Decreto ministeriale del 15 marzo 2001 prot. 9342/DM

Utilizzazione personale della scuola presso le Università (legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1)
 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaaria degli insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel corso di laurea in Scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione.
Visto l'articolo 2, comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione che prevede l'utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche;
Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315 recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'Università e la ricerca", che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le Università di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie;
Visto altresì l'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, che per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 prevede l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, da disporsi con le procedure di cui al precitato comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'articolo 456 - comma 13 - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che si renderanno disponibili all'inizio degli anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003;
Visti i criteri generali determinati - ai sensi dell'articolo 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315 - dalla commissione di cui all'articolo 4 - comma 5 - della legge 9 maggio 1989, n. 168, per la valutazione comparativa degli aspiranti, riportati come allegato al presente decreto;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
Vista la nota della Direzione Generale dell'Istruzione Elementare prot. n. 1783 del 27 novembre 2000 con la quale è stata comunicata la disponibilità di posti di personale dirigente e docente delle scuole elementari ex lege n. 1213/1967;
Vista la nota prot. n. 880.00 del 7 dicembre 2000 con la quale il presidente della commissione Murst-MPI ha comunicato il fabbisogno numerico di personale docente da assegnare, per il biennio 2001/2003, alle predette istituzioni;

DECRETA


Art. 1
Per le finalità di cui alle premesse è consentita ai sensi dell'articolo 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le Università di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative statali. Tale contingente viene determinato, per il biennio 2001/2003, nella misura di 2000 unità complessive.
La ripartizione dei posti tra i corsi di laurea e le scuole di specializzazione è effettuata secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione dovrà inviare la domanda all'Università, a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le Università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai Provveditorati agli Studi interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro, nonché il numero degli allievi iscritti.

Art. 2
L'utilizzazione di ogni docente ha durata biennale, rinnovabile a domanda dell'interessato per un ulteriore biennio, salvo decisione contraria degli organismi preposti, rispettivamente, al corso di laurea e alla scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono altresì le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati, che rispondono ai consigli dei predetti organismi in merito al proprio lavoro. Un'ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.
In relazione alla prevista possibilità di rinnovo dell'incarico, nei bandi di concorso dovrà essere segnalato che il contingente di posti messi a concorso sarà assegnato ai partecipanti alla selezione concorsuale nella misura dei posti non occupati a seguito dei provvedimenti di rinnovo biennale delle utilizzazioni già in corso.

Art. 3
Per consentire la disponibilità presso i corsi di laurea e le scuole di specializzazione, di docenti supervisori muniti del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap, al fine dell'attivazione di specifiche attività aggiuntive di integrazione scolastica, previste dall'articolo 14 - commi 2 e 3 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dagli articoli 3 e 4 del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, il bando di concorso emanato dagli Atenei dovrà contenere la riserva di un numero di posti non inferiore a due unità, da assegnare ai docenti muniti del predetto titolo di specializzazione.

Art. 4
Per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria è consentita l'utilizzazione a tempo pieno, presso le Università degli Studi che hanno attivato i predetti corsi, di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare sui posti del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di svolgere compiti di coordinamento e di supervisione del tirocinio.
Le utilizzazione avranno la durata di un quadriennio e saranno disposte sui posti che si renderanno disponibili alle date del 1° settembre 2001 e del 1° settembre 2002 secondo quanto indicato rispettivamente nell'allegata tabella C. Un'ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare che aspirano a tale utilizzazione dovranno produrre domanda all'Università degli Studi secondo le norme dello specifico bando di concorso.
Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le Università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai direttori degli Uffici scolastici regionali interessati e alla Direzione Generale del personale della scuola e dell'Amministrazione - Ufficio V e Ufficio VII - che disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i dirigenti scolastici e per i docenti sulla base del numero dei posti previsti nell'allegata tabella C e secondo la data di decorrenza della disponibilità dei posti medesimi.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare, utilizzati a tempo pieno presso le Università degli Studi per i corsi di formazione ai sensi dell'articolo 1 - comma 5 - della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli Atenei, nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari, fermo restando il limite massimo complessivo di 36 ore settimanali.
Per i posti del personale docente e dirigente per il quale è stata disposta l'utilizzazione quadriennale, si provvederà secondo quanto disciplinato dalla contrattazione collettiva riguardante la mobilità del corrispondente personale.

Art. 5
Per le procedure di reclutamento, bandite sulla base del decreto ministeriale del 2 dicembre 1998 ed ancora in corso alla data del presente decreto, il bando di cui all'articolo 1 può essere sostituito dall'utilizzazione, per l'intero contingente di cui alle allegate tabelle, delle graduatorie risultanti.
Per quanto non disciplinato dal presente decreto si richiamano le disposizioni del decreto ministeriale del 2 dicembre 1998 prot. n. 33733/BL - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1999 - che sono integralmente confermate.

IL MINISTRO
Tullio De Mauro

 TABELLA A CORSI DI LAUREA
REGIONE
SEDE
Contingente biennio 2001/2003
PIEMONTE TORINO
34
LOMBARDIA MILANO - Università Cattolica "Sacro Cuore"
63
MILANO - II Università di Milano
43
VENETO PADOVA
43
FRIULI VENEZIA GIULIA GORIZIA - (Consorzio)
40
LIGURIA GENOVA
19
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA
68
TOSCANA FIRENZE
29
UMBRIA  PERUGIA
20
MARCHE MACERATA
25
URBINO
25
LAZIO ROMA - Terza Università di Roma
23
ROMA - Libera Università "Maria S.S. Assunta" (LUMSA)
26
ABRUZZO L'AQUILA
25
MOLISE CAMPOBASSO
11
CAMPANIA NAPOLI - Istituto Orsola Benincasa (Consorzio)
57
SALERNO
59
PUGLIA BARI
52
BASILICATA POTENZA
17
CALABRIA COSENZA
30
SICILIA PALERMO
62
SARDEGNA CAGLIARI
29
TOTALE
800
N.B. - I contingenti risultanti dalla somma della Tabella A con la Tabella C sono integralmente utilizzabili, da parte di ogni sede, se il numero degli allievi ivi iscritti raggiunge la cifra prevista. Qualora tale numero risulti inferiore sono utilizzabili gli 8 posti che costituiscono la quota fissa, aumentati di un posto per ogni gruppo di 21 allievi o frazione.

 

TABELLA B SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
 
REGIONE
SEDE
Contingente biennio 2001/2003
PIEMONTE TORINO (Scuola Interuniversitaria)
51
LOMBARDIA MILANO - Università Cattolica "Sacro Cuore"
41
PAVIA (Sede amministrativa di consorzio)
133
VENETO VENEZIA (Scuola Interuniversitaria)
103
FRIULI VENEZIA GIULIA GORIZIA (Sede amministrativa di consorzio)
46
LIGURIA GENOVA Università degli Studi
31
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA (Sede amministrativa di consorzio)
94
TOSCANA PISA (Scuola Interuniversitaria)
53
UMBRIA  PERUGIA Università degli Studi
31
MARCHE MACERATA Università degli Studi
41
LAZIO ROMA TRE (Scuola Interuniversitaria)
60
ABRUZZO CHIETI (Scuola Interuniversitaria)
44
MOLISE CAMPOBASSO Università degli Studi
23
CAMPANIA NAPOLI Università Federico II (Scuola Interuniversitaria)
132
PUGLIA BARI (Scuola Interuniversitaria)
85
BASILICATA POTENZA Università degli Studi
28
CALABRIA COSENZA Università degli Studi
35
SICILIA Consorzio Interuniversitario
122
SARDEGNA Consorzio Interuniversitario
47
TOTALE
1.200
N.B. - Il contingente è integralmente utilizzabile, da parte di ogni sede, se il numero di allievi ivi iscritti raggiunge la cifra prevista. Qualora tale numero risulti inferiore, sono utilizzabili i 15 posti che costituiscono la quota fissa assegnata ad ogni sede, aumentati di un posto per ogni gruppo di 17 allievi o frazione.

L. 3/8/1998, n. 315, art. 1 - comma 5

TABELLA C CORSI DI LAUREA
 
REGIONE
SEDE
CONTINGENTE
2001/2002 
2002/2003
Docenti 
Dir. Scol. 
Docenti 
Dir. Scol. 
PIEMONTE TORINO 
2
-
1
-
LOMBARDIA MILANO - Università Cattolica "Sacro Cuore"
2
-
1
-
MILANO - II Università di Milano
2
1
1
-
VENETO PADOVA
2
-
1
1
FRIULI VENEZIA GIULIA GORIZIA (Consorzio)
2
1
1
LIGURIA GENOVA 
1
-
1
-
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 
3
1
1
-
TOSCANA FIRENZE
2
-
1
-
UMBRIA  PERUGIA 
1
-
-
-
MARCHE MACERATA 
1
-
1
-
URBINO
1
-
1
-
LAZIO ROMA - III Università di Roma
3
1
1
-
ROMA - Libera Università S.S. "Maria Assunta" (LUMSA)
1
-
-
-
ABRUZZO L'AQUILA
1
-
1
-
MOLISE CAMPOBASSO 
-
-
-
-
CAMPANIA NAPOLI - Istituto Suor Orsola Benincasa (Consorzio)
2
-
1
-
SALERNO
2
-
1
-
PUGLIA BARI 
2
-
1
1
BASILICATA POTENZA 
1
-
-
-
CALABRIA COSENZA 
1
-
1
-
SICILIA PALERMO
2
-
1
1
SARDEGNA CAGLIARI
1
-
1
-
-
-
1
-
TOTALE
35
3
18
4
N.B. - Le assegnazioni disposte dalla presente Tabella C si aggiungono a quelle attualmente in corso già previste dal decreto del 2 dicembre 1998.

 
 

ALLEGATO 1
CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INSEGNANTI DA UTILIZZARE PRESSO LE UNIVERSITA' PER LA SUPERVISIONE DEL TIROCINIO ED IL COORDINAMENTO CON ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE NELL'AMBITO DI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE
(commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315)

PREMESSA
Per il corso di laurea, l'Università, ovvero le Università convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra insegnanti elementari ed insegnanti di scuola materna del numero di insegnanti assegnato al corso.
Per la scuola di specializzazione, l'Università, ovvero le Università convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra gli indirizzi del numero di insegnanti secondari assegnati alla scuola; nella suddivisione, viene tenuto conto prioritariamente del numero di allievi previsto per ogni indirizzo. I candidati precisano nella domanda per quale o quali indirizzi intendono partecipare.
La commissione, unica per ciascun corso di laurea, e per ciascuna scuola di specializzazione, e di cui fanno parte anche componenti designati dall'Amministrazione scolastica, si può articolare (per la scuola) in un massimo di tre sottocommissioni per gruppi di indirizzi.

A) Condizioni di ammissione:

1) almeno 7 anni di permanenza in ruolo nel ruolo docente, anche in diversi livelli scolastici, di cui almeno 5 di insegnamento effettivo nella scuola negli ultimi 10 anni scolastici; per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315 si prescinde dalla condizione che i 5 anni di insegnamento effettivo siano collocati negli ultimi 10 anni scolastici;
2) avere svolto attività documentata in almeno due delle seguenti aree:

a) insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attività di aggiornamento;
b) aver ricoperto funzioni di "supervisore" in precedenti anni accademici;
c) svolgimento di funzioni di accoglienza dei tirocinanti delle scuole e dei corsi di laurea di cui al presente decreto;
d) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli artt. 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994;
e) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da enti pubblici di ricerca;
f) incarichi di coordinamento educativo-didattico o di sovraintendenza a tirocini all'interno della scuola - se non già considerato in b).

B) Titoli valutabili (30-40 punti su 100)
La commissione attribuirà, per ogni candidato, una valutazione ai seguenti titoli:

a) attività documentate di cui al punto A2 che precede (*);
b) pubblicazioni di ricerca didattica e di ricerca sulla formazione (**);
c) pubblicazioni su tematiche trasversali rilevanti a fini didattici (ad esempio multiculturalità, multimedialità, cultura di genere, disagio e handicap) (**);
d) titoli culturali aggiuntivi, anche conseguiti all'estero (per un massimo complessivo di 10 punti): dottorati, scuole di specializzazione, laurea (per la scuola di specializzazione: laurea aggiuntiva), corsi di perfezionamento, altri concorsi, ecc.
e) per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, servizi prestati presso le Università ai sensi della legge n. 1231/1967 (per un massimo di 5 punti).

(*) Le attività svolte possono essere documentate e valutate anche sulla base di dichiarazioni dei responsabili delle attività svolte (dirigenti scolastici, responsabili di progetto, direttori di ricerca, ecc.), che diano ulteriori elementi per la valutazione di tali attività.
(**) Pubblicazioni non formalizzate dal punto di vista della normativa sulla stampa possono essere prese in considerazione se accreditate da persona esperta e nota o da responsabili di organismi aventi funzioni riconosciute nel settore.

C) Esame (60-70 punti su 100)

a) Prova scritta su contenuti didattici e su tematiche di Scienze dell'educazione relative alla formazione degli insegnanti e all'organizzazione scolastica (30-35 punti);
b) colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare capacità di organizzazione e di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni per i titoli e per la prova scritta (30-35 punti).

N.B. Sulla base della prima esperienza di utilizzazione, da parte delle Università, dei presenti criteri, la commissione li riesaminerà per valutare le modifiche che possano risultare opportune.


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