Schema di Decreto Legislativo - Bozza

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo dell'istruzione,
a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53

Capo I
Scuola dell’infanzia

Articolo 1
Finalità della scuola dell’infanzia

1. La scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative, nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il compromesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.

2. È assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola d’infanzia.

Articolo 2
Accesso alla scuola dell’infanzia

1. Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

Articolo 3
Attività educative

1. L’orario annuale delle attività educative per la scuola dell’infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’accordo che apporta modifiche al concordato lateranense e relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell’infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.

3. La scuola dell’infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo e, in particolare, all’autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.

CAPO II
Primo ciclo di istruzione

Articolo 4
Articolazione del ciclo e periodi

1. Il primo ciclo dell’istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all’istruzione e formazione.

2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell’infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.

3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.

4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.

5. Il primo ciclo d’istruzione si conclude con l’esame di stato, il cui superamento costituisce titolo di acceso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione professionale.

Capo III
La scuola primaria

Articolo 5
Finalità

1. La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e all’alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civili.

Articolo 6
Iscrizioni

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compaiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell’anno di riferimento.

2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

Articolo 7
Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore.

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi.

3. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l’organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d’opera con esperti.

5. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l’intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo degli altri docenti.

6. Il docente con compiti di suturato assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, una prestazione in presenza con il gruppo di alunni affidatogli compresa tra le 18 e le 21 ore settimanali.

7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell’offerta formativa, dispone l’assegnazione dei docenti alle classi avvedi cura di garantire le condizioni per la continuità didattica nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.

8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell’orario delle attività didattiche sulla base delle scelte delle famiglie, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell’insegnamento-apprendimento.

Articolo 8
La valutazione nella scuola primaria

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

2. I medesimi docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno ala classe successiva, all’interno del periodo.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

4. Gli alunni provenienti dalla scuola privata o familiare che compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento un’età non inferiore a quella richiesta per la classe cui si intenda accedere sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione degli esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Capo IV
Scuola secondaria di primo grado

Articolo 9
Finalità della scuola secondaria di primo grado

1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica della discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, favorisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell’unione europea, aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Articolo 10
Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto- dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore.

2. Le istituzione scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnanti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alle mensa.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l’organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnanti di cui al comma 2, ove essi richiedono una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l’abilitazione all’insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d’opera con decreti del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerta con il ministro per la funzione pubblica.

5. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fremo restando che il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnanti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l’intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura delle documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, con l’apporto degli altri docenti.

Articolo 11
Valutazione, scrutini ed esami

1. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione egli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnanti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l’allievo alla classe successiva all’interno del periodo biennale.

4. Il terzo anno della scuola secondaria di I grado si conclude con un esame di stato.

5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, la quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l’undicesimo e il dodicesimo di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, e i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, almeno uno o due anni.

6. All’esame di stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell’anno in corso compiano ventitre anni di età. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

Capo V
Norme finali e transitorie

Articolo 12
Scuola dell’infanzia

1. Nell’anno scolastico 23003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia, in forma di sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi, e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni colastici2004-2005 e 2005-2006 può essere consentita un’ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all’articolo 2. Il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 15.

2. Alla generalizzazione di cui all’articolo 1, comma 2 del presente decreto si provvede con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito dei finanziamenti disposti a norma dell’articolo 7, comma 6 della legge 28 marzo 2003,n.53.

3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all’emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta in via transitoria l’assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell’allegato A.

Articolo 13
Scuola primaria

1. Nell’anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal precedente articolo 6, comma 2.

2. Per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall’anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall’anno scolastico2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.

3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l’avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all’emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 del decreto presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell’allegato b, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale, individuato nell’allegato d.

Articolo 14
Scuola secondaria di primo grado

1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall’anno scolastico 2005-2006 la seconda classe del predetto biennio e, dall’anno scolastico 2006-2007 la terza classe di completamento del ciclo.

2. Fino all’emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 del decreto presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell’allegato c, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D.

Articolo 15
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6, comma 2, dell’articolo 12, comma 1, dell’articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l’anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l’anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione della stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsione di base di parte corrente “fondo speciale” dello stato di previsione del ministro dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.