Decreto Ministeriale 21 settembre 2001

Visto il decreto legislativo 16.04.1994 n.297: Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, in particolare gli artt. 30, 31 33;

vista l'ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991 n.215, recante la regolamentazione della procedura elettorale per la costituzione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto e successive modificazioni, in particolare gli artt. 21 e 22;

considerato che l'art.6 del D.P.R. n. 567 del 10.10.1996, così come modificato dal D.P.R. n. 105 del 13.02.2001 stabilisce che, entro il 31 maggio, i rappresentanti nella consulta provinciale degli studenti siano eletti con le stesse modalità previste per i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto;

considerato che con circolare n. 49 del 20.03.2001 sono state impartite istruzioni sulle modalità di espletamento delle elezioni delle stesse consulte provinciali;

atteso che, in un numero considerevole di istituti, le elezioni non sono state indette ovvero le operazioni elettorali non sono state avviate secondo le procedure prescritte;

ritenuta l'opportunità di garantire la più ampia rappresentatività degli studenti nelle consulte provinciali medesime

DECRETA

negli istituti secondari superiori nei quali non siano state indette per l'anno scolastico 2001/02 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle Consulte Provinciali ovvero quando le operazioni elettorali non siano state avviate secondo le procedure prescritte, verrà espletata, entro il 31 ottobre 2001, una fase aggiuntiva alle elezioni già effettuate a norma della circolare n.49 del 20.03.2001 richiamata in premessa.


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