Decreto ministeriale del 13 marzo 1990

Commissioni giudicatrici concorsi

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il Decreto Legge 6/11/1989, n. 357, convertito nella legge 27/12/1989, n. 417, recante "norme in materia di reclutamento del personale della scuola" e, in particolare, l'art. 3, comma 5 del citato Decreto legge che testualmente recita "l'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a risposto da non più di tre anni"
Ritenuta la necessità di determinare tali requisiti per l'inclusione di detti elenchi;
Sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative:

DECRETA

Art. 1
Coloro che aspirano ad essere nominati presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte debbono:

a) appartenere ai ruoli dei docenti universitari, degli ispettori tecnici, dei presidi e dei direttori didattici;
b) aver superato il periodo di prova;
c) appartenere all'area di insegnamento (per i docenti universitari), provenire dai ruoli dei docenti (per i presidi), appartenere al settore di attività (per gli ispettori tecnici), correlati alla classe di concorso per la quale aspirano ad essere nominati presidente.

Art. 2
I docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte debbono:

a) essere titolari dell'insegnamento o degli insegnamenti cui si riferisce il concorso;
b) aver prestato servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile per almeno 5 anni nell'insegnamento o negli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

Art. 3
Gli aspiranti alla nomina, oltre a possedere i requisiti previsti dai precedenti artt. 1 e 2 debbono:

a) non aver riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;
b) non avere in corso procedimenti disciplinari per gravi violazioni dei propri doveri che, ai sensi dell'art. 94 lettera d) del D.P.R. 31/5/1974 n. 417, possono comportare la destituzione dell'impiego, per quanto si riferisce agli ispettori tecnici ed al personale direttivo e docente della scuola statale, e ai sensi dell'art. 87, n. 4, del R.D. 31/8/1933, n. 1592 per i docenti universitari;
c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 94 del D.P.R. 417/74 e di cui all'art. 87 del R.D. 1592/33. Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, ove sia intervenuta la riabilitazione, di cui all'art. 102 del D.P.R. 417/74, non costituiscono impedimenti all'eventuale nomina a componente le commissioni giudicatrici dei concorsi;
d) non essere stati collocati a riposo, nel termine di presentazione della domanda di partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi, da più di tre anni.

Art. 4
In aggiunta alle condizioni indicate nei precedenti artt. 2 e 3 i docenti aspiranti alla nomina a comoponenti le commissioni giudicatrici dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere stato immesso in ruolo, per l'insegnamento o gli insegnamenti cui si riferisce il concorso, a seguito di partecipazione a concorso a cattedre o a posti, indetto per esami e titoli;
b) essere stati inclusi in graduatoria suppletiva o di merito o interna di idonei per l'insegnamento o gli insegnamenti cui si riferisce il concorso;
c) essere stati dichiarati vincitori di un concorso per merito distinto;
d) aver conseguito il dottorato di ricerca;
e) aver svolto le funzioni di docente nei corsi di formazione dei docenti vincitori di concorso a cattedre;
f) aver conseguito il diploma di laurea o il diploma di grado universitario richiesto per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, con un punteggio non inferiore a 88/110;
g) aver conseguito il diploma di scuola secondaria per gli insegnamenti per i quali è richiesto tale diploma con un punteggio non inferiore a 7/10, oppure essere in possesso di diploma di laurea. I requisiti di cui al presente articolo non sono richiesti per i docenti aspiranti alla nomina nelle commissioni per le classi di concorso cui si è ammessi previo accertamento dei titoli professionali e artistici.


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