Decreto Ministeriale 22 giugno 2001, n. 113

Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2000-2001

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n.425, recante disposizione per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami dì Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;

VISTO l'articolo 18, commi 4, 5 e 6, dell'O.M. 13 febbraio 2001;

VISTO, in particolare, il comma 6 del citato art.18, che stabilisce che il Ministero della Pubblica Istruzione, sulla base dei dati forniti dai competenti Provveditori agli Studi, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami dì Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o comunque prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;

RITENUTO che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;

DECRETA

Art. 1

1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2000-2001, si svolge secondo il seguente diario:

Art. 2

1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni di mercoledì 12 e venerdì 14 settembre 2001.

2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata per martedì 11 settembre 2001.

3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo martedì 11 settembre 2001.

Art. 3

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 10 settembre 2001, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.

2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito alla trasferta, in conformità di quanto previsto dalla C.M. n. 101 del 31-5-2001 in materia di compensi. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.

3. I Provveditori agli Studi provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.

Art. 4

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'O.M. 13 febbraio 2001.

2. I Capi degli istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.


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