Spett. Dirigente Scolastico dell'Istituto____________________
Oggetto: normativa riguardante i terminali associativi
La scrivente RSU di questo Istituto, certa di fare cosa gradita ed utile, ricorda alla S.V. la seguente normativa riguardante i terminali associativi.
I terminali ed i dirigenti delle associazioni sindacali rappresentative, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, devono essere accreditati entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU.
I terminali delle associazioni sindacali non rappresentative possono invece sempre essere accreditati.
Lo dice in maniera chiara il Contratto collettivo nazionale quadro 7 agosto 1998 art.10 comma 2:
"Art. 10.- Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali
1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto
hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti,
giornalieri od orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato,
sono:
- i componenti delle RSU;
- i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni
rappresentative ai sensi dell’art. 10 dell'accordo stipulato il 7 agosto
1998 (sottoscrizione 7 agosto 1998);
- i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle
associazioni sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU,
siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle
medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione
collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo stipulato
il 7 agosto 1998 (sottoscrizione 7 agosto 1998);
- dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi
delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative
non collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni
dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all'amministrazione
i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà
sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono
comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e
terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente
delle associazioni sindacali rappresentative."
La scadenza indicata nell'art. 10 del CCNQ 7/8/1998 non riguarda invece i terminali associativi delle associazioni sindacali non rappresentative che possono invece essere nominati ai sensi della Nota ARAN 30 gennaio 2001 Prot. 1299 che prevede in modo esplicito "la possibilità a tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni di conservare o costituire nelle sedi di lavoro terminali di tipo associativo, quali mere strutture organizzative delle organizzazioni sindacali".
Conclusione: tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni possono costituire nelle sedi di lavoro terminali di tipo associativo, quali mere strutture organizzative delle organizzazioni sindacali, ma i terminali ed i dirigenti delle associazioni sindacali rappresentative, che hanno titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 7/8/1998, devono essere accreditati entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU.
Data_______________
RSU dell'Istituto_____________________________________________________