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TABELLA
DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL personale
docente delle scuole di ogni ordine e grado ed PER il personale educativo,
AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL’ART. 1
DELLA LEGGE N. 124 DEL 31 MAGGIO 1999
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(Approvata
con D.M. n. 11del 12 febbraio 2002
e modificata dall’art.1, comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile
2004)
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Non
sono soggetti a valutazione
i titoli di accesso alla cattedra o posto, cui si riferisce
il concorso, né quelli di grado inferiore.
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A -
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TITOLI
DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA
Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità |
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1)Per
il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame
anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativo alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l’inserimento
nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad un massimo di
punti 36.
Nel predetto limite dei36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l’esame ai soli fini abilitativi è stato superato(1), i seguenti punti: |
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per
il punteggio minimo per l’inclusione fino a 59
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punti12
;
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per
il punteggio da 60 a 65
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punti15
;
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per
il punteggio da 66 a 70
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punti18
;
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per
il punteggio da 71 a 75
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punti21
;
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per
il punteggio da 76 a 80
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punti24
;
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per
il punteggio da 81 a 85
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punti27
;
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per
il punteggio da 86 a 90
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punti30
;
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per
il punteggio da 91 a 95
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punti33
;
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per
il punteggio da 96 a 100
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punti36
.
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2)Per
le abilitazioni ed idoneità all’insegnamento conseguite in uno dei
Paesi dell’U.E., riconosciute dal Ministero dell’istruzione, ai sensi delle
direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono attribuiti:
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punti24
. |
B -
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SERVIZIO
di INSEGNAMENTO o di EDUCATORE
E’
valutabile il solo servizio prestato con il possesso del titolo di studio,
prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina, e relativo alla
classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria
(3) Sono
attribuiti : |
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1)per
il servizio di insegnamento in scuole materne o elementari
o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle
scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno
a favore degli alunni portatori di handicaps e per il servizio prestato
dal personale educativo, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun
anno,(4)
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per
ogni anno
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punti12
;
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per
ogni mese o frazione di almeno 16 giorni
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punti2
.
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2) per
il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione
secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari
parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, fino ad un massimo
di punti 6 per ciascun anno:
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per
ogni anno
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punti6
;
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per
ogni mese o frazione di almeno 16 giorni
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punti1
.
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C -
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ALTRI
TITOLI
Sono
attribuiti, fino ad un massimo di punti 30 : |
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1) per
i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno
accesso al ruolo cui si riferisce il concorso
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per
ogni titolo
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punti3
.
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2) per
il superamento di altri concorsi, per esami e titoli, per altri
esami ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativi
alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri
posti, (5)
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|
per
ogni titolo
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punti3
.
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3) per
le abilitazioni ed idoneità all’insegnamento conseguite in uno dei
Paesi dell’U.E., riconosciute dal Ministero dell’istruzione, ai sensi delle
direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono attribuiti:(6)
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|
per
ogni titolo
|
punti3
.
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4)limitatamente
alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola elementare,
per
le lauree in lingue, di cui al D.M. n. 39/1998 previste per
le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno
due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale
28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), e per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare(7) |
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per
ogni titolo
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5)limitatamente
alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola materna,
per
la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola
materna (7) |
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per
ogni titolo
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|
6)limitatamente
alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo
per
la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola
elementare(7) |
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|
per
ogni titolo
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NOTE
1)
I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati
a cento. Le
eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore
solo se pari o superiori a 0,50. Ai
candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami
e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere valutato il
punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale
di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi)
ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove
d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a cento. Ai
candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami
e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità all’insegnamento
nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio complessivo,
rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria generale
di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua
straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più favorevole,
il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso su
ottantotto). Ai
candidati che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento a seguito
di partecipazione a sessioni riservate di esame, di cui alle OO.MM.
nn. 153/1999, 33/2000, 1/2001, deve essere valutato il punteggio complessivo
in centesimi, relativo all'inserimento nell’elenco degli abilitati. (2)Omessa(art.1,
comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004). (3)
Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi
secondo la normativa vigente. (4)
Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano
titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è
valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola
statale. Il
servizio prestato nelle scuole non statali, dichiarate formalmente scuole
paritarie (legge n. 62 del 10 marzo 2000, a decorrere dal 1°
settembre 2000, è valutato per intero. (5)
Le idoneità e abilitazioni per la scuola materna, elementare e per
i convitti non sono valutabili per le graduatorie nelle scuole secondarie
e viceversa. Non
sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti
in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000
e 1/2001. (6)
La valutazione di cui al puntoC
- 3) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo
di cui al puntoA - 2). (7)
La valutazione di cui ai punti C - 4), C - 5)
e C - 6) è alternativa alla valutazione dello stesso
titolo al punto C - 1). |
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