Disposizioni concernenti i criteri e i parametri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative
VISTA la legge 27 dicembre 1997,
n.449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed
in particolare l'articolo 40, comma 4, con il quale è stata contemplata,
al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 dello stesso
articolo, la revisione dei criteri di determinazione degli organici del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresi
gli istituti di educazione;
TENUTO CONTO della prescrizione
contenuta nello stesso comma 4 del citato articolo 40, relativamente all'esigenza
di evitare duplicazione di competenze fra aree e profili professionali;
VISTO
il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297;
VISTI gli articoli 1, comma
1 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni;
VISTO il decreto interministeriale
24 luglio 1998, n.330, con il quale, in applicazione dell'articolo 40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è stata determinata
la consistenza numerica del personale del comparto scuola alle date del
31 dicembre degli anni 1997, 1998 e 1999;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica del 18 giugno 1998, n.233, con il quale è stato
approvato il regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale
delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali
dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n.59;
VISTO il decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 con il quale, in applicazione dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n.59, è stato approvato il regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 3 maggio 1999,
n.124, e, in particolare, l'articolo 8 che prevede il trasferimento del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo degli enti locali
allo Stato con i relativi oneri;
VISTO il decreto ministeriale
23 luglio 1999, n.184, con il quale, in applicazione della legge 3 maggio
1999, n.124, sono stati disciplinati modalità e tempi relativi al
trasferimento dagli Enti locali allo Stato del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario;
TENUTO CONTO del contingente
del personale degli Enti locali avente titolo a transitare nei ruoli dello
Stato;
VISTE le ordinanze ministeriali
22 luglio 1996 n.354 e 22 luglio 1997 n.447, concernenti la determinazione
degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del
comparto scuola;
VISTI i decreti ministeriali
24 luglio 1998, n.331 e 6 agosto 1999, n.200, con i quali sono state dettate
disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la
formazione delle classi e i criteri per la determinazione degli organici
del personale della scuola;
VISTI il contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto scuola ed il contratto collettivo
nazionale integrativo del medesimo comparto, sottoscritti, rispettivamente,
il 26 maggio ed il 31 agosto 1999;
VISTO il decreto legislativo
30 luglio 1999, n.300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 23 dicembre
1999, n.488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato;
VISTO il decreto legislativo
28 febbraio 2000, n.81, concernente la disciplina dei lavori socialmente
utili;
CONSIDERATO, inoltre,
- che talune regioni non hanno
predisposto, entro i termini previsti, i piani di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche cui attribuire l'autonomia amministrativa, didattica
e organizzativa;
- che il lasso di tempo intercorrente
tra la definizione dei piani di dimensionamento delle regioni e le procedure
relative alla determinazione degli organici di diritto e alla mobilità
del personale non è tale da consentire l'esatta valutazione degli
effetti derivanti da nuove configurazioni di determinazione delle piante
organiche;
- che, al contempo, risulta
indifferibile definire, in tempo utile per la determinazione degli organici
di diritto per l'anno scolastico 2000/2001, i criteri ed i parametri per
computare le dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche con personale
scolastico transitato dagli enti locali allo Stato per effetto della legge
3 maggio 1999, n.124;
- che sono ancora in corso
di definizione, con i dicasteri interessati ed i rappresentanti delle province
e degli enti locali, le procedure e le modalità di utilizzazione
dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili nell'ambito
di interesse delle scuole statali, ovvero di conferma dei contratti di
appalto stipulati dagli stessi enti locali relativamente a servizi di competenza
delle istituzioni scolastiche;
- che entro sei mesi dall'entrata
in vigore della legge 10 febbraio 2000, n.30, recante norme in materia
di riordino dei cicli dell'istruzione, il Governo è tenuto a presentare
al Parlamento il programma quinquennale di progressiva attuazione della
riforma, i cui effetti comporteranno sostanziali modificazioni all'attuale
configurazione delle istituzioni scolastiche;
- che il regolamento previsto
dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, concernente anche la riforma
dell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della
pubblica istruzione, contempla la graduale devoluzione di competenze dai
provveditorati agli studi alle istituzioni scolastiche;
- che tale trasferimento di
attribuzioni, nonché la riorganizzazione degli uffici scolastici
provinciali, è stato previsto con gradualità e, nella fase
iniziale sperimentale, soltanto in un numero limitato di comprensori regionali,
al fine di poter procedere al monitoraggio delle innovazioni apportate;
- che la dotazione organica
aggiuntiva, da attribuire alle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo
53 del contratto integrativo nazionale di comparto, deve essere assegnata
sulla base di criteri che consentano, nella misura più ampia possibile,
la stabilità degli organici di istituto;
RILEVATO, pertanto, che gli
eventi e le situazioni innanzi enunciate si frappongono, per la loro indeterminatezza,
a una stabile e duratura definizione con effetto dall'anno scolastico 2000/2001,
dei parametri e criteri di determinazione degli organici di cui al presente
decreto;
RITENUTA, quindi, l'esigenza
che la rideterminazione degli stessi organici debba essere attuata con
la necessaria gradualità al fine di consentire la verifica degli
effetti prodotti, con particolare riferimento agli elementi non ancora
definiti;
CONSULTATE le organizzazioni
sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale del comparto
scuola;
ACQUISITI i pareri delle competenti
commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, espressi,
rispettivamente, nelle sedute del 18 e del 26 luglio 2000;
RAVVISATA l'opportunità
di aderire alle condizioni contenute nei suddetti pareri relativamente:
- alla necessità che
l'efficacia del decreto non sia limitata all'anno scolastico 2000/2001,
ma sia protratta per un anno ulteriore o per il tempo necessario a garantire
la gradualità della determinazione degli organici e la correlativa
necessaria azione di verifica e di monitoraggio, in relazione all'esito
degli eventi innanzi posti come condizione sospensiva;
- all'esigenza di contemplare
ipotesi di utilizzazione, da disciplinare in sede provinciale, qualora
il personale trasferito dagli enti locali allo Stato per effetto della
legge 124/99, ovvero in servizio nelle scuole in quanto adibito a lavori
socialmente utili o per contratti con enti pubblici, soggetti privati o
cooperative e, comunque, estraneo all'Amministrazione, risulti assegnato
alle istituzioni scolastiche in entità preponderante rispetto al
personale di ruolo dello stesso istituto ovvero al numero dei posti della
dotazione organica della medesima scuola al fine di assicurare maggiore
efficacia alla gestione delle risorse umane;
- alla possibilità di
garantire, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione
di fatto, le opportune perequazioni territoriali;
RITENUTO altresì di
dover accogliere l'invito di procedere alla riformulazione dell'articolo
4, armonizzandolo con il vigente contratto collettivo nazionale integrativo
di comparto, ferme restando sia l'esigenza di evitare duplicazioni di competenze
a norma dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che di valorizzare
gli elementi innovativi del presente decreto;
RITENUTO inoltre che l'indicazione
concernente l'adozione di modalità per la disciplina delle graduatorie
degli aspiranti ad assunzioni non può trovare allocazione nel presente
provvedimento, data la diversità di tale materia rispetto al contesto
relativo alla determinazione degli organici;
articolo 1
(premesse)
1.1 Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e per la programmazione economica ed il Ministro per la funzione
pubblica, saranno definiti, sulla base delle risultanze e del monitoraggio
di cui al comma 2, i criteri e parametri integrativi ovvero modificativi
di quelli indicati dall'articolo 2 e successivi del presente decreto.
1.2 Il presente provvedimento,
la cui efficacia è da intendersi estesa non oltre l'anno scolastico
in cui si saranno compiutamente concretizzati gli eventi enunciati in premessa,
deve assolvere allo scopo di definire la struttura organizzativa delle
istituzioni scolastiche secondo i principi contenuti nell'articolo 2 e
di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri prospettati
e la loro compatibilità con le esigenze effettive di funzionamento
delle istituzioni scolastiche;
2.1 Le dotazioni organiche dei
ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
scuole ed istituzioni educative sono determinate sulla base di criteri
e modalità tendenti all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia
del servizio delle istituzioni scolastiche, mediante la migliore utilizzazione
delle risorse umane, con riguardo alle esigenze della razionalizzazione
del costo del lavoro e del contenimento della spesa complessiva per il
personale dello Stato.
2.2Nel rispetto dei principi
di cui al comma 1 le stesse dotazioni sono commisurate al numero e alle
dimensioni delle istituzioni scolastiche, alle necessità connesse
all'attribuzione dell'autonomia alle stesse istituzioni, alla determinazione
degli organici funzionali di istituto, alla configurazione dei cicli di
studio, alla necessaria flessibilità organizzativa del lavoro e
all'offerta formativa ed educativa di ciascun istituto scolastico.
2.3 In adesione ai criteri
generali sull'attuazione degli organici funzionali di istituto, secondo
quanto disciplinato dall'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica
18 giugno 1998, n, 233, la relativa consistenza deve garantire continuità
ed efficienza del servizio.
2.4 Fino all'entrata in vigore
del regolamento previsto dall'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.300, la consistenza degli organici provinciali del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario è determinata dal Ministro della pubblica
istruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 della legge 27
dicembre 1997, n.449.
2.5 Ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 1998, n.233, e a decorrere dall'anno scolastico successivo all'emanazione
del regolamento di cui al comma 5, la consistenza complessiva degli organici
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola è
determinata su base regionale e ripartita per aree provinciali o sub-provinciali.
Le successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in
vigore ed in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione
della rete scolastica attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112.
3.1 La dotazione organica provinciale
di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2, è commisurata ai carichi
di lavoro di ciascuna istituzione scolastica autonoma, conseguenti al numero
degli alunni, alla durata del tempo scuola ed al rapporto docenti/alunni,
alle attività di educazione permanente e corsi di istruzione degli
adulti, al numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole coordinate,
alle specifiche caratteristiche logistiche e organizzative di ciascun istituto,
nonché, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado,
al numero e alle specializzazioni dei laboratori e alle dimensioni delle
strutture funzionali allo svolgimento dell'attività didattica.
3.2 La dotazione organica è
determinata secondo i parametri contenuti nella tabella
"1", costituente parte integrante del presente provvedimento. Essa
si applica alle scuole e istituti di ogni ordine e grado e sostituisce
la tabella "3" di cui all'articolo 548 del testo unico delle leggi in materia
di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200,
al temine dell'anno scolastico 1999/2000 cessa l'efficacia delle disposizioni
contenute negli articoli 8, 9, 10 e 11 dello stesso decreto.
3.3 Per effetto del trasferimento
allo Stato del personale degli Enti locali, secondo quanto disciplinato
dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, citata in preambolo,
la tabella di cui al comma 2 si applica, per le parti di rispettiva pertinenza,
alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.
3.4 Con la tabella
"3", costituente parte integrante del presente decreto, sono determinate
le consistenze delle dotazioni provinciali, previste per l'anno scolastico
2000/2001, relative alle scuole ed istituti di cui al comma 2, nonché
alle istituzioni elencate agli articoli 6 e 7.
4.1 La dotazione organica di
istituto relativa al profilo professionale di assistente tecnico, per i
licei classici e scientifici, gli istituti e scuole magistrali, gli istituti
d'arte e i licei artistici, nonché per gli istituti tecnici commerciali
e per geometri con personale a carico delle province fino al 31 dicembre
1999, è determinata dalla giunta esecutiva di ciascun Istituto con
riguardo al numero degli assistenti di cattedra, insegnanti tecnico-pratici
o docenti d'arte applicata e degli assistenti tecnici in servizio nell'anno
scolastico 1999/2000, tenendo conto, inoltre, delle disposizioni contenute
nei commi 4 e 5.
4.2 Per gli istituti tecnici
e professionali, la dotazione organica è determinata, con riferimento
all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto relativa
all'anno scolastico 2000/2001, mediante deliberazione della giunta esecutiva
di ciascun istituto, in ragione di una unità per ogni laboratorio
funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma
dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore
settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta dal comma 3, la giunta
esecutiva dovrà commisurare la dotazione organica di ciascuna area
professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti
tecnici tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti
dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella
stessa area e dalla necessità di assicurare la presenza in ciascun
laboratorio per almeno 12 ore settimanali di servizio, comprensive delle
mansioni per lo svolgimento delle diverse attività proprie del profilo.
4.3 Al fine di evitare duplicazioni
di competenze tra aree e profili professionali, secondo quanto contemplato
dall'articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, nelle situazioni
previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti,
insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, il supporto tecnico alla
funzione docente, relativamente alle attività didattiche ed alle
connesse relazioni con gli studenti, deve essere prestato, dall'assistente
tecnico, nei tempi strettamente necessari ad assicurare la predisposizione
dei materiali occorrenti e il funzionamento delle attrezzature e degli
strumenti tecnico-scientifici, in conformità alla programmazione
delle esercitazioni, nonché la sicurezza degli alunni.
4.4 Nella medesima ipotesi
di compresenza di cui al comma 3, i tempi di lavoro che non comportino
l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere
utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste
nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con
l'area di competenza professionale degli stessi.
4.5 Il dispositivo di cui al
comma 3 non si applica nei casi in cui l'ipotesi di compresenza si realizzi
unicamente tra docente ed assistente tecnico. Per tale fattispecie la prestazione
di servizio resta disciplinata secondo la ripartizione oraria contemplata
dall'articolo 52, comma 7.1, del vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro, con il quale è previsto che l'assistente tecnico sia
impegnato per almeno ventiquattro ore, in compresenza del docente, per
l'assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche e nelle ore residuali
necessarie al completamento dell'obbligo di servizio, per la preparazione
del materiale necessario alle esercitazioni, nonché per la manutenzione
e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche di pertinenza.
4.6 In tutti i casi in cui
i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto
dal comma 2 possono essere costituiti, nella medesima istituzione scolastica
e limitatamente all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione
di fatto, posti di assistente tecnico da utilizzare fino al completamento
dell'orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazione
affini.
5.1 Negli istituti tecnici agrari
e negli istituti professionali per l'agricoltura può essere prevista,
previa deliberazione della giunta esecutiva di istituto, l'attivazione
di posti relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.
5.2 L'istituzione dei posti
di cui al comma 1 può essere realizzata sempreché non sussistano
situazioni di soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque,
duplicazioni di competenze con tale profilo professionale. Qualora si verifichino
situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva di ciascun istituto
può deliberare, per motivi di opportunità organizzativa,
tecnica e didattica, l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto
all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio, dichiaratisi disponibili
ad assumere tale incarico.
5.3 I dirigenti scolastici
provvedono alla copertura dei posti, nei limiti previsti dal comma 2, mediante
assunzioni per il profilo professionale di bracciante agricolo, con richiesta
di avviamento al lavoro ai competenti centri provinciali per l'impiego.
6.1 Ai centri territoriali permanenti
per l'istruzione e la formazione in età adulta, previsti dall'ordinanza
ministeriale 29 luglio 1997, n.455, è assegnata un'unità
appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo.
6.2 La dotazione organica dei
collaboratori scolastici degli stessi centri, da utilizzare nelle istituzioni
scolastiche, è determinata in ragione di un'unità per ciascuna
delle scuole e/o istituti sede di uno o più corsi per adulti, istituiti
a cura dei centri medesimi.
7.1 Ai servizi amministrativi
e ausiliari dei convitti nazionali, degli educandati dello Stato e delle
scuole annesse alle predette istituzioni educative, già unificati
ai sensi dell'articolo 8 del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n.178,
è assegnata, per effetto del richiamato disposto di cui all'articolo
40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, un'unica figura del profilo
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.
7.2 Le dotazioni organiche
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni di
cui al comma 1 sono determinate applicando i corrispondenti parametri di
cui alla tabella "1" per le dotazioni
attinenti le istituzioni scolastiche, e quelli della tabella
"2" con riferimento al numero dei convittori e dei semiconvittori.
7.3 La tabella
"2" costituisce parte integrante del presente decreto. Essa sostituisce
le tabelle 3a, 3b, e 3c allegate al decreto ministeriale 6 agosto 1999,
n.200.
7.4 Per la determinazione delle
esigenze relative alle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo
grado di cui al comma 1, si applicano i parametri relativi agli istituti
comprensivi di scuola materna, elementare e media, di cui alle note in
calce al prospetto 1/A della tabella "1"
di cui all'articolo 3.2. Per gli istituti di istruzione secondaria superiore
annessi ai convitti ed agli educandati si applicano i parametri della stessa
tabella "1", concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui all'articolo
2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18.6.1998, n.233.
7.5 Gli organici delle istituzioni
di cui al presente articolo sono determinati secondo le modalità
contemplate all'articolo 3. E', peraltro, assicurato alle scuole annesse
a istituzioni educative un assistente amministrativo con funzioni di coordinamento
delle attività rispettive della scuola di base e della scuola secondaria
superiore.
8.1 Nelle istituzioni scolastiche
ove siano utilizzati soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente
utili, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, alla dotazione
organica risultante dall'applicazione delle tabelle "1" e "2", deve essere
sottratto il numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli
stessi soggetti.
8.2 Nelle istituzioni scolastiche
ove il servizio di pulizia degli spazi e dei locali sia espletato da personale
estraneo all'amministrazione, per effetto di contratti di appalto già
stipulati dagli enti locali e nei quali l'amministrazione statale sia subentrata,
dalla consistenza della dotazione organica di istituto del profilo professionale
di collaboratore scolastico deve essere detratto il venticinque per cento
dei posti.
8.3 Sulle ore residuali, derivanti
dalla sottrazione dei posti operata per effetto dei commi 1 e 2, possono
essere disposte, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale
per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo
determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.
8.4 Con modalità da
individuare in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale
i Provveditori agli studi possono disciplinare, nella fase di adeguamento
dell'organico di diritto alla situazione di fatto, modalità di utilizzazione
del personale di cui al presente articolo ovvero del personale comunque
estraneo all'amministrazione che presti servizio presso le istituzioni
scolastiche, qualora lo stesso personale risulti assegnato alla singola
scuola od istituto in entità preponderante rispetto al personale
di ruolo ovvero alla consistenza dei posti dell'organico della medesima
istituzione scolastica.
9.1 In attesa dell'emanazione
delle norme concernenti la stabilizzazione pluriennale delle dotazioni
organiche, i Provveditori agli studi dispongono, in tempo utile per il
regolare e tempestivo avvio dell'anno scolastico, i necessari adeguamenti,
in aumento o in diminuzione, delle consistenze dell'organico di ciascuna
istituzione scolastica, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto
alla situazione di fatto.
9.2 In attesa della emanazione
delle norme applicative del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300,
la determinazione e la gestione degli organici in ambito provinciale resta
attribuita alla competenza dei provveditori agli studi.
***********
Il presente decreto sarà inviato
alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n.20
IL MINISTRO
F.TO TULLIO DE MAURO
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