accordi;

7. Criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento;

8. Compensi per 2(due) docenti della cui collaborazione il DS intende avvalersi in modo continuativo.

Gli incontri per la contrattazione sono convocati dal DS anche su richiesta delle RSU. Agli incontri

può partecipare anche il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

In ogni fase degli incontri, su richiesta di una delle parti, sono ammessi i rappresentanti delle OO.SS.

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territoriali rappresentative (limitato ad un esponente per organizzazione sindacale nella persona del segretario provinciale o di un suo delegato munito di nomina).

Al termine degli incontri è redatto un verbale sottoscritto dalle parti. Gli incontri possono concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo; in quest'ultimo caso il relativo verbale deve contenere le diverse posizioni.

Per la validità della contrattazione è necessaria la firma della RSU ed è sufficiente se firmata a maggioranza dei membri della stessa RSU.

- TRASPARENZA

Il DS e le RSU concordano le modalità di applicazione dell'art. 10 del CCNL, in materia di semplificazione e trasparenza.

L'affissione, all'albo, dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del Fondo d'Istituto ed indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi compensi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia dì rapporto di lavoro, non costituisce violazione della privacy. Copia dei prospetti viene consegnata alle RSU nell'ambito dei diritti all'informazione.

- DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il DS s'impegna a notificare e a mettere tempestivamente a disposizione del personale della scuola tutte le circolari, comunicazioni e documentazioni provenienti dall'Amministrazione statale centrale e periferica o da Enti e Associazioni affinché tutti possano prenderne visione.

- DIRITTO DI SCIOPERO

Il DS deve comunicare a tutti i lavoratori della Scuola l'indizione dello sciopero entro 48 ore dalla emanazione della comunicazione da parte degli organi scolastici superiori; la comunicazione del DS avverrà in forma scritta e sarà fatta circolare all'interno della Scuola.

Ai sensi degli art. 3 e 4 dell'accordo sull'attuazione della legge 146/1990 allegato al CCNL, il DS invita in forma scritta il personale della scuola a dare eventuale comunicazione volontaria di adesione allo sciopero entro 10 giorni dalla sua proclamazione o entro 5 giorni in caso di sciopero proclamato per più comparti.

Ai sensi dell'art. 3 dell'accordo citato, il DS dispone il preavviso di sciopero alle famiglie almeno 5 giorni prima dell'effettuazione, tramite apposita circolare trascritta sui diari degli alunni o fornita in fotocopia, e firmata da un esercente la patria potestà. Le finne verranno controllate dai docenti in servizio alla prima ora dei due giorni successivi.

Il DS provvederà a fare affiggere all'esterno della Scuola una comunicazione scritta relativa ai tempi ed alle modalità di svolgimento dello sciopero.

Il personale docente non scioperante, nel caso in cui non possono essere garantite le lezioni regolari, s'intende in servizio per un monte ore totale pari alle proprie ore di servizio previste per quel giorno. Per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbono essere in servizio. Ai sensi degli art. 2 e 4 del succitato accordo, in caso di adesione massiccia o totale anche del personale ATA della scuola, il DS individua un contingente destinato alla sorveglianza così costituito:

1. N° i assistente amministrativo;

2. N° I collaboratore scolastico all'ingresso di ciascun plesso.

Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono allo sciopero ed, in caso di adesione totale, attraverso una equa turnazione.

CAPO III

AREA DEL PERSONALE DOCENTE

- CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Si utilizzano i seguenti criteri:

• garanzia della continuità didattica;

• anzianità come da graduatoria di cui alla tabella ministeriale sulla mobilità;

• considerazione delle opzioni e delle esigenze personali.

- UTILIZZO DELL'ORARIO DI LAVORO

Tutti i docenti sono obbligati ad effettuare l'orario di servizio previsto dagli ordinamenti o dal POF. Le ore di completamento orario non utilizzate per progetti approvati dal Collegio Docenti ed inseriti nel POF saranno adoperate per le supplenze brevi.

Nel caso di sostituzione dei docenti per assenze non superiori a 10 (dieci) giorni, si utilizzerà prioritariamente il personale docente di cui al punto precedente e successivamente quello disponibile ad effettuare, oltre il normale orario di servizio, ore eccedenti retribuite.

Nel caso di assenze superiori a 10 (dieci) giorni, il DS provvederà immediatamente alla nomina di personale docente con contratto a tempo determinato.

- PERMESSI BREVI

I permessi brevi previsti dal CCNL del 26.5.1999 dovranno essere recuperati entro i due mesi successivi dando priorità alle supplenze brevi.

- ASSENZE PER MALATTIA DELLA DURATA DI 1 (uno) GIORNO

Nel caso un docente si assenti per malattia per i (uno) giorno, fermo restando la necessaria certificazione medica, il DS di norma non disporrà il controllo attraverso la ASL. Il controllo della malattia si disporrà, ai sensi dell'art. 49 lett. G del CCNL 26.5.1999, solo nei casi di reiterate richieste di assenze giornaliere e solo per il docente richiedente.

CAPO IV

AREA DEL PERSONALE ATA

- PIANO DELLE ATTIVITA'

Il piano, formulato nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della Scuola contenuti nel POF e deliberato dal Consiglio di Istituto, deve contenere:

• i compiti del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e degli assistenti amministrativi con il relativo orario di servizio;

• l'organico, il piano orario e il piano di lavoro dei collaboratori scolastici;

• avvertenze ed istruzioni specifiche.

La procedura per la definizione del piano deve prevedere l'individuazione, da parte del Direttore dei

Servizi Generali e Amministrativi, delle attività lavorative del personale e degli orari, sulla base delle

direttive di massima del DS e deve essere data comunicazione scritta al personale.

All'albo della scuola sarà esposto un prospetto analitico con l'indicazione di mansioni e orari assegnati

a ciascuna unità di personale. Copia del prospetto sarà consegnata alle RSU.

- ASSEGNAZIONE AL PERSONALE DELLE MANSIONI E DEGLI ORARI DI SERVIZIO

Nell'assegnazione delle mansioni e degli orari di servizio, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

• tipologia e necessità di ogni singolo plesso;

• distribuzione equa del carico di lavoro;

• funzionalità con le esigenze di servizio della scuola;

• attitudini ed esigenze personali.

Per adeguare l'orario lavorativo alle esigenze di servizio dei plessi e d'apertura all'utenza, è opportuno ricorrere all'orario giornaliero flessibile di lavoro mediante anticipo o posticipo dell'entrata.

Per distribuire in modo equo i carichi di lavoro, è possibile ricorrere all'avvicendamento settimanale tra il personale impegnato in orario antimeridiano e quello in orario pomeridiano, qualora sia richiesto dagli interessati.

Gli orari individuali di lavoro, in coincidenza con periodi di particolare aggravio lavorativo (elezioni OO.CC., distribuzione schede di valutazione, ricevimenti periodici con i genitori, operazioni di inizio e chiusura anno scolastico, ecc.) potranno subire variazioni temporanee e periodiche con recupero nei periodi di interruzione dell'attività didattica.

Durante la sospensione dell'attività didattica, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi può accogliere le richieste del personale di fruire dell'orario antimeridiano qualora non ci fosse necessità di apertura della scuola nel pomeriggio.

- ORE ECCEDENTI RISPETTO ALL'ORARIO D'OBBLIGO

Le eventuali ore eccedenti l'orario d'obbligo settimanale prestate per esigenze di servizio e su disponibilità volontaria, cumulate possibilmente in modo da costituire una o più giornate lavorative, saranno retribuite, su richiesta, fino a 1O ore nell'anno scolastico per ciascun addetto e le ore residue verranno recuperate entro il primo periodo utile di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali e estive).

- SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE

Nel caso di assenza del personale che, ai sensi della normativa vigente, non possa essere sostituito con

personale assunto con contratto a tempo determinato, il Direttore dei servizi Generali e Amministrati

vi modificherà l'orario di lavoro del personale in servizio in modo tale che vengano garantiti tutti i

servizi secondo i seguenti criteri:

• maggior numero di collaboratori scolastici presenti in servizio nel plesso;

• compatibilità di orario tale da non disporre, di norma, lo spostamento di personale già in servizio;

• disponibilità personale.

Al personale così incaricato verranno riconosciute ore 1.30 giornaliere per il maggior aggravio di lavoro da recuperare secondo le modalità stabilite al punto precedente.

- ASSENZE PER MALATTIA DELLA DURATA DI 1 (uno) GIORNO

Nel caso di assenze per malattia per i (uno) giorno, fermo restando la necessaria certificazione medica, il DS di norma non disporrà il controllo attraverso la ASL. Il controllo della malattia si disporrà. ai sensi dell'art. 49 lett. G del CCNL 26.5.1999, solo nei casi di reiterate richieste di assenze giornaliere

- FERIE E FESTIVITA' SOPPRESSE

La richiesta di usufruire delle ferie e del recupero di festività soppresse dovrà pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio del periodo richiesto; per le ferie estive dovrà pervenire entro la prima quindicina del mese di MAGGIO. Le ferie saranno concesse dal DS previo parere favorevole del DSGA con autorizzazione rilasciata almeno 5 (cinque) giorni prima.

- PERMESSI BREVI

I permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio, possono essere concessi per particolari esigenze personali e a domanda. La richiesta scritta sarà presentata, di norma, almeno tre giorni prima se non per motivi di urgenza. La concessione avverrà in tempo

utile per il personale e per la valutazione delle esigenze di servizio.

Il presente accordo ha validità di tre anni dal momento della firma, salvo revisione anticipata chiesta da una delle parti.

Alla scadenza e in caso di richiesta di revisione anticipata, le disposizioni del presente accordo rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite da quello successivo.

L'interpretazione autentica, in caso di contenzioso, spetta alle RSU e al DS.
 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

le RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE: