Sommario

Direttiva 1 luglio 1996, n. 305

Art. 1 Obiettivi e ambiti
Art. 2 Requisiti delle attività e dei soggetti richiedenti
Art. 3 Presentazione delle richieste di autorizzazione
Art. 4 Esame delle richieste
Art.5 Autorizzazione delle attività
Art. 6 Verifica e valutazione
Art. 7 Attestazione
Art. 8 Disposizioni transitorie

Fine documento

 

Direttiva 1 luglio 1996, n. 305

Il Ministro della Pubblica Istruzione

 VISTO il decreto legislativo 15.4.1994, n. 297, che approva il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

 VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola (C.C.N.L.) sottoscritto in data 4 agosto 1995;

 CONSIDERATO che l'art. 28 del citato C.C.N.L. ribadisce, ai commi 1 e 2, che l'aggiornamento si configura come diritto-dovere per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado anche in relazione agli istituti di progressione professionale;

 CONSIDERATO che il personale delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nel quadro delle direttive e delle priorità di cui al piano nazionale di aggiornamento, può adempiere al diritto-dovere dell'aggiornamento attraverso un piano integrato che comprenda le iniziative curate da enti ed associazioni professionali, purché autorizzati dall'amministrazione centrale e periferica, sul presupposto che il concorso e l' interazione di una pluralità di agenzie formative possa costituire un ulteriore fattore di crescita per il sistema educativo;

 CONSIDERATA la necessita' di assicurare le condizioni per un'offerta formativa di qualità in rapporto ai bisogni generali e specifici di volta in volta evidenziati;

 CONSIDERATA la necessita' di disciplinare la materia alla luce delle sopraggiunte disposizioni normative;

emana la seguente direttiva

Art. 1
Obiettivi e ambiti

 1. L'attività di formazione ed aggiornamento del personale direttivo, docente e ATA delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado si realizza nel quadro delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, con particolare riferimento all'art. 28.

2. Allo scopo di costituire le condizioni per realizzare, in favore del predetto personale della scuola, un'offerta formativa complessiva e qualificata, che tenga conto, oltre che delle iniziative promosse dall'amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, dagli IRRSAE e dalle università, anche delle opportunità derivanti dalle iniziative di formazione e aggiornamento organizzate dalle associazioni professionali e dagli enti culturali e scientifici, si indicano nelle disposizioni contenute negli articoli seguenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'autorizzazione delle attività di formazione e aggiornamento, con la conseguente disciplina per quanto concerne i connessi effetti.

Art. 2
Requisiti delle attività e dei soggetti richiedenti

 Le attività di aggiornamento promosse dalle associazioni e dagli enti debbono porsi in un quadro di coerenza e funzionalità rispetto a:

- gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello nazionale e le indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3 dell'art.28 del citato C.C.N.L.;

- gli obiettivi di promozione dell'efficacia del sistema scolastico;

- le iniziative di sostegno dei processi di innovazione in atto;

- l'evoluzione qualitativa e quantitativa dei profili professionali;

- le esigenze e gli interessi culturali del personale scolastico destinatario dell'attività di formazione.

2. Sono legittimati a richiedere l'autorizzazione di iniziative di formazione e di aggiornamento:

- le associazioni professionali del personale scolastico destinatario dell'attività

- gli enti e le associazioni dotati di personalità giuridica, i quali per espressa previsione nello statuto o nell'atto costitutivo, annoverano tra le finalità la formazione e l'aggiornamento del personale destinatario dell'attività;

- le associazioni e gli enti, le istituzioni scientifiche, gli enti culturali non dotati di personalità giuridica, costituiti con atto pubblico, i quali hanno come finalità statutaria prevalente - risultante da espressa previsione nello statuto o nell'atto costitutivo -, la formazione e l'aggiornamento del personale destinatario dell'attività;

- gli enti dotati di personalità di diritto pubblico che per legge o per espressa previsione dello statuto o dell'atto costitutivo perseguano almeno una delle seguenti finalità:

a) la formazione e l'aggiornamento del personale destinatario dell'attività;

b) l'attuazione dell'esercizio del diritto allo studio, attraverso anche attività di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti;

- le istituzioni culturali dei paesi dell'Unione europea e dei paesi membri dell'OCSE;

- gli enti e le associazioni con cui l'amministrazione abbia stipulato intese e convenzioni le quali prevedano attività di formazione e aggiornamento.

3. Le associazioni e gli enti di cui ai precedenti commi, per espressa previsione dello statuto o dell'atto costitutivo, non debbono avere fini di lucro.

4. Le associazioni e gli enti aventi per statuto carattere nazionale, che intendano presentare progetti di formazione e aggiornamento a carattere interprovinciale o nazionale, devono garantire una sede amministrativa centrale ed un recapito telefonico, senza fare riferimento ad indirizzi privati.

5. Le sezioni locali delle associazioni e degli enti a carattere nazionale o regionale devono allegare la certificazione, che attesti l'appartenenza alla struttura nazionale ed individui il responsabile territoriale. Nel caso in cui le stesse sezioni richiedano l'autorizzazione a svolgere attività di formazione e aggiornamento in ambito diverso dal proprio territorio di operatività, debbono allegare anche il parere positivo degli organismi nazionali.

6. Le associazioni e gli enti per statuto non aventi carattere nazionale in base allo statuto o all'atto costitutivo possono chiedere soltanto l'autorizzazione di attività che si svolgano nel proprio ambito territoriale.

7. Le università, i consorzi fra università costituiti ai sensi della legge 341/90, art. 8, gli IRRSAE non sono destinatari della presente direttiva, in quanto le loro iniziative in materia di formazione e aggiornamento non necessitano di autorizzazione.

Art. 3
Presentazione delle richieste di autorizzazione

 1. Le richieste di autorizzazione a svolgere attività di formazione e aggiornamento che hanno carattere nazionale o interregionale debbono essere inviate direttamente al ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi ,Bilancio e Programmazione, entro il 31 marzo di ogni anno. Il termine e' ordinatorio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5, comma 3.

2. Le richieste di autorizzazione a svolgere attività di formazione e aggiornamento che hanno carattere regionale, interprovinciale o provinciale debbono essere inviate, entro la data suddetta, al provveditorato agli studi della provincia in cui si svolgono i corsi stessi.

3. Le richieste di autorizzazione, devono essere corredate da un progetto per ciascuna attività richiesta, nel quale siano indicati:

 1. il tema

2. le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro;

3. gli strumenti, le modalità ed i tempi della verifica e della valutazione;

4. il programma dei lavori;

5. il nominativo e la qualifica del direttore responsabile;

6. i nominativi dei relatori;

7. i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola, con l'indicazione del loro numero;

8. la specificazione dell'eventuale contributo finanziario richiesto ai partecipanti come concorso alle spese organizzative e gestionali.

9. la data di svolgimento dell'attività.

4. Le associazioni, gli enti culturali e scientifici devono presentare la domanda di autorizzazione a svolgere attività di aggiornamento e formazione corredata dal progetto, di cui al precedente comma 3, nonché dallo statuto o dall'atto costitutivo; per questi ultimi, tuttavia, si può fare riferimento ad altra copia già acquisita agli atti dello stesso ufficio centrale o periferico, purché si precisino gli estremi della presentazione, e sempreché questa risalga a non oltre i due armi precedenti. Le eventuali modifiche statutarie devono risultare da atto pubblico.

Le associazioni e gli enti autorizzati dall'Ufficio Studi del Ministero ai sensi della presente direttiva a svolgere iniziative di formazione e aggiornamento non sono tenuti a ripresentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legittimazione, di cui all'art. 2, comma 2, nel caso di richiesta di autorizzazione successiva a quelle accolte nel quinquennio precedente. A tal fine è sufficiente una dichiarazione contestuale alla nuova richiesta che attesti gli estremi della precedente autorizzazione, nonché la permanenza dei requisiti di legittimazione che avevano consentito la precedente autorizzazione.

E' consentita la non contestualità dell'indicazione della data di svolgimento dell'attività a condizione di espressa riserva di successiva notificazione della data stessa; tale notificazione dovrà, comunque, essere effettuata, a cura del richiedente, almeno trenta giorni prima della data in parola:

5. La mancanza di uno o più degli elementi sopra elencati, non consentendo una completa valutazione del progetto presentato e dei requisiti di idoneità dei soggetti richiedenti, rende improcedibili le richieste stesse.

6. Le attività culturali, quando costituiscano specifica materia di convegni e congressi per i quali l'amministrazione concede l'esonero ai sensi dell'art. 453 del T.U. 297/94 non possono essere oggetto di contestuale richiesta di autorizzazione quali iniziative di formazione e aggiornamento. Qualora, tuttavia, nella stessa sede e data del convegno l'associazione o l'ente intenda individuare una particolare fase da dedicare ad autonoma attività di formazione e aggiornamento, può richiederne l'autorizzazione ai sensi della presente direttiva. Ciò a condizione che si riveli possibile rilevare puntualmente la specificità culturale e l'autonomia anche operativa della attività, riguardo agli elementi previsti ai precedente comma 3.

I convegni che, a prescindere dalla terminologia usata dalle associazioni o enti, consistono sostanzialmente in attività di formazione e aggiornamento sono soggetti alle procedure di autorizzazione previste dalla presente direttiva qualora le stesse associazioni o enti ne richiedano espressamente l'applicazione.

Art. 4
Esame delle richieste

 1. Presso l'ufficio Studi, Bilancio e Programmazione e' istituita, con decreto del Ministro, una commissione ispettiva, con competenze nei vari ordini e gradi di scuola e nei vari ambiti disciplinari, che può avvalersi a titolo consultivo del parere di esperti, che essa stessa individua, le cui valutazioni tecniche devono essere debitamente verbalizzate.

2. Presso gli uffici provinciali è analogamente costituita, con decreto dirigenziale, una commissione composta da ispettori tecnici e/o capi d'istituto, presieduta, comunque, da un ispettore tecnico, che può avvalersi di personale esperto con le modalità di cui al precedente comma.

3. Le predette commissioni hanno il compito di esaminare i progetti presentati, la documentazione a corredo e di esprimere un motivato giudizio in merito a tutti gli elementi di cui all'art. 4, comma 3.

4. Nell'esame delle richieste di autorizzazione, le commissioni si attengono, altresì, alle indicazioni orientative per la valutazione delle attività di formazione aggiornamento contenute nella direttiva ministeriale di cui all'art. 28 del C.C.N.L., comma 3.

Art.5
Autorizzazione delle attività

 1. Gli uffici amministrativi di cui al precedente art. 5, ciascuno per la parte di propria competenza, conclusa la fase istruttoria, sulla base delle valutazioni espresse dalle citate commissioni, emanano il relativo decreto di autorizzazione entro 90 giorni dalla data di acquisizione della domanda. L'autorizzazione riguarda esclusivamente l' attività specifica richiesta dall'ente o associazione ed è disposta con decreto dirigenziale.

In nessun caso l'ente può essere autorizzato a svolgere attività di formazione e aggiornamento genericamente indicate e non sottoposte al vaglio delle predette commissioni.

2. L'ufficio Studi, Bilancio e Programmazione informa gli uffici provinciali sedi dell'iniziativa circa l'esito delle richieste presentate a livello nazionale e ne dà altresì comunicazione ai soggetti interessati.

3. Le attività di formazione e aggiornamento autorizzate a livello sia nazionale sia provinciale in base a domande prodotte entro il 31 marzo sono comprese, con le indicazioni di riferimento necessarie, in un apposito elenco, esposto all'albo dell'ufficio scolastico provinciale sede dell'iniziativa per le deliberazioni del collegio dei docenti in merito alla definizione dei propri piani di formazione e aggiornamento. Le associazioni e gli enti possono chiedere di inserire le predette attività anche nell'elenco di altri uffici scolastici provinciali non sede dell'iniziativa, con apposita richiesta a ciascuno di essi indirizzata direttamente e contenente tutti i dati di riferimento necessari.

4. Le attività di formazione e aggiornamento autorizzate debbono svolgersi in un periodo di tempo che non coincida con il primo e l'ultimo mese delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale.

Art. 6
Verifica e valutazione

 1. Nella direttiva ministeriale di cui di cui all'articolo 28 del C.C.N.L., comma 3 sono definiti annualmente i criteri e le modalità di monitoraggio e valutazione delle attività di formazione e aggiornamento.

2. Il provveditore agli studi, nel cui ambito territoriale si svolgono le attività, esercita la vigilanza sul regolare svolgimento delle medesime, anche per verificarne la conformità al progetto autorizzato.

3. Ai fini di cui al precedente comma il provveditore stesso si avvale degli ispettori tecnici particolarmente per, quanto concerne i profili di valutazione relativi ai punti 2, 3 e 4 dell'art.3, comma 3, nei limiti oggettivi posti dalle disponibilità di fondi per far fronte alle spese di viaggio e di missione.

4. Gli esiti delle attività di formazione e aggiornamento costituiscono elemento necessario di valutazione ai fini delle successive autorizzazioni e debbono essere documentati dai soggetti autorizzati. Analogamente, costituisce oggetto di valutazione il mancato svolgimento delle attività autorizzate qualora noti sia stato determinato da comprovate cause di forza maggiore.

5. Le associazioni e gli enti conservano presso i loro uffici l'elenco dei partecipanti con le firme e la rilevazione delle ore di frequenza delle attività autorizzate, ne inviano copia ai provveditore agli studi competente, unitamente alla relazione su ciascuna attività di formazione aggiornamento, in merito a tutti gli elementi di cui al precedente articolo 4, comma, 3, firmata dal direttore responsabile, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività stessa. Qualora si tratti di attività nazionali, il provveditore invierà una copia della relazione, al ministero della Pubblica Istruzione, ufficio Studi Bilancio e Programmazione.

Art. 7
Attestazione

 1. L'attestato di partecipazione alle iniziative, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o ente e dal direttore responsabile dell'attività deve riportare gli estremi del provvedimento istitutivo dell'iniziativa, il relativo titolo, il numero delle ore di aggiornamento effettivamente seguite dal partecipante, che può presentarlo agli organi competenti per l'accesso ai benefici economici e di carriera previsti dall'art. 28 del C.C.N.L. sopra richiamato.

Art. 8
Disposizioni transitorie

 1. Per l'anno scolastico 1996/97 il termine di scadenza per la presentazione dei progetti è fissato improrogabilmente entro il 30/9/1996. I conseguenti provvedimenti sono adottati entro il 14/12/1996.

2. Della presente direttiva viene dato avviso sulla Gazzetta ufficiale e si da' mandato ai provveditori agli studi di darne la più ampia diffusione.


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