D.I. n.___________________

del ________________________

DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE

PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010

IL MINISTRO

DI CONCERTO

CON IL

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e

grado"

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al governo per la definizione delle norme

generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e

formazione professionale";

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante "Definizione delle norme generali

relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'articolo 1 della

legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO l'articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli

essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e

formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed, in particolare, l'articolo 1,

comma 622;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, in particolare l'art. 2, comma 411,

lettera a) che prevede che a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale,

l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del

decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della

congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali; comma

412 che ha rimodulato le riduzioni delle economie di spesa di cui alla legge n. 296/2007;

commi 413 e 413 che stabiliscono i nuovi criteri e i parametri per la determinazione delle

complessive dotazioni organiche dei posti di sostegno e della dotazione organica di diritto

degli insegnanti di sostegno;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre

2007, n. 176, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico

2007-2008";

VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano

programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse

umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema

scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure

annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni

legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e

didattico del sistema scolastico;

VISTO l'art. 64, comma 1, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede che l'adozione dei citati

interventi e misure devono incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente,

da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, fermo restando quanto disposto

dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi

del citato articolo 64, comma 3, con il quale sono stati stabilite, per il triennio 2009/20011, le

quantità delle riduzioni di posti da apportare alla dotazione organica del personale docente in

adesione a quanto stabilito dalla relazione tecnica di accompagnamento della citata legge n.

133 del 2008;

VISTO il D.P.R. del n. recante il regolamento di "Revisione dell'assetto ordinamentale,

organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi

dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

VISTO il D.P.R. del n. concernente il regolamento " per la riorganizzazione della rete

scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione

di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore

settimanali, superando in tal modo la precedente organizzazione modulare;

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa

apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attività di dimensionamento della rete

scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati

criteri e parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTO l'art. 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27.2.2009, n. 14 che

ha rinviato all'anno scolastico 2010/2011 l'introduzione del riordino del secondo ciclo.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 concernente il

"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 – Serie generale;

VISTO il decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47, e la nota esplicativa prot. n. 721 del 22 giugno

2006, che ha disposto l'elevazione sino al 20% dei limiti di flessibilità riservati alle istituzioni

scolastiche dei diversi ordini e gradi di scuola ai sensi dell'art. 8 del Regolamento in materia

di autonomia scolastica n. 275/99;

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 relativo al regolamento recante modalità e criteri per

l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 35 della

legge n. 289 del 2002;

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255,

concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico

2001/2002;

VISTO il D.M. del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del carico orario settimanale di

lezione degli istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge 296/96;

VISTO il D.M. del 22 agosto 2007, n. 139 regolamento recante norme in materia di adempimento

dell'obbligo scolastico emanato in attuazione dell'art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006;

VISTA la circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle

scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a. s. 2009/10;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della

Ricerca e sono state trasferire allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero della

Pubblica Istruzione e del Ministereo dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 recante il regolamento di organizzazione del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro del comparto scuola.

DECRETA

Art. 1

(consistenze dotazioni)

1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali relativamente alla scuola

dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico

2009/2010 sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle "A", "B", "C", "C1","D", "E",

"F"e "G" e costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Sentita le Conferenza Unificata,

tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e alla relativa

seria storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap e degli alunni di

cittadinanza non italiana, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di

ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale,

delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di

disagio sociale delle diverse realtà.

2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle

esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla

distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché sulla base di un incremento del rapporto

medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011 (in ragione dello

0,20 per l'a.s. 2009/2010), alle situazioni edilizie, secondo parametri e i criteri previsti dal

Regolamento relativo " per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo

delle risorse umane ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

3. Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate con riguardo alle

articolazioni orarie dei diversi curricoli e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.

4. Ai fini di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53

le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti riportati

nella tabella "B1", mentre le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) sono

incrementate del numero dei posti riportati nella tabella "A1". Le tabelle "A1" e "B1" costituiscono

parte integrate del presente decreto.

5. I Direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento

della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della

collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono

conferenze di servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei USP e dei

Dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e all' approfondimento puntuale ed esaustivo della materia,

nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.

Art. 2

(dotazioni provinciali)

1 I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, una volta conclusi le interlocuzioni e i confronti

con le Regioni e con gli Enti Locali per realizzare la piena coerenza tra il piano dell'offerta formativa e

l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del

vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze

organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con

riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle

istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle risorse, in conformità di quanto

previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia

di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì,

tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento

alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo va dato anche alle zone in cui siano presenti

tassi particolarmente elevati di dispersione e di abbandono.

2 I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare

compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazione di istruzione, nonché disporre,

per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti

di rilevanza pedagogico- didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle

dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico

regionale su proposta dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico

regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al

Direttore generale regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento

ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e

procurando che, in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni, dei dati

desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonché di altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente

alle reali esigenze.

4 I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici,

procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi

delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone

formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

5 I Direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione

degli obiettivi fissati dall' articolo 64, della legge 6.8.2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli

obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista

dalla normativa vigente.

Art. 3

(Costituzione delle classi)

1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel Regolamento recante norme

per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della

scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di

ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero

complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente

scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla

base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.

2. Per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe

previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni e integrazioni per le

istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia

scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF.

Art. 4

(Scuola dell'infanzia)

1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e del relativo tempo scuola sono fissate

dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 59/2004 come richiamato dall'art. 2 del Regolamento sul primo

ciclo.

2. Ai sensi dell'art. 2 , comma 2, del succitato Regolamento, ed alle condizioni e sulla base dei criteri

ivi previsti, è consentita l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni di età entro il 30

aprile dell'anno di riferimento.

3. L' istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali

assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema

scolastico nel suo complesso.

Art. 5

(Scuola primaria)

1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola

sono fissati dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004 e dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo.

2 Per le classi prime funzionanti nell'a.s. 2009/10, il tempo scuola è svolto ai sensi dell'articolo 4 del

decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.

169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle

compresenze, e secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti

delle risorse dell'organico assegnato. La dotazione organica è comunque fissata in 27 ore settimanali

per classe, senza compresenze.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento sul primo ciclo, classi successive alla prima

continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del

modello di cui al precedente comma 2, secondo i modelli orario in atto di 27 e 30 ore. La dotazione

organica per classe è comunque fissata in 30 ore settimanali, senza compresenze.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento sul primo ciclo, a richiesta delle famiglie sono

attivate di classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del

tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti dell'organico assegnato

per l'anno scolastico 2008/09, senza compresenze, e comunque nell'ambito della dotazione

complessiva dell'organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le quattro ore di compresenza per classe sono

utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto. Classi a tempo pieno possono essere attivate solo

in presenza di strutture idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo mensa, è in 40 ore e la

programmazione didattica deve prevedere rientri pomeridiani.

5 L'insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per

un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana

nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,

l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei

requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali

requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi

affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti,

impartiscano l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per le ore di

insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura

possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di

regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno

18 ore di insegnamento.

6. Nell'ambito delle istituzione scolastica le diverse frazioni orario, compresa quelle della lingua

inglese, che non hanno contribuito a costituire posto intero sono raggruppate per la costituzione di posti

interi. Le frazioni residue superiori a 12 ore sono arrotondate a posto intero.

7. L'insegnamento delle religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, comprese quelli

connessi all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le

istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal DPR n.

275/99, utilizzano in modo flessibile per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in

base al piano dell'offerta formativa. La dotazione organica deve essere prioritariamente utilizzate per

garantire l'orario mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani.

Art. 6

(Disposizioni generali per l'istruzione secondaria)

1 Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi

scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto

delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni

disabili, e tenendo conto dell' eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e

corsi serali.

2 Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento

sul dimensionamento, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento

dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali,

anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi

delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. La riconduzione a 18

ore si intende applicata anche alle classi terze degli istituti professionali per le quali è effettuata la

riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali prevista dal D.M. n. 41 del 25 maggio

2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di

soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

3 Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede

centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti

orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una

delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un

terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al

maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene

attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede

principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

4 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore

disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

5 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi

precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni

scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

6 I Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle

assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai

docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

Art. 7

(scuola secondaria di I grado)

1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola

sono fissati dall'art. 10 del Decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, artt. 23/26, del

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo.

2 Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle discipline stabiliti dal citato art. 5 del

Regolamento sul primo ciclo, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a

tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37

del 26 marzo 2009.

3 Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna

provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di

insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino

ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie che consenta

l'attivazione di una classe intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere

attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.

4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e

strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane(due o tre

rientri) e nella impossibilità di garantire la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo

prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti.

5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si

svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni e sono regolati dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 ed

assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.

Art. 8

(Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado)

1 Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento sul dimensionamento, il numero delle classi prime e

di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei

licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali

sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-

qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) si

determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi

indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.

2 Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti ordini, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto

agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra o periti

aziendali, il liceo classi con il liceo scientifico), le classi prime si determinano separatamente per ogni

ordine, istituto o tipo di sezione, secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato

Regolamento.

3 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione

anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni di norma non

inferiore a 25.

4 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali

articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni

complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12

alunni .

5 Per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento

ai sensi del D.M. n. 234/2000 il cui carico orario è pari o superiore alle 34 ore settimanali, è

subordinata alla valutazione della congruità dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti

ordinamenti nazionali, salvo motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, in relazione a

corsi di riconosciuta valenza formativa.

6 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la

costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli

alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli

stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di

specializzazione o la sperimentazione richiesti.

7 Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni,

purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla

ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 18 del Regolamento.

8. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi

funzionanti nell' anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase

finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.

9 Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono

costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime

possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti qualora non comportino

incrementi di ore o di cattedre.

Art. 9

(dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti)

L'organizzazione e la dotazione organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti è regolata

dal D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma 602, della legge 27

dicembre 2006 n. 296. In attesa di dare piena applicazione alla citata disposizione, la dotazione

organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione

in età adulta, rimane confermate nelle attuali consistenze e non può superare quella relativa

all'organico di diritto dell'anno scolastico 2008/2009. Eventuali variazioni, debitamente motivate, sono

consentite solo entro la consistenza delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

Art. 10

(sezioni ospedaliere)

1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto

interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la

determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' art. 4, comma 3

dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo

riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua

azione didattica in ambiente di cura .

Art. 11

(dotazione organica di sostegno)

1 A decorrere dall'anno scolastico 2008/09, ai sensi dell'art. 2, comma 413, della legge n. 244/2007, la

dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili è determinata sulla

base del 25 per cento delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico

2006/2007. Tale dotazione fissa le complessive quantità dei posti di sostegno annualmente attivabili a

livello nazionale ed è comprensiva delle eventuali deroghe necessarie per l'integrazione degli alunni

disabili.

2 Per l'anno scolastico 2009/10 il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna

Regione, compresi quelli dell' organico di diritto, non può superare le quantità stabilite nella tabella E,

colonna C, e tende a realizzare al livello regionale il graduale raggiungimento del rapporto medio

nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

3 La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2009/10 è stabilita nella

medesima tabella E, colonna A, che riporta la prima quota dell'incremento della dotazione di diritto di

cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007. La progressiva e graduale rideterminazione dei posti

di sostegno in organico di diritto per il triennio 2008-2010, prevista dal citato art. 2 comma 414 della

legge 244/2007, fino al raggiungimento nell'a.s. 2010/2011 del 70 per cento dei posti di sostegno

complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007 è riportata nella tabella F.

5 I Direttori generali regionali sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche

competenti individuano di comune accordo le modalità di distribuzione delle risorse di personale e

materiali utili all'integrazione dell'alunno disabile, anche attraverso la costituzioni di reti di scuole.

6 I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione,

definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E, e

quelle dell'adeguamento dell'organico alle situazioni di diritto secondo le quantità riportate nella

colonna B della tabella E.

7 Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli

insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle

risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.

8 Sulle disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione regionale complessiva di

cui al comma 2, e quelli attivati in organico di diritto di cui al comma 3 possono essere assegnati, con

provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere

disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

9. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola

dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui

all'art. 7 del Regolamento sul dimensionamento.

Art. 12

(istituzioni educative)

1 Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto interministeriale di determinazione della

dotazioni organiche del personale educativo.

Art. 13

(scuole funzionanti presso educandati femminili statali)

1 Le classi e i posti di insegnamento delle scuola di ogni ordine e grado funzionanti presso gli

Educandati femminili statali, di cui all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono

determinati secondo le disposizioni del presente decreto e sono assunti nell'organico di diritto nei

limite delle consistenze organiche provinciali.

articolo 14

(gestione delle situazioni di fatto)

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti

scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione

secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni

rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale secondo i criteri ed i

parametri di cui al Regolamento sul dimensionamento .

2 Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel

caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi

secondo le disposizioni citate nel precedente comma.

3 Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico,

salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui

verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non hanno saldato il debito,

non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi qualora il numero degli alunni

per classe non superi le 31 unità.

4 Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente

indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione

dell'organico di diritto e non devono ricadere entro la previsione di cui all'art. 4 del Regolamento sul

dimensionamento relativo alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero

massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le variazioni stesse

devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e,

comunque, non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e agli USR di riferimento, per i

seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.

5 Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività

inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall' ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e

dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero,

che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività

didattiche.

Art. 16

(verifica e monitoraggio)

1 Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni

organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei

contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi

Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul

puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi

quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.

2 L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante

dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa

osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, si

avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli

aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

Art. 17

(scuole di lingua slovena)

1 Con proprio decreto il Direttore generale dell'Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le

dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole con insegnamento in lingua slovena, nei limiti

delle dotazioni regionali, ma non inferire complessivamente a 457 posti normali.

Art. 18

(oneri finanziari)

1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C"," "D" e "E" gravano

sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di cui alle

tabelle A1 e B1 sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 6, della legge

28 marzo 2003,n. 53 e dell'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi

dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO IL MINISTRO

DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

E DELLA RICERCA

Tabella A - Scuola dell'infanzia

Previsione organico per l'a.s. 2009/2010

Regione

Organico

Organico

2008/2009

(A)

2009/2010

(B)

Abruzzo

2.414

2.414

Basilicata

1.205

1.205

Calabria

4.130

4.130

Campania

11.912

11.912

Emilia Romagna

4.005

4.005

Friuli Venezia Giulia

1.491

1.491

Lazio

6.481

6.481

Liguria

1.688

1.688

Lombardia

9.076

9.076

Marche

2.670

2.670

Molise

538

538

Piemonte

5.622

5.622

Puglia

7.384

7.384

Sardegna

2.594

2.594

Sicilia

8.723

8.723

Toscana

5.162

5.162

Umbria

1.447

1.447

Veneto

3.615

3.615

Totale

80.157

80.157

Tabella A1 - Scuola dell'infanzia

Posti assegnati per le generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati

dall'art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311

Regione

Organico

2008/2009

Organico

2009/2010

Abruzzo

12

12

Basilicata

=

=

Calabria

15

15

Campania

60

60

Emilia Romagna

77

77

Friuli Venezia Giulia

24

24

Lazio

45

45

Liguria

15

15

Lombardia

77

77

Marche

30

30

Molise

=

=

Piemonte

65

65

Puglia

12

12

Sardegna

=

=

Sicilia

51

51

Toscana

54

54

Umbria

11

11

Veneto

62

62

Totale

610

610

Tabella B - Scuola Primaria

Previsione organico per l'a.s. 2009/2010

Regione

Organico 2008/2009

(A)

Organico 2009/2010

(B)

Abruzzo

4.847

4.547

Basilicata

2.654

2.488

Calabria

9.181

8.550

Campania

23.855

22.011

Emilia Romagna

14.951

14.708

Friuli Venezia Giulia

4.656

4.510

Lazio

20.517

20.006

Liguria

5.109

4.939

Lombardia

36.577

35.881

Marche

5.593

5.344

Molise

1.261

1.156

Piemonte

16.691

16.165

Puglia

16.002

14.772

Sardegna

6.347

5.973

Sicilia

20.765

19.273

Toscana

12.702

12.338

Umbria

3.251

3.108

Veneto

18.753

17.974

Totale

223.712

213.743

Tabella B1 - Scuola Primaria

Posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall'art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n. 53

A.S. 2009/2010

Regione

Posti assegnati per anticipi

A.S. 2008/09

Posti assegnati per anticipi

A.S. 2009/2010

Abruzzo

57

57

Basilicata

36

36

Calabria

144

144

Campania

494

494

Emilia Romagna

93

93

Friuli Venezia Giulia

26

26

Lazio

260

260

Liguria

49

49

Lombardia

168

168

Marche

54

54

Molise

17

17

Piemonte

122

122

Puglia

308

308

Sardegna

92

92

Sicilia

380

380

Toscana

96

96

Umbria

33

33

Veneto

121

121

Totale

2.550

2.550

Tabella C - Scuola Secondaria di I grado

Previsione organico per l'a.s. 2009/2010

Regione

Organico

2008/2009

(A)

Organico

2009/2010

(B)

Comprensivo delle cattedre di

seconda lingua comunitaria

consolidate in organico di

diritto dal 2009/10

Abruzzo

3.354

3.151

Basilicata

1.946

1.754

Calabria

7.145

6.297

Campania

19.760

18.450

Emilia Romagna

8.340

7.972

Friuli Venezia Giulia

2.655

2.536

Lazio

13.153

12.622

Liguria

3.124

2.864

Lombardia

21.160

19.528

Marche

3.519

3.365

Molise

939

843

Piemonte

9.888

9.167

Puglia

11.710

10.846

Sardegna

4.777

4.348

Sicilia

16.928

15.474

Toscana

7.604

7.326

Umbria

1.970

1.855

Veneto

11.192

10.841

Totale

149.164

139.238

Tabella C1 - Scuola Secondaria di I grado

Posti derivanti da spezzoni orario di seconda lingua comunitaria rapportati a cattedra di 18 ore –

utilizzati in organico di fatto nell'a.s. 2008/09 e non più necessari in quanto le ore di insegnamento

della seconda lingua comunitaria vengono consolidate in organico di diritto dall'a.s. 2009/10

Regione

Posti in O.F. A.S. 2008/09

(A)

Posti in O.F. A.S. 2009/10

(B)

Abruzzo

126

0

Basilicata

72

0

Calabria

154

0

Campania

754

0

Emilia Romagna

320

0

Friuli Venezia Giulia

128

0

Lazio

613

0

Liguria

62

0

Lombardia

623

0

Marche

165

0

Molise

21

0

Piemonte

356

0

Puglia

309

0

Sardegna

248

0

Sicilia

614

0

Toscana

381

0

Umbria

105

0

Veneto

565

0

Totale

5.616

0

Tabella D - Scuola secondaria di II grado

Previsione organico per l'a.s. 2009/2010

Regione

Organico

2008/2009

Organico

2009/2010

(A)

(B)

Abruzzo

5.376

5.025

Basilicata

2.953

2.723

Calabria

10.263

9.480

Campania

27.393

25.673

Emilia Romagna

13.313

12.886

Friuli Venezia Giulia

4.150

3.994

Lazio

20.894

19.773

Liguria

4.701

4.515

Lombardia

28.284

27.237

Marche

5.976

5.720

Molise

1.470

1.363

Piemonte

13.940

13.368

Puglia

19.359

18.116

Sardegna

7.606

7.002

Sicilia

23.280

21.842

Toscana

12.741

12.304

Umbria

3.225

3.089

Veneto

16.122

15.590

Totale

221.046

209.699

Tabella E - Sostegno

Previsione organico per l'a.s. 2009/2010

Regione

Organico di diritto

2009/2010

Posti aggiuntivi

comprese le deroghe

2009/2010

Totale posti

in organico di fatto

2009/2010

A

B

C=A+B

Abruzzo

1513

461

1.974

Basilicata

802

155

957

Calabria

2644

1.047

3.691

Campania

9780

2.176

11.956

Emilia R.

2975

2.925

5.900

Friuli V. G.

833

458

1.291

Lazio

5764

3.062

8.826

Liguria

1365

755

2.120

Lombardia

6071

5.481

11.552

Marche

1180

1.109

2.289

Molise

330

137

467

Piemonte

3586

2.500

6.086

Puglia

5601

1.934

7.535

Sardegna

1995

490

2.485

Sicilia

7612

4.183

11.795

Toscana

2636

2.014

4.650

Umbria

658

337

995

Veneto

3118

2.782

5.900

Totale

58.463

32.006

90.469

Tabella F - Sostegno

Incremento progressivo dell'organico di diritto nel triennio 2008 - 2010

Regione

Organico di diritto

2008/09

Organico di diritto

2009/10

Organico di diritto

2010/11

A

B

C

Abruzzo

1386

1513

1639

Basilicata

735

802

869

Calabria

2423

2644

2865

Campania

8963

9780

10597

Emilia R.

2727

2975

3224

Friuli V. G.

764

833

903

Lazio

5282

5764

6245

Liguria

1251

1365

1479

Lombardia

5564

6071

6578

Marche

1082

1180

1279

Molise

303

330

358

Piemonte

3287

3586

3886

Puglia

5133

5601

6069

Sardegna

1829

1995

2162

Sicilia

6976

7612

8247

Toscana

2416

2636

2857

Umbria

603

658

713

Veneto

2857

3118

3378

Totale

53.581

58.463

63.348

Tabella G -

Riepilogo delle riduzioni di posti da operare in organico di diritto e di fatto con interventi strutturali sulla

formazione delle classi e sulle dotazioni organiche (escluso il sostegno)

Regione

Decremento

organico di

diritto (escluso

sostegno) A.S.

2009/2010

Di cui da

riduzione

delle

istituzioni

autonome

Riduzioni

posti

seconda

lingua

comunitaria

Decremento in

organico di

fatto (escluso

sostegno) A.S.

2009/2010

Decremento

complessivo

A.S. 2009/2010

A

B

C

A+B+C

Abruzzo

-873

19

-126

-110

-1.108

Basilicata

-602

14

-72

-53

-727

Calabria

-2.337

75

-154

-208

-2.699

Campania

-4.891

17

-754

-535

-6.180

Emilia

Romagna

-1.039

-320

-278

-1.637

Friuli V. G.

-421

-128

-92

-641

Lazio

-2.181

19

-613

-416

-3.211

Liguria

-630

14

-62

-99

-791

Lombardia

-3.375

-623

-876

-4.874

Marche

-659

-165

-103

-927

Molise

-313

5

-21

-28

-362

Piemonte

-1.819

-356

-335

-2.510

Puglia

-3.337

-309

-354

-3.999

Sardegna

-1.440

33

-248

-138

-1.826

Sicilia

-4.406

23

-614

-492

-5.512

Toscana

-1.085

5

-381

-253

-1.719

Umbria

-405

11

-105

-60

-571

Veneto

-1.672

10

-565

-573

-2.809

2

Totale

-31. 485

- 245

-5.616

-5.001

-42.102

RIEPILOGO GENERALE DELLE RIDUZIONI

Riepilogo della riduzione di posti nell'organico di diritto e di fatto

Posti Organico di diritto

Autonomie

Posti II lingua

comunitaria

Posti organico di

fatto

Totale

A.S. 2009/2010

- 31.485

-245

- 5.616

- 5.001

- 42.102