Decreto ministeriale n. 262 del 23 novembre 2000

Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente, educativo e Ata - A.s. 2000/2001

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art. 22 della legge 23/12/1998 n. 448 e dall'art. 20 della legge 23/12/1999, n. 488;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999;
Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 2000, n. 123, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6, e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 2000, n. 146, concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al regolamento adottato con il sopra citato decreto ministeriale del 27 marzo 2000;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2000, n. 200 con il quale sono definiti i criteri per la determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2000/2001;
Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2000, n. 201, con il quale sono definiti i criteri e i parametri di determinazione degli organici di istituto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2000/2001, anche con riferimento, in particolare, all'attuazione dell'art. 8 della legge n. 124/1999 che, nell'abrogare le disposizioni che ponevano a carico degli enti locali il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per alcune tipologie di istituzioni scolastiche, ha trasferito allo Stato gli oneri e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio negli istituti e scuole statali già titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con enti locali;
Visto il decreto legge n. 240 del 28 agosto 2000, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n. 306;
Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000 su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica e del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2000/2001, con la quale è assegnato un contingente di personale docente, educativo ed Ata non superiore a quarantamila unità, disponendo che per le assunzioni del personale Ata non può essere comunque superato il limite complessivo del relativo turn-over;

DECRETA

Art. 1 - Contingente
1.1 Il contingente complessivo di quarantamila assunzioni a tempo indeterminato, autorizzato come nelle premesse, è così ripartito:

· 39.550 unità di cui 31.682 per il personale docente e 7.868, pari alla copertura del relativo turn-over, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
· 175 unità per il personale educativo;
· 275 unità per il personale per le Accademie ed i Conservatori.

1.2 Il contingente complessivo di 39.550 unità di posti indicato nel precedente comma sul quale possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2000/2001 è ripartito in contingenti provinciali secondo la tabella allegata.

Art. 2 - Personale docente ed educativo
2.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1.2 il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente è definito proporzionalmente - eccetto che per la classe di concorso 77A - alle disponibilità dei posti per ogni grado di istruzione e classe di concorso. Per il personale educativo la ripartizione dei posti a livello provinciale è determinata con apposita tabella.
2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria. Qualora il numero delle assunzioni in ruolo autorizzate, da effettuare in base a graduatorie di merito e/o graduatorie permanenti approvate entro il 31 agosto 2000, sia superiore alle disponibilità effettive, residuate dopo le assegnazioni provvisorie interprovinciali, le assunzioni medesime saranno disposte con effetto immediato seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie sino alla concorrenza dell'effettiva disponibilità di posti e, per il restante numero, con effetti giuridici al 1° settembre 2000, con raggiungimento della sede all'inizio dell'anno scolastico successivo. Per le graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, le assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.
2.3 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124. Qualora la graduatoria di un concorso per titoli ed esami si esaurisca e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
2.4 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, e, successivamente, per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art. 8/bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426.
2.5 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria con eccezione degli assunti nella classe di concorso 77A - strumento musicale - ai quali è, invece, assegnata una sede definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2.6 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia prima di tre anni scolastici.

Art. 3 - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
3.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1.2 il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, definito in relazione alle disponibilità dei posti, è riportato nella tabella allegata. Non si dà luogo, per il corrente anno scolastico, alle assunzioni dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi, in considerazione del rilevante numero di soprannumerari a livello nazionale.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni verranno effettuate sui posti che risultano disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale. Qualora il numero delle assunzioni in ruolo autorizzate sia superiore alle disponibilità effettive, residuate dopo le assegnazioni provvisorie interprovinciali, le assunzioni medesime saranno disposte con effetto immediato seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie sino alla concorrenza dell'effettiva disponibilità di posti e, per il restante numero, con effetti giuridici al 1° settembre 2000, con raggiungimento della sede all'inizio dell'anno scolastico successivo.
3.3 Le assunzioni saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. n. 153 del 30 maggio 2000.
3.4 Considerato che le assunzioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono esclusivamente limitate al relativo turn-over e in attesa della stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, nell'ambito della scuola, con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 468/1997 e dal decreto legislativo n. 81/2000, è sospesa, limitatamente all'anno scolastico 2000/2001, l'applicazione della riserva in favore dei soggetti predetti impegnati in lavori socialmente utili.
3.5 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve, di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3.6 Al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2000 va assegnata una sede provvisoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
Tullio De Mauro

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