Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297


Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

PARTE I  -  NORME GENERALI
Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola
stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di
insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale
del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto
aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli
alunni.
3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività
didattica, scientifica e di ricerca.
Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio
1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della
coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto
allo studio.
Art. 3 - Comunità scolastica
1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello
Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo,
direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa
il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e
civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale,
provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I.
2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si
sarà provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega
legislativa conferita al Governo dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
Art. 4 - Comunità Europea
1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli
Stati membri della Comunità europea, per quanto riguarda il contenuto
dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la
cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e
della sua dimensione europea in conformità a quanto previsto dall'articolo 126
del trattato della Comunità europea, quale sostituito dell'articolo G. n. 36 del
trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e
ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992 n. 470 è
riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli
studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, iscritti ad un
istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.

PARTE I  -  NORME GENERALI
TITOLO I  -  ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI
GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli
studenti e dei genitori
Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
    1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di
interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di
istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni
dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi
parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e
dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del
consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i
docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari
delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di
classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o
delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni
iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni
iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori
degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti,
eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti
della classe, eletti dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di
interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso,
un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi
interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la
cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti
tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che
coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli
istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto
per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie
tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti
coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore
didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei
rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse
e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze
relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio
di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti
rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente,
membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con
l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti
proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia
di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126,
145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal
presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19
lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza
dei consigli di classe di cui al presente titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso
ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la
sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di
scuola a cui appartiene l'alunno.
11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i)
dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di
classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto
competente ai sensi dell'articolo 10, comma 11.
Art. 6 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole
    con particolari finalità
    1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico,
socio-psico pedagogico e dell'orientamento partecipano a pieno titolo ai
consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole
funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e presso gli istituti
statali per sordomuti nonché presso le altre istituzioni statali o convenzionate
con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed
educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà e
presso le altre scuole indicate nell'articolo 324, limitatamente alle sezioni o
classi a cui è diretta l'attività dei predetti specialisti.
Art. 7 - Collegio dei docenti
    1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di
ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore
didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti
di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la
contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o
scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati,
ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le
competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o
dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche
al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo
Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di
favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel
rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la
composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la
formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo
o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le
classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per
verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi
programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento
dell'attività scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o
di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio
di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di
sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole
fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle
scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore
didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o
preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6 ,
le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di
minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del
circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due
docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la
valutazione del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di
handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri
residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative
previste dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i
casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su
iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che
operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico,
socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione
dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano
ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette
alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste
dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto
delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o
di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si
riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la
necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta;
comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non
coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore
didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma
2, lettera h).
Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
    1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione
scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6
rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside;
nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da
19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei
genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei
genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a
tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti
rappresentanti eletti dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto
deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b),
dell'articolo 10 .
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti
nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal
corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o
nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi
o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli
studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo
o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo
continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di
orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori
degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione,
il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto
anche un vice presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta
esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o
ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore
didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o
dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di
segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei
genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta
esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di
lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica
per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti
per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle
rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono
affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Art. 9 - Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari
    finalità
    1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all'articolo 6
partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante
della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.
2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo
continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel
circolo o istituto.
Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta
    esecutiva
    1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali
e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in
ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento
amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio
dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha
potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,
nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra
l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso
delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli
alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita
dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai
sensi dell'articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e
dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie,
e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di
recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate
e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare
scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative
di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e
ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono
essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali
relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli
docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività
scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei
consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o
dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste
dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici
scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le
iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle
tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi
e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una
relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il
diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative
delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a
carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le deliberazioni
sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso
ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la
sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di
scuola a cui appartiene l'alunno.
Art. 11 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
    1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato
per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che
ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti
quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50
oppure più di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all'articolo 448 ha luogo su richiesta
dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il
comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno
dei docenti membro del comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze
previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale
docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 12 - Diritto di assemblea
    1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni
delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei
locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Art. 13 - Assemblee studentesche
    1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono
occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della
scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli
studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali
l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un
comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte
direttamente al consiglio di istituto.
6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al
mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda,
di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno
della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi
fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero
non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di
problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti
unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta
partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori
di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un
suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
    1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio
funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del
comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere
preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto
dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o
in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
Art. 15 - Assemblee dei genitori
    1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o
di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o
dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e
l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta
in volta con il direttore didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata
su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o
di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente
dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei
genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con
popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione
scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del
consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori
promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo,
rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario
delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio
funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di
istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali,
l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con
diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti
rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.
CAPO II - Organi collegiali a livello distrettuale
Art. 16 - Istituzione e fini del distretto scolastico
    1. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e gli organi
dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri sono
allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è
suddiviso, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in comprensori
che assumono la denominazione di «distretti scolastici». I decreti dovranno
indicare le sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle
eventuali variazioni.
2. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono ad adeguare la
delimitazione dei distretti scolastici in modo che, di regola, essa coincida con
gli ambiti territoriali dei distretti previsti dall'articolo 3, comma 5, lettera
b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 quali articolazioni
dell'unità sanitaria locale.
3. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunità
locali e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme
e nei modi previsti dai successivi articoli.
4. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche
ed educative e delle attività connesse e per la loro realizzazione, con
l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita
culturale e civile della comunità locale e del migliore funzionamento dei
servizi scolastici.
5. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei
fondi necessari per il proprio funzionamento.
Art. 17 - Determinazione dei distretti
    1. Nella determinazione dei distretti si tiene conto dei seguenti criteri:
a) il distretto scolastico deve corrispondere ad un ambito territoriale
subprovinciale e ad una popolazione non superiore a 100.000 abitanti. Può
estendersi fino a 200.000 nelle zone di intensa urbanizzazione. Nessun distretto
scolastico può avere estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali,
di un distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte di
diversa provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovrà, di regola, essere
assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle
università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;
b) nella delimitazione dell'area del distretto, si fa riferimento alle
caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché
alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e
servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva,
alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e
dello sviluppo demografico e scolastico;
c) si deve evitare lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi,
a meno che non esistano i presupposti per l'istituzione nello stesso comune di
più distretti.
Art. 18 - Organi del distretto
    1. L'organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico
distrettuale.
2. Esso è composto come segue:
a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed
istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in
servizio nelle medesime scuole;
b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in
servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono
assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei diversi
ordini di scuola esistenti nel distretto;
c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente in
servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute comprese
nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime
scuole;
d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole
statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel
distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non
statali;
e) tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel
distretto, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che
organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti;
f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto,
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali
rappresentative di interessi generali, di cui 1 designato dalla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra gli imprenditori, e gli
altri 2, designati dal consiglio provinciale, che siano espressione di enti,
associazioni e istituzioni culturali, i quali per gli scopi perseguiti e i
risultati ottenuti siano ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al
miglioramento della scuola;
h) sette rappresentanti eletti dagli alunni degli istituti di istruzione
secondaria superiore statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti
compresi nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non
statali, qualora esistenti;
i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato
alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio
provinciale. Quando il territorio del distretto interessa più province, i
rappresentanti vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale
elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente
eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale,
anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della
minoranza;
l) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di
ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto,
eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole.
3. Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresì parte 7 rappresentanti
del comune, di cui 2 riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio
seno, dal consiglio comunale del comune se esso coincide col distretto.
4. Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei
rappresentanti è elevato a 11, di cui 2 riservati alla minoranza.
5. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali compresi
nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno 3 consiglieri, di cui
1 riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti
comunali del consiglio scolastico distrettuale, garantendo la rappresentanza
della minoranza.
6. Se in un comune sono istituiti più distretti, esso avrà sette rappresentanti
per ogni distretto, dei quali due riservati alla minoranza.
7. Qualora nell'ambito del distretto non esistano scuole pareggiate, parificate
e legalmente riconosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui al comma
2, lettera c) vanno ad aggiungersi a quelli di cui alle lettere a) e b) e cade
la riserva di cui alla lettera d) ultima parte.
8. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta
dei suoi componenti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima
votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
9. Il consiglio può eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa è
composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede,
e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio
stesso.
10. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti aventi
sede nel distretto.
11. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio. Esso
si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno un
terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g) nonché l'elezione dei
rappresentanti dei comuni sono richieste dal provveditore agli studi alle
organizzazioni e agli enti interessati all'atto in cui vengono indette le
elezioni dei membri indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 2. La
richiesta deve indicare la data nella quale si svolgeranno tali elezioni.
13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il
distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse con i comuni,
la provincia e la regione a cui appartiene il territorio del distretto, nonché
con gli organi dell'amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni
scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale.
14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune o di
una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i problemi di comune
interesse. A tali riunioni possono partecipare i competenti assessori comunali,
provinciali e regionali, nonché i rappresentanti dell'amministrazione scolastica
periferica.
15. La giunta esecutiva prepara i lavoro del consiglio scolastico distrettuale,
fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio
stesso.
16. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad
uno dei membri del consiglio stesso.
Art. 19 - Funzioni del consiglio scolastico distrettuale
    1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno,
elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro della pubblica
istruzione e previe opportune intese, anche attraverso una riunione annua, alla
quale possono essere invitati tre membri, compreso il presidente, dei consigli
di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni
scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con
gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma per
l'anno scolastico successivo attinente:
a) allo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche e
interscolastiche;
b) ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di
assistenza scolastica ed educativa;
c) ai servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica;
d) ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente
e di istruzione ricorrente;
e) al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni;
f) ad attività di sperimentazione;
g) all'integrazione specialistica, al servizio socio-psico-pedagogico e a forme
particolari di sostegno per gli alunni portatori di handicap nelle scuole di
ogni ordine e grado.
2. In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico distrettuale ha
il potere di avanzare concrete specifiche proposte agli enti e organi competenti
anche in ordine alla priorità delle diverse iniziative.
3. Il consiglio scolastico distrettuale predispone altresì un programma per
assicurare la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno per
i fanciulli sordomuti che adempiono l'obbligo scolastico nelle scuole speciali o
nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole elementari e medie.
4. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il
coordinamento dell'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole
che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività della scuola e
l'organizzazione dei servizi necessari.
5. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte: al
provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di
rispettiva competenza, per tutto ciò che attiene all'istituzione, alla
localizzazione e al potenziamento delle istituzioni scolastiche, nonché
all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture relative, anche
al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate
e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di
ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, delle accademie di belle
arti e dei conservatori di musica; al Ministro della pubblica istruzione ed al
provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della
scuola, fatte salve, le garanzie di legge per il personale stesso; al Ministro
della pubblica istruzione, per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e
ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.
6. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia
richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione o dagli enti locali, parere
che è obbligatorio quando si tratti di interventi attinenti al programma
elaborato ai sensi del comma 1 ma in esso non previsti.
7. Il consiglio scolastico distrettuale provvede ai compiti di assistenza
scolastica che siano affidati o delegati al distretto dalla regione o dagli enti
locali, avendo di mira il coordinamento e l'integrazione delle attività
assistenziali svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al fine
della piena attuazione del diritto allo studio.
8. Il consiglio scolastico distrettuale promuove altresì iniziative di
orientamento scolastico.
9. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 le regioni si
avvalgono dei consigli scolastici distrettuali per compiti di consultazione e di
programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per
l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti
scolastici.
10. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione
sull'attività svolta e sui risultati raggiunti e la invia al provveditore agli
studi e al consiglio scolastico provinciale.
11. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il
bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché in ordine all'impiego dei mezzi
finanziari.
12. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
13. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto
deliberativo sulle materie di cui al comma 11, riguardanti il bilancio
preventivo, il conto consuntivo nonché l'impiego dei mezzi finanziari.
CAPO III - Organi collegiali a livello provinciale
Art. 20 - Consiglio scolastico provinciale
    1. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua
competenza le scuole materne, elementari, medie e secondarie superiori della
provincia.
2. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio scolastico provinciale è
determinato come segue:
a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia: 12, 16, 20 seggi
quando il numero degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma 1 sia rispettivamente
non superiore a 100.000 compreso fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000;
b) in proporzione al numero delle unità scolastiche delle scuole di cui alla
precedente lettera a) comprese nella provincia: 12, 16, 20 seggi quando il
numero delle unità scolastiche sia rispettivamente non superiore a 100, compreso
fra 101 e 300, superiore a 300;
c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente
delle scuole di cui alla precedente lettera a) e al personale amministrativo,
tecnico e ausiliario delle scuole medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi
quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore a
10.000, compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;
d) 6 altri componenti.
3. Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:
a) il provveditore agli studi;
b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo
delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal corrispondente personale
in servizio nelle suddette scuole;
c) i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo
e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
d) i rappresentanti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica
periferica funzionanti nella provincia, eletti dal corrispondente personale in
servizio nei suddetti uffici;
e) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma 1, designati dal
Ministro della pubblica istruzione;
f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia,
eletti dai genitori dei suddetti alunni;
g) tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle rappresentanze
comunali dei consigli distrettuali della provincia in cui sono indette le
elezioni: dei tre seggi disponibili, uno è riservato alla minoranza;
h) l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale o, in
sua rappresentanza, un consigliere provinciale;
i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione Trentino Alto
Adige;
l) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui al comma 7.
4. La metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del personale docente di
ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1 e del personale
docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate
nel comma medesimo, rispettivamente in ragione del 90 per cento e del 10 per
cento. I seggi sono ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola
proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale. Le
frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità
successiva.
5. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai
componenti di cui alle lettere a), g), h), ed i) del comma 3, è attribuito
secondo le seguenti proporzioni:
a) il 20 per cento ai rappresentanti eletti del personale direttivo delle scuole
statali in modo che sia garantita la presenza di un direttore didattico, di un
preside di scuola media e di un preside di scuola secondaria superiore;
b) il 10 per cento ai rappresentanti eletti del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali;
c) il 5 per cento ai rappresentanti eletti del personale degli uffici
dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia;
d) il 5 per cento ai rappresentanti del personale dirigente delle scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia;
e) il 25 per cento ai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti
alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, comprese
nella provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle
scuole non statali;
f) il 35 per cento ai rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.
6. Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità non
inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva; è comunque fatta
salva la riserva di almeno il 50 per cento dei seggi a favore del personale
docente.
7. I seggi di cui alla lettera f) del comma 5 sono attribuiti a persone
residenti nella provincia, in ragione del 60 per cento a rappresentanti, non
appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali più
rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti, in
ragione del 20 per cento a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
e in ragione del 20 per cento a rappresentanti del mondo dell'economia,
designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
8. Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici. Esso
si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un
terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b), c), d)
e f) del comma 3 hanno luogo secondo le modalità di cui all'articolo 31.
Art. 21 - Organi del consiglio scolastico provinciale
    1. Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la giunta esecutiva
e i consigli di disciplina per il personale docente appartenente ai ruoli
provinciali con esclusione del personale docente appartenente ai ruoli della
scuola secondaria superiore.
2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio
nel suo seno; parimenti vengono eletti anche due vice presidenti. Qualora non si
raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, il presidente e il
vice presidente sono eletti a maggioranza relativa dei votanti.
3. Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale sono
attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.
4. La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal provveditore agli studi,
che ne è presidente; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal consiglio,
riservando almeno il 50 per cento ai docenti.
5. Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il personale docente
della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media. Ciascun
consiglio è formato da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti,
nell'ambito del consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie
ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza
del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del
personale docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media. Ove
in seno al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di
uno o più appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti
sono designati dal consiglio scolastico provinciale che li sceglie tra il
personale di ruolo in servizio nella provincia.
6. I consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli studi.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di qualifica
funzionale non inferiore alla sesta in servizio nell'ufficio scolastico
provinciale.
Art. 22 - Funzioni del consiglio scolastico provinciale
    1. Il consiglio scolastico provinciale:
a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e
pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni
scolastiche ed educative, indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte
dei consigli scolastici distrettuali della provincia; tali pareri sono
vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;
b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei
servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza
psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici
distrettuali;
c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione
degli adulti;
d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione proposte per il
coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo
scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione
permanente;
e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei
relativi piani di finanziamento;
f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario
scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole ed esprime al
provveditore agli studi parere in ordine al piano di utilizzazione degli edifici
e locali scolastici disponibili;
g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di
promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in
servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media;
h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti
d'ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per
accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;
i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di
ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti
scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;
l) formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attività
scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle
relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di
istituto e dell'amministrazione scolastica periferica;
m) esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli studi al fine di
favorire la realizzazione del nuovo ordinamento della scuola elementare e di
garantire la necessaria disponibilità di organico;
n) esercita le competenze previste dall'articolo 105 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 in ordine
all'organizzazione dei corsi di studio per i docenti sull'educazione sanitaria e
sui danni derivanti ai giovani dall'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme;
o) compila gli elenchi del personale docente per la nomina nelle commissioni
giudicatrici di concorsi come previsto dall'articolo 404, comma 4;
p) predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni
sordomuti come previsto dall'articolo 323, comma 4;
q) esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi proposti
contro le decisioni in materia disciplinare degli alunni, adottate dai consigli
di classe e dalla giunta esecutiva degli istituti;
r) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza in merito alla
organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa
connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il provveditore agli studi
ritenga di sottoporgli;.
s) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
2. Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie
comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni
verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli
effetti dell'esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate
agli alunni.
3. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale,
fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio
stesso.
4. I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare
relativamente al personale docente della scuola materna, elementare e media.
5. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato
giuridico del personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per
sezione orizzontale relativa al settore di scuola a cui appartiene il personale
interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.
CAPO IV - Organi collegiali a livello nazionale
Art. 23 - Consiglio nazionale della pubblica istruzione
    1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce le
sezioni seconda e terza del consiglio superiore della pubblica istruzione, le
sezioni quarta e quinta del consiglio superiore delle antichità e belle arti per
quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui
all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti,
secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.
3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole
statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale
docente in servizio nelle predette scuole, così ripartite: 4 per la scuola
materna, 14 per la scuola elementare, 14 per la scuola media, 11 per gli
istituti di istruzione secondaria superiore, 3 per le scuole di istruzione
artistica, 1 per le scuole statali italiane all'estero;
b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale
di ruolo;
d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, 1 di istituto di
istruzione secondaria superiore e 1 di scuole di istruzione artistica, eletti
dal corrispondente personale di ruolo;
e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale
di ruolo;
f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate
e legalmente riconosciute, designato dal Ministro della pubblica istruzione;
g) 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo
e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in
servizio nelle predette scuole;
h) 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a qualifica
funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale di ruolo in servizio
nei predetti uffici;
l) 2 rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno;
m) 3 rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo ed ispettivo,
rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di
lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo
personale in servizio nelle predette scuole.
4. Il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della Provincia di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente
della Repubblica 20 giugno 1973 n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761 approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando è
chiamato ad esprimere il parere sul progetto della Provincia di modifica dei
programmi di insegnamento e di esame.
5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del Parlamento
nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una
volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si
riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia
richiesta.
6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato
eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso può chiedere
di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.
8. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto
nella scuola.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a),
c),d),e),g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le modalità di cui al
successivo articolo 31.
10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del
precedente comma 3, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo
31 le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.
Art. 24 - Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
    1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro
della pubblica istruzione. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione
non si raggiunga la predetta maggioranza, il vice presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti.
2. Il Consiglio nazionale elegge altresì:
a) l'ufficio di presidenza;
b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico;
c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed
istituti statali di ogni ordine e grado;
d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo
degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di
istruzione artistica statali.
3. L'ufficio di presidenza è costituito da 7 consiglieri eletti dal consiglio
nel suo seno.
4. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico è formato da 5
membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il
personale ispettivo tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto
personale eletti nel consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del
consiglio di disciplina.
5. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed
istituti statali di ogni ordine e grado e formato da 5 rappresentanti del
personale direttivo componenti del Consiglio nazionale in qualità di membri
effettivi e da 5 membri supplenti designati dal Consiglio nazionale tra il
personale direttivo di ruolo in servizio rispettando le proporzioni di cui alle
lettere d) ed e), del comma 3 dell'articolo 23 .
6. Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo
degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di
istruzione artistica statali è formato da 5 membri effettivi e da 5 membri
supplenti eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti al
personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante
dell'istruzione artistica in qualità di membro effettivo ed uno in qualità di
supplente.
7. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente.
8. Il presidente del consiglio di disciplina è sostituito, in caso di assenza o
di impedimento, dal membro effettivo più anziano di età di ciascun consiglio.
9. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma 3 del successivo
articolo 25 elegge, nel suo seno, un consiglio per il contenzioso, composto di 3
membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzione di
presidente.
10. Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche,
un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica
istruzione con qualifica di dirigente e 5 funzionari dell'amministrazione della
pubblica istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le
funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per
sovrintendere ai servizi di segreteria.
11. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione sarà determinato, nei
limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre qualifiche
necessario per il funzionamento degli uffici.
Art. 25 - Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica Istruzione
    1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:
a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione
scolastica, una valutazione analitica dell'andamento generale dell'attività
scolastica e dei relativi servizi;
b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione
della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne
valuta i risultati; propone al Ministro della pubblica istruzione sei nominativi
per la scelta dei tre componenti dei consigli direttivi di esperti degli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del
consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione pedagogica;
c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e
in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;
d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e
sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale
ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e
del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore; sulla
utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di
salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei
casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinente alla
funzione direttiva;
e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale direttivo
e del personale docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, per accertata
situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;
f) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del
Ministro della pubblica istruzione in materia di concorsi, valutazione dei
titoli e ripartizione dei posti di cui agli articoli 404, 416, 419, 422, 425, e
427 in materia di utilizzazioni di cui all'articolo 455, in materia di
trasferimenti e passaggi di cui agli articoli 463 e 471 in materia di titoli
valutabili e punteggi per il conferimento delle supplenze, al personale docente,
in materia di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui agli articoli 553 e 581;
g) esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e seguenti in ordine
all'ordinamento della scuola elementare;
h) esprime il parere obbligatorio previsto dall'articolo 74, in materia di
calendario scolastico;
i) esercita le ulteriori funzioni consultive previste dall'articolo 391 in
ordine al riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale;
l) esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di formazione e le
modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale del
personale docente della scuola, anche ai fini del valore abilitante degli stessi
corsi, ai sensi dell'articolo 473;
m) esprime parere obbligatorio al Ministro della pubblica istruzione in materia
di titoli valutabili e relativo punteggio per gli incarichi e le supplenze di
insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti,
nell'accademia nazionale di danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica,
esclusi gli insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di
criteri per la formazione della commissione centrale competente per la decisione
dei ricorsi;
n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
o) si pronuncia sulle questioni che il Ministro della pubblica istruzione
ritenga sottoporgli.
2. Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo
della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura
di uno degli ordini scolastici, il parere è obbligatorio.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso cinque
comitati a carattere orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna,
alla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore,
agli istituti di istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere
verticale per materie e problemi specifici relativi a due o più degli indicati
settori; come corpo unitario per le materie di interesse generale. Il comitato
relativo agli istituti di istruzione artistica è competente anche nelle materie
concernenti i licei artistici e gli istituti d'arte.
4. La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati con
regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti
delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando
si trattino argomenti concernenti tali scuole.
5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il
Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e può presiedere i comitati
previsti dal comma 3.
6. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o
impedimento.
7. I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari per
i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione superiore alla censura e che
rispettivamente riguardino il personale ispettivo, direttivo delle scuole e
istituti di ogni ordine e grado e il personale docente delle scuole secondarie
superiori.
8. I consigli per il contenzioso, nell'ambito delle rispettive competenze,
esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al Ministro della pubblica
istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare.
Esprimono altresì pareri sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma
1 del presente articolo.
CAPO V - Autonomia amministrativa e vigilanza
Art. 26 - Circoli didattici ed istituti scolastici
    1. I circoli didattici e gli istituti di istruzione secondaria hanno autonomia
amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e
didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati.
2. Gli istituti di istruzione tecnica e professionale e gli istituti d'arte sono
riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro
funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione che si esercita secondo le norme del presente capo.
3. Agli istituti e scuole, che ne siano attualmente privi, sarà attribuita
personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di
ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno
stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma
6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'attuazione dell'autonomia
scolastica e per il riassetto degli organi collegiali della scuola. Con le
stesse modalità, le forme di autonomia saranno ridefinite anche per gli istituti
già dotati di personalità giuridica.
4. In attesa che siano determinate le modalità di cui al comma 3 si applicano le
disposizioni recate dagli articoli seguenti.
Art. 27 - Autonomia amministrativa
    1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali
gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e
didattico sulla base di un bilancio preventivo.
2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il
consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale
rendono il conto consuntivo annuale.
3. I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a
favore delle istituzioni di cui al comma 1 sono erogati, tenuto conto della
popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi
di scuola o istituto nonché delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei
relativi programmi di attività, dai competenti provveditori agli studi con
ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito
dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e
professionali e di istruzione artistica dotati di personalità giuridica le
aperture di credito ai provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo
ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali
contributi messi a disposizione dal Ministero ad integrazione del contributo
ordinario stesso.
4. Le aperture di credito di cui al comma 3, che possono essere emesse senza
limite di somma, sono soggette alla resa del conto, nei termini e con le
modalità previste dagli articoli 60 e 61 della vigente legge di contabilità
generale dello Stato. Il controllo sui rendiconti è esercitato dalle ragionerie
regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei Conti
competenti per territorio.
5. Il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, educative e dei distretti
scolastici è affidato all'Ente poste Italiane, che lo gestisce attraverso il
servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento
del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del predetto
sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste
italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro emana le istruzioni
amministrativo-contabili necessarie.
6. I pagamenti sono effettuati unicamente su ordini di pagamento firmati, oltre
che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di
istituto, da altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa
e dal segretario.
7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico
distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro
a tal fine designato dal consiglio medesimo.
8. Per le assegnazioni di contributi per le attività di aggiornamento e di fondi
per l'acquisto dell'arredamento scolastico si applicano rispettivamente le
disposizioni degli articoli 283 e 97.
9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e
temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 27, comma
4.
10. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli
studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza
provinciale del personale.
11. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi
correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse
province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione
decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il
medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni
scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il
residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute
esigenze.
12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata
provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto,
utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine
previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente
responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive
inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.
13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle
istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio
preventivo e del conto consuntivo.
14. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la
formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per i relativi
adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria,
amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base
comparativa.
15. Agli istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle fondazioni, ad ogni
altra istituzione avente finalità di educazione, ovvero di assistenza
scolastica, la autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per
l'accettazione di donazioni, eredità o legati è concessa con decreto del
prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, su proposta del
provveditore agli studi, osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in
materia.
16. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalità disposte con atti
mortis causa, il prefetto della provincia dà comunicazione delle relative
disposizioni ai successibili ex lege mediante avviso ad apponendum da
pubblicarsi nelle forme prescritte dall'articolo 3 del regolamento approvato con
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
17. Resta attribuita all'autorità governativa centrale la competenza ad
autorizzare l'accettazione di donazioni, eredità o legati disposti in favore di
persone giuridiche con l'obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio
iniziale di fondazioni.
18. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne l'autorizzazione
per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili il cui valore superi lire
25.000.000 e per l'accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano
beni immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento
del valore è effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente
Ufficio tecnico erariale.
19. I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri
istituti ed enti sono approvati dal provveditore agli studi.
20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al comma 15 devono
essere pubblicati in sunto, a cura del Ministero della pubblica istruzione,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 28 - Vigilanza
    1. Il provveditore agli studi approva i bilanci preventivi e le eventuali
variazioni e i conti consuntivi delle istituzioni di cui all'articolo 26.
2. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei bilanci preventivi
sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale.
3. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei conti consuntivi su
parere di una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale
o di qualifica funzionale non inferiore alla settima appartenenti uno
all'ufficio scolastico provinciale e l'altro alla competente ragioneria
provinciale dello Stato, nonché da un rappresentante dei genitori degli allievi,
membro del consiglio scolastico provinciale preferibilmente esperto in materia
amministrativo-contabile.
4. La commissione di cui al comma 3 ha facoltà di richiedere i documenti
ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa
autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi
componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici, gli istituti
scolastici e i distretti che hanno presentato il conto.
5. Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell'anno finanziario
successivo a quello a cui si riferiscono i conti consuntivi sono inviati alla
ragioneria regionale dello Stato competente per territorio per l'acquisizione di
informazioni e dati da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del
coordinamento della finanza pubblica.
6. Il provveditore agli studi vigila altresì sul regolare funzionamento degli
organi collegiali di circolo e d'istituto. In caso di irregolarità, invita gli
organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità
stesse.
7. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del
consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede
allo scioglimento del consiglio.
8. Per i motivi indicati al comma 7, il Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede allo
scioglimento del consiglio scolastico provinciale.
9. In caso di conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale,
decide il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale;
tra organi a livello provinciale decide il Ministero sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
Art. 29 - Istituzioni con personalità giuridica
    1. Negli istituti con personalità giuridica, le funzioni del consiglio di
amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di
istituto, salve le competenze proprie di quest'ultimo.
2. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di ogni
natura al personale di qualsiasi categoria, addetto agli istituti di cui al
comma 1, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, è
effettuato direttamente da ciascun istituto a carico del proprio bilancio, in
base ai provvedimenti della competente autorità scolastica relativi alla nomina,
allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale
personale.
3. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle
istituzioni di cui al comma 1 è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno
è nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del
tesoro.
4. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono
tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della
gestione degli istituti.
5. Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di
cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28.
6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle
istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del bilancio preventivo e
del conto consuntivo.
CAPO VI - Norme comuni
Art. 30 - Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali
    1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi
collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti
delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori
negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa
legalmente le veci.
3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni
spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque
sia la loro età.
Art. 31 - Elezioni
    (modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla
    legge 27 ottobre 1995, n. 437)
    1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di
intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente
sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore
può votare la metà dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero
superiore a uno.
2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di
istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici
provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con
il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna
componente.
3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo
riflettente l'ordine di presentazione.
6. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun
candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né
può presentarne alcuna.
7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del
numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
8. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo
candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non
superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei
seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere
un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da
attribuire.
9. Il voto è personale, libero e segreto.
Art. 32 - Liste dei candidati del personale docente
    1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle
scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte
rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media,
gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli istituti di istruzione
artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti
appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.
2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici e
degli istituti d'arte esercita il diritto di elettorato unitamente al personale
docente degli istituti di istruzione artistica.
3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte
esercitano il diritto di elettorato unitamente al personale direttivo degli
istituti di istruzione artistica.
Art. 33 - Svolgimento delle elezioni
    (modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla
    legge 27 ottobre 1995, n. 437)
    1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le
modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e
per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente
titolo, e, in particolare per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per
categoria;
b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione
di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e
dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le
categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare
l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei
candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio
nazionale della Pubblica Istruzione;
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente
dopo la chiusura delle operazioni di voto;
g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per
ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile,
congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello
successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.
Art. 34 - Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali
    1. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di
interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico
o del preside.
2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico distrettuale e
il consiglio scolastico provinciale sono nominati con decreto del provveditore
agli studi.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione.
Art. 35 - Surroga dei membri cessati
    1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata
pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o
che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro
che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle
rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni
suppletive.
2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti
dai rispettivi organi nel caso siano intervenute nuove elezioni.
3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere
del periodo di durata dell'organo.
Art. 36 - Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con
    particolari finalità
    1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni
di cui all'articolo 6 , possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il
loro voto per corrispondenza.
2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione diretta e
segreta del voto, secondo le modalità stabilite con ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione.
Art. 37 - Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni
    1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte
le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di
circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio
scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è
richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di
parità, prevale il voto del presidente.
4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
Art. 38 - Decadenza
    1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza
giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte,
decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo
35.
Art. 39 - Adunanze degli organi collegiali
    1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si
svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o
designati.
Art. 40 - Regolamenti tipo
    1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi
collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero
della pubblica istruzione.
Art. 41 - Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
    1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è
gratuita.
2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale
spetta il rimborso delle spese di viaggio.
3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il
trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti
disposizioni.
Art. 42 - Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del
    consiglio scolastico distrettuale
    1. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli
elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli
circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.
3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le
modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e
alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad
assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
4. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale
stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a
partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o
dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel
territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e
il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o
componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito
può essere rivolto dal consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei
consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di
circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.
5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a
tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio
comunale.
6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei
lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la
sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo
e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti
concernenti persone.
Art. 43 - Pubblicità degli atti
    1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito
albo della scuola.
2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono
pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del comune
e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio
scolastico provinciale sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e
negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione.
3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole
persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti
amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
CAPO VII - Organi collegiali della scuola materna
Art. 44 - Consigli di circolo di scuola materna
    1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è costituito il
consiglio di circolo. Esso è formato secondo le disposizioni di cui all'articolo
8.
2. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per quanto riguarda
l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e in ordine
all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico
del circolo, sui seguenti argomenti:
a) adozione del regolamento interno del circolo, che deve, fra l'altro,
stabilire le modalità per la vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la
permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;
b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività
educativa e per l'organizzazione dell'attività medesima;
c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale di gioco
necessari al funzionamento del circolo;
d) le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che
possano essere assunte dal circolo, per l'opera di prevenzione sanitaria e per
l'attività dell'assistenza sociale;
e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di
informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di
collaborazione;
f) partecipazione del circolo ad attività ricreative e ludiche di particolare
interesse educativo.
3. Per quanto non è previsto nel presente articolo si applica quanto disposto
dall'articolo 10.
Art. 45 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola
    materna
    1. Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del
servizio dei docenti di scuola materna si applica quanto disposto dall'articolo
11.
Art. 46 - Collegio dei docenti di scuola materna
    1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il
collegio dei docenti. Esso è composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del
circolo ed è presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio anche
i docenti di sostegno, che, ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono
contitolari delle sezioni interessate.
2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h),
i), l), dell'articolo 7. Inoltre:
a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli
orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo
psicofisico dei bambini;
b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina
di cui all'articolo 277;
d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e i rapporti di
informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto
dall'articolo 7.
Art. 47 - Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna
    1. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna:
a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente titolo sugli organi
di gestione;
b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione
del servizio vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola
elementare del circolo di appartenenza;
c) i docenti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di
circolo della scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del
predetto personale sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale
docente a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano
rispettivamente 14 o 19.
CAPO VIII  -  Norme particolari
Art. 48 - Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia
    1. Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici provinciali
delle province di Trieste e di Gorizia un quarto dei rappresentanti del
personale docente delle scuole statali e un quinto dei rappresentanti dei
genitori degli alunni sono riservati rispettivamente ai docenti e ai genitori
degli alunni delle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena.
2. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia
un quinto dei rappresentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole
statali con lingua di insegnamento slovena.
3. Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli
scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque
riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i
piani provinciali relativi ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività
di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua
materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all'articolo
624.
4. Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del
programma, decisioni difformi dal parere di cui al comma 3, debbono
adeguatamente motivarne le ragioni di merito.
5. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette
materie da inviare alle competenti autorità per le ulteriori determinazioni,
sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al comma 3.
Art. 49 - Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano
    1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali
della scuola per le province di Trento e di Bolzano.
Art. 50 - Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie
    nazionali di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie
    artistiche
    1. Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di musica, alle
accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica all'Accademia
nazionale di danza ed agli Istituti superiori per le industrie artistiche, salvo
quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui all'
articolo 11; al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito di
questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.
2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della Parte II, titolo VI.

PARTE I  -  NORME GENERALI
TITOLO II  -  RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE DELLE
    SCUOLE E ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE
    CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO
    CAPO I - Razionalizzazione della rete scolastica
Art. 51 - Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica
    1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità
scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri, tempi e
modalità per la definizione e l'articolazione di un piano pluriennale di
razionalizzazione della rete scolastica.
2. Il piano pluriennale è definito ed approvato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione ed è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti
intervenuti.
3. Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni
frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni
in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale
considerato, nonché delle specifiche esigenze socioeconomiche in esso esistenti.
In particolare, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 ed ai fini da essa previsti, esso terrà conto altresì dell'età degli
alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle esigenze delle zone
definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile e, con
specifica considerazione, delle necessità e dei disagi che possono determinarsi
in relazioni a situazioni locali, soprattutto nelle comunità e zone montane e
nelle piccole isole.
4. A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un graduale
ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri:
almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di
scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie;
almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento deve
essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio.
5. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità
scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle
cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.
6. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di
istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei comuni
montani con meno di 5000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi
di scuola materna, elementare e media secondo criteri e modalità stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di funzionamento che,
ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono
ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il
provveditore agli studi e gli enti interessati.
Art. 52 - Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle
    istituzioni educative
    1. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 51 deve prevedere anche la
graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgono
meno di 30 convittori o semiconvittori.
2 Per i criteri e le modalità si applicano le disposizioni di cui all'articolo
51.
CAPO II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti
di istruzione secondaria e artistica
Art. 53 - Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative
    statali
    1. L'istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie e secondarie
superiori viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme
degli articoli successivi, sentite le regioni interessate sull'ordine di
priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme
le competenze dei consigli scolastici provinciali.
2. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono istituiti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
dell'interno e del tesoro.
Art. 54 - Istituzione delle scuole materne
    1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il
piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna statali, su
motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli
scolastici provinciali e considerate le richieste dei comuni.
2. Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del
provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole
sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di
bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata
urbanizzazione.
Art. 55 - Istituzione delle scuole elementari
    1. Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore agli studi.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio del
provveditorato agli studi è ripartito in circoli didattici la cui direzione ha
sede in una delle scuole.
3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo
prioritariamente presenti le necessità derivanti dallo sviluppo della
popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza che ogni circolo
sia compreso in un unico distretto scolastico.
4. Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la distribuzione sul
territorio dei circoli didattici esistenti, nei limiti del complessivo organico
dei direttori didattici di cui al comma 6 e in conformità al piano pluriennale
previsto dall'articolo 51 .
5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere superiore a
venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di
montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la
possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.
6. Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare è stabilito
in 5000 posti.
Art. 56 - Istituzione delle scuole medie
    1. Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi.
3. Possono funzionare classi collaterali, nonché corsi e classi distaccati in
frazioni dello stesso comune o in comuni viciniori.
4. Nelle località nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee
comunicazioni, non possano funzionare corsi o classi distaccati, né possa
organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni, il Ministro della pubblica
istruzione, d'intesa con quello degli interni e con quello del tesoro, promuove
iniziative atte a consentire il compimento dell'istruzione media obbligatoria,
sulla base degli insegnamenti previsti dal presente testo unico, sempreché vi
siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare.
Art. 57 - Istituzione dei ginnasi - licei classici, dei licei scientifici,
    degli istituti magistrali
    1. I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti magistrali sono
istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro.
Art. 58 - Istituzione delle scuole magistrali
    1. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,
a seguito di convenzione con gli enti locali.
Art. 59 - Istituzione degli istituti tecnici
    1. Gli istituti di istruzione tecnica sono istituiti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro
e con gli altri Ministri eventualmente interessati.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la
istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti
locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo
stesso decreto può inoltre istituire, sempre che non ne derivi maggior onere per
l'erario, un convitto annesso all'istituto tecnico e determinarne le norme
sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione
3. Il decreto istitutivo di istituti aventi finalità e ordinamenti speciali
determina altresì la finalità degli istituti, la durata dell'insegnamento, le
materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che
saranno rilasciati.
Art. 60 - Istituzione degli istituti professionali
    1. Gli istituti professionali sono istituiti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, acquisita
l'indicazione vincolante dell'ordine di priorità della regione competente.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la
istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti
locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo
stesso decreto può inoltre istituire, sempre che non ne derivi maggior onere per
l'erario, un convitto annesso all'istituto professionale e determinarne le norme
sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione.

3. Il decreto istitutivo determina altresì la finalità degli istituti, la durata
dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli
alunni, i diplomi che saranno rilasciati. Le successive modificazioni
all'ordinamento didattico dei singoli istituti, che non comportino maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, sono disposte con decreto del Ministro della
pubblica istruzione.
Art. 61 - Istituzione degli istituti d'arte
    1. Gli istituti d'arte sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle sezioni che
compongono l'istituto, il numero delle ore settimanali di insegnamento da
affidare per incarico, indica il contributo annuo a carico dello Stato per
l'istituzione e il funzionamento dell'istituto e gli eventuali oneri assunti,
agli stessi fini, da enti e privati.
Art. 62 - Istituzione dei licei artistici
    1. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato e
determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che
costituiscono l'Istituto.
Art. 63 - Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle
    atti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale
    di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche
    1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale
d'arte drammatica e l'accademia nazionale di danza e gli istituti superiori per
le industrie artistiche sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalità
possono essere istituite in comuni diversi da quelli in cui ha sede l'istituto,
sezioni staccate con uno o più corsi, e, per i conservatori di musica, anche
limitatamente al periodo inferiore. Per gli istituti superiori per le industrie
artistiche si provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 217.

2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato;
determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che
costituiscono l'istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del
personale direttivo e docente e gli insegnamenti da conferire per incarico
nonché i posti di ruolo direttivo amministrativo e del restante personale
amministrativo, tecnico e ausiliario.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi
«I. Cavazza di Bologna», «D. Martuscelli» di Napoli, «S. Alessio» di Roma,
«Istituto per ciechi» di Milano, «Configliachi» di Padova possono essere
trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso
Comune. Il decreto istitutivo fissa le modalità di funzionamento di tali sezioni
speciali, nonché le norme concernenti il numero dei corsi e l'inquadramento in
ruolo del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. La
ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli insegnamenti relativi alle
predette sezioni è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
CAPO III - Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico
Sezione I - Istituto statale Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista
Art. 64 - Istituto statale Augusto Romagnoli. Finalità
    1. L'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori
dei minorati della vista è alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica
istruzione ed assolve i seguenti compiti:
a) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole dei
minorati della vista;
b) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole per
minorati psichici privi della vista;
c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il progresso
educativo dei minorati della vista;
d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di istruzione ed
educazione speciale;
e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento per gli
educatori dei minorati della vista;
f) promuove la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso
dei minorati della vista.
Art. 65 - Convitto  -  scuole annesse  -  strutture
    1. All'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista è annesso, in forza di una convenzione da
stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e un istituto per ciechi
dotato di personalità giuridica, un convitto di educandi minorati della vista.
2. Presso il predetto istituto statale funzionano, ai fini del tirocinio degli
allievi:
a) la scuola materna;
b) la scuola elementare con classi speciali per ambliopi e tardivi;
c) una scuola media per il compimento dell'obbligo scolastico.
3. L'istituto dispone di:
a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune;
b) un gabinetto per gli studi di psicologia.
Art. 66 - Funzionamento. Ammissione. Personale
    1. Le norme relative al funzionamento dell'istituto statale «Augusto Romagnoli»
di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite
con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentite le associazioni e gli enti interessati con l'osservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di specializzazione di cui al
comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64 senza limiti di numero. Il numero dei
posti riservati ai vedenti viene stabilito dal Ministero della pubblica
istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei minorati
della vista, di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64 hanno la durata
di almeno un anno.
4. Il ruolo organico del personale dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista comprende le
seguenti qualifiche:
preside;
docente di pedagogia;
docente di tirocinio;
assistente di tirocinio;
docente di didattica musicale;
istruttore tecnico pratico;
assistenti;
docenti di scuola materna;
personale amministrativo, tecnico e ausiliario
5. Il preside dell'istituto statale di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista dirige anche le scuole annesse di cui all'articolo 65,
comma 2 lettere a), b), c). Ai posti di preside, di docente e di assistente si
accede ai sensi degli articoli 398 e seguenti salvo quanto disposto dal presente
capo.
6. Il posto di docente di didattica della musica della scuola di
specializzazione è conferito mediante concorso pubblico per titoli ed esami fra
coloro che sono forniti del diploma di composizione o di magistero di pianoforte
e del diploma di specializzazione dell'istituto «Augusto Romagnoli».
7. Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico
e il trattamento economico degli insegnanti di musica degli istituti magistrali.
8. Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell'educazione fisica,
dell'oculistica, sono affidati per incarico su proposta del preside
dell'istituto.
9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari
assenti sono conferite ai sensi degli articoli 520 e seguenti.
10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante concorso al
quale possono partecipare coloro che sono forniti del diploma dell'istituto
statale di specializzazione «Augusto Romagnoli» e in possesso di un titolo di
studio non inferiore alla licenza di scuola media. All'istruttore
tecnico-pratico si applicano le norme giuridiche e il trattamento economico
previsto per i docenti tecnico -pratici.
11. I posti del personale docente e del personale assistente fanno parte di
distinti ruoli speciali provinciali.
12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai ruoli
provinciali.
Sezione II - Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti
Art. 67 - Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e Istituti per
    non vedenti
    1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è
stabilito con regolamento governativo.
2. Per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni richiamate
nell'articolo 322.
3. L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali
funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti ha
luogo mediante concorsi speciali.
4. Detti concorsi si svolgono secondo le modalità stabilite dal testo unico,
rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per il
reclutamento del personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle
specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni.
5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che, in possesso
dei requisiti di cui al presente testo unico, siano forniti di apposito titolo
di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico
presso l'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per i minorati
della vista, presso l'istituto professionale di Stato per Sordomuti «A.
Magarotto», nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della
pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
6. L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli istituti statali
per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami,
e mediante concorsi per soli titoli, ai quali possono partecipare soltanto
coloro che, in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico e del
diploma di maturità magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di
specializzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o
istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
7. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme del presente testo
unico.
8. Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui
al comma 1 è riconosciuto come titolo valutabile nei concorsi magistrali.
Sezione III - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
Art. 68 - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia  -  Ammissione
      -  Titoli
    1. Nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze è istituita
una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai
ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.
2. Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media.
3. L'ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un
esame preliminare che si effettua con le modalità stabilite dal regolamento di
cui all'articolo 69.
4. La durata dell'insegnamento nella scuola nazionale professionale per
massofisioterapia è di tre anni, distinti in un biennio culturale e
professionale teorico-pratico e di un terzo anno riservato al perfezionamento
con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso
ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della sanità.
5. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di
scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneità per l'ammissione al
secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo
giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1) gli esami di
licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a
diploma di qualifica professionale; 2) gli esami di idoneità per l'ammissione al
terzo corso.
6. Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per il conseguimento
del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.
Art. 69 - Regolamento
    1. Le norme relative al funzionamento della scuola, ai programmi culturali e
professionali della medesima sono stabilite con apposito regolamento governativo
da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
i Ministri della sanità e del tesoro, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.
Art. 70 - Organico
    1. L'organico della scuola è costituito secondo la seguente tabella:
Personale docente:
Di ruolo - 2 Docenti tecnico professionali
Incaricato - 1 Cultura medica professionale
Incaricato - 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica
Incaricato - 1 Matematica, contabilità e scienze
Incaricato - 1 Lingue straniere
Incaricato - 1 Educazione fisica
Incaricato - 2 Dattilografia in nero e Braille
Incaricato - 1 Educazione alla vita di relazione
Non si dà luogo all'incarico quando non sia possibile affidare l'insegnamento
per completamento di orario al personale docente di altra scuola o dell'istituto
professionale.
Personale amministrativo e tecnico:
Di ruolo - 1 Collaboratore amministrativo
Incaricato - 1 Tecnico vedente di gabinetto.
2. E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale.
3. L'insegnamento medico professionale è conferito anch'esso per incarico con
retribuzione pari a quella iniziale dei docenti di scuola media superiore.
4. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti sono assunti in organico
per concorso per titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza
ciechi. Ad essi per completamento d'orario può essere affidato - a giudizio
della presidenza - l'insegnamento in parte di materie professionali.
5. Per l'accesso ai posti di ruolo del personale docente si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 398 e seguenti.
Art. 71 - Rinvio
    1. Per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le disposizioni
di cui alla parte III del presente testo unico nonché quelle del regio decreto
29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i
ciechi.
CAPO IV - Formazione delle classi e delle sezioni
Art. 72 - Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi
    1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione
delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e
grado ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per
classe.
2. Le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie sono accorpate, in
modo peraltro da non costituire classi con numero di alunni di regola superiore
a 23. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con
un massimo di 20 alunni
3. Per le scuole elementari il numero di alunni in ciascuna classe non può
essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che
accolgono alunni portatori di handicap.
Art. 73 - Piano concernente il rapporto allievi - classi
    1. Il rapporto allievi-classi, previsto dal piano pluriennale di cui
all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è ridefinito, per
gli anni scolastici 1993-94, 1994-95 e 1995-96, in conformità al disposto
dell'articolo 4, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
CAPO V - Calendario scolastico
Art. 74 - Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
    (modificato dal DL 28 giugno 1995 n. 253, convertito con modificazioni dalla
    legge 8 agosto 1995, n. 352)
    1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione
secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il
31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e
quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed
il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di
maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli
alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da
adottarsi per tutte le classi.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività
didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il
calendario delle festività e degli esami.
7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli
scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il
calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei
precedenti commi.
7 - bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni
ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da
consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la
destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche
antimeridiano, degli interventi di cui all'art. 193 - bis, comma 1.
Art. 75 - Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie
    di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte
    drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche
    1. Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia
nazionale di danza, per l'accademia nazionale di arte drammatica e per gli
istituti superiori per le industrie artistiche, le norme relative all'anno
scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario sono
stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto
delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e delle particolari
esigenze di detti istituti.

PARTE I  -  NORME GENERALI
TITOLO III  -  REGIONI
    CAPO I - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione:
indicazioni normative
Art. 76 - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di
    istruzione alle regioni a statuto ordinario
    1. Le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative in
materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3, 14 gennaio 1972, n. 4, 15 gennaio 1972 n. 8, 15
gennaio 1972 n. 10, e 24 luglio 1977 n. 616.
Art. 77 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sicilia
    in materia di istruzione
    1. La regione Sicilia esercita le funzioni amministrative in materia di
istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 16
febbraio 1979 n. 143 e 14 maggio 1985 n. 246.
Art. 78 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna
    in materia di istruzione
    1. La regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in materia di
istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 22 maggio
1975 n. 480 e 19 giugno 1979 n. 348.
Art. 79 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle
    d'Aosta in materia di istruzione
    1. La regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di
istruzione in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 11 novembre 1946 n. 365, del decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975 n. 861, della Legge 16 maggio 1978 n. 196, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982 n. 182 e del decreto legislativo 28
dicembre 1989 n. 433.
Art. 80 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli
    Venezia Giulia in materia di istruzione
    1. La regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative in
materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e 15 gennaio 1987 n. 469.
2. Le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di
Trieste sono altresì disciplinate dalla legge 19 luglio 1961 n. 1012 e dalla
legge 22 dicembre 1973, n. 932, salvo quanto previsto in materia di personale
dagli articoli 425 e seguenti.
Art. 81 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino
    -   Alto Adige in materia di istruzione
    1. La regione Trentino-Alto Adige esercita le funzioni amministrative in materia
di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 1
novembre 1973, n. 689, e 19 novembre 1987, n. 526 e dei decreti legislativi 16
marzo 1992, n. 266 e n. 267, fermo restando quanto previsto dai successivi
commi.
2. La provincia di Bolzano esercita le funzioni amministrative in materia di
istruzione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1983, n. 89, di approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761, dai decreti
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 115 e 15 luglio 1988 n. 301 e
dal decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 265.
3. La provincia di Trento esercita le funzioni amministrative in materia
scolastica previste dai decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976
n. 667, 15 luglio 1988 n. 405 e dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n.
592.
CAPO II - Formazione professionale e sistema scolastico
Art. 82 - Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico
    1. A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di uno
dei corsi di formazione professionale previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n.
845 o direttamente sul lavoro, è data facoltà di accesso alle diverse classi
della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo
ordinamento. Per gli allievi che frequentano attività di formazione
professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le
regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la
necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a
cura della competente autorità scolastica, a cui compete altresì il conferimento
del titolo.
2. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni le
regioni possono utilizzare le sedi e le attrezzature degli istituti scolastici
ai sensi degli articoli 95 e 96.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti
ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri
della difesa, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, è
stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli
conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di
perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali in
applicazione della legge 10 maggio 1983 n. 212, con quelli rilasciati dagli
istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei
corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità
professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati
i relativi titoli.
5. In materia di interventi di formazione professionale si applicano anche le
disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

PARTE I  -  NORME GENERALI
TITOLO IV  -  EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE
    Art. 83 - Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di
    edilizia scolastica
    1. Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici concernenti le opere
di edilizia scolastica sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle
regioni a statuto ordinario.
2. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al comma 1 sono comprese quelle
relative ai licei artistici e agli istituti d'arte.
Art. 84 - Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia
    scolastica
    1. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
1985 n. 246 nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi
centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica sono
esercitate dall'amministrazione regionale.
2. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1979 n. 348 nel territorio della regione Sardegna le funzioni amministrative in
materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale.
3. A norma rispettivamente dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1978
n. 196 si applicano alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle
d'Aosta le disposizioni contenute nell'articolo 83 in ordine al trasferimento
delle funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica.
4. A norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1
novembre 1973 n. 687 sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano, per il
rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di edilizia scolastica.
Art. 85 - Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia
    scolastica
    1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti
dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione
materna, elementare e media.
2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti
dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione
secondaria superiore e alla formazione professionale.
3. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende
altresì gli oneri per l'arredamento e per le attrezzature.
4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici
per scuole elementari statali.
Art. 86 - Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia
    scolastica
    1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per
l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei
principi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti dalla legge quadro in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109:
a) dovrà essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati,
province e comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino, ove possibile
con piani organici, per incentivare i processi di industrializzazione edilizia;
b) dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree occorrenti da
parte degli enti competenti e dovrà essere garantita l'osservanza delle norme
tecniche di cui al successivo articolo 90, comma 6;
c) dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed
esecuzione delle opere, nonché le procedure surrogatorie regionali per i casi di
inadempienza.
Art. 87 - Patrimonio indisponibile
    1. Le opere realizzate ai sensi dell'articolo 86 appartengono al patrimonio
indisponibile degli enti competenti con destinazione ad uso scolastico e con i
conseguenti oneri di manutenzione.
Art. 88 - Aree per l'edilizia scolastica
    1. Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia scolastica, non
conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.
2. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla edilizia
scolastica e agli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e
urbanistica stabiliti con il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 90.
Art. 89 - Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi
    1. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi,
devono essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un
sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:
a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto
urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle
migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente
attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici,
educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto
dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della
partecipazione alla gestione della scuola;
b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico,
assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature
scolastiche e dei servizi, nonché la interrelazione tra le diverse esperienze
educative;
c) consenta una facile accessibilita alla scuola per le varie età scolari
tenendo conto, in relazione ad esse, delle diverse possibilità di trasporto e
permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle
condizioni economiche e sociali;
d) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione
del tempo pieno e lo svolgimento delle attività integrative, in relazione al
rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche o di ogni altra attività
di tempo prolungato.
2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni
all'aperto.
3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica
devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi,
e di due palestre quando le classi siano più di 20. Alla palestra devono essere
annessi i locali per i relativi servizi.
4. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli effetti della
manutenzione, della illuminazione, della custodia, della somministrazione del
riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.
5. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento
scolastico.
6. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti
di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali
e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio. A tal fine il
Ministero della pubblica istruzione e il Dipartimento per il turismo e lo
spettacolo della presidenza del Consiglio dei Ministri definiscono d'intesa i
criteri tecnici a cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti,
nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche
competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli
impianti medesimi.
7. A norma dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 gli edifici
scolastici, e relative palestre e impianti sportivi, devono essere realizzati in
conformità alle norme dirette alla eliminazione ed al superamento delle barriere
architettoniche.
Art. 90 - Centro studi per l'edilizia scolastica
    (abrogato dall''art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)
    Art. 91 - Edilizia sperimentale
    (abrogato dall''art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)
    Art. 92 - Opere di edilizia scolastica sperimentale
    (abrogato dall''art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)
    Art. 93 - Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica
    (abrogato dall''art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)
    Art. 94 - Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle
    attrezzature
    (modificato dall''art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)
    5. Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della
scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di
attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino
le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale
stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e
dell'organizzazione dei servizi necessari.
Art. 95 - Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra
    scuola e regioni
    1. Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni
possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e
le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dai commi 4 e 5,
dell'articolo 96.
2. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema
scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di
lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della
scuola secondaria superiore.
Art. 96 - Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle
    scolastiche
    1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è
consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e
delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal
Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai
consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti
locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle
attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il
personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi
strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori
dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione
della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o
la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso
dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal
consiglio scolastico provinciale.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli
interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità
dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed
alla salvaguardia del patrimonio.
6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività
istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma
dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e
favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della
persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei
minori in attività criminose.
Art. 97 - Finanziamento opere di edilizia scolastica e delle spese per
    l'arredamento scolastico
    1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per
l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e grado si osservano le
disposizioni della legge 23 dicembre 1991, n. 430 nei limiti dei relativi
stanziamenti e con le modalità ivi stabilite.
Art. 98 - Accesso dei fonogrammi nelle scuole
    1. In applicazione dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il
Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per incentivare l'accesso
dei fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi
nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di
incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio già autorizzati.

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO I  -  LA SCUOLA MATERNA STATALE
    CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola materna
Art. 99 - Finalità e caratteri
    1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della
personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della
scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
2. La scuola materna statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da 3 a 6
anni.
3. L'iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.
Art. 100 - Requisiti per l'ammissione
    1. L'ammissione alla scuola materna è subordinata al possesso del requisito
dell'età di cui all'articolo 99 e alla presentazione della certificazione delle
vaccinazioni di cui all'articolo 117.
Art. 101 - Formazione delle sezioni
    1. La istituzione delle scuole materne e la composizione delle sezioni sono
stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.
2. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni
corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il
numero di nove.
3. Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori,
scuole costituite di una sola sezione.
4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola sulla base
di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del
collegio dei docenti.
Art. 102 - Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati
    1. Ai bambini handicappati è garantito il diritto alla educazione nelle sezioni
comuni di scuola materna, ai sensi ed in conformità agli articoli 312 e
seguenti.
Art. 103 - Direzione della scuola materna statale
    1. Fino a quando non sia costituito il ruolo dei direttori della scuola materna,
la direzione delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito del proprio
circolo, al direttore didattico della scuola elementare.
Art. 104 - Orario di funzionamento della scuola materna ed organici
    1. L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può
raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di
circolo.
2. A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si dà luogo ad
assegnazione di docenti aggiunti.
3. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al
superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare con un
orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnato un solo
docente per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio
del docente stesso di cui all'articolo 491.
4. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci
ore giornaliere, i due docenti sono tenuti ugualmente all'assolvimento
dell'intero orario di servizio.
5. Per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive si applica quanto
disposto dall'articolo 445. Per la loro utilizzazione si applica quanto disposto
dall'articolo 455.
Art. 105 - Orientamenti delle attività educative
    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 309 in materia di insegnamento della
religione cattolica, gli orientamenti dell'attività educativa nella scuola
materna statale sono emanati con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. E' garantita ad ogni docente piena libertà didattica nell'ambito degli
orientamenti educativi previsti dal comma 1.
Art. 106 - Piano annuale delle attività educative
    1. Nel quadro della programmazione educativa di cui all'articolo 46 è
predisposto e adottato il piano annuale delle attività educative.
Art. 107 - Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne
    statali, alle loro attrezzature ed edilizia
    1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia
degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno
sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di custodia.
2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle
scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento
ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere
utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.
3. I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre
1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei comuni previste dal
comma 1.
4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del
comma 1 dell'articolo 8 della citata legge n.1014 del 1960, sarà preso in
considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne
statali esistenti nel territorio di ciascun comune.
Art. 108 - Assistenza scolastica
    1. L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della
scuola materna statale è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni
della scuola elementare.

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO II  -  L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SCUOLA
    ELEMENTARE E MEDIA
    CAPO I - Obbligo scolastico
Art. 109 - Istruzione obbligatoria
    1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è
impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni
ed è obbligatoria e gratuita.
2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.
3. La scuola media ha la durata di anni tre.
Art. 110 - Soggetti all'obbligo scolastico
    1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo
anno di età.
2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola
dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le
modalità di cui all'articolo 313.
Art. 111 - Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico
    1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie
statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio
riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente
testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere
privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di
averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla
competente autorità.
Art. 112 - Adempimento dell'obbligo scolastico
    1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma
di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto
dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere
osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.
Art. 113 - Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico
    1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque
a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
Art. 114 - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
    1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura
delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di
età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei
genitori o di chi ne fa le veci.
2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i
registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli
inadempienti.
3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica,
affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la
persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non
giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei
fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana
dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate
durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo
scolastico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17,
comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della
legge 8 marzo 1989 n. 101.
CAPO II - Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri
Art. 115 - Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti
    in Italia
    1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni
figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei
Paesi membri dell'Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola
d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con
esito positivo nel Paese di provenienza.
2. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che
individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui è domiciliato
l'alunno, la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il
migliore inserimento.
3. L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta a
ratifica da parte del Ministero.
4. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente
articolo è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo
linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni
classe.
5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma 1, la
programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di
integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:
a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio
alle loro specifiche esigenze;
b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine
coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano
di studi.
6. Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo
le disposizioni contenute nell'articolo 455.
7. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, può partecipare,
qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei
genitori degli alunni medesimi.
8. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per
l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attività di
cui al comma 5.
9. Ai fini dell'attuazione del comma 5, lettera b), per l'insegnamento della
lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto d'insegnamento
nella provincia di residenza dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i
Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza
diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la cittadinanza.
Art. 116 - Alunni extracomunitari
    1. Per gli alunni extracomunitari sono attuati, analogamente a quanto disposto
per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che
tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura di
origine.
2. Possono altresì essere attuate forme di recupero ai sensi dell'articolo 131,
comma 2.
CAPO III - Certificazioni sanitarie per l'ammissione alla scuola dell'obbligo
Art. 117 - Certificazioni
    1. All'atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima
ammissione ad esami di idoneità o di licenza della scuola dell'obbligo, è
presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai
sensi delle leggi 6 giugno 1939 n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419 ; della
vaccinazione antipoliomielitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51 ;
della vaccinazione contro l'epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio
1991 n. 165.

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III  -  LA SCUOLA ELEMENTARE
    CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola elementare
Art. 118 - Finalità
    1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla
formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla
Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali,
sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo
promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.
Art. 119 - Continuità educativa
    1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico,
curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media,
contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalità del
raccordo di cui al comma 1, in particolare in ordine a:
a) la comunicazione di dati sull'alunno;
b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la
famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la
potestà parentale;
c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
d) la formazione delle classi iniziali;
e) il sistema di valutazione degli alunni;
f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.
3. Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune
armonizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri
periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali
e terminali dei gradi di scuola interessati.
Art. 120 - Circoli e direttori didattici
    1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi è divisa, a
norma dell'articolo 55, in circoli didattici.
2. Al circolo didattico è preposto il direttore didattico che svolge le funzioni
previste dall'articolo 396.
Art. 121 - Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti
    1. L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di
personale docente derivante dall'applicazione dei successivi commi e dalle
esigenze di integrazione dei soggetti in condizione di handicap e di
funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo
didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo 130.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai
programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo didattico della scuola
elementare, è costituito:
a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;
b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove
possibile, pluriclassi.
3. I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre
docenti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi
del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di
titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo
da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo
129.
4. I posti di sostegno sono determinati a norma dell'articolo n. 443.
Art. 122 - Formazione delle classi
    1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla base dei
criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del
collegio dei docenti.
2. Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione
delle classi della scuola elementare in maschili e femminili.
3. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo
115, comma 4.
Art. 123 - Programmi didattici
    1. Le materie d'insegnamento ed i programmi per la scuola elementare sono
stabiliti, in quanto non determinino nuove spese, con decreti del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono adottati in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 309.
3. Per i programmi della scuola elementare non statale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 343.
Art. 124 - Verifica e adeguamento dei programmi didattici
    1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e
all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche
rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo.
2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce
il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne dà preventiva
informazione alle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 125 - Insegnamento di una lingua straniera
    1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera.
2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua
straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per l'utilizzazione dei
docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi
docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 128, sono definiti con apposito decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e
previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali,
l'insegnamento di più lingue è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento
della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali
competenti.
Art. 126 - Attività integrative e di sostegno
    1. Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione
del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità
degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche
integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi
diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione
alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell'ambito di tali attività la scuola attua interventi di sostegno per
l'integrazione, ai sensi degli articoli 312 e seguenti, degli alunni in
situazione di handicap.
3. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico,
il piano delle attività di cui al comma 1 sulla base dei criteri generali
indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse,
tenendo conto per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente
comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie
e assistenziali e delle esigenze ambientali.
4. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso
collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
5. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare
l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza
e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.
Art. 127 - Docenti di sostegno
    1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di
difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di
sostegno il cui organico è determinato a norma dell'articolo 443 del presente
testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della
programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.
2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in
esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei
docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel
limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti
dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico.
3. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano;
collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'articolo 121, con
i genitori e, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare
ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.
4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli
di specializzazione è consentito, nei modi previsti dall'articolo 455,
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
5. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino
a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di
esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella
prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli
alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e
ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e
rappresentatività, del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti,
in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari
adattamenti in materia di costituzione dei moduli.
6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di
verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce
al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.
Art. 128 - Programmazione ed organizzazione didattica
    1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà
di insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della
programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in
attuazione dell'articolo 7 .
2. La programmazione dell'attività didattica si propone:
a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti
predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed
esigenze di apprendimento degli alunni;
b) la verifica e la valutazione dei risultati;
c) l'unitarietà dell'insegnamento;
d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare
all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle
finalità e agli obiettivi previsti dai programmi.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione
dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di
ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli
ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la
continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle
esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel
tempo.
4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano
collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si
riferisce.
5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione
unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo
organizzativo di cui all'articolo 121 è, di norma, tale da consentire una
maggiore presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi.
6. La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti
disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità
formative.
7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione
educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari,
nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse
discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo
conto:
a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola
elementare;
b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare
l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione
motoria.
8. La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle singole
classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente i docenti
corresponsabili nella attività didattica.
9. Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione
educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali periodici dei docenti.
Art. 129 - Orario delle attività didattiche
    1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di
ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in
relazione a quanto previsto dal comma 7.
2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attività
didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il
limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in relazione a quanto
previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza
delle necessarie condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuata
riguardi tutte le predette classi del plesso.
3. Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.
4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione
dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua
ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza
sacrificarne alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario
delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità
strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle
famiglie, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento, fra
le seguenti soluzioni:
a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;
b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della
settimana.
6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito
adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore
aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della
lingua straniera.
Art. 130 - Progetti formativi di tempo lungo
    1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni
di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli
insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:
a) che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette
ore, ivi compreso il tempo-mensa;
b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;
d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo
svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si
riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario
settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità stabilite in sede
di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi,
con l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del
plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento;
ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di
altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.
2. Le attività di tempo pieno, di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre
1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti
nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa, sia stabilito in
quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano
uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la
suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art. 128.
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo
pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli
organizzativi di cui all'articolo 121.
Art. 131 - Orario di insegnamento
    1. L'orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di
ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di
insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in
incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con
l'orario delle lezioni.
2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al
recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei
processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in
particolare provenienti da paesi extracomunitari.
3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere
distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.
4. A partire dal 1 settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei
docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica
e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.
5. Nell'ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce
i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a
cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore
disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori
dell'attività di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la
programmazione didattica.
6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di
insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore
settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.
7. Nell'orario di cui al comma 1 è compresa l'assistenza educativa svolta nel
tempo dedicato alla mensa.
Art. 132 - Piano straordinario pluriennale di aggiornamento
    1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, di cui
agli articoli 282, 283 e 284, in relazione all'attuazione dei nuovi programmi di
cui al decreto del Presidente della repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del
nuovo ordinamento previsto dal presente capo, il Ministro della pubblica
istruzione attua, con la collaborazione delle Università e degli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, un programma
straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il
personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli
stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori
tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al
comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti
disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito
dall'articolo 128 devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi
fissati dai nuovi programmi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1985, n. 104, ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della
programmazione e dello svolgimento dell'attività didattica. In una fase
successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole
discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle
loro propensioni o attitudini professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università,
associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere
nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale
dei docenti, possono stipulare convenzioni con gli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la gestione di progetti
di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e
professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministro
della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la
stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che
devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio,
conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito
del circolo, con personale disponibile ai sensi dell'articolo 121, si procede
alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle
attività di aggiornamento.
6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei,
verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione dei docenti
chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di
aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei
gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.
Art. 133 - Disposizioni per la gradualità e la fattibilità
    1. Al fine di favorire la realizzazione della riforma dell'ordinamento della
scuola elementare operata con le disposizioni di cui al presente capo e di
garantire la necessaria disponibilità di organico i provveditori agli studi,
sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli
enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della
riforma, predisponendo un apposito piano.
2. Il piano deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse
disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione
dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione
scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle
possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative
esigenze.
3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti
di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi.
4. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per
l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121 senza ulteriori
oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia alla data del 30 giugno
1990, sono consolidati, per l'utilizzazione secondo quanto previsto dai
successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio
nazionale, dei nuovi ordinamenti.
5. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si
realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque
assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. Soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 121 i posti eventualmente residui
nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano
vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per
l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.
7. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite
disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a domanda, di docenti
elementari dalle province nelle quali risulti coperto l'organico di cui
all'articolo 121 alle province nelle quali sia necessaria ulteriore
disponibilità di personale.
8. L'attuazione degli articoli 121, 125, 129 e 130 non deve comunque comportare
incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data del 30 giugno 1990,
ivi compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dal 30
giugno 1990 è abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle
dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli
provinciali della scuola elementare. E' fatto comunque divieto di assumere,
sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla
consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.
9. Al termine di ogni quadriennio, a partire dal 30 giugno 1990, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene
determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione
territoriale della domanda scolastica, nonché all'attuazione del programma del
nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.
Art. 134 - Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento
    1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono
al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione
finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza
nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento previsto dal
presente capo. La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul
rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili
finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione delle disposizioni di
cui al presente capo.
2. Entro quattro anni a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, il
Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati
conseguiti nell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, anche
al fine di apportare eventuali modifiche.
CAPO II - Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati
e analfabeti di ritorno
Art. 135 - Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
    1. Ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 , negli istituti penitenziari, la
formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei
corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo
gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei
soggetti.
2. Per l'insegnamento elementare presso le carceri e gli stabilimenti
penitenziari è istituito, un ruolo speciale, al quale si accede mediante
concorso per titoli ed esami riservato a coloro che, essendo in possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso per posti di ruolo
normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 7.
3. I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia.
4. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie
vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e possono chiedere il
trasferimento ad altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo
ruolo. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti
elementari di ruolo normale.
5. I docenti medesimi, dopo 10 anni di permanenza nel ruolo, possono, su
domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.
6. All'eventuale aumento del numero dei posti del ruolo speciale, quale risulta
fissato in prima applicazione dalla legge 3 febbraio 1963, n. 72 , si provvede
in conformità delle disposizioni che regolano il normale incremento delle classi
delle scuole elementari.
7. I docenti elementari del ruolo speciale debbono essere forniti dei titoli di
specializzazione stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per il rilascio dei predetti
titoli il Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero di
grazia e giustizia istituisce ed autorizza appositi corsi di specializzazione.
Art. 136 - Scuole reggimentali
    1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento dell'obbligo
scolastico o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta
nelle scuole elementari sono obbligati a frequentare la scuola elementare
reggimentale.
2. L'autorità militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi.
3. Il corso elementare nelle predette scuole è diviso in due periodi della
durata di cinque mesi ciascuno.
4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di
proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il
corso elementare.
5. I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento
delle scuole per militari assegnando ad esse annualmente, sentite le autorità
militari e con il consenso degli interessati, docenti del ruolo nell'ambito
delle disponibilità dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo
121.
6. Gli orari, i diari nonché le altre modalità di organizzazione e di
funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 137 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di
    studio
    1. Possono essere istituiti, secondo piani provinciali approvati dal consiglio
scolastico provinciale, corsi per adulti finalizzati al conseguimento della
licenza elementare, ai quali si provvede esclusivamente con docenti di ruolo, a
domanda e con il loro consenso, nell'ambito delle disponibilità dell'organico
provinciale determinato a norma dell'articolo 121, purché sia disponibile
personale docente di ruolo in soprannumero.
Art. 138 - Riconoscimento del grado di cultura
    1. Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del
loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni prescritte con regolamento.
CAPO III - Scuole elementari annesse a particolari istituzioni; scuole speciali;
classi ad indirizzo didattico differenziato
Art. 139 - Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati
    femminili
    1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali l'istruzione
obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.
2. Le scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono istituite e
funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre
scuole elementari statali.
3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari dei convitti
nazionali sono conferite con le modalità previste per le corrispondenti scuole
statali.
4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi
esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro funzionamento.
5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole
elementari annesse agli educandati femminili dello Stato.
Art. 140 - Scuole elementari annesse all'Istituto Augusto Romagnoli
    1. Presso l'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista funziona, ai fini del tirocinio degli
allievi, la scuola elementare con classi per ambliopi e tardivi.
2. Il preside dell'istituto dirige anche la scuola elementare.
Art. 141 - Scuole per alunni non vedenti e sordomuti
    1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione elementare è impartita
nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.
Art. 142 - Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato
    1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare già gestite
dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare
in via sperimentale con il metodo Montessori e sono annesse ad un circolo
didattico viciniore.
2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni e classi,
rimangono destinate al loro funzionamento.
3. L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla
sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle
sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali, secondo quanto
previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica
istruzione e l'Opera, e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da
associazioni e da privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da
stipulare tra il gestore e l'Opera.
4. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna ed alle
classi di scuola elementare che attuano il metodo Montessori deve essere in
possesso dell'apposita specializzazione.
CAPO IV - Itinerario scolastico
Art. 143 - Iscrizione alla prima classe
    1. Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare se non ha raggiunto
l'età di sei anni.
2. Per l'iscrizione alla scuola elementare non si possono imporre tasse o
richiedere contributi di qualsiasi genere.
3. All'atto della prima iscrizione è presentata la certificazione sanitaria di
cui all'articolo 117.
Art. 144 - Valutazione e scheda personale degli alunni
    1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in
vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, le
modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di
comunicazione di tale valutazione alle famiglie.
2. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto
dell'articolo 318.
3. Dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene desunta ogni
trimestre o quadrimestre dai docenti della classe una valutazione adeguatamente
informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene
illustrato ai genitori dell'alunno, o a chi ne fa le veci, dai docenti, i quali
illustrano altresì eventuali iniziative programmate in favore dell'alunno ai
sensi dell'articolo 126.
4. Gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la
base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio
dell'alunno alla classe successiva.
5. La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito
attestato.
6. Nell'attestato il giudizio finale consta della sola dichiarazione di idoneità
per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della
scuola dell'istruzione obbligatoria.
7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda
personale e degli attestati di cui al presente articolo e ogni altra
documentazione ritenuta necessaria.
Art. 145 - Ammissione alle classi successive alla prima
    1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in
conformità al disposto del precedente articolo 144.
2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva,
soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse,
riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.
3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.
Art. 146 - Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione
    1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di
seconda sessione.
2. Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della
famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto
essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima
dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che
si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla
classe successiva.
Art. 147 - Esami di idoneità
    1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere
esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.
2. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati
motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio
delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Art. 148 - Esame di licenza elementare
    1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza
mediante prove scritte e colloquio.
2. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo
dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche
sull'alunno operate dai docenti di classe.
3. La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dai docenti di classe e da
due docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore
didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere
l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al comma 2.
5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti
per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di
svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.
7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i
criteri stabiliti dall'articolo 318.
Art. 149 - Valore della licenza
    1. La licenza elementare è titolo valido per l'iscrizione alla prima classe
della scuola media e per l'ammissione, alle condizioni previste dal presente
testo unico, agli esami di idoneità e di licenza di scuola media.
Art. 150 - Rilascio dell'attestato di licenza
    1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici
sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare il
relativo attestato.
2. Il rilascio dell'attestato è gratuito.
3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari
parificate.
4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza
presso una scuola statale o presso una scuola parificata, il rilascio
dell'attestato di idoneità o di licenza è del pari gratuito.
5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o
contributo.
CAPO V - Libri di testo e biblioteche scolastiche
Art. 151 - Adozione libri di testo
    1. I libri di testo sono adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento,
dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d'interclasse.
Art. 152 - Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
    1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione
cattolica sono determinati con l'intesa tra le competenti autorità scolastiche e
la Conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo
addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.
Art. 153 - Determinazione del prezzo massimo di copertina
    1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilito il prezzo
massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle
caratteristiche tecniche dei singoli volumi.
2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute
alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sarà
effettuato uno sconto.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a modificare, anno per
anno, ove occorra in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo
comma nonché a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto.
Art. 154 - Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli
    editori
    1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme
e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo per la scuola elementare.
2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di
iniziarne la diffusione sul mercato librario, devono farne denuncia al Ministero
della pubblica istruzione, unendovi cinque esemplari di ciascun testo
pubblicato, sul quale dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non
può essere modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di
presentazione del libro al Ministero.
3. Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera
raccomandata.
Art. 155 - Divieto di adozione libri di testo
    1. Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia stato messo in
commercio, ed, eventualmente, già adottato nelle scuole un testo, per il quale
l'editore non abbia osservato compiutamente l'obbligo stabilito dal comma 2
dell'articolo 154, dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche
scuole per un periodo non superiore a cinque anni.
2. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di disporre, caso per
caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei
libri di testo, nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non
corrispondono alle prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali
risultano dai programmi ufficiali.
Art. 156 - Fornitura gratuita libri di testo
    1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli
di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi,
sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge
regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi
degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del
libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo
del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro
materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto
di sperimentazione.
Art. 157 - Divieto commercio libri di testo
    1. E' fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici
ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione
elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.
2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.
Art. 158 - Biblioteche scolastiche
    1. Ogni classe elementare esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso
degli alunni.
2. Le dotazioni librarie e le modalità per la gestione delle biblioteche di
classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'articolo 10.
3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si provvede
anche con:
a) sussidi delle province, dei comuni e di altri enti locali;
b) con eventuali donazioni e lasciti privati.
CAPO VI - Manutenzione e gestione degli edifici scolastici
Art. 159 - Oneri a carico dei Comuni
    1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi,
alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la
manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici,
ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli
attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per
tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti
nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai
sensi dell'articolo 139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione,
il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la
fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria.
Art. 160 - Contributi dello Stato
    1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8
della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per
l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IV  -  LA SCUOLA MEDIA
    CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola media
Art. 161 - Finalità e durata della scuola media
    1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita
gratuitamente nella scuola media.
2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino
secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei
giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.
3. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.
Art. 162 - Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo
    1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del
tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono
costituirsi cattedre di ruolo.
2. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, nonché
gli obblighi d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.
3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie
sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e
non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.
4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della
scuola media, di cui all'articolo 444, comprendono anche i posti di sostegno a
favore degli alunni portatori di handicap, di tempo pieno, di attività
integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli
adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.
5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle
ore d'insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario
e delle libere attività complementari.
Art. 163 - Direzione degli istituti
    1. Ad ogni istituto è preposto un preside che svolge le funzioni previste
dall'articolo 396.
Art. 164 - Formazione delle classi
    1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti
provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di
istituto e delle proposte del collegio dei docenti.
2. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo
115, comma 4, del presente testo unico.
Art. 165 - Piano di studi
    1. Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti:
religione con la particolare disciplina di cui all'articolo 309 e seguenti;
italiano, storia ed educazione civica, geografia; scienze matematiche, chimiche,
fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica;
educazione tecnica; educazione musicale.
2. Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti i docenti la necessaria
unità di insegnamento, il consiglio di classe si riunisce almeno una volta al
mese.
Art. 166 - Programmi e orari di insegnamento
    1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. I programmi per l'insegnamento della religione
cattolica sono adottati secondo le modalità stabilite con le intese di cui
all'articolo 309.
2. Nel dare applicazione a quanto disposto dal comma 1, sono tenute presenti le
seguenti esigenze: (N.d.R.)
a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo
dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimento alla sua origine
latina e alla sua evoluzione storica e delle lingue straniere;
b) potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e
naturali - finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso
l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di
sistemazione delle conoscenze;
c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come
esercizio di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e
tecnologiche.
3. L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore
settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie
funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua
d'insegnamento slovena, nonché per le scuole medie annesse agli istituti d'arte
e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi.
4. Previo accertamento delle possibilità locali possono essere organizzate
scuole medie integrate a tempo pieno, nelle quali sono istituite, sulla base dei
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con l'ordinanza di cui
al comma 5, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle
discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività
complementari.
5. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali e le
modalità di organizzazione delle scuole medie integrate a tempo pieno e sono
precisate le funzioni integrative e di sostegno ad esse affidate, nonché le
condizioni necessarie perché possa prevedersene il funzionamento, con riguardo
anche alla prescuola ed all'interscuola.
6. Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle attività connesse con
il funzionamento della scuola di cui all'articolo 491.
Art. 167 - Attività integrative e di sostegno
    1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena
formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può
comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere
interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di
classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare
interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 sono previste forme di
sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, ai sensi
degli articoli 315 e 316.
3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono
periodicamente, in sostituzione delle normali attività didattiche, e fino ad un
massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico, con particolare riguardo al
tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di
iniziative di integrazione e di sostegno che è elaborato dal collegio dei
docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e
delle proposte dei consigli di classe.
4. Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario
complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.
5. Le attività previste dal comma 4 dell'articolo 166 devono essere coordinate
con le iniziative comprese nel programma di cui al comma 3 del presente
articolo.
6. Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal
collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
7. I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dal comma 3
dell'articolo 165, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica
nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del
programma di lavoro.
Art. 168 - Piano annuale della attività scolastica
    1. Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti
si riuniscono per l'elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per
la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso
periodo e nel corso dell'anno.
CAPO II - Corsi d'istruzione per soggetti analfabeti, privi di titolo di studio,
analfabeti di ritorno
Art. 169 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di
    studio
    1. Possono essere istituiti corsi per adulti finalizzati al conseguimento del
titolo di studio e corsi sperimentali di scuola media per lavoratori ai quali si
provvede esclusivamente mediante docenti di ruolo, a domanda o con il loro
consenso, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale
docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche
aggiuntive.
Art. 170 - Integrazione di corsi di formazione professionale
    1. Per le attività didattiche da svolgere, nell'ambito della scuola media, ad
integrazione di corsi di formazione professionale, si applica quanto disposto
dall'articolo 82.
Art. 171 - Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
    1. Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 135, commi 1 e 6.
Art. 172 - Recupero scolastico di tossicodipendenti
    1. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere
istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le
associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 , entro i
limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti
disposizioni.
CAPO III - Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali
Art. 173 - Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati
    femminili
    1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali l'istruzione
obbligatoria é impartita all'interno dei singoli istituti.
2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole elementari
di cui all'articolo 139, anche scuole medie statali.
3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e funzionano
nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti per le altre scuole medie
statali.
4. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole medie
annesse agli educandati femminili dello Stato.
Art. 174 - Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di
    musica
    1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica
la funzione di direzione è svolta dal preside dell'istituto o dal direttore del
conservatorio.
2. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle predette
scuole medie sono integrati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
in relazione agli insegnamenti specializzati.
Art. 175 - Scuole medie per non vedenti o sordomuti
    1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione media è impartita nelle
classi comuni delle scuole medie o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.
CAPO IV - Itinerario scolastico
Art. 176 - Iscrizione alla prima classe
    1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare.
2. I termini per la presentazione della domanda di iscrizione e la
documentazione, di cui essa va corredata, sono stabiliti con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione.
3. Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre
tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.
Art. 177 - Valutazione e scheda personale dell'alunno
    1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, é tenuto a compilare
e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le notizie
sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le
osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di
maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.
2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati
sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per
ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello
globale di maturazione.
3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto
dell'articolo 318.
4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le
veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione
raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in
favore dell'alunno medesimo ai sensi dell'articolo 167.
5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere
o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda
classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un
giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla
classe successiva o all'esame di licenza.
6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle
valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con
riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate.
7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito
attestato.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda
personale e degli attestati e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
9. Il libretto scolastico é abolito. Nulla é innovato per quanto riguarda il
libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti
scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10
marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
Art. 178 - Accesso alle classi successive alla prima
    1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore
quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneità di cui al comma
5 dell'articolo 177.
2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono
ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso
dell'anno solare rispettivamente il 12 e il 13 anno di età e siano in possesso
della licenza della scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano
conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
3. La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli studi in qualsiasi
scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
Art. 179 - Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione
    1. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda
sessione.
2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della
famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto
essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a
sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico, prove
suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non
ammissione alla classe successiva.
Art. 180 - Esami di idoneità
    1. Gli esami di idoneità alla frequenza della seconda e terza classe si svolgono
in un'unica sessione.
2. Per i candidati agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e
comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima
dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
3. Sono sedi di esami di idoneità tutte le scuole statali o pareggiate o
legalmente riconosciute.
4. La commissione per gli esami di idoneità è nominata e presieduta dal preside
della scuola in cui l'esame ha luogo ed è composta di docenti della classe cui
il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore.
Art. 181 - Norme sullo svolgimento degli esami
    1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di
svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.
2. Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i criteri
stabiliti dall'articolo 318.
Art. 182 - Ripetenza
    1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta può
essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario
completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 112.
2. Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole
classi, a norma dell'articolo 316.
Art. 183 - Ammissione all'esame di licenza
    1. Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al quale sono
ammessi gli alunni giudicati idonei a norma dell'articolo 177, comma 5.
2. All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano
compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il quattordicesimo anno di età,
purché siano in possesso della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i
candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio e i
candidati che nell'anno in corso compiano 23 anni di età.
3. Al momento dell'ammissione agli esami di licenza é presentata certificazione
dell'avvenuta vaccinazione contro l'epatite virale B.
Art. 184 - Sede e sessione unica dell'esame di licenza
    1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie statali e
pareggiate nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente
riconosciute, salvo quanto previsto dall'articolo 362, comma 3, per le scuole
medie legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica.
2. L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di
prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi.
3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo.
Art. 185 - Esame di licenza e commissione esaminatrice
    1. Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia;
scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione
artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica.
2. L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e
lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie
indicate al comma 1.
3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza é composta di tutti i
docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo
comma; nonché i docenti che realizzano forma di integrazione e sostegno a favore
degli alunni portatori di handicap; il presidente della commissione é nominato
dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di personale
indicate dal regolamento.
4. L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione
del giudizio di «ottimo», «distinto», «buono», «sufficiente», e in caso di esito
negativo con la dichiarazione non licenziato.
5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la
idoneità alla terza classe della scuola media, ha facoltà, a giudizio della
commissione, di iscriversi alla terza classe.
Art. 186 - Valore della licenza
    1. L'esame di licenza media é esame di Stato.
2. Il diploma di licenza media dà accesso a tutte le scuole ed istituti di
istruzione secondaria di secondo grado.
Art. 187 - Rilascio diplomi e attestati
    1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione
esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere
rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché l'interessato o, se questi é minore, il padre
o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la
sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza é
sostituito da un certificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del
loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati
anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti
scolastici.
6. Nei diplomi di licenza della scuola media non é fatta menzione delle prove
differenziate sostenute dagli alunni portatori di handicap.
7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola
media é gratuito.
8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie pareggiate o
legalmente riconosciute.
9. Ai candidati che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una
scuola statale o presso una delle scuole previste dal comma 8, il rilascio degli
attestati, dell'attestato di idoneità e del diploma di licenza, é del pari
gratuito.
10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta,
tassa o contributo.
CAPO V - Libri di testo
Art. 188 - Adozione libri di testo
    1. I libri di testo sono adottati secondo modalità stabilite da apposito
regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.
Art. 189 - Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
    1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione
cattolica sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 152.
CAPO VI - Gestione e manutenzione degli edifici scolastici
Art. 190 - Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato
    1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento,
l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione
ordinaria e straordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e
ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le
classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell'articolo 56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8
della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per
l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V  -  ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
    CAPO I - Finalità ed ordinamento
Art. 191 - Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
    1. L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole
immediatamente successivi alla scuola media; ad essi si accede con la licenza di
scuola media.
2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo
classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico,
l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli
istituti d'arte.
3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo
quello di preparare agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine
precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od
amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei
servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il
liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte,
indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli istituti
professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica
preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori
commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico; gli
istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla
produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle
materie proprie del luogo. Fino all'attuazione dell'articolo 3 della legge 19
novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici
universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di
preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale, quello di
preparare i docenti della scuola materna. Nell'ambito dell'istruzione tecnica e
professionale possono essere attribuiti ad alcuni istituti finalità ed
ordinamento speciali.
4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti tecnici hanno
durata di cinque anni; il liceo artistico e l'istituto magistrale hanno la
durata di quattro anni; gli istituti d'arte e la scuola magistrale hanno la
durata di tre anni; gli istituti tecnici agrari con ordinamento speciale per la
viticoltura e l'enologia hanno la durata di sei anni. La durata degli istituti
professionali è stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 3. Gli istituti tecnici, gli
istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte sono articolati
in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico si articola in due
sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo studio della pittura, scultura,
decorazione e scenografia; la seconda quello di avviare allo studio
dell'architettura; le due sezioni hanno comune il primo biennio.
5. I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, ferme
restando le condizioni e le modalità previste dal presente capo per gli istituti
e scuole di durata inferiore al quinquennio. I diplomati degli istituti
magistrali hanno accesso diretto alla Facoltà di magistero. I diplomati del
liceo artistico hanno accesso diretto all'Accademia di belle arti, se
provenienti dalla prima sezione, ed alla Facoltà di architettura, se provenienti
dalla seconda.
6. Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati, per consentire
l'iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da quelli di cui il comma 5,
da un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori agli studi, in
ogni provincia sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università,
sulla base di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione.
Negli istituti professionali, nonché negli istituti d'arte, che ne facciano
richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone la durata a cinque
anni, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal
Ministro della pubblica istruzione, corsi annuali, biennali o triennali, atti a
consentire una formazione corrispondente a quella degli istituti di istruzione
secondaria superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che
per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700, sono
ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo e,
rispettivamente, i licenziati degli istituti d'arte sempre di analogo indirizzo.
Al termine dei corsi integrativi si consegue il diploma di maturità
professionale o, rispettivamente, di maturità d'arte applicata, i quali danno
accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario. I corsi
integrativi degli istituti professionali possono essere istituiti anche presso
sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalità sono istituiti presso gli
istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali intesi ad
accentuare la componente culturale del loro primo biennio.
7. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono annessi, a
seconda delle rispettive finalità ed indirizzi, gabinetti scientifici,
laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende.
8. Ad ogni istituto è preposto un preside, che svolge le funzioni previste
dall'articolo 396.
9. Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono complessivamente
indicati, nei successivi articoli, con l'espressione: «istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore».
CAPO II - Carriera scolastica degli alunni
Art. 192 - Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle
    capacità di scelte scolastiche e di iscrizione
    1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di
promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano
da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso
alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità.
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati
idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe
corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o
sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai
regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai
sensi dell'articolo 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami
integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di
maturità, di abilitazione o di qualifica.
3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella
di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del
territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può
consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino,
anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo
stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole
estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione
sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente
eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe,
con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo
giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un
terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti
sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316.
5. E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto,
sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami,
anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la
promozione non si considera come sessione di esame.
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta
può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore
a quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con
cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata,
purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per
effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto
o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il
consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici
ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità,
secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività
culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'articolo
310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore
di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti
allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma
4 dell'articolo 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori
o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di
cui all'articolo 147 del codice civile.
Art. 193 - Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami
    integrativi
    (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni
    dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
    1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle
classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine
delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli
alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna
disciplina o in ciascun gruppo di discipline ed otto decimi in condotta. Gli
studenti che al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non
possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono
ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o
non ammissione alla classe successiva.
2. L'ammissione agli esami di idoneità, di cui all'articolo 192, è subordinata
all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza
della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale
degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati
ai suddetti candidati privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal
frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove
scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.
3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza
di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il
giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di
idoneità; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il
ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di
qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età è abbassata a ventun anni per gli
esami di idoneità nelle scuole magistrali.
5. Gli esami integrativi, di cui all'articolo 192, comma 2, si svolgono in
un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle
lezioni.
Art. 193 bis - Interventi didattici ed educativi
    (introdotto dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni
    dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
    1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il
collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive
competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi
didattici ed educativi integrativi, coerenti con l’autonoma programmazione
d’istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da
destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso
dell’anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle
necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe,
nell’ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche
attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte
a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti
degli studenti di cui al comma 3.
2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti,
su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai
consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto,
secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche
periodiche sull’efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi
forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di
apportarvi le necessarie modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresì i
criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale.
3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non
avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e
formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale
il consiglio di classe delibera l’obbligo di frequentare, nella fase iniziale
delle lezioni, le attività per essi previste nella programmazione di classe,
limitatamente all’avvio dell’anno scolastico 1995-1996.
4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano
di fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando
tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di
cui al comma 6.
5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed
educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti. I criteri e le
modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono
definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed
educativi integrativi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente
con decreto del ministro della Pubblica Istruzione per l’assegnazione su base
provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si effettua con decreti
dei provveditori agli studi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore all’estero, nei limiti dei
finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti richiesti dalle
particolari esigenze locali.
Art. 193 ter - Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica
    (introdotto dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni
    dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
    1. Gli interventi di cui all’articolo 193-bis, comma 1, salvo quelli destinati
agli studenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono durante tutto
l’anno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce le modalità
temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario
scolastico.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2, gli organi competenti delle
istituzioni scolastiche sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile
delle lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che ciascun
docente assolva i propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di
ore annuo di insegnamento previsto per ciascuna disciplina. Nell’ambito di tale
flessibilità è assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed educativi
integrativi anche nei confronti degli studenti dei corsi serali.
3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all’articolo
193-bis, comma 1, primo periodo e comma 3, può essere prevista un’articolazione
diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da
raggiungere e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalità per la retribuzione
delle prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui all’articolo 193-bis, comma 5,
del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definiti entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I ministri della Pubblica Istruzione e degli Affari Esteri presentano, al
termine del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione
al Parlamento in ordine allo svolgimento e ai risultati degli interventi
previsti dal presente articolo».
CAPO III - Esami finali
Art. 194 - Esami finali nella scuola magistrale
    (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni
    dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
    1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami
per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole
materne.
2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno
del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio
finale.
3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami
debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto
per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una
precedente sessione la maturità.
4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e
letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia,
di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di
religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno,
nonché in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale
relativa all'insegnamento della religione cattolica non è sostenuta dai
candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.
5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e
conseguentemente non potrà essere loro rilasciato il diploma di abilitazione,
se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di
tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al
termine dell'anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli
altri esami.
Art. 195 - Esami di qualifica
    1. L'alunno che superi l'esame finale dei corsi degli istituti professionali
consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini degli inquadramenti
contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro, da definirsi in sede di
contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi. Tale qualifica
va trascritta nel libretto di lavoro.
2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti
dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti
che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva. Esso dà diritto a particolare valutazione nei
concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di
carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola media.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1,
sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le relative prove di esame,
i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.
4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi analoghi a quelli
cui è conformata la disciplina degli esami di maturità, salvo che per la
composizione delle commissioni, per la quale valgono criteri analoghi a quelli
concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di
idoneità.
5. Gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale.
Art. 196 - Esami di licenza di maestro d'arte
    (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni
    dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
    1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalità, i principi ed i
criteri indicati nell'articolo 195, sono stabiliti i requisiti di ammissione
agli esami di licenza di maestro d'arte, le relative prove di esame, i criteri
di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.
Art. 197 - Esami di maturità
    1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo
scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto
magistrale si sostiene un esame di maturità, che e esame di Stato e si svolge in
unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a
conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale
abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento
nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da
leggi speciali.
2. Si sostiene altresì un esame di Stato in unica sessione per il conseguimento
del diploma di maturità professionale e di maturità d'arte applicata al termine
dei corsi integrativi degli istituti professionali e, rispettivamente, degli
istituti d'arte.
3. Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene
presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Con il decreto di cui
all'articolo 205 è stabilita la validità dei titoli conseguiti negli istituti
professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini
dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti
dell'impiego pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturità d'arte
applicata, e riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili
professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
4. Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti,
che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso ovvero l'anno integrativo o
l'ultimo degli anni integrativi istituiti presso gli istituti professionali o
gli istituti d'arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, previa
ammissione deliberata motivatamente dal consiglio di classe con almeno la metà
dei voti, sulla base di uno scrutinio finale inteso a valutare il grado di
preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultimo anno di
corso, con la formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in
ciascuna di dette materie. Agli alunni non ammessi è comunicata, a loro
richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.
5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età entro il
termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione e dimostri
di avere adempiuto all'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso
all'esame di maturità. I candidati non considerati nel comma 4 sono sottoposti,
per le materie per le quali non è prevista specifica prova negli esami di
maturità, a prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione
esaminatrice, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è
provvisto. La commissione esaminatrice terrà altresì conto di eventuali altre
maturità o abilitazioni precedentemente conseguite.
6. L'esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del
candidato, considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e
professionali.
7. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.
8. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal
candidato tra quattro che gli vengono proposti e tende ad accertare le sue
capacità espressive e critiche; la seconda prova scritta, che per gli esami di
maturità tecnica, professionale e d'arte applicata, può essere grafica o
scritto-grafica, è indicata dal Ministero della pubblica istruzione entro il 10
maggio e verte su materie comprese nella tabella n. 1 allegata al presente testo
unico. I casi in cui gli esami possano constare di una sola prova scritta sono
determinati con il regolamento di cui all'articolo 105, comma 1.
9. Nelle scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella
italiana, le prove sono svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle Valli
ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, in lingua italiana o in
lingua tedesca. Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella
italiana, il Ministero provvede alla traduzione dei temi proposti nella
rispettiva lingua d'insegnamento.
10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora essi non giungano
tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice provvede a che
ciascun commissario presenti una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della
prova, estraendone a sorte quattro per la prima prova ed uno per la seconda.
11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.
12. Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su
concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla
commissione fra quattro indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende
la discussione sugli elaborati. A richiesta del candidato il colloquio può
svolgersi anche su un'ulteriore materia di insegnamento: in tal caso, il
presidente può nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha solamente voto
consultivo. Il colloquio, che è collegiale, deve svolgersi alla presenza di
almeno cinque componenti la commissione.
13. A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato,
un motivato giudizio sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame,
dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della
commissione. Il candidato lavoratore studente può, a sua discrezione, porre a
disposizione della commissione copia del libretto di lavoro ed una dichiarazione
dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la sua
qualifica e l'orario di lavoro.
14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità
espressa a maggioranza. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il
giudizio di maturità è integrato da una valutazione espressa da tutti i
componenti la commissione, ciascuno dei quali assegna un punteggio compreso tra
6 e 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte membri aggregati a
pieno titolo, la valutazione complessiva è rapportata a sessantesimi. Tale
valutazione è valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato maturo la
commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento
dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari e, per la maturità
artistica e di arte applicata, ai fini della scelta degli studi nella facoltà di
architettura o nell'accademia di belle arti. Alla formulazione del giudizio,
all'attribuzione del punteggio ed alla valutazione sull'orientamento partecipa
l'intera commissione.
15. I diplomi di maturità recano il punteggio attribuito a ciascun candidato; il
giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a
richiesta dell'interessato.
16. I candidati non maturi di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti sono ammessi a ripetere
l'ultima classe per un massimo di altri due anni; gli altri candidati non maturi
possono essere ammessi a frequentare l'ultima classe, a giudizio espresso dalla
maggioranza semplice della commissione.
17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita
fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione,
si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data
facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero prima
della conclusione degli esami; per l'invio dei temi si seguono le modalità di
cui al comma 10.
18. La norma sul rinvio delle prove scritte per coloro che si trovino
nell'assoluta impossibilità di parteciparvi secondo il normale diario si applica
anche agli altri tipi di esami previsti nel presente capo.
CAPO IV - Norme comuni a vari tipi di esame
Art. 198 - Commissioni di esame
    (modificato dalla Legge 23.12.1994 n. 724)
    1. La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi e
nominata dal preside ed è composta di docenti della classe cui il candidato
aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da
rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei
componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non
può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il preside od un
docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari
che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale è composta dai
docenti della scuola ed è presieduta da un preside o docente scelto dal
Ministero della pubblica istruzione tra le categorie indicate con regolamento,
da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1.
3. La commissione per gli esami di maturità è nominata dal Ministero della
pubblica istruzione ed è composta dal presidente e da cinque membri, di cui uno
appartenente alla stessa classe dell'istituto statale pareggiato o legalmente
riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati. Il membro interno più
anziano per servizio in ciascuna commissione è anche membro effettivo per i
privatisti.
4. Il presidente della commissione di cui al comma 3 è scelto nelle seguenti
categorie:
a) docenti universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
b) ricercatori universitari confermati, liberi docenti incaricati o assistenti
universitari del ruolo ad esaurimento purché appartengano a settori scientifico
disciplinari cui sono riferibili le materie attinenti all'esame ovvero siano
stati docenti di ruolo di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
statali o pareggiati;
c) provveditori agli studi a riposo purché provenienti dall'insegnamento o dal
ruolo dei presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
d) presidi di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore statali o pareggiati;
e) docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o
pareggiati, che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di
merito nei concorsi a preside di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore o che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano
superato l'esame per merito distinto ed il cui insegnamento di cattedra si
svolga nell'ultimo triennio o quadriennio che prepara all'esame di maturità. In
caso di assoluta necessità, il Ministero può derogare alle limitazioni previste
dalla lettera b) circa l'utilizzazione dei liberi docenti, fermo restando il
criterio del settore scientifico - disciplinare attinente all'esame.
5. I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturità sono scelti
tra i docenti di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore o tra i docenti abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti
e scuole per almeno un anno le materie su cui verte l'esame. Per il membro
interno si deroga a detti requisiti quando manchino docenti di ruolo o abilitati
tra i docenti della classe. Dall’anno scolastico 1994-95 e fino all’entrata in
vigore della riforma dell’istruzione secondaria di secondo grado e degli esami
di maturità, i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione del membro
interno, sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali
ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il
personale docente che abbia l’abituale dimora nella medesima provincia e, per le
specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito
provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e, in
subordine, da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in
subordine, di altra regione. Delle commissioni giudicatrici non possono comunque
far parte i docenti appartenenti alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione
del membro interno.
6. Il presidente delle commissioni degli esami di maturità nei licei artistici è
scelto, oltre che nella categoria indicata alla lettera a) del comma 4, anche
tra i ricercatori universitari confermati, i liberi docenti incaricati od
assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purché appartengano a settori
scientifico-disciplinari attinenti all'esame, ovvero siano stati docenti di
ruolo dei licei artistici statali o pareggiati, nonché tra i docenti di ruolo
delle accademie di belle arti e tra i docenti di ruolo dei licei artistici che
abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima classe di stipendio o che abbiano
superato l'esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche sono
scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle
arti e tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un biennio le
materie su cui verte l'esame; i commissari per le materie culturali sono scelti
tra i docenti di ruolo dei licei artistici e tra i docenti di cui al comma 5.
7. Nelle commissioni di maturità per gli istituti tecnici e professionali, un
membro può essere scelto dal Ministero tra gli estranei all'insegnamento, purché
munito del titolo di studio attinente all'indirizzo specifico cui si riferisce
l'esame e sia fornito di particolare competenza nel corrispondente settore
tecnico; nelle medesime commissioni, limitatamente alle materie tecnico
professionali, in caso di necessita e di urgenza, si può prescindere dal
requisito dell'abilitazione.
8. In caso di necessità è data facoltà al presidente di nominare membri
aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati
membri effettivi.
9. Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice presidente. Ad ogni
commissione giudicatrice di esame di maturità sono assegnati, di regola, non più
di ottanta candidati.
10. Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle
commissioni degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione
trasmette l'elenco dei docenti, i quali, pur avendo presentato domanda, sono
stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza
dei richiedenti. Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i
provveditorati agli studi nominano i sostituti dei presidenti e dei commissari
che ne abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi
trasmessi.
Art. 199 - Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di
    qualifica e di licenza di maestro d'arte
    1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame
di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro
d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne gli alunni dei
ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli
istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli
istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la
promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in
ciascuna materia, fermo restando la particolare disciplina concernente la
valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.
2. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto
all'intervallo prescritto, gli esami di cui al comma 1 è concesso anche ai
giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente,
purché, se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe per scrutinio
finale.
3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto all'infuori
di quelle indicate nei commi 1 e 2.
4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non sono ammessi a
sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso grado
5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita
religiosa possono sostenere gli esami di maturità e quelli di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne, oltre che negli istituti e scuole
statali, negli istituti e scuole legalmente riconosciuti dipendenti
dall'autorità ecclesiastica, che siano sedi degli esami di Stato.
6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si 'applicano le
disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di
abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità è rilasciato dal
provveditore agli studi.
CAPO V - Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
Art. 200 - Tasse scolastiche e casi di dispensa
    1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse
scolastiche sono:
a) tassa di iscrizione;
b) tassa di frequenza;
c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di
maturità e di abilitazione;
d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.
2. Gli importi per esse determinate dalla tabella E annessa alla legge 28
febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste
dall'articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito
con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n 165.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da
emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse
di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di
esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I
relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche
interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.
4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure
differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo
familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
- gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella
licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli
scrutini finali;
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non
superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio
1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'articolo 21,
comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo
programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del
solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro
dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene
conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del
mantenimento.
7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di
bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata
condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per
fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di
militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di
guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi
mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od
invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio
o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto
decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i
figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro
studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti
stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che
incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque
giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi
per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
Art. 201 - Competenze della Provincia in materia di istruzione secondaria
    superiore
    1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n.
142 recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali spettano alla provincia
le funzioni amministrative concernenti i compiti connessi all'istruzione
secondaria superiore, ivi compresa quella artistica, con riguardo anche
all'edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite dalla legislazione
statale e regionale.
Art. 202 - Modelli viventi nei licei artistici
    1. Per l'assunzione dei modelli viventi nei licei artistici si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 275.
CAPO VI - Istituzioni educative
Art. 203 - Convitti nazionali
    1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo
intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
2. I predetti istituti hanno personalità giuridica pubblica e sono sottoposti
alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati, per l'approvazione,
gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione che sono indicati
dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di
amministrazione, composto:
a) dal rettore, presidente;
b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal consiglio
comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche
fuori del loro seno;
c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica istruzione, una delle
quali fra il personale direttivo e docente delle scuole medie frequentate dai
convittori;
d) da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dal direttore
dell'ufficio corrispondente alle soppresse intendenze di finanza secondo la
tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287.
4. Il consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere
confermato. Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre
adunanze consecutive, decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di
consigliere sono gratuite.
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della
pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per
legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso,
l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro ad un commissario
straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto commissario sono
determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio di
previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a stare in
giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso,
delibera sui contratti e le convenzioni, sulla misura delle rette e di ogni
altra contribuzione, cura la conservazione e l'incremento del patrimonio, vigila
sul personale e sul funzionamento dell'istituzione.
7. I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili verso
l'istituto dei danni economici ad esso arrecati a seguito di inosservanza delle
leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave
8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non
trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura dello
Stato.
9. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari, scuole medie
ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Il rettore svolge, in
tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.
10. Ad ogni convitto nazionale è concesso il gratuito perpetuo uso degli
immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia
l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione
ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei
lavori pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di
educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
12. Agli istituti tecnici ed agli istituti professionali e particolarmente a
quelli ad indirizzo agrario possono essere annessi convitti per alunni che
frequentano l'istituto. L'amministrazione di detti convitti è affidata al
consiglio di istituto ed alla sua giunta esecutiva, secondo le rispettive
attribuzioni. Ai convitti predetti, ai fini di una razionale utilizzazione delle
loro strutture e del personale in servizio, possono essere ammessi anche
studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore
diversi da quelli cui i convitti stessi sono ammessi, purché ciò non comporti
modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.
Art. 204 - Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di
    educazione femminile
    1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare l'educazione e
lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte.
2. Ai predetti istituti è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono
sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati per
l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione, che
saranno indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di
amministrazione, composto da un presidente e due consiglieri, salvo diversa
disposizione dello statuto e salvo aggregazione, deliberata dallo stesso
consiglio, di altri due membri designati da opere od enti di assistenza e
previdenza che assumano l'obbligo di affidare all'educandato un ragguardevole
numero di giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la
direttrice dell'educandato, la cui presenza è prescritta, ai fini della validità
della seduta, quando si tratti dell'ordinamento e dell'andamento educativo e
didattico dell'istituto; le proposte della direttrice in questa materia, qualora
non siano state accolte, saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al
verbale da sottoporsi all'autorità vigilante.
4. Il consiglio di amministrazione dell'educandato è nominato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere
confermato. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite. Quando un
membro del consiglio di amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi
motivo, durante il triennio, si procede alla sua sostituzione, limitatamente al
rimanente periodo
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della
pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per
legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso,
l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro, per la durata
massima di un anno, ad un commissario straordinario. Le indennità da
corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e
poste a carico del bilancio dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno statuto che
contiene le norme relative alla costituzione ed al funzionamento del consiglio
di amministrazione stesso, all'amministrazione del patrimonio ed all'ammissione
delle allieve, ferma restando l'osservanza dei principi informativi delle
originarie tavole di fondazione. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il
Consiglio di Stato
7. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul
conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura
delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o
sostenere in giudizio; cura la conservazione e l'incremento del patrimonio;
vigila direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale
di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed
esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e
dagli statuti.
8. Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse scuole
elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle
scuole ed istituti annessi.
9. Per l'assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, si applica agli
educandati femminili dello Stato quanto previsto per i convitti nazionali.
10. Ad ogni educandato femminile statale è concesso il gratuito perpetuo uso
degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque
sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione
ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei
lavori pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di
educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
12. Il presente articolo si applica, oltre che agli educandati femminili dello
Stato, agli altri istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio
decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, salvo che per
quelle disposizioni che siano riferibili esclusivamente ad istituzioni statali.
13. La direzione dell'Educandato statale di Napoli è affidata ad un direttore
didattico o ad un preside delle scuole annesse.
CAPO VII - Materie demandate alla disciplina regolamentare
Art. 205 - Regolamenti
    1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica
istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni
relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione
determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli
scrutini ed esami stessi.
2. Con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma
1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il
relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di
quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonché
l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti
tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti
tecnici ad indirizzo industriale, sempreché sia possibile far fronte alla
relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli Istituti stessi. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di
insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto
dall'articolo 60, comma 3.
3. Per gli istituti aventi finalità ed ordinamento speciali gli indirizzi, le
sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono
determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la
validità dei titoli di maturità conseguiti negli istituti professionali che non
abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici.
5. Con uno o più regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma
1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti
nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni
educative statali, nonché per la definizione delle modalità con le quali il
personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo
svolgimento di particolari attività formative da realizzare nell'ambito
dell'istituzione educativa.
6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le
disposizioni vigenti.

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI  -  ISTRUZIONE ARTISTICA
Art. 206 - Istituti di istruzione artistica
    1. L'istruzione artistica è impartita:
a) negli istituti d'arte;
b) nei licei artistici;
c) negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi in essi
compresi le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie
artistiche, i conservatori di musica e le accademie nazionali di arte drammatica
e di danza.
2. Gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l'istruzione artistica
sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la
esercita attraverso i provveditori agli studi per quanto concerne gli istituti
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e direttamente per quanto concerne gli
istituti di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
3. Gli istituti d'arte ed i licei artistici sono disciplinati fatto salvo quanto
previsto nel presente titolo per tutti gli istituti di istruzione artistica,
dalle norme del presente testo unico concernenti gli istituti di istruzione
secondaria superiore di cui all'articolo 191.
4. Gli istituti di istruzione artistica non statali possono ottenere il
riconoscimento legale o il pareggiamento, secondo le disposizioni della parte
seconda, titolo ottavo.
CAPO I - Accademie di belle arti
Art. 207 - Finalità
    1. Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare all'esercizio
dell'arte.
2. Nelle Accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura, decorazione e
scenografia.
3. I corsi hanno durata di quattro anni.
4. All'Accademia di belle arti si accede con esame di ammissione e con il
possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore.
5. Non sono sottoposti ad esame di ammissione gli aspiranti in possesso della
licenza di maestro d'arte, del diploma di maturità di arte applicata o del
diploma di maturità artistica-prima sezione.
6. Allo stesso corso dell'accademia non si può essere iscritti per più di cinque
anni.
7. I diplomi di licenza dei corsi di studio dell'Accademia di belle arti hanno
valore di qualifica accademica. Essi sono inoltre titoli validi per l'ammissione
ai concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria,
secondo quanto previsto dall'articolo 402.
Art. 208 - Insegnamenti
    1. Nel corso di pittura si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle
seguenti materie: figura disegnata e dipinta, tecniche del disegno e della
pittura, tecniche dell'incisione, pittura, anatomia artistica, storia dell'arte
e del costume.
2. Nel corso di scultura si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle
seguenti materie: figura disegnata e modellata, tecniche del disegno, della
plastica e della scultura, tecniche della scultura applicata, scultura, anatomia
artistica, storia dell'arte e del costume.
3. Nel corso di decorazione si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle
seguenti materie: tecniche del disegno e della composizione decorativa, tecniche
dell'incisione, decorazione, plastica ornamentale, anatomia artistica, anatomia
degli animali, storia dell'arte e del costume.
4. Nel corso di scenografia si impartiscono gli insegnamenti fondamentali di
scenografia, stile, storia dell'arte e storia del costume.
5. Oltre gli insegnamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono impartiti gli
insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).
Art. 209 - Insegnamento delle materie artistiche
    1. L'insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura, scultura,
decorazione, scenografia è impartito, nel limite del numero degli alunni di cui
all'articolo 265, comma 1, cumulativamente a tutti gli alunni dal rispettivo
docente.
Art. 210 - Insegnamento delle materie di cultura
    1. Per le materie di cultura gli insegnamenti sono impartiti di regola
separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono riuniti in unica classe
soltanto gli alunni di quegli anni dello stesso corso o di corsi diversi fra i
quali vi sia identità di programma, sempre che non eccedano il numero di
trentacinque.
Art. 211 - Insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica
    1. Gli insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica debbono
sempre impartirsi separatamente agli alunni dei due ultimi anni di ciascuno dei
corsi di pittura, scultura, decorazione. La stessa disposizione si applica per
l'insegnamento della storia dell'arte nel corso di scenografia.
Art. 212 - Direttore
    1. Ad ogni Accademia è preposto, con incarico conferito dal Ministero ad uno dei
docenti dell'accademia stessa, un direttore, che sovrintende all'andamento
amministrativo, didattico, artistico e disciplinare dell'istituto.
2. L'incarico ha la durata di due anni e può essere confermato.
3. L'incarico può essere conferito, in via eccezionale, anche a persona che, per
opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare
perizia nella sua arte.
4. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare
funzionamento della Accademia direttamente al Ministero. Egli compila
annualmente una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.
5. Il direttore, designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a
sostituirlo nell'esercizio delle funzioni amministrative, didattiche e
disciplinari, in caso di assenza o di impedimento.
Art. 213 - Collegio dei docenti
    1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai
docenti dell'accademia.
2. Il collegio dei docenti assiste il direttore nell'esercizio delle funzioni
didattiche, artistiche e disciplinari.
3. Nelle accademie ove sono costituiti, secondo i particolari statuti di cui
all'articolo 255, comma 1, collegi accademici, i membri del collegio accademico
si aggregano al collegio dei docenti ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti
sui quali il collegio accademico abbia competenza a norma dello statuto.
Art. 214 - Assistenti
    1. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli insegnamenti
fondamentali presso le Accademie di belle arti è previsto un posto di
assistente.
2. L'assistente svolge attività didattica coadiuvando il docente della cattedra
in corrispondenza della quale è istituito il posto.
3. L'orario settimanale obbligatorio dell'assistente è di 16 ore.
4. L'assistente può essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o
di materia affine, anche in altra sede, su domanda dell'interessato.
Art. 215 - Scuole operaie e scuole libere del nudo
    1. Presso le accademie di belle arti possono essere istituite scuole operaie
serali e festive e scuole libere del nudo.
2. Nelle dette scuole gli insegnamenti sono impartiti da docenti di ruolo o, in
mancanza, da supplenti.
Art. 216 - Ordinamento amministrativo
    1. L'ordinamento amministrativo della accademie di belle arti è disciplinato
dalle disposizioni di cui al Capo VI del presente titolo.
CAPO II - Istituti superiori per le industrie artistiche
Art. 217 - Istituti superiori per le industrie artistiche
    1. Con il concorso degli enti locali il Ministero della pubblica istruzione può
promuovere l'istituzione di istituti superiori per le industrie artistiche con
il fine di raccogliere ed integrare gli insegnamenti e le esercitazioni relative
alle tecniche delle varie arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per
il buon andamento di una industria, alle cognizioni di cultura generale
indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in una industria
artistica.
2. A tali istituti si accede, nei limiti dei posti disponibili, con il possesso
del diploma di istituto di istruzione secondaria superiore con corso di studi di
durata quinquennale.
3. Lo Stato può assumere a suo carico la metà della spesa occorrente per
l'istituzione e il mantenimento di questi istituti.
4. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli istituti superiori
per le industrie artistiche si applicano le disposizioni relative alle accademie
di belle arti.
CAPO III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione I - Accademia nazionale di arte drammatica
Art. 218 - Finalità
    1. L'accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma, ha il fine di
formare attori e registi del teatro drammatico.
2. Il funzionamento dell'accademia è disciplinato con regolamento governativo
adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali nell'Accademia sono impartiti gli
insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).
Art. 219 - Ammissione all'Accademia
    1. Al primo anno di corso dell'Accademia si accede a seguito di esame.
Art. 220 - Direttore
    1. All'Accademia è preposto un direttore, che sovraintende all'andamento
didattico, artistico e disciplinare dell'accademia stessa.
2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare
funzionamento dell'Accademia direttamente al Ministero della pubblica
istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero
della pubblica istruzione.
3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a
sostituirlo, nelle funzioni didattiche e disciplinari, in caso di assenza o
impedimento.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami.
5. Il Ministro può in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di
direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta
in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro può esonerare
dal periodo di prova la persona così nominata.
6. Il posto di direttore non coperto da titolare è affidato, dal dirigente
preposto all'istruzione artistica, ad uno dei docenti dell'Accademia.
Art. 221 - Collegio dei docenti
    1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai
docenti dell'accademia.
2. Il collegio dei docenti esercita i compiti per esso previsti dallo statuto,
dell'Accademia, approvato con regio decreto 25 aprile 1938, n. 742.
Art. 222 - Coordinamento amministrativo
    1. L'ordinamento amministrativo dell'Accademia è disciplinato dalle disposizioni
di cui al Capo VI del presente titolo.
Art. 223 - Scritturazioni ed incarichi
    1. Per l'insegnamento delle regia e della recitazione, il direttore provvede a
scritturare, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, artisti di
riconosciuto valore, mediante contratto di diritto privato. La relativa spesa e
a carico del bilancio dell'Accademia.
2. Gli altri insegnamenti sono conferiti per pubblico concorso.
Art. 224 - Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato
    1. Ogni anno, i tre allievi che conseguano con le migliori classificazioni il
diploma di licenza della Accademia d'arte drammatica, hanno diritto di essere
ammessi, per un anno, in teatri e in compagnie sovvenzionate dallo Stato.
Sezione II - Accademia nazionale di danza
Art. 225 - Corsi e finalità dell'Accademia
    1. L'Accademia nazionale di danza comprende un corso normale, della durata di
otto anni, con il fine di formare danzatori e danzatrici, un corso di
perfezionamento, della durata di tre anni, per la formazione di solisti, docenti
e compositori di danza ed un corso di avviamento coreutico, della durata di tre
anni.
2. Il corso normale è diviso in tre periodi: periodo inferiore e periodo medio,
ciascuno della durata di tre anni; periodo superiore, della durata di due anni.
3. L'ammissione al corso di avviamento coreutico e gli esami relativi al corso
stesso sono disciplinati con regolamento ministeriale.
Art. 226 - Ammissione ai corsi
    1. Al primo anno del corso normale si accede a seguito di esame, con il possesso
della licenza elementare.
2. Coloro che siano in possesso del diploma di danzatore possono iscriversi al
corso di perfezionamento.
Art. 227 - Attestati e diplomi
    1. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del secondo periodo è
rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso.
2. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del terzo periodo è rilasciato
il diploma di danzatore.
3. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del corso di perfezionamento è
rilasciato il relativo diploma.
4. A coloro che abbiano superato l'esame al termine del corso di avviamento
coreutico è rilasciato il relativo attestato.
5. Il collegio docenti può proporre al Ministero della pubblica istruzione il
rilascio, in via eccezionale, del diploma di abilitazione di maestro di danza ad
artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara fama di singolare
perizia nella loro arte in campo internazionale.
Art. 228 - Direttore
    1. All'Accademia è preposto un direttore, che sovrintende all'andamento
didattico, artistico e disciplinare dell'accademia stessa.
2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare
funzionamento dell'accademia direttamente al Ministero della pubblica
istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero
della pubblica istruzione.
3. Il direttore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce lo svolgimento dei
programmi di insegnamento e l'orario delle lezioni.
4. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a
sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza o di
impedimento.
5. Il direttore è assunto per pubblico concorso per titoli ed esami e deve
essere compositore di danza di riconosciuto valore.
6. Il posto di direttore non coperto da titolare è affidato dal dirigente
preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo, ad uno dei docenti
dell'accademia, su proposta del consiglio di amministrazione.
7. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di
direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta
in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro può esonerare
dal periodo di prova la persona così nominata.
Art. 229 - Ordinamento amministrativo
    1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 230 sulla composizione del
consiglio di amministrazione, l'ordinamento amministrativo dell'Accademia è
disciplinato dalle disposizioni di cui al Capo VI del presente titolo.
Art. 230 - Composizione del consiglio di amministrazione
    1. Il consiglio di amministrazione è composto:
a) dal presidente;
b) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
c) da due rappresentanti del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, competente in materia di spettacolo;
d) da un rappresentante del Ministero del Tesoro;
e) dal direttore;
f) da due rappresentanti del collegio dei docenti.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale
il voto del presidente.
3. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per
la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e può essere confermato.
4. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono
gratuite.
Art. 231 - Collegio dei docenti
    1. Il collegio dei docenti, presieduto dal direttore, è composto da tutti i
docenti dei corsi.
2. Esso tratta i problemi che rivestono un interesse didattico o disciplinare.
3. Gli altri problemi sono esaminati, sotto la presidenza del direttore, dai
Consigli dei docenti distintamente per il corso normale ed il corso di
perfezionamento.
Art. 232 - Materie di insegnamento
    1. Presso l'Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni delle
seguenti materie artistiche e culturali:
Corso normale (otto anni):
Inferiore (3 anni): tecnica della danza.
Medio (3 anni): tecnica della danza; composizione della danza; solfeggio; storia
dell'arte, 5° e 6° anno; storia della musica, 5° e 6° anno.
Superiore (2 anni): tecnica della danza; composizione della danza; teoria della
danza; storia dell'arte; storia della musica; solfeggio.
Corso di perfezionamento (3 anni): Tecnica della danza. Composizione della
danza. Teoria della danza. Storia dell'arte. Storia della musica. Storia della
danza e del costume. Pianoforte (facoltativo).
2. Le materie del corso di avviamento coreutico sono stabilite con regolamento
ministeriale.
3. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2, nell'Accademia sono impartiti
gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).
Art. 233 - Obblighi scolastici degli allievi
    1. E' fatto obbligo a tutti gli allievi dei corsi normali dell'Accademia
Nazionale di danza di frequentare la scuola media o un istituto di istruzione
secondaria superiore.
2. Coloro che già frequentano scuole pubbliche o legalmente riconosciute o
pareggiate, o che studiano privatamente, possono ottenere l'iscrizione ad anni
successivi al 1° del corso normale a seconda degli anni di scuola secondaria già
superati.
3. Presso tali scuole essi sono esentati dalla frequenza dei corsi di educazione
fisica e dai relativi esami.
Art. 234 - Personale del corso di perfezionamento
    1. Il personale del corso di perfezionamento è scelto dal Consiglio di
amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente
secondo le consuetudini vigenti per tale genere di contratti. Quando la scelta
cada sul direttore o su docenti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico
annuale.
2. In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di
amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse
annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento competente
in materia di spettacolo.
Art. 235 - Insegnamento della composizione e della tecnica della danza
    1. Gli orari relativi alle materie di insegnamento impartite nell'Accademia sono
stabiliti con i decreti concernenti le modalità ed i criteri per la
determinazione degli organici, di cui all'articolo 265.
Art. 236 - Pianisti accompagnatori
    1. I pianisti accompagnatori coadiuvano i docenti degli insegnamenti in
corrispondenza dei quali sono istituiti i posti di pianista, svolgendo la
propria opera nei limiti delle direttive date dai docenti medesimi e dal
direttore.
Art. 237 - Sovvenzioni
    1. Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni delle borse di
studio stabilite in numero complessivo di quindici, per i tre anni di corso,
nonché per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento sarà
provveduto, per ciascun esercizio finanziario, con apposite sovvenzioni concesse
dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in
materia di spettacolo.
Art. 238 - Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti
    sovvenzionati dallo Stato
    1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e
organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo,
sono tenuti ad impiegare, nei corpi di ballo o nei gruppi danzatori o
danzatrici, con preferenza, i diplomati della Accademia nazionale di danza o di
scuole ad essa pareggiate.
2. Coloro che conseguano il diploma di danzatore sono ammessi, con facilitazioni
da determinarsi e in quanto provvisti del diploma di istituto d'istruzione
secondaria superiore, agli istituti preposti alla formazione dei docenti di
educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria.
3. Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga istituita
presso l'Accademia di danza essa dovrà uniformarsi nell'ordinamento e nei
programmi a quelli degli istituti di cui al comma 2.
CAPO IV - Conservatori di musica
Art. 239 - Finalità
    1. I Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale.
2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.
3. I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino
all'emanazione di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le
disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive
modificazioni.
4. Nel conservatorio di musica non si può ripetere più di una volta lo stesso
anno di corso.
5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui
all'articolo 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.
6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di musica di
Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige.
Art. 240 - Insegnamento nei conservatori di musica
    1. L'insegnamento nei conservatori di musica è disciplinato con regolamento.
Fino all'emanazione di nuove norme in materia, si applicano le disposizioni del
regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni.
2. All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo comma del regio decreto
11 dicembre 1930, n. 1945 è aggiunta la scuola di chitarra.
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali, nei conservatori sono impartiti gli
insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).
Art. 241 - Direttore
    1. Ad ogni conservatorio di musica è preposto un direttore, che sovrintende
all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'istituto.
2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare
funzionamento del conservatorio direttamente al Ministero della pubblica
istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero
della pubblica istruzione.
3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a
sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza o di
impedimento.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami.
5. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di
direttore a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano
venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può
esonerare dal periodo di prova il personale così nominato.
6. I posti di direttore non coperti da titolari sono affidati dal dirigente
preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo, ad uno dei docenti
del conservatorio.
Art. 242 - Collegio dei docenti
    1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai
docenti di ruolo e non di ruolo del conservatorio.
2. Il collegio dei docenti assiste il direttore in ordine all'andamento
didattico, artistico e disciplinare del conservatorio.
Art. 243 - Ordinamento amministrativo
    1. L'ordinamento amministrativo dei conservatori è disciplinato dalle
disposizioni di cui al Capo VI del presente titolo.
Art. 244 - Conservatori di musica statizzati
    1. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di musica sotto
indicati restano definiti dalle convenzioni annesse alle rispettive leggi di
statizzazione:
- G. Tardini di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248);
- Nicolò Paganini di Genova e Francesco Morlacchi di Perugia (legge 22 marzo
1974, n. 111);
- F. E. Dall'Abaco di Verona, L. Canepa di Sassari, A. Vivaldi di Alessaia, U.
Giordano di Foggia, G. D'Annunzio di Pescara, G. Frescobaldi di Ferrara, T.
Schipa di Lecce, G. Nicolini di Piacenza, A. Venturi di Brescia, e C. Pollini di
Padova, liceo musicale pareggiato A. Corelli di Messina trasformato in sezione
staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria (legge 8 agosto 1977, n.
663);
- V. Gianferri di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473);
- S. Tomadini di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466).
2. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di Bolzano,
Cagliari e Pesaro sono definiti dalle convenzioni previste dalla legge 30
novembre 1930, n. 1968. Per il conservatorio di Bolzano resta salvo il disposto
dell’art. 239, comma 6.
Art. 245 - Disciplina della professione di maestro di canto
    1. Nessuno può assumere il titolo di maestro di canto ed esercitare la relativa
professione se non abbia conseguito in un conservatorio di musica statale o in
un istituto musicale pareggiato il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il
disposto del comma 2.
2. Il docente di canto nei conservatori di musica statali e negli istituti
musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari delle cattedre di canto in
tali istituti hanno diritto di assumere il titolo di maestro di canto e di
esercitare la relativa professione ancorché siano sprovvisti del diploma di cui
al comma 1.
3. E' istituito un albo professionale dei maestri di canto. Le norme concernenti
la formazione dell'albo, le condizioni e le modalità per l'iscrizione ed ogni
altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono
stabilite con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il
Ministro del Tesoro.
4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano a coloro che insegnano
canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero che insegnano musica e
canto negli istituti di istruzione secondaria oppure si trovino in possesso del
titolo di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole
medie, purché esercitino la loro attività entro i limiti del rispettivo
insegnamento.
Art. 246 - Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in
    scuole di musica e di orchestrale
    1. Nessuno può esercitare la professione di docente di materie musicali in
istituti o scuole di musica, ne fare parte di orchestre che si producono in
luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un
conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato il titolo previsto
rispettivamente ai commi 2 e 3.
2. Per esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o
scuole di musica è prescritto il possesso del diploma relativo allo strumento o
agli strumenti che formano la rispettiva materia d'insegnamento.
3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede:
a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;
b) l'attestato di compimento del periodo medio oppure, se il corso regolare di
studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo
inferiore, quando si voglia far parte di orchestre di operette.
4. Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono comprese,
agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o
liriche.
5. Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo,
debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che si vogliono suonare
in orchestra.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano né ai luoghi di culto, e,
in generale, agli istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto la
dipendenza di autorità ecclesiastiche, sempre che le rispettive attività
artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto, né ai conservatori di
musica e agli istituti pareggiati.
7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle orchestre dei caffè,
cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiori a
sei; alle orchestre costituite, in occasione di saggi scolastici, da allievi di
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di collegi o convitti; alle
orchestre costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali.
8. Coloro che ai sensi del presente articolo possono insegnare materie musicali
o far parte di orchestre possono essere iscritti in appositi albi. Le norme
concernenti la formazione degli albi, le condizioni per esservi iscritto, la
determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina sugli iscritti sono
stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
ministri del tesoro e della pubblica istruzione.
Art. 247 - Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali
    1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è
la nota «La», la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz
(HZ), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi.
2. E' fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e
organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che
gestiscono e utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente
concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, di adottare stabilmente
come suono di riferimento per l'intonazione la nota «La», di cui al comma 1.
Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando non
vengano eseguiti brani di musica e spettacoli lirici.
3. Per ottemperare a quanto disposto dai commi 1 e 2, è fatto obbligo di
utilizzare per la intonazione strumenti di riferimento pratico (diapason a
forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) tarati
alla frequenza di 440 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia, indicante
la frequenza prescritta. E' ammessa la tolleranza, in più o in meno, non
superiore a 0, 5 Hertz.
4. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla
comprovata osservanza delle norme del presente articolo.
5. L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui al
comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria per ogni esemplare da
lire centomila a lire un milione.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono indicati gli istituti
specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli
strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo.
7. All'attuazione delle norme del presente articolo si provvede con regolamento
adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Art. 248 - Accompagnatori al pianoforte
    1. In corrispondenza delle singole cattedre di canto nei Conservatori di musica
è istituito un posto di accompagnatore al pianoforte.
2. Gli accompagnatori al pianoforte coadiuvano i rispettivi docenti, svolgendo
la propria opera nei limiti delle direttive date dai titolari e dai direttori.
CAPO V - Alunni, esami e tasse
Art. 249 - Alunni
    1. Agli alunni degli istituti di cui al presente titolo si applicano, in materia
disciplinare, le disposizioni relative agli alunni degli istituti di istruzione
secondaria superiore. Le sanzioni disciplinari adottate dagli organi competenti
sono comunicate al Ministero.
2. Negli istituti di cui al presente titolo gli stranieri sono iscritti all'anno
di corso per il quale siano ritenuti idonei a giudizio del collegio dei docenti.
Art. 250 - Privatisti
    1. Non può presentarsi all'esame di ammissione all'accademia di belle arti chi
non abbia conseguito almeno quattro anni prima la licenza di scuola media.
2. I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami che si svolgono nei
conservatori di musica sono stabiliti con regolamento.
3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai candidati che
abbiano raggiunto il ventiduesimo anno di età.
4. All'esame di licenza dell'Accademia di belle arti non sono ammessi candidati
privatisti.
Art. 251 - Orari e programmi
    1. Gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame negli istituti di cui al
presente titolo sono approvati con decreto del ministro.
Art. 252 - Esami
    1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di
promozione, di idoneità, di licenza e di diploma.
2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio.
3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame
di promozione e, per i candidati esterni, mediante esami di idoneità.
4. L'esame di diploma è sostenuto al compimento dei corsi di studio.
5. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del
corso di perfezionamento e del corso di avviamento coreutico.
6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.
7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame è
ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella seconda sessione dello
stesso anno.
8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e da uno o due
membri estranei. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto.
Art. 253 - Tasse scolastiche
    1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le seguenti:
A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse):
- Tassa di esame di ammissione;
- Tassa di immatricolazione;
- Tassa di frequenza di ciascuno anno;
- Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze.
B. Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del nudo).
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza:
- Tassa di esame di ammissione alle varie scuole;
- Tassa di immatricolazione;
- Tassa di frequenza di ciascun anno;
- Tassa di diploma.
2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai sensi e con le
modalità dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90
convertito con modificazione dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sulla base di
quelli stabiliti nella tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41
(legge finanziaria 1986).
3. Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la prima all'atto
dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.
4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse:
- gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di studio richiesto
per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio complessivo di ottimo nella
licenza media o una media di sessanta sessantesimi nell'esame di maturità;
- gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli esami
di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi nei conservatori di
musica ed a ventiquattro trentesimi nelle accademie;
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non
superiori ai limiti stabiliti con l'articolo 28, comma 4, della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), come rivalutati ai sensi
dell'articolo 21, comma 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988) e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al terzo alinea del comma 4 si
tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto
di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente si
tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del
mantenimento.
6. Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, comprese quelle di bollo e
di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la
lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta
di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che siano essi
stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi
civili. Il predetto beneficio è sospeso per i ripetenti.
7. Salvo che per l'Accademia nazionale di danza, gli studenti di cittadinanza
straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse.
CAPO VI - Disposizioni comuni ai conservatori di musica, alle accademie di belle
arti e alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Art. 254 - Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi
    1. Contro i provvedimenti adottati dai consigli o dai collegi delle accademie e
dei conservatori è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, da
parte di chi abbia interesse, entro trenta giorni dalla data di notificazione o
della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, N. 1199.
Art. 255 - Autonomia amministrativa
    1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti e le accademie nazionali
di arte drammatica e di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono
sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. I particolari
statuti che regolano il funzionamento amministrativo e didattico restano in
vigore, per gli istituti che ne sono dotati, in quanto compatibili con le norme
del presente testo unico e con i regolamenti generali sugli istituti di
istruzione artistica. Ai predetti istituti è attribuita altresì personalità
giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e
sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti
con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo,
docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli Istituti sono a carico
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il quale
provvede alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle vigenti
disposizioni.
3. Le spese per il funzionamento degli istituti sono iscritte nel bilancio degli
istituti stessi e trovano copertura nei contributi ministeriali e nelle altre
entrate di bilancio.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto
con il Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le istruzioni necessarie per la formazione
del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti
contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e
patrimoniale ed il controllo dei costi, anche su base comparativa.
Art. 256 - Consiglio di amministrazione
    1. Ciascuno degli istituti di cui all'articolo 255 è amministrato da un
consiglio di amministrazione composto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
230 per il consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza, dal
presidente e dai seguenti altri membri:
a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
b) il direttore dell'Istituto;
c) due docenti dell'istituto, designati dal collegio dei docenti.
2. Possono inoltre essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione,
in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che
hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al
mantenimento dell'Istituto.
3. E' chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dei conservatori con
sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell'istituto per ciechi presso
cui ha sede la sezione distaccata.
4. Segretario del consiglio è l'impiegato amministrativo di qualifica più
elevata.
5. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono
nominati dal Ministero della pubblica istruzione per la durata di un triennio,
alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o
impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal
presidente stesso, ad un componente del consiglio di amministrazione che non
faccia parte del personale dell'Istituto.
6. Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministero della pubblica
istruzione scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario
governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il
quale il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.
7. In deroga a quanto previsto dal presente articolo i consigli di
amministrazione dei conservatori di musica di Roma e Napoli conservano la
composizione prevista dalle particolari disposizioni che li riguardano: di
ciascuno di essi fanno altresì parte due docenti dell'Istituto designati dai
rispettivi collegi dei docenti.
8. Del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica di Bologna fa
parte di diritto un rappresentante di quel Comune.
Art. 257 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione
    1. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali variazioni del
bilancio medesimo, nonché il conto consuntivo;
b) delibera le spese d'importo superiore a lire centomila a carico del bilancio
dell'istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte direttamente dal
presidente del consiglio di amministrazione con propri provvedimenti;
c) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto.
Art. 258 - Esercizio finanziario
    1. L'esercizio finanziario degli istituti ha durata annuale e coincide con
l'anno solare.
2. Per la gestione autonoma degli istituti, il servizio di tesoreria è affidato,
in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di notoria solidità
che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.
3. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario
che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d'entrata e mandati
di pagamento emessi dagli istituti e firmati nei modi di cui all'articolo 259,
comma 1.
4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'ente incaricato del servizio
di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione
degli ordini di riscossione e di pagamento. Le somme maturate per interessi sono
iscritte, in entrata, nel bilancio dell'esercizio successivo alla loro
maturazione.
5. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il servizio di cassa è affidato all'Ente poste
italiane. Per il predetto servizio si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 27, comma 5.
Art. 259 - Servizi amministrativi, di segreteria e contabili
    1. Ad ogni istituto sono assegnati non più di due impiegati della VIII qualifica
funzionale del ruolo dei direttori amministrativi, dei quali l'impiegato con
maggiore anzianità di qualifica sovraintende ai servizi di segreteria,
amministrativi e contabili ed è responsabile dell'osservanza delle norme
legislative e regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al
presidente del consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di
quest'ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti
la gestione autonoma dell'istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario
delegato ai termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,
ed è sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore
dell'istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all'attuazione
delle norme legislative e regolamentari.
2. Il rapporto informativo sul direttore dei servizi di segreteria,
amministrativi e contabili è compilato dal direttore dell'istituto, sentito il
parere del presidente del consiglio di amministrazione. Il dirigente preposto
all'istruzione artistica esprime il giudizio complessivo.
3. L'impiegato del ruolo dei direttori amministrativi che sovrintende ai servizi
di segreteria, amministrativi e contabili può essere incaricato di mansioni di
carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli istituti di istruzione
artistica esistenti nella provincia dove ha sede l'istituto in cui egli è
titolare e in province limitrofe.
4. Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non
più di due direttori amministrativi per l'espletamento di compiti ispettivi sui
servizi amministrativi degli istituti di istruzione artistica e sul personale
addetto ai servizi stessi.
Art. 260 - Servizi di economato e di archivio
    1. Ad ogni istituto è assegnato un coordinatore amministrativo con il compito di
coadiuvare il direttore dei Servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e
di provvedere ai pagamenti relativi alle piccole spese d'ufficio con l'apposito
fondo posto a sua disposizione dal presidente del consiglio di amministrazione;
egli inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei
beni mobili di proprietà dell'istituto, di cui assume la responsabilità in
qualità di consegnatario.
Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per
mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni istituto possono
essere assegnati non più di cinque impiegati della quarta qualifica funzionale.
CAPO VII - Disposizioni comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica
Art. 261 - Iniziative di promozione
    1. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di promuovere presso gli
istituti di istruzione artistica ogni iniziativa che sia riconosciuta utile
all'incremento delle arti e delle industrie collegate.
2. Al fine anzidetto il Ministro della pubblica istruzione, di concerto, ove
occorra, con altri Ministri competenti, ed entro i limiti dei fondi stanziati in
bilancio, è autorizzato:
a) ad istituire insegnamenti complementari permanenti, facoltativi ed
obbligatori, per discipline che, pur non essendo comprese nei programmi
ordinari, siano riconosciute necessarie ai fini dell'incremento dell'arte e
delle industrie artistiche;
b) a favorire l'organizzazione di esposizioni artistiche ed industriali presso
istituti di istruzione artistica od altri enti disposti a tale organizzazione;
c) a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per particolari
imprese a favore dell'arte e delle industrie artistiche.
3. I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera a), aventi carattere
permanente sono determinati, ai fini della loro copertura con le procedure
concorsuali di cui all'articolo 270, previa definizione didattica dei corsi
medesimi da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione
4. Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle attività di cui
al comma 2, lettere b) e c) anche con fondi forniti dal proprio bilancio.
Art. 262 - Locali e arredamento
    1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per spese di uffici e di locali e di rappresentanza, per acquisto e
conservazione di materiale artistico e didattico e per le altre esigenze di
funzionamento sono ripartiti annualmente tra gli istituti.
2. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione, ristrutturazione e
manutenzione straordinaria di immobili destinati a sede di accademie, istituti
superiori per le industrie artistiche, conservatori e licei artistici e per i
quali sono contratti mutui, sono approvati dal Ministro della pubblica
istruzione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
tutela storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.
3. L'approvazione del progetto dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica
utilità.
Art. 263 - Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine
    1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere a privati l'uso di
locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso di
strumenti a scopo di studio.
2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio
dell'istituto per l'esercizio seguente.
3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono essere venduti
al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.
CAPO VIII - Personale delle accademie e dei conservatori
Sezione I - Ruoli e organici
Art. 264 - Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie
    e dei conservatori
    1. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono i seguenti:
- ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di
arte drammatica e di danza;
- ruoli del personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza;
- ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al
pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte
drammatica, dei pianisti accompagnatori e delle assistenti educatrici
dell'accademia nazionale di danza;
- ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. L'identificazione delle qualifiche e delle aree funzionali del personale
appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è disciplinata con i procedimenti e i
contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni.
3. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali.
4. Salvo quanto previsto nel presente titolo in materia di reclutamento e di
orario di servizio, al personale direttivo dei conservatori di musica,
dell'accademia nazionale di danza e dell'accademia nazionale di arte drammatica
ed al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle
arti si applicano le norme contenute nella Parte III del presente testo unico,
relative al personale direttivo e docente delle istituzioni scolastiche.
5. Agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al
pianoforte dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale d'arte
drammatica e dell'accademia nazionale di danza ed ai pianisti accompagnatori
dell'accademia nazionale di danza si applicano le norme contenute nella Parte
III del presente testo unico, relative al personale docente.
6. Alle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza si applicano le
disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati.
7. Salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali, al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme contenute nella
Parte III del presente testo unico, relative al personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale appartenente
al ruolo dei direttori amministrativi si applicano, fino a quando non saranno
efficaci i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
relativi al personale del comparto della scuola, le norme di stato giuridico e
sul trattamento economico del corrispondente personale del comparto Ministeri.
Art. 265 - Organici
    1. Le modalità ed i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche
relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti, dei Conservatori di
musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono stabiliti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
del tesoro, sulla base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei
conservatori di musica, delle norme di cui all'articolo 15 del regio decreto 11
dicembre 1930, n. 1945 e, per le accademie di belle arti, delle norme del
presente titolo, tenuto conto che, per le accademie medesime, non può essere
superato il numero di 80 alunni per ogni insegnamento di ciascun corso.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro sono altresì determinati i posti relativi agli insegnamenti
di cui all'
articolo 261, comma 3.
3. Con la medesima modalità di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, prima
dell'inizio di ogni anno scolastico, le dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario.
4. L'organico del personale appartenente al ruolo delle assistenti educatrici
dell'Accademia nazionale di danza è determinato in una unità per ogni 100
allievi.
5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono rideterminati
in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite
delle effettive esigenze di funzionamento dei vari insegnamenti. I criteri e le
modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove
nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Art. 266 - Orario di servizio
    1. L'orario di servizio è stabilito in sede di contrattazione collettiva ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui al comma 1,
si applicano le norme vigenti.
Art. 267 - Cumulo di impieghi
    1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'articolo 508 del presente testo
unico non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle
accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 273.
2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di
altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è
regolato dagli articoli 273 e 274.
Art. 268 - Competenze in materia di stato giuridico del personale
    1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario,
degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei
conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a
provvedere:
a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi
motivo essi siano richiesti;
b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della
censura;
c) alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in
conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e
ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.
2. Il dirigente preposto all'istruzione artistica provvede a:
a) alla nomina e conferma in ruolo;
b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed
ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi
motivo detti provvedimenti siano richiesti;
c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative;
d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di
quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
3. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso
assimilato previsto dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del
presente testo unico che disciplinano l'anno di formazione.
Sezione II - Reclutamento
Art. 269 - Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi
    1. L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza avviene mediante concorsi per
titoli ed esami.
2. I concorsi constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad
accertare la preparazione culturale e l'attitudine del candidato all'esercizio
della funzione direttiva nei conservatori di musica e nelle predette accademie.
3. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria
rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un
anno di prova. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le
riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in
ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno
scolastico successivo.
4. Per la partecipazione al concorso per direttore dell'Accademia nazionale di
danza è richiesto il requisito di cui all'articolo 228, comma 5.
5. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, gli orientamenti
programmatici per le prove di esame e i titoli valutabili si applicano le
disposizioni di cui alla parte III, titolo 1, capo II, sezione III del presente
testo unico.
6. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un docente universitario di
ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico
ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due
direttori di ruolo e da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica
istruzione con qualifica non inferiore a dirigente.
7. Il presidente è scelto per sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione
artistica tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i
docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale
direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due
direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra
coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
8. In materia di esoneri si applicano le disposizioni dettate per le commissioni
giudicatrici dei concorsi di reclutamento del personale docente delle altre
istituzioni scolastiche.
9. Ai componenti delle commissioni sono corrisposti i compensi previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive
modificazioni, in misura triplicata.
Art. 270 - Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli
    accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
    1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti
educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei
conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed
esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è
assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.
2. Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per aree disciplinari, nel rispetto dell'esigenza di assicurare una
adeguata specializzazione.
3. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si applicano le stesse
norme che regolano i concorsi per l'insegnamento delle materie artistiche. Per i
concorsi a posti di assistente di storia dell'arte è necessario altresì essere
in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per
l'insegnamento della stessa materia nei licei classici.
4. I concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministero della pubblica
istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel
triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre e di posti.
Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione
dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle
quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 15/30.
5. I concorsi per titoli ed esami constano di una o più prove scritte,
scrittografiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti e di una
prova orale.
6. Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, è finalizzata
all'accertamento della preparazione culturale e delle capacità professionali.
7. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle
problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici
programmi d'insegnamento nonché sull'ordinamento generale e sullo stato
giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del
concorso e sull'ordinamento di cui alla parte II, titolo VII, capo I del
presente testo unico.
8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di
100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e
30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i
candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in
ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.
9. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della
pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a
stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per
quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e
pratica, non può superare in ogni caso le 12 ore.
10. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in
graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono
ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le
cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le nomine sono
disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai
sensi dell'articolo 265, comma 5; esse non sono, in ogni caso, effettuate su
posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
11. L'anno di formazione è valido come periodo di prova.
12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al presente
articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di formazione dettate per il
personale docente delle altre istituzioni scolastiche
13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni
dettate per i concorsi del personale docente delle altre istituzioni
scolastiche.
14. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire i posti di docente a persone
che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama
di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di
prova il personale così nominato.
Art. 271 - Commissioni giudicatrici
    1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un
docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque
anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con
un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da due docenti
di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli
insegnamenti cui si riferisce il concorso.
2. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio dal
dirigente preposto all'istruzione artistica fra coloro i quali siano compresi in
appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I
componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di
cui al comma 1, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle
predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al
medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima
sede.
3. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il
numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione
assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
4. Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di
docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di
ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia
possibile, a persone esperte estranee alla scuola.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale
amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. Le
commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità
definite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni
dettate per i concorsi per il personale docente delle altre istituzioni
scolastiche.
Art. 272 - Conferimento delle supplenze
    (modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla
    legge 27 ottobre 1995, n. 437)
    1. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si applicano, per
quanto non previsto diversamente dal presente articolo, le disposizioni recate
dagli articoli 520 e 521.
2. Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del Conservatorio o
dell'Accademia, che le firma congiuntamente al direttore amministrativo, sulla
base di graduatorie nazionali compilate da commissioni nominate dal Ministero.
3. Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal dirigente preposto
all'istruzione artistica tra i direttori di conservatorio o di accademia, e da
tre docenti di ruolo della materia per la quale si deve compilare la graduatoria
per il conferimento delle supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni.
4. Le graduatorie hanno carattere permanente.
5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria
ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 2, con l'inclusione
di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi
titoli.
6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono
costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a
quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni è preposto il
presidente della commissione originaria, la quale a sua volta è integrata da un
altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente
possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
7. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni
interessate, scelte dal dirigente preposto all'istruzione artistica; alle
commissioni costituite in sottocommissioni, sarà assegnata comunque una unica
sede.
8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o accademie
presso cui aspira alle supplenze, fermo restando il diritto al conferimento di
supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in
graduatoria..
9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica per la
formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere
validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie compilate secondo le
disposizioni dell'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
10. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli
hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali
e temporanee in uno degli istituti indicati nella domanda di supplenza.
11. La precedenza assoluta di cui al comma 10 opera dopo quella prevista
dall'articolo 17, comma 5 del decreto legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito con
modificazioni dalla legge 4 luglio 1988 n. 246, a favore di coloro che sono
compresi nelle graduatorie ad esaurimento compilate ai fini delle immissioni in
ruolo, senza concorso, previste dal medesimo decreto legge.
12. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili e
il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio possono essere
assegnati non più di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e professionali
possono essere assegnati non più di 40 punti. Gli aspiranti che riportino un
punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non sono inclusi nelle
graduatorie.
13. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati
sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze è
ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni
dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie e dei provvedimenti
conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica
istruzione, formata secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica Istruzione.
14. Resta fermo quanto previsto, in materia di scritturazione e di incarichi,
dall'articolo 223 per l'Accademia d'arte drammatica e dall'articolo 234 in
materia di incarichi per l'Accademia Nazionale di danza.
15. Per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e
ausiliario delle accademie e dei conservatori di musica si applicano le
disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, del presente testo unico; le
competenze in materia dei capi di istituto, presidi o direttori didattici, ivi
previste, si intendono riferite ai direttori di accademia o di conservatorio.
16. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica di Bolzano, le
norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in
attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige.
Art. 273 - Contratti di collaborazione
    1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed
artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo,
possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da
enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione
dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono
provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti
del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del
competente organo di amministrazione del conservatorio.
2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica,
vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle
norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono
riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti
all'attività artistica esercitata.
3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente
rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei
docenti.
5. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha
carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento
economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di
stipendio con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta di
famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il
compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base
della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di
musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili
per le attività di rispettiva competenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto,
in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai
conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
9. Il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, provvede ogni
anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle
esigenze accertate.
Art. 274 - Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla
    data del 13 luglio 1980
    1. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980,
abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attività presso enti lirici o
istituzioni di produzione musicale e che, avvalendosi della facoltà di scelta
del rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività, abbiano
optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o
istituzioni predette, perdendo conseguentemente la qualità di titolari nei
conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro
aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il
conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.
2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere rinnovato per
periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60° anno
di età.
3. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.
4. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo
al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è
pari all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei
singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nell'
articolo 273. Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso è
rivalutato secondo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 273, qualora il
compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.
5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si dà
luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'articolo 99 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, sino alla scadenza del
termine del 31 ottobre 1993
6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di
pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto
e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento,
salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti
pensionistici.
Art. 275 - Modelli viventi
    1. I modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici sono
assunti con incarichi annuali, per un numero di ore di servizio compreso tra le
dieci e le venti ore settimanali.
2. La retribuzione oraria per tali incarichi è determinata dal Ministro della
pubblica istruzione, tenendo conto del trattamento economico previsto per la
terza qualifica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della
scuola. Essa è corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, per un
importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite con
l'incarico. L'adeguamento retributivo avviene in corrispondenza ed in
proporzione dei miglioramenti stabiliti per la terza qualifica del predetto
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
3. Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo della scuola,
escluse le disposizioni relative al reclutamento ed all'orario di servizio. In
materia di assenze e di congedi si applicano le disposizioni riferibili alla
natura dell'incarico della nomina e non alla retribuzione oraria del servizio
4. Ai modelli viventi sono corrisposte, in quanto spettanti, le quote di
aggiunta di famiglia.
5. Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si applicano le norme
relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo della
scuola.
6. L'incarico annuale è titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi
negli anni successivi.
7. I modelli viventi sono nominati, a domanda, nei ruoli del personale
ausiliario, via via che si rendono liberi i posti, dopo dieci anni di servizio
anche non continuativo.
8. Il sevizio prestato in qualità di modelli viventi è riconosciuto nel ruolo
del personale ausiliario secondo le disposizioni in vigore per il predetto
personale della scuola.

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII  -  NORME COMUNI
    CAPO I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione I - Sperimentazione e ricerca educativa
Art. 276 - Criteri generali
    1. La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado è espressione
dell'autonomia didattica dei docenti e può esplicarsi:
a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico;
b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle
strutture esistenti.
Art. 277 - Sperimentazione metodologico - didattica
    1. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul
piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti
ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o
richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione
scolastica.
2. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al
collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per
le rispettive competenze.
3. I consigli di intersezione, di interclasse o di classe, esprimono il loro
parere per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le
sezioni, le classi o la classe comprese nell'ambito di propria competenza.
4. Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di
istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i
programmi di sperimentazione.
5. Per l'attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono delle
attrezzature e dei sussidi della scuola nonché di quelli disponibili nell'ambito
distrettuale.
Art. 278 - Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture
    1. La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli
ordinamenti e delle strutture può essere attuata, oltre che sulla base di
programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di
circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, degli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione.
2. Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la
identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa
motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la
individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo
di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della
sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro
pubblicizzazione.
3. Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con propri
decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari di insegnamento,
le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di
docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti
alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di
licenza o di maturità e la composizione delle commissioni esaminatrici.
4. Per i fini di cui al presente articolo le proposte di sperimentazione devono
essere inoltrate al Ministro della pubblica istruzione corredate da un parere
tecnico dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi competente per territorio.
5. Il Ministro può anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto
regionale competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il
carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un
quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna
scuola sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture
e degli ordinamenti e le modalità per il reperimento e l'utilizzazione del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
6. Le istituzioni a cui sia stato già riconosciuto con apposito decreto
carattere sperimentale o ordinamento speciale mantengono, ai sensi del
precedente comma 5, tale carattere.
Art. 279 - Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole
    sperimentali
    1. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi
o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo
criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica
istruzione che autorizza la sperimentazione.
Art. 280 - Iscrizione degli alunni
    1. L'iscrizione degli alunni alle sezioni, classi o scuole interessate ad un
programma di sperimentazione di cui all'articolo 278 avviene a domanda.
Art. 281 - Documentazione, valutazione e comunicazioni
    1. La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui
all'articolo 277 e la valutazione sui medesimi, espressa dal collegio dei
docenti, sono comunicate oltre che al provveditore agli studi della provincia,
al consiglio di circolo o di istituto, al consiglio scolastico distrettuale, al
consiglio scolastico provinciale e all'istituto regionale competente.
2. La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione di cui
all'articolo 278 sono comunicate anche al Ministro della pubblica istruzione che
le sottopone al Consiglio nazionale della pubblica istruzione
Sezione II - Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e
docente
Art. 282 - Criteri generali
    1. L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo,
direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo
sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni
interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come
partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del
circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul
piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo
287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei
distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi,
l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze
risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o
dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.
Art. 283 - Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche
    1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli
stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad
istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per la
realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima
istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche
2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le
istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 27 e delle
istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 27.
3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante
ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante
ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con
aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si
estinguono con le modalità stabilite dalle istruzioni amministrativo-contabili
di cui al comma 2.
Art. 284 - Specifiche iniziative di aggiornamento
    1. Il Ministero della pubblica istruzione adotta ai sensi dell'articolo 115
apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono
l'insegnamento nelle attività di sostegno e di integrazione nelle scuole
dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in
Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità
europea.
2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale
della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla
salute, e di prevenzione delle tossicodipendenze come previsto dall'articolo 104
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
3. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali
all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero
degli affari esteri, promuove l'organizzazione di corsi di aggiornamento.
Art. 285 - Consulenza tecnico - scientifica in materia di aggiornamento e
    collaborazione con università ed istituti di ricerca
    1. Alle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito
del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale,
prestano la propria assistenza e collaborazione gli ispettori tecnici.
2. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e docenti
universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti delle scuole con lingua
d'insegnamento diversa da quella italiana. L'utilizzazione del predetto
personale è regolata con apposito disciplinare tipo approvato dal Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi,
possono organizzare direttamente iniziative di aggiornamento previo accordo con
i consigli dei circoli o degli istituti interessati ovvero prestare, per lo
stesso fine, opera di collaborazione tecnico-scientifica.
4. Ai fini del coordinamento con l'istruzione universitaria, il Ministro della
pubblica istruzione, come previsto dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989 n.
168, sente il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica
sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale
ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in
collaborazione con le università ed eventualmente con gli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, i cui oneri fanno carico al
bilancio della pubblica istruzione.
5. Le università, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 19 novembre
1990 n. 341, possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di
attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle
iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali
e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi,
anche di diritto privato.
Art. 286 - Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola
    elementare
    1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in
relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi per la
scuola elementare, il Ministro della pubblica istruzione attua un piano
straordinario pluriennale di aggiornamento ai sensi dell'articolo 132.
Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
Art. 287 - Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
    aggiornamento educativi
    1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi,
istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n.
419 hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.
Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione.
2. Gli istituti hanno il compito di:
a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico didattica;
b) condurre studi e ricerca in campo educativo;
c) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione a cui
collaborino più istituzioni scolastiche;
d) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo
e docente della scuola;
e) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi,
sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti
e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello
locale.
3. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 2 gli istituti si avvalgono in
via prioritaria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della
stessa o di altra regione.
Art. 288 - Articolazione interna degli istituti regionali
    1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la
scuola elementare, per la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per
l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi
comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca
sperimentale e di organizzazione delle attività di aggiornamento. La sezione
dell'istruzione artistica è competente anche per i licei artistici e gli
istituti d'arte.
2. Le sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse comune.
Art. 289 - Organi degli istituti regionali
    1. Ciascun istituto è retto da un consiglio direttivo formato da esperti,
nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da
quindici membri dei quali:
a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori
del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti
parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione
territoriale dell'istituto regionale;
b) tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno eletto dalla
minoranza del consiglio regionale;
c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti
dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;
d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione su otto nominativi
proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare
un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.
2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro
della pubblica istruzione.
3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui
al successivo articolo 294.
4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e
possono farne parte per un altro quinquennio.
5. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri membri i
responsabili delle sezioni di cui all'articolo 288.
6. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la
stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed
esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento
dell'istituto e delibera circa il suo ordinamento interno.
7. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto.
8. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
9. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici,
facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.
Art. 290 - Centro europeo dell'educazione
    1. Il Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Frascati, villa
Falconieri, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia
amministrativa.
2. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la
diffusione della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di
condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con
particolare riguardo a quelli della Comunità europea e sull'attività in campo
educativo delle organizzazioni internazionali.
4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi e ricerche:
a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;
b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai
rapporti tra formazione e occupazione;
c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione;
d) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo e docente; e, sull'impiego delle tecnologie educative.
Art. 291 - Organi del Centro europeo dell'educazione
    1. Il Centro europeo dell'educazione è retto da un consiglio direttivo formato
da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e
composto da undici membri, dei quali:
a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori
del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti
parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su sei nominativi
proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche;
c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti
dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata
presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.
2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro
della pubblica istruzione
3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui
all'articolo 294.
4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e
possono farne parte per un altro quinquennio.
5. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese;
autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti,
istituzioni ed esperti; adotta ogni altro provvedimento occorrente per il
funzionamento del Centro e delibera circa il suo ordinamento interno.
6. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro.
7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
8. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici,
facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.
Art. 292 - Istituzione e organi della biblioteca di documentazione
    pedagogica
    1. La biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Firenze, ha
personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.
2. La biblioteca svolge le seguenti attività:
a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di
documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali
e con il Centro europeo dell'educazione;
b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio
delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola.
3. La biblioteca è retta da un consiglio direttivo formato da esperti, che è
nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici
membri, dei quali:
a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del
Centro europeo dell'educazione;
b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti
dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;
c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su due nominativi proposti
dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;
d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della
pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario
nazionale al di fuori dei propri membri.
4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro
della pubblica istruzione.
5. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di cui
all'articolo 294 oltre a svolgere le funzioni proprie del segretario,
sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui
si articola la biblioteca e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del
consiglio direttivo.
6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e
possono farne parte per un altro quinquennio.
7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti
e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni
altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera
circa il suo ordinamento interno.
8. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca.
9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
10. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici,
facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.
Art. 293 - Conferenza dei presidenti
    1. I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e
della biblioteca di documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza,
presso il Ministero della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi,
al fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune interesse e di
assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli
istituti.
2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni
consiglio direttivo delle predette istituzioni.
3. La conferenza è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo
delegato.
4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attività
di comune interesse svolte dagli istituti.
Art. 294 - Personale degli istituti
    1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti
regionali, del Centro europeo della educazione e il direttore della biblioteca
di documentazione pedagogica scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il
personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale
dell'amministrazione scolastica.
2. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla
biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro della pubblica istruzione
dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del
personale della scuola anche universitario e a quelli del personale
amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla
base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente.
3. L'assegnazione è disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso
ciascuna istituzione, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni
interessate.
4. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al comma 2 ha la durata
di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del
consiglio direttivo. In attesa dell'organica riforma delle predette istituzioni
il comando può essere ulteriormente rinnovato di anno in anno, per un massimo di
tre anni previa motivata richiesta del consiglio direttivo.
5. Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni è
valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
6. Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e
la distribuzione dei posti presso gli enti sono stabiliti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli
istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di
documentazione pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a
persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci.
8. Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo
approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro.
Art. 295 - Finanziamenti
    1. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di
documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività:
a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;
b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti
ed istituzioni;
d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate.
2. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) è
determinato annualmente.
Sezione IV - Disposizioni per le regioni a statuto speciale
Art. 296 - Disposizioni speciali per il Trentino - Alto Adige
    1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle province autonome
di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze in materia loro attribuite
dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
2. Ai sensi dell'articolo 28 del testo unificato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983 n. 89 la Provincia di Bolzano
istituisce uno o più istituti di ricerca sperimentazione ed aggiornamento
educativi, in relazione al particolare ordinamento scolastico vigente nella
provincia stessa. Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti
di cui al presente comma lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi 2,
3, 4 e 6, per un numero di unità di comando da stabilire d'intesa con la
provincia ai sensi dell'articolo 4 del citato testo unificato.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988 n. 405 la provincia di Trento, nell'esercizio delle proprie
competenze, istituisce un istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
educativi. Per l'utilizzazione di personale della scuola nell'istituto di cui al
presente comma, lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi 2, 3, 4 e 6,
per un numero di unità di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai
sensi dell'articolo 5 del citato testo unificato.
Art. 297 - Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta
    1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978 n. 196 con legge
regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3, lettera g), della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, può essere istituito, sentito il
consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo gli
articoli 287 e seguenti.
2. L'istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al presente capo con
particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e
40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.
3. Il consiglio direttivo dell'istituto è nominato dalla regione.
4. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo
alinea, dell'articolo 289, comma 1, sono eletti, al di fuori del consiglio
scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in
servizio nella regione.
5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 289, comma 1, sono scelti
dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al
di fuori dei propri membri.
6. I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'articolo 289, comma 1, sono
scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e la regione, su otto
nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale.
7. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal
consiglio regionale.
8. La regione nomina il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie
di cui all'articolo 294, comma 1.
9. La regione provvede all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di
personale comandato presso l'istituto, a norma dell'articolo 294, commi 2 e
seguenti. L'assegnazione di tale personale è comunque subordinata
all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
10. Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del
territorio regionale, la regione inoltra la richiesta di assegnazione al
Ministero della pubblica istruzione, il quale adotta il provvedimento di
comando.
11. I contributi di cui all'articolo 295, comma 1, lettera a), e comma 2, nonché
gli oneri per il personale comandato, sono a carico del bilancio della regione.
12. Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di
ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale e professionale del
personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca
intesa, dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di iniziative di
interesse nazionale ovvero di interesse regionale.
Art. 298 - Disposizioni speciali per la Sicilia
    1. Nelle materie previste dal presente capo la regione Sicilia svolge le
funzioni amministrative contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 1985, n. 246.
Sezione V - Norme finali
Art. 299 - Sede degli istituti
    1. Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando non avranno la
disponibilità di propri locali, hanno sede presso gli uffici scolastici
regionali, e nelle province di Trento e Bolzano presso gli uffici scolastici
provinciali.
Art. 300 - Norme transitorie sul personale
    1. Il personale assunto dal soppresso Centro didattico nazionale denominato
Centro europeo dell'educazione ed in servizio alla data di entrata in vigore
della legge 30 luglio 1973, n. 477, è assunto, con decreto del Ministero della
pubblica istruzione, in qualità di diurnista nelle categorie del personale non
di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive
modificazioni, tenuto conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni
esercitate.
2. Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e
periferica del Ministero della pubblica istruzione si applica il disposto della
legge 4 febbraio 1966, n. 32, e i periodi di anzianità richiesti dalla legge
stessa sono ridotti a metà a decorrere dalla data di assunzione di cui al comma
2.
3. Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso i soppressi
centri didattici è valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella
scuola.
Art. 301 - Statuti e norme finali
    1. I consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed
aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca
di documentazione pedagogica deliberano lo statuto per il funzionamento e la
gestione amministrativo-contabile dell'ente. Lo statuto è approvato con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro
ed il Ministro della funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.
2. Al riordinamento degli istituti di cui al comma 1 si provvede con i decreti
legislativi da emanarsi in attuazione della delega recata dall'articolo 4 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
CAPO II - Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica
Art. 302 - Organizzazione dell'insegnamento
    1. L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed
istituti di istruzione secondaria.
2. Esso è impartito nella scuola media per classi e nella scuola secondaria
superiore e artistica per squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.
Art. 303 - Esoneri dalle esercitazioni pratiche
    1. Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o
totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo stato di salute, su
richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici
sullo stato fisico degli alunni stessi da effettuarsi tramite la competente
unità sanitaria locale.
2. L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi
presso l'istituto, sulla base di idonea certificazione rilasciata agli
interessati dalla competente unità sanitaria locale.
Art. 304 - Voto di educazione fisica
    1. Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media dei punti
ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione alle scuole e della dispensa
dal pagamento delle tasse scolastiche.
2. In deroga a quanto previsto nel comma 1 per gli alunni degli istituti
magistrali il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei
punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal
pagamento delle tasse.
3. Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere esonerati dalla
frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la
dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti
anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni
pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione
magistrale superando la sola prova di teoria.
Art. 305 - Sussidi
    1. Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole
allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.
2. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 è subordinata
all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi, cui il
sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che è controllata dal provveditore
agli studi.
Art. 306 - Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI
    1. Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a disposizione del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), per una durata non superiore ad un anno,
in relazione alle Olimpiadi, ai campionati del mondo ovvero a manifestazioni
internazionali a essi comparabili, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione
fisica che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto
facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la
preparazione atletica e la preparazione alle gare sportive. Durante tale periodo
la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I.
2. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 1 è valido a tutti
gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del
compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
3. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 1
si applica nei limiti di durata della nomina.
4. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo
possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.
Art. 307 - Servizi periferici  -  coordinatore
    1. L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione
fisica è di competenza dei provveditori agli studi che possono avvalersi della
collaborazione di un preside o di un docente di ruolo di educazione fisica, il
quale ultimo può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.
Art. 308 - Ruoli organici e cattedre
    1. I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli provinciali per
la scuola media e per la scuola secondaria superiore.
2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando essa abbia un
numero settimanale di ore di lezione inferiore a 18, solo nel caso in cui sia
possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti
possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e, comunque, in numero non
superiore a tre. In tale caso la cattedra è istituita presso la scuola o
istituto avente l'orario più elevato.
3. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, il
docente può assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre sei ore.
CAPO III - Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altri
confessioni religiose
Sezione I - Insegnamento della religione cattolica
Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica
    1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado
l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la
Repubblica Italiana e la Santa sede e relativo protocollo addizionale,
ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 e dalle intese previste dal predetto
protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce
incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni
richiamante nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte
della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri
degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo
per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami,
viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che
di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda
o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue
l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.
Art. 310 - Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di
    scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
    cattolica
    1. Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà
di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a
ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
2. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale
diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa
dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno
scolastico, all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, dai genitori o da chi
esercita la potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui
all'articolo 147 del codice civile.
4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente
all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorità
scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica.
Sezione II - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica
Art. 311 - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica
    1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti,
riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, il diritto di
avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di non
avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l'insegnamento religioso
ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni
che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione
dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti
alunni effetti comunque discriminanti.
3. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si osservano le
disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, in quanto applicabili, e
quelle delle leggi emanate a seguito di intese tra lo Stato e singole
confessioni religiose.
4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le disposizioni
di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984, n. 449.
5. Per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno si
osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 novembre
1988, n. 516.
6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517.
7. Per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane si osservano le disposizioni di
cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1989, n. 101.
CAPO IV - Alunni in particolari condizioni
Sezione I - Alunni handicappati
Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione
dell'alunno handicappato
Art. 312 - Principi generali
    1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, le cui
disposizioni, per quanto concerne il diritto all'educazione, all'istruzione e
all'integrazione scolastica sono richiamate nel presente paragrafo.
Art. 313 - Soggetti aventi diritto
    1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai fini
dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente sezione, è effettuata secondo
i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6
dell'articolo 314. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e
coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno,
all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno
psicologo o un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso
l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.
Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione
    1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere
impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all'handicap.
4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione
della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo
dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo
individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la
collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente
specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore
psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della
pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche,
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di
recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali
della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il
concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle
famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e
l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti
secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento
emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola
materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di
istruzione secondaria superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente
impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite
l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,
d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e
del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori
ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A
tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata
l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non
inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai
docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto
alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di
cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante
l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un
periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
Art. 315 - Integrazione scolastica
    1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul
territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli
organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma
sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché
a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono
essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle
attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici
nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione
individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto
allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle
classi frequentate da alunni con handicap.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono
garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
3. I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono determinati
nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in
vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in modo da assicurare un rapporto
almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro
i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42
comma 6, lettera h) della stessa legge.
4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite
attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di
cui al comma 1 lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati,
nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e
del conseguente piano educativo individualizzato.
5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi
in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla
elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.
Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica
    1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in
materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 1988 n.
399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4
della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione
provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe
della scuola media;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio
della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche
aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo
forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in
modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona
handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento
della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;
nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti
gli specialisti di cui all'
articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una
terza ripetenza in singole classi.
2. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n.
341 relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni
contenute nell'
articolo 325.
3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli
di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o
non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12.
4. Gli accordi di programma di cui all'articolo 315 comma 1, lettera a), possono
prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle
scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani
educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo
479, comma 10.
Art. 317 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
    1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro
composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un
esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 455, due esperti
designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre
esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente
rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla
base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il
gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione
secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da
docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di
collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano
educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta
al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione
con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica
dell'esecuzione degli accordi di programma di cui all'articolo 315 e agli
articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l'impostazione e
attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra
attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al
Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il
presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della
verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui alle
disposizioni richiamate nel comma 3.
Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
    1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato,
sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano
stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti
impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati
sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle
prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la
comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del
rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro
necessari.
Paragrafo II - Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno
Art. 319 - Posti di sostegno
    1. Per lo svolgimento delle attività di sostegno a favore degli alunni portatori
di handicap nella scuola materna, elementare e media, le dotazioni organiche dei
relativi ruoli provinciali comprendono posti di sostegno da istituire in
ragione, di regola, di un posto ogni quattro alunni portatori di handicap.
2. Per la determinazione dei posti di sostegno nella scuola secondaria superiore
si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 315 comma 3.
3. Nella scuola elementare deroghe al rapporto medio di un docente ogni quattro
alunni portatori di handicap possono essere autorizzate in organico di fatto, in
presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale
richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori
di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle
piccole isole.
4. Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono
essere forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi
dell'articolo 325.
5. L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli
è consentita, a norma dell'articolo 315, unicamente qualora manchino docenti di
ruolo o non di ruolo specializzati e trovano applicazione, al riguardo, le
disposizioni contenute nell'articolo 455 comma 1 e 2.
Art. 320 - Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola
    elementare
    1. Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni portatori di
handicap nella scuola elementare trovano applicazione le disposizioni contenute
nell'
articolo 127.
2. Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale
possono essere assicurate ulteriori forme di integrazione specialistica e di
sostegno, nonché interventi socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive
competenze, dallo Stato e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive
disponibilità di bilancio.
Art. 321 - Programmazione educativa nella scuola media
    1. Nell'ambito delle attività rientranti nella programmazione educativa di cui
all'articolo 167 sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore
degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione dei
docenti di sostegno.
2. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono essere
assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio
socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive
competenze, dallo Stato e dagli enti locali preposti, nei limiti delle
rispettive disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal
consiglio scolastico distrettuale.
Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole
con particolari finalità
Art. 322 - Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti
    1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle classi
ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai
commi successivi.
2. Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli istituti per non
vedenti di cui alla tabella allegata alla legge 26 ottobre 1952 n. 1463 ed altre
scuole di tale tipologia possono essere istituite - con le modalità di cui
all'articolo 55 - presso altri istituti per non vedenti che siano riconosciuti
ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro della
pubblica istruzione.
3. Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale
docente è iscritto in ruoli speciali provinciali. Il personale direttivo
appartiene ad apposito ruolo speciale nazionale.
4. Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i locali
occorrenti e a provvedere, oltreché ad ogni arredamento scolastico, ai vari
servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, a
tal fine obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente
provveditore agli studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla
approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
5. Gli alunni, nelle scuole elementari per i non vedenti, non possono superare
il numero di 15 per ciascuna classe.
6. Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi preparatori
per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti,
abbiano bisogno di apprendere i metodi tiflologici ai fini della prosecuzione
degli studi.
7. Oltre alle scuole medie derivanti dalla trasformazione delle scuole
secondarie di avviamento professionale per ciechi, possono essere istituite, con
le modalità di cui all'
articolo 56, scuole medie speciali per non vedenti.
8. I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non vedenti sono
determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione anche in
relazione alle esigenze degli insegnamenti speciali in atto presso le scuole già
esistenti.
Art. 323 - Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti
    1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle classi
ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai
commi successivi.
2. Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti, oltre a
quelle statizzate già gestite dall'Ente nazionale protezione e assistenza
sordomuti (E.N.S.), possono essere istituite con le modalità di cui agli
articoli 55 e 56.
3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la necessaria
integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive
competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in attuazione di un
programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
4. I consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le
associazioni dei minorati dell'udito, e sulla base dei programmi di cui al comma
3, predispongono, a livello provinciale, i programmi e le forme di integrazione
e sostegno a favore degli alunni sordomuti.
5. Allo stesso fine gli enti locali favoriscono il processo di integrazione
sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione dei servizi sociali
aperti al di fuori delle scuole di cui al comma 2.
6. Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti
dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, i convitti annessi alle
istituzioni scolastiche statizzate, di cui al comma 2, sono posti, in via
transitoria, alle dipendenze del Ministero medesimo.
7. Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e 6 fanno parte
un rappresentante dei non udenti, nominato dall'Ente nazionale protezione e
assistenza sordomuti (E.N.S.) e un rappresentante del comune in cui ha sede
l'istituzione.
8. Gli immobili di proprietà dell'E.N.S. adibiti a sedi scolastiche e
convittuali, nonché gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche
assegnati in proprietà ai comuni conservano la destinazione originaria e
comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale, devono essere
destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.
Art. 324 - Scuole con particolari finalità
    1. Sono scuole con particolari finalità, ai sensi delle disposizioni del
presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali
per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti
presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica
istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori
di handicap e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli istituti
statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a
carattere continuativo.
Paragrafo IV - Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni
portatori di handicap, non vedenti e sordomuti
Art. 325 - Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di
    specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e
    sordomuti
    1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per
sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi delle
scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito -
fino all'applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 - di
apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso
teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal
Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono
approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti
prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la
specializzazione.
3. Sono validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in
base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre1975 n. 970, anche se il loro
conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi
indetti prima della data medesima.
Sezione II - Alunni in particolari situazioni di disagio
Art. 326 - Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle
    tossicodipendenze
    1. A favore dei minori indicati nell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n.
216 sono attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi
previste, interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi
degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 concernenti interventi in
materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti
dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché dalle patologie correlate, si applicano, nel settore
scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di
educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo,
dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle
patologie correlate.
3. Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario
dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche
tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati
per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la
promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte
formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con
decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della
prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale e
rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione,
repressione e recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di
associazioni giovanili e dei genitori
5. Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro
individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei
programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri
di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da
svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre
amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro
interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province
autonome e dei comuni.
7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale
della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla
salute e di prevenzione delle tossicodipendenze
8. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la
realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che
possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della
loro autonomia.
9. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato
tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito
distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali,
costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi
dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti
comitati sono composti da sette membri.
10. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare
rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali
territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni
giovanili.
11. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della
scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni
scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio
ispettivo tecnico.
12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale,
e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i
docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui
danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi
audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua
disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di
ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'articolo 116 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
13. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere
istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le
associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti
disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al
reinserimento nell'attività lavorativa.
14. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 456,
possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero
scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e
le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 a
condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui
al comma 12.
15. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati
agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le
attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da
ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati
provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
16. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui
al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 è valutato in complessive lire 4
miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della
pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il
funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali,
distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei
comitati stessi.
17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i
servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti,
istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti
all'interno delle scuole secondarie superiori.
18. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza
concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli
enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono
erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo
scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento
sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle
tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito
dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato
la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere
loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'articolo
10 comma 2 lettera e) del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio
d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario
aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontario.
22. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - il Ministero della pubblica
istruzione propone all'approvazione del Ministro per gli affari sociali,
progetti mirati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze, previa
predisposizione di studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire.
CAPO V - Norme sul diritto allo studio
Art. 327 - Interventi
    1. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli articoli
42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 in
materia di diritto allo studio concernono tutte le strutture, i servizi e le
attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o
mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni
scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo
scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi,
la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli
interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici;
l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
2. Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite ai comuni che
le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. La regione
promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei
libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le
caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti
ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
CAPO VI - Disciplina degli alunni
Art. 328 - Sanzioni disciplinari
    1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole
e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni dei licei
artistici e degli istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo quanto
disposto dai commi seguenti.
2. La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni prevista
dall'articolo 19, lettera d), del vigente regolamento approvato con regio
decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientra nella competenza del consiglio di classe.
3. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 19, lettere e), f), g), h),
i) del regolamento richiamato nel comma 2 rientrano nella competenza della
giunta esecutiva del consiglio di istituto. Le deliberazioni sono adottate su
proposta del rispettivo consiglio di classe.
4. Contro le decisioni dei consigli di classe e della giunta esecutiva è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al provveditore agli
studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
5. Contro le decisioni in materia disciplinare adottate dal preside ai sensi
dell'articolo 19, lettera c) del regolamento richiamato nel comma 2 è ammesso
ricorso entro trenta giorni al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva.
6. Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c) e seguenti
dell'articolo 19 del regolamento richiamato nel comma 2 i capi di istituto danno
immediata notizia al provveditore agli studi. Dei provvedimenti disciplinari di
cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 19 del citato regolamento deve essere
data notizia all'albo dell'istituto e nel bollettino ufficiale del Ministero
quando, decorso il termine per ricorrere o intervenuta la decisione del ricorso,
essi siano divenuti definitivi.
7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono
stabilite con regolamento.
8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo
ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli
educandati femminili dello Stato.
9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli
educandati femminili dello Stato concernenti infrazioni da essi compiute in
qualità di convittori o semiconvittori sono stabilite con regolamento.
CAPO VII - Norme particolari in materia di programmi
Art. 329 - Insegnamenti di discipline applicate alla pesca
    1. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero dei
trasporti e della navigazione, cura che nei programmi di insegnamento nella
scuola media e negli istituti di istruzione secondaria superiore siano inserite
nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Cura altresì che nei programmi
di insegnamento degli istituti tecnici nautici o istituti professionali
equiparati, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia
della pesca marittima, nonché nozioni di economia e diritto della pesca.
Art. 330 - Educazione stradale
    1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, i
Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i
Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione, avvalendosi della
collaborazione dell'Automobile club d'Italia, nonché di enti e associazioni di
comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale
individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi
programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività
obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di
istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei
principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa
segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di
comportamento degli utenti.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le
modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio
degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto
appartenente alle istituzioni di cui al comma 1; l'ordinanza può prevedere
l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei
programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate.

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VIII  -  ISTRUZIONE NON STATALE
    CAPO I - Scuola materna
Art. 331 - Caratteri e finalità della scuola materna non statale
    1. La scuola materna non statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da
tre a sei anni. Essa si propone fini di educazione, di sviluppo della
personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della
scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
Art. 332 - Vigilanza
    1. La vigilanza sulle scuole materne non statali è esercitata dal provveditore
agli studi, il quale si avvale del direttore didattico competente per
territorio.
Art. 333 - Apertura delle scuole materne non statali
    1. L'autorizzazione all'apertura delle scuole materne non statali è rilasciata
dal direttore didattico competente per territorio. Le condizioni per il rilascio
ed il mantenimento dell'autorizzazione sono stabilite con regolamento
governativo.
Art. 334 - Titolo di studio prescritto per l'insegnamento
    1. Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di
abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del
titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.
Art. 335 - Approvazione delle nomine
    1. Le nomine del personale docente sono soggette all'approvazione del
provveditore agli studi.
Art. 336 - Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione Europea
    1. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione
ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l'apertura e la gestione delle
scuole private e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti
degli stati membri dell'Unione Europea.
Art. 337 - Chiusura delle scuole materne non statali
    1. Le condizioni che determinano la chiusura delle scuole materne non statali e
le modalità della chiusura stessa sono stabilite con regolamento governativo.
Art. 338 - Ricorsi
    1. Con regolamento governativo sono stabilite le modalità per l'impugnazione, in
sede amministrativa, del diniego dell'autorizzazione all'apertura e del
provvedimento di chiusura di scuole materne non statali.
Art. 339 - Sussidi alle scuole materne non statali
    1. Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di
disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione
scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del
numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona,
può corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite dello
stanziamento iscritto a tal fine nello stato di previsione del medesimo
Ministero.
Art. 340 - Ripartizione dello stanziamento di bilancio
    1. Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'erogazione degli
assegni, premi, sussidi e contributi debbono pervenire al Ministero della
pubblica istruzione, entro i termini stabiliti dal Ministro, per il tramite dei
provveditori agli studi che su di esse esprimono il loro motivato avviso,
sentiti i pareri del consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale
di assistenza e beneficenza.
2. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila il piano annuale di
ripartizione della somma di cui al comma 1, tenendo soprattutto presenti le
esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle isole e delle località
dichiarate economicamente depresse ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Art. 341 - Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti
    1. Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi si tiene conto
delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte di altre
amministrazioni o enti.
Art. 342 - Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi
    1. Ai fini di cui all'articolo 339 si applica il disposto dell'art. 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO II - Istruzione elementare
Art. 343 - Scuole elementari non statali
    1. Le scuole elementari non statali si distinguono in scuole parificate, scuole
sussidiate e scuole private autorizzate.
Art. 344 - Scuole parificate
    1. Sono scuole parificate quelle gestite da enti o associazioni aventi
personalità giuridica e che siano riconosciute ad ogni effetto legale mediante
apposita convenzione.
Art. 345 - Convenzioni
    1. Le condizioni e le modalità per la stipula della convenzione ed i requisiti
prescritti per i gestori e per i docenti sono stabilite con regolamento
governativo.
2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione
ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione
delle scuole parificate e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini
ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea.
Art. 346 - Obblighi didattici delle scuole parificate
    1. Le scuole parificate sono tenute ad adottare, per i programmi e gli orari,
l'ordinamento della scuola elementare statale. Il Ministro della pubblica
istruzione impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia.
Art. 347 - Vigilanza
    1. La vigilanza sulle scuole parificate è esercitata dal provveditore agli
studi, il quale si avvale del direttore didattico competente per territorio.
Art. 348 - Scuole sussidiate
    1. Sono scuole sussidiate quelle aperte da privati, da enti o associazioni, con
l'autorizzazione del provveditore agli studi, nelle località dove non esiste
alcun'altra scuola statale o parificata.
2. Le scuole di cui al comma 1 sono mantenute parzialmente con il sussidio dello
Stato, corrisposto in forma di premio ai docenti, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e
successive modificazioni.
3. I premi sono concessi per un numero massimo complessivo di 14 alunni per ogni
anno scolastico.
4. I premi sono concessi anche se il docente non sia fornito del titolo di
abilitazione all'insegnamento elementare.
5. Le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 1 e le modalità di svolgimento degli esami degli alunni delle scuole
sussidiate, sono stabilite con regolamento governativo.
Art. 349 - Scuole private autorizzate
    1. Sono scuole private quelle autorizzate ai sensi dell'articolo n. 350 e
gestite da cittadini forniti del diploma di maturità magistrale, classica o
tecnica e degli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità.
2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sull'equiparazione
ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l'apertura e la gestione delle
scuole private e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti
degli Stati membri dell'Unione Europea.
Art. 350 - Autorizzazione per le scuole private
    1. L'autorizzazione è rilasciata dal direttore didattico. Le condizioni per il
rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono stabilite con regolamento
governativo.
2. Le scuole private autorizzate sono tenute ad uniformarsi, di massima, agli
obiettivi indicati nei programmi in vigore per la scuola elementare statale. Il
Ministro della pubblica istruzione impartisce, con propria ordinanza,
disposizioni in materia.
Art. 351 - Vigilanza
    1. La vigilanza sulle scuole private autorizzate è esercitata dal Provveditore
agli Studi, il quale si avvale del Direttore didattico competente per
territorio.
CAPO III - Istruzione secondaria
Art. 352 - Scuole e corsi
    1. Le denominazioni stabilite dalle leggi per le scuole ed istituti di
istruzione secondaria ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici
possono essere assunte soltanto dalle scuole non statali che abbiano fini e
ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali
e svolgono l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario.
2. Le istituzioni scolastiche non statali che non hanno ordinamenti conformi a
quelli delle istituzioni statali assumono la denominazione generica di corsi di
preparazione agli esami.
3. Rientra tra i corsi di cui al comma 2 qualsiasi attività organizzata che,
indipendentemente dalla metodologia didattica seguita, ha lo scopo di impartire
un'istruzione volta al conseguimento di un titolo di studi di istruzione
secondaria ed artistica.
4. Le istituzioni scolastiche non statali e i corsi sono soggetti alla vigilanza
del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, sotto
l'aspetto didattico e morale.
5. Il Ministero della pubblica Istruzione esercita la vigilanza su altri
istituti di carattere culturale e scolastico i cui progetti educativi siano
correlati alle finalità delle scuole pubbliche.
6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario in ordine
alle istituzioni formative che operano nelle materie spettanti alle regioni
stesse ai sensi delle disposizioni vigenti.
7. Sono fatte salve altresì le competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome dai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
Art. 353 - Soggetto gestore
    1. Le scuole non statali e i corsi di cui all'articolo 352 possono essere aperti
al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il
trentesimo anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali
e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta alle persone giuridiche
italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati per le persone fisiche devono
essere posseduti dal rappresentante legale dell'ente.
3. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione
ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di
istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione
Europea.
4. Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto dall'articolo
366 e sono quindi sottoposti all'esclusiva vigilanza del Ministero della
pubblica istruzione, in conformità a quanto previsto nel presente titolo, le
scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti religiosi stranieri
dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in
Italia.
5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l'apertura e il funzionamento di
scuole e corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri sono disciplinati
dall'articolo 366.
Art. 354 - Chiusura dell'istituzione scolastica
    1. Il dirigente generale competente può disporre per ragioni di ordine morale e
didattico, con provvedimento motivato, la chiusura di scuole o di corsi. Il
provvedimento è immediatamente esecutivo.
2. Qualora il provvedimento di chiusura debba essere adottato nei confronti di
una scuola o corso dipendente dall'autorità ecclesiastica si applica il disposto
di cui all'articolo 362, comma 1.
Art. 355 - Riconoscimento legale
    1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 352 comma 1,
funzionanti da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a
condizione:
a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze di sicurezza ed
igieniche e didattiche e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e
tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle
palestre siano sufficienti e adatti in relazione al tipo della scuola stessa;
b) che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte le esercitazioni
pratiche prescritte per le corrispondenti scuole statali, secondo l'ordine e
limiti dei programmi ufficiali;
c) che il personale direttivo e insegnante sia in possesso degli stessi titoli
prescritti per l'esercizio, rispettivamente, della funzione direttiva e
dell'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali;
d) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che
frequentano.
2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione
ai cittadini italiani, per quanto concerne l'esercizio dell'insegnamento, dei
cittadini di Stati membri dell'Unione europea.
3. La concessione del riconoscimento legale comporta la piena validità, a tutti
gli effetti, degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola non
statale che abbia ottenuto il detto beneficio.
Art. 356 - Pareggiamento
    1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 352, comma 1,
funzionanti da almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle
statali corrispondenti se siano tenute da enti pubblici o dagli enti
ecclesiastici di cui all'articolo 7 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e al Protocollo del 18
novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni specificate
nell'articolo 355, si richiede:
a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle
corrispondenti scuole statali;
b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite
con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato
vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico
concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di
abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di
scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b)
dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118.
c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico
iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti.
3. Il pareggiamento comporta gli effetti di cui all'articolo 355, comma 3.
Art. 357 - Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento
    1. Il riconoscimento legale e il pareggiamento sono disposti con decreto del
dirigente generale competente, in seguito ai risultati di apposita ispezione e
in base ad ogni altro elemento di giudizio sulle condizioni prescritte.
2. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti
dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stato concesso il
beneficio.
3. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti
dall'anno scolastico in cui è emanato il relativo decreto, quando si tratti di
una scuola aperta in sostituzione di altra di tipo diverso, già legalmente
riconosciuta o pareggiata, purché la nuova scuola sia di grado uguale a quello
della scuola che sostituisce e funzioni nella stessa sede.
Art. 358 - Oneri a carico del soggetto gestore
    1. Il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese dovute ai commissari
governativi agli scrutini ed agli esami nelle scuole pareggiate e legalmente
riconosciute, di cui all'articolo 361, comma 4, sono a carico dei soggetti
gestori delle scuole stesse, i quali vi provvedono in conformità delle norme a
tal fine stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione.
2. Per le spese necessarie in relazione agli accertamenti da compiersi ai fini
della concessione del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole, e
comunque in relazione a servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i
gestori interessati provvedono a versare, in conto entrate tesoro, la somma che
sarà loro di volta in volta richiesta, salvo conguaglio con le spese che saranno
state effettivamente sostenute
3. Per il pagamento delle tasse governative di concessione e delle tasse annue
di funzionamento dovute allo Stato si applicano le disposizioni vigenti.
4. Le pagelle per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono
distribuite alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate dallo Stato, con
onere finanziario a carico dei soggetti gestori dei medesimi istituti e scuole.
5. Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e diplomi agli alunni delle
scuole medie, ai sensi dell'articolo 187.
Art. 359 - Provvedimenti sanzionatori
    1. Il dirigente generale competente, con provvedimento motivato dispone, a
seconda dei casi, la sospensione o la revoca del pareggiamento o del
riconoscimento legale o la chiusura della scuola pareggiata o riconosciuta,
quando da questa non siano osservate le disposizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di una
delle condizioni stabilite per la concessione del beneficio o quando sussistano
gravi ragioni di ordine morale e didattico.
2. Con regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati la
durata e gli effetti della sospensione del pareggiamento o del riconoscimento
legale.
3. Ispezioni disposte dai Provveditori agli Studi o dal Ministero della Pubblica
Istruzione accertano che nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate
permangano valide ed efficaci le condizioni stabilite, rispettivamente, per il
riconoscimento legale e per il pareggiamento.
Art. 360 - Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate
    1. L'ufficio di preside in una scuola secondaria pareggiata è conferito mediante
concorso per titoli fra i docenti ordinari della stessa scuola forniti di laurea
ed aventi almeno sette anni di servizio di ruolo in scuole statali o pareggiate.
Nei primi sette anni successivi al pareggiamento l'ufficio direttivo è
conferito, anno per anno, a titolo di supplenza ad uno dei docenti della scuola
fornito di laurea. L'ufficio di preside può essere conferito senza concorso a
chi occupi lo stesso ufficio in altra scuola pareggiata dello stesso tipo e
grado.
2. La nomina, il licenziamento e la progressione di carriera dei docenti delle
scuole secondarie pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per i
corrispondenti istituti di istruzione secondaria statali.
3. I docenti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata dello stesso
tipo e grado per chiamata, conservano i diritti acquisiti. I docenti di scuola
pareggiata che passino ad occupare una cattedra in una scuola statale cumulano,
ai fini della pensione, col servizio statale, quello prestato alla dipendenza
dell'ente che mantiene la scuola pareggiata. In tale caso la spesa della
pensione sarà ripartita tra l'ente medesimo e lo Stato in conformità delle norme
vigenti.
4. Le condizioni per il trasferimento nei ruoli statali del personale direttivo
e docente delle scuole pareggiate in caso di statizzazione sono determinate con
regolamento ministeriale da adottare su proposta del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, secondo le modalità di cui
all'
articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. In caso di soppressione di una scuola pareggiata, i docenti di ruolo della
scuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre statali per le quali
posseggano il legale titolo di abilitazione, qualunque sia la loro età.
6. Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per effetto di
statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per
quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei
ruoli statali. Ad essi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della
progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate.
7. Ai presidi e ai docenti delle scuole secondarie pareggiate si applicano, in
materia di disciplina, le disposizioni relative al corrispondente personale
delle scuole statali.
Art. 361 - Norme sugli esami di maturità e su altri esami e scrutini
    1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore pareggiati e legalmente
riconosciuti possono essere sedi di esami di maturità.
2. Gli alunni interni che in seguito a regolare iscrizione abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso negli istituti sedi di esami di maturità sostengono gli
esami negli istituti stessi.
3. Salvo il disposto dell'articolo 362, tutti gli altri candidati sostengono gli
esami di maturità esclusivamente presso gli istituti statali, e nel luogo di
residenza abituale della famiglia o nella sede viciniore, qualora nel luogo
stesso non esistano istituti statali. A tal fine, non più tardi dei 1 marzo,
essi debbono presentare all'istituto statale la relativa domanda e il
certificato di residenza, con facoltà di produrre successivamente, e in ogni
caso non oltre il 31 maggio, i documenti prescritti, a corredo della domanda,
con la quietanza della tassa pagata all'ufficio del registro, ovvero
all'istituto, se questo è autonomo nel funzionamento amministrativo. Il
provveditore agli studi può assegnare tali candidati ad un istituto della stessa
sede, diverso da quello al quale hanno presentato domanda, curando, in ogni
caso, che gli alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto
statale.
4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti alle
operazioni di scrutinio e a quelle relative agli esami di idoneità ed agli esami
integrativi sovrintende un commissario governativo con funzioni di vigilanza e
di controllo, nominato dal provveditore agli studi. Il provveditore, quando ne
ravvisi l'opportunità, può nominare il commissario governativo anche nelle
scuole secondarie pareggiate. Il pagamento dell'indennità ed il rimborso delle
spese a lui dovuti sono a carico degli istituti e scuole.
Art. 362 - Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche
    1. Qualora si debba procedere alla sospensione o revoca del pareggiamento o
riconoscimento legale di una scuola dipendente dall'autorità ecclesiastica, il
Ministro della Pubblica Istruzione ne dà preventiva notificazione motivata alla
medesima autorità
2. I laureati in sacra teologia, di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121,
e i laureati in altre discipline ecclesiastiche sono ammessi a partecipare agli
esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o
dell'idoneità, ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle
autorità ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le
lauree in lettere o in filosofia. Agli stessi fini, i laureati in diritto
canonico e in utroque iure sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione
o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità,
relativamente alle discipline giuridiche.
3. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita
religiosa possono sostenere, in qualità di alunni esterni, esami di ammissione,
d'idoneità e di licenza, con piena validità, a tutti gli effetti, nelle scuole
legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica. Essi possono
altresì sostenere gli esami di maturità o di abilitazione, oltre che nelle
scuole statali, nelle scuole dipendenti dall'anzidetta autorità che siano sede
degli esami di Stato.
Art. 363 - Licei linguistici
    1. I Licei linguistici privati possono ottenere il riconoscimento legale se
conformati ad uno dei seguenti licei linguistici:
a) Civica scuola superiore femminile l'Alessandro Manzoni di Milano;
b) Civica scuola superiore femminile Grazia Deledda già Regina Margherita di
Genova;
c) Istituto di cultura e lingue Marcelline di Milano;
d) Liceo linguistico femminile Santa Caterina da Siena di Venezia-Mestre;
e) Liceo linguistico Orsoline del Sacro Cuore di Cortina d'Ampezzo.
2. Il corso di studi dei licei linguistici è di durata quinquennale. I programmi
sono approvati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.
3. Il titolo di studio finale assume la denominazione di licenza linguistica.
Gli esami di licenza hanno luogo davanti ad un'apposita commissione
giudicatrice, costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di
maturità a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori
4. La licenza linguistica è titolo d'istruzione secondaria superiore e dà
accesso alle facoltà universitarie.
Art. 364 - Scuole magistrali
    1. Nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione è iscritto
annualmente un apposito stanziamento per contributi di funzionamento per le
scuole magistrali dipendenti da enti con personalità giuridica. Il
riconoscimento delle predette scuole è disciplinato con regolamento governativo.
Art. 365 - Corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole
    materne e nelle scuole elementari
    1. Il Ministero della Pubblica Istruzione può autorizzare lo svolgimento, presso
enti con personalità giuridica che ritenga idonei, di corsi annuali, di durata
complessiva non inferiore a sei mesi, per sperimentare differenziazioni
didattiche nelle scuole materne e nelle scuole elementari.
2. Il Ministero può concorrere alle spese dei corsi con appositi contributi, su
motivata domanda degli enti interessati ed entro i limiti dei fondi stanziati in
bilancio.
3. Per l'iscrizione all'uno o all'altro di tali corsi è richiesto
rispettivamente il titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole
materne o in quelle elementari. Le tasse a favore degli enti autorizzati a
tenere i corsi non potranno per ciascun corso superare la somma che è
determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il
Ministro del tesoro. Nessun altro pagamento per nessun titolo può essere chiesto
ai frequentanti il corso.
4. I corsi sono indetti dal Ministero con apposita ordinanza, che ne stabilisce
la durata, gli orari, i programmi, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame
per il rilascio del titolo.
5. Il titolo rilasciato alla fine del corso abilita all'insegnamento soltanto
nelle scuole materne o in quelle elementari in cui si sperimenti il
corrispondente indirizzo didattico differenziato.
Art. 366 - Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia
    1. Fatto salvo quanto previsto per i cittadini ed enti degli Stati membri
dell'Unione Europea e quanto stabilito nell'articolo 353, comma 4, i cittadini e
gli enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio della
Repubblica, scuole di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di
qualunque tipo, quali accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte,
doposcuola, convitti collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili, devono
essere muniti di una speciale autorizzazione. Le domande di autorizzazione
devono essere presentate al Prefetto della Provincia, che le trasmette al
Ministero degli affari esteri, il quale le inoltra al Ministero della pubblica
istruzione, che delibera sulla concessione dell'autorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a quelle scuole e a
quegli organismi culturali di proprietà o diretta emanazione di persone od enti
italiani, indirettamente promossi da enti o persone straniere o che siano
controllati da tali enti o persone o che comunque con essi abbiano rapporti
amministrativi, a meno che non si versi nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 353.
3. La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui
ai commi 1 e 2 sono esercitati dal Ministero della pubblica istruzione e dai
provveditorati agli studi. Per l'esercizio di tali funzioni apposite direttive
sono impartite dal Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il
Ministro degli affari esteri.
4. Il Ministro della pubblica istruzione può, con proprio decreto, emanato di
concerto con il Ministro degli affari esteri, ordinare la soppressione di quegli
organismi culturali e la chiusura di quelle scuole straniere che, a suo
giudizio, non siano ritenute idonee a continuare la propria attività. In casi,
però, di urgenza determinata da particolari contingenze, il prefetto competente
per territorio può ordinare la chiusura provvisoria di scuole od organismi
culturali stranieri, informandone i competenti Ministeri.
5. Le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a seguito di accordi
internazionali, svolgono la propria attività nel modo indicato nei detti
accordi. Sono tuttavia tenuti a fornire al Ministero della pubblica istruzione
tutte le notizie che da questo siano ad essi eventualmente richieste.
CAPO IV - Istituti musicali e scuola di musica
Art. 367 - Istituti musicali pareggiati
    1. Gli istituti musicali mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti dotati
di personalità giuridica possono essere pareggiati ai conservatori di musica
statali.
2. Le norme relative alle condizioni ed alle modalità del pareggiamento, al
personale e al funzionamento degli istituti pareggiati ed alla vigilanza sugli
istituti stessi sono stabilite con regolamento governativo adottato su proposta
del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Il trattamento giuridico ed economico dei direttori e dei docenti di ruolo,
nonché del personale direttivo e docente incaricato è quello stabilito per il
corrispondente personale dei conservatori di musica.
4. Lo svolgimento della carriera dei direttori e dei docenti di ruolo degli
istituti musicali pareggiati è corrispondente a quello stabilito per i direttori
e i docenti dei conservatori di musica.
Art. 368 - Istituti musicali e scuole di musica privati
    1. Al Ministero della pubblica istruzione spetta la sorveglianza su tutti gli
istituti musicali e scuole di musica privati.
Art. 369 - Istituti musicali italiani all'estero
    1. Gli istituti italiani di musica all'estero possono essere riconosciuti
secondo disposizioni stabilite con regolamento governativo.
CAPO V - Scuole di danza
Art. 370 - Scuole di danza pareggiate
    1. Con decreto del dirigente del servizio centrale competente possono essere
pareggiate all'Accademia nazionale di danza le scuole di danza che si conformino
sostanzialmente, per l'insegnamento delle varie discipline, per la durata dei
corsi e per l'ordinamento interno, a quanto è stabilito per l'Accademia
nazionale di danza.
Art. 371 - Procedimento per il pareggiamento
    1. Un'apposita commissione ministeriale composta di tre membri, procede al
previo accertamento dei requisiti prescritti per il pareggiamento e delle
condizioni degli istituti.
2. Assiste la commissione un funzionario amministrativo addetto al servizio
centrale competente.
Art. 372 - Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati
    1. Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario
di nomina ministeriale.
2. I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole di danza pareggiate sono
parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati
dall'Accademia nazionale di danza.
Art. 373 - Denominazione delle scuole di danza
    1. Nessuna scuola di danza o di ballo, all'infuori dell'Accademia nazionale di
danza, può assumere o conservare la denominazione di Accademia.
Art. 374 - Spese
    1. Le spese di viaggio e le indennità per i commissari e per il funzionario
amministrativo di cui all'articolo 371, determinate in base alle disposizioni
vigenti per il similare personale che si reca presso gli istituti musicali
pareggiati, gravano a carico dell'ente che provvede al mantenimento della
scuola.
Art. 375 - Impiego di personale negli spettacoli di danza
    1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato i quali promuovano e
organizzano spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo,
sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con
preferenza le diplomate dell'Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa
pareggiate.
CAPO VI - Accademie di belle arti
Art. 376 - Riconoscimento
    1. Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti forniti di
personalità giuridica possono ottenere il pareggiamento delle accademie di belle
arti statali o il riconoscimento legale. Le relative condizioni e modalità sono
stabilite con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n 400.
TITOLO IX - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO E SCAMBI CULTURALI
    CAPO I - Riconoscimento dei titoli di studio
Art. 377 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole
    italiane all'estero
    1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero sono
riconosciuti secondo quanto disposto dagli articoli 629, 634e 635.
Art. 378 - Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero
    pareggiate o aventi riconoscimento legale
    1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane medie e negli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, pareggiati o aventi
riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti in Italia,
anche se di tipo diverso, secondo le modalità previste dall'articolo 192, comma
3.
2. Per l'ammissione alla prima classe della scuola media si prescinde dal
giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purché risulti che questo, nel
paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l'ammissione a
scuole medie.
Art. 379 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai
    lavoratori italiani e loro congiunti emigrati
    1. I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito
all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole
italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti
di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova
integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi
stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con
il Ministro degli affari esteri.
2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di
frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti all'estero dal Ministero
degli affari esteri ai sensi dell'articolo 636, comma 1, lettere a) e b), ovvero
siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra le
materie classificate.
3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei commi 1 e 2,
rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle
stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli
affari esteri.
4. I lavoratori italiani e i loro congiunti emigrati che abbiano conseguito
all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli
istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione
professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i
titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove
integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di
studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro della
pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero
degli affari esteri.
5. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al
quale è stata presentata la domanda dell'interessato.
6. I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari
esteri.
7. Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli
studi.
8. La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti
all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli
considerati nel terzo comma dell'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n 153, è
concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il
Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove
si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento
comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione.
9. Gli interessati devono esibire un attestato della autorità consolare
comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati.
Art. 380 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero da
    cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi
    di lavoro o professionali
    1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi
di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle
disposizioni di cui all'articolo 379, relativamente alle dichiarazioni di
equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere
corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di
studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio
finali d'istruzione secondaria superiore.
2. Gli interessati devono esibire un attestato dell'autorità consolare
comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto
all'estero per motivi di lavoro o professionali o di congiunto degli stessi.
Art. 381 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai
    cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o
    naturalizzazione
    1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per
naturalizzazione possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 379,
relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti
all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari
e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere
corrispondenti ai titoli di studio finali di istruzione secondaria superiore.
2. Gli interessati devono esibire al provveditorato agli studi, a cui inoltrano
la prescritta domanda di equipollenza, documentazione idonea a comprovare la
precedente condizione di cittadino straniero.
3. Le prove di cui all'articolo 379, comma 1, possono essere sostenute dai
soggetti di cui al comma 1 del presente articolo soltanto dopo un soggiorno in
Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono comprovare il requisito di
cui al presente comma con qualunque documento proveniente dalla pubblica
amministrazione che sia idoneo a provarlo.
Art. 382 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole
    straniere in Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto
    all'estero per motivi di lavoro o prefessionali o da loro congiunti
    1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi
di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle
disposizioni di cui all'articolo 379, relativamente alle dichiarazioni di
equipollenza dei titoli di studio, conseguiti nelle scuole straniere in Italia,
corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di
studio dell'istruzione secondaria superiore, a condizione che l'iscrizione
presso dette scuole straniere sia avvenuta per l'esigenza didattica di
concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del medesimo o di un
ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.
2. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che la domanda
di iscrizione è conforme a quanto disposto nel comma 1 ed accertato che la
scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed
autorizzata ai sensi dell'articolo 366 rilascia nulla osta alla prosecuzione
degli studi presso la scuola straniera.
3. La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio è rilasciata dal
provveditorato agli studi a cui gli interessati inoltrano la relativa domanda,
corredata dal nulla osta di cui al comma 2, nonché da un attestato rilasciato
dall'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano
residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali
propri o dei propri congiunti.
Art. 383 - Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero dai
    profughi
    1. I cittadini italiani ed i loro familiari a carico, anche se di cittadinanza
non italiana, con la qualifica di profugo di cui all'articolo 1 della legge 26
dicembre 1981, n. 763 e dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, in
possesso di titoli finali di studio, possono ottenerne l'equipollenza con i
corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in
possesso di titoli di studio intermedi possono ottenerne l'equipollenza dei
titoli di studio finali italiani di grado immediatamente inferiore.
2. Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, è emanato dal
provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno
stabilito o intendono stabilire la loro residenza. Le modalità, le condizioni e
i presupposti per l'emanazione del suddetto provvedimento sono stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari
esteri.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di prosecuzione degli studi
presso le scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui
agli articoli 377 e 378.
Art. 384 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini
    jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana
    1. Ai cittadini della ex Jugoslavia appartenenti alla minoranza italiana,
costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per motivi di guerra
civile, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991 n. 423 e successive modificazioni,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383.
2. I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi riconoscimento
legale secondo l'ordinamento scolastico della ex Jugoslavia, che chiedono
l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti,
indipendentemente dall'età, alla classe a cui si viene iscritti nella scuola
italiana dell'obbligo dopo un numero di anni di scolarità corrispondente a
quelli frequentati all'estero con esito positivo. Il carattere legale della
scuola di provenienza è attestato dalla competente autorità diplomatica o
consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai
cittadini italiani che sono costretti a lasciare la ex Jugoslavia per eventi
bellici o per motivi di guerra civile.
3. Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria
superiore si applica l'articolo 378.
Art. 385 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'area
    culturale tedesca dai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti
    nella Provincia di Bolzano
    1. A norma dell'articolo 29 del testo unificato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 le disposizioni contenute
nell'
articolo 379 si applicano anche ai cittadini italiani di madre lingua tedesca
residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei paesi dell'area
culturale tedesca un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a istituti
italiani di istruzione secondaria superiore non esistenti in provincia di
Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca.
2. La provincia, ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unificato, può
adeguare le prove integrative e i programmi d'esame previsti dall'articolo 379,
nonché le modalità di svolgimento delle prove stesse, al particolare ordinamento
delle scuole con insegnamento in lingua tedesca. Le competenze spettanti, ai
sensi dell'articolo 379, al provveditore agli studi sono esercitate
dall'intendente per la scuola in lingua tedesca.
3. Su richiesta della provincia, il ministero della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei
titoli rilasciati all'estero per la specializzazione all'insegnamento nelle
scuole aventi particolare finalità di cui all'articolo 324, ivi comprese le
scuole per non vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano.
Art. 386 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole
    elvetiche da cittadini italiani residenti a Campione d'Italia
    1. I benefici previsti dai precedenti articoli 379 e 382, relativamente
all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche
corrispondenti alle scuole italiane di istruzione secondaria superiore e di
istruzione professionale, e dei titoli di studio conseguiti nelle scuole
elvetiche corrispondenti ai titoli di studio finali d'istruzione secondaria
superiore italiani, sono estesi ai cittadini residenti a Campione d'Italia.
Art. 387 - Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle
    qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di
    origine
    1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è
disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei
titoli di studio e professionali, nonché delle qualifiche di mestiere acquisite
dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine, e sono istituiti altresì gli
eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti
scolastici italiani.
Art. 388 - Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in
    Italia e nella Repubblica di San Marino
    1. A norma dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San
Marino, ratificato e reso esecutivo con la legge 18 ottobre 1984 n. 760, i
titoli di studio conseguiti in ciascuno dei due Stati sono riconosciuti
nell'altro Stato secondo le disposizioni ivi previste.
Art. 389 - Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti
    comunitari
    1. In materia di formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti
comunitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 115.
Art. 390 - Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post
    secondari rilasciati da un Paese membro della comunità europea
    1. Per l'equivalenza con i diplomi nazionali dei titoli di studio rilasciati
dalla scuola europea di Lussemburgo e per il riconoscimento degli studi ivi
compiuti si applicano le disposizioni statutarie rese esecutive in Italia con la
legge 3 gennaio 1960 n. 102 e le loro successive modificazioni.
2. Per le scuole europee istituite in altri Paesi della Comunità si applicano le
disposizioni di cui al Protocollo del 13 aprile 1962 reso esecutivo in Italia
con la legge 19 maggio 1965 n. 577 e loro successive modificazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il Ministro della
pubblica istruzione, si pronuncia con le modalità ivi previste, sul
riconoscimento dei titoli di formazione professionale che diano accesso
all'insegnamento nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria e
artistica, compresi i conservatori e le accademie.
4. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina a livello comunitario,
alla equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede ai sensi
dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 391 - Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale
    1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del
baccellierato internazionale con sede in Ginevra, è riconosciuto altresì nella
Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria superiore avente
valore legale ove ricorrano le condizioni previste dal presente articolo.
2. Ai fini dell'iscrizione alle università e agli istituti di istruzione
superiore, il diploma di baccellierato internazionale è equipollente ai diplomi
finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria superiore di durata
quinquennale. Qualora tra gli esami superati per il conseguimento non sia
compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione è subordinata al
superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità
sono stabilite caso per caso dalle competenti autorità accademiche.
3. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento
previsto dai commi 1 e 2, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo
Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui
idoneità è accertata con la iscrizione nell'elenco di cui al comma 4.
4. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente
fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la
formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti
quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e
straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del
baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la
documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai
requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere
idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.
5. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio
o dell'istituzione, precisa le affinità dei diplomi rilasciati con quelli
previsti dall'ordinamento scolastico italiano.
6. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministero della pubblica istruzione,
il quale acquisisce, per la determinazione delle affinità, il parere del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
7. L'iscrizione nell'elenco può essere sospesa o revocata, con decreto motivato
del Ministro della pubblica istruzione, quando sia stata accertata la
sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di idoneità, o quando risultino
violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, o quando
sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico.
8. Il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è iscritto nell'elenco di cui
al comma 4 senza l'osservanza della procedura relativa ai preliminari
accertamenti previsti dallo stesso articolo. Al predetto collegio si applica
quanto disposto dal comma 7 in materia di sospensione o di revoca
dell'iscrizione.
9. Alle istituzioni di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 352 e seguenti e nell'articolo 366.
Art. 392 - Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di
    baccellierato internazionale
    1. Per istituzioni scolastiche italiane di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 391,
si devono intendere le istituzioni scolastiche statali, le scuole pareggiate o
legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole
private che non possono essere sedi di esame statale di maturità.
2. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturità può
valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se
autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui
all'articolo 278.
3. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 391 nei confronti delle istituzioni
scolastiche straniere funzionanti all'estero e in Italia.
Art. 393 - Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dall'International
    School of Trieste
    1. Sono riconosciuti a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati
dall'International School of Trieste. Il riconoscimento dei titoli di studio è
subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei
candidati mediante prove d'esame.
CAPO II - Scambi culturali
Art. 394 - Scambi culturali
    1. Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di docenti e le altre
iniziative dirette a costituire rapporti in collaborazione tra le istituzioni
scolastiche italiane e di altri Paesi sono disposte sulla base di accordi tra lo
Stato italiano e i Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai
competenti organi della Comunità Europea o delle altre organizzazioni
internazionali a cui l'Italia partecipa.
2. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l'articolo 457.

PARTE III  -  PERSONALE
TITOLO I  -  PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
    CAPO I - Funzione docente, direttiva e ispettiva
Art. 395 - Funzione docente
    1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di
trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso
alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e
critica della loro personalità.
2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro
normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la
funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività
didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In
particolare essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro
delle iniziative promosse dai competenti organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola,
deliberate dai competenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano
stati nominati componenti.
Art. 396 - Funzione direttiva
    1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento
delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione
unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli
organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo,
escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che
non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine
amministrativo.
2. In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del
servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la
giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali
e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli
docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali
stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio
dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme
con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di
aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti
resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario;
g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;
h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni
centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al
circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e
socio-psico-pedagogico;
l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative
riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento
dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati,
il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la
concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di
emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione
dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di
ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 del presente testo
unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di
garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore
utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando,
ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e
vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli
educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari
dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è
esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i
docenti eletti ai sensi dell'articolo 7 del presente testo unico.
Art. 397 - Funzione ispettiva
    1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della
pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla
realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle
istituzioni scolastiche ed educative.
2. Essa è esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in
campo regionale e provinciale.
3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di
aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e
grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di
esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle
tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui
curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici
provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza
tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle
ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, dal sovrintendente
scolastico regionale o dal provveditore agli studi; prestano la propria
assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento del personale
direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del
distretto, regionale e nazionale.
4. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di
consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi
centrali, i sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.
5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione
sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi.
CAPO II - Reclutamento
Sezione I - Norme generali
    Art. 398 - Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine
    e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte
    1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.
2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i
ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti
lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.
3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal
Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali.
Sezione II - Reclutamento del personale docente ed educativo
    Art. 399 - Accesso ai ruoli
    1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo
mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli; a
ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti
destinati alle procedure concorsuali.
2. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nel
triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di
insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 442 e 470, comma 1,
per le nuove nomine, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo
attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Nel caso in cui la
graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad
esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo
concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti
vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. All'indizione dei concorsi per titoli ed esami provvede il Ministero della
pubblica istruzione. Ferme restando le competenze per quanto riguarda
l'indizione dei concorsi e l'approvazione degli atti, le prove di esame o
l'intera procedura dei concorsi per titoli ed esami sono svolte nelle sedi
regionali, sub-regionali e provinciali indicate dal Ministero della pubblica
istruzione all'atto della fissazione delle sedi e del diario degli esami.
Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di
contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il
Ministero della pubblica istruzione dispone l'aggregazione territoriale dei
concorsi, indicando il provveditore agli studi o il sovrintendente scolastico
regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. Per
analoghe esigenze di contenimento delle spese e per garantire la copertura, con
personale docente di ruolo, delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili, il
Ministero della pubblica istruzione può indire concorsi su base regionale,
indicando il capo dell'ufficio scolastico regionale o provinciale che è chiamato
a curare l'espletamento del concorso accorpato.
4. All'indizione dei concorsi per soli titoli provvede il Ministero della
pubblica istruzione. I Provveditori agli studi curano l'espletamento dei
concorsi per soli titoli di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole
di ogni ordine e grado.
5. I bandi relativi al personale educativo, al personale docente della scuola
materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i
posti delle scuole e sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in
possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
Art. 400 - Concorsi per titoli ed esami
    1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una
prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli
eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonchè per gli
insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli
artistico-professionali e per le scuole e per le classi di concorso per le quali
sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto.
2. E' stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si
tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso
comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola
elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere
una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una
o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle
capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova
è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i
candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi
sia nella prova scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici
dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto
della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i
relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della
prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui
al comma 4 tra prova d'esame e titoli. E' attribuita specifica rilevanza al
possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui
conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue
straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3,
ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti
culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della
preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli
specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti
di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di
ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le
prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i
titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati
che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente
secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che,
riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova
successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il
rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o
pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora
questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già
abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle
predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla
legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale
si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che
hanno superato dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche
all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami,
relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi
riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova
orale e nella valutazione dei titoli.
16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede
anche all'approvazione delle graduatorie.
17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i
tre anni indicati nei bandi.
18. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il
contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al
concorso.
19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in
relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi
territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal
sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per
la quale la nomina stessa è stata conferita.
Art. 401 - Concorsi per titoli
    1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:
a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di
precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima
classe di concorso od al medesimo posto;
b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e
grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per
insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di
studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonchè per insegnamenti relativi a
classi di concorso. Il servizio deve essere stato prestato per almeno
trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente,
considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna
e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli
istituti di istruzione secondaria. Il servizio prestato nelle istituzioni
scolastiche italiane all'estero e utile se effettuato con atto di nomina
dell'Amministrazione degli affari esteri.
2. La partecipazione ai concorsi per titoli è consentita per due province, e per
tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di
ammissione.
3. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli sono compilate sulla base del
punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di
scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale
a cui si riferisce la partecipazione al concorso.
4. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli hanno carattere permanente e
sono soggette ad aggiornamento triennale. I nuovi concorrenti sono inclusi nel
posto spettante in base al punteggio complessivo riportato; i concorrenti già
compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella
graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di
nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale,
professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda
di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di
concorso.
5. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza,
precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno
recente.
6. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per
titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può
superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.
7. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per titoli non costituisce
elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli
per soli titoli.
8. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso
non è valutato.
9. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola
elementare è prevista l'attribuzione di un punteggio di specifica rilevanza per
la laurea in lingue e letterature straniere, conseguita con il superamento di
almeno due esami in una delle lingue straniere oggetto di insegnamento.
10. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili sino al loro
esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.
11. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili soltanto dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo
17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 1988, n. 246, e dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto
1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426,
e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20
maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di
precedenti concorsi per titoli ed esami.
12. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di
insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e
secondo grado ed artistica, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle
relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi del presente
articolo, sono banditi prima della scadenza triennale di cui al comma 4 e,
comunque, entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica.
13. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attività che vengono
compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui al comma 12
è valido sia ai fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione del punteggio
spettante nei relativi concorsi per soli titoli.
14. La nomina in ruolo è disposta dal provveditore agli studi per le cattedre ed
i posti determinati ai sensi dell'articolo 399, comma 2.
15. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si
applicano anche al personale docente immesso in ruolo mediante concorso per
titoli.
16. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per
la quale la nomina stessa è stata conferita.
17. Ai docenti nominati in ruolo, qualora siano stati ammessi in base al
servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica
il disposto di cui all'
articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, circa la permanenza all'estero
ed il compimento del periodo di prova, purché essi siano in servizio presso le
predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina. Il presente comma
si applica ai vincitori sia dei concorsi per titoli ed esami sia dei concorsi
per soli titoli.
18. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari
adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli
educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.
Art. 402 - Requisiti generali di ammissione
    1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il
rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento
nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti
magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola
materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di
docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina
o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e
a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti
per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.

2. Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei
titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi
in luogo del titolo di studio. L'accertamento dei titoli, qualora non sia già
avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima
dell'inizio delle prove di esame.
3. Per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre di insegnamento
dell'educazione musicale sono validi anche gli attestati finali di corsi
musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni
svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Gli
attestati rilasciati, a decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti
all'esito di corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione ministeriale.

4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda è, altresì,
richiesto il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli
impieghi civili dello Stato.
5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di età previste dalle
norme vigenti.
6. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per
titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione. Non si applica
alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.
Art. 403 - Requisito specifico di ammissione
    1. Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole aventi
particolari finalità, in aggiunta ai titoli di studio di cui all'articolo 402 è
richiesto il titolo di specializzazione.
Art. 404 - Commissioni giudicatrici
    1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute
da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un
ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni
di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso
ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione
è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica
funzionale non inferiore alla quarta.
2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a
seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico
regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti
della Commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi
stessi.
4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi
di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale
che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia
espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di
personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti
dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al
secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il
settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso. Per il personale
ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici
provinciali.
5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio
universitario nazionale
6. Ai fini di cui all'articolo 400, comma 3, il Ministro della pubblica
istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni
giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi
componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza
di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della
lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario,
alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il
predetto decreto.
7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti
effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati
membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i
criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.
8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni
limitatamente alla valutazione della relativa prova.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di
formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.
10. Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni
giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle
istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un
rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili
dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside
di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da
due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di
anzianità nel ruolo.
11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono
integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre altri componenti, di
cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo
di 500 o frazione di 500 concorrenti.
12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto
il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un
altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente
possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le
sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede
l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.
14. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità
da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
15. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, i
compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila
lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e
per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la
conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. Per i
concorsi per soli titoli i tempi di espletamento indicati nella predetta tabella
sono ridotti ad un terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per titoli ed
esami con una sola prova scritta. Non è dovuto alcun compenso al personale
direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all'esonero dagli
obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del
concorso.
Compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a
cattedre che rinuncino all'esonero dal servizio
- Numero dei candidati fino a 100;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate 30 g. - 26 sedute; 50 g. - 43 sedute; 70 g. - 61
sedute;
Totale 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000.
- Numero dei candidati da 101 a 200;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate 50 g.- 43 sedute; 75 g. - 62 sedute; 100 g. - 88
sedute;
Totale 2.795.000, 4.030.000, 5.720.000.
- Numero dei candidati da 201 a 300;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate 74 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130
sedute;
Totale 4.030.000, 5.720.000, 8.450.000.
- Numero dei candidati da 301 a 400;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175
sedute;
Totale 5.720.000, 8.450.000, 11.375.000.
- Numero dei candidati da 401 a 500;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175 sedute, 240 g. - 208
sedute;
Totale 8.450.000, 11.375.000, 13.520.000.
16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo
complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle
giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei
confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati
decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale riduzione
sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno
effettivamente partecipato alle sedute.
Art. 405 - Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale
    docente
    1. Il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla revisione periodica della
tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente,
ivi compresi quelli dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che
esse corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di un'adeguata
specializzazione.
Art. 406 - Esclusione
    1. L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti o per
intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta
dal bando a pena di decadenza.
2. L'esclusione è disposta dall'organo che cura lo svolgimento del concorso con
provvedimento motivato di cui è data comunicazione all'interessato.
Sezione III - Reclutamento del personale direttivo
    Art. 407 - Concorsi
    1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo
sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni
educative, ogni tre anni.
2. Le graduatorie dei concorsi hanno validità triennale.
3. I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei
posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre
anni indicati nel bando. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti
dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non
sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione
nell'anno scolastico successivo.
Art. 408 - Requisiti di ammissione
    1. Ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale educativo, forniti
di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione
cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei
ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.
2. Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati
agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si
riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in
passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.
3. Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio, si osservano, per
l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione
educativa, le particolari norme di cui ai successivi articoli.
Art. 409 - Scuola materna e scuola elementare
    1. Ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi
i docenti delle scuole materne ed elementari forniti di una delle lauree che
saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza
scolastica.
Art. 410 - Scuola media
    1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:
a) i docenti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché i
docenti di ruolo di educazione fisica laureati;
b) i docenti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria
di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché i vice
rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d'esame di un
concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno
sette decimi.
Art. 411 - Scuole secondarie superiori
    1. Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di
istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi
quelli di cui al comma 3, sono ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli
del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché i
docenti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre
di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto
direttivo.
2. Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola
media, i vice rettori dei Convitti nazionali e le vice direttrici degli
educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a
cattedre del tipo di istituto o scuola, cui si riferisce il concorso direttivo,
abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.
3. Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e
nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e
l'artigianato e per le attività marinare sono ammessi i docenti appartenenti ai
ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per
l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.
4. I docenti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma,
sono ammessi a concorsi indicati nel comma 1, purché abbiano titolo al passaggio
a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicate.
Art. 412 - Licei artistici ed istituti d'arte
    1. Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte
sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli di materie artistiche,
professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle
accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte, forniti di
laurea o del diploma di accademia di belle arti.
2. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel comma 1 per i
docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei
ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti
norme che non prevedono tali titoli e nei casi in cui per l'accesso
all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi dell'articolo
402.
Art. 413 - Istituti di educazione
    1. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice
degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi, rispettivamente, gli
istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di
abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria,
che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni
effettivamente prestato, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento
con un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato.
Partecipano inoltre i docenti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea
e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione
secondaria che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo,
nonché i docenti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno 5 anni
di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed
artistica. Ai predetti concorsi sono altresì ammessi anche gli istitutori e le
istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che
abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni
effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione
all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.
2. Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli
educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e
le vice direttrici con anzianità nel relativo ruolo di almeno 2 anni di servizio
effettivamente prestato.
3. Per quanto non previsto specificamente per i concorsi di cui al presente
articolo si applicano le norme generali che disciplinano il reclutamento del
personale direttivo della scuola.
Art. 414 - Commissioni giudicatrici
    1. Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo sono
nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale
competente e sono composte da:
a) un docente universitario, con funzione di presidente;
b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si
riferisce il concorso;
c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o
istituzioni cui si riferisce il concorso;
d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica
di dirigente.
2. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari
ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova, compresi in
appositi elenchi.
3. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso
femminile, salvo motivata impossibilità.
4. Gli elenchi sono compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio
universitario nazionale; per il personale direttivo, dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici
requisiti culturali, professionali e di servizio determinati dal Ministro della
pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali
siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.
6. Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che
abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel
quadriennio successivo.
7. Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle
integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le
commissioni medesime.
8. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui
al comma 1 sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri
cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
9. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni
giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi
stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive
modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con
riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.
Art. 415 - Prove di esame e valutazione
    1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano di una prova
scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del
candidato all'esercizio della funzione direttiva.
2. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova
scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale
coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.
3. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte,
le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova
scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale
coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova
scritta.
4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli
80 punti assegnati alle prove di esame, con non meno di punti 28 su 40 in
ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli
istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna
prova.
5. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e
sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione
educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova
orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione
direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa
legislazione.
6. La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano
superato la prova scritta e la prova orale.
7. Il disposto di cui al comma 6 si applica anche alle procedure concorsuali in
atto alla data del 1° febbraio 1994, per le quali non si sia provveduto alla
valutazione dei titoli.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande di
partecipazione, può disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova
scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente
scolastico della sede ove ha luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle
operazioni relative allo svolgimento di tale prova.
Art. 416 - Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e
    criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli
    1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i concorsi per il
reclutamento del personale direttivo:
a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei concorsi relativi a
ciascun tipo di scuola e di istituzione educativa, nell'ambito degli argomenti
indicati nel precedente articolo 415;
b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi
espletati, e le relative tabelle di valutazione.
Art. 417 - Graduatorie
    1. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate
sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei
voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli.
2. Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza
stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni
concorrente la votazione di esame.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto del competente direttore generale o
capo del servizio centrale e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti
vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso,
esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.
Art. 418 - Esclusioni
    1. Nei limiti del successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a posti del
personale direttivo, con provvedimento motivato del direttore generale o capo
del servizio centrale competente, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina
nei ruoli del personale docente ed educativo, una sanzione disciplinare
superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Sezione IV - Reclutamento del personale ispettivo
    Art. 419 - Ruolo degli ispettori tecnici
    1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti
del ruolo unico degli ispettori tecnici tra la scuola materna, elementare e
secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e,
relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori
disciplinari.
2. Agli ispettori tecnici si applicano le disposizioni di stato giuridico e di
trattamento economico già previste per gli ispettori tecnici centrali dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 420 - Concorsi a posti di ispettore tecnico
    1. L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico si consegue mediante
concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti risultanti
dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419.
2. Ai predetti concorsi sono ammessi:
a) per il contingente relativo alla scuola materna, i direttori, i docenti di
scuola materna, ed il personale direttivo della scuola elementare;
b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i docenti elementari, gli
istitutori, le istitutrici e i direttori didattici di scuola elementare;
c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione
secondaria superiore, nonché agli istituti d'arte ed ai licei artistici, i
presidi e i docenti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria
superiore, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i
rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli
educandati femminili dello Stato, nonché i presidi e i docenti dei licei
artistici e degli istituti d'arte, i docenti dei conservatori di musica e delle
accademie di belle arti.
3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il
possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione
artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia
prevista.
4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di
effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.
5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati
agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si
riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in
passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.
6. I concorsi a posti di ispettore tecnico sono indetti ogni due anni dal
Ministero della pubblica istruzione, nei limiti dei posti disponibili nei
contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori
d'insegnamento.
7. I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine di
presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili,
nonché il calendario delle prove scritte.
Art. 421 - Commissioni esaminatrici
    1. Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con
decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono
composte da:
a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino un insegnamento
compreso nel settore disciplinare di cui trattasi;
b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica
di dirigente;
c) un ispettore tecnico.
2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di
sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei
artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di
concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei
conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia
nazionale d'arte drammatica.
4. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.
5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni
giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi
stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive
modificazioni, in misura triplicata.
Art. 422 - Prove d'esame
    1. I concorsi per titoli ed esami di ispettore tecnico constano di tre prove
scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire
alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove
scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di
punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai
candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.
4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola materna ed elementare, la
prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare
riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere
generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con
particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.
5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media e per gli istituti
di istruzione secondaria superiore, la prima prova scritta verte su problemi
pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti
compresi nei relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti
scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della
Comunità europea.
6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e
di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli
argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.
7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati
che abbiano superato la prova orale.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di
esame ed i titoli valutabili.
Art. 423 - Graduatorie
    1. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono approvate con
decreto del direttore generale competente.
2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame ed il
colloquio con la valutazione prescritta, sono collocati in base al punteggio
risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per
i titoli.
3. A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti
dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
4. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei
posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare
i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un
anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
Art. 424 - Esclusioni
    1. Nei limiti di cui al successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a
posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del direttore
generale, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro
che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la
sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione.
Sezione V - Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle
    scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano
    Paragrafo I - Scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
    Art. 425 - Reclutamento del personale docente
    1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, della
scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli
istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle
province di Trieste e Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami
e per soli titoli a norma del presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena
in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.
3. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e
lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è
richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per
l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi
per soli titoli con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri
nominata dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che abbiano
insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di
insegnamento slovena.
5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della scuola
elementare e a cattedre di istituti o scuole di istruzione secondaria e degli
istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di
lingua e lettere italiane, le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono
in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente
coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera b)
dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento
slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio
conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli
fini dell'ammissione ai predetti concorsi.
7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il Ministero della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può
dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all'estero a
seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e
dei contenuti dei corsi stessi.
Art. 426 - Bandi di concorso e commissioni esaminatrici
    1. I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di
insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi
di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media e per gli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore con lingua di insegnamento slovena
sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli
Venezia Giulia.
2. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le
disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato
lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede, con atto avente carattere
definitivo, anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione
della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque
adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di
abilitazione sono rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per
l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate
da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena.
4. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al comma 3, sono scelti
di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua
d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.
5. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni
giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dalla commissione di cui
all'articolo 624, che assiste il sovrintendente scolastico della regione Friuli
- Venezia Giulia per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con
lingua d'insegnamento slovena.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni
dettate dall'articolo 404 e, in particolare, quella di cui al comma 3.
Paragrafo II - Scuole con lingua d'insegnamento tedesca, scuole delle
    località ladine della provincia di Bolzano e scuole delle località ladine
    della provincia di Trento
    Art. 427 - Reclutamento del personale docente
    1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli
istituti e scuole di istruzione secondaria, degli istituti d'arte e licei
artistici con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole elementari,
secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di Bolzano, sono
indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a norma del presente
testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca
e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi
linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1983, n. 89.
3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione
di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua
tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che
hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell'articolo 401
nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località
ladine.
4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca
della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso
di tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e di
tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana
della provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso
di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal
Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento.
5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i
concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella
italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.
6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a seconda che si
tratti di scuole in lingua tedesca o di scuole in lingua italiana, è richiesta
una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si
presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Nei
confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità
oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al
ruolo, sempreché gli interessati continuino a prestare servizio in qualità di
docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.
7. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle località ladine
della provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo
16 dicembre 1993, n. 592.
Art. 428 - Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici
    1. I concorsi di cui all'articolo 427 sono provinciali e sono indetti dai
competenti intendenti scolastici.
2. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti
aventi carattere definitivo.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole
in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo dei docenti
di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei
concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane
negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei
artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca.
4. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle
località ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a
quella nella quale è impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.
Paragrafo III - Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua
    slovena delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine
    Art. 429 - Reclutamento del personale direttivo
    1. Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado
e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua
di insegnamento tedesca o delle località ladine sono ammessi i docenti ed il
personale educativo di ruolo delle rispettive scuole ed istituzioni in possesso
dei requisiti prescritti dal presente testo unico.
2. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali
e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia
Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle località ladine
sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.
3. Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi
carattere definitivo.
4. Per il reclutamento del personale direttivo delle scuole delle località
ladine della provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Art. 430 - Reclutamento del personale ispettivo
    1. Nei concorsi a posti di ispettore tecnico è riservato apposito contingente da
destinare alle scuole di cui al presente capo.
2. Concorre ai posti del predetto contingente il personale docente e direttivo
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative con lingua di
insegnamento diversa dall'italiano, purché in possesso dei requisiti prescritti
dal presente testo unico.
Art. 431 - Prove d'esame e valutazione dei titoli
    1. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, stabilisce, per i concorsi per titoli ed esami del
personale docente e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole
ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle prove di esame e i
titoli valutabili.
2. Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli
titoli a posti del personale docente.
Art. 432 - Rinvio
    1. Per quanto non è previsto dal presente capo si applicano le norme di
carattere generale che disciplinano i concorsi per il reclutamento del personale
ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di attuazione in materia di
ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.
Sezione VI - Norme sulle commissioni di concorso
    Art. 433 - Incompatibilità
    1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso coloro che
abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più
concorrenti.
Art. 434 - Esonero dall'insegnamento
    1. Il personale direttivo e docente nominato presidente o componente delle
commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami o per soli titoli, può
essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di
partecipazione ai lavori delle commissioni.
2. Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale docente,
eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico abbia prestato
servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo posto di
insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commissione si
concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in
attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.
3. Il posto occupato dal personale esonerato è conferito come supplenza di
durata pari al periodo dell'esonero.
4. Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici e
valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
Art. 435 - Norma comune sulle procedure concorsuali
    1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per
titoli ed esami, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in
caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario, in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le
procedure attuative sono oggetto di specifica ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola
maggiormente rappresentative.
Sezione VII - Nomine in ruolo
    Art. 436 - Nomina ed assegnazione della sede
    1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli
articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione della sede è disposta, secondo
l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi
diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e
scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e
di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia
alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la
nomina stessa è stata conferita.
3. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede,
decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con
effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il
posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti,
qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico.
4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non
assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.
5. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito
del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la
proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di
prova, per un periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed
economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.
Art. 437 - Nomina in prova e decorrenza della nomina
    1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola e delle istituzioni
educative è nominato in prova.
2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.
3. Il personale docente ed educativo così nominato, è ammesso ai sensi
dell'articolo 440, ad un anno di formazione, che è valido come periodo di prova.
Art. 438 - Prova
    1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio
effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno
scolastico.
2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di
prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a
quello di cattedra.
3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla
cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita.
Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di
formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.
4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del
direttore generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli
elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito
di eventuale visita ispettiva.
5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo
servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento
motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.
Art. 439 - Esito sfavorevole della prova
    1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito
il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della
scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di
istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del
servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali,
provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo
docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il
personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe
derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un
altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
Art. 440 - Anno di formazione
    1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura,
promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i
provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di
formazione.
2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le
nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un
servizio minimo di 180 giorni.
3. L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a
disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o
istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a
concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali,
ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni
organiche aggiuntive previste dall'articolo 455.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di
formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una
relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli
altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la
valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.
5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei
convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi
agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.
6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in
ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del
comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo.
Sezione VIII - Organici
    Art. 441 - Istituzione delle cattedre e posti orario
    1. Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono istituite
anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti
che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore
di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una
cattedra della stessa materia.
2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o
nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia
nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia
facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali.
Art. 442 - Dotazioni organiche
    1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna, nonché le
dotazioni organiche provinciali della scuola media e degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte
sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo.
2. L'organico provinciale della scuola elementare è determinato ai sensi
dell'articolo 121.
3. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in
relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle
effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui
all'articolo 51.
4. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la
programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica.
Art. 443 - Dotazioni organiche dei posti di sostegno
    1. In sede di definizione degli organici si procede alla determinazione del
numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di
handicap della scuola materna e media, in modo da assicurare di regola un
rapporto medio di un docente ogni quattro bambini o alunni portatori di
handicap. I posti di sostegno per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore sono determinati, nell'ambito dell'organico, in modo da assicurare un
rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e
comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate
dall'
articolo 42, comma 6, lettera h), della legge 5 febbraio 1992 n. 104. I posti di
sostegno nella scuola elementare sono determinati nell'organico di diritto in
modo da assicurare un rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori
di handicap; deroghe a tale rapporto possono essere autorizzate in organico di
fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi
funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di
alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di
montagna e nelle piccole isole.
Art. 444 - Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del
    personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed
    artistica
    1. Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole
di istruzione secondaria ed artistica sono determinate sulla base
dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o
posti orario, che funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto
conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.
2. I posti orario di cui all'articolo 441 sono costituiti prioritariamente
nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione
massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di
ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo
distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti
fissi tali da assicurare stabilita al ruolo organico medesimo.
3. Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal
provveditore agli studi, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle
norme del presente testo unico, sono stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del
tesoro.
Art. 445 - Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico degli
    istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
    1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, le dotazioni organiche sono
aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione di un
incremento percentuale medio del 3 per cento, calcolato sulla consistenza
complessiva delle dotazioni organiche dell'anno scolastico precedente.
2. La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del 1 comma è ripartita
dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di
scuola in relazione alle specifiche esigenze.
3. La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e
artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso su
base regionale.
4. La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del presente
articolo costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del
personale docente.
Art. 446 - Organici del personale educativo
    1. I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati
femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili
annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli
istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, ferma restando l'unicità della dotazione organica delle singole
istituzioni educative, nonché l'identità delle funzioni del personale assegnato,
sono determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per
ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di
dodici semiconvittori, un posto.
2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in
relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle
effettive esigenze previste dal piano di cui all'articolo 52.
3. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici medesimi e la
programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di
cui all'articolo 442, comma 4.
4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni
organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate.
5. La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di
funzionamento del convitto.
6. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del
comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
Sezione I: Congedi e aspettative
Art. 447 - Disciplina contrattuale
1. In attesa che siano perfezionati i contratti collettivi cui il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, affida la disciplina di tutte le materie relative al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel quadro della sua riconduzione alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, i diritti e doveri del personale della scuola sono definiti dagli articoli che seguono.
2. Resta comunque ferma la garanzia della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica.
Art. 448 - Valutazione del servizio del personale docente
1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.
2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.
3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.
4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.
Art. 449 - Congedo ordinario
1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all'articolo 447, rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo a trenta giorni non lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico.
2. Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile.
3. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione del congedo medesimo è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario.
5. Al personale della scuola è attribuito, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate aggiunte al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto dell'esigenza di servizio.
6. Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.] (1) (1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 450 - Congedi straordinari e aspettative
1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il periodo massimo stabilito per il congedo straordinario è computato per anno scolastico.
3. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 454 in materia di congedi straordinari per attività artistiche e sportive.
4. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per aspettativa è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.] (1) (1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 451 - Organi competenti a disporre congedi e aspettative
1. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale docente.
2. Per il personale dei Conservatori di musica e delle Accademie si applica il disposto dell'articolo 268.] (1) (1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 452 - Proroga eccezionale dell'aspettativa
1. L'organo competente a concedere l'aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.
3. Per la determinazione dell'organo competente a disporre la concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative, nei riguardi del personale dei Conservatori di musica e delle Accademie si applica il disposto dell'articolo 268.] (1) (1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Sezione II: Utilizzazione ed esoneri
Art. 453 - Incarichi e borse di studio
1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.
2. Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio. (A)
3. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Per gli incarichi svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. (B)
4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.
6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.
8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 è disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.
9. Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991/1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'università. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. (C) (A) Comma sostituito dal seguente: "2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4, il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico." Come da art. 26 comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. (B) Comma abrogato dall'art. 26, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. (C) Comma abrogato, con eccezione degli ultimi due periodi, dall'art. 26, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 454 - Attività artistiche e sportive
1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari.
2. Il Ministero della pubblica istruzione può mettere a disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I.
3. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina.
5. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.
Art. 455 - Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo
1. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dai successivi commi. Relativamente alle attività previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione è consentita nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione dei docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;
b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;
c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma 7;
d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;
e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell'articolo 456, comma 1;
g) partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile, nella scuola materna, alla realizzazione della programmazione educativa.
3. Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media.
4. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne e scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.
5. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del comma 2.
6. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
7. Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive - nel rispetto delle priorità indicate nei commi 1 e 2 - che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento all'attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari.
8. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.
9. Per tali attività, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.
10. Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in ciascuna provincia è determinato nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 162.
11. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi 7 e 8 è disposta dal capo d'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato alla scuola, purché il personale docente così utilizzato sia sostituibile con altro personale di ruolo assegnato alla scuola stessa. Nei limiti predetti è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 325, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
12. È fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero.
13. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.
Art. 456 - Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola (A)
1. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonché del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, nel limite massimo di 1.000 unità, presso i seguenti uffici, enti ed associazioni:
a) uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione alla salute, nonché allo sport;
b) università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica;
c) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione coordinamento ed organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento;
d) enti ed associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attività direttamente attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché attività inerenti a tematiche educative emergenti; enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura. e-bis) a decorrere dall'anno scolastico 1995-96 una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica (1).
2. Fermo restando il contingente di 1.000 unità, le utilizzazioni del personale docente di ruolo presso gli enti ed associazioni, di cui al comma 1, lettera d), possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel limite massimo di 100 unità. Tale personale deve avere frequentato i corsi di studio organizzati dal provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio scolastico provinciale e sentito il comitato tecnico provinciale, sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Le utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sono effettuate previa determinazione, anche sulla base delle richieste pervenute, di un contingente complessivo da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione tra di essi, sentite le organizzazioni sindacali. Di detta ripartizione è data tempestiva comunicazione agli uffici interessati. Il Ministero dispone le predette utilizzazioni sulla base delle designazioni formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi, secondo l'ordine di una graduatoria che è compilata a cura degli uffici stessi.
4. La graduatoria di cui al comma 3 è basata sulla valutazione di titoli culturali, scientifici e professionali, ai quali è assegnato un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 30 per i titoli culturali, 30 per i titoli scientifici e 40 per i titoli professionali. Nella valutazione dei titoli professionali si tiene conto delle pregresse esperienze compiute nello svolgimento dei compiti specifici cui si riferisce l'utilizzazione. La graduatoria ha validità triennale.
5. Salvo revoca da parte del Ministero della pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni adottate sulla base della graduatoria di cui al comma 4 hanno durata triennale e sono rinnovabili per due ulteriori trienni su richiesta motivata del predetto ufficio.
6. Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono rinnovabili sino ad un massimo di nove anni complessivi.
7. Nella ripartizione del contingente di 1.000 unità tra le varie forme di utilizzazione è data priorità alle esigenze relative all'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze e all'educazione alla salute.
8. I provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati soltanto nei riguardi di personale che abbia superato il periodo di prova.
9. Il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
10. Ai fini della verifica dell'attività svolta dal predetto personale, gli uffici, enti ed associazioni sono tenuti a presentare annualmente una relazione sui compiti svolti dal personale stesso e sui risultati ottenuti. La relativa valutazione è effettuata con la collaborazione di ispettori tecnici scelti dal Ministro della pubblica istruzione; di essa il Ministero tiene conto ai fini della eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione.
11. Il personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni sostituite dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto allo scadere dei periodi consentiti di comando od utilizzazione.
12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100 e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F. pareggiati, purché con oneri a loro carico.
13. Restano ferme le norme che l'articolo 294 detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, nonché le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n, 464, e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unità. È fatto altresì salvo quanto disposto dall'articolo 458 circa il mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste.
14. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si applica altresì ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione.
15. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza. le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, stabilendo, ove necessario, anche i criteri per una loro attuazione graduale, soprattutto con riguardo all'esigenza di assicurare la continuità ed il completamento di progetti di particolare rilievo, per la cui realizzazione il personale utilizzato o comandato sia impegnato.
16. Gli elenchi del personale della scuola destinato a compiti diversi da quelli di istituto sono annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
17. I predetti elenchi dovranno riportare, oltre alla indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici e delle organizzazioni presso i quali è disposta l'utilizzazione.
(1) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1994, n. 496 (pubblicata nella G. U. - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1994).
(A) Articolo abrogato dall'art. 26 comma 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ad eccezione dei commi 12, 13 e 14.
Art. 457 - Scambio di docenti con altri paesi
1. È consentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo scambio di docenti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea.
2. L'attuazione dello scambio è disciplinata con regolamento.
Art. 458 - Mantenimento ad esaurimento
1. Il personale direttivo e docente della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti svolti.
[2. Dalla data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o che l'amministrazione stessa non se ne assuma, comunque, l'onere.] (1)
(1) Comma disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 459 - Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie
1. I docenti che, eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h), siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi commi.
2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di circolo didattico con più di 80 classi.
3. I docenti di scuola media possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con più di 35 classi.
4. I docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti indicati al comma 5, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 50 classi o al semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 35 classi.
5. I docenti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e Ì artigianato, per l'agricoltura e per le attività marinare, nonché degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti con più di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con più di 30 classi.
6. L'autorizzazione all'esonero o al semiesonero può essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate.
7. Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside.
8. Un ulteriore semiesonero può essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un elevato numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al comma 6, per ogni trenta classi in più rispetto al numero di classi previsto dai commi 3 e 4.
9. Nei circoli didattici affidati in reggenza, l'autorizzazione all'esonero può essere disposta a prescindere dal numero delle classi funzionanti.
Sezione III: Mobilità del personale direttivo e docente
Paragrafo I: Norme generali
Art. 460 - Trasferimenti a domanda e d'ufficio
1. I trasferimenti del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti a domanda o d'ufficio.] (1)
(1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 461 - Norme procedurali
1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.
Paragrafo II: Mobilità a domanda
Art. 462 - Trasferimenti
[1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.] (1)
2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del servizio centrale competente.
3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.
5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti.
6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.
[7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione.] (2)
(1) Comma disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
(2) Comma disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 463 - Tabella di valutazione
1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.
2. Nella tabella di valutazione è previsto un punteggio particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.
3. L'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. È altresì attribuito un punteggio per il superamento delle prove di concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di appartenenza o ai ruoli di pari livello o di livello superiore.
4. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed educativo, la valutazione dell'anzianità relativa ai servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo di prova.] (1)
(1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 464 - Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune
1. I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.] (1)
(1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 465 - Trasferimenti provinciali e interprovinciali
1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.
3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo e del personale educativo.] (1)
(1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 466 - Trasferimenti annuali
1. I trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei titolari, purché tali posizioni di stato siano di durata annuale e siano note all'inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.
2. I trasferimenti sui posti di cui al comma 1 sono disposti limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati d'ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all'anno scolastico successivo.
3. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, può essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga può essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo.
4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.
5. I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilità dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.
Paragrafo III: Mobilità d'ufficio
Art. 467 - Trasferimento d'ufficio
1. Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede.
[2. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia e dell'anzianità di servizio di ruolo di cui alla tabella prevista dall'articolo 463.
3. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo, docente ed educativo per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella di cui all'articolo 463 è previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede.
4. Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione.
5. I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.] (1)
(1) Commi disapplicati dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 468 - Trasferimento per incompatibilità ambientale
1. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto.
Art. 469 - Organi competenti
1. Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali è disposto dal provveditore agli studi. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola materna elementare e media e su conforme parere del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.
2. Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali è disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Qualora il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali debba aver luogo per provincia diversa, la sede è stabilita con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione.
Paragrafo IV: Passaggi
Art. 470 - Mobilità professionale
1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.
3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.] (1)
(1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 471 - Passaggi di cattedra e di presidenza
1. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi.
2. La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo è stabilita in sede di contrattazione.
3. I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo quanto previsto da apposite tabelle approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.] (1)
(1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 472 - Passaggi di ruolo
1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.
2. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla tabella n. 2 allegata al presente testo unico.
3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.
4. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
5. I passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale docente diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed al personale docente delle scuole materne, con le modalità del presente articolo.
6. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.] (1)
(1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 473 - Corsi di riconversione professionale
1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.
2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi, i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalità organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.
3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470 definiscono criteri di programmazione e modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terrà conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui all'articolo 405.
6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della predetta contrattazione collettiva.
Art. 474 - Organi competenti
1. I provvedimenti relativi ai passaggi, sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a domanda. Paragrafo V: Assegnazioni provvisorie
Art. 475 - Assegnazioni provvisorie di sede
1. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.
2. Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.
3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.
4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.
5. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale delle istituzioni educative statali.
7. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.
Art. 476 - Organo competente
1. L'assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.
2. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.] (1) (1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995. Paragrafo VI: Disposizioni particolari
Art. 477 - Incarichi di presidenza
1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.
2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli studi compila due distinte graduatorie:
a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;
b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie può essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a) sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggi pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole, cui è aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso è rapportata a 100. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.
3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del comma 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per incompatibilità ambientale o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.
Art. 478 - Sostituzione docenti assenti
1. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici devono utilizzare personale di altri circoli viciniori, che sono indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.
2. Nelle scuole elementari, nell'ambito del piano annuale di attività, si procede ai sensi dell'articolo 131, commi 5 e 6.
Art. 479 - Docenti in soprannumero
1. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 461 e seguenti, nonché delle norme recate, in materia, dai contratti collettivi.
2. Con la medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte espressamente a disporre l'utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.
3. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero, purché sia provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, è utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.
4. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del nuovo ordinamento, con riferimento anche all'introduzione da esso prevista dell'insegnamento di una lingua straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.
5. Nell'ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato, nei limiti del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purché sia provvisto del prescritto titolo di studio. Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore può essere utilizzato anche nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.
6. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a domanda, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in provincia diversa da quella di titolarità.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i quali non è possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri insegnamenti.
8. Le utilizzazioni disposte nell'anno precedente, su posti e cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, purché permanga la situazione di soprannumerarietà che ha dato luogo all'utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non sono disponibili per nuove nomine in ruolo.
9. Per le utilizzazioni del personale docente in soprannumero si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 455.] (1) (1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 480 - Inquadramenti in profili professionali amministrativi
1. Il personale docente, appartenente a ruoli in cui si abbiano situazioni di soprannumero dopo le utilizzazioni ed i passaggi di cui all'articolo 479, può essere inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.
2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 è tenuto a frequentare un corso di formazione avente ad oggetto l'ordinamento dei servizi dell'amministrazione scolastica.
3. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia utilizzato, alla data del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, presso gli uffici regionali e provinciali dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi al provveditore agli studi della provincia di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1.
4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su posti disponibili nei limiti delle dotazioni organiche costituite cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni, e per le sedi che presentino disponibilità di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla predetta tabella B è comunque reso indisponibile per gli accessi tramite concorsi fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1.
5. Agli inquadramenti si provvede secondo l'ordine di graduatorie risultanti dalla valutazione dell'intera anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono compilate sulla base di criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 è inquadrato in qualifiche funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla tabella che segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; viene fatta salva la posizione economica già acquisita per stipendio ed indennità di funzione, attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base della qualifica funzionale nella quale è inquadrato, una retribuzione individuale di anzianità di importo corrispondente alla differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova attribuzione. Qualifica Qualifica funzionale funzionale nella scuola nei ministeri Personale appartenente al ruolo dei docenti laureati ............................ VII VII Personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati .......................... VI VI Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ..................................... V VI IV IV III III
7. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle disposizioni di carattere generale in materia di mobilità dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che comunque restano confermate per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.
Art. 481 - Sostegno
1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, si procede all'accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.
2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti residui sono utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.
3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procede all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale è stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma 1.
Art. 482 - Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento
1. Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materie non più previste e comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento.
2. Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e di qualificazione.
Art. 483 - Mobilità del personale direttivo e docente privo della vista
1. Il personale direttivo e docente privo della vista delle scuole di ogni ordine e grado ha la precedenza nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale ed intercomunale.
2. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti.
3. Detto personale è impiegato per consulenze e docenze ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico dei docenti di sostegno operanti nell'area della minorazione visiva.
4. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro per gli handicappati. Paragrafo VII: Contenzioso amministrativo
Art. 484 - Ricorso
1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Sezione IV: Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera
Art. 485 - Personale docente
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
Art. 486 - Personale direttivo
1. Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compreso quello appartenente alle istituzioni educative statali, è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e nella misura della metà, soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato nella carriera di provenienza.
2. Al personale direttivo delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
3. I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera.
4. I provvedimenti relativi al riconoscimento dei servizi sono adottati dal provveditore agli studi sia per i presidi sia per i direttori didattici.
Art. 487 - Passaggio ad altro ruolo
1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo.
Art. 488 - Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo
1. L'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, resa con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, è valutabile nella stessa carriera agli effetti di cui all'articolo 485, come servizio non di ruolo, solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
Art. 489 - Periodi di servizio utili al riconoscimento
1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.
Art. 490 - Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici
1. Il riconoscimento dei servizi non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.
2. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi.
3. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con quelli previsti dal presente testo unico se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
4. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.
5. Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore al 1° luglio 1975.
Sezione V: Doveri
Art. 491 - Orario di servizio dei docenti
1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. L'orario di servizio per i docenti è costituito:
a) dalle ore da destinare all'insegnamento;
b) dalle ore riguardanti le attività connesse con il funzionamento della scuola.
3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna è stabilito in 25 ore settimanali per le attività educative.
4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare è costituito di 24 ore settimanali di attività didattica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 131.
5. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e di 18 ore settimanali.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Sezione I: Sanzioni disciplinari
Art. 492 - Sanzioni
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
Art. 493 - Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità.
Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456, comma 1.
Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art. 498 - Destituzione
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
Art. 499 - Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa, in caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.
Art. 500 - Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.
Art. 501 - Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).
Sezione II: Competenze, provvedimenti cautelari e procedure
Art. 502 - Censura e avvertimento
1. La censura è inflitta dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale docente.
Art. 503 - Sospensione, dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione
1. Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b) e c), sono:
a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) il competente direttore generale o capo del servizio centrale se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
2. Competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2, lettere d) ed e) dell'articolo 492 è in ogni caso il Ministro della pubblica istruzione.
3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti; delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'Accademia o del Conservatorio la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura.
4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del servizio centrale la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente.
Art. 504 - Ricorsi
1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 505 - Provvedimenti di riabilitazione
1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 è adottato:
a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali.
Art. 506 - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale
1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:
a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) dal direttore generale o dal capo del servizio centrale competente, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali.
3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministro per la pubblica istruzione.
4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorità competente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.
5. La sospensione è disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione così disposta cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. L'organo competente a provvedere al riguardo è determinato ai sensi del comma 2.
Art. 507 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia disciplinare degli impiegati civili dello Stato.
Art. 508 - Incompatibilità
1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
Sezione I: Cessazioni
Art. 509 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età
1. Il personale di cui al presente titolo è collocato a riposo d'ufficio dal 1° settembre successivo alla data di compimento del 65° anno di età; a domanda, dal 1° settembre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.
2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.
3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
4. Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del 65° anno di età.
5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.
6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.
Art. 510 - Dimissioni
1. Le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate.
2. Il personale di cui al presente titolo che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.
3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 10 settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.
4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
5. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.
Art. 511 - Decadenza
1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art. 512 - Dispensa dal servizio
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità o incapacità o persistente insufficiente rendimento.
Art. 513 - Organi competenti
1. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal provveditore agli studi sia per il personale appartenente a ruoli provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali.
2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono adottati dal provveditore agli studi per il personale appartenente a ruoli provinciali e dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente a ruoli nazionali.
3. I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Per il personale appartenente ai ruoli nazionali, il provvedimento di decadenza e di dispensa è adottato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Sezione II: Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni
Art. 514 - Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute
1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.
2. L'utilizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.] (1) (1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 515 - Restituzione ai ruoli di provenienza
1. Il personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente può a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione.
2. Il provvedimento di restituzione è disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.
3. Il personale direttivo può essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.
Art. 516 - Riammissione in servizio
1. AI personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.
3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio.
4. Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
5. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.
Sezione III: Norme finali
Art. 517 - Applicabilità
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi i docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle Accademie di belle arti e le assistenti-educatrici dell'Accademia nazionale di danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonché al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.
Art. 518 - Collocamento fuori ruolo
1. I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente titolo, nei casi in cui siano previsti, possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.
Art. 519 - Regioni a statuto speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente titolo, sono fatte salve le disposizioni contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e nelle relative norme di attuazione.
Sezione I: Supplenze
Art. 520 - Supplenze annuali Abrogato dall'art. 4, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 521 - Supplenze temporanee Abrogato dall'art. 4, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 522 - Compilazione delle graduatorie provinciali Abrogato dall'art. 4, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 523 - Valutazione dei servizi Abrogato dall'art. 4, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Sezione II: Contenzioso amministrativo
Art. 524 - Ricorsi Abrogato dall'art. 4, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 525 - Commissione per i ricorsi Abrogato dall'art. 4, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Sezione III: Retribuzione ed assenze
Art. 526 - Retribuzione
1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.
2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d'insegnamento inferiore all'orario obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 491, il trattamento economico è dovuto in proporzione. Parimenti è dovuta in proporzione l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni. [
3. La nomina del personale non di ruolo, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.] (1) (1) Comma disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 527 - Retribuzione supplenze annuali
1. Il trattamento economico di cui all'articolo 526 è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato.
2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell'anno scolastico.
3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio e che partecipi agli esami della sessione estiva, il trattamento economico è corrisposto fino al termine dei relativi lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale, il trattamento economico è corrisposto per l'intera durata della sessione medesima.
Art. 528 - Retribuzione supplenze temporanee
1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata, spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato.
2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell'articolo 527 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.
Art. 529 - Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio
1. Ai docenti supplenti annuali al primo anno di servizio possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.
2. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'amministrazione il rapporto di impiego dei docenti supplenti annuali al primo anno di servizio è mantenuto per 30 giorni con trattamento economico ridotto alla metà.] (1) (1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 530 - Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio
1. Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per accertata malattia, ed il relativo trattamento economico del personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e grado che si trovi almeno al secondo anno di servizio scolastico continuativo sono disciplinate dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.] (1) (1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 531 - Mandato parlamentare e amministrativo
1. I supplenti annuali, cui è conferito un mandato parlamentare od amministrativo, con esonero dal servizio, mantengono, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, i diritti inerenti alla loro appartenenza alla graduatoria per il conferimento delle supplenze, computandosi come anni di servizio gli anni del mandato.
Art. 532 - Altri congedi
1. I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.] (1) (1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 533 - Computo congedi e assenze
1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il docente supplente annuale resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i docenti di ruolo.
2. Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertarne la causa; se l'assenza non risulti giustificata il docente è licenziato.
3. I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo aver già raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati.] (1) (1) Articolo disapplicato dal CCNL del 4 agosto 1995.
Art. 534 - Organo competente
1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di istituto.
2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque per disposizioni dell'autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.
Sezione IV: Disciplina
Art. 535 - Sanzioni
1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:
1) l'ammonizione;
2) la censura;
3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
5) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;
6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.
2. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.
Art. 536 - Applicazione delle sanzioni
1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 535.
2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell'articolo 535.
3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.
Art. 537 - Effetti delle sanzioni
1. Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati ed autorizzati, nonché l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sanzione inflitta.
2. L'esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento.
Art. 538 - Procedure
1. L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 535 è disposta, previa contestazione degli addebiti, con facoltà del docente non di ruolo di presentare le sue controdeduzioni entro il termine massimo di dieci giorni che può essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 535.
2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.
3. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l'autorità scolastica può sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il docente non di ruolo anche prima delle contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L'autorità scolastica dispone la corresponsione degli assegni alimentari, entro i limiti della durata della nomina.
4. Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione.
5. Se, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina.
Art. 539 - Procedimenti penali
1. Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il docente non di ruolo provvedimento di custodia cautelare.
2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della supplenza.
3. Tuttavia l'autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare può provvedere ai sensi del precedente articolo 535.
4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità di querela.
5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'articolo 535.
6. Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di istituto.
7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia cautelare.
8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza beneficio della sospensione condizionale dalla pena, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto.
9. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 535. 10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma 8.
Art. 540 - Ricorsi
1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il termine del ricorso al Ministero è di 30 giorni.
Sezione V: Norma finale e di rinvio
Art. 541 - Norma finale e di rinvio
1. Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione negli istituti professionali, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta della giunta esecutiva dell'istituto, può consentire l'assunzione di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico, mediante contratti di prestazione d'opera professionale.
2. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo.
3. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano altresì al personale educativo non di ruolo.

PARTE III  -  PERSONALE
TITOLO II  -  PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
    CAPO I - Aree funzionali  -  ruoli
Art. 542 - Rinvio alla contrattazione
    1. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA) delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza è disciplinato dai contratti collettivi
di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
2. Fino alla stipulazione dei predetti contratti collettivi si applicano le
norme di cui agli articoli che seguono.
Art. 543 - Aree funzionali
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. Il personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, delle accademie di
belle arti e dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, è collocato nell'area funzionale dei servizi tecnici e
nell'area funzionale dei servizi amministrativi.
Art. 544 - Ruoli
    1. I ruoli del personale di cui all'articolo 543 sono provinciali, ad eccezione
dei ruoli del personale delle accademie di belle arti, dei conservatori di
musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, che sono
nazionali. Essi sono amministrati dagli uffici scolastici provinciali, che
provvedono al reclutamento, a tutti gli atti di carriera ed al trattamento di
quiescenza e previdenza.
Art. 545 - Qualifiche funzionali
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. Le qualifiche funzionali di ciascun ruolo del personale A.T.A. sono le
seguenti:
Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Attività tecniche manuali che presuppongono conoscenze tecniche non
specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni
amministrative, tecniche, o contabili elementari. Può essere richiesta anche
l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature, di uso semplice.
Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze
specialistiche e responsabilità personali.
Attività amministrative contabili, tecniche, o tecnico-manuali che presuppongono
conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione
specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione
di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure
predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini
valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di
gruppo. Attività professionali richiedenti preparazione tecnica o particolari
conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione o
interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono
comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre
persone.
Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale
responsabilità esterna. Attività professionali comportanti preposizione a uffici
o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di
coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti,
relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello
stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di
programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con
autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli
obiettivi e agli indirizzi impartiti. Vi è connessa responsabilità
organizzativa, nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.
Art. 546 - Profili professionali
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali fondati sulla
tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in
relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di
autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla
qualifica.
2. I profili professionali delle qualifiche del personale A.T.A. sono inseriti
nelle seguenti aree funzionali:
a) l'area funzionale dei servizi generali ausiliari comprende il profilo
professionale degli ausiliari;
b) l'area funzionale dei servizi tecnici comprende i profili professionali dei
guardarobieri, degli aiutanti cuochi, dei cuochi, degli infermieri e dei
collaboratori tecnici;
c) l'area funzionale dei servizi amministrativi comprende i profili
professionali dei collaboratori amministrativi, dei coordinatori amministrativi
e dei coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Alla
stessa area appartiene anche il profilo professionale dei direttori
amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A questi ultimi si applicano
le norme riguardanti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti civili dello
Stato.
3. I profili professionali sono definiti con i contratti collettivi di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
Art. 547 - Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche
    funzionali
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la collocazione
dei profili professionali nelle qualifiche funzionali è la seguente.
2. Appartengono alla terza qualifica funzionale i profili professionali degli
ausiliari, dei guardarobieri e degli aiutanti cuochi.
3. Appartengono alla quarta qualifica funzionale i profili professionali dei
collaboratori amministrativi, dei collaboratori tecnici, dei cuochi e degli
infermieri.
4. Appartengono alla quinta qualifica funzionale i profili professionali dei
coordinatori amministrativi, compresi i coordinatori amministrativi dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza.
5. Appartengono all'ottava qualifica funzionale i profili professionali dei
direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti e delle accademie di arte drammatica e di danza.
Art. 548 - Organici
    1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale A.T.A. delle
scuole ed istituzioni educative sono determinate dai provveditori agli studi
entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto del numero delle classi e corsi che
funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo. In attesa della
revisione prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera c, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la determinazione è
effettuata sulla base delle prescrizioni della tabella 3 allegata al presente
testo unico e secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Ministro della
pubblica istruzione con apposita ordinanza emanata d'intesa con il Ministro del
tesoro.
2. Il comma 1 si applica anche agli istituti statali per sordomuti di cui
all'articolo 322.
3. E' fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli
organici determinati sulla base dei criteri previsti dalle tabelle allegate al
presente testo unico.
4. A carico degli inadempienti si applicano le norme dei commi 3 e 4
dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4
aprile 1947, n. 207.
5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono rideterminati
in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite
delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui
all'articolo 51.
6. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la
programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica.
Art. 549 - Consiglio di amministrazione provinciale
    1. Presso ogni ufficio scolastico e istituito un consiglio di amministrazione
provinciale, presieduto dal provveditore agli studi, composto da un preside e da
un direttore didattico scelti tra quelli di ruolo della provincia. Ad esso sono
attribuite le funzioni stabilite in materia di personale A.T.A. dal presente
testo unico, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
2. Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un impiegato con
qualifica non inferiore alla VI dell'ufficio scolastico provinciale.
3. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in carica per un
triennio e sono nominati con decreto del provveditore agli studi.
CAPO II - Reclutamento
Art. 550 - Disciplina regolamentare
    1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove
concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per
l'ammissione all'impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le
qualifiche previste dalla legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.
2. In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni di cui
agli articoli che seguono. Sono comunque portate a compimento le procedure
concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
3. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali, sono disposte
nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi
dell'articolo 548, comma 6; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei
quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
Art. 551 - Accesso ai ruoli della V qualifica
    1. L'accesso ai ruoli della quinta qualifica funzionale ha luogo, mediante
concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli.
2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi
sia disponibilità di posti. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per
titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno
ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente
si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della
procedura concorsuale successiva.
3. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero
della pubblica istruzione.
4. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di
ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero
dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati
utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei
concorsi così indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli
studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle
procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed
ai provvedimenti ed attività conseguenti.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle Accademie di Belle
Arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi
concorsi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno o più
provveditori agli studi o sovrintendenti scolastici regionali appositamente
delegati.
6. I posti disponibili e vacanti per i concorsi di accesso ai ruoli dei
coordinatori amministrativi, detratto il contingente da destinare ai
corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale
superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del
50 per cento, tra i concorsi di accesso per titoli ed esami ed i concorsi di
accesso per soli titoli.
Art. 552 - Concorsi per titoli ed esami
    1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i
tre anni indicati nei relativi bandi.
2. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche
all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.
3. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una
delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra e intesa
ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento
delle funzioni proprie della qualifica da conferire. Il colloquio verte sulle
materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione
della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dal bando di cui
al comma 3 dell'articolo 551.
4. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi è stabilito con
regolamento.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, e emanata la tabella di valutazione dei
titoli.
Art. 553 - Concorso per titoli
    1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:
a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di
precedenti esami a posti di segretario o coordinatore amministrativo;
b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e
scuole statali di ogni ordine e grado, prestato per almeno trecentosessanta
giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente.
2. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengono alla
qualifica immediatamente inferiore, abbiano prestato in tale qualifica servizio
di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso
ordinario o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo.
3. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province.
4. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere
permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine coloro che
presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in
base al punteggio complessivo riportato mentre i concorrenti già compresi in
graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria
ed ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli,
purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi
titoli nel termine di cui al bando di concorso.
5. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza,
precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno
recente.
6. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base
del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.
7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli
titoli.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, e emanata la tabella di valutazione dei
titoli.
9. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per
titoli ed esami, o di precedenti esami, non può superare quello spettante per
tre anni di servizio.
10. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, sono utilizzabili sino
all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.
11. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami
ed in quelli per soli titoli.
12. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo
17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'
articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
Art. 554 - Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale
    1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante
concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze
dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed
i criteri di valutazione.
2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno
due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a
quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la
partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta
servizio alla data di pubblicazione del bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di
servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i
concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la
qualifica immediatamente inferiore.
4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si
prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.
5. Le assunzioni nei ruoli della III qualifica sono effettuate tramite le
apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle
graduatorie di conferimento delle supplenze annuali, già compilate alla data del
5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art. 587.
6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai
posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di
collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria
ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica
professionale richiesto per l'ammissione al concorso.
7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere
permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal
fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto
spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già
compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella
graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei
nuovi titoli purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata
dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.
8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine
delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra
indicati.
Art. 555 - Commissioni
    1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario sono così composte:
a) per la quinta qualifica: di un presidente scelto tra gli impiegati con
qualifica di dirigente, e di altri due membri di cui uno preside, direttore
didattico o rettore e l'altro docente d'istituto di istruzione secondaria
superiore delle materie sulle quali vertono le prove di esame;
b) per la IV qualifica: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori
didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno impiegato con qualifica
non inferiore alla ottava dell'amministrazione scolastica centrale e periferica
e l'altro appartenente alla corrispondente qualifica del personale A.T.A., con
almeno cinque anni di anzianità.
2. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il
componente della commissione appartenente al personale A.T.A. è sostituito da un
sanitario designato dalle competenti autorità sanitarie.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono espletate da un
impiegato con qualifica non inferiore alla VI dell' amministrazione scolastica
centrale e periferica.
4. Almeno un terzo dei componenti della commissione dev'essere di sesso
femminile, salvo motivata impossibilità.
5. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le disposizioni
vigenti in materia di concorsi di ammissione agli impieghi statali.
Art. 556 - Norme particolari di accesso
    1. Resta salva la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le
pubbliche amministrazioni. Il personale della quarta e della terza qualifica da
assumere nei relativi ruoli provinciali, è nominato in ruolo nell'ordine delle
graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze annuali,
nei limiti delle aliquote previste.
2. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine a seguito di
concorsi, dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo incluso nelle graduatorie per il
conferimento delle supplenze relative all'anno scolastico 1986-1987 ha titolo a
partecipare ai concorsi ordinari, di cui agli articoli 551, 552, 553,e 554, per
l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base dei
titoli di studio a suo tempo richiesti per l'inclusione nelle graduatorie
stesse.
4. Il personale A.T.A. può partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla
qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella
inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del
titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore,
purché detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di
attività tecnica o specialistica.
Art. 557 - Concorsi riservati
    1. Una quota del 30% e, rispettivamente, del 40% dei posti disponibili
annualmente nei ruoli della quinta e della quarta qualifica è conferita,
mediante concorsi riservati, agli impiegati di ruolo delle qualifiche
immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per
l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del titolo di
studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno
cinque anni di servizio di ruolo, o, a prescindere da tale anzianità, se in
possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto
salvo quanto disposto dall’art. 556, comma 4, per particolari attività tecniche
o specialistiche.
2. I concorsi riservati per la quinta qualifica sono per esami. Gli esami
consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552
per i concorsi pubblici.
3. Il concorso riservato per la quarta qualifica è per titoli, integrato da una
o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e
del ruolo per cui il concorso viene indetto.
4. I bandi sono emanati, con periodicità biennale, dai provveditori agli studi,
sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 558 - Concorsi per l'estero
    1. Per la selezione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da
destinare all'estero, si applica quanto disposto dagli articoli 640 e seguenti.
Art. 559 - Nomina in ruolo
    1. La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall'inizio dell'anno
scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
Art. 560 - Adempimenti degli immessi in ruolo
    1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo e gli
adempimenti connessi con la nomina, al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario si applicano le disposizioni che, per la generalità dei dipendenti
civili dello Stato, sono recate dal testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 7 della legge
22 agosto 1985 n 444.
2. Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un
superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la
proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di
prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed
economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
3. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.
CAPO III - Diritti e doveri
Sezione I - Congedi e aspettative
    Art. 561 - Rinvio alla contrattazione
    1. In materia di diritti e doveri e di disciplina del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, per quanto non diversamente disposto dai contratti
collettivi da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni, si applicano le disposizioni recate dagli articoli
che seguono.
Art. 562 - Congedo ordinario
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni lavorativi di congedo
ordinario nell'anno solare.
2. Al personale A.T.A. sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo, sei
giornate complessive di riposo da fruire nell'anno solare come segue:
a) due giornate aggiuntive al congedo ordinario;
b) quattro giornate a richiesta degli interessati tenendo conto delle esigenze
di servizio.
3. Il congedo ordinario deve essere fruito su richiesta del dipendente e previa
autorizzazione del capo d'istituto, compatibilmente alle esigenze di servizio,
irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno
dei quali non inferiore a quindici giorni.
4. La ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa, e
considerata aggiuntiva al congedo ordinario.
Art. 563 - Congedi straordinari e aspettative
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957 n. 3, come modificate dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
L'aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall'articolo 71 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concesse
dal direttore didattico o dal preside.
Art. 564 - Proroga eccezionale dell'aspettativa
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano motivi di
particolare gravità e risulti esaurito il periodo massimo fruibile di cui
all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, può consentire all'impiegato che lo richieda un
ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni e di durata non superiore ai sei
mesi.
2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né
ai fini del trattamento di quiescenza.
Sezione II - Mobilità
    Art. 565 - Mobilità professionale nel comparto
    1. La mobilità professionale nel comparto è disciplinata dai contratti
collettivi a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni.
Art. 566 - Trasferimenti
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. I trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo
sono disposti annualmente dal provveditore agli studi in base ai criteri di cui
all'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed a quanto disposto in sede di
contrattazione.
2. I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza
rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
3. I trasferimenti, da un ruolo provinciale a un altro del medesimo profilo
professionale di diversa provincia, sono disposti sia sul 50% dei posti che
risultino vacanti e disponibili entro il 31 marzo di ogni anno, sia per
compensazione.
4. I posti che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo il 31
marzo sono assegnati nella misura intera alle nuove nomine in ruolo, che sono
disposte su sedi provvisorie.
5. Ai fini del trasferimento gli aspiranti debbono inoltrare domanda al
provveditore agli studi competente territorialmente in relazione al ruolo cui
aspirano ad essere trasferiti, indicando le sedi desiderate in ordine di
preferenza.
6. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore
agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti appartengono.
7. Il provveditore agli studi competente forma una graduatoria degli aspiranti
sulla base dell'anzianità di servizio e delle condizioni di famiglia degli
aspiranti stessi.
8. I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati che si siano utilmente
collocati nella graduatoria in relazione al numero dei posti da attribuire ed
alla disponibilità delle sedi richieste.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, il
termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti
debbono produrre a corredo delle domande stesse, i criteri di valutazione dei
titoli relativi al servizio ed alle condizioni di famiglia, nonché gli
adempimenti propri del provveditore agli studi. L'ordinanza deve prevedere un
punteggio particolare per il personale che sia rimasto nella stessa scuola per
almeno 3 anni.
Art. 567 - Trasferimento d'ufficio
    (comma 1 disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario, per soppressione di posto, nella tabella di valutazione dei titoli è
previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di
titolarità e, subordinatamente, nella sede.
2. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità è disciplinato dall'articolo
32, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e dai contratti collettivi in materia di
mobilità.
Art. 568 - Assegnazione provvisoria
    1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che abbia chiesto e non
ottenuto il trasferimento, può a domanda essere provvisoriamente assegnato ad
una delle sedi richieste per trasferimento.
2. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole
ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per
esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori, o per gravi
esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria
coloro che siano stati trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.
3. La domanda di assegnazione provvisoria di sede può essere inoltre presentata
per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato
domanda di trasferimento nei tempi stabiliti.
4. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per posti comunque
disponibili per l'intero anno scolastico e non sono consentite nei confronti del
personale di prima nomina.
5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i
trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili
all'inizio di ogni anno scolastico, ad eccezione di quelli richiesti dal
personale trasferito d'ufficio, il quale ritrovi nell'organico di fatto posto
disponibile nella scuola di precedente titolarità.
6. Con la stessa ordinanza di cui all'articolo 566 il Ministro della pubblica
istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai
quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede,
nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.
Sezione III - Riconoscimento dei servizi
    Art. 569 - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera
    1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo
prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un
massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante
parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le
eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già
stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è
riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile
sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più
favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente
articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
Art. 570 - Periodi di servizio utili al riconoscimento
    1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il
servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali
che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla
fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per
gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo
dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.
Sezione IV - Orario
    Art. 571 - Orario di servizio
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni, l'orario di
servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è determinato in 36
ore settimanali.
2. Tale orario può essere articolato anche con criteri di flessibilità, con
turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze di servizio e delle necessità
degli utenti.
3. L'articolazione dell'orario è disposta sulla base delle norme stabilite nella
contrattazione.
4. Il consiglio d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei
turni di servizio, che devono essere continuativi, salvo quanto previsto dal
comma 2, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni
scolastiche, tenuto conto, anche, di tutte le attività parascolastiche ed
interscolastiche comprese nei programmi compilati in attuazione dell'articolo
10, comma 2, lettera e).
Art. 572 - Tempo parziale
    1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli
7 e 8 della legge 29 dicembre 1988 n. 554.
Sezione V - Disposizioni particolari
    Art. 573 - Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e
    professionale
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di
amministrazione provinciale, predispone annualmente un programma di attività di
aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la
continuità del servizio nelle scuole o istituzioni educative.
3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri
generali per un uniforme orientamento dell'attività di aggiornamento e di
qualificazione, nonché la ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici
provinciali.
4. La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni in sede di
contrattazione.
Art. 574 - Responsabilità patrimoniale
    1. La responsabilità patrimoniale del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a
comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave
nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
2. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla responsabilità del
predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni
subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa
nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale
medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da
terzi.
CAPO IV - Disciplina
Art. 575 - Sanzioni disciplinari
    1. In materia di responsabilità disciplinare si applica, nei confronti del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, quanto disposto dall'articolo
59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. La tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono
stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 576 - Procedimento disciplinare
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 575, si applicano le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. La censura è inflitta dal provveditore agli studi.
3. Il procedimento per l'irrogazione della censura è quello previsto
dall'articolo 101 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il preside o il direttore didattico è competente a compiere gli accertamenti
preliminari del caso e, ove è necessario, rimette gli atti al provveditore agli
studi.
5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una infrazione
disciplinare, svolge gli opportuni accertamenti preliminari e contesta subito
gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni.
6. Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini preliminari ed alle
giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione
all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura
provvede all'irrogazione della sanzione. Negli altri casi, sempre che non
ritenga necessarie ulteriori indagini, trasmette gli atti alla commissione di
disciplina, di cui all'articolo 577, entro il quindicesimo giorno da quello in
cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine, ritenga necessarie
ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso termine, un funzionario istruttore
scegliendolo tra impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'incolpato.
7. Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con decreto motivato,
a dichiarare prosciolto da ogni addebito l'impiegato o ad infliggere una delle
sanzioni disciplinari di cui agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in
conformità della deliberazione della commissione di disciplina provinciale,
salvo che egli ritenga di disporre in modo più favorevole all'impiegato.
8. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione
economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale
superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una
delle sanzioni disciplinari, di cui all'articolo 575, superiore alla censura,
salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art. 577 - Commissione di disciplina provinciale
    1. Fino all'attuazione delle norme sul procedimento disciplinare, di cui
all'articolo 575, ed alla costituzione del collegio arbitrale di disciplina
previsto dalle disposizioni ivi richiamate, ovvero, all'attivazione di eventuali
procedure di conciliazione da definire con i contratti collettivi di lavoro,
continua ad operare la commissione di disciplina provinciale per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituita ai sensi dell'articolo 578.
Art. 578 - Composizione della commissione di disciplina provinciale
    1. All'inizio di ogni triennio è costituita, con decreto del provveditore agli
studi, una commissione di disciplina provinciale.
2. La commissione di disciplina di cui al comma 1 è presieduta da un preside ed
è composta di un direttore didattico di scuola materna o di un direttore
didattico di scuola elementare e di un impiegato di qualifica funzionale
superiore alla sesta dell'ufficio scolastico, che non sia il capo dell'ufficio
stesso, e di due impiegati appartenenti alle qualifiche del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario.
3. Per la validità delle riunioni e necessaria la presenza di tutti i
componenti.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della sesta qualifica
dell'ufficio scolastico.
5. Per ciascuno dei membri e per il segretario è nominato un supplente di
qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo
impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a
sua volta, sostituito dal rispettivo membro supplente.
6. Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri effettivi o
supplenti od il segretario effettivo o supplente venga a cessare dall'incarico
si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del
triennio, con le modalità previste dal presente articolo.
CAPO V - Utilizzazione e dimissioni
Art. 579 - Utilizzazione in altri compiti o funzioni
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario, se riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti
del ruolo di appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del
provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione
provinciale, sempre che vi sia disponibilità di posti, in altro profilo
professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti sia loro
riconosciuta la necessaria idoneità.
2. L'inidoneità permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere
accertata in conformità a quanto previsto dagli articoli 71 e 130 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. Il collegio medico accerta anche l'idoneità a nuovi compiti.
3. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera acquisita e sono
collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo tale anzianità.
Art. 580 - Dimissioni
    1. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario le dimissioni
dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state
presentate.
2. Il personale predetto, che abbia presentato le proprie dimissioni
dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.
3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno
scolastico successivo, hanno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il
suddetto anno scolastico.
4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga
comunicata l'accettazione delle dimissioni.
5. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia
in corso procedimento disciplinare.

PARTE III  -  PERSONALE
TITOLO III  -  PERSONALE A.T.A. NON DI RUOLO
    Art. 581 - Supplenze annuali
    1. Il conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario può essere disposto soltanto per la copertura di posti
effettivamente vacanti e disponibili, entro la data del 31 dicembre, in attesa
dell'espletamento delle procedure concorsuali, ai fini della loro copertura con
personale di ruolo, e sempre che la vacanza e disponibilità permangano
prevedibilmente per l'intero anno scolastico e ai posti stessi non possa essere
assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.
2. Le supplenze annuali sono conferite dal provveditore agli studi sulla base di
apposite graduatorie provinciali a carattere permanente ed aggiornabili.
L'aggiornamento è effettuato ogni triennio, a decorrere dall'anno scolastico
1991-92, in relazione alle nuove domande ed a seguito della valutazione di
titoli non presentati in precedenza.
3. La mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa
graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad
ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il
personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il
depennamento dalla relativa graduatoria.
4. Il disposto di cui al comma 3 non si applica nei casi di accettazione di
nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.
5. Alla formazione delle graduatorie di cui al comma 1 ed al conferimento delle
supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i
rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale categorie del
personale A.T.A. e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie
medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove
prescritto, di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di
posto per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale. Il
decreto prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi a
quelli stabiliti per le altre categorie di personale non di ruolo di cui al
presente testo unico.
Art. 582 - Supplenze temporanee
    1. Alla copertura di posti disponibili e non vacanti e di quelli resisi
disponibili dopo la data del 31 dicembre, per qualsiasi causa, ovvero per
rinuncia o decadenza del personale cui sia stata precedentemente conferita la
nomina, si provvede mediante l'assunzione di personale supplente temporaneo,
limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
2. Le supplenze temporanee di cui al comma 1 sono conferite dal provveditore
agli studi sulla base delle apposite graduatorie provinciali permanenti, di cui
al comma 2 dell'articolo 581 .
3. Nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni
ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando
l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la
possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo
o la reggenza dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di
altra scuola viciniore, al quale essa è, in tale eventualità, conferita dal
provveditore agli studi.
4. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi
ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione
primaria, secondaria ed artistica, ivi comprese le accademie e i conservatori, e
delle istituzioni educative statali, appartenente alla terza ed alla quarta
qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando
trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni,
con le seguenti modalità:
a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino
a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore;
b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico,
rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di
personale collaboratore.
5. Le supplenze temporanee di cui ai commi 3 e 4 sono conferite dal direttore
didattico o dal preside, secondo l'ordine della graduatoria di circolo o
d'istituto, formata sulla base della rispettiva graduatoria provinciale. Esse
sono disposte per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio,
a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dai
commi medesimi e, per le supplenze temporanee di cui al comma 4, limitatamente
al periodo compreso tra l'inizio ed il termine delle lezioni, con l'esclusione
delle vacanze natalizie e pasquali.
6. I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle
disposizioni contenute nel presente e nel precedente articolo sono privi di
effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano
disposti.
Art. 583 - Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali
    1. La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo, che, in
relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedito ad assumere servizio,
ha effetto ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici, nei limiti
della durata della nomina stessa.
2. Ai fini del pagamento delle supplenze annuali e temporanee si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27, commi 9, 10, 11 e 12.
Art. 584 - Requisiti culturali e deroghe
    1. I titoli di studio richiesti per il conferimento di supplenze per posti della
III, IV e V qualifica sono quelli prescritti per l'ammissione ai concorsi di
accesso al ruolo.
2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai
concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di
collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della
pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere
equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'accesso ai
ruoli.
Art. 585 - Precedenze
    1. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli
hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali
e temporanee del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia
in cui hanno prestato le relative domande di supplenza.
Art. 586 - Ricorsi
    1. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie
provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al
provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei
singoli aspiranti alla supplenza annuale.
2. Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico
provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per se impugnabili.
3. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per
il conferimento delle supplenze è ammesso ricorso da parte dei singoli
interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione
dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una
commissione composta dal provveditore agli studi o da un impiegato dell'ufficio,
da lui delegato, con qualifica non inferiore alla VII, che la presiede, da un
preside o direttore didattico, da un impiegato della sesta qualifica
dell'ufficio scolastico provinciale e da quattro rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario. Due dei rappresentanti del predetto
personale debbono essere, ove possibile, supplenti.
4. Il preside o direttore didattico e l'impiegato della sesta qualifica sono
nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri
componenti della commissione fra il personale A.T.A. proposto dai rappresentanti
provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale categorie del
personale A.T.A., che siano da ritenersi più rappresentativi delle categorie
medesime. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un preside o direttore
didattico, un impiegato della sesta qualifica dell'ufficio scolastico
provinciale e due rappresentanti del personale A.T.A., per supplire eventuali
assenze. La commissione rimane in carica un anno.
5. Con il ricorso di cui al precedente comma 3 i singoli interessati non possono
proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie,
deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le
graduatorie provvisorie.
6. Per la notifica del ricorso ai controinteressati si applica l'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, numero 1199. Il
termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.
7. La commissione decide, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data
della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i
ricorsi si intendono respinti.
Art. 587 - Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro
    1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e
successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche
funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola
dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie
permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al
precedente articolo 581.
Art. 588 - Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non
    di ruolo
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. Le assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo
sono disciplinate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4
aprile 1947, n. 207, articoli 2, 3 e 4.
Art. 589 - Modelli viventi
    1. Ai modelli viventi si applicano le disposizioni dell'articolo 275.

PARTE III  -  PERSONALE
TITOLO IV  -  NORME COMUNI AL PERSONALE
    CAPO I - Diritti sindacali
Art. 590 - Libertà sindacali
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. Le libertà sindacali sono disciplinate dagli articoli 54 e 55 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dalla legge 20
maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni dei contratti
collettivi di cui all'articolo 45 del richiamato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. Fino alla stipulazione dell'apposito accordo previsto dall'articolo 54 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si osservano, in materia di
aspettative e permessi sindacali, le disposizioni degli articoli 591 e 592.
Art. 591 - Aspettative sindacali e trattamento economico
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative
sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in
aspettativa per motivi sindacali.
2. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del comma 12, il numero globale
dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità
per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per
l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente
per le amministrazioni dello Stato e per la scuola.
3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla
rappresentativa delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni
triennio, la Presidenza del consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni
interessate.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari
delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni
anno nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
5. Sono altresì annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero
della pubblica istruzione, con decreti del Ministero della pubblica istruzione,
gli elenchi del personale della scuola comunque in servizio e destinato a
compiti diversi da quelli di istituto.
6. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare, oltre all'indicazione
delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle
organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o
del collocamento fuori ruolo.
7. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico
dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti nella qualifica
di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro
straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle
prestazioni effettivamente rese.
8 Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione
rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle
organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per
rimborso spese.
9. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo
ordinario.
10. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato
sindacale.
11. Contestualmente alla definizione, nell'ambito della contrattazione
collettiva, degli accordi che, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni disciplinano l'intera materia
delle aspettative e dei permessi sindacali, cessa l'efficacia delle norme recate
dai commi precedenti.
12. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, previsti dagli accordi
sindacali di comparto, in atto alla data del 12 gennaio 1994, stipulati ai sensi
della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono
complessivamente ridotti del 50 per cento.
Art. 592 - Permessi sindacali
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11, dell'articolo 591, si
applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti le disposizioni
di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 262.
2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi annuali
retribuiti si applicano in materia di trattamento economico le disposizioni
contenute nell'articolo 591.
3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata al
capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura
sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso. E' vietato il cumulo
dei permessi sindacali giornalieri ed orari.
Art. 593 - Spazi e sedi
    (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
    1. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche è concesso alle organizzazioni
sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali,
notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle
disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di carattere
esclusivamente sindacale.
2. A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e
delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio
sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che
saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni
sindacali.
Art. 594 - Ritenute per contributi sindacali
    1. Il personale ha facoltà di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla
registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non
venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della
delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione di appartenenza e
alla organizzazione sindacale interessata.
3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei
dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono
versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.
4. In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli
organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di
revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica, purché
notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta
giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa.
Art. 595 - Trattenute per scioperi brevi
    1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative
trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata
dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla
misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del
compenso per il lavoro straordinario, aumentata della quota corrispondente agli
emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della
tariffa predetta.
2. Il comma 1 non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato
sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici, oppure,
riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore
lavorative produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli
derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.
3. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, possono
preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba
essere determinata sulla base di quanto previsto dal comma 1.
4. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonché le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono
stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere
determinata sulla base di quanto previsto dal comma 2.
Art. 596 - Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300
    1. Ai dipendenti della scuola si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300,
secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
2. In materia di esercizio del diritto di sciopero e di salvaguardia dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati si applicano le disposizioni della
legge 12 luglio 1990, n. 146.
Art. 597 - Commissioni provinciali e regionali
    (commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 disapplicati dal CCNL 04.08.95)
    1. Presso ogni ufficio provinciale si costituisce una commissione sindacale di
cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi,
che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo,
docente, educativo e amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole materne,
elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.
2. Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie
sotto indicate, convoca prima la commissione di cui al comma 1 per esporre alla
stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i
criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi per
le nomine in ruolo del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed
ausiliario, per la mobilità di detto personale, per la formazione delle
graduatorie provinciali del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario non di ruolo, per le procedure di conferimento delle
supplenze.
3. La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal
provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il
termine massimo di sei giorni.
4. I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili
alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al
secondo comma.
5. Le graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze o ad
altri fini sono pubblicate dai provveditori agli studi in tutte le scuole sede
di distretto o in scuole opportunamente scelte ed in tempo utile indicate.
6. Presso ciascun ufficio scolastico regionale si costituisce una commissione
sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dal presente
articolo, in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici.
7. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di
partecipazione delle rappresentanze del personale, sostitutive di quella
stabilita dai commi precedenti.
CAPO II - Trattamento di quiescenza e previdenza
Art. 598 - Trattamento di quiescenza
    1. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, nonché per la
valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non
previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente
riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il
relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.
Art. 599 - Trattamento di previdenza
    1. Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza, nonché per la
valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non
previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme
sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel comma 2
dell'articolo 485, salvo il servizio di docente elementare di ruolo, che è di
per sé utile a tali fini.
Art. 600 - Competenze in materia di quiescenza
    1. La ripartizione delle competenze tra gli uffici centrali e periferici in
materia di trattamento di quiescenza, di riscatto, di riunione e ricongiunzione
di periodi e servizi utili in quiescenza, nonché in materia di trattamento di
previdenza, è stabilita con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro per
la pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
Art. 601 - Tutela dei soggetti portatori di handicap
    1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si
applicano al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo,
dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.
CAPO III - Trattamento di servizio
Art. 602 - Trattamento economico
    1. Il trattamento economico del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, è disciplinato dalle norme
vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico, e dalle loro
eventuali successive modificazioni, sino all'entrata in vigore dei contratti
collettivi di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
TITOLO V  -  VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E NORME FINALI SUL PERSONALE
    SCOLASTICO
    CAPO I - Norma finale
Art. 603 - Parametri di valutazione della produttività del sistema
    scolastico
    1. Nel quadro della definizione di strumenti idonei al conseguimento di una
maggiore produttività del sistema scolastico ed al raggiungimento di obiettivi
di qualità, il Ministro della pubblica istruzione provvede alla determinazione
di parametri di valutazione dell'efficacia della spesa che tengano conto dei
vari fenomeni che, condizionando l'attuazione del diritto allo studio, si
riflettono sui livelli qualitativi dell'istruzione. A tal fine provvede altresì
all'individuazione di adeguati metodi di rilevamento dei processi e dei
risultati del servizio scolastico, in termini di preparazione generale e di
preparazione specifica.
2. Definiti metodi e strumenti di cui al comma 1, il Ministro della pubblica
istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, stabilisce un programma triennale di interventi articolati nel
territorio, da realizzare in ciascun anno, al fine di conseguire una migliore
qualità dell'offerta educativa ed, in particolare, il graduale superamento dei
fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico, di ripetenza e di interruzione
della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di abbandono
della scuola, soprattutto nelle aree di maggior disagio scolastico.
3. Per l'acquisizione delle competenze scientifiche e tecnologiche necessarie,
per la realizzazione del programma, per l'analisi sistematica dei risultati
rilevati e per la verifica dell'idoneità degli interventi disposti, il Ministro
della pubblica istruzione si avvale della collaborazione del Centro europeo
dell'educazione, della Biblioteca di documentazione pedagogica, degli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, nonché di enti
specializzati, universitari e non universitari, pubblici e privati, e di
associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e della qualità di servizi.
4. Ai fini della verifica degli obiettivi conseguiti il Ministero provvede a
presentare una relazione annuale concernente gli interventi effettuati, compresi
quelli volti all'ottimizzazione dei flussi di spesa, i cui dati sono valutati in
sede di determinazione degli stanziamenti di bilancio.
Art. 604 - Rinvio
    1. Per quanto non previsto dal presente testo unico al personale della scuola si
applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.

PARTE IV  -  ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL RELATIVO PERSONALE
TITOLO I  -  ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL RELATIVO PERSONALE
    Art. 605 - Competenze del Ministero della pubblica istruzione
    1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, mediante i suoi uffici
centrali e periferici, ai servizi relativi all'istruzione materna, elementare,
media, secondaria superiore e artistica.
2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti:
a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalità
stabilite dalla legge 1° giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza magistrale, secondo le
disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre
1947, n. 1346, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive
modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente; sono iscritti
d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla ritenuta di cui all'articolo 3 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive modificazioni,
gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo
delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne statali
e i direttori didattici;
c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo nei
limiti conseguenti al disposto dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470
e delle disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di sorveglianza è
compresa la facoltà di disporre accertamenti e ispezioni relativamente
all'impiego, da parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di
lire 150 milioni, previsto dall'articolo 1 della predetta legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalle
leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46;
e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica
Leonardo da Vinci, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.
3. Il Ministero esercita altresì la vigilanza su altri enti quando sia previsto
dal rispettivo ordinamento.
Art. 606 - Attribuzioni dell'Amministrazione centrale
    1. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 605, spetta all'amministrazione
centrale:
a) coordinare l'attività delle scuole di ogni ordine e grado nel quadro degli
obiettivi di educazione e formazione dell'infanzia e della gioventù;
b) collaborare con le amministrazioni interessate all'ordinamento delle scuole
all'estero;
c) promuovere la diffusione delle tematiche attinenti alla formazione ed ai
rapporti tra scuola e mondo dell'arte, della cultura e della scienza mediante
congressi, mostre, esposizioni, incoraggiamenti, aiuti e premi per
pubblicazioni, studi e ricerche;
d) esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza previste dal presente
testo unico in ordine alle scuole non statali di ogni ordine e grado, ai corsi
di preparazione agli esami, alle scuole ed istituzioni culturali straniere in
Italia.
Art. 607 - Ministro
    1. Il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da assumere e verifica la
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali
impartite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993 n. 29, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470, ed in particolare esercita i compiti indicati nell'articolo 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
2. Il Ministro esercita altresì i compiti allo stesso demandati dalle
disposizioni del presente testo unico e da altre disposizioni di legge.
Art. 608 - Sottosegretari di Stato
    1. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad
essi delegati con decreto ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,
ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 400.
Art. 609 - Gabinetto del Ministro e segreterie particolari
    1. Per la costituzione e il funzionamento del gabinetto del Ministro e delle
segreterie particolari dei sottosegretari di Stato e per il personale addetto a
tali uffici trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto
legislativo luogotenenziale 27 marzo 1944 n. 335, nel regio decreto legge 10
luglio 1924 n. 1100, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
settembre 1946 n. 112, nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 22 luglio 1947 n. 735 e nell'articolo 158 della legge 11
luglio 1980 n. 312.
Art. 610 - Dirigenti
    1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n
29, e successive modificazioni, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili della gestione e dei relativi risultati.
2. Ai dirigenti, in relazione alla qualifica, all'ufficio a cui sono preposti o
ai compiti loro assegnati, si applicano le disposizioni contenute nel capo II
del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972 n. 748 compatibili con le disposizioni dei predetti decreti
legislativi.
3. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle
relative funzioni e l'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro
livello dirigenziale e delle relative funzioni sono disposte ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
Art. 611 - Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale
    1. Fino a quando non sarà definito il suo nuovo ordinamento ai sensi
dell'articolo 616, l'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica
istruzione è ordinata come segue:
Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi;
Direzione generale dell'istruzione elementare;
Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;
Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;
Direzione generale dell'istruzione tecnica;
Direzione generale dell'istruzione professionale;
Direzione generale per gli scambi culturali;
Direzione generale per l'istruzione media non statale;
Ispettorato per l'istruzione artistica;
Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva;
Ispettorato per le pensioni;
Servizio per la scuola materna.
2. Presso l'Amministrazione centrale operano il centro studi per l'edilizia
scolastica di cui all'articolo 90 e l'ufficio di statistica posto alle
dipendenze funzionali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322.
3. Per le indagini statistiche svolte dall'ufficio di statistica per gli scopi
conoscitivi propri dell'amministrazione della pubblica istruzione si applicano
le disposizioni dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1992 n. 498.
4. Presso l'Amministrazione centrale è istituita una Ragioneria centrale
dipendente dal Ministero del tesoro.
Art. 612 - Consiglio di amministrazione  -  organi competenti in materia
    disciplinare
    1. Ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni, presso
l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione è costituito il consiglio
di amministrazione.
2. La composizione del consiglio di amministrazione è modificata secondo quanto
disposto dall'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, che ha abrogato le norme che prevedono forme di
rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione.
3. Per gli organi competenti in materia disciplinare si osservano le
disposizioni dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni.
Art. 613 - Ufficio scolastico regionale
    1. L'Ufficio scolastico regionale, con sede nel capoluogo di ogni regione, salvo
quanto previsto dagli articoli 617, 618 e 619, provvede, alle dipendenze del
Ministro, allo svolgimento di compiti inerenti alle procedure concorsuali per il
personale della scuola e per il personale dell'amministrazione scolastica
periferica, al calendario scolastico, nonché dei compiti previsti dalle
disposizioni del presente testo unico. A tale ufficio è preposto il
sovrintendente scolastico.
2. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della
pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, a funzionari che rivestono la
qualifica di dirigente.
3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura
dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del
riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui
ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte
le province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero
degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.
Art. 614 - Provveditorato agli studi
    1. Il provveditorato agli studi ha sede nel capoluogo di ogni provincia, salvo
quanto previsto dall'articolo 16, comma 2 lettera f), della legge 8 giugno 1990,
n 142, e quanto previsto dagli articoli 617, 618 e 619 del presente testo unico.
2. Le funzioni di provveditore agli studi sono affidate dal Ministro della
pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, a funzionari che rivestono la
qualifica di dirigente.
3. Il provveditore agli studi sovraintende, alle dipendenze del Ministro, alla
istruzione materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica; vigila
sulla applicazione delle leggi e dei regolamenti negli istituti di istruzione e
di educazione pubblica e privata della provincia; dispone nei casi gravi e
urgenti la temporanea sospensione delle lezioni; promuove e coordina le
iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore efficienza degli studi e svolge
tutti gli altri compiti, demandatigli dalle disposizioni del presente testo
unico e da altre disposizioni di legge.
4. L'Amministrazione provinciale è tenuta e fornire i locali per il
provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla manutenzione dei
medesimi.
Art. 615 - Personale
    1. Le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione della pubblica
istruzione appartenente alle qualifiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n.
312 e dal decreto - legge 28 gennaio 1986 n. 9, convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 1986 n 78, sono provvisoriamente rideterminate ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n 537 e sono
successivamente definite ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizione del decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
Art. 616 - Riorganizzazione degli uffici
    1. Gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione sono ridefiniti ai sensi degli articoli 2, 5, 6 e 31 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Nell'ambito della riorganizzazione degli uffici sono individuati uffici per
le relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
Art. 617 - Regione Valle d'Aosta
    1. Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre
1946, n. 365, i servizi dalla legge attribuiti al provveditorato agli studi sono
demandati, nella Regione Valle d'Aosta, alla Sovrintendenza agli studi per la
Valle d'Aosta. Ai relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale
propri, ed eventualmente con funzionari dello Stato, comandati, su sua
richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione.
2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 861
le competenze attribuite al sovrintendente scolastico regionale nei confronti
del personale della scuola sono esercitate dal Sovrintendente agli studi per la
valle d'Aosta, il quale è funzionario della regione.
Art. 618 - Provincia di Trento
    1. Ai sensi degli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988 n. 405, la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad
organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dal citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.
2. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto citato nel comma 1, in materia di
amministrazione scolastica nella provincia di Trento trovano applicazione le
disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6.
3. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta
provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto tra i dirigenti
dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione
scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale
della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale con qualifica non
inferiore a dirigente o equiparata e tra il personale docente universitario di
ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea,
in servizio nelle scuole della provincia.
4. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di
istruzione elementare e secondaria, che le vigenti disposizioni conferiscono ai
provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. La provincia
può attribuire al sovrintendente scolastico funzioni rientranti in altre materie
di propria competenza.
5. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo, il
sovrintendente esercita altresì le attribuzioni che sono deferite dalle leggi
dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici
regionali.
6. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 5 avverso
provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono decisi dal
Ministero della pubblica istruzione.
7. Il sovrintendente scolastico esercita inoltre le attribuzioni previste dal
decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Art. 619 - Provincia di Bolzano
    1. A norma dell'articolo 1 del testo unificato dei decreti del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, le attribuzioni
dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione
elementare, media, secondaria superiore e artistica esercitate sia direttamente
dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed
istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate,
nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei
limiti dell'articolo 16 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige.
2. Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza
sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine il Ministero
della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di
Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.
3. Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua
tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministro della
pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai
rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico
provinciale.
4. Per l'amministrazione delle scuole delle località ladine, il Ministero della
pubblica istruzione nomina un intendente scolastico su una terna formata dai
rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico
provinciale.
Art. 620 - Regione siciliana
    1. Nel territorio della regione siciliana l'ufficio scolastico regionale e i
provveditorati agli studi, nello svolgimento delle funzioni attribuite alla
regione, si attengono alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 1985 n. 246.
Art. 621 - Disposizioni particolari per l'accesso alla qualifica di
    dirigente amministrativo
    1. Le particolari disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1971 n. 283, continuano ad applicarsi limitatamente ai concorsi già
banditi alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Art. 622 - Disposizioni particolari
    1. Al personale di cui al decreto-legge 28 giugno 1988 n. 239, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1988 n. 353, continuano ad
applicarsi le citate disposizioni legislative.
2. Il Ministero della pubblica istruzione istituisce ed aggiorna annualmente, su
segnalazione dei sovrintendenti scolastici regionali, l'elenco degli uffici
scolastici provinciali e regionali che, alla data del 1° gennaio risultano
carenti di personale rispetto alla pianta organica. Qualora si verifichino
carenze di organico a livello provinciale, il Ministro bandisce, con proprio
decreto, entro e non oltre la data del 30 marzo di ogni anno, concorsi su base
regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077, per la copertura dei posti vacanti, nel limite
richiesto dall'esigenza di non superare l'organico complessivo
dell'Amministrazione. Il numero dei posti da mettere a concorso, per le singole
province, sarà proporzionale al numero dei posti ivi vacanti.
3. Lo svolgimento dei concorsi è comunque subordinato al rispetto delle
disposizioni annualmente fissate dalla legge finanziaria per le assunzioni nel
pubblico impiego.
4. I concorsi di cui al comma 2 sono espletati, entro il 31 luglio di ogni anno,
presso gli uffici scolastici regionali nei medesimi giorni e con le medesime
prove scritte, decise dal Ministro della pubblica istruzione, per tutte le sedi
dei concorsi.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati entro la fine dello stesso anno.
6. Le commissioni esaminatrici, composte secondo i criteri previsti dalle leggi
vigenti, sono nominate con decreto del Ministero della pubblica istruzione. I
componenti sono nominati tra i funzionari e i docenti che prestano servizio
nelle regioni presso i cui uffici scolastici regionali i concorsi devono
svolgersi.
7. Le domande di partecipazione ai concorsi vengono presentate, secondo le
modalità previste dal bando, presso gli uffici scolastici regionali competenti.
8. I vincitori dei concorsi sono assegnati alle sedi vacanti nella regione in
cui hanno partecipato al concorso e non possono essere trasferiti, né assegnati
a qualsiasi titolo presso uffici compresi in regioni diverse da quella di prima
assunzione per almeno cinque anni, salva l'ipotesi di grave incompatibilità di
cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077.
9. Il predetto periodo non può costituire titolo preferenziale per i successivi
trasferimenti a domanda.
10. Sono altresì vietati i trasferimenti o le assegnazioni a qualsiasi titolo
nelle province in cui la consistenza del personale è pari o superiore rispetto a
quella prevista dalla pianta organica provinciale.
11. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme
vigenti in materia di concorsi statali.
TITOLO II  -  ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
    Art. 623 - Organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale
    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 612, nell'Amministrazione centrale
operano i seguenti organi collegiali:
a) il Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni previste
dall'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni;
b) il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 23;
c) la Consulta presso il centro studi per l'edilizia scolastica, di cui
all'articolo 90;
d) la Commissione centrale per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento
nei conservatori di musica e nelle accademie di cui all'articolo 272;
e) il Comitato tecnico scientifico per la formulazione di proposte in materia di
interventi a favore di alunni in particolari condizioni di disagio, di cui
all'articolo 326;
f) la Commissione per i pareri in materia di insegnamenti a titolo privato nelle
accademie di belle arti, di cui all'articolo 211, comma 1;
g) la Commissione per i pareri in materia di conferimento di diplomi ai
benemeriti della scuola, della cultura o dell'arte, di cui all'articolo 6 della
legge 16 novembre 1950, n. 1093;
h) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze per l'insegnamento di
specifiche discipline negli istituti d'arte e nei licei artistici di cui
all'articolo 524.
Art. 624 - Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica
    1. Salvo quanto previsto dagli articoli 575 e seguenti nell'amministrazione
periferica operano i seguenti organi collegiali:
A - presso gli uffici scolastici regionali:
1 - la Commissione sindacale di cui all'articolo 597;
2 - per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua
d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia
Giulia è assistito da una commissione da lui nominata e composta:
a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi
delegati;
b) da due presidi, di cui uno di scuola media, un direttore didattico e tre
docenti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di lingua slovena preposti
dal personale docente e direttivo delle rispettive scuole;
c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal
consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato.
La Commissione è altresì competente in materia di formazione degli elenchi del
personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici dei
concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di
insegnamento slovena ai sensi dell'articolo 426.
B - Presso i provveditorati agli studi:
1) il Consiglio scolastico provinciale di cui all'articolo 20;
2) il Consiglio di amministrazione provinciale del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 549;
3) la Commissione di disciplina provinciale del predetto personale di cui
all'articolo 577;
4) la Commissione delle graduatorie per gli incarichi di presidenza di cui
all'articolo 477, comma 2;
5) le Commissioni per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento di cui
all'articolo 525;
6) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze del personale
amministrativo tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 586;
7) la Commissione sindacale di cui all'articolo 597;
8) la Commissione per il parere in materia di conti consuntivi delle scuole di
cui all'articolo 28.

PARTE V  -  SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
TITOLO I - ISTITUZIONI ED ORDINAMENTO
    CAPO I - Disposizioni generali
Art. 625 - Istituzioni scolastiche ed educative  -  Iniziative a favore dei
    lavoratori italiani e loro congiunti
    1. Il Governo della Repubblica ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare
all'estero scuole ed altre istituzioni educative.
2. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni
educative di cui al comma 1 è esercitata dal Ministero degli Affari Esteri per
mezzo degli agenti diplomatici e consolari.
3. Il Ministero degli Affari Esteri inoltre promuove ed attua all'estero
iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica a favore dei
lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.
Art. 626 - Amministrazione, coordinamento e vigilanza
    1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le istituzioni educative e
le altre iniziative di cui all'articolo 625 è messo a disposizione del Ministero
degli affari esteri un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con
qualifica funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione,
dell'amministrazione universitaria e di personale ispettivo tecnico, direttivo e
docente della scuola, nel limite complessivo di 100 unità.
2. Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata
l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è
assegnato un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo
svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. Detto
contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro
del tesoro.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti
adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero
degli affari esteri e con quello del tesoro. Ad esso sono affidate mansioni
corrispondenti alla qualifica ed al profilo professionale di appartenenza.
4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli
effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.
CAPO II - Scuole ed istituzioni educative statali
Art. 627 - Istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali
    1. All'istituzione, alla trasformazione ed alla soppressione delle scuole
statali si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con
il Ministro del tesoro.
Art. 628 - Acquisto o costruzione degli edifici
    1. Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole
italiane all'estero la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui
allo Stato, estinguibili mediante rate d'ammortamento da pagarsi con i relativi
interessi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli
affari esteri.
2. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1 è limitato in modo che le quote
d'ammortamento comprensive degli interessi siano contenute nei limiti della
disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
3. Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al comma 1 si applicano
le norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e sull'esecuzione delle
opere pubbliche in quanto ciò sia possibile e compatibile con le leggi e con gli
usi vigenti nel luogo.
Art. 629 - Ordinamento
    1. Con provvedimenti adottati di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione le scuole italiane statali all'estero sono conformate per il loro
ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle
corrispondenti scuole statali del territorio nazionale. Ai titoli di studio in
esse conseguiti è riconosciuto valore legale.
2. I programmi didattici delle predette scuole sono approvati con decreto del
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione.
Art. 630 - Insegnamento religioso
    1. L'insegnamento della religione cattolica è impartito in conformità delle
disposizioni richiamate dall'articolo 309. Può essere consentito l'insegnamento
di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.
Art. 631 - Libri di testo
    1. Salvo quanto previsto nel presente articolo si applicano, in materia di libri
di testo, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, capo V del presente
testo unico.
2. Agli alunni delle scuole elementari italiane funzionanti all'estero, statali
e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato italiano e
agli iscritti e frequentanti le altre istituzioni educative o partecipanti alle
altre iniziative scolastiche dell'istruzione elementare i libri di testo sono
forniti gratuitamente dal Ministero degli affari esteri.
3. Il prezzo massimo di copertina dei libri di testo adottati nelle scuole e
nelle istituzioni di cui al comma 2 è quello stabilito a termini dell'articolo
153.
4. Per i libri di testo che siano difformi, per le particolari caratteristiche
delle anzidette scuole ed istituzioni funzionanti all'estero, dai libri adottati
nel territorio nazionale, il prezzo massimo di copertina è stabilito annualmente
con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione e con il Ministro dell'industria e commercio.
5. Lo sconto sul prezzo di copertina di cui all'articolo 153, comma 2 è
praticato anche per gli acquisti effettuati a carico del Ministero degli affari
esteri.
Art. 632 - Contributi degli alunni
    1. Gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono
tenuti al pagamento di contributi annuali, la cui misura è determinata dal
Ministro degli affari esteri, con riguardo alla sede e al tipo di scuola, in
modo che non superi i due terzi dell'ammontare annuo delle tasse cui sono
obbligati gli alunni dei corrispondenti istituti e scuole statali del territorio
nazionale.
2. Gli alunni delle scuole materne e delle scuole elementari e medie sono di
norma esentati dal pagamento di tasse e contributi.
CAPO III - Scuole non statali
Art. 633 - Concorso al mantenimento delle scuole non statali
    1. Al mantenimento delle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, da
associazioni o da privati il Ministero degli affari esteri può contribuire sia
concedendo sussidi in denaro, sia dotandole di libri e di materiale didattico,
sia destinandovi docenti statali secondo quanto previsto dal presente testo
unico.
Art. 634 - Riconoscimento delle scuole non statali
    1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, le scuole italiane all'estero che dipendano da enti o
da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole
italiane statali all'estero possono essere pareggiate a queste ultime oppure
possono ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo
le modalità stabilite dal regolamento. Ai titoli conseguiti nelle prime e al
titolo finale di studio conseguito nelle seconde è riconosciuto valore legale
dallo Stato italiano.
Art. 635 - Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali
    1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, a titoli di studio rilasciati da scuole secondarie
italiane all'estero che non siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti
scuole statali italiane può essere concesso il riconoscimento legale, previo
superamento di un esame integrativo da svolgersi presso scuole secondarie del
territorio nazionale, con modalità e nei limiti stabiliti nel decreto medesimo.
CAPO IV - Iniziative e attività a favore dei lavoratori italiani e loro
congiunti
Art. 636 - Iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica
    1. Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le
attività di assistenza scolastica previste dall'articolo 625, comma 3,
istituisce:
a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei
congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;
b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di
lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali
corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;
c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro
congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e
media;
d) scuole materne e nidi di infanzia;
e) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani non finalizzati al rilascio
di titoli di studio.
2. I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire, all'estero, di
provvidenze scolastiche ed integrative della scuola, per quanto possibile
analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per
quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e
pre-interdoposcuola.
Art. 637 - Programmi, esami, titoli di studio
    1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il
rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo
636 e ogni altra disposizione per l'applicazione del medesimo articolo sono
stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il
Ministro per la pubblica istruzione.
2. Salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze, le disposizioni
emanate in base al comma 1 devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio
della Repubblica.
Art. 638 - Iniziative integrative dell'azione del Ministero degli Affari
    Esteri
    1. A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica, nonché di
formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni,
comitati e scuole locali che perseguano gli stessi fini di quelle di cui
all'articolo 625, comma 3 ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del
Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di concedere
contributi in denaro, libri, materiale didattico e di assegnare personale di
ruolo e non di ruolo, ai sensi degli articoli 639 e seguenti.
TITOLO II - PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE E AD ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE
    CAPO I - Destinazione all'estero
Art. 639 - Contingenti del personale da destinare all'estero
    1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di
personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di
cui all'articolo 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato
da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero di
cui all'articolo 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed
universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità
diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di
apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a
quanto disposto dall'articolo 597. Nel medesimo decreto è fissato altresì il
limite massimo di spesa.
2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale.
3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso
quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.400 unita.
Art. 640 - Selezione e destinazione all'estero del personale
    1. Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle
istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo
636 alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere,
è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che abbia superato il periodo
di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che abbia conoscenza
delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.
2. La destinazione alle istituzioni di cui al comma 1 per l'esercizio delle
funzioni proprie del ruolo di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dal
comma 16 per i compiti di lettore e dall'articolo 673, comma 3, è disposta,
annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 639,
secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle
istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i
Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, sulla
base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e
diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in modo che risultino
aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.
3. Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti
professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria
per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero.
4. L'accertamento di cui al comma 3 è effettuato mediante esami, integrati dalla
valutazione dei titoli professionali e culturali.
5. Gli esami comprendono una o più prove scritte ed un colloquio e consistono
nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali, con
particolare riferimento alle funzioni da svolgere all'estero, e
nell'accertamento della conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese
a cui si riferisce la destinazione.
6. Gli esami sono indetti ogni triennio con decreto del Ministro degli affari
esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle
categorie di personale richiesto.
7. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 80 per le prove
di esame e 20 per titoli professionali e culturali.
8. Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione
media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano
riportato nella prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella
minima determinata dai decreti di cui ai commi 14 e 15.
9. Terminate le prove di esame si dà luogo alla valutazione dei titoli nei
riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti esami.
10. Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi
riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.
11. Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile
in relazione al numero dei posti per il quale sono stati indetti gli esami.
12. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con
cui gli esami sono indetti. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di
assegnare personale a posti per i quali non sia possibile provvedere mediante
ricorso alle predette graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di
graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche prima della scadenza
triennale.
13. Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo le
operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero sono
pubblicati negli albi del Ministero degli affari esteri e di quelli competenti
in rapporto alle categorie di personale richiesto, previo avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
14. Il Ministro degli affari esteri determina, con decreto da emanarsi di
concerto con i Ministri competenti, le singole categorie di personale di ruolo
dello Stato che possono essere destinate all'estero in relazione alle varie
funzioni da svolgere, le modalità di svolgimento degli esami, i programmi
relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni,
la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresì
dei criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detta inoltre le
disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione per il
personale destinato all'estero che dovranno essere orientati particolarmente
alla conoscenza della realtà culturale e sociale in cui il personale stesso è
chiamato ad operare.
15. Per il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni ed
iniziative di cui all'articoli 625, alle scuole europee e alle istituzioni
scolastiche ed universitarie estere, i programmi relativi alle prove di esame,
la ripartizione del punteggio tra le singole prove e la fissazione dei criteri
di valutazione dei titoli, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione da emanarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri.
16. Come docenti o lettori presso università e istituzioni scolastiche straniere
all'estero sono destinati docenti universitari e docenti delle scuole
secondarie. Alle istituzioni scolastiche straniere all'estero può essere
assegnato anche personale docente della scuola elementare.
Art. 641 - Composizione delle commissioni giudicatrici
    1. Per il personale da destinare alle istituzioni di cui al comma 15
dell'articolo 640, le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un
docente universitario di ruolo o da un ispettore tecnico o, tranne che trattasi
di destinare all'estero personale ispettivo, da un preside o da un direttore
didattico in servizio.
2. Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza
del Ministero degli affari esteri, uno appartenente alla categoria di personale
cui le prove di esame sono riservate e che abbia preferibilmente esperienza di
servizio all'estero, ed un esperto per materie specifiche. Dette commissioni
possono essere integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di
specifici requisiti professionali e linguistici, ai fini dell'espletamento delle
funzioni all'estero.
3. In relazione al numero degli aspiranti le commissioni possono essere
integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di
composizione delle commissioni.
4. I componenti delle commissioni che appartengono al personale docente
universitario o al personale ispettivo-tecnico, direttivo o docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica sono designati, rispettivamente,
dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal
Ministro della pubblica istruzione a seguito di sorteggio tra i nominativi
compresi in appositi elenchi formati dal Consiglio universitario nazionale o dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con i Ministri interessati a seconda del personale cui si riferisce la
destinazione all'estero.
Art. 642 - Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo
    1. Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria sono assegnati alla sede di
servizio con decreto del Ministro degli affari esteri previo nulla osta del
Ministero della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono.
2. Il predetto personale è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale
esercita le funzioni con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza di
concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro.
3. Per la sostituzione del personale ispettivo, tecnico, direttivo e docente
destinato all'estero il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di
provvedere di anno in anno con l'assegnazione di personale di ruolo.
4. Il collocamento fuori ruolo dei docenti elementari e di scuola materna è
disposto con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro, previa emanazione di analogo provvedimento da parte del
competente provveditore agli studi.
Art. 643 - Durata massima di permanenza all'estero
    1. La permanenza all'estero non può essere superiore ad un periodo complessivo
di 7 anni scolastici.
2. E' fatta salva la possibilità di essere ulteriormente impiegato nelle
istituzioni scolastiche previo superamento delle procedure di selezione di cui
all'
articolo 640.
3. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola europea
di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette
scuole.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1988, n. 213 e
all'articolo 5, comma 5 del decreto legge 2 maggio 1988, n. 140 convertito con
modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto
1982, n. 604 e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 644 - Periodi minimi di permanenza all'estero
    1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero
per una durata non inferiore a tre anni.
2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di
servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo
che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o
familiare.
3. La destinazione da una ad altra sede all'estero non può aver luogo prima di
tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di
ragioni di servizio.
Art. 645 - Rapporti informativi
    1. Nei confronti del personale per il quale restano salvi, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i rapporti informativi ed i
giudizi complessivi annuali, la redazione dei rapporti e l'attribuzione dei
giudizi spettano al capo della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di
I categoria.
Art. 646 - Richiamo per ragioni di servizio
    1. La destinazione all'estero può cessare in qualunque momento, con decreto del
Ministro per gli affari esteri, per ragioni di servizio.
2. Qualora le ragioni di servizio siano attinenti all'attività tecnica di
istituto, deve essere preventivamente sentito il Ministro per la pubblica
istruzione per il personale da lui dipendente.
Art. 647 - Assegnazione alle sedi metropolitane
    1. All'atto della restituzione ai ruoli di provenienza i docenti universitari
riacquistano la cattedra nella Università alla quale appartengono. Gli ispettori
tecnici, i capi di istituto e i docenti riacquistano la sede nella quale erano
titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro servizio
all'estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di
demerito.
2. I capi di istituto e i docenti, nel caso che il loro servizio sia durato
oltre tre anni, hanno la facoltà di richiedere di essere destinati con diritto
di priorità, qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola o, in subordine, nella
sede scolastica nella quale erano titolari all'atto della loro destinazione
all'estero, ovvero ad una sede, a scelta dell'amministrazione scolastica, fra
tre da essi indicate, nelle quali vi sia vacanza. Tale facoltà per i capi di
istituto o per i docenti di scuole secondarie è limitata alle sedi in cui vi
sono gli stessi tipi di scuola o di istituto di quelle di provenienza.
Art. 648 - Divieto di assunzione di personale precario
    1. Alle istituzioni scolastiche statali all'estero è fatto divieto di assumere
personale precario anche con rapporto di diritto privato.
2. Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di
cui al comma 1 sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando
la responsabilità dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano
disposte.
Art. 649 - Sostituzione di docenti temporaneamente assenti
    1. I docenti temporaneamente assenti per non più di sei giorni nelle scuole
italiane all'estero sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di
insegnamento fra i docenti di ruolo già in servizio. Le ore, così ripartite,
eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento
previsto dall'articolo 491 sono retribuite come ore soprannumerarie in
conformità alle disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano di norma, anche alla
sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle istituzioni di cui
all'articolo 636.
Art. 650 - Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario
    settimanale inferiore a quello di cattedra
    1. Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e
grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a
costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra i docenti di ruolo già in
servizio con abilitazione specifica od affine, secondo i criteri indicati
dall'articolo 649.
2. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale
obbligatorio di insegnamento sono retribuite con le modalità di cui allo stesso
articolo 649.
Art. 651 - Supplenze di insegnamento
    1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650 i
presidi ed i direttori didattici possono conferire supplenze temporanee di
insegnamento sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o
direttori didattici stessi ed approvate dalle competenti autorità consolari, a
personale in possesso di un titolo di studio idoneo ad impartire l'insegnamento
e, possibilmente, della cittadinanza italiana.
2. La retribuzione dei supplenti e determinata, in relazione alle ore di
servizio effettivamente prestate, sulla base dei criteri fissati dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e
modificazioni, con riferimento alla tabella prevista dall'articolo 658.
3. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di
insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiore a sei, salvo che
nelle istituzioni di cui all'articolo 636.
CAPO II - Situazioni particolari
Art. 652 - Comando
    1. Ai posti delle istituzioni scolastiche italiane all'estero che non si siano
potuti conferire a termine dell'articolo 640, si provvede mediante comando, per
un periodo non superiore a un anno scolastico, del personale di ruolo dipendente
dal Ministero della pubblica istruzione.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneità del personale da comandare è
effettuato dalla commissione di cui all'articolo 1, comma 2 del D.P.R. 23
gennaio 1967, n. 215, come modificato dall'articolo unico della legge 13
novembre 1980, n. 789.
3. Durante il detto periodo il personale così comandato conserva il diritto alla
sede che occupava nel territorio nazionale.
4. L'onere della relativa spesa è assunto dal Ministero degli affari esteri.
Art. 653 - Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione
    locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano
    1. In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale
straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni
locali, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane
all'estero in base alla normativa dei paesi dove hanno sede le scuole stesse e
non previste nell'ordinamento scolastico italiano.
2. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta una retribuzione annua
determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e
integrazioni, con riferimento alla tabella di cui all'articolo 658.
Art. 654 - Personale non docente da assumere per speciali esigenze
    1. Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in
particolari aree geografiche, determinate con decreto del Ministro degli affari
esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, e in
mancanza di specifiche graduatorie, le scuole statali all'estero possono
assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati
locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai
rispettivi compiti, da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed
ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un
contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale,
nell'ambito del quale sono fissate le aliquote di personale da adibire,
rispettivamente, a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.
2. Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980
con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali
scolastiche italiane all'estero può essere mantenuto in servizio allo stesso
titolo in base al quale è stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i
commi 5 e 6 dell'articolo 673.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta una retribuzione annua
determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e
modificazioni, con riferimento alla tabella di cui all'articolo 658.
4. Al personale assunto sul posto e addetto alle scuole italiane con funzioni di
medico scolastico e vicedirettore di nazionalità straniera è corrisposta una
retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col
provvedimento ministeriale di assunzione, in rapporto alle ore settimanali di
servizio ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe
prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da
determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il
Ministro per il tesoro.
Art. 655 - Legge regolatrice dei contratti
    1. Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale di cui agli
articoli 653 e 654 sono regolati dalla legge locale, fatto salvo quanto
previsto, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dei predetti articoli.
Art. 656 - Norme applicabili al personale A.T.A.
    1. Al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario si estendono le norme
dettate, nel presente titolo, per il personale docente, con esclusione di quelle
relative ai comandi e alle supplenze temporanee.
2. Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18.
CAPO III - Trattamento giuridico ed economico
Art. 657 - Corresponsione della retribuzione metropolitana
    1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale ispettivo
tecnico, direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole
di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli
affari esteri, in servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni
scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e
sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza. Detto
trattamento economico continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi
provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
Art. 658 - Assegni di sede
    1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo
stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il
territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto,
compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in
sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per
sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è
costituito:
a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al
comma 7;
b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi determinate
secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri,
di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo
172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue
variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U.,
del Fondo monetario internazionale e locali, nonché dalle relazioni dei capi di
rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio
consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero,
come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del corso dei
cambi e delle particolari condizioni locali, anche in relazione agli eventuali
disagi della sede, al costo degli alloggi, del personale domestico e dei
servizi.
3. Al personale cui venga integralmente sospesa la Corresponsione dell'assegno
personale e che continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero
trattamento previsto per il territorio nazionale, escluse le indennità per i
servizi o funzioni di carattere speciale.
4. L'assegno di sede è conservato per intero durante il congedo ordinario per un
massimo di 45 giorni, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di
viaggio nei confronti del personale in servizio all'estero che esplica funzioni
direttive con mansioni di segreteria o di servizio, e di 60 giorni
complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio nei confronti del rimanente
personale.
5. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che
usufruisca del congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi
dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.
6. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta,
da parte di autorità o ente all'estero, una retribuzione per altro servizio
prestato, è diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorità
o ente.
7. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni
scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative e attività previste nel
titolo I sono così determinati:
A) Personale in servizio presso istituzioni scolastiche
            italiane:Assegno mensile lordo (lire):
    1. Preside di istituto di istruzione superiore150.000
    2. Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione
            secondaria superiore135.000
    3. Preside di scuola media135.000
    4. Docente incaricato della presidenza di scuola media120.000
    5. Docente nelle scuole secondarie superiori98.000
    6. Docente nelle scuole medie89.000
    7. Docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria
            superiore80.000
    8. Ispettore tecnico120.000
    9. Direttore didattico con funzioni ispettive110.000
    10. Direttore didattico98.000
    11. Insegnante elementare o di scuola materna incaricato di funzioni
            direttive80.000
    12. Insegnante elementare o di scuola materna75.000
    B) Personale in servizio presso istituzioni scolastiche e
            universitarie straniere:
    13. Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso universita,
            istituti superiori e conservatori135.000
    14. Lettore presso istituti di ogni grado, incaricato anche di
            attività extra accademiche98.000
    15. Docente presso istituti di istruzione secondaria letture presso
            istituti di ogni grado89.000
    16. Docente presso istituti di istruzione primaria75 000
    C) Personale A.T.A. in servizio presso istituzioni scolastiche
            italiane:
    17. Coordinatore amministrativo80.000
    18. Collaboratore65.000
    19. Personale ausiliario50.000

    8. L'assegno personale di sede è soggetto alla riduzione di cui all'art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.
Art. 659 - Aumenti per situazione di famiglia
    1. L'assegno di sede all'estero è aumentato del 20% a favore del personale
coniugato, il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento,
separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di
separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche
se non deliberati.
3. All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un
aumento dell'assegno di sede all'estero pari al 5%.
4. Al personale non coniugato e a quello cui si applica il comma 2 spetta per il
primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'assegno di sede pari,
rispettivamente, al 15 ed al 5%.
5. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono per familiari a carico:
il coniuge e, sempreché minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i
figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli
nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a
qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79. Per i dipendenti di cui al
comma 4 si intendono a carico anche le figlie nubili maggiorenni con essi
conviventi.
6. Nel caso di più figlie nubili maggiorenni, gli aumenti di cui al comma 4
spettano soltanto per due di esse.
7. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per assegno di sede quello
previsto dal comma 7 dell'articolo 658 e per assegno personale quello risultante
dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della
situazione di famiglia, di cui al presente articolo.
8. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano
le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 173, al comma 4
dell'articolo 174, al comma 11 dell'articolo 266 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 660 - Alloggi demaniali all'estero
    1. Al personale che usufruisca di alloggio demaniale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 661 - Indennità di sistemazione
    1. All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, il
personale ha diritto ad una indennità di sistemazione, nella misura di una
mensilità dell'assegno personale spettante per il posto di destinazione.
L'indennità stessa è ridotta del 20% per coloro che fruiscono di alloggio in
locazione da parte dell'Amministrazione.
Art. 662 - Contributo spese per abitazione
    1. Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa
superiore al 20% dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello
Stato.
2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza tra il canone
di locazione e un ammontare pari al 18% dell'assegno personale. Nel caso in cui
il canone superi il 25% dell'assegno personale, il contributo è concesso, per la
parte compresa tra il 25% e il 30%, in ragione di tre quinti; il suddetto limite
del 30% è elevato al 32, 50% e al 35% per il personale che presta servizio,
rispettivamente, nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate di cui
all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n.
18.
3. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo
compreso tra la assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle
funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi
in cui è sospeso o diminuito l'assegno personale.
4. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e
le modalità per la concessione e la corresponsione del contributo, si applicano
le disposizioni dell'articolo 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18. La competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza
dell'alloggio spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare, cui sono
devolute le funzioni di cui all'articolo 647, comma 2 e quelle di cui
all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200.
Art. 663 - Provvidenze scolastiche
    1. Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di
dirigente, il quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino
all'estero, in località diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana
statale o legalmente riconosciuta, è accordato, a domanda, un contributo mensile
di ventimila lire per ogni figlio in età compresa tra i dieci e i diciotto anni
e di trentamila lire per ogni figlio in età compresa tra i diciannove e i
ventisei anni.
2. Il contributo è accordato senza la limitazione di cui al comma 1 al personale
in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di cui all'articolo 144 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della
durata effettiva degli studi, seguiti con continuità.
Art. 664 - Spese di viaggio per congedo
    1. Le spese di viaggio per e dall'Italia, in occasione del congedo ordinario,
purché usufruito di norma durante le ferie scolastiche locali, sono rimborsate
ogni biennio nella misura di due terzi al personale in servizio nei paesi
dell'Europa e del Mediterraneo e di quattro quinti al personale in servizio in
altri paesi. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di
servizio fino a Roma e ritorno in sede. Esse sono rimborsate anche per i
familiari a carico.
2. Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalità stabilite per i viaggi
di trasferimento, con esclusione delle spese per il trasporto degli effetti; per
il viaggio in aereo, il rimborso delle spese relative alla prima classe spetta
solo al personale con qualifica non inferiore all'ex qualifica di dirigente
superiore e ai familiari a carico.
3. Il diritto al rimborso delle spese è acquisito dopo lo scadere di 18 mesi di
servizio in sede, ancorché i viaggi siano stati effettuati prima.
4. Fermo il disposto di cui al comma 3 i viaggi dei familiari possono aver luogo
anche in periodo di tempo non corrispondente a quello del congedo del
dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di
servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui
ai precedenti commi e nei limiti e con le modalità ivi stabiliti, le spese per
raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella località
di studio.
Art. 665 - Viaggi di trasferimento
    1. Per i viaggi di trasferimento all'estero o dall'estero o fra sedi all'estero
spetta:
a) per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle spese relative alla prima
classe con eventuale supplemento rapido a tutto il personale nonché di quelle
relative al vagone letto in compartimento singolo ai presidi, docenti di scuola
secondaria, ispettori, direttori didattici, funzionari direttivi, docenti e
lettori presso istituzioni scolastiche e culturali straniere. Il Ministero può
autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari
circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone letto in compartimento
doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di altro personale. Per
i tratti in territorio nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria,
le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa;
b) per i percorsi marittimi, il pagamento delle spese, comprensive del passaggio
e del vitto, per una cabina di prima classe singola al personale,
specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto in
compartimento singolo, e per un posto di prima classe al restante personale;
c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la prima classe al
personale, specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto
in compartimento singolo e per la classe turistica al restante personale.
2. Per i tragitti effettuati con altri mezzi si applicano le disposizioni
dell'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.
3. Oltre al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi spetta il
trattamento di cui all'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18.
4. Ai viaggi di trasferimento del personale si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.
5. I trattamenti di cui sopra si estendono, con l'osservanza dei criteri
previsti dall'articolo 196, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, ai familiari a carico, di cui all'articolo 681.
6. Il personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal
richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha diritto per sé e per i familiari
a carico al pagamento, a norma del presente capo, delle spese di viaggio e di
trasporto degli effetti per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in
Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle
funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade
dal diritto.
Art. 666 - Trasporto degli effetti
    1. Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie,
spetta al personale che si trasferisce il pagamento delle spese sostenute nei
limiti di kg 500 e di kg 300 per ciascun familiare a carico, elevati a kg 1000
per i direttori degli istituti di cultura ed i presidi titolari di istituto di
istruzione secondaria superiore ed a kg 500 per ciascun familiare a loro carico.
2. I quantitativi indicati nel comma 1 si intendono al netto di imballaggio.
L'imballaggio non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti
spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il
volume, un metro cubo si considera equivalente a kg 150.
3. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del
relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di
dogana, il carico e lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione
necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti, nonchè
per l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.
4. E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori
del territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il
tesoro.
5. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia, le spedizioni stesse
possono essere effettuate, nei limiti di peso sopraindicati, da qualunque
località sita in Italia alla sede di servizio e viceversa.
Art. 667 - Trasporto per aereo o automezzo
    1. Qualora i trasporti di cui all'articolo 666 avvengano per aereo o per
automezzo la spesa relativa è pagata nei limiti di quella occorrente per il
trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario
o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo e pagata nei
limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente.
2. L'Amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del
bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino
a un massimo di 20 kg per il dipendente e di 10 kg per ciascun familiare in
eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia.
Art. 668 - Trattamento del personale con comando annuale
    1. Al personale con comando di cui all'articolo 652 spetta il trattamento di cui
agli articoli 658, 662 e 663.
2. L'indennità di cui all'articolo 661 è ridotta alla metà e non spetta nel caso
di rinnovo del comando nella stessa sede.
3. Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il trasporto degli
effetti a norma degli articoli 665, 666 e 667 con esclusione di quanto riguarda
i familiari a carico.
4. Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul trattamento
economico metropolitano.
Art. 669 - Viaggi di servizio
    1. Coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati
temporaneamente in Italia conservano, per un periodo massimo di dieci giorni
oltre quelli necessari per il viaggio, l'intero assegno personale. L'intero
assegno personale è altresì mantenuto, per un periodo massimo di dieci giorni, a
coloro che siano trattenuti in Italia per ragioni di servizio durante o allo
scadere del congedo ordinario.
2. A coloro che compiono viaggi nel paese di residenza o in altri paesi esteri,
oltre all'assegno personale in godimento, spetta:
a) nei casi di viaggi nel paese in cui prestano servizio, un'indennità
giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno di sede mensile;
b) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri paesi, un'indennità
giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno base mensile maggiorato del
coefficiente previsto per il personale delle istituzioni scolastiche e culturali
in servizio nella sede dove si svolge la missione In mancanza di tale
coefficiente, il coefficiente da applicarsi e stabilito con decreto del Ministro
per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'articolo 172 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Per i viaggi compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre
alle spese di cui all'articolo 665, anche le spese per la spedizione del
bagaglio-presso fino a un peso di 50 kg. I viaggi di servizio sono disposti dal
Ministero degli affari esteri.
Art. 670 - Modalità di pagamento delle competenze
    1. Per il pagamento delle competenze al personale in servizio presso le
istituzioni scolastiche e culturali all'estero si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.
Art. 671 - Trattamento economico durante i congedi. Aspettative
    1. Ferma restando la disciplina della corresponsione dell'assegno personale di
sede durante il congedo ordinario stabilita dall'articolo 9 della legge 6
ottobre 1962, n. 1546, durante i periodi di astensione obbligatoria per
gravidanza e puerperio l'assegno personale e corrisposto per intero durante il
primo mese e con la riduzione del venti per cento per il restante periodo. Per
il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, per
infermità, l'assegno personale è ridotto di un terzo, mentre per i successivi
giorni del medesimo periodo è corrisposto per intero. Trascorsi i suddetti
periodi e in tutti gli altri casi di congedo straordinario previsti per le
singole categorie di personale dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione
dell'assegno personale è sospesa.
2. Il personale collocato in aspettativa è restituito ai ruoli di provenienza.
Art. 672 - Rinvio
    1. Sono estese al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche
all'estero, nei limiti delle disposizioni del presente decreto, le provvidenze
di cui agli articoli 207, 208 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18 concernenti i casi di decesso durante il servizio
all'estero, l'indennizzo per danni e l'assistenza sanitaria, limitatamente, per
questa ultima, agli aventi diritto all'assistenza da parte dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
Art. 673 - Valutazione del servizio prestato all'estero
    1. Il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli
aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i
successivi con l'aumento di un terzo.
2. Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la
maggiorazione della metà per i primi due anni e d'un terzo per gli anni
successivi
3. Per esigenze di servizio le funzioni di direttore didattico possono essere
affidate a docenti elementari, che abbiano superato il periodo di prova, di
ruolo normale. Tale servizio costituisce titolo da valutarsi ai fini del
concorso a posti di direttore didattico.
4. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a preside, ogni biennio di servizio
prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato come un anno di
insegnamento effettivo; ai fini della valutazione dei titoli, il servizio
prestato come direttore di istituto di cultura è considerato come servizio
prestato da preside incaricato.
5. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni
statali scolastiche italiane all'estero e equiparato a quello prestato nelle
scuole metropolitane ai soli fini della valutazione nei concorsi per l'accesso
ai ruoli della quinta qualifica funzionale del personale predetto.
6. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le
istituzioni statali scolastiche italiane all'estero e attestato con
certificazione rilasciata dalle competenti autorità, e valido ai fini del
computo dei due anni di servizio richiesti dall'articolo 554 per l'ammissione ai
concorsi di accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del
personale predetto.
Art. 674 - Personale in servizio all'estero presso le Scuole Europee
    1. Salvo quanto per esso previsto nel presente testo unico, al personale in
servizio all'estero presso le Scuole europee si applicano le norme derivanti
dagli accordi internazionali.
Art. 675 - Sanzioni disciplinari
    1. Ai docenti e impiegati di ruolo destinati all'estero sono inflitte le
sanzioni disciplinari stabilite per le loro rispettive categorie.
2. La punizione di primo grado e inflitta: dal preside se si tratta di docenti,
dal direttore didattico se si tratta di docenti elementari, dall'agente
diplomatico e consolare se si tratta di presidi o direttori, ovvero se si tratta
di lettori o di docenti destinati agli istituti di cui all'articolo 633 e
all'articolo 640, comma 16.
3. Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese,
possono essere inflitte dal Ministro per gli affari esteri dopo aver preso
visione delle discolpe scritte dell'interessato.
4. Il docente o impiegato in destinazione all'estero incolpato di una mancanza
per la quale è comminata una punizione più grave di quelle contemplate nei commi
1, 2 e 3, cessa dal servizio all'estero ed è restituito al ruolo d'appartenenza.
5. Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza sono
comunicati, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, dal
Ministero degli affari esteri al Ministero da cui dipende il ruolo
d'appartenenza.
6. Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un docente di scuola
secondaria l'accusa è sostenuta dinanzi al consiglio di disciplina da un
delegato del Ministero degli affari esteri.
Art. 676 - Norma di abrogazione
    1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione
da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle
disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono
abrogate.

Tabella n. 1 (articolo 197, comma 8)
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o
scritto-grafica
MATURITÀ' CLASSICA
    1) Latino    sc. (vers. dal latino)
    2) Greco     sc. (vers. dal greco)

MATURITÀ SCIENTIFICA
    1) Latino    sc. (vers. dal latino)
    2) Matematica    sc.
    3) Lingua straniera    sc.

MATURITÀ MAGISTRALE
    1) Latino    sc. (vers. dal latino)
    2) Matematica    sc.

MATURITÀ ARTISTICA
    1) Composizione e sviluppo di un tema architettonico     gr.
    2) Saggio di figura dal vero    gr.

MATURITÀ TECNICA
Istituti tecnici agrari
    1) Agronomia e coltivazioni    sc.

2) Estimo    sc.
    3) Elementi di costruzioni    gr.

Specializzazione: Viticoltura ed enologia
    1) Viticoltura    sc.
    2) Enologia, legislazione e commercio viticolo-enologico     sc.
    3) Elementi di costruzioni enologiche rurali    gr.
    4) Estimo rurale con applicazioni viticolo-enologiche     sc.

Istituti tecnici commerciali amministrativi e a indirizzo mercantile
    1) Ragioneria    sc.
    2) Tecnica commerciale    sc.
    3) Lingua straniera    sc.

Specializzazione: Commercio con l'estero

1) Ragioneria    sc.
    2) Tecnica commerciale    sc.
    3) Seconda lingua straniera    sc.
    4) Terza lingua straniera    sc.

Specializzazione: Amministrazione industriale
    1) Ragioneria    sc.
    2) Tecnica commerciale    sc.
    3) Lingua straniera    sc.
    4) Ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali     sc.

Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
    1) Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa     sc.

2) Prima lingua straniera    sc.
    3) Seconda lingua straniera    sc.
    4) Stenografia    gr.

Istituti tecnici per geometri
    1) Costruzioni e disegno di costruzione    gr.
    2) Topografia e disegno topografico    sc. gr.
    3) Estimo    sc.

Istituti tecnici femminili
Indirizzo generale
    1) Economia domestica    sc.
    2) Disegno    gr.
    3) Lingua straniera    sc.
    4) Esercitazioni pratiche di lavori femminili    gr.

Indirizzo: Econome-dietiste
    1) Contabilità, matematica finanziaria e statistica     sc.

2) Lingua straniera    sc.

Indirizzo: Dirigenti di comunità
    1) Psicologia e pedagogia    sc.
    2) Lingua straniera    sc.

Istituti tecnici nautici
Indirizzo: capitani
    1) Navigazione    sc.
    2) Lingua inglese    sc.

Indirizzo: Macchinisti
    1) Macchine    sc.
    2) Disegno di macchine    gr.
    3) Lingua inglese    sc.

Indirizzo: Costruttori
    1) Teoria della nave    sc.
    2) Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali     gr.
    3) Lingua inglese    sc.

Istituti tecnici per il turismo
    1) Tecnica turistica    sc.
    2) Seconda lingua straniera    sc.
    3) Terza lingua straniera    sc.

Istituti tecnici industriali
Indirizzo: Arti fotografiche:
    1) Disegno applicato all'arte fotografica    gr.
    2) Tecnologia fotografica e cinematografica    sc.

Indirizzo: Arti grafiche
    1) Disegno applicato alle arti grafiche    gr.
    2) Impianti grafici e disegno    gr.
    3) Tecnologia grafica    sc.

Indirizzo: Chimica conciaria

1) Impianti di conceria e disegno    sc. gr.

Indirizzo: Chimica industriale
    1) Impianti chimici e disegno    sc. gr.

Indirizzo: Costruzioni aeronautiche
    1) Aerotecnica e costruzioni aeronautiche    sc.
    2) Disegno di costruzioni aeronautiche e studi di fabbricazione     sc. gr.

Indirizzo: Cronometria
    1) Meccanica applicata all'orologeria e disegno    sc. gr.

Indirizzo: Disegnatori di tessuti
    1) Disegno tessile    gr.
    2) Disegno artistico per tessuti    gr.

3) Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti    sc.

Indirizzo: Edilizia
    1) Costruzioni edili, stradali, idrauliche    sc. gr.
    2) Disegno di costruzioni    gr.
    3) Disegno tecnico    gr.
    4) Topografia e disegno    gr.

Indirizzo: Elettronica industriale
    1) Elettronica generale e misure elettriche    sc. gr.
    2) Disegno tecnico    gr.

Indirizzo: Elettrotecnica
    1) Elettrotecnica generale    sc.
    2) Impianti elettrici e disegno    gr.

3) Costruzioni elettromeccaniche, tecnologia e disegno    gr.

Indirizzo: Energia nucleare
    1) Disegno tecnico    gr.
    2) Elettronica generale e nucleare, misure elettriche     sc.

Indirizzo: Fisica industriale
    1) Impianti industriali e disegno    sc. gr.
    2) Elettrotecnica    sc.

Indirizzo: Industrie alimentari
    1) Tecnologie, impianti e disegno    sc. gr.

Indirizzo: Industria cartaria
    1) Impianti di cartiere e disegno    sc. gr.

Indirizzo: Industrie cerealicole
    1) Industrie cerealicole    sc.
    2) Disegno tecnico    sc. gr.
    3) Meccanica e macchine    sc.

Indirizzo: Industrie metalmeccaniche
    1) Studi di fabbricazione e disegno    gr.
    2) Tecnologia meccanica    sc.

Indirizzo: Industria mineraria
    1) Arte mineraria    sc.
    2) Arricchimento dei minerali    sc.
    3) Topografia e disegno    sc. gr.

Indirizzo: Industria navalmeccanica
    1) Teoria della nave    sc.

2) Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione    sc. gr.

Indirizzo: Industria ottica
    1) Ottica    sc.
    2) Disegno tecnico    gr.

Indirizzo: Industria tessile
    1) Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti     sc.
    2) Disegno tessile    gr.

Indirizzo: Maglieria
    1) Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie     sc.
    2) Disegno tecnico    gr.

Indirizzo: Materie plastiche
    1) Impianti di materie plastiche e disegno    gr.

Indirizzo: Meccanica
    1) Meccanica applicata alle macchine    sc.
    2) Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione     gr.

Indirizzo: Meccanica di precisione
    1) Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e relativi studi di
fabbricazione    sc. gr.
    2) Tecnologia della meccanica fine e di precisione     sc.

Indirizzo: Metallurgia
    1) Metallurgia, siderurgia    sc.
    2) Impianti metallurgici e disegno    gr.
    3) Lavorazione dei metalli    sc.

Indirizzo: Telecomunicazioni
    1) Radioelettronica    sc.
    2) Disegno tecnico    gr.

Indirizzo: Termotecnica
    1) Termotecnica, macchine a fluido    sc.
    2) Impianti termotecnici e disegno    gr.

Tabella n. 2 (articolo 472, comma 2)
Tabella dei passaggi fra ruoli del personale insegnante

Ruolo e cattedra da cui è ammesso il passaggioRuolo e cattedra a cui
            è ammesso il passaggioCondizioni
    1) Insegnanti di scuola elementareScuola media: tutte le
            cattedrePossesso del titolo di studio prescritto e della specifica
            abilitazione
     Istituti di istruzione secondaria di 2° grado: tutte le cattedreId.
    2) Insegnanti di scuola mediaIstituti di istruzione secondaria di 2°
            grado: tutte le cattedreId.

    I passaggi di ruolo possono essere disposti anche da un ruolo ad altro inferiore
nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti
passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante
diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed al personale insegnante delle
scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dalla presente tabella.

Tabella n. 3 (articolo 548, comma 1)
Organici del personale ATA dei Circoli Didattici delle Scuole Materne ed
Elementari

ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI CONVITTI NAZIONALI E DEGLI EDUCANDATI
FEMMINILI DELLO STATO, DEI CONVITTI ANNESSI AGLI ISTITUTI TECNICI E
PROFESSIONALI, DEGLI ISTITUTI E SCUOLE SPECIALI STATALI
Numero dei convittori e semiconvittoriCoordinatori amministrativi
            (a)Collaboratori amministrativi (a)Ausiliari (a) (b)
    fino a 251211
    » 501214
    » 751216
    »1001320
    »1251321
    »1501323
    »1751424
    »2001427
 

Numero dei convittori e semiconvittoriGuardarobieriCuochiAiutanti
            cuochiInfermieri
    fino a 252121
    » 502121
    » 752121
    »1003121
    »1253121
    »1503121
    »1753131
    »2003131

    Nei convitti con numero di convittori e semiconvittori superiore a 200 il numero
dei collaboratori amministrativi, degli ausiliari e dei guardarobieri aumenta di
una unità per ogni gruppo di 50 convittori e semiconvittori. Negli istituti e
scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità.
Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore
tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun
istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.
 
 

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli
istituti e scuole speciali statali.
(b) Nei convitti una unità di personale in più per ogni spazio scoperto di 200
mq. oltre i 500, comunque non oltre sei unità; una unità ulteriore in più per
ogni gruppo di 10 locali oltre i 100.


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