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DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE
PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010
IL MINISTRO
DI CONCERTO
CON IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado"
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al governo per la definizione delle norme
generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale";
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante "Definizione delle norme generali
relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO l'articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed, in particolare, l'articolo 1,
comma 622;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, in particolare l'art. 2, comma 411,
lettera a) che prevede che a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale,
l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del
decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della
congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali; comma
412 che ha rimodulato le riduzioni delle economie di spesa di cui alla legge n. 296/2007;
commi 413 e 413 che stabiliscono i nuovi criteri e i parametri per la determinazione delle
complessive dotazioni organiche dei posti di sostegno e della dotazione organica di diritto
degli insegnanti di sostegno;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2007-2008";
VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano
programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse
umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure
annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni
legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e
didattico del sistema scolastico;
VISTO l'art. 64, comma 1, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede che l'adozione dei citati
interventi e misure devono incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente,
da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, fermo restando quanto disposto
dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi
del citato articolo 64, comma 3, con il quale sono stati stabilite, per il triennio 2009/20011, le
quantità delle riduzioni di posti da apportare alla dotazione organica del personale docente in
adesione a quanto stabilito dalla relazione tecnica di accompagnamento della citata legge n.
133 del 2008;
VISTO il D.P.R. del n. recante il regolamento di "Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
VISTO il D.P.R. del n. concernente il regolamento " per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione
di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore
settimanali, superando in tal modo la precedente organizzazione modulare;
VISTO l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa
apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attività di dimensionamento della rete
scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati
criteri e parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40;
VISTO l'art. 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27.2.2009, n. 14 che
ha rinviato all'anno scolastico 2010/2011 l'introduzione del riordino del secondo ciclo.
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 concernente il
"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 Serie generale;
VISTO il decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47, e la nota esplicativa prot. n. 721 del 22 giugno
2006, che ha disposto l'elevazione sino al 20% dei limiti di flessibilità riservati alle istituzioni
scolastiche dei diversi ordini e gradi di scuola ai sensi dell'art. 8 del Regolamento in materia
di autonomia scolastica n. 275/99;
VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 relativo al regolamento recante modalità e criteri per
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 35 della
legge n. 289 del 2002;
VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255,
concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2001/2002;
VISTO il D.M. del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del carico orario settimanale di
lezione degli istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge 296/96;
VISTO il D.M. del 22 agosto 2007, n. 139 regolamento recante norme in materia di adempimento
dell'obbligo scolastico emanato in attuazione dell'art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006;
VISTA la circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle
scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a. s. 2009/10;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e sono state trasferire allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero della
Pubblica Istruzione e del Ministereo dell'Università e della Ricerca;
VISTO il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto scuola.
DECRETA
Art. 1
(consistenze dotazioni)
1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali relativamente alla scuola
dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico
2009/2010 sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle "A", "B", "C", "C1","D", "E",
"F"e "G" e costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Sentita le Conferenza Unificata,
tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e alla relativa
seria storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap e degli alunni di
cittadinanza non italiana, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di
ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale,
delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di
disagio sociale delle diverse realtà.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle
esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla
distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché sulla base di un incremento del rapporto
medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011 (in ragione dello
0,20 per l'a.s. 2009/2010), alle situazioni edilizie, secondo parametri e i criteri previsti dal
Regolamento relativo " per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
3. Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate con riguardo alle
articolazioni orarie dei diversi curricoli e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.
4. Ai fini di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53
le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti riportati
nella tabella "B1", mentre le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) sono
incrementate del numero dei posti riportati nella tabella "A1". Le tabelle "A1" e "B1" costituiscono
parte integrate del presente decreto.
5. I Direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento
della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della
collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono
conferenze di servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei USP e dei
Dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e all' approfondimento puntuale ed esaustivo della materia,
nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.
Art. 2
(dotazioni provinciali)
1 I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, una volta conclusi le interlocuzioni e i confronti
con le Regioni e con gli Enti Locali per realizzare la piena coerenza tra il piano dell'offerta formativa e
l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del
vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze
organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con
riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle
istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle risorse, in conformità di quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì,
tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento
alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo va dato anche alle zone in cui siano presenti
tassi particolarmente elevati di dispersione e di abbandono.
2 I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare
compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazione di istruzione, nonché disporre,
per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti
di rilevanza pedagogico- didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle
dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale su proposta dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico
regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al
Direttore generale regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento
ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e
procurando che, in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni, dei dati
desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonché di altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente
alle reali esigenze.
4 I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici,
procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi
delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone
formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.
5 I Direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione
degli obiettivi fissati dall' articolo 64, della legge 6.8.2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista
dalla normativa vigente.
Art. 3
(Costituzione delle classi)
1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel Regolamento recante norme
per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della
scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero
complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente
scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla
base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.
2. Per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe
previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni e integrazioni per le
istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia
scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF.
Art. 4
(Scuola dell'infanzia)
1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e del relativo tempo scuola sono fissate
dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 59/2004 come richiamato dall'art. 2 del Regolamento sul primo
ciclo.
2. Ai sensi dell'art. 2 , comma 2, del succitato Regolamento, ed alle condizioni e sulla base dei criteri
ivi previsti, è consentita l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni di età entro il 30
aprile dell'anno di riferimento.
3. L' istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali
assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema
scolastico nel suo complesso.
Art. 5
(Scuola primaria)
1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola
sono fissati dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004 e dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo.
2 Per le classi prime funzionanti nell'a.s. 2009/10, il tempo scuola è svolto ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.
169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle
compresenze, e secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti
delle risorse dell'organico assegnato. La dotazione organica è comunque fissata in 27 ore settimanali
per classe, senza compresenze.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento sul primo ciclo, classi successive alla prima
continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del
modello di cui al precedente comma 2, secondo i modelli orario in atto di 27 e 30 ore. La dotazione
organica per classe è comunque fissata in 30 ore settimanali, senza compresenze.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento sul primo ciclo, a richiesta delle famiglie sono
attivate di classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del
tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti dell'organico assegnato
per l'anno scolastico 2008/09, senza compresenze, e comunque nell'ambito della dotazione
complessiva dell'organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le quattro ore di compresenza per classe sono
utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto. Classi a tempo pieno possono essere attivate solo
in presenza di strutture idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo mensa, è in 40 ore e la
programmazione didattica deve prevedere rientri pomeridiani.
5 L'insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per
un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana
nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei
requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali
requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi
affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti,
impartiscano l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per le ore di
insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura
possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di
regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno
18 ore di insegnamento.
6. Nell'ambito delle istituzione scolastica le diverse frazioni orario, compresa quelle della lingua
inglese, che non hanno contribuito a costituire posto intero sono raggruppate per la costituzione di posti
interi. Le frazioni residue superiori a 12 ore sono arrotondate a posto intero.
7. L'insegnamento delle religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.
8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, comprese quelli
connessi all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le
istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal DPR n.
275/99, utilizzano in modo flessibile per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in
base al piano dell'offerta formativa. La dotazione organica deve essere prioritariamente utilizzate per
garantire l'orario mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani.
Art. 6
(Disposizioni generali per l'istruzione secondaria)
1 Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi
scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto
delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni
disabili, e tenendo conto dell' eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e
corsi serali.
2 Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento
sul dimensionamento, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento
dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali,
anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi
delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. La riconduzione a 18
ore si intende applicata anche alle classi terze degli istituti professionali per le quali è effettuata la
riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali prevista dal D.M. n. 41 del 25 maggio
2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di
soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.
3 Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede
centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti
orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una
delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un
terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al
maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene
attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede
principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
4 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore
disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
5 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi
precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni
scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.
6 I Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle
assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai
docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
Art. 7
(scuola secondaria di I grado)
1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola
sono fissati dall'art. 10 del Decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, artt. 23/26, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo.
2 Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle discipline stabiliti dal citato art. 5 del
Regolamento sul primo ciclo, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a
tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37
del 26 marzo 2009.
3 Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna
provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di
insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino
ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie che consenta
l'attivazione di una classe intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere
attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e
strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane(due o tre
rientri) e nella impossibilità di garantire la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo
prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti.
5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si
svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni e sono regolati dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 ed
assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.
Art. 8
(Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado)
1 Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento sul dimensionamento, il numero delle classi prime e
di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei
licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali
sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-
qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) si
determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi
indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.
2 Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti ordini, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto
agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra o periti
aziendali, il liceo classi con il liceo scientifico), le classi prime si determinano separatamente per ogni
ordine, istituto o tipo di sezione, secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato
Regolamento.
3 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione
anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni di norma non
inferiore a 25.
4 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali
articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni
complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12
alunni .
5 Per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento
ai sensi del D.M. n. 234/2000 il cui carico orario è pari o superiore alle 34 ore settimanali, è
subordinata alla valutazione della congruità dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti
ordinamenti nazionali, salvo motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, in relazione a
corsi di riconosciuta valenza formativa.
6 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la
costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli
alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli
stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di
specializzazione o la sperimentazione richiesti.
7 Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni,
purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla
ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 18 del Regolamento.
8. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi
funzionanti nell' anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase
finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.
9 Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono
costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime
possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti qualora non comportino
incrementi di ore o di cattedre.
Art. 9
(dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti)
L'organizzazione e la dotazione organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti è regolata
dal D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma 602, della legge 27
dicembre 2006 n. 296. In attesa di dare piena applicazione alla citata disposizione, la dotazione
organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione
in età adulta, rimane confermate nelle attuali consistenze e non può superare quella relativa
all'organico di diritto dell'anno scolastico 2008/2009. Eventuali variazioni, debitamente motivate, sono
consentite solo entro la consistenza delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.
Art. 10
(sezioni ospedaliere)
1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto
interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la
determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' art. 4, comma 3
dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo
riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua
azione didattica in ambiente di cura .
Art. 11
(dotazione organica di sostegno)
1 A decorrere dall'anno scolastico 2008/09, ai sensi dell'art. 2, comma 413, della legge n. 244/2007, la
dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili è determinata sulla
base del 25 per cento delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico
2006/2007. Tale dotazione fissa le complessive quantità dei posti di sostegno annualmente attivabili a
livello nazionale ed è comprensiva delle eventuali deroghe necessarie per l'integrazione degli alunni
disabili.
2 Per l'anno scolastico 2009/10 il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna
Regione, compresi quelli dell' organico di diritto, non può superare le quantità stabilite nella tabella E,
colonna C, e tende a realizzare al livello regionale il graduale raggiungimento del rapporto medio
nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
3 La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2009/10 è stabilita nella
medesima tabella E, colonna A, che riporta la prima quota dell'incremento della dotazione di diritto di
cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007. La progressiva e graduale rideterminazione dei posti
di sostegno in organico di diritto per il triennio 2008-2010, prevista dal citato art. 2 comma 414 della
legge 244/2007, fino al raggiungimento nell'a.s. 2010/2011 del 70 per cento dei posti di sostegno
complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007 è riportata nella tabella F.
5 I Direttori generali regionali sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche
competenti individuano di comune accordo le modalità di distribuzione delle risorse di personale e
materiali utili all'integrazione dell'alunno disabile, anche attraverso la costituzioni di reti di scuole.
6 I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione,
definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E, e
quelle dell'adeguamento dell'organico alle situazioni di diritto secondo le quantità riportate nella
colonna B della tabella E.
7 Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli
insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle
risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.
8 Sulle disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione regionale complessiva di
cui al comma 2, e quelli attivati in organico di diritto di cui al comma 3 possono essere assegnati, con
provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere
disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
9. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola
dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui
all'art. 7 del Regolamento sul dimensionamento.
Art. 12
(istituzioni educative)
1 Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto interministeriale di determinazione della
dotazioni organiche del personale educativo.
Art. 13
(scuole funzionanti presso educandati femminili statali)
1 Le classi e i posti di insegnamento delle scuola di ogni ordine e grado funzionanti presso gli
Educandati femminili statali, di cui all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
determinati secondo le disposizioni del presente decreto e sono assunti nell'organico di diritto nei
limite delle consistenze organiche provinciali.
articolo 14
(gestione delle situazioni di fatto)
1 Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti
scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione
secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni
rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale secondo i criteri ed i
parametri di cui al Regolamento sul dimensionamento .
2 Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel
caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi
secondo le disposizioni citate nel precedente comma.
3 Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico,
salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui
verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non hanno saldato il debito,
non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi qualora il numero degli alunni
per classe non superi le 31 unità.
4 Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente
indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione
dell'organico di diritto e non devono ricadere entro la previsione di cui all'art. 4 del Regolamento sul
dimensionamento relativo alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero
massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le variazioni stesse
devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e,
comunque, non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e agli USR di riferimento, per i
seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.
5 Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività
inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall' ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e
dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero,
che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività
didattiche.
Art. 16
(verifica e monitoraggio)
1 Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni
organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei
contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi
Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul
puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi
quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.
2 L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante
dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa
osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, si
avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli
aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.
Art. 17
(scuole di lingua slovena)
1 Con proprio decreto il Direttore generale dell'Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le
dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole con insegnamento in lingua slovena, nei limiti
delle dotazioni regionali, ma non inferire complessivamente a 457 posti normali.
Art. 18
(oneri finanziari)
1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C"," "D" e "E" gravano
sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di cui alle
tabelle A1 e B1 sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 6, della legge
28 marzo 2003,n. 53 e dell'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .
Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
IL MINISTRO IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
E DELLA RICERCA
Tabella A - Scuola dell'infanzia
Previsione organico per l'a.s. 2009/2010
Regione
Organico
Organico
2008/2009
(A)
2009/2010
(B)
Abruzzo
2.414
2.414
Basilicata
1.205
1.205
Calabria
4.130
4.130
Campania
11.912
11.912
Emilia Romagna
4.005
4.005
Friuli Venezia Giulia
1.491
1.491
Lazio
6.481
6.481
Liguria
1.688
1.688
Lombardia
9.076
9.076
Marche
2.670
2.670
Molise
538
538
Piemonte
5.622
5.622
Puglia
7.384
7.384
Sardegna
2.594
2.594
Sicilia
8.723
8.723
Toscana
5.162
5.162
Umbria
1.447
1.447
Veneto
3.615
3.615
Totale
80.157
80.157
Tabella A1 - Scuola dell'infanzia
Posti assegnati per le generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati
dall'art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311
Regione
Organico
2008/2009
Organico
2009/2010
Abruzzo
12
12
Basilicata
=
=
Calabria
15
15
Campania
60
60
Emilia Romagna
77
77
Friuli Venezia Giulia
24
24
Lazio
45
45
Liguria
15
15
Lombardia
77
77
Marche
30
30
Molise
=
=
Piemonte
65
65
Puglia
12
12
Sardegna
=
=
Sicilia
51
51
Toscana
54
54
Umbria
11
11
Veneto
62
62
Totale
610
610
Tabella B - Scuola Primaria
Previsione organico per l'a.s. 2009/2010
Regione
Organico 2008/2009
(A)
Organico 2009/2010
(B)
Abruzzo
4.847
4.547
Basilicata
2.654
2.488
Calabria
9.181
8.550
Campania
23.855
22.011
Emilia Romagna
14.951
14.708
Friuli Venezia Giulia
4.656
4.510
Lazio
20.517
20.006
Liguria
5.109
4.939
Lombardia
36.577
35.881
Marche
5.593
5.344
Molise
1.261
1.156
Piemonte
16.691
16.165
Puglia
16.002
14.772
Sardegna
6.347
5.973
Sicilia
20.765
19.273
Toscana
12.702
12.338
Umbria
3.251
3.108
Veneto
18.753
17.974
Totale
223.712
213.743
Tabella B1 - Scuola Primaria
Posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall'art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n. 53
A.S. 2009/2010
Regione
Posti assegnati per anticipi
A.S. 2008/09
Posti assegnati per anticipi
A.S. 2009/2010
Abruzzo
57
57
Basilicata
36
36
Calabria
144
144
Campania
494
494
Emilia Romagna
93
93
Friuli Venezia Giulia
26
26
Lazio
260
260
Liguria
49
49
Lombardia
168
168
Marche
54
54
Molise
17
17
Piemonte
122
122
Puglia
308
308
Sardegna
92
92
Sicilia
380
380
Toscana
96
96
Umbria
33
33
Veneto
121
121
Totale
2.550
2.550
Tabella C - Scuola Secondaria di I grado
Previsione organico per l'a.s. 2009/2010
Regione
Organico
2008/2009
(A)
Organico
2009/2010
(B)
Comprensivo delle cattedre di
seconda lingua comunitaria
consolidate in organico di
diritto dal 2009/10
Abruzzo
3.354
3.151
Basilicata
1.946
1.754
Calabria
7.145
6.297
Campania
19.760
18.450
Emilia Romagna
8.340
7.972
Friuli Venezia Giulia
2.655
2.536
Lazio
13.153
12.622
Liguria
3.124
2.864
Lombardia
21.160
19.528
Marche
3.519
3.365
Molise
939
843
Piemonte
9.888
9.167
Puglia
11.710
10.846
Sardegna
4.777
4.348
Sicilia
16.928
15.474
Toscana
7.604
7.326
Umbria
1.970
1.855
Veneto
11.192
10.841
Totale
149.164
139.238
Tabella C1 - Scuola Secondaria di I grado
Posti derivanti da spezzoni orario di seconda lingua comunitaria rapportati a cattedra di 18 ore
utilizzati in organico di fatto nell'a.s. 2008/09 e non più necessari in quanto le ore di insegnamento
della seconda lingua comunitaria vengono consolidate in organico di diritto dall'a.s. 2009/10
Regione
Posti in O.F. A.S. 2008/09
(A)
Posti in O.F. A.S. 2009/10
(B)
Abruzzo
126
0
Basilicata
72
0
Calabria
154
0
Campania
754
0
Emilia Romagna
320
0
Friuli Venezia Giulia
128
0
Lazio
613
0
Liguria
62
0
Lombardia
623
0
Marche
165
0
Molise
21
0
Piemonte
356
0
Puglia
309
0
Sardegna
248
0
Sicilia
614
0
Toscana
381
0
Umbria
105
0
Veneto
565
0
Totale
5.616
0
Tabella D - Scuola secondaria di II grado
Previsione organico per l'a.s. 2009/2010
Regione
Organico
2008/2009
Organico
2009/2010
(A)
(B)
Abruzzo
5.376
5.025
Basilicata
2.953
2.723
Calabria
10.263
9.480
Campania
27.393
25.673
Emilia Romagna
13.313
12.886
Friuli Venezia Giulia
4.150
3.994
Lazio
20.894
19.773
Liguria
4.701
4.515
Lombardia
28.284
27.237
Marche
5.976
5.720
Molise
1.470
1.363
Piemonte
13.940
13.368
Puglia
19.359
18.116
Sardegna
7.606
7.002
Sicilia
23.280
21.842
Toscana
12.741
12.304
Umbria
3.225
3.089
Veneto
16.122
15.590
Totale
221.046
209.699
Tabella E - Sostegno
Previsione organico per l'a.s. 2009/2010
Regione
Organico di diritto
2009/2010
Posti aggiuntivi
comprese le deroghe
2009/2010
Totale posti
in organico di fatto
2009/2010
A
B
C=A+B
Abruzzo
1513
461
1.974
Basilicata
802
155
957
Calabria
2644
1.047
3.691
Campania
9780
2.176
11.956
Emilia R.
2975
2.925
5.900
Friuli V. G.
833
458
1.291
Lazio
5764
3.062
8.826
Liguria
1365
755
2.120
Lombardia
6071
5.481
11.552
Marche
1180
1.109
2.289
Molise
330
137
467
Piemonte
3586
2.500
6.086
Puglia
5601
1.934
7.535
Sardegna
1995
490
2.485
Sicilia
7612
4.183
11.795
Toscana
2636
2.014
4.650
Umbria
658
337
995
Veneto
3118
2.782
5.900
Totale
58.463
32.006
90.469
Tabella F - Sostegno
Incremento progressivo dell'organico di diritto nel triennio 2008 - 2010
Regione
Organico di diritto
2008/09
Organico di diritto
2009/10
Organico di diritto
2010/11
A
B
C
Abruzzo
1386
1513
1639
Basilicata
735
802
869
Calabria
2423
2644
2865
Campania
8963
9780
10597
Emilia R.
2727
2975
3224
Friuli V. G.
764
833
903
Lazio
5282
5764
6245
Liguria
1251
1365
1479
Lombardia
5564
6071
6578
Marche
1082
1180
1279
Molise
303
330
358
Piemonte
3287
3586
3886
Puglia
5133
5601
6069
Sardegna
1829
1995
2162
Sicilia
6976
7612
8247
Toscana
2416
2636
2857
Umbria
603
658
713
Veneto
2857
3118
3378
Totale
53.581
58.463
63.348
Tabella G -
Riepilogo delle riduzioni di posti da operare in organico di diritto e di fatto con interventi strutturali sulla
formazione delle classi e sulle dotazioni organiche (escluso il sostegno)
Regione
Decremento
organico di
diritto (escluso
sostegno) A.S.
2009/2010
Di cui da
riduzione
delle
istituzioni
autonome
Riduzioni
posti
seconda
lingua
comunitaria
Decremento in
organico di
fatto (escluso
sostegno) A.S.
2009/2010
Decremento
complessivo
A.S. 2009/2010
A
B
C
A+B+C
Abruzzo
-873
19
-126
-110
-1.108
Basilicata
-602
14
-72
-53
-727
Calabria
-2.337
75
-154
-208
-2.699
Campania
-4.891
17
-754
-535
-6.180
Emilia
Romagna
-1.039
-320
-278
-1.637
Friuli V. G.
-421
-128
-92
-641
Lazio
-2.181
19
-613
-416
-3.211
Liguria
-630
14
-62
-99
-791
Lombardia
-3.375
-623
-876
-4.874
Marche
-659
-165
-103
-927
Molise
-313
5
-21
-28
-362
Piemonte
-1.819
-356
-335
-2.510
Puglia
-3.337
-309
-354
-3.999
Sardegna
-1.440
33
-248
-138
-1.826
Sicilia
-4.406
23
-614
-492
-5.512
Toscana
-1.085
5
-381
-253
-1.719
Umbria
-405
11
-105
-60
-571
Veneto
-1.672
10
-565
-573
-2.809
2
Totale
-31. 485
- 245
-5.616
-5.001
-42.102
RIEPILOGO GENERALE DELLE RIDUZIONI
Riepilogo della riduzione di posti nell'organico di diritto e di fatto
Posti Organico di diritto
Autonomie
Posti II lingua
comunitaria
Posti organico di
fatto
Totale
A.S. 2009/2010
- 31.485
-245
- 5.616
- 5.001
- 42.102