Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative (Rif. G.U. Serie Generale n.264 del 10/11/2004)
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento
di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti
di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più
concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché
per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i Rapporti
con il Parlamento e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
Art. 1 - Prestazioni
aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia
medica
1. Il termine di cui all'articolo
16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 31 dicembre
2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni
dai provvedimenti di finanza pubblica.
Art. 2 - Servizio civile
1. All'articolo 14, comma
3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1°
gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio
2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che
entrano in vigore il 1° gennaio 2005».
Art. 3 - Direttive per il
superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi
1. All'articolo 7, comma 1,
ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9/bis
del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «entro il 31 dicembre
2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre
2005».
Art. 4 - Ente irriguo umbro-toscano
1. All'articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole:
«è prorogato di tre anni» sono sostituite dalle seguenti:
«è prorogato di quattro anni».
2. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406
euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5 - Credito d'imposta
per i giovani imprenditori agricoli
1. All'articolo 3 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: «per
ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» e le parole:
«da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da
emanarsi entro il 31 dicembre 2004»;
b) al comma 5, dopo le parole:
«dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
Art. 6 - Trattamento di
dati personali
1. All'articolo 180 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «31
dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2005»;
b) al comma 3, le parole:
«31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2005».
Art. 7 - Codice della strada
1. Il comma 5/bis dell'articolo
7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, è abrogato.
2. All'articolo 72 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 2/bis è
sostituito dal seguente:
«2/bis. Durante la
circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al
trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti
speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati
con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche
tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ottemperanza a quanto previsto
dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione
devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1°
aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.»;
b) il comma 2/ter è
sostituto dal seguente:
«2/ter. Gli autoveicoli
i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere
dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di
tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di
precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite
con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».
Art. 8 - Individuazione
degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili
1. All'articolo 28, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre
2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».
Art. 9 - Fornitura e manutenzione
dei locali scolastici
1. Al fine di consentire la
completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma
degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze,
possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo
15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva
al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica
comprese nei rispettivi programmi di intervento.
Art. 10 - Personale docente
e non docente universitario
1. Gli effetti dell'articolo
5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all'anno 2004, sono prorogati
fino al 31 dicembre 2005.
Art. 11 - Programma Socrates
1. L'istituto Nazionale di
Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca educativa di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con
contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno
2005, per la realizzazione del programma Socrates.
Art. 12 - Consorzi agrari
1. All'articolo 5, comma 4,
della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «Entro cinquanta
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».
Art. 13 - Definizione transattiva
delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. All'articolo 9/bis, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni,
le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2005».
Art. 14 - Adeguamenti alle
prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti
1. Il termine di cui all'articolo
3/bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato
al 31 dicembre 2005.
Art. 15 - Privatizzazione,
trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo
periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente
agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i
quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
Art. 16 - Canoni demaniali
marittimi
1. Il termine di cui all'articolo
5, comma 2/quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è differito
al 15 dicembre 2004.
Art. 17 - Programma operativo
assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006
1. All'articolo 80, comma
18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «per il periodo
2000/2004» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo
2004/2006».
Art. 18 - Proroga dell'incarico
di giudici onorari in scadenza
1. I giudici onorari aggregati,
il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto
ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando
il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono
prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.
2. I giudici onorari di tribunale
e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004,
anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma
dell'articolo 42/quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono
prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre
2005.
Art. 19. Tutela della salute
dei non fumatori
1. Il termine previsto dall'articolo
51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è prorogato fino
al 10 gennaio 2005.
Art. 20 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 2004
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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