Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53
Visti gli articoli 76,
87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003,
n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59 recante "Definizione delle norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo
1, della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286 concernente "Istituzione del Servizio nazionale
di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione nonché
riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000,
n. 62;
Visto l'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
serie generale, n. 266 del 12 novembre 2004;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;
Considerato che nella Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è
stato registrato, nella seduta del 28 luglio 2005, oltre al parere negativo
sullo schema di decreto, la mancata intesa sull'articolo 2, comma 5, relativo
alla possibilità per le regioni di utilizzare, per l'accesso all'insegnamento
dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il canale formativo
previsto dallo schema stesso;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2005, con la
quale si è provveduto a stralciare dal testo dello schema la norma
sulla quale non si è realizzata l'intesa, rinviando ad un successivo
decreto legislativo correttivo le modalità della predetta utilizzazione;
Acquisiti i pareri della VII
Commissione e della V Commissione del Senato, rispettivamente, in data
5 ottobre 2005 e 12 ottobre 2005, e della VII Commissione e della V Commissione
della Camera dei deputati entrambi in data 11 ottobre 2005;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Su proposta del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, con il Ministro per la Funzione Pubblica e con il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali;
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Finalità
della formazione iniziale dei docenti
1. I docenti delle varie comunità
di apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo
educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione
e formazione.
2. La formazione iniziale
e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzata
a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità
docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella
capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione
scolastica e nel rispetto dei princìpi deontologici.
3. La formazione sostiene
e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e
pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di insegnamento,
indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre
a verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione
del rendimento che agli esiti finali.
4. Il percorso di formazione
iniziale dei docenti è affidato alle Università ed alle Istituzioni
di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, che a tal fine si raccordano
con le istituzioni di istruzione e formazione, ed è preordinato
al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
5. Ai fini dell'accesso ai
ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali,
ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 399, comma 1, del
Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
riservano il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti ai docenti iscritti
alle graduatorie permanenti, con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca sono banditi, per il restante 50
per cento dei posti, i concorsi per titoli ed esami.
6. A partire dall'anno scolastico
successivo a quello di conclusione dei primi corsi istituiti come previsto
dall'articolo 2 il possesso dell'abilitazione di cui al comma 4, attestato
dall'iscrizione negli albi regionali di cui all'articolo 5 costituisce,
unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione svolto ai
sensi dell'articolo 6, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi
a posti di insegnamento nelle scuole statali, di cui al comma 5, da bandire
a cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Art. 2 - Percorsi di formazione
iniziale dei docenti
1. I percorsi di formazione
iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di
pari dignità e si svolgono nei corsi di laurea magistrale e nei
corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle
competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali
e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano
il profilo formativo e professionale del docente.
2. Con uno o più decreti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni sono individuati, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 2,
del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, serie generale, n. 266 del 12 novembre 2004:
a) le classi dei corsi di laurea
magistrale, istituiti e attivati anche interfacoltà, interclasse
o interuniversità, finalizzati anche alla formazione di cui al comma
1;
b) il profilo formativo e
professionale del docente;
c) le correlate attività
didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del
corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini
relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente.
Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio
formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è
svolto il tirocinio stesso;
d) i relativi ambiti disciplinari;
e) i relativi crediti distinti
per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80% dei complessivi
120 crediti formativi universitari, di cui non più del 25% dell'area
pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle
scuole dell'istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo, in
modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del
profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche
conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento
previsto per le singole classi di abilitazione.
3. Per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le
classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento
all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione
e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti
stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione
scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale
dei docenti può prevedere stages all'estero.
4. I corsi di laurea magistrale
e i corsi accademici di secondo livello di cui al comma 1 sono istituiti
dalle Università e dalle Istituzioni di Alta formazione artistica,
musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza
dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
5. I corsi di laurea magistrale
possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà
dello stesso Ateneo o di più Atenei, a seguito di specifiche convenzioni
stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà
competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive Università,
in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori,
di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo
appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti
strutture accademiche degli Atenei.
6. Con specifici decreti del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si provvede
a determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere nelle
Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia
ai princìpi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le Università,
con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle
predette Istituzioni. Gli stessi decreti assicurano, altresì, il
raccordo tra le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica
e le Università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.
7. Le classi di abilitazione
per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di
primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più decreti
del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
8. I corsi di laurea magistrale
e di diploma accademico di secondo livello di cui al presente articolo
e gli esami di Stato di cui all'articolo 4 sono finanziati con le entrate
realizzate dalle Università e dalle Istituzioni di Alta formazione
artistica, musicale e coreutica, con i proventi derivanti dal pagamento
delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. Dai corsi medesimi
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato e del bilancio delle singole Università e delle singole Istituzioni
di Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stabilita,
anche ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle
commissioni per gli esami di Stato di cui all'articolo 4, la misura delle
tasse e dei contributi a carico dei corsisti.
9. Per lo svolgimento dei
compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con
altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei
corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.
10. Per le esigenze finanziarie
connesse con il processo di adeguamento delle attuali strutture, anche
ai fini dell'articolo 7, si provvede entro il limite delle risorse fissate,
per ciascuno degli anni 2005 e 2006, nell'importo di 10.500.000 euro, dall'articolo
13 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca 5 agosto 2004, n. 262, emanato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 277 del 25 novembre 2004 e successive modificazioni dello stesso decreto
ministeriale. A tal fine il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca adotta gli atti programmatori funzionali al rispetto del
suddetto limite di spesa.
Art. 3 - Ammissione ai corsi
1. I corsi di cui all'articolo
2 sono a numero programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264,
e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'avvio e dello
svolgimento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 5,
e dell'attribuzione alle Università dei posti per l'accesso ai corsi
di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottare con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo
periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni,
è determinato il numero dei posti che si prevede di coprire per
concorso nelle scuole statali, come previsto all'articolo 1, comma 5, sulla
base della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente
nelle scuole statali deliberata ai sensi dell'articolo 39, della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. La predetta programmazione
tiene conto di stime previsionali del numero degli alunni, anche disabili,
del turn-over del personale docente e dei posti di insegnamento
nelle scuole statali complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale,
rilevati su base regionale. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri costituisce formale autorizzazione a bandire il concorso di
cui all'articolo 1, comma 5, per la copertura dei posti dallo stesso definiti,
una volta completate le procedure di abilitazione. Per le conseguenti assunzioni,
resta ferma l'applicazione della disciplina autorizzatoria di cui all'articolo
39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, ripartisce
tra le Università funzionanti in ciascuna regione un numero di posti
per l'accesso ai corsi di laurea magistrale pari a quello dei posti che
si prevede di coprire nelle scuole statali della stessa regione, definito
come previsto al comma 2, e maggiorato del 30 per cento in relazione al
fabbisogno dell'intero Sistema nazionale di istruzione, tenuto conto dell'offerta
potenziale delle Università comunicata da ciascun Ateneo ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264 e dell'esigenza
di assicurare un'equilibrata offerta formativa sul territorio. Il Ministro
provvede, con gli stessi criteri e modalità, alla determinazione
del numero dei posti per l'accesso ai corsi di diploma accademico di secondo
livello presso le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e
coreutica ed alla loro ripartizione presso le medesime Istituzioni.
4. L'ammissione ai corsi è
disposta dagli Atenei e dalle Istituzioni di Alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nei limiti numerici dei posti assegnati ai sensi
del comma 3, previo superamento di apposite prove selettive indette, per
ciascuna regione, per i posti che si prevede di ricoprire nella regione
stessa, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
5. Le prove selettive di ammissione
sono volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e
l'adeguatezza della preparazione dei candidati secondo modalità
e contenuti stabiliti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca. Il decreto stesso determina, altresì,
le modalità ed i criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro
che risultino in possesso di titoli di studio universitario acquisiti in
base al previgente ordinamento.
6. Con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono determinati
i criteri e le modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti
in possesso dei titoli di cui al comma 5, ultimo periodo, di ulteriori
titoli abilitanti attraverso corsi organizzati dalle competenti strutture
didattiche degli Atenei e delle Istituzioni di Alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
Art. 4 - Conseguimento dei
titoli accademici e dell'abilitazione
1. La laurea magistrale e
il diploma accademico di secondo livello si conseguono, unitamente all'abilitazione
all'insegnamento, nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione,
previa valutazione positiva del tirocinio di cui all'articolo 2, comma
2, lettera c), con la discussione della tesi e il superamento di un esame
di Stato, costituito da apposite prove, secondo modalità definite
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca. La commissione d'esame, nominata dalla competente Autorità
accademica, è composta, sulla base dei criteri definiti con decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da
docenti universitari, o da docenti delle Istituzioni di Alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e da docenti titolari nelle istituzioni
scolastiche e formative, designati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico
regionale. La laurea e il diploma abilitano all'insegnamento nella scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria o, nella scuola secondaria di primo
grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle
classi di abilitazione determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.
Art. 5 - Albo regionale
1. Coloro che hanno conseguito
la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione
all'insegnamento secondo quanto previsto dal presente decreto sono iscritti,
sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito
albo regionale, tenuto presso gli Uffici scolastici regionali e distinto
per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria
di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.
Art. 6 - Contratto di inserimento
formativo al lavoro
1. Coloro che hanno conseguito
l'abilitazione come previsto all'articolo 4 svolgono un anno di applicazione,
attraverso l'apposito contratto di inserimento formativo al lavoro di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
L'Ufficio scolastico regionale, tenendo conto delle esigenze espresse dalle
scuole, assegna tali docenti alle scuole stesse. Il dirigente scolastico
della scuola cui il docente è assegnato stipula con il docente medesimo
il contratto di inserimento formativo al lavoro. All'anno di applicazione
si applicano le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo
determinato nel comparto Scuola.
2. I docenti svolgono l'anno
di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento,
sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In
sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso
per lo svolgimento della predetta funzione di tutor. Ai relativi oneri
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, comma 3, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Nell'anno di applicazione,
il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio, ad attività
formative connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate
dal Centro di Ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, sulla base
delle indicazioni del tutor.
4. Compiuto l'anno di applicazione,
il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio
di cui all'articolo 11, del Testo Unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, una relazione sulle esperienze e attività
svolte e adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la formulazione
di un giudizio e l'attribuzione di un punteggio. A tal fine si tiene conto
anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor.
5. Per quanto non previsto
dal presente articolo, ai docenti impegnati nell'anno di applicazione nelle
scuole statali si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione
collettiva di comparto del personale della scuola.
Art. 7 - Centro di Ateneo
o di interateneo per la formazione degli insegnanti
1. Per i fini di cui all'articolo
5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53, i regolamenti
didattici di Ateneo disciplinano l'istituzione e l'organizzazione di apposita
struttura di Ateneo o d'interateneo denominata "Centro di Ateneo o di interateneo
per la formazione degli insegnanti", al quale vengono attribuiti i seguenti
compiti:
a) organizzare e monitorare
le attività di tutorato in modo tale che la formazione in campo
professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo e professionale
richiesto;
b) provvedere allo svolgimento,
in coordinamento in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati,
delle prove d'accesso nazionali stabilite con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, ai corsi di laurea specialistica
abilitante per l'insegnamento;
c) organizzare in maniera
unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali,
i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;
d) raccordarsi con le istituzioni
di istruzione e di formazione, con gli Uffici scolastici regionali, con
gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, con
le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le Camere
di commercio, industria e artigianato, da coinvolgere negli stage
e nei tirocini;
e) collaborare con le istituzioni
di istruzione e formazione per la formazione degli insegnanti interessati
ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione,
anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Uffici scolastici
regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione
e la ricerca educativa (Indire), l'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell'istruzione (Invalsi) e con gli Istituti regionali di ricerca
educativa (Irre), ovvero, su proposta delle istituzioni di istruzione e
di formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti
locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati; le predette
convenzioni non devono, comunque, comportare maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2. Allo scopo di assicurare
standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale,
con decreto ministeriale, sentito il comitato nazionale di valutazione
del sistema universitario, sono definiti i criteri e le modalità
per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi
di cui all'articolo 3 in relazione agli obiettivi formativi individuati
dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.
3. Per gli stessi fini di
cui al comma 1, le Accademie di Belle Arti e i Conservatori di Musica disciplinano
con delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta del
consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura
di coordinamento e di gestione delle attività.
4. Dall'applicazione dei precedenti
commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Nel quadro delle funzioni
di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999,
n. 258, l'Indire, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le
Università e gli Irre:
a) assicura lo sviluppo del
sistema nazionale di e-learning a supporto della formazione in servizio
degli insegnanti, curando la progettazione e la realizzazione di servizi
di e-learning e di contenuti multimediali a ciò finalizzati;
b) progetta e realizza iniziative,
a livello nazionale, di formazione degli insegnanti in servizio finalizzate
alla generalizzazione e diffusione delle innovazioni didattiche introdotte
dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche
mediante i servizi di e-learning di cui alla lettera a).
Art. 8 - Iniziative di eccellenza
per la formazione
1. Per i fini di cui all'articolo
5, comma 1, lettera f) della legge n. 53 del 2003, e ferme restando le
competenze delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i Centri
di Ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 7 e le Accademie di Belle
Arti e i Conservatori di Musica, sulla base dei criteri definiti con decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, promuovono
iniziative di eccellenza nel limite massimo di spesa annuale di 1.000.000
di euro, a decorrere dall'anno 2006, utilizzando allo scopo l'autorizzazione
di spesa della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella
C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Sulla base di specifiche
convenzioni stipulate con le Direzioni regionali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, con l'Indire, con l'Invalsi e con
gli Irre, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di
formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le Università,
su proposta dei Centri di Ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7,
le Accademie di Belle Arti e i Conservatori di Musica organizzano apposite
attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento
scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti.
Le predette convenzioni non devono comportare, comunque, maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Art. 9 - Disposizioni transitorie
e finali
1. I percorsi di formazione
di cui all'articolo 4 hanno inizio con l'anno accademico 2006/2007, in
modo da consentire, nei confronti di coloro che conseguono la laurea magistrale
o il diploma accademico di secondo livello nell'anno accademico 2007/2008,
l'assegnazione alle scuole.
2. Restano salve le eventuali
procedure dei concorsi per titoli ed esami ancora in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, indette sulla base delle disposizioni
previgenti, e gli effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal giudice
amministrativo relativamente alle stesse procedure concorsuali, o alle
altre procedure concorsuali già espletate, indette sulla base delle
medesime disposizioni.
3. I requisiti e le modalità
essenziali della formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale
dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale,
nei quali si realizza il diritto-dovere di cui al decreto legislativo emanato
in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53, concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione
di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, anche
ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili
a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, determina
le aree disciplinari ed i settori professionali per i quali sono definiti
gli standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
della legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale
e professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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