Decreto-Legge 5 aprile 2001, n. 99
(Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80)

Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2001;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzo dei libri, di cui alla legge 7 marzo 2001, n.62, per consentire un'adeguata e opportuna sperimentazione in materia e per evitare turbative al mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Differimento della disciplina del prezzo dei libri

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n.62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno.

2. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.

Art. 2.
Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62

1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al quindici per cento";
b) al comma 3, lettera h), le parole: "speciali" ed "esclusivamente" sono soppresse;
c) al comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.";
d) nell'alinea del comma4, le parole: "Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114," sono soppresse;
e) al comma 4,lettera b), le parole: "biblioteche, archivi e musei pubblici" sono soppresse;
i) il comma 6 e' soppresso;
g) nell'alinea del comma 9, le parole: "a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse;
h) al comma 9, lettera a), le parole: "2, 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "2 e 4".
Art. 3.
Modificazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416

1. All'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea del comma 1 tra le parole: "esclusione dei" e: "dipendenti" e' inserita la seguente: "giornalisti";
b) al comma 1, lettera a), la parola: "360" e' sostituita dalla seguente: "384".
Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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