Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 1998;
Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali, sentite ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 1998; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale
dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori
e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.".
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, dopo le parole: "legge 23 ottobre 1992, n. 421," sono inserite
le seguenti: "e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59,".
Art. 2.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i
commi 1, 2, 2-bis e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali
fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti
organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza
e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le
dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai
seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'.
A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi
operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica
e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni
operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa,
anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione
ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
della responsabilita' complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche
dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V
del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali
disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline
dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere
derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata,
non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente
in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri
e le modalita' previsti nel titolo III del presente decreto; i contratti
individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49, comma
2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente
mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi
che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano
di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo
contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi
e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili
per la contrattazione collettiva.".
2. Nel comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le parole: o"a partire rispettivamente dalle qualifiche di
segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura " sono sostituite
dalle seguenti: "quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere
di prefettura ". Nel medesimo comma sono soppresse le parole: o"i dirigenti
generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri e quelli a questi stessi equiparati per effetto
dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72." .
Art. 3.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita').
- 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri
atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi
atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie
da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici
di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari
a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico
di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti
ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere
derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano
i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
Art. 4.
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 4 (Potere di organizzazione). - 1. Le amministrazioni
pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare
l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza
al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo
2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi
preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di
lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo
2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi
correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei
confronti dei responsabili della gestione .".
Art. 5.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche)
- 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli
uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche,
sono determinate in funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma
1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 10. Le
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche
previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la
spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31
dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti
necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento
di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal
proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate
dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria
pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato la programmazione triennale
del fabbisogno e l'approvazione delle variazioni delle dotazioni organiche
avviene ad opera del Consiglio dei Ministri, secondo le modalita' di cui
al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli
affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia
e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle
normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze
di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve
le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del
personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano
tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative
al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.".
Art. 6.
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Partecipazione sindacale) - 1. I contratti collettivi
nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione
anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi
sul rapporto di lavoro." .
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Uffici per la gestione del contenzioso del
lavoro). - 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso
del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace
svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti
alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire,
mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento,
un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.".
Art. 8.
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Amministrazioni destinatarie). - 1. Le disposizioni
del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo.".
Art. 9.
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro
esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine periodicamente,
e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti
di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed
emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa
e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita'
delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede
alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti
e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze
di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati
con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti
con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni,
con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti
pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al
riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con
decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e' determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio,
da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale
trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita'
della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni,
ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti
dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari
di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a
se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora
l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali
da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse
pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo
2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi'
salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere
di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
Art. 10.
1. La rubrica ed il primo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 15 (Dirigenti). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche di
cui al presente capo la dirigenza e' articolata nelle due fasce del ruolo
unico di cui all'articolo 23.".
Art. 11.
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali).
- 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati,
nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3 esercitano, fra gli altri,
i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie
di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite
dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita'
di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti
devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie
e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano
i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella
competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo
in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti,
delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare
e di transigere;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione
e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale
e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli Organismi
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive
dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente
affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il
Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere
conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a
piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di
cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e'
preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque
denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.".
Art. 12.
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito
di quanto stabilito dall'articolo 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi
atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e
di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che
da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche
con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
e strumentali assegnate ai propri uffici.".
Art. 13.
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento
di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi
di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche
dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale
del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza,
applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo
2103, primo comma, del codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato,
secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata
non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di
rinnovo. Il trattamento economico e' regolato ai sensi dell'articolo 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi
di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato,
a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste
dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore ad un terzo,
a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato,
a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste
dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
sono conferiti, con decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati
al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti
con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il
limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del
ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che
abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende
pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio
in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria
e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze
di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria,
delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata
alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita'
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni,
con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi
precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale
per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita'
amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero
nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al
comma 2 dell'articolo 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma
3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta
giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi
per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro
naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato
della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa
ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni
che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca
o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per
l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento
di cui all'articolo 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero
degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze
in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti
e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento
degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato
secondo i rispettivi ordinamenti di settore.".
Art. 14.
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. I risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento
degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i
decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n.
59, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata
con le procedure previste dall'articolo 19, e la destinazione ad altro
incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo
competente o di specifica responsabilita' per i risultati negativi dell'attivita'
amministrativa e della gestione, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio,
puo' essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello
dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore
a due anni. Nei casi di maggiore gravita', l'amministrazione puo' recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme
parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato e' presieduto da
un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un
dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto
dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalita' stabilite dal regolamento
di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori ruolo per la
durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori
dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene
reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine,
si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico
non e' rinnovabile.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo
17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini di cui al presente articolo
la valutazione dei risultati negativi viene effettuata nelle forme previste
dall'articolo 20.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia
e delle Forze armate.".
Art. 15.
1. L'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E' istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato
in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento
economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini
del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima
applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente,
i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali
generali ai sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque
anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma
2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia
sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita'
di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire
la necessaria specificita' tecnica, nonche' le modalita' dei concorsi per
l'accesso alla dirigenza di cui all'articolo 28. Il regolamento disciplina
altresi' le modalita' di elezione del componente del comitato di garanti
di cui all'articolo 21, comma 3.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica
contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al
fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi
fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi
ed enti internazionali e dell'Unione europea.".
Art. 16.
1. L'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale
con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio
sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'.
La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento
accessorio e' definita, ai sensi dell' art. 3, con decreto ministeriale
per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi
di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque
l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie
fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per i dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello generale
ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto individuale e'
stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri
di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi
per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento
economico accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito
con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa
e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera
tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto
previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito
in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di
appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione
di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico
accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal
comma 4 dell'articolo 2, la retribuzione e' determinata ai sensi dei commi
5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito
delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di
personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare,
in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con
il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti
del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici
complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio
1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge
2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2
ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 2, comma
5, sono assegnati alle Universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare
riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attivita' di
orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa.
Le Universita' possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando
anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e
degli affidamenti. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo
2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come assegno aggiuntivo
pensionabile.".
Art. 17.
1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e' inserito il seguente:
"Art. 27-bis (Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni
non statali). - 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della
propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche
amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare,
adeguano ai principi dell'articolo 3 e del presente capo i propri ordinamenti,
tenendo conto delle relative peculiarita'. Gli enti pubblici non economici
nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge
che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro
due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti
adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.".
Art. 18.
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse).
- 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire
posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti
alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito
di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono
indicate le modalita' ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori
in possesso di specifiche professionalita', tenuto conto di quanto stabilito
ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e
i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.".
Art. 19.
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 34 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di
attivita'). - 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di
trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o
privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica
l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione
e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre
1990, n. 428.".
Art. 20.
L'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). -
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono
tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui
al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo.
Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni
di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11
dell'articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 5.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata
riguardi almeno dieci dipendenti.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie
del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei
motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare
misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione;
del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente,
nonche' del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte
per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione,
delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul
piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3,
si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza
del personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del personale
eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto a verificare le possibilita'
di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale
eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il
ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti
di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito
della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le
organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere,
in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni
necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo
o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle
parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere
che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura
si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali
e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto,
la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto
ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso
che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni
o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione
colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare
diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa
essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso
servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti
ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte
le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, non decorre l'anzianita'
e il lavoratore ha diritto ad una indennita' pari all'80 per cento dello
stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima
di ventiquattro mesi.".
Art. 21.
1. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e' inserito il seguente:
"Art. 35-bis (Gestione del personale in disponibilita').
- 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale
del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della
collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione professionale
e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali
previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere
all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai
principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha
diritto all'indennita' di cui al comma 8 dell'articolo 35 per la durata
massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione
di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero
al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui
al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto
a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 35. Gli oneri
sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in
disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi
per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi
dell'articolo 35 o collocato in disponibilita' e per favorire forme di
incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni
sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale
in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore
spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione
del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione
del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento
in disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.".
Art. 22.
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Reclutamento del personale). - 1. L'assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte
all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in
misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali
e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi
gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche,
aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge
2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della
compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge
superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della polizia municipale,
deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466,
tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento
che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita'
di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati,
diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare
il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione
alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo
di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche
e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento
sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione
triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure e' subordinato alla
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'articolo
39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello
Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale.
Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicita',
sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici
aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi
concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e le Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali
in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato,
si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53.
7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul
reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle
forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare
la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione
e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18
aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo
16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196,
nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina.
8. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni,
non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita'
e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno
derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale
titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione
sia dovuta a dolo o colpa grave.".
Art. 23.
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e' inserito il seguente:
"Art. 36-bis (Norme sul reclutamento per gli enti locali).
- 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti
locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto
dei principi fissati nell'articolo 36.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione
a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico,
al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi
e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari
modalita' di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato
per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso,
le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36.".
Art. 24.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella
rubrica le parole: "Comunita' europea" e al comma 1 le parole: "Comunita'
economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "Unione europea".
Art. 25.
1. L'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 56 (Disciplina delle mansioni). - 1. Il prestatore di
lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto
o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione
professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti
alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto
dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio
di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza
non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione
di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo'
essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per
la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per
la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente
articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione,
il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze
dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di
novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette
mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione
del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore
e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica
superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente
del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione
della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti
collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti
collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2,
3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori
rispetto alla qualifica di appartenenza puo' comportare il diritto a differenze
retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale
del lavoratore.".
Art. 26.
1. Nell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"6. I commi da 7 a 16 del presente articolo si applicano ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi
quelli di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione dei dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari
a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali
e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi,
anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i
quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e
simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore
di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione
a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo
il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento
dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali
a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione
di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno,
gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure
per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.
In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma
restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto,
del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione
di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo
di produttivita' o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti
a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu'
gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa
autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il
funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico,
ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento
del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di
inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione
delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia
di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta
all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici
o privati che intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta
dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi
sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione
e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine
per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e
si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente
presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della
richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso
il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi
da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni
altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati
che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al
comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti
sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico,
al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti
o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione
dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco
e' accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in
applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,
le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta
dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell'amministrazione,
nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le amministrazioni che,
nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri
dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito
o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno
dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato,
i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione
abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo
1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica,
in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun
anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi
a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente
l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico
e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi
11, 12, 13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non
adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di
cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte
per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione
dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.".
Art. 27.
1. L'articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e' sostituito dal seguente: "Art. 58-bis (Codice di comportamento).
- 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, definisce
un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al
fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse amministrazioni
rendono ai cittadini.
2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al
dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'articolo
46, comma 2, e dell'articolo 73, comma 5, affinche' il codice venga recepito
nei contratti, in allegato, e perche' i suoi principi vengano coordinati
con le previsioni contrattuali in materia di responsabilita' disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi
delle associazioni di categoria adottano, entro il termine di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un codice
etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura
interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice e' adottato dall'organo
di autogoverno.
5. Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna pubblica
amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 47-bis e le associazioni di utenti e consumatori,
l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali
integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione
di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano
i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita' di formazione
del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di
cui al presente articolo.".
2. Il comma 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1,
e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei
codici di comportamento di cui all'articolo 58-bis, la tipologia
delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.".
Art. 28.
1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e' inserito il seguente:
"Art. 59-bis (Impugnazione delle sanzioni disciplinari).
- 1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure
di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate
dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo
69-bis, con le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 7,
commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300.".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall'entrata
in vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore
del presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i
commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
Art. 29.
1. L'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 68 (Controversie relative ai rapporti di lavoro). - 1.
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione
di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le
controversie concernenti l'assunzione al lavoro e le indennita' di fine
rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche' vengano in questione
atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai
fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione
davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella
controversia non e' causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti
dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il
diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione e' avvenuta in
violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente
costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN
o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione
collettiva di cui all'articolo 45 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, nonche', in sede di giurisdizione esclusiva,
le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 commi
4 e 5, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma
3 dell'articolo 68-bis, il ricorso per cassazione puo' essere proposto
anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi
nazionali di cui all'articolo 45.".
Art. 30.
1. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e' inserito il seguente :
"Art. 68-bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia,
validita' ed interpretazione dei contratti collettivi). - 1. Quando
per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo
68 e' necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente
l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un contratto
o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN - ai sensi dell'articolo
45 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica
la questione da risolvere, sospende il giudizio, fissa una nuova udienza
di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione,
a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della
memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN
convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilita'
di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo,
ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione
autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni
dell'articolo 53. Il testo dell'accordo e' trasmesso, a cura dell'ARAN,
alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso
alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo la procedura
si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla
sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per
l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La
sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione,
proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso
di deposito della motivazione della sentenza. Il deposito nella cancelleria
del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione,
dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo
383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice
che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa puo'
essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione
del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione
conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire
nel processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice
di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento, alla
proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una
questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare
memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione
di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono
essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione
della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata a pronunciarsi.
Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche
d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi e' necessario risolvere
una questione di cui al comma 1 sulla quale e' gia' intervenuta una pronuncia
della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla
pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai
sensi del comma 3, puo' condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo
96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.".
Art. 31.
L'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 69 (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali). - 1. Per le controversie individuali di cui all'articolo
68, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410
del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai
contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui
all'articolo 69-bis, secondo le disposizioni dettate dal presente
decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni
dalla presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva l'improcedibilita' della domanda sospende
il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni
per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applicano i commi secondo
e quinto dell'articolo 412-bis del codice di procedura civile. Espletato
il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il
processo puo' essere riassunto entro i successivi centottanta giorni. La
parte contro la quale e' stata proposta la domanda in violazione dell'articolo
410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria
depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata,
puo' modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni
processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio.".
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 669-octies del codice
di procedura civile, e' aggiunto il seguente: "Per le controversie individuali
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo,
il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale e' divenuta
procedibile.".
Art. 32.
1. Dopo l'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e' inserito il seguente:
"Art. 69-bis (Collegio di conciliazione) - 1. Ferma restando
la facolta' del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione
di cui all'articolo 69 si svolge dinanzi ad un collegio di conciliazione
istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore e' addetto,
ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Il collegio
di conciliazione e' composto dal direttore dell'Ufficio o da un suo delegato,
che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante
dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore,
e' consegnata all'Ufficio presso il quale e' istituito il collegio di conciliazione
competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia
della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore
all'amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore
e' addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti
alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento
della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione
o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita
presso l'Ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio
rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni
successivi al deposito, il presidente fissa la comparizione delle parti
per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione
il lavoratore puo' farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione
cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire
un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della
pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione.
Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano
le disposizioni dell'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice
civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il Collegio di conciliazione
deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Se la proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale
con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta
il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del
regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui
al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi
primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non puo' dar luogo
a responsabilita' amministrativa.".
Art. 33.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti
gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni
o le societa' di capitali anche di trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati
di pubblici servizi;
c) tra le amministrazioni pubbliche e i soci di societa' miste e quelle
riguardanti la scelta dei soci;
d) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori
dei pubblici servizi;
e) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla
applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
f) riguardanti le attivita' e le prestazioni di ogni genere, anche
di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi
comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della
pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza
con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano
il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidita'.
3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, sono soppresse le parole: "o di servizi".
Art. 34.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
3. Nulla e' innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti
la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione
di atti di natura espropriativa o ablativa.
Art. 35.
1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo puo' stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, col ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, n. 4, del testo unico approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, puo' essere chiesta la determinazione della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, puo' disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonche' della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificita' del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerita' e concentrazione del giudizio.
4. L'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e' sostituito dal seguente:
"Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie deferite alla
sua giurisdizione esclusiva, conosce anche di tutte le questioni relative
a diritti. Restano riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni
pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui,
salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la risoluzione
dell'incidente di falso.".
5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n.
142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario
delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento
di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1.
Art. 36.
1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 410 del codice di procedura
civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende
proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo
409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste
dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione
sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione
presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova
l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore e' addetto o era addetto
al momento dell'estinzione del rapporto.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione
e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni
termine di decadenza.".
Art. 37.
1. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura civile e' inserito il
seguente:
"Art. 410-bis (Termine per l'espletamento del tentativo di
conciliazione). - Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme
previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro
sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso inutilmente
tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato
ai fini dell'articolo 412-bis.".
Art. 38.
1. L'articolo 412 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 412 (Verbale di mancata conciliazione). - Se la conciliazione
non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del
mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale
sulla quale concordano, precisando, quando e' possibile, l'ammontare del
credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale
acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui
all'articolo 411.
L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale
entro cinque giorni dalla richiesta.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di
conciliazione in sede sindacale.
Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene
conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.".
Art. 39.
1. Dopo l'articolo 412 del codice di procedura civile sono inseriti
i seguenti:
"Art. 412-bis (Procedibilita' della domanda). - L'espletamento
del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilita'
della domanda.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto nella memoria
difensiva di cui all'articolo 416 e puo' essere rilevata d'ufficio dal
giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.
Il giudice, ove rilevi la improcedibilita' della domanda, sospende
il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni
per proporre la richiesta del tentativo di conciliazione.
Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis,
il processo puo' essere riassunto entro i successivi centottanta giorni.
Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude
la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari
previsti nel capo III del titolo I del libro IV.
Art. 412-ter (Arbitrato previsto dai contratti collettivi).
- Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque e' decorso il
termine previsto nel primo comma dell'articolo 410-bis, le parti
possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia,
anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano
conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro
prevedono tale facolta' e stabiliscono:
a) le modalita' della richiesta di devoluzione della controversia al
collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte puo' aderirvi;
b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina
del presidente e dei componenti;
c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;
d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone
comunicazione alle parti interessate;
e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.
I contratti e accordi collettivi possono, altresi', prevedere l'istituzione
di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio
secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.
Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo
comma, del codice di procedura civile.
Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione
delle spese della procedura arbitrale si applicano altresi' gli articoli
91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile.
Art. 412-quater (Impugnazione ed esecutivita' del lodo
arbitrale). - Il lodo arbitrale e' impugnabile per violazione di disposizioni
inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, con ricorso
depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo
da parte degli arbitri davanti alla Corte d'appello nella cui circoscrizione
e' la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del lavoro.
Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo e' depositato presso
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di
una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore,
o un suo delegato, accertandone l'autenticita', provvede a depositarlo
nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato redatto.
Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita'
formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile
in cassazione.".
Art. 40.
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile
sono inseriti i seguenti:
"Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e' il giudice
nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente e' addetto
o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nelle controversie nelle quali e' parte una Amministrazione dello Stato
non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.".
Art. 41.
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il
ricorso e' notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria
ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali
o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,
si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.".
Art. 42.
1. Dopo l'articolo 417 del codice di procedura civile e' inserito il
seguente: "Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).
- Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente
al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio
avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale
per ciascun giudizio.
Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della
rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente
si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio,
ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi
economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa
dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione
interessata, nonche' al Dipartimento della funzione pubblica, anche per
l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso
del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente,
e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli
atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli
adempimenti di cui al comma precedente.
Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione,
possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero
dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo
comma.".
Art. 43.
1. Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22, 25, commi 1 e 3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62, 72, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.
2. Il comma 2 dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente: "2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto.".
3. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716, il decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e le lettere b), d) ed e) dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692.
4. Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27 e da 47 a 52, nonche' 31, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. E' abrogato l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. L'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' abrogato. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 3 della stessa legge.
7. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
8. Nell'articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "di cui alla lettera d) dell'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 3, lettera e),".
9. Nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le parole: "ai sensi dell'articolo 5, lettera b)," sono sostituite
dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),".
Art. 44.
1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997,
n. 396, le lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"b) nella prima applicazione del presente decreto legislativo e fino
alla verifica di cui alla lettera g), l'ARAN ammette alla contrattazione
collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che, nel comparto o nell'area
di contrattazione, abbiano una rappresentativita' non inferiore al 4 per
cento, tenendo conto del solo dato associativo, di cui all'articolo 47-bis,
comma 1, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate. Si tiene
conto del solo dato associativo anche ai fini della percentuale richiesta
per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali dall'articolo
47-bis, comma 3. Le percentuali vengono calcolate sulla base dei
dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati nel comparto
o nell'area dal Dipartimento della funzione pubblica. Le percentuali sono
arrotondate al decimo di punto superiore;
c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b) si
considerano le deleghe in virtu' delle quali ciascuna organizzazione sindacale
percepisce, dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta, la
quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per il contributo
sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano
dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova
aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le
deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda
effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate,
o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori
a favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno
l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione;
d) nella prima applicazione del presente decreto e fino alla verifica
di cui alla lettera g), in sede decentrata le pubbliche amministrazioni
ammettono alle trattative le organizzazioni sindacali che risultino firmatarie
dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, a condizione che abbiano la rappresentativita' richiesta ai fini
dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi della
lettera b), ovvero che, in mancanza di tale requisito, contino, nell'amministrazione
o ente interessato, una percentuale di deleghe non inferiore al 10 per
cento rispetto al totale dei dipendenti;
e) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente
complessivo dei distacchi esistente al 1° dicembre 1997 ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770,
e successive modifiche ed integrazioni. Con l'accordo di cui al decreto
legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 maggio 1996, n. 365, si provvede alla nuova ripartizione dei contingenti
tra le organizzazioni sindacali che hanno titolo all'ammissione alle trattative
nazionali ai sensi della lettera b) e delle confederazioni alle quali sono
affiliate;
f) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente
complessivo dei permessi retribuiti esistente al 1° dicembre 1997 ai
sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770
del 1994 e i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione
o ente. Per avviare le elezioni e il funzionamento delle rappresentanze
unitarie del personale, nel 1998 e comunque fino alla verifica di cui alla
lettera g), i permessi di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, fruibili in ogni amministrazione o ente, non possono essere inferiori,
nel loro ammontare complessivo, a novanta minuti all'anno per dipendente
e spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente
articolo e alle rappresentanze unitarie elette dal personale. L'accordo
di cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, determina i criteri di gestione del
monte ore risultante, la quota spettante alle rappresentanze unitarie del
personale e puo' prevedere, per la quota spettante alle organizzazioni
sindacali, l'utilizzo flessibile e cumulativo dei permessi orari;
g) entro il primo trimestre del 1999 l'ARAN provvede a verificare la
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e delle confederazioni
alle quali siano affiliate, in base alle percentuali delle deleghe relative
al 1998 e dei voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie
del personale, applicando l'articolo 47-bis. A seguito della verifica
vengono definitivamente individuate, per il biennio successivo, le organizzazioni
e le confederazioni sindacali che hanno titolo per essere ammesse alle
trattative contrattuali e a fruire, in proporzione alla rappresentativita',
dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle lettere e) ed f);".
2. La lettera c) dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, diviene lettera h), e la lettera e) diviene lettera i). Conseguentemente, nella lettera h) le parole: "alla lettera precedente" sono sostituite dalle parole: "alla lettera b)" e le parole contenute nel comma 2 del medesimo articolo 8: "di cui alla lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera i)".
3. Nell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al comma 3, lettera a), dopo le parole: "dell'ANCI e dell'UPI" sono inserite le seguenti: "e dell'UNIONCAMERE" e nel medesimo articolo, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanita', partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.".
4. All'articolo 47-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi" sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal comma 1 dell'articolo 54, e dei contratti collettivi che regolano la materia,".
5. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole da: "stipulato" fino a: "interesse regionale" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis".
6. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. In materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai sindacati delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti, rispettivamente, con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e con l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentativita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
8. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati
di settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche
da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con
la contestualita' delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni
omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione
dei servizi.
Art. 45.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del riordino di cui all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo che le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dal presente decreto, si applicano se compatibili con i principi e le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dall'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Sulla base del riordino di cui al citato articolo 12 e in coerenza con il nuovo assetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si provvedera' a definire la collocazione contrattuale del relativo personale.
4. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 31 gennaio 1992, n. 138," sono inserite le seguenti: "legge 30 dicembre 1986, n. 936,".
5. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. Fino all'attuazione dell'articolo 21, commi 16 e 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59, rimane in vigore l'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
7. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 settembre 1998 o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di cui al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Fino alla predetta data continua a trovare applicazione l'articolo 19, nonchè l'articolo 21, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
10. Per il personale della carriera prefettizia di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 10 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
12. Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
13. In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari puo' essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche di cui al comma 1 dell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' assicurato lo stesso trattamento economico complessivo spettante agli estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispondenti cariche. E' fatto salvo l'eventuale trattamento economico piu' favorevole spettante.
14. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano fatto le comunicazioni relative all'anagrafe delle prestazioni nei termini e secondo le modalita' previste dalla preesistente disciplina, le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 12 e 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dall'anno 1999.
15. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione e' altresi' consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attivita' coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita' documentate presso studi professionali privati, societa' o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.".
16. Nell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'articolo 20, comma 10,".
17. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998.
19. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in lire37 miliardi per l'anno 1998, si provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
20. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "per i soli Ministeri" sono sostituite dalle seguenti: "per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
21. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
22. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal presente decreto, non si applicano al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Home Page |
---|