Proposta di legge
D'iniziativa del deputato
Pierfelice Zazzera
Norme per l'istituzione di un'area contrattuale specifica
per il comparto scuola e di un
organismo professionale di autogoverno dei docenti
Onorevoli Colleghi,
In questa maniera si potrebbero ristabilire le giuste proporzioni e così come la diagnosi medica è ragionevole che sia definita dallo specialista, la valutazione degli studenti, la programmazione, l'azione formativa e l'attività didattica è opportuno che siano appannaggio del docente, senza subire eccessivi condizionamenti dall'esterno.
Questa legge indica obiettivi fondamentali, se si vuole che gli insegnanti siano il principale motore del cambiamento della scuola. Con essa si provvede a mutare le condizioni generali dello stato giuridico nell'istruzione, a ridefinirne l'organizzazione complessiva in maniera più libera dai vincoli tradizionali; a sburocratizzarne l'essenza, per poter affermare un'idea di scuola nuova, intesa come organizzazione e campo d'esperienza esplicita del lavoro didattico, luogo dell'apertura, dell'integrazione e della rielaborazione culturale.
L'articolo 1 della presente proposta di legge reca i principi generali. Introduce inoltre un'Area contrattuale specifica per la scuola fuori dal campo di vigenza del D. L.vo 29/1993: ripristino del ruolo, degli automatismi biennali d'anzianità e possibilità di aumenti contrattuali superiori all'inflazione programmata e/o dichiarata, per il raggiungimento della media retributiva europea
L'articolo 2. istituisce un Organismo professionale rappresentativo della funzione docente titolato a soprassedere all'ambito disciplinare, valutativo, nonché alla formazione di base ed in itinere
L'articolo 3. definisce le attribuzioni del Consiglio Superiore della Docenza e dei Consigli Regionali. Prevede inoltre l'istituzione dell'anno sabatico retribuito.
L'articolo. 4. prevede il ripristino degli organismi elettivi sanciti dai Decreti Delegati del 1974: Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, Consigli Scolastici Provinciali, Consigli Distrettuali.
L'articolo 5. istituisce il Ruolo Unico Docente e l'Albo dei docenti, nonché gli impegni di bilancio per il raggiungimento della media europea nella retribuzione dei docenti
L'articolo 6. prevede l'istituzione del Preside elettivo e riconoscimento del ruolo di coadiuzione educativa del personale ATA.
L'articolo 7. dispone gli impegni di bilancio per il raggiungimento della media europea della spesa percentuale rispetto al prodotto interno lordo in favore del diritto allo studio e della messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico pubblico.
All'articolo 8. è sancita una norma di salvaguardia.
Art. 1
(Principi generali)
Si statuisce un'area contrattuale specifica per tutto il personale della scuola, docente, amministrativo, tecnico, ausiliario, nonché per i presidi, fuori dal campo di vigenza della legge delega n. 421/1992 sul Pubblico Impiego e della sua diretta emanazione: il decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.
Art. 2
(Organismo professionale rappresentativo e sue diramazioni regionali)
Entro un anno dall'approvazione della presente Legge, al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione, saranno istituiti appositi organismi professionali rappresentativi della funzione docente, uno nazionale, denominato Consiglio Superiore della Docenza, e uno per ciascuna regione denominato Consiglio Regionale della Docenza.
Il Consiglio Superiore della Docenza deciderà a maggioranza qualificata dei due terzi, criterio secondo il quale nominerà anche il proprio presidente, che ne sarà rappresentante legale.
I Consigli Regionali della Docenza decideranno a maggioranza qualificata dei due terzi, criterio secondo il quale nomineranno anche il proprio presidente, che ne sarà rappresentante legale.
Il Consiglio Superiore della Docenza è composto da ventiquattro membri (che potranno avvalersi dell'opera consultiva di cinque membri tecnici proposti dal Ministro dell'Istruzione o dalle Università), i Consigli Regionali della Docenza si compongono di dodici membri (che potranno avvalersi dell'opera consultiva di tre membri tecnici proposti dal Ministro dell'Istruzione o dalle Università). Tutti i membri eletti nel Consiglio Superiore o in quelli Regionali godranno, per la durata del proprio mandato, di esonero totale e retribuito dal servizio.
Il Consiglio Superiore della Docenza avrà sede e svolgerà le proprie attività all'interno del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, quale organismo specifico del corpo docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Verrà eletto improrogabilmente ogni cinque anni dal corpo docente stesso a suffragio universale su liste nazionali espresse dalle Associazioni professionali con statuto registrato. Dette Associazioni consegneranno agli Uffici preposti una lista corredata da duecento firme di docenti di ruolo o incaricati a tempo determinato, la cui autenticità sarà garantita dai presentatori, entro il quarantacinquesimo giorno utile precedente la data stabilita dal Ministro dell'Istruzione per le elezioni. Tutte le liste regolarmente presentate hanno diritto di convocare assemblee di propaganda in orario di servizio, retribuite per il personale docente, presso tutte le istituzioni scolastiche, convocate a livello provinciale, a gruppi o singolarmente. Tutti i docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado sono eleggibili. I candidati godono di trenta giorni di esonero retribuito per svolgere la propria campagna elettorale, che avrà pari durata. Tutti i docenti, di ruolo e non, sono elettori. Le elezioni avverranno in due giorni lavorativi e si terranno presso seggi elettorali costituiti in tutte le istituzioni scolastiche pubbliche italiane. Le elezioni determineranno gli eletti secondo il sistema proporzionale.
I Consigli Regionali della Docenza avranno sede e svolgeranno le proprie attività presso le Direzioni Scolastiche Regionali, quali organismi specifici del corpo docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e verranno eletti improrogabilmente ogni cinque anni in pari data rispetto al Consiglio Superiore della Docenza dal corpo docente stesso a suffragio universale su liste regionali espresse dalle Associazioni professionali con statuto registrato che consegneranno agli Uffici preposti una lista corredata da cinquanta firme di docenti di ruolo o incaricati a tempo determinato, la cui autenticità sarà garantita dai presentatori, entro il quarantacinquesimo giorno utile precedente la data stabilita dal Ministro dell'Istruzione per le elezioni. In ogni caso, la presentazione di liste nazionali per il Consiglio Superiore della Docenza, dà comunque diritto a presentare liste per tutti i Consigli Regionali della Docenza. Tutte le liste regolarmente presentate hanno diritto di convocare assemblee di propaganda in orario di servizio, retribuite per il personale docente, presso tutte le istituzioni scolastiche, convocate a livello provinciale, a gruppi o singolarmente. Tutti i docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado sono eleggibili. I candidati godono di trenta giorni di esonero retribuito per svolgere la propria campagna elettorale, che avrà pari durata. Tutti i docenti, di ruolo e non, sono elettori. Le elezioni avverranno in due giorni lavorativi e si terranno presso seggi elettorali costituti in tutte le istituzioni scolastiche pubbliche italiane. Le elezioni determineranno gli eletti secondo il sistema proporzionale.
Il regolamento di dette elezioni, che non potrà derogare da quanto sancito nella presente legge, verrà redatto dal Ministro dell'Istruzione, possibilmente di concerto con tutte le Associazioni professionali del personale docente della scuola pubblica con statuto registrato, nessuna esclusa, che saranno tutte obbligatoriamente consultate in egual misura, in modo appropriato ed in sede comune. Ogni lista presentata nelle due consultazioni elettorali avrà diritto a designare un membro interno alle commissioni elettorali, nazionale, regionali e di singolo seggio elettorale, nonché propri rappresentanti di lista. I membri delle commissioni elettorali godranno di esonero totale e retribuito dal servizio per il tempo necessario alla raccolta delle liste, alla costituzione ed all'attività dei seggi elettorali e delle commissioni stesse. L'esonero si protrarrà sino alla nomina degli eletti ed al compimento dei tempi necessari all'esame degli eventuali ricorsi loro rivolti sia in ordine alla presentazione ed all'accoglimento delle liste che relativamente alla nomina degli eletti. I presentatori delle liste avranno comunque sempre la facoltà di inoltrare ricorsi alla magistratura ordinaria, che esaminerà le controversie con urgenza. La nomina degli eletti avverrà comunque entro il termine perentorio di giorni trenta dal termine delle votazioni.
Art. 3
(Attribuzioni del Consiglio Superiore della Docenza e dei Consigli Regionali)
Il Consiglio Superiore della Docenza ha la rappresentanza istituzionale della professione docente sul piano nazionale. Esso esercita, oltre a quelle eventualmente demandategli da altre norme, le sotto indicate attribuzioni:
a) dà pareri, obbligatori e consultivi, al Ministro dell'Istruzione sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la formazione primaria, secondaria, superiore, ricorrente e permanente;
b) emana norme regolamentari comuni per la disciplina delle attività dei Consigli Regionali della Docenza;
c) statuisce il codice deontologico della funzione docente e ne cura periodicamente l'aggiornamento;
d) sovrintende espressamente allo stato giuridico del corpo docente e ne cura in modo esclusivo l'ambito della valutazione professionale e dei contenziosi disciplinari, demandandone o meno il merito ai Consigli Regionali;
e) stabilisce, promuove e sovrintende annualmente al piano nazionale delle attività di aggiornamento che devono svolgersi prevalentemente con esonero dal servizio, per l'attuazione delle quali si avvale anche dei Consigli Regionali della Docenza e delle Università. I piani d'aggiornamento faranno particolare riferimento ai dodici mesi sabatici pienamente retribuiti che i docenti delle scuole di ogni ordine e grado acquisiscono per tramite del presente comma come diritto su base decennale, fruibile ogni nove anni di servizio di ruolo, o anche in periodi frazionati a scelta del singolo;
f) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli Regionali della Docenza tese al miglioramento e al perfezionamento della professionalità nonché alle attività di aggiornamento che devono svolgersi prevalentemente con esonero dal servizio;
g) regola i criteri d'assunzione per concorso nel sistema pubblico dell'istruzione, la formazione di base ed il tirocinio, nonché del tutoraggio dei neoassunti, e verifica periodicamente mediante i Consigli Regionali della Docenza l'adempimento da parte degli iscritti delle attività di aggiornamento;
h) intraprende ogni iniziativa a carattere nazionale a tutela della reputazione, della dignità e della libertà dei docenti, nonché della libertà di insegnamento;
i) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli Regionali della Docenza in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'Albo dei docenti, che viene disposto su base regionale, e relativi alle elezioni dei Consigli Regionali stessi e, in appello, sui ricorsi in materia disciplinare;
l) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni. Detto regolamento è soggetto ad approvazione del Ministro della Giustizia;
m) dà parere sullo scioglimento dei Consigli Regionali della Docenza sovrintendendo ad eventuali elezioni straordinarie;
n) determina con deliberazione sottoposta al visto dal Ministro della Giustizia, e con aggiornamento biennale, la misura delle quote annuali che non possono superare lo 0,30% dello stipendio netto in godimento da parte dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado dovute dagli iscritti per le spese del funzionamento proprio e dei Consigli Regionali della Docenza, che redigono annualmente e rendono pubblico il proprio bilancio. Le quote degli iscritti vengono prelevate direttamente dalla busta paga per il tramite della parte datoriale e versate al Consiglio Nazionale della Docenza;
o) delibera sull'utilizzazione e l'investimento delle quote annuali (anche in materia di tutela e previdenza rivolte agli iscritti), e sulla ripartizione delle stesse, almeno il cinquanta per cento delle quali deve comunque ritornare mensilmente ai Consigli Regionali della Docenza;
p) presiede all'iscrizione degli aventi diritto (docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di ruolo e non), libera e non obbligatoria ma che dà agli iscritti il diritto di elettorato attivo e passivo per concorrere alla formazione ed alla gestione degli organi del Consiglio Superiore e dei Consigli Regionali della Docenza, nonché a godere dei servizi da questi prestati;
q) è destinatario di finanziamenti specifici per lo svolgimento dei propri compiti, pari allo 0,1 per cento del bilancio complessivo dello Stato per l'Istruzione; raccoglie quindi e gestisce finanziamenti statali, regionali o degli altri Enti Locali, nonché dell'Unione Europea, volti alla realizzazione dei propri fini istituzionali ed in favore dei propri iscritti, anche in materia di assistenza e previdenza integrativa. Per raggiungere i propri scopi può siglare convenzioni;
r) redige annualmente e rende pubblico il bilancio nazionale;
s) sovrintende all'opera, assolutamente gratuita e non retribuita, prestata all'interno del Consiglio Superiore della Docenza, nonché all'interno dei Consigli Regionali;
t) stabilisce l'equipollenza dei titoli e determina le classi di concorso;
u) stabilisce, su base oraria, la retribuzione minima tabellare della funzione relativa al ruolo unico docente, che sia nel sistema pubblico che in quello privato non può comunque essere inferiore alla retribuzione media oraria riferita al ventaglio salariale presente nella Unione Europea con riferimento ad un'ora di insegnamento di scuola superiore trascorsa in presenza degli allievi;
v) indica le ore di programmazione didattica mensili utili ad ogni ordine e grado di scuola;
z) stabilisce e cura le relazioni con il sistema Universitario nazionale e con i singoli Atenei, anche al fine di realizzare una carriera docente con sbocco universitario, particolarmente nell'ambito della ricerca metodologico-didattica e della nuova formazione di base dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 4
(Ripristino degli organismi elettivi ex "Decreti Delegati": Decreto del Presidente della Repubblica, 31.5.1974, n.° 416, "Istituzione e riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica", ed ex Decreto del Presidente della Repubblica, 31.5.1974, n.° 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato": Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione; Consigli Scolastici Provinciali; Consigli Scolastici Distrettuali)
Gli organismi elettivi previsti dai Decreti Delegati n.° 416 e 417 del 1974, segnatamente il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, i Consigli Scolastici Provinciali ed i Consigli Scolastici Distrettuali, vengono pienamente ripristinati ed entro un anno dall'approvazione della presente legge si procede alla rielezione degli stessi, in pari data con le elezioni relative ai Consigli di Circolo e di Istituto, al Consiglio Superiore della Docenza ed ai Consigli Regionali della Docenza.
Art. 5
(Istituzione del Ruolo Unico Docente e dell'Albo dei Docenti)
1. Gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado vengono ricompresi nell'ambito di un Ruolo Unico Docente nazionale con eguali diritti e doveri e pari stato giuridico. Lo Stato Italiano s'impegna a garantire all'interno di detto ruolo la parificazione stipendiale dell'intera categoria ad un medesimo livello retributivo, pari almeno a quello espresso nel sistema pubblico dell'Istruzione dalla media delle principali economie dei Paesi dell'Unione Europea, nonché la tendenziale parificazione ad un orario frontale di lezione di diciotto ore settimanali ed il ripristino degli scatti biennali d'anzianità.
Fatto salvo il personale già stabilmente assunto, membro di diritto, al Ruolo si accede, e vi si perdura, secondo requisiti e formazione di base e ricorrente, equipollenti, stabiliti dal Consiglio Superiore della Docenza. La perequazione e l'implementazione retributiva determinata dall'istituzione del Ruolo Unico Docente avverrà in un tempo equo e comunque a cominciare dal primo contratto in discussione, tramite lo sviluppo adeguato di una specifica indennità di funzione docente, senza soggiacere ai parametri imposti dalla Legge delega n.° 421/1992 e dal Decreto Legislativo n° 29/1993 (norme che la presente legge disapplica per il comparto Scuola). Rispettando i requisiti che verranno definiti in sede di Consiglio Superiore della Docenza e con procedure da questi statuite di concerto con la Conferenza Nazionale delle Regioni e delle Province autonome, vengono gradualmente ricompresi nell'ambito del Ruolo Unico Docente gli insegnanti dei Centri di Formazione Professionale attualmente gestiti in qualsiasi forma dagli Enti Locali, i quali, in futuro, potranno dotare detti Centri unicamente di personale insegnante facente parte del Ruolo Unico Docente.
2. Si istituisce l'Albo dei Docenti, del quale sono membri di diritto i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado ricompresi nell'ambito del Ruolo Unico Docente normato al precedente comma. L'Albo è regolamentato dal Consiglio Superiore della Docenza e gestito su base regionale dai Consigli Regionali della Docenza, che hanno il compito di aggiornarlo e pubblicarlo annualmente.
Art. 6
(Preside elettivo, Direttore dei servizi amministrativi e riconoscimento del ruolo di coadiuzione educativa per il Personale ATA)
In luogo del Dirigente Scolastico, sovrintende di concerto con il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Circolo o di Istituto all'attività delle Scuole il Preside, eletto triennalmente in seno al Collegio dei Docenti. Sarà eletto tra coloro che, candidatisi, risultino di ruolo da almeno cinque anni ed abbiano frequentato e superato appositi corsi propedeutici all'acquisizione di uno specifico master, organizzati e gestiti dal Consiglio Superiore della Docenza per il tramite dei Consigli Regionali. All'interno di tali corsi, ai fini del punteggio finale, si terrà conto espressamente del numero dei titoli di studio e delle pubblicazioni posseduti dai concorrenti. Il Preside godrà dell'esonero totale dall'insegnamento e di una specifica indennità statuita di concerto con le RSU tramite contratto d'istituto. Gli attuali Dirigenti Scolastici passano integralmente nei ruoli ispettivi del Ministero dell'Istruzione.
Il Preside sarà il rappresentante legale dell'istituzione scolastica e sarà coadiuvato in materia gestionale ed economica da un Direttore dei servizi amministrativi appartenente ai ruoli del personale ATA.
Il Collegio dei Docenti elegge i Referenti di plesso e il Coordinatore Didattico aggiunto, che sarà dotato di esonero per la metà delle ore di servizio. La retribuzione aggiuntiva di dette figure sarà statuita di concerto con le RSU tramite contratto d'istituto.
Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, segnatamente ai collaboratori scolastici ed agli aiutanti tecnici, ma anche al personale di segreteria, viene riconosciuto con il primo contratto utile il ruolo di coadiuzione educativa da essi svolto direttamente nella sorveglianza degli alunni, nella gestione della sicurezza e degli strumenti nei laboratori e nell'informatica, nonché le responsabilità che ne discendono.
Art. 7
(Impegno di bilancio per l'Istruzione, l'Università, la Ricerca e per la messa a norma delle scuole)
Con la presente legge, lo Stato Italiano s'impegna a destinare, in un tempo equo e comunque a cominciare dalla prima Legge Finanziaria in discussione, per la Scuola, l'Università e la Ricerca, una cifra percentuale del Prodotto Interno Lordo pari a quella stanziata dalle principali economie dei Paesi facenti parte dell'Unione Europea. Tale cifra verrà stanziata sia in ordine alle necessità didattiche e relative al diritto allo studio che con esplicito riferimento alla messa a norma ai sensi della L. 81/08 con eliminazione immediata delle deroghe sin qui disposte del patrimonio edilizio pubblico di scuole ed università, patrimonio del quale è interdetta la trasformazione in regime di fondazioni a capitale privato.
Art. 8
(Norma di salvaguardia)
Tutte le disposizioni di legge, normative o contrattuali in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.