Allegati: |
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Decreto del Direttore Generale del 16 marzo 2007 |
Aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009 |
Visto
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato
approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;
Vista
la legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Vista
la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia
di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11 comma
9;
Visto
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
Vista
la legge n. 268 del 22 novembre 2002, ed in particolare l’art. 6;
Vista
la legge n. 53 del 28 marzo 2003;
Vista
la legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare
il regolare avvio dell’a.s. 2004/2005; ed in particolare l’art. 2 con cui
sono stati indetti i corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione,
idoneità all’insegnamento e del diploma di specializzazione sul
sostegno;
Visto
l’art. 8/novies della legge n. 186 del 27 luglio 2004, che detta norme
di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella sopracitata
legge n. 143/2004;
Visto
l’art. 1/novies della legge n. 43 del 31 marzo 2005 di modifica della tabella
di valutazione dei titoli allegata alla citata legge n. 143/2004;
Visto
il D.D.G. 31 marzo 2005 con cui sono state disposte l’integrazione e l’aggiornamento
delle graduatorie permanenti, ex lege n. 124/1999 per gli anni scolastici
2005/2006 e 2006/2007;
Visti
il D.M. n. 100 dell’8 novembre 2004, il D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005
e il D.M. n. 85 del 17 marzo 2005;
Visto
il D.M. n. 73 del 17 febbraio 2006 con cui i corsi biennali abilitanti
di secondo livello ad indirizzo didattico, Cobaslid, - attivati presso
le Accademie di Belle Arti - sono equiparati ai corsi universitari di specializzazione
all’insegnamento secondario, Ssis;
Visto
il D.M. n. 56 del 31 ottobre 2006, come integrato dal D.M. n. 11 del 30
gennaio 2007, concernente l’attivazione di corsi di specializzazione sul
sostegno per i docenti abilitati con i citati corsi Cobaslid;
Vista
la normativa comunitaria di cui alle direttive 89/48 CEE e 92/51 CEE che
prevede il reciproco riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
Vista
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) ed in particolare,
i commi 605 e seguenti dell’art. 1;
Vista
la sentenza n. 11 del 10 gennaio 2007 della Corte Costituzionale, che dichiara
l’illegittimità costituzionale della doppia valutazione del servizio
prestato nelle scuole di montagna, prevista al punto B. 3), lettera h)
della tabella di valutazione dei titoli, allegata alla legge n. 143/2004,
con esclusione dei servizi svolti nelle pluriclassi delle scuole primarie
dei comuni di montagna;
Vista
la tabella di valutazione B, allegata al D.M. 27 marzo 2000, n. 123, concernente
il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti;
Vista
la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio
2002, tuttora vigente per la I e la II fascia delle graduatorie permanenti,
salvo il divieto, previsto dall’articolo 1, comma 3, della citata legge
n. 143/2004, di utilizzare, quale titolo di accesso, l’abilitazione conseguita
presso le Ssis;
Vista
la tabella di valutazione dei titoli, allegata alla suddetta legge n. 143/2004,
valida per l’accesso alla III fascia delle graduatorie permanenti, come
interpretata dalla citata legge n. 186/2004 e modificata dalla predetta
legge n. 43/2005;
Vista
la tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie
approvata con D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, emanata in applicazione dell’art.
1, comma 607 della legge n. 296/2006;
Considerato
che, ai sensi dell’art. 1, comma 607 della citata legge n. 296/2006, debbono
essere disposti, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, il trasferimento,
l’integrazione e l’aggiornamento di tutte le fasce delle graduatorie permanenti,
trasformate in graduatorie ad esaurimento e che dall’a.s. 2009/2010 è
consentito solo l’aggiornamento della propria posizione e il trasferimento
ad altra provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce;
Art.
1 - Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale
docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti
da una all’altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II e III
fascia delle graduatorie
1. Sono
disposti per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo,
costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, trasformate
dalla legge n. 296/2006 in graduatorie ad esaurimento.
2.
A norma dell’art. 1, comma 1/bis della legge n. 143/2004, la permanenza
nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell’interessato,
da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata
presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla
graduatoria.
3.
A domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro
il suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva
fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato
all’atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente
aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati
cancellati dalla graduatoria. La mancata presentazione della domanda di
reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla
graduatoria stessa.
4.
Per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media, si applicano
le specifiche disposizioni di cui al successivo art. 5.
5.
Per l’attività di sostegno agli alunni disabili e per l’insegnamento
nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito si rinvia ai
successivi artt. 6 e 7.
6.
Il personale docente ed educativo, già inserito nella I, II e III
fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può
chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui è inserito in graduatoria
o presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle
graduatorie permanenti di altra provincia, chiedendo, contestualmente,
l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento da una ad
altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le
graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la
cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso
proviene. Nella provincia di nuova iscrizione il candidato è incluso,
nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria
da cui si trasferisce, eventualmente aggiornato secondo le indicazioni
di cui alle successive disposizioni.
7.
Le situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della preferenza
a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli
di preferenza) devono essere riconfermate; pertanto, il personale interessato
deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle
del relativo modulo; in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati
nelle graduatorie ad esaurimento. In particolare gli interessati debbono
indicare se hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta
della sede, di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992, compilando
l’apposito modulo, allegato A.
8.
Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono
dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento, di cui all’art.
8 della legge n. 68/1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini
per la presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione,
salvo che non abbiano già reso identica dichiarazione in occasione
della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione.
9.
Il personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie
permanenti di due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie
permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie,
in due province. Qualora lo stesso personale, avendone titolo, intenda
iscriversi in altra graduatoria, deve farne richiesta ad una delle due
province in cui è già inserito, fatta salva la possibilità
di iscriversi nella provincia per la quale viene eventualmente chiesto
il trasferimento. Il personale già inserito nella graduatoria di
una sola provincia può chiedere di essere inserito in altre graduatorie
ad esaurimento, solo se riferite alla stessa provincia.
10.
Al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo
ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 2 maggio 2005 - termine per
la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione
delle graduatorie permanenti, indetta ai sensi del decreto direttoriale
31 marzo 2005 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati
entro la suddetta data del 2 maggio 2005. I servizi svolti successivamente
a quest’ultima data debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia
raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio massimo consentito.
Solo per i docenti che presentano domanda di reinserimento sono valutati
i titoli conseguiti dal 21 maggio 2004 - termine di presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura indetta ai sensi del D.D.G. 21
aprile 2004. A tal fine gli interessati compileranno l’apposita sezione
del modello di domanda di aggiornamento (modello 1).
11.
Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti o reinserito, in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, può presentare
domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento
di una sola provincia.
12.
A parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli
di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, precede il candidato
che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria;
qualora la parità di punteggio riguardi un candidato trasferito
da altra provincia e un candidato che si iscriva per la prima volta nella
graduatoria provinciale precede il candidato trasferito da altra provincia
(art. 2, comma 3, decreto legge n. 255/2001, convertito dalla legge n.
333/2001). Il candidato che si reinserisce in graduatoria, ai sensi del
precedente comma 2, non beneficia della maggiore anzianità di iscrizione
in graduatoria, anche se conferma la provincia a suo tempo richiesta.
Art.
2 - Norme specifiche per coloro che sono già inseriti nella I e
II fascia della graduatoria ad esaurimento
1.La
valutazione dei titoli viene effettuata, per il personale iscritto nella
I e nella II fascia, sulla base della tabella approvata con D.M. del 12
febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge
n. 143/2004 (allegato 1).
2.A
norma dell’art. 1, comma 3, della legge n. 143/2004, l'abilitazione conseguita
presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis)
non costituisce titolo d'accesso per la I e II fascia delle graduatorie
ad esaurimento.
3.Non
costituiscono, altresì, titoli di accesso alle suddette fasce i
diplomi di Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione
primaria e i diplomi abilitanti di II livello ad indirizzo didattico delle
Accademie di Belle Arti, di seguito denominati Cobaslid, non previsti nel
citato D.M. n. 11/2002.
Art.
3 - Norme specifiche per la terza fascia. Aggiornamenti e nuovi inserimenti
1.Per
il personale iscritto nella III fascia, la valutazione viene effettuata
sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. n. 27 del 15 marzo
2007 (allegato 2).
2.Il
punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso,
può essere rideterminato nel caso in cui l’interessato chieda la
valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il
diploma di Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione
primaria, il diploma di Specializzazione all’insegnamento secondario (Ssis)
o il diploma Cobaslid. Non è possibile, invece, spostare i 24 punti,
già attribuiti, da una graduatoria ad altra. Il punteggio aggiuntivo
di 30 punti per più abilitazioni, conseguite con un unico corso
Ssis o con un corso di Didattica della musica, spetta per una sola delle
abilitazioni conseguite e certificate, a scelta dell’interessato.
3.A
decorrere dall’a.s. 2003/2004, in esecuzione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 11/2007, citata in premessa, è annullata la doppia
valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna.
La riduzione del 50% del punteggio viene fatta d’ufficio dal Sistema informativo.
A
decorrere dall’a.s. 2003/2004 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell’art.
1, comma 605 della legge n. 296/2006 , rimane la doppia valutazione dei
servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari,
nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni
di montagna, di cui alla legge n. 90 del 1° marzo 1957. Limitatamente
a questi ultimi servizi, gli interessati dovranno compilare l’apposita
sezione del modello 2, indicandoli specificatamente, ancorché già
dichiarati precedentemente, in quanto non individuabili dal Sistema informativo.
4.A
decorrere dall’a.s. 2005/2006 i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine
e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea,
sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane.
Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall’Autorità
diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun
Ufficio scolastico regionale un’apposita commissione per la definizione
della corrispondenza tra servizi.
5.Il
servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge
sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
6.Analogamente
ai corsi abilitanti Ssis, anche per i corsi Cobaslid, Didattica della musica
e della laurea in Scienze della formazione primaria, non è valutabile
il servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi,
salvo per il personale già iscritto nella graduatoria permanente,
rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e primaria e per le classi
di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.
7.I
titoli professionali sono valutati ai sensi del punto C della tabella di
valutazione, di cui al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007. Sono fatte salve le
valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti
nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2007. Comunque, detti
titoli, congiunti ai nuovi titoli prodotti in occasione dell’aggiornamento,
non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto
dalla lettera C della tabella.
8.Sono
valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento universitari
ad esso equiparati per legge o per Statuto (allegato 4 ).
9.I
titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono
valutati unicamente se rilasciati da Università statali o non statali
legalmente riconosciute.
Art.
4 - Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento
, esclusa quella di strumento musicale
1.Possono
presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad
esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità
indicati all’art. 12, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione
delle domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per
la medesima classe di concorso o il medesimo posto:
a)
idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del
superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;
b)
idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli
ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;
c)
abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (Ssis) e presso le Accademie di Belle Arti
(Cobaslid) o presso la scuola di Didattica della musica (legge n. 268/2002);
d)
abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle
sessioni riservate;
e)
abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai
corsi speciali indetti con D.M. n. 21/2005 e D.M. n. 100/2004;
f)
idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita in uno degli
Stati dell’Unione Europea e riconosciute con provvedimento direttoriale,
ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite
nei decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992 e n. 319 del 2/5/1994;
g)
laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art.
5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53);
2.
Il personale già iscritto con riserva in graduatoria permanente
in attesa del conseguimento del titolo di accesso che non abbia conseguito
il titolo stesso nei termini prescritti dai DD.MM. n. 52 del 25/5/2005
e n. 35 del 5/4/2006, come precisati dalla nota prot. n. 546 del 26/4/2006,
ma lo abbia conseguito successivamente, deve presentare istanza di nuovo
inserimento.
3.
Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno
le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al decreto
n. 39 del 30 gennaio 1998.
4.
L’inserimento può essere chiesto, ai fini dell’assunzione in ruolo
e del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee
sino al termine delle attività didattiche, per tutte le graduatorie
ad esaurimento, per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti
di ammissione, in una sola provincia.
Art.
5 - Norme specifiche
per lo strumento musicale nella scuola media - Cl. 77/A
1.Il
personale docente di strumento musicale nella scuola media - classe 77/A
- inserito nella II e nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento
di ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio di
inclusione in graduatoria e/o presentare domanda di trasferimento nelle
graduatorie di altra provincia con contestuale aggiornamento del punteggio.
2.I
docenti abilitati in educazione musicale entro la data di scadenza dei
termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2007,
iscritti negli elenchi, di cui al D.M. 13 febbraio 1996, i quali, a seguito
della sentenza del Consiglio di Stato n. 2036/2006, erano stati depennati
dalla graduatoria permanente di strumento musicale, hanno diritto al reinserimento
nella graduatoria ad esaurimento, conservando la medesima decorrenza ed
aggiornando il punteggio (art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ).
A tal fine gli interessati debbono produrre istanza di aggiornamento.
3.La
richiesta di trasferimento da una provincia comporta automaticamente il
trasferimento di tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto
e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia
da cui lo stesso chiede di essere trasferito. Il trasferimento nella graduatoria
di II fascia di altra provincia avviene in coda alla stessa. Qualora in
occasione dell’aggiornamento delle graduatorie disposto negli anni passati
sia stata già formata una graduatoria di coda alla II fascia, il
trasferimento avviene nell’ambito della stessa, nel rispetto del punteggio
e delle preferenze attribuite. Il trasferimento nella graduatoria di III
fascia di altra provincia avviene nella fascia di appartenenza, con il
punteggio conseguito nella graduatoria da cui il candidato si trasferisce.
A parità di punteggio, in tutti i casi, e prima ancora dell’applicazione
dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, precede
il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione
in graduatoria.
4.Possono
presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie
ad esaurimento di strumento musicale gli aspiranti che alla data di scadenza
della presentazione delle domande siano in possesso di uno dei seguenti
titoli:
a)
abilitazione in educazione musicale, conseguita in tempo utile per l’inclusione
nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2007 e iscrizione negli
elenchi, di cui al D.M. 13 febbraio 1996 (art. 1, comma 605 della legge
n. 296/2006 );
b)
abilitazione in educazione musicale conseguita entro l’entrata in vigore
della legge n. 143/2004 presso la Scuola di Didattica della musica, con
il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di
Conservatorio, purché gli interessati abbiano prestato 360 giorni
di servizio di strumento musicale entro l’a.s. 2003/2004 (art. 1, comma
4/bis legge n. 143/2004);
c)
abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito di partecipazione
alle sessioni riservate di abilitazione (O.M. n. 202 del 6 agosto 1999
e O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001);
d)
abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito della partecipazione
ai corsi speciali, indetti con D.M. n. 100 dell’8 novembre 2004;
e)
abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli Stati dell’Unione
Europea e riconosciuta con provvedimento direttoriale, ai sensi della direttiva
comunitaria 89/48 C.E.E., recepita nel decreto legislativo n. 115 del 27
gennaio 1992.
5.Nei
confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella
di valutazione dei titoli di cui all’allegato 3. I titoli artistico-professionali
debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione
o attestazione.
6.La
valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie permanenti,
distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla
commissione di cui all'art. 7 del Regolamento relativo alle graduatorie
permanenti (D.M. n. 123 del 27 marzo 2000).
Art.
6 - Attività didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori
1.Gli
aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo
la normativa vigente, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno
ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli
ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di abilitazione
o idoneità per l’insegnamento su posti comuni.
2.Per
gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria sono predisposti
i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.
3.Per
tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato un unico
elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun
aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia
e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria
permanente di scuola media, col punteggio conseguito per tale graduatoria.
4.In
relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria
ad esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente
disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto
a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti
di strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno con il punteggio
rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata
per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio
prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di
strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello
specifico strumento.
5.Per
gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti
elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area
disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995,
n. 170. Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore
collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in
una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo
grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.
Nelle
scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento dell’elenco di sostegno
della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il conferimento
del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al termine delle
attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi
di sostegno delle altre aree disciplinari.
6.Il
servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma
di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle
classi di concorso o posto di insegnamento, comprese nell’area disciplinare
di appartenenza, a scelta dell’interessato e, relativamente agli istituti
di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa,
in assenza di candidati nell’area di riferimento.
In
mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio
è riferita alla sola graduatoria da cui è derivata la posizione
utile per il conferimento della nomina.
7.Gli
aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli
elenchi del sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e possono
accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente
handicap.
8.
Per accedere all’insegnamento nelle scuole Montessori è necessario
essere in possesso dello specifico diploma di Specializzazione nella Didattica
differenziata Montessori.
Art.
7 - Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della
vista e dell’udito
1.L'integrazione
e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche
ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del
presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli per quanto
compatibili.
2.Ha
titolo a chiedere l’inserimento nelle suddette graduatorie il personale
docente ed educativo in possesso dei seguenti requisiti:
a)
per
il personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento
comune, conseguita con procedura concorsuale o abilitante, relativa alle
discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
a/1)
per
il personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle
istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a procedura
riservata o concorsuale per esami e titoli;
b)
per
il personale docente ed educativo: titolo di specializzazione specifico
monovalente o polivalente per l’attività di sostegno agli alunni
disabili, non vedenti e sordomuti.
3.Ai
fini dell’attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella
di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente,
nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti,
corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
4. La
definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata
direttamente dal Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna
provincia, ove siano presenti istituzioni speciali di cui al presente articolo,
senza l’intervento del Sistema informativo.
5. Con
analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d’istituto
per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni
che saranno fornite. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra
nel limite delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.
6. L’immissione
nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale
a permanere nell’istituto per almeno 5 anni.
7. Il
servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in
alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta
dell’interessato.
Art.
8 - Iscrizioni con riserva - Conferma dell’iscrizione con riserva
1. Nelle
graduatorie ad esaurimento di terza fascia, possono iscriversi con riserva,
ai sensi dell’art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006, compilando il
modello 2, le seguenti categorie di docenti:
a)
gli iscritti nell’a.a. 2006/2007 ai corsi abilitanti all’insegnamento secondario
ed artistico (Ssis - Cobaslid - Didattica della musica);
b)
gli iscritti nell’a.a. 2006/2007 alla Facoltà di Scienze della formazione
primaria;
c)
i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui all’art. 2 della
legge
n. 143/2004, indetti con D.M. n. 85/2005.
2.Possono,
altresì, iscriversi con riserva, negli elenchi di sostegno le seguenti
categorie di docenti:
a)
docenti abilitati Ssis, frequentanti il corso di 400 ore per il conseguimento
della specializzazione sul sostegno;
b)
docenti abilitati con altre procedure, che stanno frequentando il corso
delle 800 ore, previsto dal D.M. 20 febbraio 2002 per il conseguimento
del diploma di specializzazione per il sostegno;
c)
docenti abilitati Cobaslid, che stanno frequentando il corso di specializzazione
per il sostegno, di cui al D.M. n. 56 del 31 ottobre 2006;
d)
i docenti laureati o laureandi in Scienze della formazione primaria che
stanno frequentando il modulo di sostegno.
3.L’iscrizione
con riserva è possibile solo per l’accesso alle graduatorie ad esaurimento
e non ai fini del miglioramento del punteggio nelle graduatorie, in cui
si è già inseriti.
4.
I docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui al D.M. n. 21/2005,
ancora non attivati o non conclusi, debbono produrre domanda di conferma
dell’iscrizione con riserva, ovvero istanza di trasferimento o di aggiornamento
del punteggio, compilando il modello 1, come previsto dal precedente art.
1, comma 2.
Analogamente
debbono presentare istanza di conferma dell’iscrizione con riserva coloro
che abbiano pendente un ricorso giurisdizionale avverso l’esclusione dalla
procedura concorsuale per esami e titoli o avverso procedura abilitante.
Non
hanno titolo a presentare istanza di conferma dell’iscrizione con riserva,
ma istanza di nuovo inserimento con riserva, coloro che erano già
iscritti con riserva in graduatoria permanente, in attesa del conseguimento
del titolo di accesso, ma non abbiano conseguito il titolo stesso, né
entro i termini indicati al precedente art. 4, comma 2, né in tempo
utile per l’iscrizione ai sensi del presente decreto.
5.
Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro
il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione
del conseguimento del diploma, nei confronti dei docenti che hanno conseguito
l’abilitazione o la specializzazione in tempo utile per le assunzioni relative
all’a.s. 2007/2008. Contestualmente allo scioglimento della riserva saranno
attribuiti i punteggi relativi ai titoli conseguiti.
6.
Analogamente con separati provvedimenti, saranno fissati tempi e modalità
per lo scioglimento della riserva nei confronti dei docenti che partecipano
ai corsi speciali ex D.M. n. 21/2005, ex D.M. n. 85/2005, nonché
nei confronti dei docenti che conseguiranno l’abilitazione o la specializzazione
in tempi successivi.
7.
L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente
all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato
dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto
di I fascia.
Art.
9 - Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento
1.Le
graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009
e sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine
annualmente assegnabili. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate
per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee
sino al termine delle attività didattiche.
2.Con
successivi provvedimenti, saranno dettate disposizioni sulle procedure
di assunzione a tempo indeterminato nonché per la scelta della provincia
e delle sedi per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto
per il biennio 2007/2009.
Art.
10 - Requisiti generali di ammissione
1.Gli
aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli,
debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande, i seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
b)
età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età
prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
c)
godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla
legge
18/1/1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso
le regioni e gli enti locali;
d)
idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela
contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha
facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei
confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento
dei posti;
e)
per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare
nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. n. 693/1996 e legge
n. 226 del 23 agosto 2005).
2.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a)
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza
o di provenienza;
b)
conoscenza della lingua italiana;
c)
essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3.Non
possono partecipare alla procedura:
a)
coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b)
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c)
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano
incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale del comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e licenziamento
senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
d)
coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge
18 gennaio 1992, n. 16;
e)
coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo
di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f)
coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli
insegnanti;
g)
i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione
di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h)
gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare
dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la
durata di quest’ultima sanzione.
4.Tutti
i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre,
con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso
dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
Art.
11 - Domande, regolarizzazioni, esclusioni
1.Le
domande per il trasferimento di graduatorie, per l’aggiornamento del punteggio,
per il reinserimento in graduatoria e per l’inclusione nelle graduatorie,
a pieno titolo o con riserva, dovranno essere presentate al Centro per
i servizi amministrativi del capoluogo della provincia richiesta, con eccezione
per le province indicate nell’ultimo comma, utilizzando gli appositi modelli
allegati, che fanno parte integrante del presente decreto (modelli 1 e
2), entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvenuta emanazione
del presente decreto, che sarà affisso all’albo degli Uffici scolastici
regionali e inserito sul sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione,
all’indirizzo
(www.pubblica.istruzione.it)
alla sezione “personale della scuola, reclutamento, graduatorie ad esaurimento”
e nella rete intranet.
2.Nel
modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, oltre al possesso
del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili,
fatta eccezione per i titoli artistici, la cui documentazione deve essere
prodotta dai candidati di strumento musicale nella scuola media, come indicato
al precedente art. 5. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali
titoli posseduti di idoneità all’insegnamento della lingua straniera
e di specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni disabili,
il diritto alla riserva dei posti (allegato 5) o alla preferenza (allegato
6) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema
del modello medesimo.
3.I
candidati iscritti al I e al II anno del corso di laurea in Scienze della
formazione primaria, nonché del corso quadriennale di Didattica
della musica, considerato che lo scioglimento della riserva non potrà
avvenire prima dell’aggiornamento per il biennio 2009/2011, non debbono
dichiarare i titoli valutabili, ma compilare esclusivamente le Sezioni
A, B3, C1, F e G del modello 2, al fine dell’iscrizione in via provvisoria.
4.La
domanda dovrà essere spedita con raccomandata, ovvero presentata
a mano, salvo quanto previsto dal successivo art. 13. Per i candidati,
che prestano servizio o sono residenti all’estero, le domande dovranno
essere presentate tramite la competente Autorità diplomatica.
5.E’
ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta
o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all’aspirante
un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
6.E’
motivo di esclusione:
a)
la mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria
per gli aspiranti di cui al precedente art. 1, comma 3;
b)
la domanda presentata fuori termine;
c)
la domanda priva della firma del candidato.
7.
Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda
nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti
prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui all’art. 1, concernenti
l’obbligo di chiedere il trasferimento o l’iscrizione nelle graduatorie
permanenti di una sola provincia, ivi incluse le province di Bolzano e
Trento e della regione Valle d’Aosta.
8.
L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese
dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero
ancora agli accertamenti effettuati dalla competente Autorità scolastica.
9.
Per gli aspiranti che intendano produrre domanda agli Uffici scolastici
delle province di Bolzano, Trento e a quello della regione Valle d’Aosta,
vigono le disposizioni adottate in materia dai predetti Uffici negli specifici
ed autonomi provvedimenti. In particolare per le graduatorie provinciali
della provincia di Trento la materia è disciplinata dalla legge
provinciale 7 agosto 2006 e dal Regolamento applicativo, di cui al decreto
del Presidente della provincia n. 27-80/Leg. del 28 dicembre 2006.
Art.
12 - Presentazione domande tramite internet
1. Ai
soli candidati già iscritti nelle graduatorie permanenti, che chiedono
l'aggiornamento e/o il trasferimento ovvero il reinserimento o la permanenza
della propria iscrizione per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009,
è data la possibilità di comunicare direttamente al Sistema
informativo del Ministero della Pubblica Istruzione, i dati richiesti nel
modello di domanda (modello 1), tramite apposita funzione resa disponibile
sul sito internet di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it), alla
sezione "personale scuola, reclutamento, graduatorie ad esaurimento”, secondo
le modalità descritte nell'apposita guida.
2.Il
candidato che si avvale della modalità di trasmissione “internet”,
potrà inserire direttamente i dati richiesti nel modello 1, disponibile
sul citato sito internet del Ministero, nei termini che saranno tempestivamente
resi noti nel sito medesimo.
3.Il
candidato dovrà, quindi, come indispensabile convalida dell'operazione,
con le modalità ed i termini di cui al precedente art. 11, spedire
o consegnare a mano il modello stampato e sottoscritto che attesti l'utilizzo
della presente modalità trasmissiva. In caso di difformità
tra le informazioni registrate dal Sistema informativo e quelle contenute
nel modulo stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.
Art.
13 - Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno. Reclami e ricorsi
1.I
dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno all’albo dell’Ufficio
le graduatorie ad esaurimento provvisorie, integrate ed aggiornate secondo
le disposizioni del presente decreto.
Gli
interessati saranno graduati con il punteggio complessivo, con accanto
le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle
preferenze a parità di punteggio. Saranno indicati, altresì,
il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera
nella scuola elementare, del titolo di specializzazione all’insegnamento
su posto di sostegno o all’insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.
Ai
fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli
alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali saranno evidenziati
i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione
a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21/2005, che all’art. 7,
comma 9, prescrive la priorità per gli interessati alla nomina su
posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato
e determinato.
Per
l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sono predisposti
distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera
(francese, inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla
base del punteggio conseguito in graduatoria ad esaurimento, i candidati
in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della lingua
straniera, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all’insegnamento
nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria,
in cui è riportato il superamento dell’esame linguistico o, in subordine,
il possesso della laurea in lingua straniera.
Entro
5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può
essere presentato reclamo da parte dei candidati e l’Amministrazione può
procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.
2.Ultimate
le operazioni di propria competenza, i dirigenti territorialmente competenti
pubblicano le graduatorie definitive.
3.Avverso
la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al Tar, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che
dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle
procedure.
4.I
concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che
dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione, ovvero
l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso
stesso, sono ammessi condizionatamente all’esito del contenzioso e vengono
iscritti con riserva nella graduatoria.
Art.
14 - Trattamento dei dati personali
1.L’amministrazione
scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna
ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per fini istituzionali
e per l’espletamento delle procedure previste dal presente decreto.
Art.
15 - Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento
slovena di Trieste e Gorizia
1.Ai
sensi dell’art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il
competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà
ad emanare tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei tempi
e modalità per la presentazione delle domande da parte del personale
interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento
slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2.Il
provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto
delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché
delle disposizioni particolari previste dagli artt. 425 e seguenti del
decreto
legislativo n. 297/1994.
Art.
16 - Disposizioni finali
1.Per
quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute
nel D.D.G. 31 marzo 2005, nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento
delle graduatorie permanenti, adottato con D.M. n. 123 del 27 marzo 2000,
nel decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto
2001, n. 333 e nella legge n. 143 del 4 giugno 2004 e nella legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Roma,
16 marzo 2007
IL
DIRETTORE GENERALE
Giuseppe
Fiori
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