Direttiva n. 252 del 29 maggio 1998

Applicazione della legge n. 440/97 che istituisce il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi


Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l'«istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi»;
Visto il D.M. 251 del 29 maggio 1998, diretto a stimolare le istituzioni scolastiche attraverso l'autorizzazione in via transitoria di un programma nazionale di sperimentazione;
Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Tenuto conto che l'articolo 4 della citata legge n. 440/97 fissa la dotazione del fondo in lire 100miliardi per l'anno 1997 ed in lire 400miliardi per l'anno 1998;
Considerato che le disponibilità finanziarie non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento possono essere utilizzate nell'esercizio successivo per il disposto dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della medesima legge 440/97;
Preso atto che i tempi di approvazione della legge non hanno consentito di utilizzare per l'anno 1997 alcuna somma, per cui sono disponibili, per l'anno 1998, lire 500miliardi da destinare agli interventi indicati dalla legge;
Considerato che l'articolo 2 della legge n. 440/97 prevede l'emanazione di una o più direttive per la definizione:

a) degli interventi prioritari;
b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi;

Ritenuto opportuno procedere alla ripartizione del fondo con riferimento alla realizzazione di progetti finalizzati ad obiettivi funzionali al processo di rinnovamento della scuola che coinvolgono istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi;
Visto il parere espresso dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, in data 14 maggio 1998;
Visto il parere formulato dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, in data 14 maggio 1998;
Ritenuto di recepire le condizioni e le osservazioni formulate dalle predette Commissioni parlamentari sullo schema di direttiva sottoposta al parere delle medesime;

EMANA

la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 1998, delle disponibilità finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi".

1. Interventi prioritari
Sono individuati come prioritari i seguenti interventi:

a) piena realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; introduzione della seconda lingua comunitaria nelle scuole medie;
b) iniziative di formazione ed aggiornamento riferite a tutte le componenti della scuola, legate anche al processo di diffusione della cultura dell'autonomia, nonché all'introduzione delle nuove tecnologie didattiche;
c) sviluppo della formazione continua e ricorrente - educazione degli adulti, anche con interventi integrati;
d) iniziative post-secondarie e copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione Europea;
e) interventi perequativi diretti anche ad integrare gli organici provinciali del personale;
f) interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del Sistema scolastico.

2. Specificazione degli interventi

· Sono riferite alla "piena realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche" tutte le iniziative che le stesse attueranno, nei limiti consentiti in via transitoria dalla sperimentazione nazionale di cui al D.M. n. 251 del 29 maggio 1998 per la realizzazione di interventi formativi anche aggiuntivi, da destinare altresì agli alunni handicappati, che promuovono il miglioramento dell'offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche medesime, sia singolarmente sia in forma associata, coerente con le esigenze di sviluppo delle comunità locali. L'attivazione delle iniziative in questione dovrà costituire oggetto di appositi progetti da parte delle singole scuole. Il miglioramento dell'offerta formativa dovrà, prioritariamente, garantire l'introduzione graduale dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria in tutte le classi della scuola media in forma non curricolare. Le iniziative già poste in essere dalle istituzioni scolastiche, anche a carattere sperimentale, quali l'orientamento scolastico, professionale ed universitario, l'apertura pomeridiana delle scuole, restano confermate come attività da ricomprendere nelle finalità di cui al presente paragrafo.
· Le iniziative di formazione e di aggiornamento riguarderanno tutto il personale scolastico e saranno, altresì, legate prioritariamente al processo di diffusione della cultura dell'autonomia. Esse dovranno sviluppare, tra l'altro, le capacità progettuali del personale docente e dei dirigenti scolastici. Viene ipotizzata anche l'attivazione di Centri di documentazione che potranno operare, tramite sito informatico, presso istituti in possesso delle necessarie professionalità.
· Lo sviluppo della formazione continua e ricorrente, l'educazione degli adulti, sarà realizzata soprattutto attraverso progetti concertati con le regioni e gli enti locali. I progetti potranno essere realizzati anche attraverso l'insegnamento a distanza e con l'utilizzo di sistemi multimediali.
· Le iniziative post-secondarie, rivolte ad allievi diplomati degli istituti secondari superiori, saranno finalizzate a far conseguire un più elevato livello di conoscenze e di competenze professionali, da spendere anche in ampi contesti produttivi e nell'ambito dell'Unione Europea.
· Gli interventi perequativi sono diretti a sviluppare l'area di professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti professionali, ed a completare nelle classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola elementare l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera. Gli interventi attengono principalmente all'integrazione degli organici di personale.
· La valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del Sistema scolastico sarà realizzata attraverso il Centro Europeo dell'Educazione (C.E.D.E.).

3. Progetti connessi all'attuazione del primo paragrafo del punto 2
I progetti che comportano oneri riferiti all'attivazione delle iniziative sperimentali autorizzate in via transitoria dal D.M. n. 251 del 29 maggio 1998, predisposti dalle istituzioni scolastiche, dovranno indicare le iniziative da porre in essere, la quantificazione degli oneri finanziari necessari per la compiuta realizzazione degli stessi, ivi compresa l'eventuale remunerazione per l'attività progettuale.
I progetti saranno inviati al competente Provveditorato agli Studi per il relativo finanziamento.

4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi
I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla necessità di mantenere e sviluppare iniziative già poste in essere con precedenti progetti promossi a livello nazionale, nonché, limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle istituzioni scolastiche, alla dimensione delle stesse ed alla complessità dei progetti.
Conseguentemente viene stabilita la seguente ripartizione dell'intera somma disponibile per l'anno 1998, come sopra quantificata in lire 500miliardi, per i singoli interventi elencati al punto 1):

aa) lire 218miliardi per le iniziative di cui al primo paragrafo del punto 2, per l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico e per l'introduzione dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria nelle scuole medie (sub lettera a);
bb) lire 98miliardi per iniziative di formazione ed aggiornamento riferite a tutto il personale scolastico, legate al processo di diffusione della cultura dell'autonomia ed all'introduzione delle nuove tecnologie didattiche (sub lettera b);
cc) lire 23miliardi per lo sviluppo della formazione continua e ricorrente - educazione degli adulti, anche con interventi integrati (sub lettera c);
dd) lire 40miliardi per le iniziative post-secondarie e copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione Europea (sub lettera d);
ee) lire 100miliardi per gli interventi perequativi anche mediante integrazione degli organici provinciali (sub lettera e);
ff) lire 21miliardi per la valutazione del sistema scolastico e per il monitoraggio, supporto e valutazione degli interventi della legge n. 440/97 (sub lettera f), ivi compresi gli oneri per i nuclei di supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i Provveditorati a norma del D.M. n. 251 del 29 maggio 1998.

I finanziamenti destinati ai progetti connessi con le iniziative di cui al primo paragrafo del punto 2 formeranno oggetto di specifico capitolo di bilancio da istituire nei competenti Centri di responsabilità dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione.
Le occorrenti variazioni di bilancio, a favore dei competenti Centri di responsabilità presenti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, saranno disposte con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione.

5. Modalità della gestione delle somme
La gestione delle somme indicate al punto 4) è rimessa all'Amministrazione centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo le quote percentuali sottoindicate:

· l'importo di lire 218miliardi, di cui alla lettera aa), sarà assegnato per lire 198,7miliardi alle istituzioni scolastiche e per lire 19,3miliardi agli Uffici dell'Amministrazione centrale;
· l'importo di lire 98miliardi, di cui alla lettera bb), sarà assegnato per lire 38miliardi agli Uffici dell'Amministrazione centrale e per lire 60miliardi alle istituzioni scolastiche, di cui lire 21,332miliardi finalizzati all'aggiornamento connesso all'introduzione delle nuove tecnologie;
· l'importo di lire 23miliardi, di cui alla lettera cc), sarà assegnato per lire 20miliardi alle istituzioni scolastiche e per lire 3miliardi agli Uffici dell'Amministrazione centrale;
· gli importi di lire 40miliardi e lire 100miliardi, rispettivamente, di cui alle lettere dd) ed ee), saranno assegnati alle istituzioni scolastiche;
· l'importo di lire 21miliardi, di cui alla lettera ff), sarà assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica.

Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno disposte dai competenti Uffici scolastici provinciali, sulla base di specifica assegnazione a loro favore.
Gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei progetti di cui al punto 3), dopo aver dedotto la somma di lire 33miliardi, da destinare all'introduzione graduale dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria, e la somma di lire 40miliardi per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti, saranno ripartiti: per il 30% in parti uguali alle singole scuole, per il 35% in misura proporzionale alle dimensioni e alla tipologia delle istituzioni scolastiche medesime ed il restante 35% in misura proporzionale alla complessità dei progetti da realizzare.

6. Attività di supporto e assistenza per la realizzazione degli interventi
Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche ogni utile contributo alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative connesse con la realizzazione dell'autonomia, saranno attivate idonee forme di supporto e di assistenza, mediante l'utilizzo sul territorio degli ispettori tecnici, dei "Nuclei di supporto tecnico-amministrativo", costituiti presso ciascun Provveditorato agli Studi ai sensi del D.M. n. 251 del 29 maggio 1998 degli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi (IRRSAE), della Biblioteca di Documentazione Pedagogica (B.D.P.) e attraverso convenzioni da stipularsi con le Università a norma dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Monitoraggio e valutazione degli interventi
All'attività di monitoraggio ed alla valutazione degli interventi realizzati in attuazione della legge n. 440/97, si provvederà mediante i nuclei di supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i Provveditorati ai sensi del D.M. n. 251 del 29 maggio 1998, gli IRRSAE, il CEDE, nonché mediante gli ispettori tecnici.


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