Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 51 del 02/03/2004 S.O. n. 31 del 02/03/2004)
Visti gli articoli 76,
87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003,
n. 53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale";
Visto il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997,
n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro per la Funzione
Pubblica e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Art. 1 - Finalità
della scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia,
non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale
delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva
eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria
responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione
integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
2. E' assicurata la generalizzazione
dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola
dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi
di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle
modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma
8 della predetta legge.
3. Al fine di realizzare la
continuità educativa di cui al comma 1, gli Uffici scolastici regionali
promuovono appositi accordi con i competenti Uffici delle regioni e degli
enti locali.
Art. 2 - Accesso alla scuola
dell'infanzia
1. Alla scuola dell'infanzia
possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni
di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Art. 3 - Attività
educative
1. L'orario annuale delle
attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della
quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento
della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta
modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale,
reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti
Intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1.700 ore,
a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto
conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento
degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle
attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità
con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini.
Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate
opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo
in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la
scuola primaria.
3. Allo scopo di garantire
le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costituito
l'organico d'istituto.
4. La scuola dell'infanzia
cura la documentazione relativa al processo educativo e, in particolare,
all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione
delle famiglie.
Art. 4 - Articolazione
del ciclo e periodi
1. Il primo ciclo d'istruzione
è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di
primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso
ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza
il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della
durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato
con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità
di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di
primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico
biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola
primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione
positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione
ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si
conclude con l'esame di Stato.
6. Le scuole statali appartenenti
al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi
anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.
Art. 5 - Finalità
1. La scuola primaria,
accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese
quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle
diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed
ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità
di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica,
fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi
espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese,
di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello
studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare
le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo,
di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile.
Art. 6 - Iscrizioni
1. Sono iscritti al primo
anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni
di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.
2. Possono essere iscritti
al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono
i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Art. 7 - Attività
educative e didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio
del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle
lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni,
alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione
cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo
3, comma 1, ed alle conseguenti Intese, è di 891 ore, oltre
a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche,
al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano,
nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti
richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con
il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è
facoltativa e opzionale per gli allievi, e la cui frequenza è gratuita.
Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative
per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette
richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare
e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono,
nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi
1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire
le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché
l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente
dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue
fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo
15, è costituito l'organico d'istituto. Per lo svolgimento delle
attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano
una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale
dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano,
nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione
d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con
il Ministro per la Funzione Pubblica.
5. L'organizzazione delle
attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità
delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle
finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione
dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività
educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine
concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica
dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in
possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie
e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta
delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di
coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle
relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo
compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
6. Il docente al quale sono
affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della
scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore
alle 18 ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico,
sulla base di quanto stabilito dal Piano dell'offerta formativa e di criteri
generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o
di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura
di garantire le condizioni per la continuità didattica nonché
la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali,
fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche
definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività
didattiche sulla base del Piano dell'offerta formativa, delle disponibilità
strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità
dell'insegnamento-apprendimento.
9. Nell'organizzazione dell'orario
settimanale i criteri della programmazione delle attività educative
devono rispettare un'equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra
le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.
Art. 8 - La valutazione
nella scuola primaria
1. La valutazione, periodica
e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione
delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili
delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio
personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con
decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno
alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali
e comprovati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi
di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella
sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo
didattico.
4. Gli alunni provenienti
da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità
per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione
di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati
motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio
delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Art. 9 - Finalità
della scuola secondaria di I grado
1. La scuola secondaria di
primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla
crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle
attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso
l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale
e all'evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica
in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura
la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini
e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione
delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio
di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva
scelta di istruzione e formazione.
Art. 10 - Attività
educative e didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio
del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle
lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota
riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento
della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie,
di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti Intese, è di
891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche,
al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano,
nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti
richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con
il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo,
per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale
per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono
tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le
rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono
formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare
la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro
autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi
1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire
le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché
l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente
dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue
fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo
15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle
attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano
una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari
per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni
scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci,
contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica.
5. L'organizzazione delle
attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità
delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle
finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso
la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai
medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l'intera
durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in
costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni
di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di
tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative
e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione
del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri
docenti.
Art. 11 - Valutazione, scrutini
ed esami
1. Ai fini della validità
dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche
possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica
e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione
delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili
degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti
dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione
periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi
e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la
valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di
accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio,
valutando, altresì, il comportamento degli alunni. Gli stessi,
in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva
all'interno del periodo biennale.
4. Il terzo anno della scuola
secondaria di I grado si conclude con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza
si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati
privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo
anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla
prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati
che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno
o due anni.
6. All'esame di Stato di cui
al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto,
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo
anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla
prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono, inoltre, ammessi
i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio
e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età.
7. Il miglioramento dei processi
di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella
sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo
didattico.
Art. 12 - Scuola dell'infanzia
1. Nell'anno scolastico 2003/2004
possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione,
volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità
e modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i
tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la
disponibilità dei posti, la recettività delle strutture,
la funzionalità dei servizi, e delle risorse finanziarie dei comuni,
secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti
posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà
essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale,
dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità
esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici
successivi può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione,
fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca provvede, con proprio decreto, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (Anci), salvo quanto previsto
all'articolo 7, comma 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le
anticipazioni, garantendo, comunque, il rispetto del limite di spesa di
cui all'articolo 18.
2. Al fine di armonizzare
il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo Regolamento
governativo, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico
ed organizzativo individuato nell'allegato A.
Art. 13 - Scuola primaria
1. Nell'anno scolastico 2003/2004
possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
Per gli anni scolastici successivi
può essere consentita, con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, un'ulteriore anticipazione delle
iscrizioni, fino al limite temporale previsto dall'articolo 6, comma 2.
2. Per l'attuazione delle
disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003/2004,
la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno
scolastico 2004/2005, la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare
il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione
ha carattere di gradualità. Fino all'emanazione del relativo Regolamento
governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico
e organizzativo individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo
educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.
Art. 14 - Scuola secondaria
di I grado
1. A decorrere dall'anno scolastico
2004/2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria
di primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005/2006,
la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006/2007,
la terza classe di completamento del ciclo.
2. Fino all'emanazione relativo
Regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico,
didattico e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento
al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato
D.
3. Al fine di assicurare il
passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004/2005,
e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto
organico delle scuole secondarie di primo grado - come definito dall'articolo
10, comma 4 - viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.
4. In attesa dell'emanazione
del Regolamento governativo, di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche,
nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedono
ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento
ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto.
5. Ai fini dell'espletamento
dell'orario di servizio obbligatorio il personale docente interessato ad
una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per
le finalità e per le attività educative e didattiche individuate,
rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10.
6. Entro un anno dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di
abilitazione all'insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio della
scuola secondaria di primo grado.
Art. 15 - Attività
di tempo pieno e di tempo prolungato
1. Al fine di realizzare le
attività educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 e all'articolo
10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per
l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti attivati complessivamente
a livello nazionale per l'anno scolastico 2003/2004 per le attività
di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per
gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità,
possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo
del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art.
22, comma 2, della legge 28/12/2001, n. 448.
Art. 16 - Frequenza del
primo ciclo dell'istruzione
1. Restano in vigore, in attesa
dell'emanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito
ed ampliato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge
28 marzo 2003, n. 53, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della
Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso
di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione.
Art. 17 - Disposizioni particolari
per le regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento
e Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze
delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano in conformità ai rispettivi Statuti e relative norme di
attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
2. Fermo restando quanto stabilito
dal comma 1, nel territorio della provincia di Trento, il presente decreto
si applica compatibilmente con quanto stabilito dall'Intesa tra il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la provincia
autonoma di Trento sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il 29
luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anni scolastici
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le iniziative
finalizzate all'innovazione, relative al primo ciclo dell'istruzione avviate
sulla base della predetta Intesa a decorrere dal 1° settembre 2003.
Art. 18 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 13,
comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola
primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di
euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i Fondi previsti
allo scopo dall'articolo 7, comma 5 della legge 28/3/2003, n. 53.
Art. 19 - Norme finali e
abrogazioni
1. Sono fatti salvi gli interventi
previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104.
2. Le espressioni "scuola
materna", "scuola elementare". e "scuola media" contenute nelle disposizioni
vigenti si intendono sostituite, rispettivamente, dalle espressioni "scuola
dell'infanzia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di primo
grado".
3. Le seguenti disposizioni
del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e
alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo
il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate
a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo
109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4;
articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma
2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183,
comma 2; articolo 442.
4. Le seguenti disposizioni
del Testo Unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: articolo
129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma
5; articolo 178, comma 2.
5. E' abrogata ogni altra
disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
6. Al Testo Unico di cui al
comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 100, comma
1 le parole "di cui all'articolo 99" sono soppresse;
b) all'articolo 183, comma
1 le parole "a norma dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse.
7. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 febbraio 2004
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Home Page |
---|