Decreto del Direttore Generale del 31 marzo 2005

Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo. Anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007

IL DIRETTORE GENERALE


Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11 comma 9;
Vista la legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell'a.s. 2004/2005;
Vista la legge n. 186 del 27 luglio 2004, che detta norme di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella sopracitata legge n. 143/2004;
Visto il D.D.G. 21 aprile 2004 con cui sono stati disposti l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, ex lege n. 124/1999;
Visti i DD.DD.GG. 7 giugno 2004 e 29 luglio 2004, che modificano ed integrano le disposizioni contenute nel citato D.D.G. 21 aprile 2004;
Vista la normativa comunitaria di cui alle direttive 89/48 CEE e 92/51 CEE che prevede il reciproco riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003;
Vista la legge n. 268 del 22 novembre 2002, ed in particolare l'art. 6;
Vista la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002, tuttora vigente per la 1ª e la 2ª fascia delle graduatorie permanenti, salvo il divieto, previsto dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 143/2004, di utilizzare, quale titolo di accesso, l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis);
Vista la tabella di valutazione dei titoli, allegata alla suddetta legge n. 143/2004, valida per l'accesso alla 3ª fascia delle graduatorie permanenti, come interpretata dalla citata legge n. 186/2004;
Vista la tabella di valutazione annessa quale allegato B) al D.M. 27 marzo 2000, n. 123, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti;
Visto il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, adottato con D.M. n. 201 del 25 maggio 2000;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 143/2004, debbono essere disposti, per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, l'integrazione e l'aggiornamento di tutte le fasce delle graduatorie permanenti;

DECRETA


Art. 1 - Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo. Trasferimenti da una all'altra provincia. Norme comuni alla 1ª, 2ª e 3ª fascia delle graduatorie permanenti
1. Sono disposti per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite ai sensi dei decreti direttoriali del 21 aprile 2004, 7 giugno 2004 e 29 luglio 2004.
2. A norma dell'art. 1, comma 1/bis della legge n. 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per il successivo aggiornamento della graduatoria permanente, è consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.
3. Per l'insegnamento di Strumento musicale nella scuola media, si applicano le specifiche disposizioni di cui all'articolo 5.
4. Per l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap e per l'insegnamento nelle scuole speciali per ciechi e sordomuti, le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 3 sono integrate, rispettivamente, da quelle specifiche, previste dagli articoli 6 e 7.
5. Il personale docente ed educativo, già inserito nella 1ª, 2ª e 3ª fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia, chiedendo, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede di essere trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione il candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente aggiornato secondo le indicazioni di cui alle successive disposizioni.
6. Le situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della riserva di posti e della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono essere riconfermate; pertanto, il personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del relativo modulo; in mancanza, i titoli di precedenza o preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie permanenti.
7. Il personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie permanenti di due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, in due province. Qualora lo stesso personale, avendone titolo, intenda iscriversi in altra graduatoria, deve farne richiesta ad una delle due province in cui è già inserito, fatta salva la possibilità di iscriversi nella provincia per la quale viene eventualmente chiesto il trasferimento. Il personale già inserito nella graduatoria di una sola provincia può chiedere di essere inserito in altre graduatorie permanenti, solo se riferite alla stessa provincia.
8. Al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 21 maggio 2004 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti, indetta ai sensi del decreto direttoriale 21 aprile 2004 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 21 maggio 2004. I servizi svolti successivamente a quest'ultima data possono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio massimo consentito.
9. Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, può presentare domanda di inserimento nella 3ª fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia.
10. A parità di punteggio e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la parità di punteggio riguardi un candidato trasferito da altra provincia e un candidato che si iscriva per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto legge n. 255/2001, convertito dalla legge n. 333/2001).

Art. 2 - Norme specifiche per coloro che sono già inseriti nella 1ª e 2ª fascia della graduatoria permanente
1. La valutazione dei titoli viene effettuata, per il personale iscritto nella 1ª e nella 2ª fascia, sulla base della tabella approvata con D.M. del 12/2/2002, n. 11, modificata ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 143/2004 (allegato 1).
2. A norma dell'art. 1, comma 3, della legge n. 143/2004, l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) non costituisce titolo d'accesso per la 1ª e 2ª fascia delle graduatorie permanenti.
3. Non costituiscono, altresì, titoli di accesso i diplomi di Didattica della musica e la laurea in Scienze della formazione primaria, non previsti nel citato D.M. n. 11/2002.

Art. 3 - Norme specifiche per la terza fascia
1. Per il personale iscritto nella 3ª fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, allegata alla legge n. 143/2004, come interpretata dalla legge n. 186/2004 (allegato 2).
2. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato sia in possesso di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis). Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni conseguite con un unico corso Ssis o con il diploma di Didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dell'interessato.
3. Dall'anno scolastico 2003/2004, il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato. Il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato al 50 per cento.
Il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico, ai sensi del punto B.1) della tabella di valutazione (allegato 2), non può superare il limite massimo di 12 punti. Sono fatte salve le eventuali supervalutazioni di cui al punto B.3), lettera h), della predetta tabella. I periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico, che non specifico non possono superare i sei mesi per anno scolastico.
4. A decorrere dal medesimo anno 2003/2004 è prevista la doppia valutazione per i servizi prestati nelle piccole isole e negli istituti penitenziari, nonché nelle sedi scolastiche ubicate in comuni classificati come di montagna, situate al di sopra dei 600 metri e non anche quelli prestati in altre sedi diverse della stessa scuola.
5. Il servizio per attività di sostegno, svolto nell'ambito dell'istruzione secondaria di II grado può essere valutato in una qualsiasi classe di concorso compresa nell'area disciplinare di riferimento di cui al D.M. 25 maggio 1995, n. 170, per la quale si è in possesso del prescritto titolo di studio. Analogamente, il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola media può essere valutato per una qualsiasi classe di concorso di tale grado di scuola, per la quale si è in possesso del titolo di accesso.
6. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
7. Il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di I e II grado è valutabile, esclusivamente, per le corrispondenti graduatorie.
8. Non sono valutabili, in ogni caso, i servizi d'insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi Ssis.
9. Sono valutati come il dottorato di ricerca i diplomi di specializzazione ad esso equiparati per legge o per statuto (allegato 4).

Art. 4 - Nuovi inserimenti nella 3ª fascia delle graduatorie permanenti, inclusa quella di Strumento musicale
1. Possono presentare domanda di inserimento nella 3ª fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all'art. 12, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto:

a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;
b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;
c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis);
d) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione o idoneità, ovvero ope legis, ai sensi dell'art. 1, comma 2/bis della legge n. 333/2001 e dell'art. 1, comma 4/bis della legge n. 143/2004;
e) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione Europea e riconosciute con provvedimento ministeriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE, recepite nei decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992 e n. 319 del 2/5/1994;
f) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante per le classi 31/A e 32/A (art. 6, decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268);
g) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53);
h) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita con riserva nella sessione riservata di abilitazione, di cui all'O.M. n. 1 del 2/1/2001, ai sensi dell'art. 2, comma 7/bis, della legge n. 143/2004. Rientrano in tali ipotesi solo coloro che hanno superato l'esame finale del corso abilitante e hanno conseguito la relativa abilitazione o idoneità con riserva, in quanto non avevano maturato il requisito dei 360 giorni di servizio alla data del 27/4/2000, ma lo hanno maturato entro il 28 ottobre 2000. Detto personale, ai fini dello scioglimento della riserva, deve produrre domanda di nuovo inserimento, a pieno titolo, in qualsiasi Csa, compilando l'apposita sezione del modello di iscrizione.

2. Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.
3. L'inserimento può essere chiesto, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per tutte le graduatorie permanenti, per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, in una sola provincia.

Art. 5 - Norme specifiche per lo Strumento musicale nella scuola media
1. Il personale docente di Strumento musicale nella scuola media - classe 77/A -, inserito nella 2ª e nella 3ª fascia delle graduatorie permanenti di ogni provincia (già denominate, rispettivamente, 1ª e 2ª fascia), può chiedere l'aggiornamento del punteggio di inclusione in graduatoria e/o presentare domanda di trasferimento nelle graduatorie permanenti di altra provincia con contestuale aggiornamento del punteggio.
2. La richiesta di trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede di essere trasferito. Il trasferimento nella graduatoria di 2ª fascia di altra provincia avviene in coda alla stessa. Qualora in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie disposto negli anni passati sia stata già formata una graduatoria di coda alla 2ª fascia, il trasferimento avviene nell'ambito della stessa, nel rispetto del punteggio e delle preferenze attribuite. Il trasferimento nella graduatoria di 3ª fascia di altra provincia avviene nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui il candidato si trasferisce. A parità di punteggio, in tutti i casi, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.
3. Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 3. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.
4. La valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno Strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del Regolamento relativo alle graduatorie permanenti.

Art. 6 - Attività didattica di sostegno
1. Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e al D.M. 20 febbraio 2002, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di abilitazione o idoneità per l'insegnamento su posti comuni.
2. Per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media, col punteggio conseguito per tale graduatoria.
4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di Strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di Strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico Strumento.
5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.
6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

Art. 7 - Graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti
1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli per quanto compatibili.
2. Ha titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette graduatorie il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti requisiti:

a) per il personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami, corrispondente alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
a/1) per il personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli;
b) per il personale docente ed educativo: titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti, previsto dall'art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994 citato in premessa, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione.

3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B) della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
4. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata direttamente dal Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia, ove siano presenti istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l'intervento del sistema informativo.
5. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d'istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni fornite da coloro che hanno compilato la relativa sezione nel Mod. 3, di cui al successivo art. 10. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali, nel numero massimo di due, rientra nel limite delle trenta istituzioni scolastiche della provincia prescelta, ai fini del conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e d'istituto.
6. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell'istituto per almeno 5 anni.

Art. 8 - Iscrizioni con riserva
1. Nelle graduatorie permanenti di terza fascia, ivi inclusa quella dello Strumento musicale, per l'a.s. 2005/2006 possono iscriversi con riserva, ai sensi dell'art. 3/ter della legge n. 143/2004, le seguenti categorie di docenti:

a) gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario;
b) i laureandi nella sessione estiva in Scienze della formazione primaria;
c) i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui all'art. 2 della legge n. 143/2004, indetti con D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 e D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004.

2. Possono, altresì, iscriversi con riserva, nell'a.s. 2005/2006, negli elenchi di sostegno le seguenti categorie di docenti:

a) docenti abilitati Ssis, frequentanti il corso di 400 ore per il conseguimento della specializzazione sul sostegno;
b) docenti abilitati con altre procedure, che stanno frequentando il corso delle 800 ore, previsto dal D.M. 20 febbraio 2002 e stanno conseguendo il diploma di specializzazione per il sostegno;
c) docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria ammessi ai corsi di specializzazione in attività di sostegno, indetti con D.M. n. 21/2005, ai sensi dell'art. 2, comma 1/bis, della legge n. 143/2004.

A tal fine gli interessati dovranno compilare l'apposita sezione del modello 2.

3. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine ultimo, entro cui sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa presentazione del diploma di abilitazione o di specializzazione, nei confronti dei docenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, lettere a) e b).
Contestualmente allo scioglimento della riserva saranno attribuiti i punteggi relativi ai titoli conseguiti.
Analogamente, con separati provvedimenti, saranno fissati tempi e modalità per lo scioglimento della riserva nei confronti dei docenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, lettera c).
Dovrà essere, infine, disposta l'iscrizione con riserva nei confronti di coloro che abbiano pendente un ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli, ovvero, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.
4. L'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
5. I docenti che saranno ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui all'art. 2, commi 1.c/bis e 1/ter, della legge n. 143/2004 potranno iscriversi con riserva nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2006/2007.

Art. 9 - Utilizzazione delle graduatorie permanenti
1. Le graduatorie permanenti hanno validità per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 e sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili. Limitatamente alla classe di concorso 33/A - Educazione tecnica nella scuola media - le assunzioni in ruolo saranno disposte dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell'art. 401 del D.L.vo n. 297/1994, sostituito dall'art. 1, comma 5 della legge n. 124/1999. Le predette graduatorie sono, altresì, utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato.

Art. 10 - Aspiranti inclusi in graduatoria permanente: scelta della provincia ai fini del conseguimento di rapporti a tempo determinato. Graduatorie di circolo e di istituto

1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province ha titolo a conseguire soltanto in una delle due province rapporti di impiego a tempo determinato, sia sulla base delle graduatorie permanenti, sia sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto.
2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di una sola provincia ha titolo a conseguire, nella medesima provincia, rapporti di impiego a tempo determinato sulla base delle graduatorie permanenti, mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, può scegliere la stessa provincia oppure una provincia diversa.
3. Ai fini del conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti possono indicare, secondo le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento emanato con D.M. 20 maggio 2000 n. 201 e nel D.M. 4 giugno 2001, n. 103, fino ad un massimo di 30 istituzioni scolastiche della provincia, a tale scopo prescelta. L'aspirante a posti di insegnamento di scuola dell'infanzia e/o di scuola primaria può indicare fino ad un massimo di dieci circoli didattici e fino ad un massimo di venti istituti comprensivi, ovvero fino ad un massimo di trenta istituti comprensivi. Il personale incluso in graduatoria permanente esprime le predette indicazioni di sedi, nei limiti sopra previsti, complessivamente per tutte le graduatorie di circolo e di istituto, sia di prima che di seconda e terza fascia, in cui ha già titolo a figurare per l'anno scolastico 2005/2006, ovvero preveda di poter figurare in 3ª fascia, in virtù del conseguimento, in tempi utili rispetto all'annuale riapertura per il medesimo anno scolastico, di un valido titolo di accesso nelle graduatorie di cui trattasi.
4. Il personale che figuri già incluso nelle graduatorie permanenti per l'a.s. 2004/2005 - sia che richieda o meno ai fini dell'inclusione in graduatorie permanenti con effetto dall'a.s. 2005/2006, trasferimento di provincia e/o aggiornamento del punteggio - può nuovamente esercitare in tutto o in parte le opzioni previste dai precedenti commi 1, 2 e 3.
5. La gestione delle graduatorie di circolo e d'istituto di 2ª e 3ª fascia per l'anno scolastico 2005/2006 sarà oggetto di successivo provvedimento.
6. Per il personale già incluso in graduatoria permanente, che non produca alcuna domanda per la variazione della provincia e/o delle istituzioni scolastiche in cui intende conseguire rapporti di lavoro a tempo determinato, permangono le medesime opzioni precedentemente espresse.

Art. 11 - Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. n. 693/1996).

2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) conoscenza della lingua italiana;
c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

3. Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/1/1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 12 - Domande, regolarizzazioni, esclusioni
1. Le domande per il trasferimento di graduatorie, per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, dovranno essere presentate al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo della provincia richiesta, con eccezione per le province indicate nell'ultimo comma, utilizzando gli appositi modelli allegati, che fanno parte integrante del presente decreto (modelli 1 e 2 ), entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali e inserito sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo (www.istruzione.it) e nella rete intranet. Entro il medesimo termine deve essere presentato il modello per l'eventuale scelta delle istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di circolo e d'istituto si chiede l'inclusione (modello 3).
2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per i titoli artistici, la cui documentazione deve essere prodotta dai candidati di Strumento musicale nella scuola media, come indicato al precedente art. 5. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua straniera e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap, il diritto alla riserva dei posti (allegato 5) o alla preferenza (allegato 6) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.
3. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata, ovvero presentata a mano, salvo quanto previsto dal successivo articolo 13. Per i candidati, che prestano servizio o sono residenti all'estero, le domande dovranno essere presentate tramite la competente Autorità diplomatica.
4. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente Autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
5. E' motivo di esclusione:

a) la mancata presentazione delle domande per gli aspiranti già inseriti in graduatoria permanente, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2;
b) la domanda presentata oltre il termine stabilito dal precedente comma 1;
c) la domanda priva della firma del candidato.

6. Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 1, concernenti l'obbligo di chiedere il trasferimento o l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di una sola provincia, ivi incluse le province di Bolzano e Trento e della regione Valle d'Aosta.
7. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente Autorità scolastica.
8. Per gli aspiranti che intendano produrre domanda agli Uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e a quello della regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dai predetti Uffici negli specifici ed autonomi provvedimenti. In particolare per le graduatorie permanenti della provincia di Trento la materia è disciplinata dalla legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5.

Art. 13 - Presentazione domande tramite internet
1. Ai soli candidati già iscritti nelle graduatorie permanenti, che chiedono l'aggiornamento e/o il trasferimento ovvero la permanenza della propria iscrizione per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, è data la possibilità di comunicare direttamente al Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i dati richiesti nel modello di domanda (modello 1), tramite apposita funzione resa disponibile sul sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it), alla sezione "servizio on line graduatorie permanenti", secondo le modalità descritte nell'apposita guida.
2. Tutti i candidati, già iscritti o che si iscrivono per la prima volta, possono comunicare direttamente, tramite il medesimo sistema, la scelta delle sedi scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e d'istituto gli stessi intendono figurare per l'anno scolastico 2005/2006 (modello 3), secondo le istruzioni di cui al precedente articolo 10, comma 3.
3. Il candidato, completato con esito positivo l'inserimento dei dati, avrà a disposizione la seguente modalità operativa per l'inoltro della domanda al Centro per i servizi amministrativi:

• produzione, tramite la predetta funzione, della stampa che, per la presentazione del modello 1, riporterà come intestazione "modello 1 - inserito tramite www.istruzione.it" e, per la presentazione del modello 3, riporterà come intestazione "modello 3 - inserito tramite www.istruzione.it". Il candidato dovrà, quindi, come indispensabile convalida dell'operazione, con le modalità ed i termini di cui al precedente art. 12, spedire o consegnare a mano il modello stampato e sottoscritto che attesti l'utilizzo della presente modalità trasmissiva. In caso di difformità tra le informazioni registrate dal Sistema informativo e quelle contenute nel modulo stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.

4. Il candidato che si avvale della modalità di trasmissione "internet", potrà inserire direttamente i dati richiesti nel modello 1 e/o quelli richiesti nel modello 3 nei termini che saranno tempestivamente resi noti nel sito internet.

Art. 14 - Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi
1. I dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno all'albo dell'Ufficio le graduatorie permanenti provvisorie, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo, con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio. Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.
Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni portatori di handicap, sono predisposti appositi elenchi secondo i criteri indicati al precedente art. 6.
Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese, inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria permanente, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera.
2. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.
3. Ultimate le operazioni di propria competenza, i dirigenti territorialmente competenti pubblicano le graduatorie definitive.
4. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tar, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure.
5. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione, ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all'esito del contenzioso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali
1. L'Amministrazione scolastica, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.

Art. 16 - Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
1. Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande da parte del personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.

Art. 17 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000, nel Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, nel decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 e nella legge n. 143 del 4 giugno 2004.

Roma, 31 marzo 2005

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino


ALLEGATI:

ALL. 1 - Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente di ogni ordine e grado e per il personale educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della legge n. 124 del 31 maggio 1999.
ALL. 2 - Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
ALL. 3 - Tabella di valutazione dei titoli per i docenti di Strumento musicale nella scuola media.
ALL. 4 - Diplomi di perfezionamento equipollenti ai dottorati di ricerca.
ALL. 5 - Riserve
ALL. 6 - Preferenze
MODELLO 1 - Domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza per gli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007.
MODELLO 2 - Domanda di iscrizione per gli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007.
MODELLO 3 - Modulo per l'indicazione delle scuole in cui si chiede l'inclusione in graduatorie di circolo e/o di istituto per l'a.s. 2005/2006.


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